Codice IVA N6.7 Guida al Reverse Charge Edile

Codice IVA N6.7: Guida al Reverse Charge Edile

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Il codice IVA N6.7 è il codice natura che va inserito in fattura elettronica quando un servizio di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento relativo a un edificio viene fatturato senza IVA, con il meccanismo del reverse charge. Lo prevede l’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72: chi riceve la fattura, non chi la emette, deve calcolare e versare l’imposta.

Se lavori nell’edilizia o nei settori collegati (impiantistica, pulizie industriali, tinteggiatura, posa di pavimenti) è quasi certo che prima o poi ti troverai a dover capire se una fattura va con o senza IVA, e con quale codice. Questa guida spiega quando il codice N6.7 si applica davvero, quando invece serve un codice diverso, come compilare correttamente il file XML e cosa rischi se sbagli.

Per i calcoli sull’imponibile puoi usare il nostro calcolatore IVA.

Cosa significa il codice IVA N6.7

Nella fatturazione elettronica italiana, il campo “Natura” del tracciato XML indica perché un’operazione non ha IVA esposta. Il gruppo N6 riguarda le operazioni in inversione contabile (reverse charge), ed è diviso in nove sotto-codici, da N6.1 a N6.9, ciascuno legato a un settore diverso.

La denominazione ufficiale del codice N6.7, così come compare nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, è “N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi”. Si usa per le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, quando il committente è un soggetto passivo IVA.

Questi codici dettagliati non esistono da sempre. Fino al 31 dicembre 2020 si usava un unico codice generico, N6, per tutte le operazioni in reverse charge interno. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto i sotto-codici attuali con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020 (poi integrato con un provvedimento del 20 aprile 2020), rendendoli obbligatori dal 1° gennaio 2021.

La norma dietro al codice N6.7

Il testo di riferimento è l’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1 comma 629). Se vuoi il quadro completo di tutte le lettere dell’articolo 17, trovi l’analisi punto per punto nella nostra guida all’art. 17 del DPR 633/72. Qui basta sapere che la norma ha esteso il reverse charge, già in vigore dal 2007 per i subappalti edili, a quattro tipologie di prestazioni relative a edifici:

  • servizi di pulizia
  • demolizione
  • installazione di impianti
  • completamento

A differenza del reverse charge sui subappalti (lettera a, che vedremo tra poco), qui non serve che ci sia un rapporto di subappalto: il meccanismo scatta a prescindere dal codice ATECO del committente, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015.

Quando si applica il codice N6.7 e quando no

Perché una fattura richieda il codice N6.7 devono esserci insieme tre condizioni.

Requisito oggettivo. La prestazione deve rientrare tra pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento, e deve riguardare un edificio. La circolare 14/E del 2015 esclude esplicitamente la pulizia di piazzali, strade, aree scoperte non pertinenziali e mezzi di trasporto: quella resta a IVA ordinaria.

Requisito soggettivo. Sia chi presta il servizio sia chi lo riceve devono essere soggetti passivi IVA. Il reverse charge è un meccanismo B2B: con un cliente privato non si applica mai.

Requisito territoriale. L’operazione deve avvenire in Italia, tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Cosa rientra davvero nel codice N6.7

Nota: i codici ATECO indicati sotto riflettono la classificazione richiamata nella prassi dell’Agenzia delle Entrate al momento della sua emanazione (circolare 14/E/2015, precedente all’attuale ATECO 2025). Il codice ATECO resta comunque un indicatore, non il criterio legale: quello che conta è la natura effettiva del servizio reso.

Tipo di servizioCodice ATECO tipicoSi applica N6.7?Note
Pulizia generale di edifici81.21.00SìSolo verso soggetti passivi IVA, solo per l’edificio
Demolizione di edifici43.11.00SìEsclusa la demolizione di impianti industriali autonomi
Impianti elettrici43.21.xxSìCompresi impianti fotovoltaici integrati nell’edificio
Impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento43.22.xxSì
Tinteggiatura e posa vetri43.34.00SìCompletamento edifici
Posa di pavimenti e rivestimenti43.33.00SìCompletamento edifici
Installazione ascensori43.29.xxSìSe l’impianto è parte dell’edificio
Fornitura di beni con posa in operaVariabileNoDiventa cessione di beni se la fornitura prevale sul servizio

Il codice ATECO è un indicatore utile ma non decisivo: quello che conta è la natura reale del servizio. Se hai dubbi sul tuo codice attività specifico, conviene verificarlo con il proprio commercialista o sul cassetto fiscale. Per un quadro più ampio di come funziona l’inversione contabile in edilizia, al di là del solo codice N6.7, trovi un approfondimento nella nostra guida al reverse charge edilizia.

Quando NON si usa il codice N6.7

Ci sono almeno cinque casi in cui, pur lavorando nel settore edile, il codice N6.7 non è quello giusto:

  • Cessione con posa in opera: se la fornitura di materiali vale più del servizio di installazione, l’operazione è una cessione di beni a IVA ordinaria, non un servizio in reverse charge.
  • Cliente privato: il reverse charge B2B non esiste, punto. Con un privato si fattura sempre con IVA.
  • Prestazioni intellettuali: architetti, ingegneri e geometri restano fuori dal reverse charge edile, anche quando lavorano sullo stesso cantiere.
  • Demolizioni non edilizie: impianti industriali autonomi, ponti, strade e opere di ingegneria civile che non sono edifici seguono l’IVA ordinaria.
  • Fornitori esteri: un servizio ricevuto da un fornitore UE o extra-UE non usa N6.7 ma richiede un’autofattura elettronica TD17, di solito con codice N6.9.

Se invece ti serve capire un codice natura completamente diverso, per esempio per la vendita di beni usati, la nostra guida al codice IVA N5 spiega il regime del margine.

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Codice N6.7 contro codice N6.3: la differenza che genera più errori

La confusione più comune riguarda proprio la distinzione tra N6.7 e N6.3, l’altro codice reverse charge dell’edilizia.

Il codice N6.3 si applica ai subappalti: riguarda solo le prestazioni di un subappaltatore verso l’appaltatore principale o un altro subappaltatore, nell’ambito di un contratto di costruzione o ristrutturazione (art. 17, comma 6, lettera a, DPR 633/72). Qui il codice ATECO del committente conta: deve rientrare nella sezione F, costruzioni.

Il codice N6.7 invece prescinde dal rapporto di subappalto. Si applica alle quattro prestazioni viste sopra (pulizia, demolizione, impianti, completamento) verso qualunque soggetto passivo IVA, anche se il committente non lavora nell’edilizia. Un’impresa di pulizie che sanifica gli uffici di uno studio legale userà comunque N6.7, non N6.3, anche se lo studio legale non ha nulla a che fare con le costruzioni.

CodiceDescrizioneBase normativaRigo VE35
N6.1Cessione rottami e materiali di recuperoArt. 74, commi 7-8, DPR 633/72Colonna 2
N6.2Cessione oro e argento puroArt. 17, comma 5, DPR 633/72Colonna 3
N6.3Subappalto nel settore edileArt. 17, c. 6, lett. a), DPR 633/72Colonna 4
N6.4Cessione di fabbricatiArt. 17, c. 6, lett. a-bis), DPR 633/72Colonna 5
N6.5Cessione di telefoni cellulariArt. 17, c. 6, lett. b), DPR 633/72Colonna 6
N6.6Cessione di prodotti elettroniciArt. 17, c. 6, lett. c), DPR 633/72Colonna 7
N6.7Prestazioni comparto edile e settori connessiArt. 17, c. 6, lett. a-ter), DPR 633/72Colonna 8
N6.8Operazioni nel settore energeticoArt. 17, c. 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater), DPR 633/72Colonna 9
N6.9Altri casi di inversione contabileArt. 17, DPR 633/72Colonna 10

Se hai a che fare spesso con subappalti, la nostra guida dedicata al codice IVA N6.3 approfondisce quel caso specifico.

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Come compilare la fattura elettronica con codice N6.7

Nel file XML, il campo Natura va valorizzato con N6.7. Gli altri campi economici seguono queste regole:

  • AliquotaIVA: 0,00
  • Imposta: 0,00
  • ImponibileImporto: l’importo totale del servizio, al netto dell’IVA
  • RiferimentoNormativo: non è un campo obbligatorio ai fini dell’accettazione da parte del Sistema di Interscambio, ma è fortemente consigliato indicarlo in fattura

Un riferimento normativo completo e sicuro è: “Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972”.

Esempio pratico

Un’impresa installa un impianto elettrico per 10.000 euro presso l’edificio di un cliente soggetto passivo IVA:

<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

<Divisa>EUR</Divisa>

<Numero>125</Numero>

<DatiRiepilogo>

  <ImponibileImporto>10000.00</ImponibileImporto>

  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>

  <Natura>N6.7</Natura>

  <Imposta>0.00</Imposta>

</DatiRiepilogo>

Il Sistema di Interscambio controlla la coerenza formale tra il campo Natura e l’aliquota IVA indicata, ma non verifica se l’operazione è davvero soggetta a reverse charge nel merito. Questo giudizio resta responsabilità di chi emette la fattura.

Gli obblighi di chi emette e di chi riceve la fattura

Quando entra in gioco il codice N6.7, prestatore e committente hanno compiti diversi e complementari.

Il prestatore emette la fattura senza IVA, annota l’operazione nel registro delle fatture emesse entro i termini ordinari e riporta il riferimento normativo. In dichiarazione IVA annuale, l’importo va nel quadro VE, rigo VE35, colonna 8.

Il committente deve integrare la fattura ricevuta con l’aliquota applicabile (di solito il 22%) e registrarla, in pari data, sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite. L’IVA calcolata in questo modo confluisce nella liquidazione periodica: se il committente ha diritto a detrarre integralmente, l’operazione è a saldo zero. Compila inoltre il quadro VF per la detrazione e il quadro VJ per determinare l’imposta dovuta.

Sanzioni: cosa succede se sbagli il codice N6.7

Qui vale la pena essere precisi, perché molte guide online circolano ancora con cifre superate. Le sanzioni sul reverse charge sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, con effetto sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e oggi si dividono su più livelli.

Errore puramente formale. Se il codice natura indicato è sbagliato ma l’operazione è comunque stata inclusa correttamente nella liquidazione IVA, la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate lo qualifica come violazione meramente formale, in linea di principio non sanzionabile.

Applicazione irregolare ma imposta comunque versata. Se, per esempio, il prestatore addebita l’IVA quando invece serviva il reverse charge (o viceversa), ma l’imposta risulta comunque assolta da qualcuno, si applicano i commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997: sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, rimasta invariata dopo la riforma del 2024.

Applicazione irregolare con intento di evasione o frode provato. Se l’errata applicazione del reverse charge (in un senso o nell’altro) è determinata da un intento di evasione o frode di cui sia provata la consapevolezza del cessionario, la sanzione fissa di cui sopra non si applica: lo prevede l’articolo 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. 471/1997 (introdotto dalla legge di bilancio 2023, legge 197/2022, art. 1 comma 152). In questo caso si applica invece la sanzione per indebita detrazione prevista dal comma 6 dello stesso articolo 6, commisurata all’imposta che il cessionario non avrebbe potuto detrarre: una sanzione proporzionale ridotta dal D.Lgs. 87/2024 al 70% (in precedenza era il 90%). Questa sanzione può cumularsi, quando ne ricorrono i presupposti, con quella per infedele dichiarazione (art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997), anch’essa oggi al 70%, salvo il divieto di doppia imposizione per il medesimo comportamento.

Omesso adempimento del committente. Se chi riceve la fattura non integra né registra l’operazione, la sanzione fissa va da 500 a 10.000 euro (era fino a 20.000 euro prima della riforma), oppure al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro se l’operazione non risulta affatto dalla contabilità.

SituazioneSanzioneRiferimento
Codice natura errato, imposta comunque liquidata correttamenteNessuna sanzioneCircolare 6/E/2023
IVA applicata invece di reverse charge (o viceversa), imposta comunque versataDa 250 a 10.000 euroArt. 6, c. 9-bis.1 e 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997
Omesso adempimento del committente, operazione in contabilitàDa 500 a 10.000 euroArt. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997
Omesso adempimento, operazione non in contabilità5% dell’imponibile, minimo 1.000 euroArt. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997
Applicazione irregolare con intento di evasione o frode provato70% dell’imposta non detraibile (già 90%)Art. 6, c. 9-bis.3 e c. 6, D.Lgs. 471/1997 (dal 1° settembre 2024)

Prima di questa riforma, chi cercava informazioni sulle sanzioni del reverse charge trovava spesso le vecchie percentuali più elevate: valevano per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, ma non sono più quelle attuali.

Regime forfettario e codice N6.7

I soggetti in regime forfettario (legge 190/2014) non applicano l’IVA in nessuna fattura, quindi nemmeno il reverse charge edile li riguarda direttamente.

Se un prestatore forfettario effettua un servizio che rientrerebbe normalmente nel codice N6.7, in fattura non indica N6.7 ma il codice N2.2 (operazioni non soggette, altri casi), con il riferimento al proprio regime. Il committente, di conseguenza, non deve integrare nulla.

Se invece è il committente a essere in regime forfettario, il reverse charge non può applicarsi perché i forfettari non hanno adempimenti IVA da eseguire: il prestatore fattura con IVA ordinaria, come farebbe con un privato.

Il codice N6.7 nella dichiarazione IVA annuale

Per il prestatore, le operazioni con codice N6.7 vanno nel quadro VE, rigo VE35, colonna 8. Dal 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione IVA precompilata, che colloca automaticamente questi dati grazie alle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio: resta comunque buona norma controllare che tutto sia corretto prima di inviare.

Per il committente, la dichiarazione richiede tre passaggi: il quadro VF per la detrazione dell’IVA sugli acquisti, il quadro VE per l’operazione attiva integrata, e il quadro VJ per il calcolo dell’imposta dovuta o a credito.

Un cambiamento in arrivo: il nuovo Testo Unico IVA

Vale la pena segnalarlo, perché cambia il quadro normativo di riferimento nel prossimo futuro. Il 30 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, che istituisce un nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di IVA. Il decreto raccoglie in un unico corpo normativo le regole oggi sparse tra il DPR 633/72, il D.L. 331/1993 e altri provvedimenti.

Fino al 31 dicembre 2026 resta pienamente vigente il DPR 633/72, quindi tutti i riferimenti a “art. 17, comma 6, lettera a-ter)” restano corretti così come sono. Dal 1° gennaio 2027, però, queste disposizioni confluiranno nel nuovo Testo Unico con una numerazione degli articoli diversa. Se stai leggendo questa guida dopo quella data, conviene verificare la numerazione aggiornata: il nostro approfondimento sulla mappatura tra DPR 633/72 e il nuovo Testo Unico IVA tiene traccia delle corrispondenze via via che vengono confermate sul testo ufficiale.

Come funziona il reverse charge edile in altri paesi

L’Italia non è l’unica a usare l’inversione contabile per contrastare le frodi IVA nel settore delle costruzioni.

Il Regno Unito ha introdotto il proprio Domestic Reverse Charge per i servizi edili il 1° marzo 2021, dopo due rinvii (inizialmente previsto per ottobre 2019, poi ottobre 2020). Si applica alle transazioni B2B nel settore costruzioni che rientrano nel Construction Industry Scheme, con regole di dettaglio pubblicate da HMRC.

La Germania applica il reverse charge alle prestazioni edili (Bauleistungen) tra imprese, la Francia ha un meccanismo di autoliquidation per i subappalti edili, la Spagna utilizza l’inversión del sujeto pasivo nel settore immobiliare. I dettagli applicativi variano da paese a paese, ma l’obiettivo è lo stesso: impedire che l’IVA sparisca lungo la catena dei subappalti.

Checklist prima di emettere una fattura con N6.7

  • Il committente è un soggetto passivo IVA, non un privato?
  • Il servizio riguarda pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento?
  • Il servizio è relativo a un edificio, non a un impianto industriale autonomo o a un’area esterna non pertinenziale?
  • Il committente non è in regime forfettario?
  • Entrambe le parti sono stabilite in Italia?
  • Hai inserito il riferimento normativo in fattura, anche se non obbligatorio?

Domande frequenti sul codice IVA N6.7

Cosa significa il codice IVA N6.7?

È il codice natura da inserire in fattura elettronica per i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici, quando l’operazione è soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72. Il prestatore non addebita l’IVA: sarà il committente a calcolarla e versarla.

Qual è la differenza tra il codice N6.7 e il codice N6.3?

Il codice N6.3 riguarda solo i subappalti edili, cioè il rapporto tra subappaltatore e appaltatore principale (o un altro subappaltatore). Il codice N6.7 si applica invece a prescindere da un rapporto di subappalto, per le quattro prestazioni viste sopra, verso qualunque soggetto passivo IVA.

Se emetto fattura con codice N6.7, devo applicare l’IVA?

No. Il campo AliquotaIVA va a 0,00 e il campo Imposta resta a zero. Sarà il committente a calcolare l’IVA dovuta tramite l’integrazione della fattura.

Come deve comportarsi chi riceve una fattura con codice N6.7?

Deve integrare il documento indicando l’aliquota applicabile, di solito il 22%, e registrarlo sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite, in pari data. L’imposta così determinata confluisce nella liquidazione periodica.

Un forfettario può usare il codice N6.7?

No. Chi è in regime forfettario non applica l’IVA in nessuna fattura. Se effettua un servizio che rientrerebbe nel reverse charge edile, indica il codice N2.2 con riferimento al proprio regime.

Cosa succede se uso il codice N6.7 per errore?

Se l’operazione è comunque finita correttamente nella liquidazione IVA, la circolare 6/E del 2023 la considera una violazione formale non sanzionabile. Se invece l’errore ha portato a un mancato versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, riviste al ribasso dal D.Lgs. 87/2024; nei casi di provata frode o intento evasivo, la sanzione proporzionale del 70% (art. 6, c. 9-bis.3 e c. 6) sostituisce quella fissa.

La pulizia di aree esterne rientra nel codice N6.7?

No, non se si tratta di giardini, cortili o parcheggi che non fanno parte integrante dell’edificio. La circolare 14/E del 2015 lo esclude espressamente. Se un contratto copre sia l’edificio sia le aree esterne, conviene distinguere le due prestazioni in fattura o emettere fatture separate.

Devo scrivere il riferimento normativo in fattura?

Non è obbligatorio ai fini dell’accettazione da parte del Sistema di Interscambio, ma è una buona pratica che riduce il rischio di contestazioni. La dicitura consigliata è: “Operazione soggetta a inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972”.

Il codice N6.7 si applica anche alla manutenzione di impianti già installati?

In generale sì, quando l’intervento va oltre la semplice riparazione e configura un’installazione, un rifacimento o un completamento dell’impianto: in questi casi la prestazione rientra nel reverse charge alle stesse condizioni viste sopra. Una manutenzione ordinaria che non modifica né integra l’impianto esistente, invece, resta più tipicamente a IVA ordinaria. Il confine tra le due situazioni è spesso sottile: in caso di dubbio, conviene verificare la natura specifica dell’intervento con il proprio commercialista prima di scegliere il codice.

Posso correggere una fattura già emessa con il codice sbagliato?

Sì, con una nota di variazione seguita dalla fattura corretta. Se però l’errore è solo formale e l’imposta è stata comunque liquidata correttamente, la circolare 6/E del 2023 non richiede alcuna correzione obbligatoria, anche se conviene documentare comunque cosa è successo.

Quali sono i codici ATECO più legati al codice N6.7?

Tra i più comuni, secondo la classificazione richiamata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate: 81.21.00 per la pulizia generale di edifici, 43.11.00 per la demolizione, i codici della divisione 43.2 per impianti elettrici e idraulici, 43.33.00 e 43.34.00 per pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura. Il codice ATECO da solo non basta: conta la natura effettiva del servizio.

Conclusione

Il codice N6.7 non è complicato una volta chiarito il perimetro: serve per pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a un edificio, fatturati senza IVA tra due soggetti passivi stabiliti in Italia. Il punto dove si sbaglia più spesso è la confusione con N6.3, o l’uso automatico di N6.7 senza verificare i tre requisiti (oggettivo, soggettivo, territoriale). Prima di emettere la fattura, la checklist qui sopra basta a coprire quasi tutti i casi pratici; nei casi dubbi — cessione con posa in opera, manutenzioni che sconfinano nell’installazione, committenti forfettari — conviene un controllo con il proprio commercialista, perché è lì che si annidano gli errori più costosi in termini di sanzioni.

Fonti ufficiali

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