Art. 81 DPR 633/1972: Guida all’IVA nell’Anno di Transizione

Art. 81 DPR 633/1972: Guida all’IVA nell’Anno di Transizione

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Aggiornato a marzo 2026 | Riferimenti normativi verificati su fonti ufficiali

L’art. 81 DPR 633/1972 è una delle disposizioni transitorie più importanti del Testo Unico IVA italiano, contenuta nel Titolo VII del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Sebbene la sua funzione originaria riguardasse specificamente la fase di avvio del nuovo sistema IVA nell’anno 1973 — in sostituzione della vecchia imposta generale sull’entrata (IGE) — il suo studio rimane fondamentale per chiunque voglia comprendere le radici strutturali dell’imposta sul valore aggiunto in Italia.

In questo articolo analizziamo l’art. 81 DPR 633/1972 in modo approfondito: dal testo normativo al contesto storico, dalle categorie di soggetti passivi alle regole di determinazione del volume d’affari, fino agli sviluppi più recenti legati alla riforma fiscale del 2026 e al nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026).

Nota di aggiornamento (2026): Il D.P.R. 633/1972 è ancora formalmente vigente fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Testo Unico IVA è stato approvato con D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, formalmente in vigore dal 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano però a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 D.Lgs. 10/2026).

1. Contesto Storico: dalla IGE all’IVA {#contesto-storico}

Per comprendere appieno l’art. 81 DPR 633/1972, è indispensabile partire dal contesto storico in cui questa norma nacque.

Prima del 1° gennaio 1973, l’Italia applicava l’imposta generale sull’entrata (IGE), introdotta con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L’IGE era un’imposta a cascata applicata sull’intero valore del bene o del servizio ad ogni passaggio commerciale, senza possibilità di dedurre l’imposta già assolta nelle fasi precedenti. Questo meccanismo generava una distorsione economica significativa: quanto più era lungo il processo produttivo, tanto maggiore era il peso fiscale cumulativo.

L’imposta sul valore aggiunto nacque come risposta a questa distorsione. Il principio fondamentale dell’IVA — applicare l’imposta solo sul valore aggiunto in ciascuna fase della catena produttiva, con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti — garantisce la neutralità fiscale nei confronti degli operatori economici.

L’adozione dell’IVA in Italia fu imposta anche dall’adesione alla Comunità Economica Europea, che richiedeva l’armonizzazione dei sistemi fiscali tra gli Stati membri. Il D.P.R. 633/1972 — il cosiddetto “Decreto IVA” — istituì e disciplinò il nuovo tributo, fissando la data di decorrenza al 1° gennaio 1973 (art. 74 del D.P.R. 633/1972).

In questo scenario di transizione da un regime all’altro, l’art. 81 DPR 633/1972 svolgeva una funzione cruciale: stabilire le regole per calcolare il volume d’affari dell’anno 1972 — l’ultimo anno sotto il vecchio regime IGE — affinché fosse possibile applicare correttamente i regimi semplificati e speciali previsti dagli articoli 31, 32, 33 e 34 del medesimo decreto a partire dal 1973.

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2. Il Testo dell’Art. 81 DPR 633/1972 {#testo-normativo}

Di seguito si riporta il testo ufficiale dell’art. 81 DPR 633/1972, così come risulta aggiornato e disponibile su Normattiva:

Articolo 81 – Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.

Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d’affari dell’anno 1972 è costituito:

  • a) per le attività già soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare risultante dalle fatture emesse;
  • b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
  • c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
  • d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell’art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
  • e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.

📌 Fonte ufficiale: Testo integrale su Normattiva.it – D.P.R. 633/1972 | Agenzia delle Entrate – testo PDF ufficiale

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3. Struttura e Contenuto della Norma {#struttura-norma}

L’art. 81 DPR 633/1972 è articolato in due blocchi distinti:

Primo comma – Obbligo di comunicazione per i soggetti preesistenti

Il primo comma riguarda tutti i contribuenti — imprenditori, artisti, professionisti o titolari di una stabile organizzazione in Italia — che erano già operativi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 633/1972. Costoro erano obbligati ad allegare alla prima dichiarazione IVA (presentata ai sensi degli artt. 27 e seguenti) le informazioni richieste dall’art. 35, secondo comma, del medesimo decreto. In difetto, si applicavano le sanzioni previste dall’art. 43, quinto comma.

Secondo comma – Criterio di calcolo del volume d’affari 1972

Il secondo comma è il cuore dell’art. 81 DPR 633/1972. Esso stabilisce come determinare il volume d’affari dell’anno 1972 ai fini dell’applicazione dei regimi semplificati e speciali nel primo anno di vita dell’IVA (1973). Il volume d’affari storico era necessario per stabilire se un soggetto passivo rientrasse nei limiti previsti per:

  • Art. 31: semplificazioni per i contribuenti minori
  • Art. 32, terzo comma: semplificazioni relative a fatturazione e registrazione
  • Art. 33, secondo comma: regime forfettario
  • Art. 34, quarto comma: regime speciale per i produttori agricoli

4. Le Categorie di Soggetti nell’Art. 81 {#categorie-soggetti}

L’art. 81 DPR 633/1972 individua cinque categorie di soggetti passivi, ciascuna con un proprio metodo di calcolo del volume d’affari pregresso.

Lettera a) – Attività soggette a IGE nei modi ordinari

Riguarda le attività già sottoposte all’imposta generale sull’entrata con modalità ordinarie, inclusi i trasporti di cose. Per questa categoria, il volume d’affari 1972 corrisponde all’ammontare delle fatture emesse nell’anno, documentato attraverso la contabilità ordinaria.

Lettera b) – Commercio al minuto, artigianato e somministrazione di alimenti

Questa lettera si applica a:

  • Commercianti al dettaglio
  • Artigiani
  • Operatori di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi (esclusi ristoranti, trattorie e simili)

Per questi soggetti, l’approccio era inverso: il volume d’affari veniva ricostruito partendo dagli acquisti e dalle importazioni (fatture ricevute e bollette doganali), maggiorati del 50%. Questo meccanismo compensatorio rifletteva la difficoltà di ricostruire i ricavi per attività ad alto flusso di cassa con scarsa fatturazione emessa.

Lettera c) – Esercizio di arti e professioni

Per i soggetti passivi che esercitano arti e professioni, il volume d’affari 1972 era determinato in base ai proventi assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 128 del testo unico delle imposte dirette. Si trattava di un criterio di semplificazione che sfruttava dati già disponibili presso l’Amministrazione finanziaria.

Lettera d) – Trasporti di persone, credito, assicurazione, servizi alberghieri

Questa categoria comprende settori con caratteristiche operative specifiche:

  • Trasporti di persone con servizi di linea
  • Operazioni di credito e assicurazione
  • Servizi alberghieri
  • Servizi di riscossione di entrate non tributarie

Per questi soggetti, il volume d’affari era desunto dalle denunce presentate ai sensi dell’art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 — la norma istitutiva dell’IGE — e successive modificazioni.

Lettera e) – Categoria residuale

La lettera e) rappresenta la clausola di chiusura dell’art. 81 DPR 633/1972: vi rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, ulteriori categorie di trasporti di persone, e ogni altra attività non contemplata nelle lettere precedenti. Per queste realtà, il volume d’affari 1972 era desumibile dalle risultanze contabili e da qualsiasi altro elemento probatorio disponibile.

5. La Determinazione del Volume d’Affari 1972 {#volume-affari}

Il concetto di volume d’affari è centrale nell’intero impianto del D.P.R. 633/1972. L’art. 20 del medesimo decreto lo definisce come l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno solare — cessioni di beni e prestazioni di servizi — per le quali vige l’obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.

Nel caso specifico dell’art. 81 DPR 633/1972, il volume d’affari rilevante era quello del 1972 — anno ancora soggetto all’IGE — e andava ricostruito con criteri differenziati per categoria di attività, proprio perché il vecchio regime non prevedeva una documentazione standardizzata analoga a quella IVA.

Il volume d’affari così determinato serviva come parametro di riferimento storico per accedere ai regimi agevolati a partire dal 1973:

  • Se il volume d’affari 1972 era inferiore a determinati limiti, il contribuente poteva beneficiare delle semplificazioni previste per i contribuenti minori (art. 31)
  • Se rientrava in soglie specifiche, poteva applicare il regime forfettario (art. 33)
  • I produttori agricoli con volumi contenuti accedevano al regime speciale dell’art. 34

6. Collegamento con Altri Articoli del DPR 633/1972 {#collegamento-articoli}

L’art. 81 DPR 633/1972 non vive in isolamento: si inserisce in una rete di disposizioni strettamente interconnesse. Per una comprensione completa, è essenziale conoscere il ruolo degli articoli che lo circondano nel Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali.

ArticoloTitoloRelazione con l’art. 81
Art. 74Entrata in vigore dell’IVAFissa il 1° gennaio 1973 come data di avvio
Art. 77Operazioni in corso al 31 dicembre 1972Regola i contratti conclusi prima dell’IGE
Art. 78Applicazione graduale per generi alimentari e tessiliAliquote transitorie per il 1973–1976
Art. 79Settore edilizioNorme specifiche per le cessioni immobiliari
Art. 80Regimi fiscali sostitutiviOperazioni comprese in altri regimi
Art. 81Applicazione nell’anno 1973Calcolo volume d’affari per regimi semplificati
Art. 82Detrazione IGE sugli investimentiCredito per imposte già versate sugli investimenti
Art. 83Detrazione IGE sulle scorteCredito per imposta sulle giacenze di magazzino
Art. 84Dichiarazione di detrazioneAdempimento formale per le detrazioni transitorie
Art. 90Abolizione dell’IGE e altri tributiLa norma che sancisce la fine dell’era IGE

7. Art. 81 e il Sistema IVA: Principi Generali Correlati {#principi-generali}

Per contestualizzare al meglio l’art. 81 DPR 633/1972, è utile richiamare i pilastri dell’intero sistema IVA disciplinato dal decreto.

Presupposti oggettivi e soggettivi dell’IVA

L’art. 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto si applica:

  • Alle cessioni di beni (art. 2)
  • Alle prestazioni di servizi (art. 3)
  • Alle importazioni (art. 67 e 68)

effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni da soggetti passivi IVA.

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Effettuazione delle operazioni

L’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 disciplina il momento in cui le operazioni si considerano effettuate:

  • Le cessioni di beni immobili: al momento della stipulazione (es. rogito notarile)
  • Le cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizione
  • Le prestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo (salvo fatturazione anticipata)

Questo principio ha rilevanza diretta per stabilire in quale anno le operazioni andavano imputate ai fini del calcolo del volume d’affari rilevante per l’art. 81 DPR 633/1972.

Operazioni esenti – Art. 10

L’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca le operazioni esenti da IVA — tra cui le prestazioni di servizi di locazione, le operazioni finanziarie, le prestazioni mediche, le prestazioni di servizi culturali e molte altre. Le operazioni esenti contribuiscono al volume d’affari ma non generano imposta a debito. Questo aspetto era già rilevante nella fase transitoria regolata dall’art. 81 DPR 633/1972.

Detrazione dell’imposta (Art. 19)

Il meccanismo di detrazione dell’imposta è il cuore del sistema IVA. I soggetti passivi possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (inclusi i beni ammortizzabili) dall’IVA dovuta sulle vendite. L’eventuale eccedenza a credito può essere riportata o chiesta a rimborso (anche ai sensi dell’articolo 38-bis).

Regime di reverse charge – Art. 17

L’articolo 17 e l’articolo 17-ter (split payment) disciplinano il regime di reverse charge, ovvero i casi in cui l’obbligo di applicare e versare l’IVA si trasferisce dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Il meccanismo si applica esclusivamente nei settori e nelle fattispecie espressamente definiti dalla legge — tra cui, a titolo esemplificativo, il settore edilizio (subappalti), la cessione di determinati beni (console da gioco, tablet PC, apparecchiature terminali, emissioni di gas a effetto serra) e le operazioni verso Pubbliche Amministrazioni (split payment ex art. 17-ter).

L’IGE non prevedeva un meccanismo equivalente: il sistema di “inversione contabile” non era un concetto dell’imposta a cascata, che si basava invece su applicazione diretta in ogni passaggio della catena commerciale. Il reverse charge è pertanto una delle innovazioni strutturali portate dall’IVA.

Regime forfetario e contribuenti minori

Il regime forfetario (già regime forfettario nella versione storica dell’art. 33) consente a determinati soggetti passivi di applicare un’imposta determinata in modo semplificato, senza le complessità della liquidazione ordinaria. I limiti di accesso dipendono dal volume d’affari, ed è proprio qui che l’art. 81 DPR 633/1972 aveva un ruolo operativo diretto.

Scopri come è nata l’IVA in Italia e perché ha rivoluzionato il sistema fiscale: Leggi Art. 76 DPR 633/197.

8. La Riforma 2026: Cosa Cambia con il Nuovo Testo Unico IVA {#riforma-2026}

Il 2026 rappresenta un momento storico per il sistema fiscale italiano. L’art. 81 DPR 633/1972 — insieme all’intero D.P.R. 633/1972 — è destinato a essere abrogato con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA previsto per il 1° gennaio 2027.

Il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026

Il nuovo Testo Unico IVA, approvato con Decreto Legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, è formalmente in vigore dal 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171), mentre fino al 31 dicembre 2026 resta pienamente operante il D.P.R. 633/1972. Il decreto è il frutto della Legge Delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, come modificata dalla legge 8 agosto 2025 n. 120, ed è stato deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025.

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025, dopo i pareri delle Commissioni parlamentari e l’intesa in Conferenza unificata. Non si tratta di una rivoluzione sostanziale dell’imposta: il decreto ha natura prevalentemente compilativa e razionalizzatrice, raccogliendo in un unico corpo normativo di 171 articoli suddivisi in 18 Titoli tutte le disposizioni IVA oggi sparse nel D.P.R. 633/1972, nel D.L. 331/1993 (operazioni intraunionali) e in altri provvedimenti settoriali.

Cosa viene abrogato

Con l’entrata in vigore del nuovo T.U. IVA:

  • Il D.P.R. n. 633/1972 viene formalmente abrogato
  • Il D.L. n. 331/1993 (sulle operazioni intra-UE, ora “intraunionali”) viene abrogato
  • Vengono recepite le regole sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. n. 127/2015)
  • Le disposizioni obsolete — incluso l’art. 81 DPR 633/1972 — vengono eliminate definitivamente

Le principali novità del nuovo Testo Unico IVA

AspettoDPR 633/1972Nuovo T.U. IVA (D.Lgs. 10/2026)
Numero articoli95 + tabelle171 articoli + tabelle
StrutturaNon sistematica, frammentata18 Titoli organici
Allineamento UEParzialePieno – Direttiva 2006/112/CE e Direttiva 2022/542
Fatturazione elettronicaRegole separate (D.Lgs. 127/2015)Integrata nel T.U.
Operazioni intra-UEDL 331/1993 separatoIncluse nel T.U. (Titolo II)
Prova esportazioniVisto sulla bollaProva di uscita doganale (sistema AES)
Norme interpretativeDisperseOltre 50 disposizioni riunite
Entrata in vigoreDal 1° gennaio 1973Pubblicato GU n. 24 del 30.01.2026; applicabile dal 1° gennaio 2027

Il 2026 è l’ultimo anno del DPR 633/1972

Come precisato nelle più recenti fonti ufficiali, il 2026 è l’ultimo anno di piena applicazione del DPR 633/1972. Tutti i professionisti, le imprese e i consulenti fiscali devono iniziare a familiarizzare con la nuova numerazione e struttura del T.U. IVA. Ad esempio, l’attuale art. 10 (esenzioni) trova corrispondenza nel nuovo art. 37; l’art. 8 (esportazioni) diventa l’art. 45; l’art. 17 (soggetti passivi e reverse charge) corrisponde all’art. 64.

📌 Fonti ufficiali di riferimento:

9. Tabelle Riepilogative {#tabelle}

Tabella 1 – Categorie dell’Art. 81 DPR 633/1972 e modalità di calcolo del volume d’affari 1972

LetteraCategoria di soggettiMetodo di calcolo del volume d’affari
a)Attività soggette a IGE ordinaria + trasporti di coseAmmontare fatture emesse
b)Commercio al minuto, artigianato, somministrazione alimenti/bevande (no ristoranti)Acquisti + importazioni (fatture ricevute + bollette doganali) × 1,5
c)Arti e professioniProventi soggetti a ritenuta d’acconto (art. 128 T.U. imposte dirette)
d)Trasporti persone (linea), credito, assicurazione, servizi alberghieri, riscossione entrateAmmontare denunce presentate ex art. 8 R.D.L. 9.1.1940, n. 2
e)Ristoranti/trattorie, altri trasporti, attività residualiRisultanze contabili e ogni altro elemento probatorio

Tabella 2 – Regimi agevolati cui l’art. 81 DPR 633/1972 era funzionale

RegimeArticolo DPR 633/1972Ruolo del volume d’affari 1972
Semplificazioni contribuenti minoriArt. 31Verifica accesso al regime semplificato
Semplificazioni fatturazione/registrazioneArt. 32, comma 3Soglia per applicazione delle semplificazioni
Regime forfettarioArt. 33, comma 2Limite di ammissione al regime forfetario
Regime speciale produttori agricoliArt. 34, comma 4Parametro per la modalità di liquidazione

Tabella 3 – Struttura del Titolo VII del DPR 633/1972 (Disposizioni transitorie)

ArticoloContenuto
Art. 74Istituzione IVA dal 1° gennaio 1973
Art. 77Operazioni in corso al 31.12.1972
Art. 78Applicazione graduale per generi alimentari e prodotti tessili
Art. 79Norme transitorie per il settore edilizio
Art. 80Regimi fiscali sostitutivi
Art. 81Calcolo volume d’affari 1972 per i regimi semplificati
Art. 82Detrazione imposta generale sull’entrata sugli investimenti
Art. 83Detrazione imposta generale sull’entrata sulle scorte
Art. 84Dichiarazione di detrazione
Art. 85Applicazione delle detrazioni
Art. 86Sanzioni per indebita detrazione
Art. 87Detrazione imposta di fabbricazione sui filati
Art. 88Validità di precedenti autorizzazioni
Art. 89Revisione prezzi per contratti in corso
Art. 90Abolizione dell’IGE e altri tributi
Art. 91Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata

Tabella 4 – Corrispondenza tra DPR 633/1972 e nuovo T.U. IVA (D.Lgs. 10/2026)

Norma DPR 633/1972ContenutoCorrispondente nel T.U. IVA 2026
Art. 1Presupposto IVAArt. 1 T.U. IVA
Art. 2Cessioni di beniArt. 5 T.U. IVA
Art. 3Prestazioni di serviziArt. 9 T.U. IVA
Art. 6Effettuazione delle operazioniArt. 20 T.U. IVA
Art. 8Esportazioni non imponibiliArt. 45 T.U. IVA
Art. 10Operazioni esentiArt. 37 T.U. IVA
Art. 13Base imponibileArt. 27 T.U. IVA
Art. 16Aliquote d’impostaArt. 34 T.U. IVA
Art. 17Soggetti passivi / reverse chargeArt. 64 T.U. IVA
Art. 17-terSplit payment (scissione pagamenti)Art. 65 T.U. IVA
Art. 19Detrazione dell’impostaArt. 56 T.U. IVA
Art. 21Fatturazione delle operazioniArt. 72 T.U. IVA
Art. 30Rimborso IVAArt. 114 T.U. IVA
Art. 38-bisRimborso infrannualeArt. 115 T.U. IVA
Art. 81Disposizione transitoria 1973Eliminata (obsoleta)

FAQ – Domande Frequenti {#faq}

Che cos’è esattamente l’art. 81 del DPR 633/1972 e a cosa serviva?

L’art. 81 DPR 633/1972 è la norma collocata nel Titolo VII (Disposizioni transitorie e finali) del Testo Unico IVA che disciplinava il passaggio dal vecchio regime dell’imposta generale sull’entrata (IGE) al nuovo sistema dell’imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° gennaio 1973. La funzione pratica dell’art. 81 era duplice: da un lato, imponeva ai contribuenti già operativi prima del D.P.R. 633/1972 di comunicare i propri dati identificativi all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione IVA; dall’altro, fissava i criteri per calcolare il volume d’affari del 1972, necessario per stabilire l’accesso ai regimi semplificati e speciali a partire dal primo anno di applicazione del tributo.

Perché il volume d’affari 1972 era importante ai fini dell’art. 81 DPR 633/1972?

Il volume d’affari è il parametro chiave per accedere a regimi fiscali agevolati. Nel 1973 — primo anno di applicazione dell’IVA — non esisteva ancora un “anno IVA precedente” su cui basarsi per stabilire se un contribuente avesse i requisiti dimensionali per i regimi semplificati. L’art. 81 DPR 633/1972 colmava questo vuoto fornendo criteri alternativi per stimare il volume d’affari storico, differenziati per tipo di attività, servendosi dei dati contabili e documentali disponibili sotto il regime IGE (fatture emesse, fatture ricevute, bollette doganali, denunce amministrative).

Come veniva calcolato il volume d’affari per i commercianti al minuto secondo l’art. 81 DPR 633/1972?

Per le attività di commercio al minuto, le attività artigianali e la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi (esclusi ristoranti e trattorie), il metodo applicato dalla lettera b) dell’art. 81 DPR 633/1972 era quello “a ritroso”: si partiva dagli acquisti e dalle importazioni dell’anno 1972, desunti dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, e si applicava una maggiorazione del 50%. Questo coefficiente di carico rappresentava una stima del margine commerciale tipico di queste categorie.

Quali articoli del DPR 633/1972 erano collegati all’art. 81?

L’art. 81 DPR 633/1972 rimandava espressamente agli articoli 31 (semplificazioni per i contribuenti minori), 32 terzo comma (semplificazioni in tema di fatturazione e registrazione), 33 secondo comma (regime forfetario) e 34 quarto comma (regime speciale per i produttori agricoli). Tutti questi regimi agevolati, nel primo anno di applicazione dell’IVA, richiedevano un parametro storico di volume d’affari che non poteva che essere quello 1972, determinato con i criteri speciali fissati dall’art. 81.

L’art. 81 DPR 633/1972 è ancora in vigore nel 2026?

Formalmente sì: nel 2026 il D.P.R. 633/1972 è ancora vigente, quindi l’art. 81 è parte del diritto positivo italiano. Tuttavia, si tratta di una norma di puro valore storico-sistematico: la sua funzione operativa — determinare il volume d’affari per l’anno 1972 — si è esaurita nel corso del 1973. Nessuna conseguenza pratica deriva oggi dall’art. 81 per i soggetti passivi IVA attivi nel 2026. Sarà definitivamente abrogato, insieme all’intero D.P.R. 633/1972, con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026) il 1° gennaio 2027.

Cos’è il nuovo Testo Unico IVA e come si collega al DPR 633/1972?

Il nuovo Testo Unico IVA è il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, formalmente in vigore dal 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano però a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 D.Lgs. 10/2026).

Si tratta di un decreto legislativo di natura compilativa e razionalizzatrice, emanato in attuazione della Legge Delega n. 111/2023 (come modificata dalla legge n. 120/2025) per la riforma fiscale. Esso raccoglie in un unico corpo normativo di 171 articoli tutte le disposizioni IVA oggi presenti nel D.P.R. 633/1972, nel D.L. 331/1993 (operazioni intraunionali) e in altri provvedimenti. Il D.P.R. 633/1972 viene abrogato a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 170 D.Lgs. 10/2026). Le aliquote IVA (4%, 5%, 10%, 22%) rimangono invariate.

Cosa si intende per “imposta generale sull’entrata” citata nell’art. 81 DPR 633/1972?

L’imposta generale sull’entrata (IGE) era il tributo indiretto sui consumi vigente in Italia fino al 31 dicembre 1972, istituito con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. A differenza dell’IVA — che grava solo sul valore aggiunto in ciascuna fase del ciclo produttivo e consente la detrazione dell’imposta sugli acquisti — l’IGE era un’imposta “a cascata” che si applicava sull’intero corrispettivo ad ogni passaggio commerciale, accumulandosi lungo la catena del valore senza meccanismi di neutralizzazione. Questo sistema penalizzava i processi produttivi articolati e creava distorsioni nella competizione internazionale, motivi che spinsero l’Italia ad adottare il sistema IVA in linea con le indicazioni della Comunità Economica Europea.

Quali categorie di soggetti passivi dovevano allegare i dati identificativi con la prima dichiarazione IVA, ai sensi dell’art. 81 DPR 633/1972?

Erano tenuti a questo adempimento tutti i contribuenti — imprenditori individuali, società, professionisti, artisti — che avevano intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, oppure istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 633/1972. In pratica: chiunque fosse già attivo prima del 1° gennaio 1973. Costoro dovevano allegare alla prima dichiarazione IVA (modelli presentati a norma degli artt. 27 e ss.) le informazioni previste dall’art. 35 secondo comma, concernenti l’identificazione del contribuente e le caratteristiche dell’attività svolta.

Il regime di reverse charge era previsto nell’art. 81 DPR 633/1972?

No. Il regime di reverse charge — ovvero l’inversione contabile per cui è il cessionario/committente (e non il cedente/prestatore) a dover applicare e versare l’IVA — è un meccanismo introdotto successivamente, disciplinato dagli artt. 17 e 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Il reverse charge si applica esclusivamente nei settori e nelle fattispecie tassativamente previsti dalla legge (ad esempio: subappalti in edilizia, cessione di determinati beni elettronici come console da gioco, tablet PC e apparecchiature terminali, operazioni verso Pubbliche Amministrazioni tramite lo split payment). L’IGE non prevedeva un meccanismo equivalente: era un’imposta a cascata applicata dal cedente/prestatore ad ogni passaggio, senza meccanismi di inversione. Il reverse charge è pertanto un istituto proprio del sistema IVA e nel nuovo T.U. IVA (D.Lgs. 10/2026) trova collocazione nell’art. 64.

Come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si distinguevano ai fini della norma transitoria?

L’art. 81 DPR 633/1972, pur non contenendo una definizione propria, rifletteva la distinzione già presente nel decreto: le cessioni di beni (art. 2 del D.P.R. 633/1972) comprendono gli atti onerosi che trasferiscono la proprietà o costituiscono/trasferiscono diritti reali su beni, mentre le prestazioni di servizi (art. 3) includono tutte le prestazioni derivanti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e similari. Questa distinzione era fondamentale anche sotto il vecchio regime IGE, e la norma transitoria dell’art. 81 la recepiva implicitamente attraverso le differenti categorie di soggetti e metodi di calcolo.

Come si accede al testo ufficiale aggiornato del DPR 633/1972 e del nuovo T.U. IVA?

Il testo ufficiale e aggiornato del D.P.R. 633/1972 è disponibile gratuitamente su:

Il testo del nuovo D.Lgs. n. 10/2026 (Testo Unico IVA) è pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 30 gennaio 2026.

Conclusioni {#conclusioni}

L’art. 81 DPR 633/1972 rappresenta un pezzo di storia fiscale italiana: la norma che, cinquant’anni fa, governò il passaggio dal vecchio sistema dell’imposta generale sull’entrata all’imposta sul valore aggiunto. La sua funzione — calcolare il volume d’affari 1972 per i soggetti passivi che nel 1973 volevano accedere ai regimi semplificati — fu fondamentale per garantire una transizione ordinata verso il nuovo sistema tributario.

Oggi, nel 2026, l’art. 81 DPR 633/1972 vive come reperto normativo di un’epoca conclusa. Ma il suo studio offre ancora spunti preziosi:

  • Comprende la logica sistematica del Titolo VII sulle disposizioni transitorie e finali
  • Aiuta a interpretare correttamente la genesi degli istituti ancora vigenti (volume d’affari, regimi semplificati, forfetario)
  • Fornisce un quadro chiaro del contesto storico-normativo dell’IVA italiana
  • Permette di leggere con più consapevolezza la grande riforma in corso con il D.Lgs. n. 10/2026

Il 2026 è, di fatto, l’ultimo anno di vita del D.P.R. 633/1972. Dal 1° gennaio 2027, il nuovo Testo Unico IVA ridisegnerà l’intera materia in 171 articoli organicamente strutturati, abrogando definitivamente il “vecchio” decreto IVA — e con esso l’art. 81 DPR 633/1972 — ma preservandone i principi fondamentali in una veste moderna, allineata alla direttiva 2006/112/CE e alla più recente normativa unionale.

Per i professionisti del settore fiscale, questo momento di transizione è un’opportunità per approfondire radici e principi dell’IVA italiana: e l’art. 81 DPR 633/1972, nella sua apparente semplicità di norma transitoria, è un ottimo punto di partenza.

Riferimenti normativi ufficiali


Articolo redatto sulla base delle fonti normative ufficiali vigenti. Le informazioni contenute hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per questioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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