Cosa succede se si superano i limiti del forfettario?
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Hai appena dato un’occhiata al tuo fatturato e hai realizzato che stai per avvicinarti — o che hai già superato — la soglia degli 85.000 euro? Niente panico. Sapere in anticipo cosa succede se si superano i limiti del forfettario ti permette di pianificare con lucidità, evitare sanzioni e gestire la transizione nel modo più vantaggioso possibile. In questa guida trovi tutto: le soglie di legge, gli effetti concreti, gli obblighi operativi, gli errori da non commettere e le strategie più efficaci per chi sta crescendo oltre i limiti della flat tax.
1. Il regime forfettario in breve: perché i limiti contano {#regime-forfettario-limiti}
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 190/2014 per le persone fisiche titolari di partita IVA — professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori individuali — con ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro. Chi vi rientra beneficia di:
- Imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP;
- Esenzione IVA: le fatture non riportano l’imposta sul valore aggiunto e non è richiesta la relativa liquidazione periodica;
- Semplificazioni contabili: niente registri IVA obbligatori, niente dichiarazione IVA annuale;
- Riduzione contributiva INPS del 35% (per artigiani e commercianti, su richiesta entro il 28 febbraio di ogni anno).
Il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando al fatturato incassato un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO della propria attività.
Proprio per questa sua semplicità, il forfettario è il regime naturale preferito da milioni di partite IVA in Italia. Ma questa semplicità ha un prezzo: i limiti di ricavi e compensi sono rigidissimi, e superarli senza essere preparati può costare caro. Ecco perché capire con precisione cosa succede se si superano i limiti del forfettario è una delle competenze fiscali più importanti per qualunque titolare di partita IVA.
Per una panoramica completa su come aprire e gestire una partita IVA in regime forfettario, consulta la nostra guida definitiva al regime forfettario.
2. Le tre soglie critiche: 85.000 €, 100.000 € e oltre {#soglie-critiche}
La normativa vigente — introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata senza modifiche sostanziali dalla Legge di Bilancio 2026 — prevede tre livelli di conseguenze a seconda dell’entità del superamento del limite.
| Fascia di ricavi/compensi annui | Effetto sul regime forfettario |
| Fino a 85.000 € | Permanenza nel forfettario anche per l’anno successivo |
| Da 85.001 € a 99.999 € | Mantenimento del forfettario per l’anno corrente; uscita obbligatoria dall’anno successivo |
| 100.000 € e oltre | Uscita immediata dal forfettario dalla fattura che determina il superamento |
Riferimento normativo: Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Puoi consultare il testo aggiornato direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
La soglia dell’85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi effettivamente incassati nell’anno solare (principio di cassa), non alle fatture emesse. Questo è un punto fondamentale: una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio dell’anno successivo non rientra nel conteggio dell’anno corrente.
3. Scenario 1 — Tra 85.001 € e 99.999 €: cosa succede davvero {#scenario-1}
Il primo scenario riguarda chi supera la soglia degli 85.000 euro senza raggiungere i 100.000 euro. Comprendere cosa succede se si superano i limiti del forfettario in questa fascia è meno intuitivo di quanto si pensi, perché gli effetti non sono immediati.
Cosa cambia nell’anno in corso
Nulla, nell’immediato. Il contribuente può continuare a:
- Emettere fatture senza IVA;
- Applicare l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%);
- Non tenere la contabilità ordinaria;
- Beneficiare di tutte le semplificazioni del regime.
L’anno in cui si supera la soglia degli 85.000 euro si chiude regolarmente come forfettario. Il contribuente pagherà l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato con il coefficiente di redditività applicato all’intero fatturato dell’anno, compresi gli importi oltre 85.000 euro.
Cosa cambia dall’anno successivo
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento, il contribuente è obbligato a passare al regime ordinario (o semplificato). Questo comporta:
- Applicazione dell’IVA su tutte le fatture emesse;
- Tenuta dei registri IVA (acquisti e vendite);
- Presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- Liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali);
- Tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive (da 23% a 43%);
- Possibilità di dedurre analiticamente tutti i costi d’impresa.
Esempio pratico
Un consulente informatico in regime forfettario con codice ATECO 62.01 (coefficiente di redditività 78%) incassa 92.000 euro nel 2026. Ha superato la soglia degli 85.000 euro, ma è rimasto sotto i 100.000 euro. Continua a operare come forfettario per tutto il 2026, pagando l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile (92.000 × 78% = 71.760 euro, meno i contributi INPS versati). A partire dal 1° gennaio 2027 dovrà aprire le partite IVA nel regime ordinario e applicare l’IVA al 22% su tutte le sue prestazioni.
Attenzione: Non è necessario comunicare immediatamente il superamento all’Agenzia delle Entrate. Il cambiamento di regime va indicato nella dichiarazione annuale dei redditi (Modello Redditi PF) e nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo.
4. Scenario 2 — Oltre 100.000 €: uscita immediata e conseguenze operative {#scenario-2}
Il secondo scenario è quello più impattante, e capire precisamente cosa succede se si superano i limiti del forfettario fino a questa soglia è assolutamente prioritario per chiunque stia crescendo rapidamente. Superare i 100.000 euro di ricavi o compensi — anche di un solo euro — determina la fuoriuscita immediata dal regime forfettario, nello stesso anno fiscale, dalla fattura che causa il superamento.
La regola della fattura “spartiacque”
Il meccanismo è il seguente: fino alla fattura immediatamente precedente a quella che causa il superamento dei 100.000 euro, il contribuente è ancora in regime forfettario. A partire dalla fattura che determina il superamento, e per tutte quelle successive emesse nell’anno, deve applicare l’IVA ordinaria e operare secondo le regole del regime ordinario.
Cosa deve fare immediatamente il contribuente
- Applicare l’IVA su tutte le fatture emesse a partire da quella che ha determinato il superamento;
- Registrarsi come soggetto IVA attivo (se non già avvenuto automaticamente con l’apertura della partita IVA);
- Iniziare a tenere i registri IVA obbligatori (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti);
- Effettuare la liquidazione IVA per il periodo dall’operazione che ha determinato il superamento fino alla fine dell’anno;
- Presentare la dichiarazione IVA per l’anno in cui è avvenuto il superamento;
- Aggiornare il modello AA9/12 comunicando la variazione del regime all’Agenzia delle Entrate.
Esempio pratico
Una designer freelance con codice ATECO 74.10 (coefficiente 78%) ha incassato 98.500 euro tra gennaio e novembre 2026 operando in regime forfettario. A dicembre riceve il pagamento di un progetto da 4.000 euro, portando il totale a 102.500 euro e superando quindi la soglia dei 100.000 euro. A partire da questa fattura, deve applicare l’IVA al 22% su tutte le operazioni. Inoltre, deve regolarizzare la propria posizione per l’intero anno, con importanti implicazioni sull’IRPEF.
La tassazione IRPEF sull’intero anno
Quando si supera la soglia dei 100.000 euro, non si paga l’imposta sostitutiva solo sulla parte eccedente: l’IRPEF ordinaria si applica sull’intero reddito dell’anno. Questo può determinare un significativo aumento del carico fiscale, perché le aliquote IRPEF progressive sono ben più elevate del 15% del forfettario.
5. Le cause ostative: i limiti “invisibili” del forfettario {#cause-ostative}
Cosa succede se si superano i limiti del forfettario non riguarda solo i ricavi. Esistono altri requisiti — le cosiddette cause ostative — la cui violazione determina anch’essa l’uscita dal regime agevolato. Per il 2026 le principali sono:
Limite sui redditi da lavoro dipendente o pensione
Chi percepisce anche redditi da lavoro dipendente o da pensione non può accedere al forfettario se questi superano 35.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2026, elevata rispetto al limite ordinario di 30.000 euro).
Eccezione: se il rapporto di lavoro dipendente si è concluso entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il limite non si applica.
Limite sulle spese per il personale
Il forfettario prevede un tetto massimo di 20.000 euro lordi annui per le spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori (anche a progetto), soci con apporto di solo lavoro e prestazioni lavorative dei familiari. Superare questa soglia nell’anno precedente comporta la perdita del regime nell’anno successivo.
Causa ostativa ex datore di lavoro
Non si può accedere al forfettario (o si perde il diritto a mantenerlo) se la propria attività autonoma è svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro degli ultimi due anni, o di soggetti a esso riconducibili. Questa norma mira a evitare che i rapporti di lavoro dipendente vengano “trasformati” artificiosamente in partite IVA forfettarie.
Partecipazioni societarie ostative
Non possono applicare il regime forfettario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella della partita IVA forfettaria.
Attività con regime IVA speciale
Alcune attività sono escluse dal forfettario per legge perché già assoggettate a regimi IVA speciali: tra queste l’agricoltura e attività connesse, la pesca, la rivendita di rottami e cascami, le agenzie di viaggio. Per l’elenco completo si rimanda alla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
6. Effetti fiscali del passaggio al regime ordinario {#effetti-fiscali}
Il cuore della questione — cosa succede se si superano i limiti del forfettario dal punto di vista fiscale — riguarda il passaggio a un sistema di tassazione completamente diverso. Vediamo i principali cambiamenti.
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Da imposta sostitutiva a IRPEF ordinaria
Nel regime forfettario si paga un’unica imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi cinque anni). Nel regime ordinario, invece, si applica l’IRPEF con aliquote progressive:
| Scaglione di reddito | Aliquota IRPEF ordinaria |
| Fino a 28.000 € | 23% |
| Da 28.001 € a 50.000 € | 35% |
| Oltre 50.000 € | 43% |
Si aggiungono le addizionali regionali (mediamente 1,5-3%) e comunali (0-0,9%), nonché la possibile applicazione dell’IRAP per alcune categorie.
Da reddito forfettario a reddito analitico
Nel forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività. Nel regime ordinario si determina analiticamente come differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti. Questo significa che:
- Se hai molti costi reali (collaboratori, affitti, strumenti, software, formazione), potresti avere un reddito imponibile analogo o addirittura inferiore rispetto al forfettario;
- Se hai costi limitati (ad esempio un consulente che lavora da casa senza particolari spese), il carico fiscale ordinario potrebbe essere sensibilmente più elevato.
IVA: da esenzione a gestione attiva
Nel forfettario l’IVA non esiste: non si applica nelle fatture, non si detrae sugli acquisti, non si liquida. Nel regime ordinario:
- Devi addebitare l’IVA ai clienti (di norma al 22%, salvo aliquote ridotte applicabili);
- Puoi detrarre l’IVA sugli acquisti e sulle spese inerenti l’attività;
- Devi liquidare periodicamente l’IVA (mensile se l’anno precedente hai superato determinati volumi, trimestrale altrimenti) e versare il saldo allo Stato;
- Devi presentare la dichiarazione IVA annuale.
Per capire come si calcola concretamente l’IVA da versare, puoi leggere la nostra guida su come si calcola l’IVA da versare.
Obblighi contabili aggiuntivi
| Adempimento | Regime forfettario | Regime ordinario/semplificato |
| Registro fatture emesse | No | Sì |
| Registro acquisti | No | Sì |
| Liquidazione IVA periodica | No | Sì (mensile o trimestrale) |
| Dichiarazione IVA annuale | No | Sì |
| LIPE (comunicazione liquidazioni) | No | Sì |
| Esterometro / reverse charge | Parziale | Sì |
| Bilancio/situazione patrimoniale | No | Sì (per ordinaria) |
7. Effetti previdenziali: i contributi INPS cambiano {#effetti-inps}
Un aspetto spesso trascurato quando si analizza cosa succede se si superano i limiti del forfettario riguarda i contributi previdenziali. Il passaggio al regime ordinario ha effetti anche sulla previdenza.
Contributi in regime forfettario
Nel forfettario, i contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (fatturato × coefficiente di redditività – contributi previdenziali già versati). I principali regimi previdenziali sono:
Gestione Separata INPS (per liberi professionisti senza cassa):
- Aliquota: 26,07% (2026) sul reddito imponibile;
- Nessun contributo fisso: se non incassi, non versi;
- Possibilità di riduzione al 24% per chi ha anche lavoro dipendente o percepisce pensione.
Gestione Artigiani e Commercianti INPS:
- Contributi fissi obbligatori indipendentemente dal reddito (calcolati sul minimale reddituale di 18.808 euro per il 2026);
- Contributi in percentuale sull’eccedenza rispetto al minimale: 24% per gli artigiani, 24,48% per i commercianti;
- Possibilità di riduzione del 35% su richiesta (comunicazione entro 28 febbraio di ogni anno).
Casse professionali (avvocati, medici, ingegneri, ecc.):
- Aliquote e modalità di calcolo variabili in base al regolamento della singola cassa.
Contributi nel regime ordinario
Nel regime ordinario, la base di calcolo dei contributi cambia: non si utilizza più il reddito forfettario, ma il reddito analitico effettivo (ricavi meno costi deducibili). Inoltre:
- La riduzione del 35% per artigiani e commercianti non è più applicabile nel regime ordinario;
- La Gestione Separata mantiene la stessa aliquota, ma la base di calcolo può variare significativamente.
Per un calcolo preciso dei tuoi contributi INPS in base alla tua situazione specifica, puoi consultare la nostra guida completa al calcolo INPS per partita IVA.
8. Come regolarizzare fatture emesse senza IVA dopo il superamento {#regolarizzare-fatture}
Uno degli aspetti più delicati di cosa succede se si superano i limiti del forfettario riguarda le fatture già emesse prima di accorgersi del superamento. Succede spesso: si supera la soglia dei 100.000 euro senza rendersene conto immediatamente, e nel frattempo si continuano a emettere fatture senza IVA.
La procedura di regolarizzazione
Passo 1 — Identificare la fattura “spartiacque”: calcola il totale degli incassi progressivi dell’anno e individua la fattura che ha fatto superare i 100.000 euro.
Passo 2 — Emettere note di variazione (note di credito): per le fatture emesse senza IVA che avrebbero dovuto averla, è necessario emettere una nota di credito (nota di variazione in diminuzione) che annulla la fattura originale, seguita da una nuova fattura corretta con l’IVA applicata.
Passo 3 — Comunicare il superamento all’Agenzia delle Entrate: aggiorna il modello AA9/12 indicando la variazione del regime fiscale. L’omessa comunicazione, pur non invalidando l’opzione per il regime ordinario, è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 1, comma 74, L. 190/2014).
Passo 4 — Avviare la liquidazione IVA: dal momento del superamento dei 100.000 euro, inizia a raccogliere e registrare le fatture emesse con IVA e quelle ricevute con IVA (acquisti), per procedere con la prima liquidazione periodica.
Passo 5 — Versare l’IVA dovuta: calcola l’IVA a debito per il periodo dalla fattura spartiacque fino al 31 dicembre e procedi al versamento tramite modello F24.
Consiglio pratico: se non ti sei accorto del superamento immediatamente, agisci appena possibile. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Consulta la nostra guida al ravvedimento operoso IVA per capire come procedere.
9. Sanzioni previste per chi non si adegua {#sanzioni}
Comprendere cosa succede se si superano i limiti del forfettario significa anche conoscere le conseguenze in caso di mancata o tardiva regolarizzazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.Lgs. n. 471/1997 e possono essere significative.
Sanzioni per mancata applicazione dell’IVA
Chi continua a emettere fatture senza IVA dopo aver superato i 100.000 euro rischia:
| Violazione | Sanzione ordinaria |
| Omessa fatturazione o fatturazione irregolare | Dal 90% al 180% dell’imposta non documentata |
| Omesso versamento IVA | 30% dell’imposta non versata |
| Omessa dichiarazione IVA | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta |
| Omessa comunicazione variazione regime (AA9/12) | Da 250 a 2.000 euro |
Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con sanzioni sensibilmente ridotte, a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate. Le riduzioni vanno da 1/10 del minimo (se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni) fino a 1/5 del minimo (entro un anno dalla scadenza).
10. Strategie legali per gestire il superamento del limite {#strategie}
Una volta chiarito in dettaglio cosa succede se si superano i limiti del forfettario, la domanda naturale è: cosa si può fare in anticipo per gestire la situazione nel modo più vantaggioso? Esistono strategie legittime che meritano di essere conosciute.
Monitoraggio continuo del fatturato
La strategia più semplice ma più efficace è tenere traccia mensile — o addirittura settimanale — del proprio fatturato cumulato nell’anno. Imposta degli alert mentali:
- 70.000 euro: momento di pianificazione iniziale;
- 80.000 euro: consultazione con un consulente fiscale;
- 85.000 euro: valutazione della data degli incassi rimanenti;
- 95.000 euro: massima attenzione per evitare di avvicinarsi ai 100.000 euro senza preparazione.
Gestione dei tempi di incasso
Il forfettario utilizza il principio di cassa: conta il momento dell’incasso, non quello dell’emissione della fattura. Questo significa che, in accordo con i clienti, è legittimo posticipare un pagamento a gennaio dell’anno successivo anziché incassarlo a dicembre. Questa pratica è assolutamente lecita, purché non si tratti di un accordo artificioso finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale.
Attenzione: posticipare volontariamente un incasso è una scelta commerciale legittima. Modificare retroattivamente una data di pagamento su documentazione già emessa per alterare il risultato fiscale può invece configurare elusione fiscale o, nei casi più gravi, illeciti penali.
Valutare l’apertura di una società
Per chi prevede di superare stabilmente e significativamente la soglia degli 85.000 euro, può essere conveniente valutare la costituzione di una società a responsabilità limitata (SRL). La SRL paga l’IRES al 24% sul reddito d’impresa (più IRAP) e consente la deduzione analitica di tutti i costi, la gestione di più soci, e può offrire vantaggi fiscali complessivi per chi ha un volume d’affari rilevante.
Non sottovalutare le detrazioni nel regime ordinario
Nel passaggio al regime ordinario, il contribuente acquista il diritto a dedurre analiticamente tutti i costi inerenti l’attività (spese per attrezzature, software, affitti, collaboratori, spese di rappresentanza entro i limiti di legge, automezzi, ecc.) e a detrarre l’IVA sugli acquisti. Se la struttura di costo è elevata, il regime ordinario può risultare meno oneroso di quanto si immagini.
11. Tabelle di confronto: forfettario vs regime ordinario {#tabelle-confronto}
Confronto tassazione: esempio con 90.000 € di ricavi
(Libero professionista con coefficiente di redditività 78%, contributi INPS Gestione Separata stimati ~18.000 €)
| Voce | Regime forfettario | Regime ordinario (semplificato) |
| Ricavi/Compensi | 90.000 € | 90.000 € |
| Costi deducibili | Solo INPS (18.000 €) | INPS + costi reali (es. 25.000 €) |
| Reddito imponibile | 90.000 × 78% − 18.000 = 52.200 € | 90.000 − 25.000 = 65.000 € |
| Imposta sul reddito | 52.200 × 15% = 7.830 € | IRPEF su 65.000 €: ~19.200 € |
| IVA | Non dovuta | A debito/credito da liquidare |
| Adempimenti | Minimi | Completi |
Nota: i valori sono indicativi e semplificati. Il confronto reale dipende dalla struttura specifica dei costi e dalla situazione personale del contribuente.
Coefficienti di redditività per i principali settori ATECO
| Categoria di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
| Industrie alimentari e bevande | 10, 11 | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45; 46.2-46.9; 47.1-47.9 | 40% |
| Commercio ambulante alimentari | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante altri prodotti | 47.82, 47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 | 86% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, formazione | 64-66; 69-75; 85; 86-88 | 78% |
| Altre attività economiche | Residuale | 67% |
Fonte: Allegato alla Legge n. 190/2014 e successive modifiche
Tempistiche degli effetti del superamento
| Soglia superata | Anno del superamento | Anno successivo |
| 85.001–99.999 € | Si resta in forfettario | Si passa obbligatoriamente al regime ordinario |
| 100.000 € e oltre | Uscita immediata dalla fattura spartiacque | Si rimane in regime ordinario |
FAQ — Domande frequenti {#faq}
Se supero gli 85.000 euro in corso d’anno, devo subito applicare l’IVA sulle fatture?
No. Il superamento della soglia degli 85.000 euro, senza raggiungere i 100.000 euro, non ha effetti immediati sull’anno in corso. Puoi continuare a emettere fatture senza IVA e a beneficiare del regime forfettario fino al 31 dicembre. L’uscita obbligatoria avviene a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo. L’applicazione immediata dell’IVA scatta solo al superamento dei 100.000 euro.
Cosa succede se si superano i limiti del forfettario per pochi euro oltre i 100.000? Si può evitare l’uscita immediata?
No, non esiste una franchigia o una tolleranza. La norma è chiara: superare i 100.000 euro di incassi nell’anno, anche di 1 solo euro, determina l’uscita immediata dal regime forfettario. Non è possibile “retroagire” per restare sotto la soglia una volta che il pagamento è stato incassato. La pianificazione anticipata è l’unico strumento efficace.
I limiti di 85.000 euro e 100.000 euro si calcolano al lordo o al netto dell’IVA? E includono anche i rimborsi spese?
I limiti si riferiscono ai ricavi o compensi al lordo delle spese, ma escludendo l’IVA (che nel forfettario non è applicata). In pratica, si considera l’importo totale delle fatture incassate nell’anno. Per quanto riguarda i rimborsi spese, vanno inclusi nel calcolo solo i rimborsi “in proprio” (anticipi fatti in nome e per conto del professionista ma addebitati al cliente come parte del compenso), mentre sono esclusi i rimborsi a piè di lista per spese documentate anticipate in nome e per conto del cliente.
Se ho aperto la partita IVA a metà anno, il limite degli 85.000 euro va riproporzionato?
Sì, ma solo per verificare i requisiti di accesso al regime nell’anno successivo. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio, il limite da rispettare per rimanere in forfettario l’anno seguente non è 85.000 euro, ma 85.000/365 × 184 giorni = circa 42.849 euro. Invece, la soglia dei 100.000 euro per l’uscita immediata non si proporziona: vale sempre 100.000 euro, indipendentemente da quando hai aperto la partita IVA nell’anno.
Se passo al regime ordinario perché ho superato il limite, posso tornare al forfettario negli anni successivi?
Sì, è possibile rientrare nel forfettario, a condizione che nell’anno di fuoriuscita e nell’anno successivo i ricavi siano rientrati sotto la soglia degli 85.000 euro e che non sussistano cause ostative. Tuttavia, se hai optato volontariamente per il regime ordinario (non per obbligo di legge), l’opzione ha un vincolo minimo triennale: non puoi tornare al forfettario prima di tre anni.
Cosa succede se si superano i limiti del forfettario e non me ne accorgo? Ho continuato a emettere fatture senza IVA: come mi regolarizzoi?
È una situazione che si verifica più spesso di quanto si pensi. La procedura corretta è: emettere note di variazione (note di credito) per annullare le fatture errate emesse senza IVA dopo il superamento dei 100.000 euro, e sostituirle con nuove fatture con l’IVA correttamente esposta. Poi dovrai regolarizzare i versamenti IVA non effettuati, possibilmente ricorrendo al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Agisci tempestivamente e, se necessario, con l’assistenza di un consulente fiscale.
Con il superamento del limite, perdo anche la riduzione del 35% sui contributi INPS?
Sì. La riduzione del 35% sui contributi INPS prevista per artigiani e commercianti è un’agevolazione riservata esclusivamente ai contribuenti in regime forfettario. Con il passaggio al regime ordinario, questa riduzione cessa automaticamente. Dovrai versare i contributi INPS nella misura piena prevista per la Gestione Artigiani e Commercianti.
Come si calcola il limite degli 85.000 euro se esercito più attività con codici ATECO diversi?
Se eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti, devi considerare la somma dei ricavi e compensi relativi a tutte le attività esercitate. Non esiste un limite separato per ciascuna attività: il tetto degli 85.000 euro si applica al totale. Questo vale anche se le diverse attività hanno coefficienti di redditività distinti: i coefficienti influenzano solo il calcolo del reddito imponibile, non la verifica del limite di accesso.
Il limite del forfettario si applica anche ai redditi da lavoro dipendente che percepisco in parallelo?
No. I ricavi e compensi della partita IVA (limite degli 85.000/100.000 euro) e il reddito da lavoro dipendente (limite dei 35.000 euro per il 2026) sono due soglie distinte e indipendenti. Il superamento del limite sul lavoro dipendente non comporta l’uscita immediata: semplicemente non potrai accedere al forfettario nell’anno successivo.
Cosa succede se si superano i limiti del forfettario in un anno di “startup” con aliquota al 5%?
Se sei nei primi cinque anni di attività e stai applicando l’aliquota ridotta del 5%, le regole sul superamento dei limiti sono esattamente le stesse: soglia degli 85.000 euro per l’uscita dall’anno successivo, 100.000 euro per l’uscita immediata. Quando torni nel forfettario dopo un’eventuale uscita e rientro, però, non recuperi l’agevolazione del 5%: l’aliquota ridotta si applica esclusivamente nei primi cinque anni dall’avvio di una nuova attività, e il conteggio non si interrompe in caso di uscita temporanea.
Posso ricevere fatture di acquisto con IVA anche mentre sono in forfettario, e cosa succede a quella IVA se poi esco dal regime?
Sì, puoi ricevere fatture con IVA (ad esempio da fornitori in regime ordinario) anche quando sei in forfettario, ma non puoi detrarre l’IVA che ti viene addebitata: quella IVA diventa un costo per te. Quando esci dal forfettario e passi al regime ordinario, acquisisci il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti futuri. Per i beni acquistati mentre eri in forfettario, potrebbe essere possibile recuperare parzialmente l’IVA, ma si tratta di una questione tecnica complessa che richiede la consulenza di un commercialista.
Cosa succede se si superano i limiti del forfettario a causa di una commessa straordinaria e non ricorrente?
Dal punto di vista normativo, il superamento del limite ha effetti indipendentemente dalla natura dell’incasso (ordinario o straordinario). Tuttavia, se l’anno successivo i tuoi ricavi tornano sotto gli 85.000 euro, potrai rientrare nel forfettario. La legge non prevede deroghe per situazioni eccezionali, ma la pianificazione degli incassi — entro i limiti della legittimità — può aiutarti a gestire commesse straordinarie senza effetti indesiderati sul regime fiscale.
Conclusione {#conclusione}
Capire cosa succede se si superano i limiti del forfettario non è solo un esercizio teorico: è una competenza fiscale concreta che può fare la differenza tra una crescita professionale ben gestita e un impatto fiscale inaspettato e costoso.
I punti chiave da ricordare sono quattro:
1. Ci sono due soglie, non una. Gli 85.000 euro determinano l’uscita dall’anno successivo; i 100.000 euro determinano l’uscita immediata. Confondere le due soglie è l’errore più comune.
2. Il principio di cassa è il tuo alleato. Conta ciò che incassi, non ciò che fatturi. Pianificare con attenzione le date degli incassi — in modo legittimo e trasparente — può fare la differenza.
3. La regolarizzazione spontanea conviene. Se hai già superato i limiti senza adeguarti, il ravvedimento operoso ti consente di rimediare con sanzioni ridotte, purché intervenga prima dell’accertamento fiscale.
4. Il passaggio al regime ordinario non è necessariamente una catastrofe. Se la tua attività cresce, se hai costi rilevanti, se lavori prevalentemente con soggetti IVA che detraggono l’imposta, il regime ordinario può rivelarsi più conveniente di quanto temevi.
La crescita professionale è un obiettivo che merita di essere celebrato, non temuto. Con la giusta preparazione e il monitoraggio costante del fatturato, superare i limiti del forfettario può diventare il punto di partenza di un nuovo capitolo — più strutturato, più maturo e fiscalmente ben pianificato.
Per approfondire il calcolo delle imposte nel regime forfettario prima di effettuare la transizione, leggi la nostra guida completa al calcolo delle tasse in regime forfettario. Se invece vuoi capire meglio tutti i requisiti aggiornati del regime e i limiti in vigore per il 2026, consulta l’articolo dedicato ai limiti del regime forfettario 2026.
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Fonti ufficiali di riferimento
- Agenzia delle Entrate — Regime forfettario
- Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) — Normattiva
- D.Lgs. n. 471/1997 — Sanzioni tributarie
- INPS — Gestione Separata
- Agenzia delle Entrate — Dichiarazione IVA
Le informazioni contenute in questo articolo sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza fiscale professionale. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un consulente del lavoro abilitato.