Art. 90 DPR 633/1972: Fine dei Tributi Pre-IVA
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L’art. 90 DPR 633 1972 è una delle disposizioni cardine del sistema fiscale italiano: con un solo articolo, il legislatore ha tracciato una linea netta tra il vecchio regime tributario e la nascita dell’imposta sul valore aggiunto. Capire cosa stabilisce questo articolo — e perché fu necessario — significa comprendere uno dei passaggi più significativi della riforma tributaria degli anni Settanta.
Il Contesto Storico: La Riforma Fiscale del 1972
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 (Supplemento Ordinario n. 1), è entrato in vigore il 1° gennaio 1973. Con esso l’Italia ha recepito le direttive comunitarie in materia di IVA, allineandosi al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto adottato dai Paesi della Comunità Economica Europea, in attuazione della Prima e Seconda Direttiva CEE del 1967. La delega legislativa per la riforma era stata conferita al Governo dalla L. 9 ottobre 1971, n. 825.
Prima del 1973, il sistema tributario italiano era notoriamente frammentato: le operazioni imponibili venivano colpite da un insieme disorganico di imposte di fabbricazione, tasse di bollo, tasse erariali e imposte sui consumi. Questa moltiplicazione di tributi generava costi amministrativi elevati, fenomeni di doppia imposizione e distorsioni nel mercato interno.
Il Testo Unico IVA — come comunemente chiamato il DPR 633/72 — non si è limitato a istituire l’IVA: ha anche abrogato l’intera armatura tributaria preesistente incompatibile con essa. Ed è proprio questa funzione abrogatoria ad essere affidata all’art. 90 DPR 633 1972, collocato nel Titolo VII dedicato alle disposizioni transitorie e finali.
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Aggiornamento 2026: Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025, in attuazione della L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale). Le sue disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 171 D.Lgs. 10/2026), rinvio disposto dal decreto-legge Milleproroghe. Fino al 31 dicembre 2026 il DPR 633/72 — e quindi l’art. 90 DPR 633 1972 — rimane pienamente vigente. Fonti: Gazzetta Ufficiale e Normattiva.
Il Testo dell’Art. 90 DPR 633 1972
L’art. 90 DPR 633 1972, rubricato “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”, dispone:
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
Seguono numerose voci, ciascuna delle quali identifica un tributo soppresso. L’articolo si chiude con la clausola di salvaguardia:
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Questa clausola è fondamentale: l’abolizione opera ex nunc (dal 1° gennaio 1973 in poi), ma non cancella i diritti e gli obblighi già sorti sotto il vecchio regime.
I Tributi Aboliti: Tabella Completa
L’art. 90 DPR 633 1972 ha abolito, con effetto dal 1° gennaio 1973, le seguenti categorie di tributi (testo ricavato dalla versione ufficiale del DPR 633/72):
| N. | Tributo abolito | Riferimento normativo originario |
| 1 | Imposta generale sull’entrata (IGE), l’analoga imposta ex art. 17 c. 1 R.D.L. 9.1.1940 n. 2, e imposta di conguaglio all’importazione | L. 19.6.1940 n. 762; L. 31.7.1954 n. 570 |
| 2 | Tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti | D.Lgs.Lgt. 7.5.1948 n. 1173; R.D. 9.5.1912 n. 1447 |
| 3 | Tassa di bollo sulle carte da giuoco | R.D. 30.12.1923 n. 3277 |
| 4 | Tassa di radiodiffusione su apparecchi telericeventi e radioriceventi | L. 15.12.1960 n. 1560 |
| 5 | Imposta sui dischi fonografici e altri supporti atti alla riproduzione del suono | L. 1.7.1961 n. 569 |
| 6 | Imposta di fabbricazione sui filati (fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro) | D.Lgs. 3.1.1947 n. 1 |
| 7 | Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione ≤ 30°C | D.L. 20.11.1953 n. 843, conv. L. 27.12.1953 n. 949 |
| 8 | Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione ≤ 12°C | D.L. 26.11.1954 n. 1080, conv. L. 20.12.1954 n. 1219 |
| 9 | Imposta di fabbricazione sugli acidi grassi animali e vegetali (punto solidificazione < 48°C) e materie grasse classificabili come acidi grassi nella tariffa doganale | D.L. 31.10.1956 n. 1194, conv. L. 20.12.1956 n. 1386 |
| 10 | Imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica | R.D.L. 16.6.1938 n. 954, conv. L. 19.1.1939 n. 214 |
| 11 | Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè | T.U. approvato con D.M. 8.7.1924 |
| 12 | Sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai nn. 6-11 | — |
| 13 | Imposta erariale sul consumo del gas | T.U. approvato con D.M. 8.7.1924 |
| 14 | Imposta di consumo sul sale e imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette | L. 13.7.1965 n. 825 |
| 15 | Imposte comunali di consumo e diritto speciale sulle acque da tavola | R.D. 14.9.1931 n. 1175; R.D. 30.4.1936 n. 1138; L. 2.7.1952 n. 703 |
| 16 | Imposta erariale sulla pubblicità | D.P.R. 24.6.1954 n. 342 |
| 17 | Tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno | R.D. 30.12.1923 n. 3280 |
| 18 | Diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali | D.L. 26.10.1970 n. 745, conv. L. 18.12.1970 n. 1034 |
| 19 | Imposta sulle utenze telefoniche | L. 6.12.1965 n. 1489 |
⚠️ Il testo integrale e autentico dell’art. 90 è consultabile su Normattiva e Gazzetta Ufficiale. La tabella riflette fedelmente le voci elencate nell’articolo.
Perché l’Art. 90 DPR 633 1972 È una Norma Fondamentale
Il Principio di Incompatibilità con le Imposte Cumulative
La ragione primaria dell’art. 90 DPR 633 1972 è tecnico-giuridica. Va precisato con esattezza che il problema non riguarda qualsiasi coesistenza con altri tributi: l’IVA può e tuttora coesiste con accise, dazi doganali e altre imposte monofase. Il problema specifico era la sovrapposizione con tributi cumulativi a cascata come l’IGE, che colpivano le stesse cessioni di beni e prestazioni di servizi ad ogni stadio della filiera senza meccanismi di detrazione.
La Funzione di Razionalizzazione dell’Ordinamento
L’art. 90 DPR 633 1972 svolge una funzione di pulizia normativa: elimina in un unico atto tributi distinti, accumulatisi nell’arco di decenni — alcuni risalenti al periodo regio-fascista (R.D.L. del 1938 sulle lampadine, tassa di bollo sulle carte da giuoco del 1923, tassa sulle anticipazioni del 1923). Questi strumenti tributari appartenevano a un’altra epoca economica e si fondavano su logiche settoriali superate.
Il Coordinamento con l’Ordinamento Europeo
L’adozione dell’IVA era imposta dalle Direttive CEE del 1967. La soppressione dei tributi interni che distorcevano la concorrenza intracomunitaria era condizione necessaria per la compatibilità del sistema fiscale italiano con il mercato comune. L’art. 90 DPR 633 1972 è quindi parte del processo di armonizzazione fiscale europea, il cui riferimento principale è oggi la Direttiva IVA 2006/112/UE.
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La Struttura del DPR 633/72: Dove Si Colloca l’Art. 90
Il DPR 633/72 si articola in sette titoli. L’art. 90 DPR 633 1972 si trova nel Titolo VII — Disposizioni transitorie e finali:
| Articolo | Contenuto |
| Art. 87 | Norme transitorie: imposta generale sull’entrata |
| Art. 88 | Norme transitorie: imposte di fabbricazione |
| Art. 89 | Norme transitorie: imposte di consumo |
| Art. 90 | Abolizione dell’IGE e di altri tributi |
| Art. 91 | Restituzione dell’IGE sui prodotti esportati entro il 30.6.1973 (scorte al 31.12.1972) |
| Art. 92 | Soppressione imposte fabbricazione su illuminazione e surrogati caffè per giacenze al 1.1.1973 |
| Art. 93 | Imposte comunali di consumo per opere edilizie in corso al 1.1.1973 |
| Art. 94 | Entrata in vigore |
L’art. 91 non va confuso con l’art. 90: l’art. 91 gestisce la fase transitoria per le giacenze di prodotti su cui era stata già pagata l’IGE. L’art. 93 disciplina analogamente la transizione per le imposte comunali di consumo relative alle opere edilizie in corso.
Imposta Generale sull’Entrata (IGE): Cosa Sostituiva l’IVA
Tra i tributi aboliti dall’art. 90 DPR 633 1972, il più rilevante era l’imposta generale sull’entrata (IGE). Era un’imposta plurifase non detraibile, applicata ad ogni passaggio della filiera:
- Si applicava ad ogni stadio del processo economico, inclusa la vendita al dettaglio dei commercianti al minuto
- Non prevedeva la detrazione dell’imposta assolta nelle fasi precedenti
- Generava un effetto cumulativo (“a cascata”) che aumentava il carico fiscale in modo non trasparente
- Incentivava l’integrazione verticale delle imprese, distorcendo le scelte organizzative
L’IVA garantisce invece la neutralità fiscale: ogni soggetto della filiera con partita IVA versa solo la differenza tra l’IVA sui propri ricavi e l’IVA sugli acquisti (inclusi i beni ammortizzabili e i beni non ammortizzabili).
| Caratteristica | IGE (pre-1973) | IVA (dal 1973) |
| Struttura | Plurifase cumulativa (“a cascata”) | Plurifase con detrazione |
| Neutralità fiscale | No — distorceva le scelte organizzative | Sì — neutrale per le imprese |
| Trasparenza | Bassa — carico opaco | Alta — aliquota esplicita in fattura |
| Effetto cumulativo | Sì, si moltiplica ad ogni passaggio | No, si neutralizza con la detrazione |
| Detraibilità imposta assolta | Assente | Piena (con limitazioni specifiche) |
| Percentuale di detrazione per operazioni miste | Non applicabile | Art. 19-bis DPR 633/72 |
| Compatibilità con le Direttive CEE | Non compatibile | Espressamente richiesta |
| Dichiarazione annuale unificata | Non prevista | Obbligatoria (art. 28 DPR 633/72) |
L’Imposta sui Dischi Fonografici e i Supporti Sonori
L’art. 90 DPR 633 1972 abolisce anche l’imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono (L. 1.7.1961, n. 569). Era un’imposta settoriale sulla produzione e vendita di dischi in vinile, nastri magnetici e analoghi supporti. La sua abolizione ha permesso di assoggettare tali prodotti al regime ordinario IVA, eliminando una penalizzazione specifica del settore musicale e uniformando il trattamento fiscale rispetto agli altri beni di consumo.
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Le Imposte di Fabbricazione: Una Famiglia da Smantellare
L’art. 90 DPR 633 1972 abolisce sei distinte imposte di fabbricazione (voci 6-11), strutturalmente incompatibili con l’IVA:
- Imposta di fabbricazione sui filati — fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro
- Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali — punto di solidificazione ≤ 30°C
- Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi — punto di solidificazione ≤ 12°C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti
- Imposta di fabbricazione sugli acidi grassi — origine animale e vegetale, punto di solidificazione < 48°C; nonché materie grasse classificabili come acidi grassi nella tariffa doganale
- Imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica — R.D.L. del 1938
- Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè — T.U. del 1924
A queste si aggiungono le sovrimposte di confine (voce 12): prelievi doganali speculari alle imposte di fabbricazione interne, applicati all’importazione degli stessi prodotti per parificare il trattamento di merci nazionali e importate. Nota transitoria (art. 92 DPR 633/72): la soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè aveva effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari al 1° gennaio 1973.
Tasse di Bollo, Trasporti, Radiodiffusione e Pubblicità
L’art. 90 DPR 633 1972 sopprime anche tasse che colpivano specifici atti, servizi o attività:
Tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti: Colpivano le bollette doganali e i documenti commerciali. Con l’IVA, le prestazioni di trasporto di passeggeri e le operazioni di trasporto rientrano nelle regole generali sulle prestazioni di servizi (art. 9 DPR 633/72 per i trasporti internazionali).
Tassa di radiodiffusione: Sostituita dall’IVA ordinaria sui beni (apparecchi) e sulle prestazioni di servizi connesse alla trasmissione.
Tassa di bollo sulle carte da giuoco: Il settore dei giochi rientra nel regime IVA, con esenzione specifica per le operazioni relative al lotto e alle lotterie nazionali (art. 10, n. 6, DPR 633/72).
Imposta erariale sulla pubblicità (voce 16): Le prestazioni di servizi pubblicitari diventano operazioni imponibili IVA secondo le regole generali.
Diritto speciale sui pedaggi autostradali (voce 18) e imposta sulle utenze telefoniche (voce 19): Assorbiti nel regime IVA ordinario.
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Le Imposte Comunali di Consumo
L’art. 90 DPR 633 1972 abolisce le imposte comunali di consumo (voce 15), disciplinate dal T.U. della finanza locale (R.D. 14.9.1931 n. 1175) e dal regolamento R.D. 30.4.1936 n. 1138, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola (L. 2.7.1952 n. 703). Erano tributi locali applicati su una vasta gamma di beni al loro ingresso nel territorio comunale. La loro abolizione ha inciso significativamente sulle finanze comunali. L’art. 93 DPR 633/72 ha gestito la transizione per le opere edilizie in corso al 1° gennaio 1973.
Art. 90 DPR 633 1972 e il Nuovo Testo Unico IVA 2027
L’art. 90 DPR 633 1972 verrà formalmente abrogato il 1° gennaio 2027 con l’entrata in applicazione del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). Il nuovo testo unico conta 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e riordina organicamente le disposizioni oggi sparse tra: il DPR 633/72, il D.L. 331/1993, il D.Lgs. 127/2015, il D.L. 41/1995 e ulteriori disposizioni complementari.
Aspetto tecnico rilevante: le norme sull’accertamento e la riscossione IVA (Titoli II e IV del DPR 633/72) sono state escluse dal nuovo TU IVA e confluiranno in un separato testo unico sull’accertamento tributario, in coerenza con i criteri della L. 111/2023.
| Periodo | Status del DPR 633/72 |
| 1° gennaio 1973 | Entrata in vigore; tributi dell’art. 90 cessano di applicarsi |
| 22 dicembre 2025 | Approvazione definitiva D.Lgs. 10/2026 in Consiglio dei Ministri |
| 30 gennaio 2026 | Pubblicazione G.U. n. 24, Supplemento Ordinario n. 4 |
| 31 dicembre 2026 | Ultimo giorno di vigenza integrale del DPR 633/72 |
| 1° gennaio 2027 | DPR 633/72 abrogato; nuovo TU IVA pienamente applicabile |
Dal 2027 cambieranno i numeri degli articoli — es. art. 19 detrazione → art. 56 TU IVA; art. 20 volume d’affari → art. 62 TU IVA; artt. 21-21bis fatturazione → artt. 72-73 TU IVA — ma la sostanza normativa resta invariata.
Impatto sul Sistema IVA: Detrazione e Neutralità
L’abolizione operata dall’art. 90 DPR 633 1972 ha effetti strutturali — non solo storici — sull’intero sistema IVA. La corretta applicazione della detrazione dell’imposta (art. 19 DPR 633/72), il calcolo della percentuale di detrazione (art. 19-bis) e la distinzione tra operazioni imponibili, operazioni esenti (art. 10) e operazioni non soggette funzionano correttamente solo in un sistema tributario uniforme. Questa uniformità consente anche il corretto funzionamento dell’art. 36-bis (dispensa da adempimenti per le operazioni esenti) e dell’art. 30 (versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza).
L’IVA coesiste normalmente con accise e dazi di importazione perché questi sono tributi monofase, non cumulativi: non creano l’effetto a cascata che caratterizzava i tributi aboliti dall’art. 90 DPR 633 1972.
Cosa Rimane della Logica Pre-IVA: Accise e Tributi Superstiti
Non tutti i tributi pre-IVA sono stati aboliti dall’art. 90 DPR 633 1972:
Le accise: Le imposte di fabbricazione sui prodotti energetici, sull’alcol e sul tabacco sono rimaste in vigore e sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise). Coesistono con l’IVA senza distorsioni perché operano in modo monofase.
I dazi di importazione: La tariffa doganale si applica alle importazioni da Paesi terzi parallelamente all’IVA all’importazione, con presupposti e basi imponibili distinte.
Le tasse di bollo sugli atti: Le tasse di bollo sugli atti giuridici (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) sono rimaste in vigore: il loro presupposto (l’atto giuridico) è diverso dal presupposto dell’IVA.
Regimi speciali IVA: Le prestazioni sanitarie, i servizi delle case di cura, le operazioni di mutuo soccorso e di intermediazione finanziaria, incluse quelle su strumenti finanziari, hanno trovato collocazione nel regime delle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72), con proprie regole sulla detrazione dell’imposta assolta e sulla percentuale di detrazione.
Fonti Ufficiali
- Normattiva: www.normattiva.it
- Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
Domande Frequenti (FAQ)
Qual è l’oggetto specifico dell’art. 90 DPR 633 1972?
L’art. 90 DPR 633 1972, rubricato “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”, stabilisce la cessazione di applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, di almeno 19 categorie di tributi preesistenti strutturalmente incompatibili con il sistema IVA:
dall’imposta generale sull’entrata alle imposte di fabbricazione su filati, oli, grassi, organi di illuminazione e surrogati del caffè, alle tasse di bollo sui documenti di trasporto, all’imposta sui dischi fonografici e supporti atti alla riproduzione del suono, alle imposte comunali di consumo, all’imposta erariale sulla pubblicità, alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno, al diritto speciale sui pedaggi autostradali e all’imposta sulle utenze telefoniche. La norma si chiude con la clausola di salvaguardia che preserva gli obblighi sorti anteriormente al 1° gennaio 1973.
Perché l’art. 90 DPR 633 1972 abroga l’imposta generale sull’entrata (IGE)?
L’IGE era un’imposta plurifase cumulativa (“a cascata”) incompatibile con l’IVA: colpiva le operazioni commerciali ad ogni stadio senza consentire la detrazione dell’imposta pagata nelle fasi precedenti, generando doppia imposizione sistematica e violando le direttive CEE del 1967. Va precisato che l’IVA può coesistere con tributi monofase come le accise, ma non con tributi cumulativi plurifase come l’IGE.
L’art. 90 DPR 633 1972 è ancora in vigore nel 2026?
Sì. Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo Testo Unico IVA) è stato pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2026 e approvato in Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano solo dal 1° gennaio 2027 (art. 171), per effetto del decreto-legge Milleproroghe. Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/72 — incluso l’art. 90 — continua ad applicarsi integralmente.
Quante e quali sono le categorie di tributi soppressi dall’art. 90 DPR 633 1972?
L’art. 90 DPR 633 1972 elenca almeno 19 categorie di tributi soppressi:
l’imposta generale sull’entrata con l’imposta di conguaglio; le tasse di bollo sui documenti di trasporto e le tasse erariali sui trasporti; la tassa di bollo sulle carte da giuoco; la tassa di radiodiffusione; l’imposta sui dischi fonografici e supporti atti alla riproduzione del suono; sei imposte di fabbricazione (filati, oli e grassi animali, oli vegetali liquidi, acidi grassi, organi di illuminazione elettrica, surrogati del caffè); le sovrimposte di confine; l’imposta erariale sul gas; l’imposta di consumo sul sale e sulle cartine per sigarette; le imposte comunali di consumo con il diritto speciale sulle acque da tavola; l’imposta erariale sulla pubblicità; la tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno; il diritto speciale sui pedaggi autostradali; l’imposta sulle utenze telefoniche.
Le accise sono state abolite dall’art. 90 DPR 633 1972?
No, non integralmente. L’art. 90 DPR 633 1972 ha abrogato alcune specifiche imposte di fabbricazione (voci 6-11), ma non l’intero sistema delle accise. Le accise sui prodotti energetici, sull’alcol e sul tabacco sono rimaste in vigore e sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Coesistono con l’IVA senza distorsioni perché si applicano in modo monofase, senza effetto cumulativo.
Qual è la differenza tra le “tasse di bollo” abolite e quelle ancora in vigore?
L’art. 90 DPR 633 1972 ha abolito le tasse di bollo sui documenti di trasporto (voce 2) e la tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno (voce 17), perché i loro presupposti si sovrapponevano a quelli dell’IVA. Le tasse di bollo disciplinate dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 — riferite ad atti giuridici, contratti, ricorsi e atti giudiziari — sono invece rimaste in vigore, perché il loro presupposto (l’atto giuridico) è diverso dal presupposto dell’IVA.
In quale titolo è collocato l’art. 90 DPR 633 1972 e qual è il rapporto con gli artt. 91 e 93?
L’art. 90 DPR 633 1972 si trova nel Titolo VII — Disposizioni transitorie e finali. L’art. 91 gestisce la transizione per l’IGE (restituzione dell’imposta per i prodotti esportati entro il 30 giugno 1973 sulle scorte al 31 dicembre 1972). L’art. 93 disciplina la transizione per le imposte comunali di consumo sulle opere edilizie in corso al 1° gennaio 1973. L’art. 90 è la norma sostanziale di abolizione; gli artt. 91 e 93 regolano i casi pratici già avviati.
Il nuovo Testo Unico IVA del 2026 modifica il contenuto dell’art. 90 DPR 633 1972?
No. Il D.Lgs. 10/2026 ha natura compilativa e non altera le abrogazioni già avvenute nel 1973. Le soppressioni operate dall’art. 90 DPR 633 1972 sono irreversibili. Aspetto rilevante: le norme sull’accertamento e la riscossione IVA (Titoli II e IV del DPR 633/72) sono state escluse dal nuovo TU IVA e confluiranno in un separato testo unico sull’accertamento tributario.
L’art. 90 DPR 633 1972 ha effetto retroattivo?
No. L’art. 90 DPR 633 1972 opera esclusivamente ex nunc. La clausola finale dell’articolo lo conferma esplicitamente: “restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.” I debiti IGE o le imposte di fabbricazione maturati prima di quella data restavano esigibili e dovevano essere regolarizzati secondo la normativa previgente.
Dove trovare il testo ufficiale dell’art. 90 DPR 633 1972?
Su Normattiva (www.normattiva.it), portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il testo originale è reperibile anche sulla Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it), Supplemento Ordinario n. 1 alla GU n. 292 dell’11 novembre 1972. L’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) mette a disposizione il testo del DPR 633/72 aggiornato con le modificazioni successive.
Quale tributo abolito dall’art. 90 DPR 633 1972 aveva maggiore impatto economico?
Il tributo di gran lunga più rilevante era l’imposta generale sull’entrata (IGE), perché si applicava a quasi tutte le operazioni commerciali con effetto cumulativo sull’intera filiera. Le imposte comunali di consumo erano le più significative sul piano della finanza locale. Le imposte di fabbricazione sui filati tessili avevano infine un impatto considerevole sull’industria manifatturiera italiana, all’epoca tra i settori produttivi più importanti del Paese.
Conclusioni
L’art. 90 DPR 633 1972 non è una norma di mero dettaglio tecnico: è una norma di sistema, che ha segnato il passaggio definitivo dell’Italia a un moderno regime di imposizione sul valore aggiunto in linea con gli standard europei.
Abolendo con un unico atto l’imposta generale sull’entrata, le imposte di fabbricazione su filati, oli, grassi, organi di illuminazione e surrogati del caffè, le tasse di bollo sui trasporti, la tassa di radiodiffusione, l’imposta sui dischi fonografici e supporti atti alla riproduzione del suono, l’imposta erariale sulla pubblicità, la tassa sulle anticipazioni, il diritto sui pedaggi autostradali, l’imposta sulle utenze telefoniche e tutti gli altri tributi elencati, il legislatore ha creato le condizioni per un sistema fiscale più equo, neutro e trasparente.
Comprendere l’art. 90 DPR 633 1972 significa comprendere la ratio dell’intero Testo Unico IVA: l’imposta sul valore aggiunto non si è semplicemente affiancata al vecchio sistema, ma lo ha sostituito strutturalmente, eliminando le imposte cumulative incompatibili e lasciando intatto lo spazio per tributi monofase come le accise, che tuttora coesistono con l’IVA senza generare distorsioni. Il meccanismo della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, la partita IVA, la dichiarazione annuale — tutto questo funziona correttamente grazie alla chiarezza di campo garantita dall’art. 90 DPR 633 1972.
Nel 2026, a oltre cinquant’anni dall’entrata in vigore del DPR 633/72, la transizione verso il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027) ricorda che la razionalizzazione normativa è un processo continuo. L’art. 90 DPR 633 1972 rimane un modello di norma abrogatrice che è al tempo stesso profondamente riformatrice.
Fonti ufficiali:
- Normattiva: www.normattiva.it
- Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it