Art. 79 DPR 633/1972: Regime IVA e Fiscale per il Terzo Settore
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Norme di riferimento: DPR 633/1972 (Decreto IVA) — Art. 79 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) — Aggiornato al 2026
Introduzione
Comprendere il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) e il suo legame con il DPR 633/1972 è oggi indispensabile per chiunque gestisca un’associazione, una fondazione, un’organizzazione di volontariato o qualsiasi ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il DPR 633/1972, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è la norma fondativa dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Dal 1° gennaio 2026, i suoi articoli chiave — in particolare l’art. 4 e l’art. 10 DPR 633/1972 — si applicano agli ETS in un quadro profondamente rinnovato, grazie all’entrata a regime del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e all’operatività dell’art. 79 CTS come criterio cardine di qualificazione fiscale agli effetti delle imposte sui redditi.
In questa guida analizziamo nel dettaglio:
- la vera natura e storia dell’art. 79 DPR 633/1972 (spesso fraintesa);
- il ruolo dell’art. 79 del D.Lgs. 117/2017 (CTS) come regola di commercialità per l’IRES;
- il regime IVA degli ETS, disciplinato separatamente dal DPR 633/1972;
- il cruciale collegamento tra i due sistemi, introdotto dall’art. 89 CTS.
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1. Il DPR 633/1972: il Decreto IVA in Italia
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — universalmente noto come Testo Unico IVA o Decreto IVA — è la fonte normativa che ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, in sostituzione della precedente imposta generale sull’entrata (IGE), istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2.
Il DPR 633/1972 si struttura in sette Titoli:
| Titolo | Contenuto | Articoli |
| I | Disposizioni Generali (operazioni imponibili, cessioni di beni, prestazioni di servizi, soggetto passivo) | 1–20 |
| II | Obblighi dei contribuenti | 21–40 |
| III | Sanzioni | 41–50 |
| IV | Accertamento e Riscossione | 51–66-bis |
| V | Importazioni | 67–70 |
| VI | Disposizioni Varie | 71–75 |
| VII | Disposizioni Transitorie e Finali | 76–94 |
Il DPR 633/1972 recepisce i principi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea. Cessioni di beni (art. 2), prestazioni di servizi (art. 3) e importazioni effettuate nell’esercizio di imprese o di arti e professioni nel territorio dello Stato costituiscono le operazioni imponibili di base (art. 1).
Aggiornamento 2026: Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato adottato un nuovo Testo Unico IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, razionalizzando le disposizioni del DPR 633/1972 in coerenza con la struttura della direttiva 2006/112/CE. Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/1972 rimane pienamente vigente.
2. Art. 79 DPR 633/1972: Che Cosa Diceva Davvero
Un punto fondamentale che molte fonti riportano in modo inesatto: l’art. 79 DPR 633/1972 non riguardava l’abolizione dell’IGE. Quella funzione spettava all’art. 90 DPR 633/1972, intitolato “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”.
L’art. 79 DPR 633/1972, collocato nel Titolo VII (Disposizioni Transitorie e Finali), disciplinava l’applicazione dell’imposta nel settore edilizio (“Applicazione dell’imposta nel settore edilizio”), prevedendo un’aliquota IVA ridotta al 3% per le cessioni di fabbricati di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 effettuate da imprese costruttrici e per le relative prestazioni di appalto e mutuo, fino all’adozione delle norme di attuazione previste dalla legge delega.
Questa norma fu abrogata dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e non è più vigente. Nel testo consolidato del DPR 633/1972, l’art. 79 risulta privo di contenuto normativo attuale.
Perché questa precisione è importante
La distinzione non è accademica: chi consulta risorse datate o imprecise potrebbe trovare descrizioni erronee dell’art. 79 DPR 633/1972. Chiarire il contenuto storico esatto della norma — e la sua abrogazione — è fondamentale per evitare errori nella consulenza e nell’applicazione pratica. L’art. 79 che oggi conta davvero in questo settore è quello del Codice del Terzo Settore.
Norme speciali per San Marino e Vaticano: Art. 71 DPR 633/1972
3. L’Art. 79 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): Il Nucleo della Riforma IRES
Quando oggi si parla di “art. 79” in ambito no profit e fiscalità degli ETS, si intende l’articolo 79 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS), pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 grazie alla Comfort Letter della Commissione UE del 7 marzo 2025 e alle modifiche introdotte dall’art. 8 del D.L. 84/2025.
⚠️ Distinzione critica: L’art. 79 CTS disciplina la commercialità delle attività ai fini delle imposte sui redditi (IRES) — non l’IVA direttamente. Il regime IVA degli ETS è regolato separatamente dal DPR 633/1972 (vedi sezione 5).
Il Testo dell’Art. 79 CTS (Commi Principali)
Comma 1 — Gli ETS non commerciali sono soggetti all’IRES secondo le norme del TUIR applicabili agli enti non commerciali, in quanto compatibili.
Comma 2 — Il Test di Non Commercialità: Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS si considerano di natura non commerciale ai fini IRES quando sono svolte:
- a titolo gratuito, oppure
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
I costi effettivi includono, oltre ai costi diretti, tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale: indiretti, generali, finanziari e tributari (D.L. 73/2022, art. 26). Non rientrano i costi figurativi.
Comma 2-bis — Margine di Tolleranza del 6%: L’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi, purché la differenza non ecceda il 6% dei costi, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Comma 3 — Presunzione Assoluta di Non Commercialità: Sono sempre non commerciali, a prescindere dal test ricavi/costi:
- la ricerca scientifica svolta direttamente dall’ETS
- la ricerca affidata a soggetti terzi qualificati
- alcune attività delle fondazioni ex IPAB (nei limiti del Regolamento UE 1407/2013 — de minimis)
Comma 4 — Componenti Escluse dal Reddito: Non concorrono alla formazione del reddito:
- a) fondi da raccolte pubbliche occasionali
- b) contributi e apporti pubblici per le attività di interesse generale non commerciali
Comma 5 — La “Bilancia Virtuale” (Qualificazione Complessiva dell’Ente): L’ETS perde la qualifica di ente non commerciale ai fini IRES quando, nello stesso periodo d’imposta, i proventi da attività commerciali superano le entrate non commerciali. Questa perdita ha effetto per l’intero periodo d’imposta e va comunicata all’Ufficio RUNTS competente entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Comma 6 — Attività verso Associati: Le attività svolte dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi, in conformità alle finalità istituzionali, si considerano non commerciali. Le quote e i contributi associativi non concorrono a formare il reddito.
4. Schema: Il Test di Non Commercialità Art. 79 CTS (ai fini IRES)
| Situazione | Qualificazione IRES |
| Corrispettivi = 0 (gratuità totale) | Non commerciale |
| Corrispettivi ≤ costi effettivi | Non commerciale |
| Scarto ricavi/costi ≤ 6% (max 3 esercizi consecutivi) | Non commerciale (margine di tolleranza) |
| Scarto ricavi/costi > 6%, oppure superamento per 4° esercizio | Commerciale |
| Ricavi commerciali > entrate non commerciali (bilancia virtuale, co. 5) | Ente commerciale (perde qualifica per intero anno) |
| Ricerca scientifica diretta o affidata a terzi qualificati | Sempre non commerciale (presunzione assoluta) |
| Fondazioni ex IPAB (nei limiti de minimis UE) | Sempre non commerciale |
5. La Separazione Fondamentale tra IRES e IVA
Questo è il punto più importante — e più frequentemente frainteso — dell’intera materia.
L’art. 79 CTS governa la non commercialità ai fini IRES. Il suo impatto sull’IVA è indiretto, non automatico. Per determinare il regime IVA di un ETS, occorre applicare separatamente le regole del DPR 633/1972.
Il collegamento tra i due sistemi è stato creato dall’art. 89, co. 7 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), che ha modificato il DPR 633/1972. In forza di tale modifica, le esenzioni IVA già riservate alle ONLUS (nei nn. 15, 19, 20 e 27-ter dell’art. 10 DPR 633/1972) si applicano ora agli “ETS di natura non commerciale”. La “natura non commerciale” si determina tramite il processo valutativo dell’art. 79 CTS — ma è solo uno dei requisiti per accedere all’esenzione IVA: devono sussistere anche i presupposti oggettivi dell’art. 10 DPR 633/1972, verificati caso per caso.
Il percorso logico corretto è:
Passo 1: L’ente è iscritto al RUNTS? → Qualifica di ETS ✅
Passo 2: L’ente supera il test dell’art. 79 CTS (ricavi ≤ costi effettivi)? → Qualifica di ETS non commerciale ai fini IRES ✅
Passo 3: La specifica operazione rientra nelle fattispecie esenti dell’art. 10 DPR 633/1972 (nn. 15, 19, 20, 27-ter)? → Esenzione IVA ✅ (solo se anche il passo 2 è verificato)
6. La Disciplina IVA degli ETS nel DPR 633/1972
6.1 Art. 4 DPR 633/1972 — Soggettività Passiva
Il DPR 633/1972 non è stato modificato dal CTS nell’architettura fondamentale della soggettività passiva. L’art. 4 DPR 633/1972 definisce quando gli enti non commerciali svolgono attività soggette a IVA. L’art. 89 CTS ha tuttavia inciso sull’art. 4 DPR 633/1972, portando nel campo IVA (in regime di esenzione) alcune prestazioni verso soci che prima ne erano escluse.
6.2 Art. 10 DPR 633/1972 — Le Esenzioni IVA per gli ETS Non Commerciali
Per effetto dell’art. 89, co. 7 CTS, l’art. 10 DPR 633/1972 riserva specifiche esenzioni IVA agli ETS non commerciali:
| Numero Art. 10 DPR 633/1972 | Prestazione esente | Soggetto ammesso |
| n. 15 | Trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati | ETS non commerciali (e imprese autorizzate) |
| n. 19 | Prestazioni di ricovero e cura | ETS non commerciali (e enti ospedalieri, cliniche convenzionate) |
| n. 20 | Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù | ETS non commerciali (e enti di diritto pubblico) |
| n. 27-ter | Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza e riabilitazione | ETS non commerciali (e enti pubblici, IPAB) |
Regola fondamentale (Circolare AdE n. 1/E del 2026): L’iscrizione al RUNTS non determina automaticamente la qualifica di ETS non commerciale. La non commercialità va verificata individualmente applicando i criteri dell’art. 79 CTS ai dati di bilancio del singolo ente. Le esenzioni IVA non sono automatiche.
6.3 Le Imprese Sociali: Un Caso a Parte
Le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) sono sempre qualificate come enti commerciali ai fini IRES (art. 73 TUIR). Non rientrano nella categoria “ETS non commerciali” e non possono accedere alle esenzioni IVA di cui ai nn. 15, 19, 20 e 27-ter dell’art. 10 DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa posizione con la risposta ad interpello n. 475/2021.
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7. Costi Effettivi: Come si Calcolano ai Fini dell’Art. 79 CTS
La determinazione corretta dei costi effettivi è cruciale per il test di non commercialità:
| Tipologia di costo | Incluso nei costi effettivi? |
| Costi diretti dell’attività di interesse generale | ✅ Sì |
| Costi indiretti imputabili | ✅ Sì |
| Costi generali (quota proporzionale) | ✅ Sì |
| Costi finanziari imputabili all’attività | ✅ Sì |
| Costi tributari imputabili | ✅ Sì |
| Quota di ammortamento beni ammortizzabili | ✅ Sì (competenza) |
| Costi figurativi (es. valorizzazione lavoro volontario) | ❌ No |
Il D.L. 73/2022 (Semplificazioni), art. 26, ha chiarito espressamente questa composizione ampliata dei costi effettivi. Per i costi comuni a più attività, si adotta una ripartizione proporzionale ai ricavi delle singole attività o altri criteri documentati.
8. La “Bilancia Virtuale” dell’Art. 79 co. 5 CTS
Il comma 5 determina se l’ETS, nel suo complesso, sia commerciale o non commerciale ai fini IRES. Si confrontano in ciascun periodo d’imposta:
Entrate non commerciali:
- Proventi da AIG svolte ai sensi dei commi 2 e 3
- Contributi pubblici e privati non corrispettivi
- Quote associative
- Proventi da raccolte fondi occasionali (art. 79 co. 4 CTS)
- Proventi de-commercializzati ex artt. 84 (ODV) e 85 (APS) CTS
Ricavi commerciali:
- Ricavi da AIG che hanno superato il test costi/ricavi
- Ricavi da attività diverse ex art. 6 CTS svolte in forma commerciale
Se i ricavi commerciali superano le entrate non commerciali, l’ETS diventa ente commerciale per l’intero periodo d’imposta ai fini IRES, con effetto retroattivo dall’inizio dell’esercizio.
9. RUNTS: Iscrizione e Effetti Fiscali
| Effetto dell’iscrizione al RUNTS | Automatico? |
| Qualifica di ETS | ✅ Sì |
| Applicabilità del Titolo X CTS (IRES) | ✅ Sì (dal periodo d’imposta di iscrizione) |
| Qualifica di ETS non commerciale ai fini IRES | ❌ No — richiede verifica art. 79 CTS |
| Esenzioni IVA ex art. 10 DPR 633/1972 | ❌ No — richiede qualifica non commerciale + presupposti oggettivi IVA |
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle ONLUS è soppressa. Gli ex enti ONLUS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS. In assenza di iscrizione si applicano le regole di devoluzione del patrimonio accumulato (art. 101 CTS).
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10. I Regimi Fiscali Specifici per ODV e APS
Art. 84 CTS — ODV
Le attività delle ODV in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso associati, familiari e terzi si considerano non commerciali ai fini IRES. Questa è una de-commercializzazione aggiuntiva rispetto ai criteri generali dell’art. 79 CTS.
Art. 85 CTS — APS
Le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso associati e familiari conviventi sono non commerciali. Le cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente agli associati sono parimenti non commerciali.
Art. 86 CTS — Regime Forfetario per ODV e APS
Le ODV e APS iscritte al RUNTS con ricavi commerciali nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro possono optare per il regime forfetario. Questo regime:
- si applica solo alla componente commerciale dell’attività
- determina il reddito commerciale tramite coefficienti di redditività
- prevede esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi (emissione volontaria con codice N2.2)
- non costituisce un regime IVA autonomo: gli obblighi IVA seguono il DPR 633/1972
Il regime forfetario L. 398/1991 non è più accessibile agli ETS iscritti al RUNTS; resta applicabile ad ASD/SSD non iscritte.
11. Nota di Variazione IVA (Art. 26 DPR 633/1972) e Procedure Concorsuali
Per gli ETS che svolgono attività commerciali soggette a IVA, l’art. 26 DPR 633/1972 consente l’emissione di note di variazione in diminuzione (note di credito) in caso di operazioni venute meno per risoluzione contrattuale, o per crediti commerciali insoluti in procedura concorsuale (crisi d’impresa ai sensi del D.Lgs. 14/2019, CCII). Dalla data di apertura della procedura è possibile procedere alla variazione senza attendere la chiusura.
Il periodo di rettifica per i beni ammortizzabili (art. 19-bis2 DPR 633/1972) rileva per gli ETS che gestiscono unità immobiliari o beni strumentali usati sia per attività istituzionali che commerciali.
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12. Adempimenti IVA per gli ETS con Attività Commerciali
Gli ETS che svolgono attività commerciali soggette a IVA rispettano gli obblighi ordinari del DPR 633/1972:
| Obbligo | Norma DPR 633/1972 | Note ETS |
| Emissione fatture per operazioni imponibili | Art. 21 | Solo per attività commerciali soggette a IVA |
| Registrazione fatture emesse | Art. 23 | Solo per attività commerciali |
| Registrazione acquisti | Art. 25 | Con pro-rata se presenti anche operazioni esenti |
| Liquidazione periodica | Artt. 27-28 | Mensile o trimestrale |
| Dichiarazione annuale IVA | Art. 8 DPR 322/98 | Non dovuta se solo operazioni esenti |
| Contabilità separata | Art. 36 | Raccomandata in presenza di attività miste |
13. Aliquote IVA per Attività Commerciali degli ETS
Quando un’attività dell’ETS è commerciale e non rientra nelle esenzioni dell’art. 10 DPR 633/1972:
| Aliquota | Applicazione |
| 22% (aliquota ordinaria) | Regola generale |
| 10% | Alcune prestazioni (somministrazione alimenti in mense, ecc.) |
| 4% | Specifici beni di prima necessità (Tabella A, parte II) |
14. Confronto Regime Pre-2026 e Post-2026
| Aspetto | Pre-2026 (ONLUS / enti non comm.) | Post-2026 (ETS / RUNTS) |
| Registro obbligatorio | Anagrafe ONLUS (per ONLUS) | RUNTS (per tutti gli ETS) |
| Criterio commercialità (IRES) | Art. 148 TUIR / D.Lgs. 460/1997 | Art. 79 CTS (test costi/ricavi) |
| Margine di tolleranza | Non previsto | 6% per max 3 esercizi consecutivi |
| Esenzioni IVA art. 10 DPR 633/1972 | Riservate alle ONLUS | Riservate agli ETS non commerciali |
| Regime forfetario ODV/APS | L. 398/1991 (fino a 400.000 € vol. d’affari) | Art. 86 CTS (fino a 85.000 € ricavi commerciali) |
| Imprese sociali e esenzioni IVA | ONLUS-impresa sociale: possibile (con requisiti) | Imprese sociali: escluse |
15. Link alle Fonti Ufficiali
- DPR 633/1972 — Gazzetta Ufficiale: gazzettaufficiale.it
- DPR 633/1972 aggiornato — Agenzia delle Entrate: agenziaentrate.gov.it
- D.Lgs. 117/2017 (CTS) — Normattiva: normattiva.it
- RUNTS — Ministero del Lavoro: lavoro.gov.it
- Circolare AdE n. 1/E del 2026: agenziaentrate.gov.it
- Direttiva 2006/112/CE — EUR-Lex: eur-lex.europa.eu
- Camera dei Deputati — Fiscalità ETS: temi.camera.it
Domande Frequenti (FAQ)
1. Che cosa disciplinava davvero l’art. 79 DPR 633/1972 e qual è il suo stato attuale?
L’art. 79 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 era una disposizione del Titolo VII (Disposizioni Transitorie e Finali) che riguardava l’applicazione dell’IVA nel settore edilizio: prevedeva un’aliquota ridotta al 3% per le cessioni di determinati fabbricati realizzate da imprese costruttrici e per le relative prestazioni di appalto. Era una norma transitoria collegata alle disposizioni della legge delega fiscale del 1971. È stata abrogata dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e non è più vigente. L’abolizione dell’IGE era disciplinata dall’art. 90 DPR 633/1972, non dall’art. 79.
2. Che differenza c’è tra art. 79 DPR 633/1972 e art. 79 CTS?
Sono due norme completamente diverse con la stessa numerazione in fonti legislative distinte. L’art. 79 DPR 633/1972 era una norma transitoria, abrogata nel 1979, riguardante l’IVA nelle costruzioni edilizie. L’art. 79 D.Lgs. 117/2017 (CTS) è la norma vigente che stabilisce i criteri di commercialità delle attività di interesse generale degli ETS ai fini IRES. Quest’ultima è oggi di primaria importanza pratica per tutti gli enti del Terzo settore.
3. L’art. 79 CTS determina direttamente il trattamento IVA dell’ETS?
No, non direttamente. L’art. 79 CTS governa la qualificazione ai fini IRES (commerciale/non commerciale). Il regime IVA è regolato autonomamente dal DPR 633/1972. Il collegamento tra i due sistemi è stato creato dall’art. 89, co. 7 CTS, che ha modificato l’art. 10 DPR 633/1972: alcune esenzioni IVA (nn. 15, 19, 20, 27-ter) sono riservate agli “ETS di natura non commerciale”. Quindi la qualifica di “ETS non commerciale” ex art. 79 CTS è condizione necessaria per accedere a quelle specifiche esenzioni IVA — ma occorre anche verificare separatamente i presupposti oggettivi dell’art. 10 DPR 633/1972 per ciascuna operazione.
4. L’iscrizione al RUNTS garantisce automaticamente l’esenzione IVA?
No. L’iscrizione al RUNTS conferisce la qualifica di ETS, ma non automaticamente quella di ETS non commerciale né tantomeno le esenzioni IVA. Come confermato dalla Circolare AdE n. 1/E del 2026, la non commercialità deve essere verificata individualmente applicando i criteri dell’art. 79 CTS ai dati di bilancio del singolo ente. Solo dopo tale verifica, e solo se sussistono i presupposti oggettivi dell’art. 10 DPR 633/1972, l’ente può applicare le relative esenzioni IVA.
5. Come si calcolano i costi effettivi per il test dell’art. 79 CTS?
I costi effettivi comprendono tutti i costi effettivamente sostenuti e imputabili all’attività di interesse generale: costi diretti, indiretti, generali (in quota proporzionale), finanziari e tributari. Sono esclusi i costi figurativi, come la valorizzazione monetaria del lavoro dei volontari. Le quote di ammortamento dei beni ammortizzabili strumentali rientrano nei costi effettivi. Il D.L. 73/2022 ha chiarito espressamente questa composizione ampliata.
6. Cosa succede se un ETS supera il 6% di tolleranza dell’art. 79 co. 2-bis CTS?
Se lo scarto tra ricavi e costi effettivi supera il 6%, oppure si protrae per più di tre esercizi consecutivi entro il 6%, l’attività in questione diventa commerciale ai fini IRES per il periodo d’imposta in cui il limite è superato. La soglia di tolleranza si riattiva solo dopo essere tornati a ricavi ≤ costi effettivi (parametri ordinari del comma 2).
7. Che succede ai fini IVA quando un ETS perde la qualifica di non commerciale?
La perdita della qualifica di non commerciale ai sensi dell’art. 79, co. 5 CTS opera per l’intero periodo d’imposta. Ai fini IVA, le esenzioni dell’art. 10 DPR 633/1972 non si applicano per l’intero esercizio, con conseguente necessità di applicare l’aliquota ordinaria (22%) retroattivamente dall’inizio del periodo. L’ente deve comunicare la perdita della qualifica al competente Ufficio RUNTS entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
8. Le imprese sociali possono accedere alle esenzioni IVA degli ETS non commerciali?
No. Le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) sono per legge qualificate come enti commerciali (art. 73 TUIR) e non rientrano nella categoria degli “ETS di natura non commerciale”. Non possono quindi applicare le esenzioni IVA di cui ai nn. 15, 19, 20 e 27-ter dell’art. 10 DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione con la risposta ad interpello n. 475/2021.
9. Cosa cambia per il regime IVA di ODV e APS iscritte al RUNTS dal 2026?
Le ODV e APS iscritte al RUNTS che soddisfano il test di non commercialità dell’art. 79 CTS possono applicare le esenzioni IVA dell’art. 10 DPR 633/1972 già riservate alle ONLUS. Per la componente commerciale con ricavi inferiori a 85.000 euro, possono optare per il regime forfetario dell’art. 86 CTS, che prevede esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi per quella componente. Il regime L. 398/1991 non è più accessibile agli ETS iscritti al RUNTS.
10. Il DPR 633/1972 sarà abrogato nel 2027?
Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 è stato adottato un nuovo Testo Unico IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, sostituendo il DPR 633/1972. Il nuovo testo sistematizza le disposizioni in coerenza con la direttiva 2006/112/CE. La sostanza delle norme — esenzioni dell’art. 10, disciplina degli enti non commerciali — rimarrà largamente invariata, garantendo continuità applicativa per gli ETS.
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Conclusioni
Il DPR 633/1972 rimane, fino al 31 dicembre 2026, la fonte primaria dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. I suoi articoli 4 e 10, modificati dall’art. 89 CTS, costituiscono il quadro IVA di riferimento per tutti gli Enti del Terzo Settore.
L’art. 79 DPR 633/1972, norma transitoria abrogata nel 1979 e relativa al settore edilizio, ha ormai rilevanza soltanto storica. Ben diverso è il peso dell’art. 79 D.Lgs. 117/2017 (CTS) — la disposizione che dal 2026 detta i criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività di interesse generale degli ETS.
Il punto più importante da tenere sempre presente è la separazione strutturale tra i due regimi: l’art. 79 CTS governa la commercialità ai fini IRES; l’IVA segue autonomamente le regole del DPR 633/1972, con il collegamento costruito dall’art. 89 CTS attraverso la modifica dell’art. 10 DPR 633/1972. L’iscrizione al RUNTS e la qualifica di ETS non commerciale sono condizioni necessarie — ma non sufficienti — per le esenzioni IVA: ogni ente deve valutare individualmente i propri dati di bilancio e verificare i presupposti oggettivi di ciascuna fattispecie esente.
Una pianificazione fiscale solida — con monitoraggio continuo del test costi/ricavi dell’art. 79 CTS, gestione della bilancia virtuale del comma 5, e corretta qualificazione IVA delle singole operazioni ai sensi del DPR 633/1972 — è la chiave per operare nel rispetto della normativa e sfruttare le agevolazioni della riforma del Terzo settore.
Fonti ufficiali di riferimento:
- Gazzetta Ufficiale — DPR 26 ottobre 1972, n. 633
- Normattiva — D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 1/E del 2026
- Camera dei Deputati — Scheda fiscalità ETS (temi.camera.it)
- EUR-Lex — Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
- Ministero del Lavoro — RUNTS
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