Art. 78 DPR 633/1972: Applicazione Graduale IVA su Alimenti e Tessili

Art. 78 DPR 633/1972: Applicazione Graduale IVA su Alimenti e Tessili

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Riferimenti ufficiali: Normattiva – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 | Agenzia delle Entrate | Gazzetta Ufficiale n. 292/1972

Introduzione: perché l’art. 78 DPR 633/1972 è ancora rilevante

L’art. 78 DPR 633/1972 è una delle norme transitorie più significative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — il provvedimento che ha istituito l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Collocato nel Titolo VII (Disposizioni transitorie e finali, articoli da 76 a 94), l’art. 78 DPR 633/1972 ha disciplinato il passaggio graduale dal vecchio regime dell’imposta generale sull’entrata (IGE) al nuovo sistema IVA, con un’attenzione particolare ai generi alimentari di prima necessità e ai prodotti tessili.

Benché gli effetti diretti dell’art. 78 DPR 633/1972 siano esauriti da decenni — le aliquote ridotte che prevedeva erano limitate al periodo 1973–1979 — la norma rimane fondamentale per almeno tre ragioni:

  1. Storica: permette di comprendere come l’Italia ha costruito il proprio sistema IVA, con quale filosofia redistributiva e con quale attenzione ai beni essenziali.
  2. Giuridica: costituisce un riferimento per l’interpretazione delle disposizioni transitorie dell’intero D.P.R. 633/1972.
  3. Sistematica: l’approccio adottato dall’art. 78 DPR 633/1972 — aliquote ridotte sui beni di prima necessità e sui prodotti tessili — riflette la medesima logica di tutela che si trova oggi nella Tabella A allegata allo stesso decreto. Va precisato che le aliquote ridotte attuali derivano autonomamente dall’art. 16 e dalla Tabella A, non dall’art. 78 in senso giuridico diretto: il collegamento è di natura concettuale e storica, non di derivazione normativa formale.

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Il DPR 633/1972: il quadro normativo dell’IVA italiana

Per comprendere l’art. 78 DPR 633/1972 è necessario inquadrarlo all’interno del decreto che lo contiene.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 novembre 1972, istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. L’IVA è entrata in vigore il 1° gennaio 1973, come stabilito dall’articolo 94 del medesimo decreto. L’adozione dell’IVA è avvenuta in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma del sistema tributario italiano, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie.

Il D.P.R. 633/1972 è strutturato in sette Titoli:

TitoloContenutoArticoli
IDisposizioni generali1–20
IIObblighi dei contribuenti21–40
IIISanzioni41–50
IVAccertamento e Riscossione51–66-bis
VImportazioni67–70
VIDisposizioni varie71–75
VIIDisposizioni transitorie e finali76–94

L’art. 78 DPR 633/1972 si trova nel Titolo VII, tra le disposizioni che hanno regolato la fase di avvio del sistema IVA. L’articolo 76 del medesimo titolo stabilisce l’istituzione dell’imposta con decorrenza dal 1° gennaio 1973; l’art. 77 disciplina le operazioni dipendenti da rapporti in corso; l’art. 78 DPR 633/1972 introduce le aliquote ridotte per il periodo transitorio.

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Il testo dell’art. 78 DPR 633/1972

Di seguito il testo integrale dell’art. 78 DPR 633/1972, così come pubblicato e successivamente aggiornato dalle proroghe legislative:

Art. 78 — Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

Comma 1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976.

Comma 2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l’aliquota dell’IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974.

Comma 3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.

Comma 4. (SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)


Testo ufficiale vigente consultabile su Normattiva e sul portale Documentazione Economica del MEF.


Analisi approfondita: cosa disciplina l’art. 78 DPR 633/1972

Il problema che la norma intendeva risolvere

Prima del 1° gennaio 1973, il sistema fiscale italiano sulle cessioni di beni si basava principalmente sull’imposta generale sull’entrata (IGE), introdotta con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L’IGE era un’imposta a cascata: veniva applicata ad ogni passaggio del bene lungo la catena produttiva e distributiva, senza meccanismo di detrazione.

Con l’introduzione dell’IVA, il sistema cambiò radicalmente: l’imposta si applica solo al valore aggiunto in ogni passaggio, con detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti. Questo meccanismo, più equo ed efficiente, era però potenzialmente traumatico per quei beni — come i prodotti alimentari di prima necessità e i prodotti tessili — che nell’IGE godevano di esenzioni o di aliquote molto basse.

L’art. 78 DPR 633/1972 nasce proprio per evitare che il passaggio all’IVA comportasse un aumento immediato della pressione fiscale su questi beni essenziali.

Il primo comma: prodotti alimentari esenti da IGE

Il primo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 riguarda i prodotti alimentari di prima necessità che, secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1972, erano esenti dall’imposta generale sull’entrata. Per questi prodotti, la norma ha previsto un’aliquota IVA ridotta all’1% per il biennio 1973–1974.

Il riferimento normativo storico è duplice: l’IGE istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, e l’imposta sull’importazione disciplinata nel primo comma dell’art. 17 del medesimo provvedimento, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

⚠️ Nota importante: l’art. 78 DPR 633/1972 non contiene alcun elenco nominativo di prodotti. La norma rinvia espressamente alle “disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972” per l’individuazione dei beni ammessi al regime ridotto. I prodotti elencati di seguito sono quindi esemplificativi delle categorie storicamente esenti da IGE secondo la legislazione previgente — non un elenco scritto nel testo dell’art. 78 stesso.

Tra i prodotti che, secondo la disciplina IGE allora vigente, rientravano tipicamente nelle categorie esenti, e che quindi beneficiavano dell’aliquota ridotta dell’1% ai sensi dell’art. 78 DPR 633/1972, figuravano:

  • Carni e parti commestibili di animali, fresche o refrigerate
  • Animali vivi della specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina
  • Latte e crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati
  • Uova di volatili in guscio, fresche o conservate
  • Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
  • Legumi da granella secchi, sgranati
  • Olio d’oliva vergine ed extravergine
  • Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

Il secondo comma: prodotti alimentari con aliquota IGE ordinaria o condensata fino al 3%

Il secondo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 si applica ai prodotti alimentari per cui l’IGE e la parallela imposta sull’importazione erano già applicate con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3%. Per questi prodotti, l’IVA è stata applicata nella misura del 3% per il solo biennio 1973–1974.

L’aliquota “condensata” è una peculiarità del sistema IGE: veniva applicata una volta sola sull’intero valore del bene, indipendentemente dal numero di passaggi nella catena distributiva. Si trattava in sostanza di un regime monofase.

Il terzo comma: i prodotti tessili

Il terzo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 disciplina le aliquote ridotte per i prodotti tessili, individuati con riferimento alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni. Per questi prodotti, nel biennio 1973–1974, erano previste due aliquote ridotte:

  • 6% per i prodotti tessili normalmente soggetti all’aliquota del 12%
  • 9% per i prodotti tessili normalmente soggetti all’aliquota del 18%

La legge 12 agosto 1957, n. 757 disciplinava l’imposta di fabbricazione sui filati e sui tessuti, ed era il riferimento principale per l’identificazione dei prodotti tessili soggetti alle agevolazioni transitorie dell’art. 78 DPR 633/1972. Il settore tessile, già allora uno dei pilastri dell’industria manifatturiera italiana, beneficiava di questo trattamento di favore per attenuare l’impatto della transizione fiscale sulla competitività.

Il quarto comma: soppresso

Il quarto comma dell’art. 78 DPR 633/1972 è stato soppresso dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, e non produce più alcun effetto giuridico.

Come calcolare la base imponibile IVA sulle importazioni: Art. 69 DPR 633/1972

Le proroghe successive: storia delle aliquote ridotte dell’art. 78 DPR 633/1972

Una delle caratteristiche più interessanti dell’art. 78 DPR 633/1972 è il suo percorso di proroghe legislative ripetute. Le aliquote ridotte, originariamente previste solo per il 1973–1974, sono state più volte estese nel tempo.

PeriodoProvvedimento di prorogaAliquota 1° commaAliquota 2° commaAliquota 3° comma
1973–1974Testo originale art. 78 DPR 633/19721%3%6% / 9%
Fino al 31/12/1975D.L. 6 luglio 1974, n. 254 (conv. L. 17 agosto 1974, n. 383)1%3%6% / 9%
Fino al 31/12/1976D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (conv. L. 16 ottobre 1975, n. 493)1%3%6% poi elevato a 9%
Fino al 31/12/1977D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 (conv. L. 21 febbraio 1977, n. 31)1%3%9%
Modifica tessili 1977D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 (conv. L. 7 aprile 1977, n. 102)Aliquota 6% elevata a 9%
Fino al 31/12/1978D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 (conv. L. 1 febbraio 1978, n. 20)1%3%9%
Fino al 31/12/1979D.L. 23 dicembre 1978, n. 816 (conv. L. 19 febbraio 1979, n. 53)1%3%9%

A partire dal 1° gennaio 1980, con l’esaurirsi del regime transitorio dell’art. 78 DPR 633/1972, le aliquote IVA su alimenti e tessili sono tornate ad essere regolate dal sistema ordinario previsto dall’art. 16 del D.P.R. 633/1972 e dalla Tabella A allegata.

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Il contesto: dall’IGE all’IVA — una rivoluzione fiscale

Per apprezzare pienamente la ratio dell’art. 78 DPR 633/1972, è utile capire cosa significasse, concretamente, sostituire l’IGE con l’IVA.

L’imposta generale sull’entrata era un’imposta plurifase a cascata: si applicava in ogni passaggio commerciale sull’intero valore del bene, senza possibilità di detrarre l’imposta pagata nelle fasi precedenti. Questo sistema produceva effetti economici distorsivi: favoriva le filiere produttive integrate verticalmente e penalizzava le imprese specializzate. Era anche poco trasparente: il carico fiscale effettivo dipendeva dal numero di passaggi nella catena.

L’IVA, al contrario, è un’imposta neutra e trasparente: ciascun operatore versa l’imposta solo sul valore che aggiunge, detraendo l’IVA pagata sugli acquisti. Il consumatore finale sopporta l’intero onere, ma la ripartizione tra i vari passaggi è equa.

Il passaggio dall’IGE all’IVA era un salto di qualità del sistema fiscale, coerente con le direttive comunitarie allora vigenti. Ma comportava un rischio concreto: alcuni beni fino ad allora esenti dall’IGE — come gli ortaggi e le piante mangerecce, le carni fresche, i legumi da granella, le uova di volatili, la latte e la crema di latte, i fiori e boccioli di fiori — avrebbero potuto subire un aumento di prezzo immediato.

L’art. 78 DPR 633/1972 ha evitato questo shock, prevedendo un’applicazione graduale e progressiva dell’aliquota IVA. Una scelta di politica tributaria che ha tenuto conto delle esigenze delle fasce di popolazione con minore capacità di spesa.

Le imposte abrogate con l’introduzione dell’IVA

L’entrata in vigore del D.P.R. 633/1972 ha comportato l’abolizione di numerose imposte. L’art. 78 DPR 633/1972 fa esplicito riferimento ad alcune di esse:

Imposta abrogataRiferimento normativoSettore interessato
Imposta generale sull’entrata (IGE)R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 / L. 19 giugno 1940, n. 762Beni e servizi in generale
Imposta di fabbricazione sui filatiLegge 12 agosto 1957, n. 757Prodotti tessili
Imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettricaArt. 90, n. 10, DPR 633/1972Energia elettrica
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffèArt. 90, n. 11, DPR 633/1972Prodotti alimentari
Imposta di consumo (locale)Varie leggi comunaliBeni al dettaglio
Imposta sulle utenze telefonicheVarie leggiTelecomunicazioni
Imposta sui dischi fonograficiVarie leggiIntrattenimento
Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro depositoRegio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278Finanziario

La progressiva eliminazione di queste imposte ha rappresentato uno dei grandi obiettivi della riforma tributaria degli anni ’70, di cui il D.P.R. 633/1972 e l’art. 78 DPR 633/1972 costituiscono il nucleo.

Connessioni con altre norme del DPR 633/1972

L’art. 78 DPR 633/1972 non va letto in isolamento. È strettamente connesso ad altre disposizioni del medesimo decreto.

Art. 16 DPR 633/1972 — Aliquote dell’imposta. Disciplina le aliquote IVA nel regime ordinario: aliquota ordinaria al 22%, con aliquote ridotte al 4%, 5% e 10% per i beni elencati nella Tabella A. È importante chiarire che le aliquote ridotte vigenti oggi non derivano giuridicamente dall’art. 78 DPR 633/1972, ma hanno il loro fondamento normativo autonomo nell’art. 16 e nella Tabella A, sviluppatisi attraverso successive modifiche legislative. Il collegamento con l’art. 78 DPR 633/1972 è concettuale e storico: entrambe le norme esprimono la stessa filosofia di tutela fiscale sui beni essenziali, ma su piani giuridici distinti.

Art. 17 DPR 633/1972 — Debitore dell’imposta. Definisce i soggetti tenuti al versamento dell’IVA, inclusa la disciplina del reverse charge. L’applicazione delle aliquote ridotte dell’art. 78 DPR 633/1972 non modificava i meccanismi di rivalsa e detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 76 e 77 DPR 633/1972. L’art. 76 istituisce l’IVA con decorrenza dal 1° gennaio 1973; l’art. 77 disciplina le operazioni in corso alla data di passaggio tra i due regimi. L’art. 78 DPR 633/1972 completa questo schema, occupandosi delle aliquote agevolate nel periodo transitorio.

Tabella A allegata al DPR 633/1972. La Parte I (Prodotti agricoli e ittici) e la Parte II contengono l’elenco dei beni soggetti ad aliquote ridotte del 4% e del 10%. Molti prodotti appartenenti alle stesse categorie storicamente tutelate dall’art. 78 DPR 633/1972 — animali vivi, latte e crema di latte, uova di volatili, carni e parti commestibili, ortaggi e piante mangerecce, legumi da granella, olio d’oliva, radici di manioca, fiori e boccioli di fiori, sostanze farmaceutiche — sono oggi elencati in questa Tabella. Il loro inserimento nella Tabella A è avvenuto attraverso autonome scelte legislative successive: il collegamento con l’art. 78 DPR 633/1972 è di continuità concettuale e storica, non di filiazione giuridica diretta.

Le aliquote IVA vigenti su prodotti alimentari e tessili: il quadro attuale

Con l’esaurimento del regime transitorio dell’art. 78 DPR 633/1972, le aliquote IVA sono oggi disciplinate dall’art. 16 e dalla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.

Prodotti alimentari: aliquote IVA vigenti

Categoria di prodottoAliquota IVA vigenteRiferimento normativo
Prodotti agricoli e ittici (regime forfettario)Compensazione forfettariaArt. 34 DPR 633/1972
Pane, pasta, latte fresco, burro, formaggi4%Tab. A, Parte II
Animali vivi della specie bovina, suina, ovina4%Tab. A, Parte I
Ortaggi e piante mangerecce freschi4%Tab. A, Parte II
Uova di volatili in guscio, fresche4%Tab. A, Parte II
Legumi da granella secchi4%Tab. A, Parte II
Latte e crema di latte4%Tab. A, Parte II
Carni e parti commestibili (fresche, refrigerate)10%Tab. A, Parte III
Olio d’oliva vergine ed extravergine10%Tab. A, Parte III
Prodotti ittici freschi e da pesca4% / 10%Tab. A, Parti I e III
Radici di manioca, carrube, farine4%Tab. A, Parte II
Fiori e boccioli di fiori (freschi)10%Tab. A, Parte III
Sostanze farmaceutiche per uso alimentare/terapeutico10%Tab. A, Parte III
Acque minerali, bevande analcoliche22%Aliquota ordinaria
Superalcolici22%Aliquota ordinaria

Prodotti tessili: aliquote IVA vigenti

Categoria di prodottoAliquota IVA vigente
Abbigliamento e capi di vestiario per adulti22%
Tessuti e filati per uso commerciale22%
Indumenti per bambini fino a 14 anni4%
Pannolini per bambini5%
Calzature per bambini (con determinati requisiti)4%

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 e il nuovo Testo Unico IVA

Un aggiornamento rilevante riguarda il futuro del D.P.R. 633/1972. Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), ha avviato l’iter per un nuovo Testo Unico IVA la cui entrata in vigore è attesa per il 1° gennaio 2027.

⚠️ Nota di aggiornamento: al momento della redazione di questo articolo, il testo consolidato definitivo del nuovo Testo Unico IVA non risulta ancora integralmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le informazioni che seguono si basano sugli annunci istituzionali e sulle comunicazioni ufficiali disponibili relativi alla riforma. Si raccomanda di verificare lo stato aggiornato del provvedimento su Normattiva e Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto comunicato, la riforma non stravolgerà la sostanza delle norme IVA, ma le riorganizzerà sistematicamente, coerentemente con la struttura della Direttiva 2006/112/UE, razionalizzando le disposizioni del D.P.R. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993. Fino al 31 dicembre 2026, il D.P.R. 633/1972 — incluso l’art. 78 DPR 633/1972 nella sua funzione storica e interpretativa — rimane pienamente vigente. L’art. 78 DPR 633/1972, essendo una norma ad effetti già esauriti, non dovrebbe trovare corrispondenza diretta nel nuovo Testo Unico IVA — ma tale circostanza è da considerarsi attesa e probabile, non ancora definitivamente confermata nel testo primario pubblicato.

Procedure e regole IVA doganali: Art. 70 DPR 633/1972

Il Sistema di Interscambio e la modernizzazione dell’IVA

I principi fondamentali che informano l’art. 78 DPR 633/1972 — trasparenza, gradualità, protezione dei beni essenziali — si ritrovano anche nell’architettura digitale del moderno sistema IVA. Il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle fatture elettroniche, ha trasformato radicalmente gli adempimenti IVA, rendendo automatica la rilevazione delle operazioni imponibili. L’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI si inserisce in una logica di compliance rafforzata, coerente con l’evoluzione del D.P.R. 633/1972 dalla sua prima versione del 1972 fino al nuovo Testo Unico IVA del 2026.

Tabella di sintesi: l’art. 78 DPR 633/1972 in pillole

VoceDettaglio
NormaArt. 78, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo del decretoIstituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
CollocazioneTitolo VII – Disposizioni transitorie e finali
RubricaApplicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili
Entrata in vigore1° gennaio 1973
Periodo di applicazione effettiva1973–1979 (con successive proroghe)
Beni interessatiProdotti alimentari di prima necessità; prodotti tessili ex L. 757/1957
Aliquote ridotte previste1%, 3% (alimentari); 6%, 9% poi elevato (tessili)
Norma di raccordo attualeArt. 16 e Tabella A, DPR 633/1972
Imposta sostituitaImposta generale sull’entrata (IGE), R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2
Comma soppressoComma 4°, soppresso da L. 22 dicembre 1980, n. 889
Riferimento ufficialeNormattiva

FAQ — Domande frequenti sull’art. 78 DPR 633/1972

Che cos’è esattamente l’art. 78 DPR 633/1972 e dove si trova all’interno del decreto?

L’art. 78 DPR 633/1972 è una norma transitoria contenuta nel Titolo VII del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intitolato “Disposizioni transitorie e finali” (articoli da 76 a 94). La sua rubrica ufficiale è “Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili”. Ha disciplinato, nel periodo 1973–1979, le aliquote IVA ridotte applicabili a determinati prodotti alimentari e tessili durante la fase di avvio del sistema dell’imposta sul valore aggiunto in Italia.

L’art. 78 DPR 633/1972 è ancora in vigore e produce effetti pratici oggi?

Dal punto di vista formale, i primi tre commi dell’art. 78 DPR 633/1972 sono ancora tecnicamente presenti nel testo del decreto, mentre il quarto comma è stato soppresso dalla L. 22 dicembre 1980, n. 889. Tuttavia, gli effetti pratici della norma sono completamente esauriti: le aliquote ridotte che prevedeva erano applicabili esclusivamente fino al 31 dicembre 1979. A partire dal 1° gennaio 1980, le aliquote IVA su prodotti alimentari e tessili sono regolate dal sistema ordinario dell’art. 16 e della Tabella A del D.P.R. 633/1972. Per il testo vigente, si consiglia di consultare Normattiva.

Quale imposta ha sostituito l’IVA in Italia, e come funzionava prima del 1° gennaio 1973?

Prima del 1° gennaio 1973, il sistema italiano tassava le cessioni di beni principalmente attraverso l’imposta generale sull’entrata (IGE), istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L’IGE era un’imposta plurifase a cascata: veniva applicata ad ogni passaggio della catena commerciale sull’intero valore del bene, senza alcun meccanismo di detrazione. L’art. 78 DPR 633/1972 fa esplicito riferimento a questa imposta e alla parallela imposta sull’importazione, per individuare i prodotti alimentari che beneficiavano delle aliquote ridotte nel periodo transitorio.

Quali prodotti alimentari erano tutelati dal primo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 con l’aliquota dell’1%?

Il primo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 riguardava i prodotti alimentari di prima necessità che, secondo le disposizioni in vigore al 31 dicembre 1972, erano esenti dall’imposta generale sull’entrata. Va precisato che l’art. 78 DPR 633/1972 non contiene alcun elenco nominativo di prodotti: la norma rinvia alle disposizioni IGE previgenti per l’individuazione dei beni ammessi.

I prodotti comunemente rientranti nelle categorie esenti da IGE — animali vivi della specie bovina, suina, ovina e caprina; carni e parti commestibili fresche o refrigerate; latte e crema di latte non concentrati; uova di volatili in guscio; ortaggi e piante mangerecce; legumi da granella secchi; olio d’oliva vergine; fiori e boccioli di fiori freschi — sono da intendersi come esempi rappresentativi della prassi storica, non come un elenco scritto nell’articolo stesso. Per questi beni, l’aliquota IVA era stata ridotta all’1% per il biennio 1973–1974, e poi progressivamente adeguata nelle successive proroghe.

Quali prodotti tessili erano disciplinati dal terzo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 con le aliquote ridotte del 6% e del 9%?

Il terzo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 riguardava i prodotti tessili individuati dalla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni — ovvero i tessuti, i filati e i prodotti dell’industria tessile su cui era applicata l’imposta di fabbricazione sui filati nel vecchio regime. Per questi prodotti, nel biennio 1973–1974, erano previste due aliquote ridotte: il 6% per quelli normalmente soggetti all’aliquota del 12%, e il 9% per quelli soggetti all’aliquota del 18%. Con il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 (conv. L. 7 aprile 1977, n. 102), l’aliquota del 6% sui prodotti tessili fu poi elevata al 9%.

Perché le aliquote dell’art. 78 DPR 633/1972 sono state prorogate più volte, fino al 1979?

Le aliquote ridotte dell’art. 78 DPR 633/1972, inizialmente previste per il solo biennio 1973–1974, sono state prorogate cinque volte fino al 31 dicembre 1979. Le ragioni di queste proroghe vanno cercate nel contesto economico e politico degli anni ’70: la crisi petrolifera del 1973, l’inflazione galoppante, le tensioni sociali e le difficoltà di bilancio dello Stato hanno reso politicamente impossibile aumentare la pressione fiscale sui beni di prima necessità. Ogni proroga è stata adottata con decreto-legge convertito in legge, secondo la prassi emergenziale dell’epoca.

In che modo l’art. 78 DPR 633/1972 si collega alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e alle aliquote ridotte vigenti oggi?

L’art. 78 DPR 633/1972 e la Tabella A del D.P.R. 633/1972 rispondono alla medesima logica: proteggere determinati beni e servizi essenziali da una pressione fiscale eccessiva. La differenza è che l’art. 78 DPR 633/1972 aveva carattere temporaneo (1973–1979), mentre le aliquote ridotte della Tabella A sono strutturali. È importante precisare che le aliquote ridotte vigenti oggi non derivano giuridicamente dall’art. 78 DPR 633/1972: il loro fondamento normativo è autonomamente nell’art. 16 e nella Tabella A, sviluppatisi attraverso successive scelte legislative indipendenti.

Molti prodotti appartenenti alle stesse categorie storicamente tutelate dall’art. 78 DPR 633/1972 — ortaggi, carni, latte, uova di volatili, legumi da granella, olio d’oliva, radici di manioca — sono oggi elencati nella Tabella A, Parte I e Parte II, con aliquote al 4%. Il collegamento è di continuità concettuale e storica, non di filiazione giuridica formale.

Cosa prevede il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 per il D.P.R. 633/1972 e per l’art. 78 DPR 633/1972 in particolare?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), ha avviato l’iter per un nuovo Testo Unico IVA la cui entrata in vigore è attesa per il 1° gennaio 2027. Si precisa che, al momento della redazione di questo articolo, il testo consolidato definitivo non risulta ancora integralmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale: si raccomanda di verificare lo stato aggiornato suNormattiva.

La riforma, secondo quanto comunicato, non stravolgerà la sostanza delle norme IVA ma le riorganizzerà sistematicamente coerentemente con la struttura della Direttiva UE 2006/112/UE. L’art. 78 DPR 633/1972, essendo una norma ad effetti già esauriti, non dovrebbe trovare corrispondenza diretta nel nuovo Testo Unico IVA — ma ciò è da considerarsi probabile e atteso, non ancora definitivamente confermato. Fino al 31 dicembre 2026, il D.P.R. 633/1972 rimane pienamente applicabile.

Dove si può trovare il testo ufficiale e aggiornato dell’art. 78 DPR 633/1972?

Il testo ufficiale del D.P.R. 633/1972 — incluso l’art. 78 DPR 633/1972 — è disponibile sul portale Normattiva, gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Normattiva offre il testo vigente con tutte le modifiche e le note di aggiornamento. In alternativa, è possibile consultare il portale Documentazione Economica del MEF e il sito dell’Agenzia delle Entrate per interpretazioni ufficiali e circolari.

Qual era la differenza tra aliquota “ordinaria” e aliquota “condensata” nell’IGE, rilevante per il secondo comma dell’art. 78 DPR 633/1972?

Nel sistema dell’imposta generale sull’entrata, l’aliquota ordinaria era quella applicata in ogni passaggio commerciale del bene (imposta plurifase). L’aliquota condensata era invece un’aliquota applicata una volta sola — in genere alla produzione o all’importazione — a forfait per tutti i passaggi successivi (regime monofase). Il secondo comma dell’art. 78 DPR 633/1972 fa riferimento a entrambe le tipologie, prevedendo che, per i prodotti alimentari con aliquota IGE ordinaria o condensata non superiore al 3%, l’IVA si applicasse nella medesima misura del 3% per il biennio 1973–1974.

Conclusioni

L’art. 78 DPR 633/1972 è molto più di una norma transitoria ormai esaurita. È la testimonianza di come il legislatore italiano abbia saputo — già cinquant’anni fa — affrontare con equilibrio una rivoluzione fiscale epocale, proteggendo i generi alimentari di prima necessità e il settore dei prodotti tessili dall’impatto immediato di un sistema fiscale radicalmente nuovo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — con le sue disposizioni transitorie, tra cui spicca l’art. 78 DPR 633/1972 — ha gettato le basi di un’imposta sul valore aggiunto che, pur trasformandosi nel tempo, mantiene ancora oggi i principi fondanti di neutralità, trasparenza e attenzione ai beni essenziali. I prodotti alimentari come gli animali vivi, le uova di volatili, il latte e la crema di latte, le carni e parti commestibili, gli ortaggi e le piante mangerecce, i legumi da granella, l’olio d’oliva, le sostanze farmaceutiche che nel 1973 erano protetti dall’art. 78 DPR 633/1972 con aliquote ridottissime, trovano ancora oggi tutela strutturale nella Tabella A allegata al medesimo decreto.

Con l’attesa entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. n. 10/2026 — la cui versione definitiva è ancora in corso di pubblicazione ufficiale), il sistema si appresta a una nuova modernizzazione — ma la logica di fondo rimane quella tracciata dall’art. 78 DPR 633/1972 nel lontano 1972: un’IVA equa, trasparente, attenta alle esigenze dei cittadini e delle imprese.


Fonti ufficiali di riferimento


Articolo redatto a scopo informativo e divulgativo. Non costituisce parere legale o fiscale. Per valutazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, avvocato tributarista).

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