Art. 68 DPR 633/1972: Importazioni Esenti da IVA
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L’art 68 DPR 633 1972 è una delle norme cardine del sistema IVA italiano in materia di importazioni. Chiunque operi con beni provenienti da Paesi extra-UE — importatori, operatori doganali, responsabili amministrativi d’impresa — deve conoscerlo bene. Questa guida ti accompagna attraverso ogni aspetto della norma: dal testo aggiornato alle casistiche pratiche, dalle condizioni richieste alle conseguenze fiscali, fino alle domande più frequenti.
Che cos’è l’Art 68 DPR 633 1972?
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (noto come “Decreto IVA”) è la legge fondamentale che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Il suo Titolo V è interamente dedicato alle importazioni.
L’art 68 DPR 633 1972, rubricato “Importazioni non soggette all’imposta”, elenca in modo tassativo tutte le operazioni di importazione definitiva di beni che non sono soggette all’applicazione dell’IVA. Non si tratta di esenzioni generiche: ogni lettera della norma individua una categoria specifica di beni o situazioni, con condizioni precise da rispettare.
La ratio della disposizione è chiara: evitare doppie imposizioni, tutelare determinate finalità sociali (come le donazioni umanitarie) e allineare il trattamento IVA delle importazioni a quello delle corrispondenti operazioni interne già esenti o non imponibili.
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Riferimento normativo ufficiale: Gazzetta Ufficiale – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Testo Vigente dell’Art 68 DPR 633 1972
L’art 68 DPR 633 1972 stabilisce che non sono soggette all’imposta le seguenti operazioni:
a) Le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8 (cessioni a esportatori abituali), nell’art. 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione), nonché nel secondo comma dell’art. 9, limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli.
b) Le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati.
c) Ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti risultino da conforme attestazione resa in sede di dichiarazione doganale dal soggetto che effettua l’operazione.
d) La reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.
f) L’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
g) Le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell’art. 2 (beni che non formano oggetto di cessione ai fini IVA).
g-bis) Le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
g-ter) Le importazioni di beni per le quali l’imposta è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies1 (OSS/IOSS per l’e-commerce), a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.
Nota: La lettera e) e la lettera c-bis) sono state soppresse. Le lettere sopravvissute conservano la numerazione originale per garantire continuità normativa.
Quadro Sinottico: le Fattispecie dell’Art 68 DPR 633 1972
| Lettera | Fattispecie | Condizioni principali | Articolo correlato |
| a) | Importazioni da esportatori abituali (plafond) | Rispetto dei limiti del plafond; dichiarazione d’intento | Artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72 |
| b) | Campioni gratuiti di modico valore | Contrassegno indelebile; valore modico per singolo campione | Art. 2, c. 3, lett. d) DPR 633/72 |
| c) | Importazione definitiva di beni la cui cessione è esente/non imponibile | Corrispondenza con le esenzioni ex art. 72 | Art. 72 DPR 633/72 |
| d) | Reintroduzione di beni nello stato originario | Stesso soggetto esportatore; franchigia doganale ricorrente | Artt. 203 ss. Reg. UE 952/2013 |
| f) | Beni donati ad enti pubblici, associazioni, fondazioni o per calamità | Finalità esclusivamente sociali/scientifiche | L. 996/1970 |
| g) | Beni esclusi da IVA ex art. 2, c. 3, lett. l) | Natura dei beni | Art. 2 DPR 633/72 |
| g-bis) | Gas naturale, energia elettrica, calore/freddo via rete | Utilizzo di sistemi di rete specifici | Dir. 2006/112/CE |
| g-ter) | Beni importati tramite regime IOSS | Iscrizione al regime speciale; numero IVA indicato in dogana | Art. 74-sexies1 DPR 633/72 |
Analisi Dettagliata di Ogni Fattispecie
Lettera a) – Importazioni degli Esportatori Abituali (Plafond)
La lettera a) dell’art 68 DPR 633 1972 consente alle imprese che abbiano effettuato esportazioni o operazioni intracomunitarie nell’anno solare precedente (o nell’anno in corso, con plafond mobile) di importare beni senza applicazione dell’IVA, nei limiti del cosiddetto plafond maturato.
Il meccanismo opera tramite la dichiarazione d’intento, documento che l’operatore deve presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate e riportare nella dichiarazione doganale. Il regime è rigoroso: l’utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti comporta sanzioni e recupero dell’imposta.
Il plafond è calcolato sull’ammontare delle operazioni non imponibili dell’anno precedente (plafond fisso) o degli ultimi 12 mesi (plafond mobile). L’importazione senza IVA deve essere documentata con la bolletta doganale recante il riferimento alla dichiarazione d’intento, e gli esportatori abituali sono soggetti a controlli mirati da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Lettera b) – Campioni Gratuiti di Modico Valore
L’art 68 DPR 633 1972 al punto b) esclude dall’IVA i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati in modo indelebile. La norma si raccorda con l’art. 2, comma 3, lett. d) del DPR 633/72, che esclude da IVA le cessioni interne di analoghi campioni.
Il contrassegno deve essere fisicamente presente sul campione e non facilmente rimovibile. Il “modico valore” va valutato singolarmente per ciascun campione, non sommando più campioni della stessa merce inviati contestualmente, a meno che abbiano lo stesso destinatario — nel qual caso si considera il valore totale (risoluzione ministeriale n. 789516/1991). Questa regola si applica anche ai prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari campionati.
Lettera c) – Importazione Definitiva di Beni Esenti
Questa è la norma di chiusura più ampia dell’art 68 DPR 633 1972: sono non imponibili le importazioni definitive di beni la cui cessione interna sarebbe esente o non soggetta a norma dell’art. 72 del DPR 633/72.
Il principio è quello della simmetria fiscale: se un bene, quando ceduto internamente, è esente da IVA, non ha senso assoggettarlo all’imposta in sede di importazione. L’esempio classico è l’oro da investimento: se la sua vendita interna è esente (art. 10, n. 11), anche la sua importazione non è soggetta a IVA, ma solo se l’importatore rende apposita attestazione nella dichiarazione doganale. Rientrano in questa fattispecie anche i beni collegati a operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 72 e diverse categorie di beni la cui cessione interna rientra nelle operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72.
Lettera d) – Reintroduzione di Beni Nello Stato Originario
L’art 68 DPR 633 1972, lett. d), esenta da IVA la reintroduzione di beni che erano stati precedentemente esportati dallo stesso soggetto, purché i beni vengano reintrodotti nel loro stato originario e sussistano le condizioni per la franchigia doganale. Questa fattispecie è strettamente legata al regime doganale della reimportazione in franchigia, ora disciplinato dagli articoli 203 e seguenti del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013).
Le condizioni per la franchigia doganale — e quindi per l’esclusione IVA — includono: reimportazione entro 3 anni dalla data di esportazione originaria; assenza di modifiche o trasformazioni sostanziali del bene all’estero; reintroduzione da parte dello stesso soggetto che aveva esportato i beni. Se il bene è stato lavorato o trasformato all’estero, la franchigia doganale non è applicabile integralmente e potrebbe non spettare nemmeno l’esclusione dall’IVA.
Lettera f) – Beni Donati per Finalità Sociali o in Caso di Calamità
L’art 68 DPR 633 1972, lett. f), risponde a una logica solidaristica: le importazioni di beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica non sono soggette a IVA. La stessa non imponibilità vale per i beni donati a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della Legge 8 dicembre 1970, n. 996.
La finalità dell’ente beneficiario deve essere esclusivamente di carattere assistenziale, scientifico o educativo: la presenza di scopi commerciali anche secondari esclude l’agevolazione. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2002 ha chiarito che l’importazione di opere d’arte donate a un museo gestito da una fondazione senza scopo di lucro è esente, in quanto la fondazione ha finalità di educazione e ricerca scientifica.
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Lettera g-bis) – Gas Naturale, Energia Elettrica, Calore e Freddo
La lettera g-bis) dell’art 68 DPR 633 1972 esclude dall’IVA le importazioni di gas naturale mediante sistemi di gasdotto o da navi adibite al trasporto di gas, di energia elettrica tramite rete e di calore o freddo mediante reti di teleriscaldamento. Questa disposizione riflette le peculiarità fisiche di questi “beni” che vengono introdotti nel territorio nazionale non attraverso operazioni doganali tradizionali, ma mediante reti infrastrutturali. Il trattamento IVA è coordinato con l’art. 7-bis, comma 3, del DPR 633/72 sulla territorialità delle cessioni di gas ed energia.
Lettera g-ter) – Regime IOSS per l’E-commerce
La lettera g-ter), introdotta con il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 (in vigore dal 1° luglio 2021), è la risposta del legislatore italiano alla riforma IVA del commercio elettronico europeo. Nell’ambito del regime IOSS (Import One Stop Shop), le importazioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro venduti a consumatori finali nell’UE tramite piattaforme digitali beneficiano della non imponibilità in dogana, a patto che il numero di identificazione IVA IOSS sia indicato nella dichiarazione doganale di importazione.
Scopri i termini di accertamento IVA stabiliti dall’Art. 57 DPR 633/1972 nella normativa fiscale italiana.
Il Collegamento con l’Art. 67 DPR 633 1972
Per comprendere appieno l’art 68 DPR 633 1972, è indispensabile leggere il precedente art. 67, che definisce quali operazioni costituiscono “importazioni” ai fini IVA. Sono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, originari da Paesi terzi non compresi nel territorio UE, oppure provenienti da territori considerati esclusi dalla UE ai fini IVA (art. 7 DPR 633/72) come il Monte Athos, le Isole Canarie e i Dipartimenti francesi d’oltremare.
Solo ciò che rientra nella definizione di importazione ex art. 67 può poi beneficiare delle esenzioni dell’art 68 DPR 633 1972. Per i beni provenienti da altri Stati membri UE, la norma di riferimento è il sistema degli acquisti intracomunitari (D.L. 331/1993).
Differenza tra Non Imponibilità, Esenzione ed Esclusione
Un errore concettuale frequente è quello di confondere le diverse categorie di operazioni non gravate da IVA. L’art 68 DPR 633 1972 crea una categoria specifica, con conseguenze fiscali precise.
| Categoria | Definizione | Detrazione IVA a monte | Esempio |
| Non imponibile | Operazione rilevante ai fini IVA ma con aliquota zero | Sì, piena detrazione | Esportazioni (art. 8); importazioni esportatori abituali (art. 68, lett. a) |
| Esente | Operazione rilevante ma esclusa dall’imposta | No o parziale | Operazioni finanziarie, sanitarie (art. 10) |
| Esclusa (fuori campo) | Operazione non rilevante ai fini IVA | Dipende dalla natura | Campioni gratuiti (art. 2, lett. d) |
| Art. 68 DPR 633/72 | Importazione non soggetta all’imposta | Equiparata alle operazioni non imponibili | Reintroduzione beni, donazioni, IOSS |
Il secondo comma dell’art. 68 DPR 633 1972 è di fondamentale importanza pratica: le operazioni non soggette all’imposta in virtù dell’articolo sono equiparate, per tutti gli effetti del decreto, alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell’art. 2. Questo significa che non pregiudicano il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Adempimenti Doganali e Documentazione
Beneficiare delle esclusioni previste dall’art 68 DPR 633 1972 richiede una documentazione precisa. La norma non è automaticamente applicabile: spetta all’importatore dimostrare il ricorrere delle condizioni di legge.
Dichiarazione doganale: L’autorità doganale verifica la correttezza della dichiarazione doganale presentata, che deve indicare il regime doganale prescelto e la base normativa che giustifica l’esenzione dall’IVA. Per alcune fattispecie (lett. c e g-ter), la dichiarazione doganale deve contenere attestazioni specifiche.
Bolletta doganale: Certifica l’avvenuta importazione e costituisce titolo per la registrazione dell’operazione ai fini IVA. Nel caso delle importazioni ex art. 68, lett. a), la bolletta deve riportare il numero di protocollo della dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Registro degli acquisti: Le importazioni non soggette a IVA devono comunque essere annotate nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72), al fine di monitorare l’utilizzo del plafond e rispettare gli obblighi contabili.
Fattura del fornitore estero: Costituisce un documento di supporto fondamentale per la verifica del valore della merce in dogana e per la classificazione doganale dei beni. Deve essere allegata alla dichiarazione doganale e conservata ai fini del controllo fiscale.
Regimi Doganali Correlati
L’art 68 DPR 633 1972 non esaurisce la disciplina delle importazioni non gravate da IVA. Esistono regimi doganali che comportano la sospensione o il mancato pagamento dell’IVA:
Ammissione temporanea: I beni introdotti in Italia destinati a essere riesportati tal quali, che godano dell’esenzione totale dai dazi, sono esclusi dalla definizione stessa di importazione (art. 67, lett. c). Se l’esenzione dai dazi è solo parziale, il regime IVA va verificato caso per caso.
Perfezionamento attivo: I beni introdotti per essere lavorati e poi riesportati (art. 67, lett. b) costituiscono importazione ai fini IVA, ma il pagamento può essere sospeso o differito in base alla normativa doganale comunitaria (Reg. UE 952/2013).
Deposito doganale: I beni introdotti in deposito doganale non sono ancora “importati” ai fini IVA: l’imposta è sospesa fino all’immissione in libera pratica. All’uscita dal deposito, si applica il trattamento IVA previsto dalla normativa vigente, che può includere le esclusioni dell’art. 68.
Il Regime IOSS e la Lettera g-ter)
Il regime IOSS (Import One Stop Shop) consente ai venditori non stabiliti nell’UE (o ai marketplace che facilitano le vendite) di registrarsi in un unico Stato membro e versare lì l’IVA raccolta su tutte le vendite a consumatori finali dell’Unione. Il funzionamento pratico è il seguente:
- Il venditore o la piattaforma si registra al regime IOSS in uno Stato membro UE.
- L’IVA viene addebitata al consumatore al momento dell’acquisto online.
- All’importazione in dogana, il bene è dichiarato non imponibile ai sensi dell’art 68 DPR 633 1972, lett. g-ter), indicando il numero IOSS nella dichiarazione doganale.
- L’IVA raccolta è periodicamente dichiarata e versata attraverso il portale OSS del Paese di registrazione.
Il regime si applica solo a beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro per singola spedizione. Per spedizioni di valore superiore, l’IVA continua a essere applicata in dogana secondo le regole ordinarie.
Sanzioni e Rischi
L’utilizzo improprio delle esclusioni previste dall’art 68 DPR 633 1972 espone l’operatore a rischi sanzionatori significativi:
| Violazione | Sanzione principale | Riferimento normativo |
| Utilizzo del plafond oltre i limiti | Dal 90% al 180% dell’imposta evasa + interessi | Art. 7, D.Lgs. 471/1997 |
| Dichiarazione doganale infedele | Sanzioni doganali + fiscali | D.P.R. 43/1973 |
| Mancata indicazione del numero IOSS | IVA applicata in dogana; possibile doppia imposizione | Art. 74-sexies1 DPR 633/72 |
| Falsa dichiarazione per finalità sociali (lett. f) | Recupero IVA + sanzioni penali-tributarie | Artt. 2-3, D.Lgs. 74/2000 |
Evoluzione Normativa
L’art 68 DPR 633 1972 ha subito numerose modifiche nel corso dei decenni. Le più significative:
| Anno | Modifica principale | Fonte |
| 1980 | Modifiche alla reimportazione (lett. d-e) | D.P.R. 897/1980 |
| 1993 | Adeguamento alle regole del Mercato Unico | D.L. 331/1993 |
| 2003 | Soppressione lettera c-bis | D.L. 269/2003 |
| 2011 | Modifica lettera a) e riferimento art. 72 | L. 217/2011 |
| 2021 | Introduzione lett. g-ter per regime IOSS | D.Lgs. 83/2021 |
| 2021 | Modifica lett. c) per operazioni dal 1° gennaio 2021 | D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 |
Prospettiva futura: Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, che entrerà in vigore dal 2027. La struttura normativa sarà riorganizzata in linea con la Direttiva 2006/112/CE, ma i principi fondamentali delle importazioni non soggette a IVA rimarranno invariati.
Rapporto con la Direttiva IVA Europea
L’art 68 DPR 633 1972 trova il suo fondamento nel diritto europeo. La Direttiva 2006/112/CE disciplina agli articoli 143 e seguenti le esenzioni all’importazione applicabili in tutti gli Stati membri. In particolare, l’articolo 143, lett. a), della Direttiva esenta le importazioni definitive di beni la cui cessione interna da parte di soggetti passivi è esente in qualsiasi circostanza. Il principio di neutralità fiscale garantisce che beni identici non siano trattati in modo diverso a seconda che vengano acquistati internamente o importati da Paesi terzi.
FAQ sull’Art 68 DPR 633 1972
Quali sono le principali differenze tra le importazioni non soggette a IVA ex art. 68 DPR 633 1972 e le importazioni esenti previste dalla normativa doganale?
Le importazioni non soggette a IVA ai sensi dell’art 68 DPR 633 1972 riguardano specificamente il tributo IVA e sono equiparate alle operazioni non imponibili, preservando il diritto alla detrazione per il soggetto passivo. Le esenzioni doganali (es. franchigia doganale per reimportazioni) riguardano invece i dazi doganali e operano su un piano normativo diverso — il Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013). È possibile che ricorrano entrambe contemporaneamente, come nel caso della reintroduzione di beni nello stato originario ex lett. d), ma non è automatico: occorre verificare separatamente i presupposti doganali e quelli IVA.
Un’impresa che importa campioni gratuiti contrassegnati ex art. 68 DPR 633 1972, lett. b), può beneficiare dell’esclusione IVA anche se i campioni hanno un valore commerciale rilevante per l’impresa ma modico rispetto al mercato di riferimento?
No. Il “modico valore” di cui all’art 68 DPR 633 1972, lett. b), è valutato oggettivamente, con riferimento al valore di mercato del singolo campione. Se tale valore supera la soglia di modico valore — che non è definita numericamente dalla norma ma va valutata caso per caso in relazione alla tipologia di prodotto — l’esclusione non è applicabile. La prassi amministrativa (risoluzione ministeriale n. 789516/1991) precisa che, in caso di più campioni inviati dallo stesso mittente allo stesso destinatario, il valore si calcola sommando i singoli campioni, non considerandoli individualmente.
Un soggetto che reimporta in Italia beni precedentemente esportati, ma che all’estero hanno subito piccole riparazioni, può beneficiare dell’esclusione dall’IVA prevista dall’art. 68 DPR 633 1972, lett. d)?
In linea di principio no, perché la lettera d) richiede espressamente la reintroduzione “nello stato originario”. Se i beni hanno subito lavorazioni, trasformazioni o riparazioni all’estero — anche di entità minima — non sono più nel loro stato originario e non ricorrono le condizioni per la franchigia doganale sulle reimportazioni. La norma è interpretata restrittivamente sia dalla prassi doganale sia dall’Agenzia delle Entrate.
Le importazioni di beni destinati a essere donati a fondazioni con attività miste (in parte sociali e in parte commerciali) rientrano nell’esclusione dall’IVA prevista dall’art. 68 DPR 633 1972, lett. f)?
No. La lettera f) richiede che l’ente beneficiario abbia esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. La presenza di attività commerciali, anche se marginali, esclude l’applicazione della norma. L’Agenzia delle Entrate e la prassi giurisprudenziale interpretano in modo rigoroso il requisito dell’esclusività: qualsiasi scopo commerciale, anche accessorio, fa decadere l’agevolazione.
Come funziona concretamente l’esclusione dall’IVA per le importazioni nell’ambito del regime IOSS di cui all’art. 68 DPR 633 1972, lett. g-ter), e chi verifica che il numero IOSS sia valido?
Il venditore o la piattaforma registrata al regime IOSS deve inserire il proprio numero di identificazione IVA IOSS nella dichiarazione doganale di importazione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica la validità del numero IOSS attraverso la banca dati europea. Se il numero risulta valido e la spedizione non supera i 150 euro di valore intrinseco, l’importazione è non imponibile ai sensi dell’art 68 DPR 633 1972, lett. g-ter), e l’IVA è riscossa dal venditore al momento della vendita online. Se il numero non è valido o non è indicato, l’IVA viene applicata in dogana con le modalità ordinarie.
Le operazioni non soggette a IVA ai sensi dell’art. 68 DPR 633 1972 devono essere indicate nella dichiarazione IVA annuale e nei registri contabili?
Sì. Pur essendo non soggette all’imposta, le operazioni di cui all’art 68 DPR 633 1972 devono essere registrate nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72) in base alla bolletta doganale, e concorrono alla formazione del volume d’affari ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, nella misura in cui sono equiparate alle operazioni non imponibili. La corretta registrazione è fondamentale per evitare contestazioni in sede di verifica fiscale.
Come si determina la base imponibile IVA per un’importazione ordinaria (non rientrante nell’art. 68 DPR 633 1972) e quali voci sono incluse nel calcolo?
Per le importazioni non escluse dall’IVA, la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 69 DPR 633 1972: si parte dal valore doganale (determinato secondo le regole del Codice Doganale dell’Unione), cui si sommano i dazi doganali dovuti (esclusa l’IVA stessa) e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio UE, così come risultano dal documento di trasporto. Per i supporti informatici con programmi per elaboratore prodotti in serie, nel valore imponibile rientra anche il valore dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.
Un importatore che per errore ha pagato l’IVA su un’operazione che avrebbe dovuto essere non imponibile ai sensi dell’art. 68 DPR 633 1972 può chiedere il rimborso?
Sì, ma con tempistiche precise. Il rimborso dell’IVA erroneamente versata in dogana può essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro 3 anni dalla data di pagamento, presentando istanza con la documentazione che dimostra la spettanza dell’esclusione. È possibile anche applicare il meccanismo della rettifica della dichiarazione doganale, con procedure differenti a seconda dello stadio in cui ci si trova rispetto allo sdoganamento. Per le importazioni tramite regime IOSS, l’eventuale IVA erroneamente versata in dogana va recuperata attraverso i canali previsti dal regime speciale.
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Conclusioni
L’art 68 DPR 633 1972 è una norma densa di contenuti pratici per qualsiasi operatore che si confronti con il commercio internazionale. Le esclusioni dall’IVA che elenca non sono generiche agevolazioni, ma fattispecie tassative, ciascuna con condizioni specifiche da rispettare e adempimenti documentali precisi da assolvere.
Conoscere bene l’art 68 DPR 633 1972 significa ottimizzare legalmente il carico fiscale delle operazioni doganali, evitare sanzioni derivanti dall’uso improprio delle esclusioni, documentare correttamente ogni importazione per superare i controlli dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, e adeguarsi prontamente alle evoluzioni normative — inclusa la riforma del Testo Unico IVA prevista per il 2027.
Per accesso al testo ufficiale aggiornato del DPR 633/1972 e alla prassi amministrativa, si rimanda ai portali istituzionali:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Agenzia delle Entrate – Normativa e Prassi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Portale del diritto tributario – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questo articolo ha finalità informative generali. Non costituisce parere legale o consulenza fiscale professionale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile rivolgersi a un dottore commercialista o a un consulente doganale abilitato.