Mappatura Articoli: DPR 633/1972 → D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA)

Mappatura Articoli: DPR 633/1972 → D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA)

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Dal 1° gennaio 2027 chi cita l’articolo 10 del DPR 633/1972 per un’esenzione, o l’articolo 19 per la detrazione, cita una norma che non esisterà più — ma non sparirà nel nulla: confluisce nel nuovo Testo Unico IVA con un altro numero. Il Testo Unico IVA – il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – sostituisce il DPR 633/1972, il DL 331/1993 e altre fonti sparse, riscrivendole in 171 articoli e 18 titoli. Questa guida mette a confronto la vecchia e la nuova numerazione, ricostruisce la cronologia della riforma e segnala dove sono cambiate anche le regole, non solo i numeri.

Nota di trasparenza: una prima versione di questa guida conteneva una struttura dei Titoli e alcune corrispondenze errate. Questa versione è stata rivista confrontando la struttura ufficiale pubblicata in Gazzetta con le relazioni tecniche disponibili (in particolare l’analisi ANCE, che riporta i passaggi della relazione illustrativa del Governo) e aggiornata con i correttivi pubblicati nell’estate 2026. Dove non è stato possibile trovare una fonte che citi il numero esatto dell’articolo, la guida lo segnala esplicitamente invece di indicarlo come certo.

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Cosa c’è da sapere subito

  • Decreto: D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Supplemento Ordinario n. 4.
  • Entrata in vigore del decreto: 31 gennaio 2026 (il giorno dopo la pubblicazione).
  • Applicazione delle norme del Testo Unico: dal 1° gennaio 2027, per effetto dell’articolo 171.
  • Il 2026 è un anno-ponte: il DPR 633/1972 e il DL 331/1993 restano in vigore fino al 31 dicembre 2026; le abrogazioni previste dall’articolo 170 scattano dal 1° gennaio 2027.
  • Due decreti pubblicati nell’estate 2026 incidono già sul quadro: il D.Lgs. 141/2026 (Testo Unico su adempimenti e accertamento) e il D.Lgs. 148/2026 (cd. “Decreto Omnibus” correttivo), entrambi dell’agosto 2026 — vedi la sezione aggiornamento settembre 2026.
  • Testo ufficiale vigente: va sempre verificato su Normattiva, che aggiorna il testo con le modifiche successive alla pubblicazione originaria.

Nota metodologica: come leggere le tabelle

Le tabelle segnano ogni corrispondenza con due simboli:

  • ✓ verificato – corrispondenza confermata da una fonte che riporta esplicitamente il passaggio dalla relazione illustrativa del Governo, dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale o da un riscontro diretto sul testo consolidato.
  • ≈ indicativo – collocazione di massima all’interno del Titolo corrispondente (il Titolo è certo), ma senza conferma diretta sul numero esatto dell’articolo. Non va citato in una fattura, in un contratto o in un atto senza controllo diretto su Normattiva.

Il nuovo Testo Unico privilegia la terminologia “intraunionale” in luogo di “intracomunitario”. L’accertamento IVA (gli articoli 51 e seguenti del DPR 633/72) non è confluito nel Testo Unico IVA: è stato assorbito, insieme a quello di altri tributi, dal Testo Unico su adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), pubblicato nell’agosto 2026 (vedi sotto).

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La struttura ufficiale del D.Lgs. 10/2026: 18 titoli, 171 articoli

Questa è la struttura riportata dalla Gazzetta Ufficiale e confermata in modo coerente da più fonti professionali indipendenti (tra cui l’analisi tecnica di Studio Elpac e la ricostruzione per articoli della Camera dei Deputati):

TitoloDenominazioneArticoli
IOggetto e ambito di applicazioneArt. 1
IIAmbito territoriale di applicazioneArt. 2
IIISoggetti passiviArtt. 3-4
IVOperazioni imponibiliArtt. 5-14
VLuogo delle operazioni imponibiliArtt. 15-23
VIFatto generatore ed esigibilità dell’impostaArtt. 24-26
VIIBase imponibileArtt. 27-33
VIIIAliquoteArtt. 34-36
IXEsenzioni e non imponibilitàArtt. 37-54
XRivalsa e detrazioneArtt. 55-61
XIVolume d’affari ed esercizio di più attivitàArtt. 62-63
XIIObblighi dei soggetti passiviArtt. 64-108
XIIIRiscossioneArtt. 109-113
XIVRimborsiArtt. 114-120
XVGruppo IVAArtt. 121-131
XVIRegimi specialiArtt. 132-156
XVIIRegimi di franchigiaArtt. 157-167
XVIIIDisposizioni di coordinamento finaleArtt. 168-171

Rispetto a una prima ricostruzione circolata informalmente, questa struttura corregge alcuni punti importanti: non esiste un Titolo dedicato alle “sanzioni” all’interno del Testo Unico IVA. Le sanzioni tributarie amministrative e penali sono oggi raccolte nel D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), pubblicato in GU n. 279 del 28 novembre 2024, la cui applicazione generale è stata differita al 1° gennaio 2027 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2026 dall’art. 102, poi prorogato dal DL 31 dicembre 2025, n. 200, “Milleproroghe”; alcune disposizioni specifiche hanno comunque effetto prima di tale data): questo testo unico assorbe e riorganizza, tra le altre, le disposizioni sanzionatorie che prima erano nel D.Lgs. 471/1997 e i principi generali del D.Lgs. 472/1997, quindi è il riferimento corretto da citare oggi, non i due decreti del 1997 presi isolatamente. Inoltre: la territorialità (Titolo II) e il fatto generatore/esigibilità (Titolo VI) sono Titoli distinti dalle operazioni imponibili; Riscossione, Rimborsi, Gruppo IVA, Regimi speciali e Regimi di franchigia sono cinque Titoli separati (XIII-XVII), non un unico blocco.

Il DPR 633/72 aveva tre tabelle allegate (A, B e C). Il nuovo Testo Unico ne ha quattro (A, B, C e D): le Tabelle A, B e C riordinano quelle già allegate al DPR 633/72, mentre la Tabella D riprende la tabella precedentemente prevista dalla disciplina del regime del margine di cui all’art. 36, comma 1, del D.L. 41/1995.

Parte I – Dal DPR 633/1972 al Testo Unico IVA: corrispondenze verificate

Questa tabella riporta solo le corrispondenze che è stato possibile confermare tramite una fonte che cita esplicitamente il passaggio dalla relazione illustrativa del Governo.

Norma previgenteArt. vecchioArt. nuovo (TU IVA)MateriaStato
DPR 633/72Art. 2Art. 5Cessioni di beni✓ verificato
DPR 633/72Art. 3Art. 10Prestazioni di servizi✓ verificato
DPR 633/72Art. 6Art. 24Momento di effettuazione delle operazioni✓ verificato
DPR 633/72Art. 10Art. 37Esenzioni✓ verificato
DPR 633/72Art. 13Art. 27Base imponibile✓ verificato
DPR 633/72Art. 14Art. 28Valore normale✓ verificato
DPR 633/72Art. 16Art. 34Aliquote✓ verificato
DPR 633/72Art. 17Art. 64Debitore d’imposta / reverse charge✓ verificato
DPR 633/72Art. 17-terArt. 65Split payment✓ verificato
DPR 633/72Art. 19 (commi 1-6)Art. 56Detrazione✓ verificato
DL 331/93Art. 45, c. 7Art. 56, c. 7Detrazione (integrazione)✓ verificato
D.L. 90/2014Art. 3, c. 5Art. 56, c. 8Detrazione (integrazione)✓ verificato
DPR 633/72Art. 21Art. 72Fatturazione delle operazioni (regola generale)✓ verificato
D.Lgs. 127/2015Art. 1Art. 77Fatturazione elettronica e trasmissione telematica✓ verificato
DPR 633/72Art. 30Art. 114Rimborsi IVA✓ verificato
DPR 633/72Art. 11Art. 30Operazioni permutative e dazioni in pagamento✓ verificato
DL 331/93Art. 50-bisArt. 53Depositi IVA✓ verificato

Punto importante sulla fatturazione: l’art. 21 del DPR 633/72 (fatturazione “generale”) e l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica) sono due fonti previgenti distinte, e nel Testo Unico restano distinte: la prima confluisce nell’art. 72, la seconda nell’art. 77. Non sono la stessa corrispondenza: chi cerca “dove va a finire l’art. 21 DPR 633/72” deve guardare l’art. 72, non l’art. 77.

Parte II – Corrispondenze indicative (da confermare su Normattiva)

Per le voci seguenti resta certo il Titolo di collocazione (dalla struttura ufficiale sopra), ma non è stato possibile trovare una citazione diretta della relazione illustrativa o del testo di legge che ne confermi il numero esatto dell’articolo.

Norma previgenteArt. vecchioArt. nuovo indicato da alcune fontiMateriaStato
DPR 633/72Art. 34Titolo XVI, entro artt. 132-156Regime speciale agricoltura≈ indicativo (Titolo confermato, articolo esatto non verificato)
DPR 633/72Art. 70-terTitolo XV, entro artt. 121-131Gruppo IVA≈ indicativo (il Titolo è certo: Gruppo IVA è il Titolo XV)
DPR 633/72Art. 74-terTitolo XVI, entro artt. 132-156Regime speciale agenzie di viaggio≈ indicativo

Sull’art. 70 del DPR 633/72: una mappatura circolata online lo collegava all’art. 67 del Testo Unico per la disciplina della confisca doganale. Questa corrispondenza è stata rimossa: il nuovo art. 70 rientra nel Titolo XII (Obblighi dei soggetti passivi, artt. 64-108) e riguarda l’identificazione e gli obblighi dei soggetti non residenti, non la confisca. Le sanzioni doganali collegate al mancato pagamento dell’IVA all’importazione, incluso il tema della confisca affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2025, restano fuori dal Testo Unico IVA e vanno cercate nel quadro sanzionatorio tributario (oggi il D.Lgs. 173/2024, vedi sopra), non in un singolo articolo del TU IVA.

Parte III – Dal DL 331/1993 (operazioni intraunionali)

Il DL 331/1993 disciplina gli scambi di beni con gli altri Stati membri UE. Le sue disposizioni non confluiscono in un unico Titolo: dagli esempi verificati sopra risultano distribuite in più punti del Testo Unico a seconda della materia — l’art. 50-bis (depositi IVA) va nel Titolo IX (art. 53), mentre l’art. 45, comma 7 (integrazione della detrazione) va nel Titolo X (art. 56, comma 7). È quindi più corretto parlare di una distribuzione per materia nei Titoli IV, V, IX e X, piuttosto che di una collocazione concentrata in due soli Titoli. Le corrispondenze puntuali degli altri articoli (artt. 38-44, 46-47, 58) non sono state verificate in modo indipendente in questa revisione e andrebbero controllate caso per caso su Normattiva quando necessario per un atto o una fattura.

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Cronologia della riforma

DataEvento
9 agosto 2023Data della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale (pubblicata in GU n. 189 il 14 agosto 2023, entrata in vigore il 29 agosto 2023).
13 marzo 2024L’Agenzia delle Entrate pubblica in consultazione le bozze dei testi unici, tra cui una prima proposta di Testo Unico IVA.
14 luglio 2025Il Consiglio dei Ministri approva in esame preliminare lo schema di decreto.
2 settembre 2025Lo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari.
22 dicembre 2025Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il testo.
30 gennaio 2026Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 24, Supplemento Ordinario n. 4.
31 gennaio 2026Entrata in vigore del decreto legislativo in quanto tale.
6 agosto 2026Pubblicazione del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (Testo Unico su adempimenti e accertamento) in GU n. 181, Supplemento Ordinario n. 28/L. Decreto separato dai tre successivi, in vigore dal 7 agosto 2026.
11 agosto 2026Pubblicazione dei D.Lgs. 7 agosto 2026, nn. 147, 148 e 149, in GU n. 185, Supplemento Ordinario n. 30. Di questi, solo il 148/2026 (Decreto Omnibus) interviene sull’IVA (vedi sotto); il 147/2026 riguarda i tributi locali e il federalismo fiscale, il 149/2026 l’ordinamento della giurisdizione tributaria.
12 agosto 2026Entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026.
1° gennaio 2027Entrano in applicazione le disposizioni del Testo Unico IVA; abrogazioni ex art. 170. Dalla stessa data si applica anche il D.Lgs. 141/2026.

Un dettaglio utile: l’entrata in applicazione del Testo Unico era stata inizialmente prevista per il 1° gennaio 2026. Un decreto di proroga termini l’ha spostata al 1° gennaio 2027, per farla coincidere con la decorrenza degli altri testi unici tributari.

Aggiornamento settembre 2026: cosa è cambiato dopo la pubblicazione originaria {#aggiornamento-settembre-2026}

Chi scrive o legge questa guida a partire da settembre 2026 deve tenere conto di due decreti distinti pubblicati nell’estate 2026, che intervengono sia sul DPR 633/72 (ancora vigente fino a fine 2026) sia, in parte, sul nuovo Testo Unico IVA. Non vanno confusi tra loro: hanno oggetto e date di pubblicazione diverse.

D.Lgs. 141/2026 – Testo Unico su adempimenti e accertamento

Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 28/L), in vigore dal 7 agosto 2026, applicabile dal 1° gennaio 2027. Riorganizza in 368 articoli le regole su adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento, prima disperse tra DPR 600/1973, DPR 605/1973 e numerosi altri provvedimenti. È qui – non nel Testo Unico IVA – che confluisce l’accertamento IVA (artt. 51 e ss. del DPR 633/72), che non era stato trasferito nel D.Lgs. 10/2026.

D.Lgs. 148/2026 – “Decreto Omnibus” correttivo

Decreto legislativo separato e successivo: 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30, insieme ai coevi D.Lgs. 147/2026 e 149/2026, che però non riguardano l’IVA), in vigore dal 12 agosto 2026. È questo il decreto rilevante per l’IVA. Tra le disposizioni di interesse:

  • Detrazione IVA: i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione sono stati ampliati. Il decreto modifica gli articoli 19 e 25 del DPR 633/72 (ancora vigente nel 2026), estendendo la finestra utile fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, avvicinando la disciplina nazionale ai principi della giurisprudenza UE in materia. Secondo diverse fonti professionali, la stessa modifica si riflette in modo coordinato anche sulle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico IVA (quindi, sull’art. 56 già segnalato sopra), destinato ad applicarsi dal 2027.
  • Il decreto interviene anche su fatture “a cavallo d’anno” ricevute con ritardo, coordinando esigibilità, ricezione e registrazione del documento.

Chi si occupa di detrazione IVA per la propria attività o per clienti dovrebbe verificare il testo aggiornato dell’art. 56 del Testo Unico (e dell’art. 19 DPR 633/72 per il 2026) prima di applicare i vecchi termini.

Le novità sostanziali (non solo di numerazione)

Il Testo Unico IVA nasce come opera di riordino compilativo, non come riforma dell’imposta – lo ha detto il Governo stesso nella relazione illustrativa. Alcuni punti, però, cambiano nel merito.

Aliquota al 5% per opere d’arte, antiquariato e oggetti da collezione

Prima del 1° luglio 2025 il regime era frammentato tra aliquota ordinaria del 22% (cessioni tramite regime del margine) e aliquota ridotta al 10% (vendite dirette dall’autore o dagli eredi). Il DL 30 giugno 2025, n. 95 (decreto Omnibus 2025), articolo 9, ha introdotto un’aliquota unica del 5% per tutte le cessioni di opere d’arte, oggetti da collezione e d’antiquariato, in alternativa – non in cumulo – al regime del margine.

Permute: una regola cambiata due volte in un anno

Fino al 31 dicembre 2025 la base imponibile delle operazioni permutative (art. 11 del DPR 633/72) si calcolava sul valore normale dei beni o servizi scambiati. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 138-139) ha sostituito questo criterio con quello dei costi complessivamente riferibili a ciascuna cessione, con effetto dal 1° gennaio 2026. Pochi mesi dopo, il DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha corretto nuovamente il criterio: oggi la base imponibile delle permute si calcola sul valore monetario attribuito dalle parti nel contratto, con un limite minimo pari ai costi riferibili all’operazione – un criterio contrattuale con un “pavimento” ai costi, non più un criterio di solo costo. Questa disciplina, nel Testo Unico, si trova all’art. 30 (Titolo VII – Base imponibile), che recepisce la versione più recente della norma.

Gli enti del Terzo settore: una proroga, non una riforma

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 non elimina la presunzione di non commercialità per gli enti associativi: rinvia di dieci anni, al 1° gennaio 2036, l’applicazione del nuovo regime IVA che il DL 146/2021 aveva già previsto per questi soggetti. Lo stesso decreto innalza la soglia di ricavi entro cui organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono restare nel regime forfettario IVA, e ne estende l’aliquota del 5% alle imprese sociali – una soglia riferita a questo specifico regime, non un limite IVA generico per ogni ente del Terzo settore. Chi si occupa di partite IVA in regime forfettario può confrontare queste soglie con la nostra guida su cosa succede se si superano i limiti del forfettario.

La prova dell’esportazione

Il nuovo articolo dedicato alle esportazioni (che riprende l’art. 8 del DPR 633/72) mantiene il riferimento alla “prova dell’uscita doganale” dei beni dal territorio UE. In pratica, la prova dell’uscita è normalmente acquisita attraverso il sistema doganale elettronico; possono inoltre rilevare, nei casi previsti dalla disciplina doganale e dalla prassi applicabile, ulteriori documenti ed elementi probatori. Non è quindi corretto affermare in modo assoluto che solo il sistema AES costituisca prova valida, né presentare un singolo documento di trasporto o una conferma dello spedizioniere come prova alternativa e autosufficiente rispetto alla prova di uscita doganale: quali documenti rilevino, e in quali casi, va verificato sulla disciplina vigente al momento dell’operazione.

Accertamento IVA: assorbito dal Testo Unico su adempimenti e accertamento

Gli articoli 51 e seguenti del DPR 633/72 non confluiscono nel Testo Unico IVA. Come indicato sopra, sono stati assorbiti dal D.Lgs. 141/2026, pubblicato nell’agosto 2026.

La regola cardine per il passaggio 2026-2027

Per stabilire quale norma applicare a un’operazione conta la data di effettuazione, oggi disciplinata dall’articolo 6 del DPR 633/72, che nel Testo Unico diventa l’articolo 24 (non l’articolo 6, come talvolta indicato per un errore di trascrizione della numerazione):

  • operazione effettuata entro il 31 dicembre 2026: si applica il DPR 633/72;
  • operazione effettuata dal 1° gennaio 2027: si applica il D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA).

Alcuni casi meritano attenzione in più, e vanno trattati come indicazioni di massima piuttosto che regole assolute, perché la disciplina transitoria di dettaglio richiede una verifica caso per caso:

  • Operazioni a cavallo d’anno (es. un servizio continuativo da novembre 2026 a marzo 2027): la quota 2026 segue il DPR 633/72, la quota 2027 segue il Testo Unico.
  • Acconti incassati nel 2026 per operazioni effettuate nel 2027: l’acconto tende a seguire il regime in vigore al momento in cui, per effetto del pagamento o della fattura anticipata, l’operazione si considera effettuata per quell’importo – un principio che l’art. 24 del Testo Unico conferma in continuità con l’attuale art. 6.
  • Note di variazione emesse nel 2027 su operazioni del 2026: richiedono una valutazione specifica della natura e della data del fatto sopravvenuto; non conviene affidarsi a una regola generale senza verifica.
  • Contratti pluriennali in corso: non serve rinegoziare il prezzo, ma occorre adeguare fatturazione, registri e detrazione al nuovo articolato dal 1° gennaio 2027.

Domande frequenti

Devo già citare gli articoli del Testo Unico IVA nelle fatture del 2026? No. Fino al 31 dicembre 2026 restano validi i riferimenti al DPR 633/72 e al DL 331/93. I nuovi riferimenti diventano operativi dal 1° gennaio 2027.

Le aliquote IVA cambiano con il Testo Unico? No, non per effetto del Testo Unico in sé: le aliquote del 4%, 5%, 10% e 22% restano quelle già in vigore. Le variazioni più recenti, come il 5% per opere d’arte e antiquariato, derivano da provvedimenti separati (il DL 95/2025) e sono già in vigore dal 1° luglio 2025.

È vero che il vecchio art. 6 del DPR 633/72 diventa l’art. 6 del Testo Unico? No. Questa è un’imprecisione che è circolata in alcune sintesi: l’articolo sul momento di effettuazione delle operazioni diventa l’articolo 24 del Testo Unico.

Dove trovo il testo aggiornato e ufficiale del D.Lgs. 10/2026? Su Normattiva, che riporta il testo consolidato con le modifiche intervenute dopo la pubblicazione originaria, incluse quelle del D.Lgs. 148/2026.


Questa guida sarà aggiornata mano a mano che emergono chiarimenti ufficiali, circolari dell’Agenzia delle Entrate o ulteriori interventi normativi sul Testo Unico IVA. Le corrispondenze contrassegnate come “≈ indicativo” in Parte II saranno completate quando sarà disponibile una fonte diretta e verificabile. Per il calcolo dell’imposta nel frattempo, resta disponibile il nostro strumento di calcolo IVA.

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