Art. 93 DPR 633/1972: Norme Transitorie sulle Imposte di Consumo

Art. 93 DPR 633/1972: Norme Transitorie sulle Imposte di Consumo

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L’art. 93 DPR 633/1972 è una delle disposizioni finali più significative della legge istitutiva dell’imposta sul valore aggiunto in Italia.

Collocato nel Titolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, questo articolo ha disciplinato, in modo preciso e tecnico, la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati nelle opere edilizie in corso al momento in cui le vecchie imposte comunali di consumo venivano abolite, il 1° gennaio 1973. Non si tratta di una norma edilizia in senso stretto: l’art. 93 DPR 633/1972 è, nella sua essenza, una norma di liquidazione tributaria transitoria, che ha garantito la corretta riscossione dell’imposta dovuta nel delicato passaggio al nuovo regime IVA. Comprendere questo articolo significa comprendere le radici stesse del sistema fiscale italiano in materia di imposta sul valore aggiunto.

Inquadramento Normativo: Cos’è il D.P.R. 633/1972

Il D.P.R. 633/1972 — Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 — è il testo fondamentale che ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto nel territorio della Repubblica italiana. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, rappresenta la concreta attuazione delle prime direttive IVA europee: la Prima direttiva 67/227/CEE e la Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, entrambe adottate l’11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Queste direttive imponevano agli Stati membri della Comunità Economica Europea di sostituire i propri sistemi nazionali di imposizione sulle cifre d’affari con un sistema comune di IVA, basato sul principio di neutralità fiscale.

Il decreto è strutturato in sette Titoli:

TitoloContenutoArticoli
IDisposizioni Generali1 – 20
IIObblighi dei Contribuenti21 – 40
IIISanzioni41 – 50
IVAccertamento e Riscossione51 – 66-bis
VImportazioni67 – 70
VIDisposizioni Varie71 – 75
VIIDisposizioni Transitorie e Finali76 – 94

L’art. 93 DPR 633/1972 si trova nel Titolo VII, tra le norme che hanno regolato la fase di avvio del nuovo tributo, insieme agli articoli 91 (norme transitorie sull’imposta generale sull’entrata) e 92 (norme transitorie sulle imposte di fabbricazione).

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972 | Normattiva – D.P.R. 633/1972

Il Testo dell’Art. 93 DPR 633/1972: Norme Transitorie in Materia di Imposte di Consumo

L’art. 93 DPR 633/1972 reca la rubrica “Norme transitorie in materia di imposte di consumo”. La norma è, in senso tecnico-tributario, una norma di liquidazione: essa stabilisce le modalità con cui gli uffici competenti devono procedere alla liquidazione e riscossione dell’imposta sui materiali impiegati nelle opere edilizie avviate prima del 1° gennaio 1973 ma non ancora ultimate a quella data.

Il testo dell’articolo stabilisce che:

Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell’imposta di consumo prevista dall’art. 93 DPR 633/1972 si effettua secondo due distinti criteri, in base allo stato di avanzamento dei lavori:

  1. Per le parti dell’opera già ultimate: si applica un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica (computando il vuoto per pieno), ovvero un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano. I criteri di misurazione e le esclusioni applicabili sono quelli dell’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del Regolamento approvato con Regio Decreto 30 aprile 1936, n. 1138.
  2. Per le parti non ultimate: si applicano a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote specifiche, calcolate analiticamente sui singoli materiali effettivamente impiegati nella parte già eseguita.

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Contesto Storico: La Nascita dell’IVA in Italia e il Ruolo dell’Art. 93

Per cogliere pienamente il significato dell’art. 93 DPR 633/1972, occorre collocarlo nel suo contesto storico. Prima del 1° gennaio 1973, il sistema fiscale italiano in materia di consumi era frammentato in una pluralità di tributi:

  • Imposta generale sull’entrata (IGE): tributo a cascata sui trasferimenti di beni e servizi
  • Imposte comunali di consumo: applicate localmente su materiali da costruzione e altri beni di consumo, istituite dal Testo Unico per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175) e disciplinate nel dettaglio dal Regolamento approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138
  • Imposte di fabbricazione su filati e altri prodotti industriali
  • Numerosi altri tributi su settori specifici

Con le Prime Direttive IVA del 1967 (67/227/CEE e 67/228/CEE), il Consiglio della CEE impose agli Stati membri di abbandonare i sistemi nazionali di imposizione cumulativa a cascata e di adottare un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, basato sul principio di neutralità fiscale. L’Italia, in ritardo rispetto alla scadenza originariamente prevista, recepì infine questo obbligo con il D.P.R. 633/1972, dando avvio all’IVA dal 1° gennaio 1973.

L’art. 90 del DPR 633/1972 sancisce l’abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di una lunga serie di altri tributi tra cui, al numero 15), le imposte comunali di consumo. Gli artt. 91, 92 e 93 hanno poi disciplinato le situazioni “in corso” al momento dell’abolizione. L’art. 93 DPR 633/1972 ha affrontato il caso specifico dei cantieri edilizi aperti alla data del passaggio, garantendo la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati secondo le regole del vecchio sistema, senza sovrapposizioni con il nuovo meccanismo IVA.

La Struttura del Titolo VII e il Rapporto tra l’Art. 93 e le Altre Norme Transitorie

L’art. 93 DPR 633/1972 non è l’unica norma transitoria del decreto. Il Titolo VII contiene una serie di disposizioni che si occupano ciascuna di uno specifico aspetto del passaggio al regime IVA:

ArticoloRubrica
Art. 76Istituzione e decorrenza dell’imposta
Art. 77Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’IGE
Art. 78Applicazione graduale per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili
Art. 79Applicazione dell’imposta nel settore edilizio
Art. 80Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Art. 81Applicazione dell’imposta nell’anno 1973
Art. 82Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti
Art. 83Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte
Art. 84Dichiarazione di detrazione
Art. 85Applicazione delle detrazioni
Art. 86Sanzioni per indebita detrazione
Art. 87Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati
Art. 88Validità di precedenti autorizzazioni
Art. 89Revisione dei prezzi per i contratti in corso
Art. 90Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi
Art. 91Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata
Art. 92Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
Art. 93Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Art. 94Entrata in vigore

L’art. 93 DPR 633/1972 chiude la sequenza delle tre norme transitorie “speciali” che hanno gestito ciascuna un diverso segmento del vecchio sistema tributario. La logica dell’intera sequenza è la stessa: le posizioni tributarie maturate sotto il vecchio regime dovevano essere chiuse secondo le vecchie regole, senza che l’introduzione dell’IVA creasse lacune o sovrapposizioni impositive.

L’Imposta Comunale di Consumo: Natura e Funzionamento

Per comprendere correttamente l’art. 93 DPR 633/1972 occorre prima capire il tributo che esso si proponeva di “chiudere”: le imposte comunali di consumo.

Le imposte comunali di consumo erano tributi locali, istituiti dal Testo Unico per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175) e disciplinati nel dettaglio dal Regolamento approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138. Si trattava di imposte di natura comunale — istituite, deliberate e riscosse nell’ambito della finanza locale — ma soggette a vigilanza e coordinamento statale. Gli uffici incaricati della loro applicazione erano uffici locali operanti nell’ambito della finanza comunale sotto vigilanza statale, distinti sia dagli uffici del Ministero delle Finanze sia dagli uffici IVA istituiti dal D.P.R. 633/1972.

Nel settore edilizio, l’imposta colpiva i materiali da costruzione (mattoni, cemento, ferro, legname da opera, ecc.) nel momento in cui venivano introdotti nel territorio comunale per essere impiegati nelle costruzioni. La liquidazione avveniva in base ai criteri volumetrici o a superficie di cui parla appunto l’art. 93 DPR 633/1972. Non era previsto alcun meccanismo di detrazione: si trattava di un tributo monofase, strutturalmente diverso dall’IVA che si basa invece sul meccanismo della detrazione dell’imposta in ogni passaggio della catena produttiva.

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Il Meccanismo di Liquidazione Previsto dall’Art. 93 DPR 633/1972

Il meccanismo previsto dall’art. 93 DPR 633/1972 non è una norma che “regola le costruzioni” in senso generico, ma una norma tecnica di liquidazione tributaria che risponde a una domanda precisa: come si calcola e si riscuote l’imposta ancora dovuta sui materiali impiegati nei cantieri aperti al 1° gennaio 1973? La risposta si articola in due criteri distinti.

Liquidazione per Parti Ultimate

Per le parti dell’opera già ultimate al 1° gennaio 1973, l’art. 93 DPR 633/1972 prevede un metodo forfetario:

  • A volume: aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno (vale a dire, includendo vani scala, cortili coperti e altri spazi secondo i criteri dell’art. 35 del R.D. 1138/1936)
  • A superficie: aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano

I criteri di misurazione e le esclusioni sono quelli dell’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del Regolamento approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138. Il rinvio al regolamento già in uso assicurava continuità applicativa senza la necessità di elaborare nuove istruzioni tecniche.

Liquidazione per Parti Non Ultimate

Per le parti non ancora ultimate al 1° gennaio 1973, l’art. 93 DPR 633/1972 prescrive il metodo analitico: la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati si effettua applicando a ciascuna specie di materiali le rispettive aliquote specifiche, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente utilizzati nella parte di costruzione già eseguita.

Questo doppio meccanismo riflette la logica delle imposte comunali di consumo: per le costruzioni già concluse la liquidazione forfetaria era più pratica; per quelle ancora in corso era invece possibile un accertamento analitico sui singoli materiali, garantendo maggiore precisione nella determinazione dell’imposta dovuta.

Art. 93 DPR 633/1972 e il Sistema della Detrazione dell’Imposta

L’art. 93 DPR 633/1972 deve essere letto in contrasto con il meccanismo della detrazione dell’imposta introdotto dall’IVA e disciplinato dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

Il sistema IVA si fonda sul principio che il soggetto passivo — colui che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’esercizio di imprese o nell’esercizio delle professioni — può detrarre dall’IVA dovuta l’IVA assolta sugli acquisti. La percentuale di detrazione dipende dalla proporzione tra operazioni imponibili e operazioni esenti, e può variare a seconda della natura dell’attività. Questo meccanismo è la caratteristica fondamentale che distingue l’IVA da tutti i tributi che ha sostituito.

Le imposte comunali di consumo, al contrario, erano tributi senza detrazione: si applicavano in un unico momento e non erano detraibili. Proprio per questo motivo l’art. 93 DPR 633/1972 ha gestito la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati in modo completamente separato dal meccanismo IVA, senza alcun raccordo con la dichiarazione annuale, con le fatture, con la nota di variazione o con gli altri adempimenti propri del nuovo sistema.

Il contrasto è illuminante: mentre gli artt. 82 e 83 del D.P.R. 633/1972 hanno previsto apposite disposizioni per la detrazione dell’imposta generale sull’entrata (IGE) incorporata nei beni ammortizzabili e nelle scorte detenuti al 1° gennaio 1973, l’art. 93 DPR 633/1972 non ha previsto nulla di analogo per le imposte comunali di consumo. La ragione è semplice: l’IGE aveva una struttura più vicina all’IVA; le imposte comunali di consumo erano tributi di natura completamente diversa, che si “chiudevano” con la liquidazione e nulla potevano portare nel nuovo sistema.

La Natura degli Uffici Competenti e l’Evoluzione dell’Amministrazione Finanziaria

L’art. 93 DPR 633/1972 attribuisce la competenza agli uffici delle imposte comunali di consumo. Per comprendere correttamente questa indicazione occorre precisare cosa fossero questi uffici nel 1972.

Le imposte comunali di consumo erano tributi di natura locale, applicati da uffici istituiti nell’ambito della finanza comunale, sotto la vigilanza dell’autorità statale. Non si trattava di uffici del Ministero delle Finanze in senso proprio: erano uffici locali operanti nell’ambito della finanza comunale sotto vigilanza statale, disciplinati dal Regolamento del 1936, con competenza territoriale limitata al comune di riferimento.

Con l’abolizione delle imposte comunali di consumo, queste strutture sono venute meno nel corso degli anni Settanta. La successiva riforma dell’amministrazione finanziaria italiana, attuata con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha portato all’istituzione delle Agenzie fiscali (tra cui l’Agenzia delle Entrate) operative dal 1° gennaio 2001.

Si tratta tuttavia di un’evoluzione che riguarda gli uffici IVA, non i soppressi uffici comunali di consumo: non c’è una diretta continuità istituzionale tra le due strutture, che avevano natura, fondamento giuridico e competenze distinte. I riferimenti contenuti nel D.P.R. 633/1972 agli “Intendenti di finanza”, aggiornati nel tempo per ricondurli alle Direzioni Regionali delle Entrate e infine all’Agenzia delle Entrate, riguardano gli uffici IVA istituiti dal decreto, non gli uffici comunali di consumo già soppressi.

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Rilevanza Sistematica e Storica dell’Art. 93 DPR 633/1972

Rilevanza Ermeneutica

L’art. 93 DPR 633/1972 è un punto di riferimento fondamentale per comprendere la struttura del D.P.R. 633/1972 e la logica che ha presieduto alla costruzione del sistema IVA italiano. La norma illustra tre principi fondamentali che informano l’intero Titolo VII.

Il primo è il principio di separazione netta tra il vecchio sistema impositivo e il nuovo regime IVA: la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati sotto il vecchio regime avviene secondo le vecchie regole, senza contaminazioni con il nuovo meccanismo. Il secondo è il rispetto del principio di irretroattività della legge tributaria: i materiali già impiegati nelle costruzioni non sono assoggettati retroattivamente all’IVA. Il terzo è la gradualità nel passaggio da un sistema all’altro, con criteri tecnici di liquidazione che garantivano certezza applicativa per gli uffici locali.

Rilevanza Storico-Giuridica

Casi pratici in cui l’art. 93 DPR 633/1972 potrebbe ancora rilevare oggi sono da considerarsi estremamente improbabili e di rilievo teorico. Costruzioni avviate prima del 1° gennaio 1973 sono certamente ultimate da oltre cinquant’anni. La norma mantiene tuttavia un valore documentale in sede di verifica di scritture contabili storiche o in eventuali procedimenti che tocchino documentazione risalente a quel periodo di transizione, per la corretta qualificazione degli oneri fiscali sostenuti e la loro distinzione rispetto all’IVA.

Art. 93 DPR 633/1972 nel Contesto della Riforma Fiscale: il D.Lgs. n. 10/2026

Un aggiornamento di primo piano: il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2026 — ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Questo decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega per la riforma fiscale), come modificata dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120.

Il nuovo Testo Unico IVA è di natura prevalentemente compilativa: raccoglie in un unico corpo normativo di 171 articoli organizzati in 18 Titoli le disposizioni dell’IVA oggi frammentate principalmente tra il D.P.R. 633/1972 e il D.L. 331/1993, strutturandosi in coerenza con la Direttiva IVA 2006/112/UE.

Tre punti fermi da tenere presenti. Il D.Lgs. n. 10/2026 è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni operative troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027, data confermata dal Consiglio dei Ministri del 22-23 dicembre 2025 (con un rinvio di un anno rispetto alla data inizialmente prevista, per consentire l’adeguamento degli operatori). Il D.P.R. 633/1972 — incluso l’art. 93 DPR 633/1972 — rimane quindi pienamente in vigore fino al 31 dicembre 2026, come stabilito dall’art. 171 del D.Lgs. n. 10/2026.

Le disposizioni transitorie storiche come l’art. 93 DPR 633/1972, la cui efficacia operativa è esaurita da decenni, non sono replicate nel nuovo Testo Unico: rientrano nelle “disposizioni non più attuali” che la legge delega (art. 21, comma 1, L. 111/2023) ha espressamente previsto di eliminare.

Fonti ufficiali:

Tabella Riepilogativa: Art. 93 DPR 633/1972 a Colpo d’Occhio

ElementoDettaglio
NormaArt. 93, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
RubricaNorme transitorie in materia di imposte di consumo
Funzione tecnicaNorma di liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati
Titolo del DecretoTitolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali
Data chiave1° gennaio 1973 (entrata in vigore IVA e abolizione imposte di consumo)
Uffici competentiUffici locali delle imposte comunali di consumo, sotto vigilanza statale
OggettoLiquidazione imposta sui materiali impiegati in costruzioni in corso al 1/1/1973
Criteri di liquidazioneForfetario volumetrico/per m² (parti ultimate); analitico per singolo materiale (parti non ultimate)
Norma tecnica rinviataArt. 35, lett. a), co. 2 e 3, R.D. 30 aprile 1936, n. 1138
Norma madreArt. 90 D.P.R. 633/1972 (abolizione imposte comunali di consumo)
Direttive UE di origine67/227/CEE e 67/228/CEE (1967); oggi recepite nella Direttiva 2006/112/UE
Stato attualeFormalmente in vigore fino al 31/12/2026; efficacia operativa esaurita
DestinoNon replicato nel D.Lgs. n. 10/2026; abrogazione operativa dal 1° gennaio 2027

Collegamento con Altri Articoli del D.P.R. 633/1972

L’art. 93 DPR 633/1972 non può essere letto isolatamente. Il suo corretto inquadramento richiede la lettura coordinata con altre disposizioni del medesimo decreto.

Art. 1 – Operazioni imponibili: definisce l’ambito di applicazione dell’IVA — cessioni di beni, prestazioni di servizi nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio delle professioni. L’art. 93 DPR 633/1972 delimita il confine temporale di questa disposizione, escludendo dall’IVA le operazioni già soggette alle imposte comunali di consumo.

Art. 17 – Soggetti passivi: identifica chi è tenuto all’applicazione dell’IVA. L’art. 93 DPR 633/1972 riguardava soggetti tenuti al pagamento di un tributo locale diverso verso uffici diversi.

Art. 19 – Detrazione: disciplina il meccanismo della detrazione dell’imposta sugli acquisti da parte dei soggetti passivi. Le imposte comunali di consumo liquidate ai sensi dell’art. 93 DPR 633/1972 non entravano in questo meccanismo.

Artt. 82 e 83: prevedono la detrazione dell’IGE relativa ai beni ammortizzabili e alle scorte detenuti al 1° gennaio 1973. La struttura parallela rispetto all’art. 93 DPR 633/1972 — ma con l’assenza di una norma analoga per le imposte di consumo — evidenzia la differenza di natura tra i due tributi: l’IGE poteva in parte “entrare” nel nuovo sistema IVA come credito detraibile; le imposte comunali di consumo no.

Art. 84 – Dichiarazione di detrazione: ha disciplinato la dichiarazione di detrazione per le imposte incorporate nei beni detenuti alla data di avvio dell’IVA. Nessuna norma analoga era necessaria per le imposte di consumo, in ragione della loro natura monofase.

Art. 90 – Abolizione dei tributi: è la norma “madre” dell’art. 93 DPR 633/1972: sopprime le imposte comunali di consumo con effetto dal 1° gennaio 1973 e lascia all’art. 93 DPR 633/1972 il compito di regolare la liquidazione delle posizioni tributarie ancora aperte a quella data.

Art. 93 DPR 633/1972 nel Quadro Europeo dell’IVA

Il D.P.R. 633/1972 è stato concepito come strumento di attuazione delle prime direttive IVA europee. Le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE del 1967 avevano richiesto agli Stati membri di abbandonare i sistemi di imposizione cumulativa a cascata — esattamente il tipo di tributo a cui appartenevano le imposte comunali di consumo — per adottare un sistema comune basato sulla detrazione dell’imposta in ogni fase della catena produttiva.

L’art. 93 DPR 633/1972, pur riguardando un tributo di esclusiva natura interna, si inserisce coerentemente in questo quadro: la sua funzione era quella di chiudere definitivamente il vecchio sistema, senza che nulla di esso potesse sopravvivere o confondersi con le regole dell’IVA. Il D.P.R. 633/1972 è stato poi progressivamente aggiornato per adeguarsi alle direttive successive, dalla Sesta Direttiva (77/388/CEE) alla vigente Direttiva di rifusione 2006/112/UE. Come precisato dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge europea 2011), tutti i riferimenti alla “Comunità europea” nel D.P.R. 633/1972 devono intendersi riferiti all'”Unione europea”.

Fonte: Dipartimento delle Finanze – Imposizione indiretta e IVA | EUR-Lex – Prima direttiva 67/227/CEE

FAQ – Domande Frequenti sull’Art. 93 DPR 633/1972

1. Qual è la natura giuridica dell’art. 93 DPR 633/1972 e cosa disciplina esattamente?

L’art. 93 DPR 633/1972 è una norma di liquidazione tributaria transitoria, non una norma di disciplina edilizia. Essa stabilisce le modalità con cui gli uffici delle imposte comunali di consumo devono procedere alla liquidazione e riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nelle opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 — cioè al momento in cui le imposte comunali di consumo venivano abolite e l’IVA entrava in vigore. La norma risponde alla domanda: come si calcola e si chiude l’imposta ancora dovuta su cantieri aperti sotto il vecchio regime? L’oggetto è la liquidazione dell’imposta sui materiali, non la regolamentazione delle costruzioni in quanto tali.

2. Perché l’art. 93 DPR 633/1972 era necessario all’avvio dell’IVA in Italia?

Era necessario perché l’abolizione delle imposte comunali di consumo (disposta dall’art. 90 del D.P.R. 633/1972) aveva effetto dal 1° gennaio 1973, ma numerosi cantieri edilizi erano già avviati a quella data e i materiali già impiegati avevano generato un’obbligazione tributaria sotto il vecchio sistema. Senza una norma di liquidazione come l’art. 93 DPR 633/1972, tale obbligazione sarebbe rimasta in sospeso: né coperta dalle ormai abolite imposte di consumo né dall’IVA, che non si applica retroattivamente. La norma ha garantito continuità e certezza del diritto nel periodo di transizione, consentendo agli uffici competenti di procedere ordinatamente alla riscossione del tributo ancora dovuto.

3. Chi erano gli uffici competenti per l’applicazione dell’art. 93 DPR 633/1972 e come si collocavano nell’ordinamento?

Gli uffici competenti erano gli uffici delle imposte comunali di consumo, strutture della finanza locale operanti nell’ambito dell’ordinamento comunale, istituite e regolate dal Testo Unico per la finanza locale (R.D. 1175/1931) e dal Regolamento approvato con R.D. 1138/1936. Si trattava di uffici locali sotto vigilanza statale, non di uffici del Ministero delle Finanze in senso proprio. Erano distinti dagli uffici IVA istituiti dal D.P.R. 633/1972. Con l’abolizione delle imposte comunali di consumo, questi uffici hanno cessato le proprie funzioni. La successiva istituzione dell’Agenzia delle Entrate (D.Lgs. n. 300/1999, operativa dal 1° gennaio 2001) non costituisce una diretta trasformazione di tali uffici comunali, che avevano natura e fondamento giuridico completamente diversi.

4. Qual è la differenza tra l’art. 91, l’art. 92 e l’art. 93 del DPR 633/1972?

I tre articoli hanno ciascuno un ambito di applicazione diverso, corrispondente ai diversi tributi soppressi dall’art. 90. L’art. 91 riguarda le norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata (IGE), il principale tributo a cascata previgente all’IVA. L’art. 92 riguarda le norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione applicate su specifici prodotti industriali (come i filati).

L’art. 93 DPR 633/1972 riguarda le norme transitorie in materia di imposte comunali di consumo, con riferimento specifico alla liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati nelle opere edilizie in corso. La differenza tra artt. 91-92 e art. 93 riflette anche la diversa natura dei tributi: l’IGE aveva una struttura più vicina all’IVA e ha generato crediti detraibili (disciplinati dagli artt. 82-84); le imposte comunali di consumo erano tributi monofase che si “chiudevano” con la sola liquidazione.

5. L’art. 93 DPR 633/1972 ha ancora rilevanza pratica oggi?

La rilevanza operativa diretta dell’art. 93 DPR 633/1972 è da considerarsi esclusivamente teorica e storica. Costruzioni avviate prima del 1° gennaio 1973 sono ultimate da oltre cinquant’anni e le relative imposte di consumo sui materiali impiegati sono state liquidate e riscosse da decenni. Casi pratici odierni che richiedano l’applicazione di questa norma sono estremamente improbabili. La norma conserva un valore sul piano ermeneutico, come chiave di lettura della struttura del D.P.R. 633/1972, e in astratto per la corretta qualificazione di voci in scritture contabili storiche molto risalenti.

6. Come si calcola concretamente l’imposta prevista dall’art. 93 DPR 633/1972 per le parti non ultimate?

Per le parti non ultimate al 1° gennaio 1973, l’art. 93 DPR 633/1972 prescrive il metodo analitico: si applicano a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote specifiche dell’imposta comunale di consumo, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente impiegati nella parte di costruzione già eseguita. Per ogni tipo di materiale (mattoni, cemento, ferro, legname, ecc.) veniva applicata la rispettiva aliquota prevista dalla tariffa comunale, calcolata sui quantitativi documentati. Il metodo analitico era più preciso rispetto a quello forfetario volumetrico applicato alle parti ultimate, ma richiedeva una documentazione più dettagliata dei materiali effettivamente impiegati.

7. Cosa prevede il D.Lgs. n. 10/2026 riguardo all’art. 93 DPR 633/1972?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato su G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026) ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, data confermata dal Consiglio dei Ministri del 22-23 dicembre 2025. Il TU IVA riordina le norme vigenti in 171 articoli organizzati in 18 Titoli, in coerenza con la Direttiva 2006/112/UE. L’art. 93 DPR 633/1972, la cui efficacia operativa è esaurita da oltre cinquant’anni, non è replicato nel nuovo Testo Unico: rientra nelle “disposizioni non più attuali” previste in eliminazione dalla legge delega (art. 21, comma 1, L. 111/2023). Fino al 31 dicembre 2026, il D.P.R. 633/1972 rimane pienamente in vigore.

8. Qual era il regolamento tecnico richiamato dall’art. 93 DPR 633/1972 per i criteri di misurazione?

L’art. 93 DPR 633/1972 rinvia all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del Regolamento approvato con Regio Decreto 30 aprile 1936, n. 1138 — il regolamento per l’applicazione delle imposte comunali di consumo. Questo regolamento stabiliva le modalità di misurazione delle opere edilizie: computo volumetrico con il metodo del “vuoto per pieno” (che include nel volume tassabile anche vani scala, cortili coperti e spazi vuoti), oppure per metro quadrato di area coperta e per piano. Il rinvio a questo regolamento assicurava che la liquidazione avvenisse secondo criteri già consolidati nella prassi degli uffici locali, senza necessità di elaborare nuovi parametri tecnici al momento del passaggio all’IVA.

9. L’art. 93 DPR 633/1972 si applicava anche agli edifici completati prima del 1° gennaio 1973?

No. L’art. 93 DPR 633/1972 riguardava esclusivamente le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973. Per gli edifici già completati prima di quella data, le imposte comunali di consumo sui materiali impiegati erano già state regolarmente liquidate nel corso dei lavori, secondo le procedure ordinarie del Regolamento del 1936. La norma di liquidazione transitoria era necessaria solo per i cantieri in uno stato intermedio al momento dell’abolizione delle imposte comunali di consumo.

10. Come si colloca l’art. 93 DPR 633/1972 nel sistema europeo dell’IVA e quale è il suo legame con le prime direttive del 1967?

L’art. 93 DPR 633/1972 è il punto di chiusura del sistema tributario che le prime direttive IVA europee avevano imposto di smantellare. Le direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE del Consiglio CEE dell’11 aprile 1967 avevano richiesto agli Stati membri di abbandonare i sistemi di imposizione cumulativa a cascata per adottare un sistema comune di imposta sul valore aggiunto basato sulla detrazione dell’imposta in ogni fase della catena produttiva.

Le imposte comunali di consumo erano esattamente il tipo di tributo che queste direttive intendevano eliminare. L’art. 93 DPR 633/1972 ha garantito che nessun residuo di quel sistema sopravvivesse alla transizione, completando in modo ordinato la liquidazione delle imposte di consumo ancora dovute e aprendo la strada a un sistema IVA coerente con il modello europeo, oggi disciplinato dalla Direttiva di rifusione 2006/112/UE.

Conclusioni

L’art. 93 DPR 633/1972 si comprende pienamente solo leggendolo per ciò che è: una norma tecnica di liquidazione tributaria, non una norma edilizia. La sua funzione era precisa e limitata nel tempo — disciplinare la liquidazione dell’imposta sui materiali impiegati nelle costruzioni avviate prima del 1° gennaio 1973, garantendo che gli uffici locali competenti potessero riscuotere il tributo ancora dovuto secondo le regole del vecchio sistema, senza alcuna sovrapposizione con il nuovo regime IVA.

Inserita nel Titolo VII del D.P.R. 633/1972 insieme alle norme gemelle degli artt. 91 e 92, l’art. 93 DPR 633/1972 fa parte di un disegno sistematico preciso: ogni tributo abolito dalla grande riforma del 1972 ha avuto la propria norma di chiusura. Comprendere questa architettura significa comprendere la cura con cui il legislatore ha costruito il passaggio a un sistema — quello dell’imposta sul valore aggiunto — che, nato in attuazione delle prime direttive IVA europee del 1967, è rimasto il cardine della fiscalità indiretta italiana per oltre cinquant’anni.

Oggi, con il D.Lgs. n. 10/2026 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il nuovo Testo Unico IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, l’art. 93 DPR 633/1972 si avvicina al termine del proprio percorso formale. Il D.P.R. 633/1972 — e con esso tutte le sue disposizioni, incluso l’art. 93 — resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027, il sistema IVA italiano sarà disciplinato dal nuovo Testo Unico: più organico, più leggibile, allineato con la Direttiva 2006/112/UE. Ma la logica che ispira l’art. 93 DPR 633/1972 — chiarezza nella liquidazione, separazione tra sistemi, certezza del diritto — è la stessa che continua a guidare ogni riforma tributaria ben costruita.


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Articolo redatto a scopo informativo e divulgativo. Per questioni specifiche di natura tributaria, si raccomanda di consultare un professionista qualificato o di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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