Art. 69 DPR 633/1972: Base IVA per le Importazioni

Art. 69 DPR 633/1972: Base IVA per le Importazioni

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L’art 69 DPR 633 1972 è una delle norme cardine del sistema dell’imposta sul valore aggiunto italiano. Chiunque si occupi di commercio internazionale, operazioni doganali o importazione di beni da Paesi extra-UE si troverà, prima o poi, a fare i conti con questa disposizione. In questa guida completa troverai tutto quello che devi sapere: testo normativo, logica della base imponibile, casi pratici, connessioni con l’articolo 9, la Direttiva IVA europea e molto altro.

Cos’è l’Art 69 DPR 633 1972 e perché è importante

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — meglio conosciuto come Testo Unico IVA o Codice IVA — istituì in Italia l’imposta sul valore aggiunto, dando attuazione alla delega legislativa della Legge 9 ottobre 1971, n. 825 per la riforma tributaria. Il decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972.

All’interno di questo corpus normativo, il Titolo V (articoli 67–70) è dedicato specificamente alle importazioni. L’art 69 DPR 633 1972, collocato in questo titolo, si occupa della determinazione dell’imposta dovuta sulle importazioni: in sostanza, stabilisce come si calcola la base su cui applicare le aliquote IVA quando entrano merci da Paesi extra-UE (o da territori fiscalmente esclusi dalla Comunità).

Perché è così rilevante? Perché a differenza delle operazioni interne — dove la base imponibile è regolata dall’art. 13 del DPR 633/1972 — le importazioni seguono regole proprie, strettamente legate al valore doganale delle merci. Chi sbaglia a calcolare questa base rischia di versare un’imposta inferiore al dovuto, con conseguenti sanzioni e interessi.

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Fonti ufficiali di riferimento:

Testo della Norma

Ecco il testo vigente dell’art 69 DPR 633 1972 (Determinazione dell’imposta):

“L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.

Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.

Fatti salvi i casi di applicazione dell’articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso Testo unico si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per suo conto e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.”

Il testo è rimasto sostanzialmente stabile negli anni. La modifica più rilevante — relativa all’inciso “all’interno del territorio della Comunità” per le spese di inoltro — fu introdotta dalla Legge 18 febbraio 1997, n. 28, con effetto dal 14 marzo 1997.

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Come si Calcola la Base Imponibile IVA all’Importazione

La base imponibile IVA all’importazione, ai sensi dell’art 69 DPR 633 1972, si compone di tre elementi che vanno sommati tra loro:

1. Valore doganale dei beni importati

È il punto di partenza. Si determina secondo le disposizioni in materia doganale, che per l’Unione Europea fanno riferimento storicamente al Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) e oggi al Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione). Il metodo principale è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale UE.

2. Diritti doganali dovuti (esclusa l’IVA stessa)

Al valore doganale si aggiungono i dazi doganali e tutti gli altri diritti di confine dovuti al momento dell’importazione. L’IVA stessa viene esclusa da questo calcolo (altrimenti si avrebbe un’imposta calcolata su se stessa).

3. Spese di inoltro fino alla destinazione finale nell’UE

Si tratta delle spese di trasporto, spedizione e degli altri costi accessori sostenuti per portare i beni fino al luogo di destinazione all’interno del territorio comunitario. Devono risultare dal documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti in Italia.

Formula Sintetica

BASE IMPONIBILE IVA = Valore Doganale

                    + Dazi Doganali (esclusa IVA)

                    + Spese di Inoltro fino alla destinazione UE

Questa formula garantisce che il bene importato sia tassato allo stesso modo di un prodotto acquistato sul mercato interno: l’IVA colpisce il valore economico complessivo del bene nel momento in cui entra nel circuito commerciale europeo.

Il Valore Doganale: Pilastro della Norma

Comprendere il valore doganale è essenziale per applicare correttamente l’art 69 DPR 633 1972. Il valore doganale non coincide sempre con il prezzo di fattura: può essere superiore o inferiore a seconda degli aggiustamenti previsti dalla normativa comunitaria.

Elementi che si aggiungono al prezzo di transazione

Secondo l’art. 32 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/1992), al prezzo pagato vanno sommati:

  • Commissioni e spese di mediazione (eccetto commissioni di acquisto)
  • Costo di imballaggi e contenitori
  • Costi di lavorazioni e materiali forniti dall’acquirente
  • Royalties e diritti di licenza che l’acquirente è tenuto a pagare come condizione della vendita
  • Valore dei proventi derivanti dalla rivendita che spettano al venditore

Elementi da escludere

Si deducono invece:

  • Spese di trasporto dopo l’arrivo nel territorio doganale UE
  • Dazi e imposte del Paese di importazione
  • Spese per lavori eseguiti dopo l’importazione

Il caso specifico dei supporti informatici

L’art 69 DPR 633 1972 prevede una regola specifica per i programmi per elaboratore (software) su supporto fisico prodotti in serie: concorre alla formazione della base imponibile anche il valore dei dati e delle istruzioni contenuti nel supporto. Questo evita che il valore del software — spesso la parte economicamente più rilevante — venga sottratto alla tassazione dichiarando un valore del solo supporto fisico.

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Casi Speciali Previsti dalla Norma

Beni oggetto di più cessioni successive prima dello sdoganamento

Quando un bene, prima di essere sdoganato, è stato oggetto di una o più cessioni in Italia, la base imponibile ai fini IVA non è il valore doganale dell’originaria importazione, ma il corrispettivo dell’ultima cessione. Questa regola serve ad evitare salti d’imposta nelle catene commerciali internazionali complesse.

Attenzione: ai soli fini del calcolo dei dazi doganali, l’operatore può scegliere di usare il prezzo di una vendita precedente (c.d. first sale price), generalmente più basso. Per l’IVA, invece, vale sempre il prezzo dell’ultima cessione.

Reimportazione di beni nazionali a scarico di temporanea esportazione

Quando dei beni nazionali precedentemente esportati temporaneamente per lavorazione o trasformazione vengono reimportati, l’art 69 DPR 633 1972 prevede un regime speciale: le franchigie doganali previste dagli artt. 207, 208 e 209 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali) si applicano ai fini IVA solo se:

  1. I beni vengono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati (o da un terzo per conto di quest’ultimo);
  2. Lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità (cioè gli stessi beni fisici che erano stati esportati).

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’IVA si applica sull’intero valore del bene reimportato, non solo sul valore aggiunto all’estero.

Il Collegamento con l’Articolo 9: Servizi Non Imponibili

L’art 69 DPR 633 1972 non agisce in isolamento: è strettamente collegato all’articolo 9 del medesimo decreto, che definisce i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali soggetti al regime di non imponibilità IVA.

Il meccanismo è logico: se le spese di trasporto e spedizione concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 69, allora quei servizi non devono essere tassati separatamente come prestazioni interne. Di fatto, l’imposta “li segue” come parte della base imponibile all’importazione.

I servizi non imponibili connessi all’art. 69

N.Tipologia di servizioCondizione per la non imponibilità
2Trasporti relativi a beni in importazioneIl corrispettivo deve essere incluso nella base imponibile ex art. 69, comma 1
3Noleggi e locazioni (navi, aerei, autoveicoli, vagoni ferroviari, ecc.)Corrispettivi assoggettati all’imposta ex art. 69, comma 1
4Servizi di spedizione relativi a trasporti di beni in importazioneCorrispettivi inclusi nella base imponibile ex art. 69, comma 1
4-bisServizi accessori alle spedizioniCorrispettivi concorrenti alla formazione della base imponibile ex art. 69 (anche se la base non è stata assoggettata all’imposta)
5Servizi di carico, scarico, magazzinaggio, custodia e similiCorrispettivi assoggettati all’imposta ex art. 69, comma 1

Il riferimento all’art 69 DPR 633 1972 come condizione di accesso al regime di non imponibilità è quindi fondamentale per imprese di spedizione, vettori, agenti doganali e tutti gli intermediari che agiscono in nome e per conto degli importatori.

La modifica del 2022: i soggetti beneficiari della non imponibilità

L’art. 5-septies del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha aggiunto un terzo comma all’art. 9, in vigore dal 1° gennaio 2022, che chiarisce chi può beneficiare della non imponibilità per i trasporti di beni connessi alle importazioni. Il servizio di trasporto non imponibile può essere reso solo nei confronti di:

  • L’esportatore
  • Il titolare del regime di transito
  • L’importatore
  • Il destinatario dei beni
  • Prestatori di servizi di spedizione (di cui all’art. 9, n. 4)

Questa modifica recepisce la sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16, con cui i giudici europei avevano chiarito i limiti soggettivi del beneficio.

Importazione Temporanea e Temporanea Esportazione

Tra i concetti che s’intrecciano con l’art 69 DPR 633 1972, importazione temporanea e temporanea esportazione meritano un approfondimento.

Importazione temporanea

L’art. 67, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972 qualifica come “importazione” soggetta ad IVA anche le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati a essere riesportati tali e quali, quando non godono dell’esenzione totale dai dazi doganali (secondo le disposizioni comunitarie).

I trasporti relativi a beni in importazione temporanea rientrano tra i servizi non imponibili ex art. 9, n. 2, a prescindere dalla condizione aggiuntiva del corrispettivo incluso nella base imponibile: per questa categoria, la non imponibilità è automatica.

Temporanea esportazione

La temporanea esportazione riguarda i beni nazionali mandati all’estero per lavorazione e poi reimportati. Come già visto, l’art 69 DPR 633 1972 disciplina il caso della reimportazione, ammettendo franchigie solo in presenza di requisiti precisi (stessa identità dei beni, stesso soggetto). L’obiettivo è evitare che i beni vengano sottoposti ad una doppia tassazione sul valore che già aveva scontato l’IVA in Italia.

La Direttiva IVA 2006/112/CE e il Contesto Europeo

L’art 69 DPR 633 1972 non è una norma isolata nel panorama fiscale: si colloca all’interno del sistema armonizzato europeo dell’IVA, definito dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Il raccordo con la Direttiva IVA

L’art. 144 della Direttiva IVA prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi connesse all’importazione di beni il cui valore sia compreso nella base imponibile. L’art. 146 disciplina invece le esenzioni per le cessioni all’esportazione. Questi articoli sono le basi sovranazionali che l’art. 9 del DPR 633/1972 recepisce in ambito nazionale, con i trasporti non imponibili condizionati all’inclusione nella base imponibile ex art 69 DPR 633 1972.

In sintesi: quando un corrispettivo di trasporto confluisce nella base imponibile dell’art. 69, il servizio viene “assorbito” dall’IVA all’importazione e non viene tassato separatamente. Se invece il corrispettivo non confluisce nella base imponibile, il servizio segue le regole ordinarie di imponibilità IVA.

Il ruolo della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE ha svolto un ruolo determinante nell’interpretazione di queste norme. La sentenza C-288/16 del 2017 ha stabilito che la non imponibilità dei trasporti connessi alle importazioni non può essere estesa a qualunque prestatore: il beneficio è riservato a chi è direttamente coinvolto nel rapporto giuridico con l’importazione. Questa lettura ha poi trovato recepimento legislativo con la novella del 2022.

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Tabella Riepilogativa della Base Imponibile

La tabella seguente riassume i componenti della base imponibile ai sensi dell’art 69 DPR 633 1972 e le principali varianti:

ComponenteIncluso nella base imponibile?Note
Valore di transazione (prezzo pagato)✅ SìMetodo principale ex Codice Doganale UE
Commissioni e spese di mediazione✅ Sì (se non commissioni di acquisto)Ex art. 32 Codice Doganale
Costi di imballaggio e contenitori✅ Sì
Royalties e diritti di licenza✅ Sì (se condizione della vendita)
Dazi doganali (esclusa IVA)✅ SìAggiunti al valore doganale
Spese di trasporto fino alla destinazione UE✅ SìDevono risultare dal documento di trasporto
Spese di trasporto dopo l’arrivo in UE❌ NoDa escludere
IVA stessa❌ NoNon si calcola l’IVA sull’IVA
Valore dati e istruzioni (software su supporto fisico)✅ SìRegola speciale per programmi per elaboratore
Corrispettivo ultima cessione (beni con più cessioni pre-sdoganamento)✅ SìSostituisce il valore doganale ordinario

Errori Comuni da Evitare

Chi lavora con operazioni doganali e importazioni deve prestare attenzione ad alcune trappole ricorrenti legate all’art 69 DPR 633 1972:

1. Confondere la base imponibile per dazi e IVA nelle catene commerciali. Quando ci sono più vendite successive prima dello sdoganamento, per i dazi si può usare il prezzo della prima vendita (first sale), ma per l’IVA occorre sempre l’ultima cessione. Un’impresa che applica la stessa base per entrambi rischia di sottodichiarare l’IVA all’importazione.

2. Escludere dalla base imponibile spese di trasporto che vi dovrebbero rientrare. Le spese di inoltro fino alla destinazione UE devono essere incluse. Se l’importatore separa artificialmente il corrispettivo del trasporto per renderlo “invisibile” alla base imponibile, commette un’irregolarità.

3. Applicare la non imponibilità ex art. 9 senza verificare il requisito dell’art. 69. Dal 2022, il vettore o spedizioniere deve verificare che il proprio corrispettivo sia effettivamente confluito nella base imponibile dell’importazione e che il destinatario del servizio sia uno dei soggetti qualificati (importatore, esportatore, ecc.).

4. Reimportare beni a scarico di temporanea esportazione senza rispettare il requisito dell’identità. Se i beni rientrano modificati o sono reimportati da un soggetto diverso dall’esportatore originario, le franchigie non si applicano automaticamente.

5. Trascurare il valore delle istruzioni nei supporti informatici. Le imprese che importano software su supporto fisico (casi ormai rari ma non eliminati) devono dichiarare anche il valore del contenuto informativo, non solo del supporto.

FAQ: Domande Frequenti sull’Art 69 DPR 633 1972

Qual è la differenza tra la base imponibile IVA prevista dall’art. 69 DPR 633/1972 per le importazioni e quella prevista dall’art. 13 per le operazioni interne?

L’art. 13 del DPR 633/1972 stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti. L’art 69 DPR 633 1972 introduce invece una regola speciale per le importazioni, basata sul valore doganale delle merci (determinato secondo le norme doganali comunitarie), aumentato dei dazi e delle spese di inoltro. Questa distinzione è fondamentale: il valore doganale non coincide necessariamente con il prezzo di contratto e può comprendere o escludere elementi diversi rispetto al semplice corrispettivo.

Come si determina il valore doganale ai fini dell’applicazione dell’art. 69 DPR 633/1972, e quali sono i metodi alternativi quando non si può usare il valore di transazione?

Il metodo principale è il valore di transazione (art. 29 del Reg. CEE 2913/1992, ora art. 70 Reg. UE 952/2013): il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale UE. Quando questo metodo non è applicabile (es. transazioni tra parti correlate in cui il prezzo non è attendibile), si ricorre in ordine a: valore di transazione di merci identiche, valore di transazione di merci similari, metodo deduttivo (basato sul prezzo di rivendita nell’UE), metodo del valore calcolato (costo di produzione + utile), e infine il metodo residuale. Tutti questi metodi si riflettono sulla base imponibile IVA ex art 69 DPR 633 1972.

Quando le spese di trasporto di beni importati beneficiano del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 9 DPR 633/1972 in connessione con l’art. 69?

Il servizio di trasporto di beni in importazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9, n. 2, del DPR 633/1972 quando il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile di cui al primo comma dell’art 69 DPR 633 1972. In pratica, il vettore o spedizioniere deve verificare che il proprio costo di trasporto sia stato dichiarato nella bolletta doganale come parte della base su cui è stata calcolata l’IVA all’importazione.

Se così non è (ad es. perché il trasporto è avvenuto in territorio UE dopo lo sdoganamento), la prestazione segue le regole ordinarie di imponibilità. Dal 1° gennaio 2022, è altresì richiesto che il servizio sia reso a soggetti qualificati (importatore, esportatore, destinatario dei beni o altri prestatori di servizi dell’art. 9).

Cosa accade quando un bene importato ha formato oggetto di più vendite successive prima dello sdoganamento, come si applica l’art. 69 DPR 633/1972 in questo caso?

Il terzo comma dell’art 69 DPR 633 1972 stabilisce una regola chiara: la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione. Questo vale indipendentemente da quante vendite siano avvenute prima dello sdoganamento. È però importante distinguere dalla regola applicabile ai dazi: per questi ultimi, è possibile usare il prezzo della prima vendita (first sale), generalmente inferiore, a condizione di poterne fornire prova documentale. In pratica, l’impresa italiana che importa merce acquistata da un rivenditore UE (il quale l’aveva a sua volta comprata da un fornitore extra-UE) dovrà calcolare l’IVA sul prezzo pagato al rivenditore, non su quello originario del fornitore.

In che modo la Direttiva IVA 2006/112/CE si raccorda con l’art. 69 DPR 633/1972, e quali articoli della Direttiva costituiscono il fondamento europeo della norma italiana?

Il raccordo principale avviene attraverso gli articoli 144 e 146 della Direttiva 2006/112/CE. L’art. 144 impone agli Stati membri di esentare le prestazioni di servizi connesse all’importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile: questo è esattamente il meccanismo che l’art. 9 del DPR 633/1972 traduce in non imponibilità, con riferimento alla base imponibile determinata dall’art 69 DPR 633 1972. L’art. 146 disciplina le esenzioni per le esportazioni. La Corte di Giustizia UE ha precisato, con la sentenza C-288/16 del 2017, che l’esenzione prevista dalla Direttiva ha portata soggettiva limitata, il che ha portato alla modifica legislativa italiana del 2022.

Come si applica l’art. 69 DPR 633/1972 alle reimportazioni di beni nazionali dopo una temporanea esportazione per lavorazione all’estero?

L’ultimo comma dell’art 69 DPR 633 1972 regola questo caso. Le franchigie doganali (artt. 207, 208, 209 D.P.R. 43/1973) si applicano ai fini IVA solo se: (a) i beni sono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati (o da terzi per suo conto), e (b) lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità, cioè rientrano esattamente gli stessi beni fisici che erano stati esportati. In pratica, questo significa che se la lavorazione all’estero ha trasformato i beni in modo tale da non permettere l’identificazione univoca con quelli esportati, oppure se a reimportare sono soggetti diversi dall’esportatore originario, l’IVA si applica sull’intero valore del bene reimportato, non solo sul valore aggiunto all’estero.

Quali sono le sanzioni previste per chi dichiara una base imponibile inferiore a quella prevista dall’art. 69 DPR 633/1972 nelle operazioni doganali?

L’art. 70 del DPR 633/1972 stabilisce che l’IVA all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Questo significa che chi dichiara un valore inferiore al corretto valore doganale può incorrere in sanzioni amministrative previste dal Testo Unico delle leggi doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), che possono andare dalla pena pecuniaria pari all’imposta evasa fino al doppio o al triplo della stessa nei casi più gravi, oltre agli interessi di mora. Nei casi di frode doganale reiterata, possono scattare anche conseguenze penali.

I servizi di spedizione e le imprese di spedizione devono verificare qualcosa di specifico per emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 9 in riferimento all’art. 69 DPR 633/1972?

Sì. Le imprese di spedizione e tutti i prestatori di servizi logistici connessi alle importazioni devono verificare due condizioni prima di emettere fattura non imponibile: primo, che i propri corrispettivi siano stati effettivamente inclusi nella base imponibile dichiarata nella bolletta doganale ai sensi dell’art 69 DPR 633 1972; secondo (dal 1° gennaio 2022), che il destinatario del servizio appartenga alle categorie soggettive qualificate dalla legge (importatore, esportatore, titolare del regime di transito, destinatario dei beni). In assenza di queste condizioni, l’applicazione della non imponibilità potrebbe essere contestata in sede di verifica fiscale.

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Conclusioni

L’art 69 DPR 633 1972 è una norma apparentemente tecnica ma di straordinaria rilevanza pratica per chiunque operi nel commercio internazionale. Stabilisce come si misura l’IVA sulle importazioni, collega la fiscalità doganale a quella interna e funge da punto di riferimento per il regime di non imponibilità di un’ampia serie di servizi logistici e di trasporto.

I punti chiave da ricordare sono:

  • La base imponibile IVA all’importazione è data dal valore doganale + dazi + spese di inoltro fino alla destinazione UE.
  • Nelle catene di vendita con più cessioni pre-sdoganamento, conta il corrispettivo dell’ultima cessione ai fini IVA (ma non necessariamente ai fini dei dazi).
  • I servizi di trasporto, spedizione e logistica connessi alle importazioni sono non imponibili IVA solo quando il loro corrispettivo è incluso nella base imponibile ex art. 69 e il servizio è reso ai soggetti qualificati dalla legge.
  • Le reimportazioni a scarico di temporanea esportazione godono di franchigie IVA solo a condizioni precise e verificabili.
  • Il sistema italiano si inserisce nel quadro armonizzato della Direttiva IVA 2006/112/CE e la sua interpretazione è guidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La complessità di questa disciplina rende indispensabile un’attenta gestione documentale (bollette doganali, documenti di trasporto, dichiarazioni del valore) e una buona conoscenza delle interconnessioni tra l’art 69 DPR 633 1972 e le norme di contorno — in primis l’art. 9 sulle operazioni non imponibili e l’art. 67 sulle importazioni soggette ad IVA.


Risorse ufficiali:


Articolo redatto a scopo informativo. Per questioni specifiche relative alla propria situazione fiscale e doganale, si raccomanda di consultare un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente doganale) o di rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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