Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA

Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA

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Verificato a marzo 2026 su fonti ufficiali | Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2026 | Normattiva – D.Lgs. 10/2026 | Fisco Oggi – Agenzia delle Entrate

1. Introduzione: il Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA nel dibattito professionale {#introduzione}

La locuzione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” è diventata, nei primi mesi del 2026, una delle espressioni più cercate da commercialisti, avvocati tributaristi, responsabili amministrativi e software house di tutta Italia. Con il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2026 — il legislatore ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto: un corpus normativo organico di 171 articoli suddivisi in 18 Titoli che dal 1° gennaio 2027 sostituirà oltre cinquant’anni di normativa IVA frammentata.

Le abrogazioni previste dal Testo Unico IVA sono il meccanismo attraverso cui quella normativa stratificata viene formalmente dismessa: dal DPR n. 633/1972 al D.L. n. 331/1993, dal D.Lgs. n. 127/2015 al D.L. n. 41/1995, sempre con decorrenza 1° gennaio 2027.

Questa guida analizza in profondità ogni aspetto delle abrogazioni del Testo Unico IVA: struttura normativa, esatta collocazione dell’art. 170 nel D.Lgs. 10/2026, elenco delle norme abrogate, clausola di continuità, impatto operativo. Ogni dato è verificato sulle fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale, Normattiva, relazione illustrativa del Governo, portale Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate.

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Nota critica immediata: come spiegato nella sezione 2, la locuzione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” contiene un’inesattezza tecnica molto diffusa. Il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026 è intitolato “Regimi di franchigia” (artt. 157–167); le abrogazioni si trovano nell’Articolo 170 del Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale. Questa guida usa la locuzione comune per coerenza con le ricerche degli utenti, chiarendo in ogni sezione la collocazione normativa precisa.

2. Chiarimento strutturale fondamentale: dove si trovano davvero le abrogazioni {#chiarimento-strutturale}

Prima di qualsiasi analisi nel merito, è necessario fare chiarezza su un equivoco terminologico molto diffuso nel dibattito professionale sul Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA.

La distinzione tra Titolo XVII e Titolo XVIII

Locuzione diffusa (impropria)Denominazione ufficiale corretta (verificata su GU)
“Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA”Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale, art. 170
“Le abrogazioni sono nel Titolo XVII”Le abrogazioni sono nell’art. 170, Titolo XVIII

Il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026 è ufficialmente e testualmente intitolato “Regimi di franchigia” (articoli 157–167). È articolato in due Capi e non contiene alcuna disposizione abrogativa. Chiunque cerchi le abrogazioni nel Titolo XVII non le troverà.

Le abrogazioni sono invece disciplinate dall’Articolo 170, inserito nel Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale, Capo I (Disposizioni varie), insieme agli artt. 168, 169 e 171.

Perché questa distinzione ha rilevanza pratica

Non è una questione accademica. Citare correttamente “art. 170, Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026” ha importanza concreta in:

  • Pareri e circolari professionali: un riferimento normativo errato mina la credibilità del documento
  • Contenzioso tributario: la precisione nella citazione delle norme è requisito fondamentale
  • Aggiornamento dei software: la mappatura deve essere precisa per garantire la compliance
  • Formazione del personale: insegnare il riferimento sbagliato crea confusione sistematica

In questa guida, la locuzione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” è usata nel titolo e nei riferimenti per coerenza con il linguaggio di ricerca comune, ma ogni sezione specifica correttamente che la norma tecnica di riferimento è l’art. 170 del Titolo XVIII.

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3. Il contesto della riforma: dalla frammentazione a un corpus unico {#contesto}

Cinquant’anni di normativa stratificata

L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Italia con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Da quella data, la disciplina IVA ha subito continue stratificazioni: decreti d’urgenza, leggi di bilancio, recepimenti di direttive UE e norme correttive si sono sovrapposti anno dopo anno, creando un sistema frammentato, difficile da consultare e ad alto rischio di errore interpretativo.

Prima del Testo Unico IVA, la disciplina dell’imposta era disseminata in almeno quattro provvedimenti principali:

ProvvedimentoAnnoMateria principale
DPR n. 633/19721972Operazioni IVA interne: presupposto, aliquote, esenzioni, detrazioni, obblighi
D.L. n. 331/1993 conv. L. 427/19931993Operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni intraunionali)
D.L. n. 41/1995 conv. L. 85/19951995Regime del margine per beni usati, arte, antiquariato, collezione
D.Lgs. n. 127/20152015Trasmissione telematica IVA, fatturazione elettronica obbligatoria

A questi si aggiungevano decine di disposizioni settoriali sparse in leggi di bilancio e decreti ministeriali: un labirinto normativo che generava incertezza e costi di compliance elevatissimi.

La delega fiscale: Legge n. 111/2023

Il fondamento giuridico del Testo Unico IVA — e quindi del meccanismo di abrogazioni disciplinato dall’art. 170 del Titolo XVIII — è l’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale), come modificata dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120 (che ha prorogato il termine per l’esercizio della delega al 31 dicembre 2026).

I tre criteri direttivi fondamentali della delega erano:

  1. Ricognizione della normativa vigente, organizzata per settori omogenei
  2. Coordinamento formale e sostanziale delle norme, migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
  3. Abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali

Il terzo criterio è esattamente quello attuato dall’art. 170 del Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026.

4. Cos’è il D.Lgs. 10/2026 – Testo Unico IVA {#cose-il-tu-iva}

Carattere compilativo: nessuna riforma sostanziale

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha natura compilativa: non modifica aliquote, non ridisegna il perimetro delle operazioni imponibili, non altera le regole sulla detrazione. Riorganizza in 171 articoli distribuiti in 18 Titoli le norme oggi disperse tra i vari provvedimenti.

Come chiarisce la relazione illustrativa del Governo, l’intervento è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina IVA senza modificarne in via generale le regole sostanziali, le aliquote e gli adempimenti.

Le date chiave da non confondere

EventoData
Approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri22 dicembre 2025
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale30 gennaio 2026 (GU n. 24, Suppl. Ord. n. 4)
Entrata in vigore formale del decreto31 gennaio 2026 (giorno successivo alla pubblicazione, ex art. 73 Cost.)
Applicazione delle disposizioni del TU IVA (art. 171)1° gennaio 2027
Efficacia delle abrogazioni ex art. 1701° gennaio 2027
Ultimo giorno di applicazione del DPR 633/197231 dicembre 2026

⚠️ Distinzione critica: L’entrata in vigore formale (31 gennaio 2026) è distinta dalla data di applicazione (1° gennaio 2027). Per tutto il 2026 rimane pienamente vigente l’attuale impianto normativo — DPR 633/1972, DL 331/1993 e tutte le norme correlate.

5. La struttura ufficiale in XVIII Titoli: testo verificato sulle fonti ufficiali {#struttura-18-titoli}

Di seguito la struttura completa e ufficialmente verificata del D.Lgs. 10/2026 — Testo Unico IVA, conforme al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disponibile su Normattiva:

TitoloDenominazione ufficialeContenuto principale
IOggetto e ambito di applicazioneDefinizioni generali, ambito soggettivo e oggettivo dell’imposta
IIAmbito territoriale di applicazioneDefinizione del territorio IVA ai fini dell’imposta
IIISoggetti passiviImprenditore, lavoratore autonomo, soggetto passivo IVA
IVOperazioni imponibiliCessioni di beni, prestazioni di servizi
VLuogo delle operazioni imponibiliTerritorialità delle cessioni e dei servizi (B2B, B2C)
VIFatto generatore ed esigibilitàMomento di effettuazione e momento di esigibilità dell’imposta
VIIBase imponibileCorrispettivo, valore normale, base nelle importazioni
VIIIAliquoteAliquota ordinaria (22%) e ridotte (4%, 5%, 10%)
IXEsenzioni e non imponibilitàOperazioni esenti + esportazioni e operazioni non imponibili
XRivalsa e detrazioneDiritto di rivalsa IVA e meccanismo della detrazione
XIVolume d’affari ed esercizio di più attivitàCalcolo del pro-rata, gestione di più attività separate
XIIObblighi dei soggetti passiviFatturazione elettronica, registrazione, dichiarazione, conservazione
XIIIRiscossioneLiquidazione dell’imposta, versamenti periodici
XIVRimborsiCrediti IVA, rimborsi annuali e infrannuali
XVGruppo IVARegime di liquidazione IVA di gruppo
XVIRegimi specialiContabilità di cassa, produttori agricoli, regime del margine, OSS/IOSS, ecc.
XVIIRegimi di franchigiaFranchigia IVA nazionale e transfrontaliera (artt. 157–167)
XVIIIDisposizioni di coordinamento finaleArtt. 168–171: disposizioni varie, abrogazioni (art. 170), applicabilità (art. 171)

Fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale n. 24/2026 | Normattiva

6. Il Titolo XVII: Regimi di franchigia (artt. 157–167) {#titolo-xvii-franchigia}

Il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026 — erroneamente associato alle abrogazioni nella locuzione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” — disciplina in realtà i Regimi di franchigia IVA ed è suddiviso in due Capi:

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Disciplina il regime di franchigia IVA per i soggetti passivi nazionali il cui volume d’affari non supera determinate soglie. In base a questo regime, i soggetti che vi rientrano non addebitano l’IVA ai propri clienti e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Riprende e sistematizza le norme attualmente disperse tra DPR 633/1972 e leggi speciali.

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

Introduce il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA — attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 — che consente alle piccole imprese stabilite in Italia di beneficiare della franchigia IVA anche in altri Stati membri dell’Unione Europea (e viceversa), previa registrazione presso lo Stato di stabilimento. Si tratta di uno dei pochi elementi di vera novità sostanziale introdotti dal D.Lgs. 10/2026 rispetto alla normativa previgente.

Perché il Titolo XVII non contiene abrogazioni

Il Titolo XVII è per sua natura una parte “positiva” del decreto: crea nuove regole (il regime transfrontaliero) e riorganizza quelle esistenti (il regime nazionale di franchigia). Le abrogazioni, per tecnica legislativa, sono sempre collocate nelle disposizioni finali di un testo normativo — in questo caso il Titolo XVIII.

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7. Il Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale {#titolo-xviii}

Il Titolo XVIII è l’ultimo Titolo del D.Lgs. 10/2026. È composto da un unico Capo (Capo I – Disposizioni varie) con quattro articoli di chiusura:

ArticoloTitolo/contenuto
Art. 168Disposizioni transitorie e decorrenza storica dell’imposta
Art. 169Interpretazione autentica di specifiche disposizioni del TU IVA
Art. 170Abrogazioni: elenco tassativo delle norme espressamente abrogate dal 1° gennaio 2027 + clausola di continuità
Art. 171Applicabilità: data di applicazione del TU IVA (1° gennaio 2027)

Il Titolo XVIII svolge la funzione di “chiave di volta” della transizione normativa: è qui che le norme previgenti vengono formalmente dismesse (art. 170) e il nuovo sistema prende vita (art. 171). Artt. 168 e 169 garantiscono la continuità interpretativa per casi-limite e situazioni transitorie.

8. L’Articolo 170: il cuore delle abrogazioni del Testo Unico IVA {#articolo-170}

L’abrogazione espressa: certezza del diritto massima

L’Articolo 170 del D.Lgs. 10/2026 — collocato nel Titolo XVIII, Capo I — prevede l’abrogazione espressa di un elenco dettagliato di disposizioni legislative, con efficacia dal 1° gennaio 2027. La scelta dell’abrogazione espressa (anziché tacita) è fondamentale: ogni norma abrogata è nominata esplicitamente, eliminando qualsiasi ambiguità interpretativa.

La clausola di continuità: il testo ufficiale dell’art. 170, comma 2

Il secondo comma dell’art. 170 contiene la clausola di continuità normativa. La formula, verificata sul testo ufficiale pubblicato da Finanza & Fisco, è:

“Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.”

Questa clausola è di portata pratica enorme: qualsiasi contratto, atto, circolare o software che richiami articoli del DPR 633/1972 o del DL 331/1993 continuerà a funzionare correttamente, con i riferimenti reindirizzati automaticamente alle corrispondenti norme del TU IVA.

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Il limite: casi di abrogazione per incompatibilità

La clausola opera solo fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità. Se una norma è stata abrogata non perché espressamente nominata dall’art. 170, comma 1, ma perché incompatibile con le nuove disposizioni del TU IVA, il rimando automatico non opera. In questi casi, il professionista deve valutare autonomamente quale norma del TU IVA sia applicabile al caso concreto.

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9. L’Articolo 171: la data di applicazione del TU IVA {#articolo-171}

L’Articolo 171 chiude il D.Lgs. 10/2026 stabilendo che le disposizioni del Testo Unico IVA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Artt. 170 e 171 operano in perfetto coordinamento:

  • L’art. 171 accende il nuovo sistema IVA dal 1° gennaio 2027
  • L’art. 170 spegne la normativa previgente dalla medesima data

Questo doppio meccanismo garantisce la continuità assoluta: non vi è alcun “vuoto normativo” tra la dismissione delle norme previgenti e l’entrata in operatività del nuovo sistema. La medesima data per abrogazioni ed applicabilità è una scelta tecnica precisa del legislatore, che elimina qualsiasi rischio di conflitto temporale tra vecchio e nuovo regime.

10. Quali normative vengono abrogate dal 1° gennaio 2027 {#norme-abrogate}

L’art. 170, comma 1, del Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026 — la norma comunemente indicata (anche se impropriamente) con la locuzione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” — dispone l’abrogazione dei seguenti principali provvedimenti:

Normativa primaria abrogata (parti rilevanti)

ProvvedimentoContenuto principaleDecorrenza
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (parti rilevanti)Disciplina sostanziale IVA sulle operazioni interne1° gennaio 2027
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. L. 427/1993 (parti rilevanti)Operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni intraunionali)1° gennaio 2027
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127Trasmissione telematica IVA, fattura elettronica1° gennaio 2027
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 85/1995Regime del margine beni usati, arte, antiquariato, collezione1° gennaio 2027

Disposizioni settoriali e complementari

Vengono abrogate anche numerose disposizioni settoriali disperse in leggi di bilancio e altri provvedimenti, che negli anni avevano integrato o modificato i provvedimenti principali sopra elencati. In questa categoria rientrano riferimenti normativi per agevolazioni in specifici settori (es. aliquote ridotte su determinate categorie di beni), norme attuative di regolamenti ministeriali e disposizioni di recepimento di direttive europee ormai consolidate nel sistema.

Cosa NON viene abrogato dall’art. 170

L’art. 170 non abroga le norme in materia di accertamento IVA del DPR 633/1972. Come conferma il portale Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate, tali norme restano escluse dal TU IVA in coerenza con i criteri della legge delega n. 111/2023, che prevede un autonomo testo unico sull’accertamento trasversale a tutti i tributi.

11. La clausola di continuità dei riferimenti normativi {#clausola-continuita}

Il rimando automatico in pratica

La clausola dell’art. 170, comma 2 produce effetti concreti su contratti, atti e documenti in essere. Di seguito esempi pratici di come opera il meccanismo di rimando automatico:

Riferimento nel documentoReinterpretazione automatica dal 1° gennaio 2027
“Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972”Corrispondente norma del Titolo IX TU IVA (Esenzioni e non imponibilità)
“Non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972 (esportazioni)”Corrispondente norma del Titolo IX TU IVA
“Territorialità servizi ex art. 7-ter DPR 633/1972”Corrispondente norma del Titolo V TU IVA
“Acquisti intracomunitari ex artt. 38-41 DL 331/1993”Corrispondente norma del Titolo IV o V TU IVA
“Regime del margine ex art. 36 DL 41/1995”Titolo XVI, Capo VI, TU IVA (artt. 143–148)
“Fattura elettronica ex D.Lgs. 127/2015”Titolo XII TU IVA (Obblighi dei soggetti passivi)

Il valore pratico per notai, avvocati e commercialisti

La clausola di continuità significa che i contratti in essere al 31 dicembre 2026 con riferimenti al DPR 633/1972 non richiedono modifica urgente per rimanere efficaci. Tuttavia, nei nuovi atti e nei rinnovi contrattuali, è fortemente consigliabile adottare già la nuova numerazione del TU IVA per ragioni di chiarezza e certezza giuridica.

12. Le norme escluse: accertamento fuori dal TU IVA {#norme-escluse}

La perimetrazione del TU IVA — che incide direttamente sulla portata delle abrogazioni dell’art. 170 — esclude alcune materie perché destinate ad altri testi unici della riforma fiscale:

Materia esclusa dal TU IVADestinazione nella riforma fiscale complessiva
Accertamento IVAFuturo testo unico dell’accertamento (trasversale a tutti i tributi)
Sanzioni tributarieTesto unico sanzioni tributarie
Riscossione coattivaTesto unico versamenti e riscossione

Questo approccio “modulare” è una scelta deliberata del legislatore: ogni testo unico disciplina le materie sostanziali del proprio tributo (nel caso del TU IVA: presupposto, territorialità, aliquote, esenzioni, detrazione, obblighi formali), mentre le tematiche procedurali (accertamento, sanzioni, riscossione) sono trattate in testi unici separati trasversali a tutti i tributi.

13. Tabella di corrispondenza: vecchio DPR 633/1972 vs nuovo TU IVA {#tabella-corrispondenza}

La tabella seguente riporta le corrispondenze tra la vecchia numerazione del DPR 633/1972 (e del DL 331/1993) e i Titoli del nuovo TU IVA, verificate sulla struttura ufficiale del decreto:

⚠️ Nota metodologica: I numeri esatti di articolo del TU IVA per ciascuna tematica specifica sono consultabili nel testo integrale su Normattiva. La tabella indica le corrispondenze per Titolo (e Capo dove disponibile), in quanto conformi alle informazioni ufficiali verificabili.

Tematica IVADPR 633/1972 o altra norma (fino al 31/12/2026)D.Lgs. 10/2026 – TU IVA (dal 1/1/2027)
Oggetto e ambito dell’impostaArt. 1 DPR 633/1972Titolo I
Cessioni di beniArt. 2 DPR 633/1972Titolo IV
Prestazioni di serviziArt. 3 DPR 633/1972Titolo IV
Territorialità – regola generaleArt. 7 DPR 633/1972Titolo V
Territorialità – servizi generici B2BArt. 7-ter DPR 633/1972Titolo V
Esportazioni (non imponibili)Artt. 8, 8-bis DPR 633/1972Titolo IX (Esenzioni e non imponibilità)
Operazioni esentiArt. 10 DPR 633/1972Titolo IX (Esenzioni e non imponibilità)
Operazioni accessorieArt. 12 DPR 633/1972Titolo IV
Aliquote IVAArt. 16 DPR 633/1972Titolo VIII
Rivalsa IVAArt. 18 DPR 633/1972Titolo X (Rivalsa e detrazione)
Detrazione dell’impostaArtt. 19–19-bis2 DPR 633/1972Titolo X (Rivalsa e detrazione)
Volume d’affariArt. 20 DPR 633/1972Titolo XI
Fatturazione elettronicaArt. 21 DPR 633/1972 + D.Lgs. 127/2015Titolo XII (Obblighi dei soggetti passivi)
Liquidazione e versamentiArt. 27 DPR 633/1972Titolo XIII (Riscossione)
Rimborsi IVAArt. 30 DPR 633/1972Titolo XIV (Rimborsi)
Contabilità di cassaArt. 32-bis DPR 633/1972Titolo XVI, Capo I
Regime speciale produttori agricoliArtt. 34–34-bis DPR 633/1972Titolo XVI, Capo II
Agenzie di viaggioArt. 74-ter DPR 633/1972Titolo XVI, Capo IV
Attività spettacolisticheNormativa di settoreTitolo XVI, Capo V
Regime del margine beni usati/arteArt. 36 D.L. 41/1995Titolo XVI, Capo VI (artt. 143–148)
OSS / IOSS (e-commerce)Norme di recepimento UETitolo XVI, Capo VII
Gruppo IVAArtt. 70-bis e ss. DPR 633/1972Titolo XV
Franchigia IVA piccole impreseNorme sparseTitolo XVII
Abrogazioni norme previgentiArt. 170, Titolo XVIII
Data di applicazione TU IVAArt. 171, Titolo XVIII

14. La nuova Tabella A: struttura ufficiale in quattro parti {#tabella-a}

Il D.Lgs. 10/2026 è corredato da quattro tabelle allegate al testo. La Tabella A — la più rilevante per operatori e consumatori — è stata ripulita da riferimenti normativi obsoleti e ristrutturata in quattro parti (la versione previgente del DPR 633/1972 ne aveva tre):

ParteDenominazione ufficialeAliquota applicata
Parte IProdotti agricoli e itticiVarie (4% o 10% a seconda del prodotto)
Parte IIBeni e servizi soggetti all’aliquota del 4%4%
Parte IIIBeni e servizi soggetti all’aliquota del 5%5%
Parte IVBeni e servizi soggetti all’aliquota del 10%10%

Nella nuova Tabella A confluiscono anche agevolazioni finora collocate in leggi sparse, come l’aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione su fabbricati abitativi, consentendo di consultare in un unico luogo tutte le agevolazioni IVA.

Le altre tabelle allegate al TU IVA

TabellaContenuto
Tabella BProdotti soggetti a specifiche discipline
Tabella CAltre categorie specifiche
Tabella DOggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (per il Titolo XVI, Capo VI – regime del margine)

La Tabella D riprende la tabella già prevista dall’art. 36, comma 1, del D.L. 41/1995 — uno dei provvedimenti abrogati dall’art. 170 — relativa agli oggetti d’arte soggetti al regime del margine.

15. Aliquote IVA: cosa cambia e cosa rimane invariato {#aliquote}

Una delle prime domande di ogni operatore riguardo alle abrogazioni del Testo Unico IVA è: cambiano le aliquote? La risposta è no: il carattere compilativo del D.Lgs. 10/2026 esclude qualsiasi modifica alle percentuali.

Aliquote IVA confermate e invariate

AliquotaCampo di applicazioneRiferimento nel TU IVA
4%Beni di prima necessità, prodotti editoriali, Tab. A Parte IITitolo VIII
5%Specifici beni e servizi sociali e assistenziali, Tab. A Parte IIITitolo VIII
10%Beni alimentari, interventi su fabbricati, Tab. A Parte IVTitolo VIII
22%Aliquota ordinaria (regola residuale)Titolo VIII

Aggiornamenti tecnici nella disciplina delle aliquote

Pur restando invariate le percentuali, il TU IVA introduce alcune modifiche tecniche:

  • I riferimenti al settore edilizio vengono aggiornati: i rinvii alla Legge 457/1978 (già abrogata), presenti nella Tabella A del DPR 633/1972, sono sostituiti dal rinvio al Testo Unico dell’Edilizia (art. 3, co. 1, DPR 380/2001)
  • Le voci doganali richiamate dalle disposizioni IVA sono aggiornate alla vigente classificazione tariffaria dei dazi doganali
  • La Tabella A viene ristrutturata in quattro parti (erano tre) ed eliminata da rinvii a norme ormai obsolete

16. Impatto pratico per imprese, professionisti e software house {#impatto-pratico}

Per le imprese

Le abrogazioni del Testo Unico IVA previste dall’art. 170 del Titolo XVIII comportano per le imprese un’attività strutturata di adeguamento lungo tutto il 2026:

Aggiornamento della documentazione interna: manuali operativi, procedure contabili, modelli di fattura e guide interne che citino articoli del DPR 633/1972 o del DL 331/1993 devono essere aggiornati con la nuova numerazione del TU IVA.

Revisione dei contratti pluriennali: grazie alla clausola di continuità dell’art. 170, comma 2, i contratti in essere non diventano invalidi. Tuttavia, nei nuovi contratti e rinnovi è fortemente raccomandato adottare i riferimenti del TU IVA.

Formazione del personale: chi gestisce la contabilità IVA deve conoscere la nuova struttura a 18 Titoli e le corrispondenze tra vecchie e nuove norme.

Per i professionisti

La transizione è una delle più significative nella disciplina IVA italiana degli ultimi cinquant’anni:

Costruzione di tabelle di corrispondenza: mappare ogni articolo del DPR 633/1972 e del DL 331/1993 al corrispondente Titolo/Capo del TU IVA è l’esercizio prioritario per garantire consulenze accurate.

Aggiornamento dei pareri esistenti: i documenti di studio che citano la vecchia numerazione devono essere aggiornati o corredati di avvertenze sulla transizione normativa.

Monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate: sono attese circolari di chiarimento sulle corrispondenze tra vecchie e nuove norme. Il portale Fisco Oggi è la fonte ufficiale da monitorare.

Per i software house e i gestori di ERP

I sistemi gestionali che incorporano logiche di calcolo IVA con riferimenti agli articoli del DPR 633/1972 devono essere aggiornati prima del 1° gennaio 2027. La complessità è concreta: occorre aggiornare non solo i riferimenti testuali nei report e nelle stampe, ma anche le logiche di validazione nelle tabelle anagrafiche dei codici IVA e dei codici di esenzione.

17. Il 2026 come anno-ponte: checklist operativa {#anno-ponte}

Il 2026 è l'”anno-ponte” della transizione. Le abrogazioni del TU IVA (art. 170, Titolo XVIII) non operano immediatamente: fino al 31 dicembre 2026 l’intero impianto normativo previgente rimane pienamente vigente. Tutto il 2026 è quindi disponibile per l’adeguamento operativo.

Checklist operativa per il 2026

AttivitàChiTermine consigliato
Analisi e mappatura delle corrispondenze normativeCommercialisti, legaliEntro giugno 2026
Aggiornamento software gestionali ed ERPSoftware house, responsabili ITEntro settembre 2026
Aggiornamento procedure interne di contabilitàResponsabili amministrativiEntro ottobre 2026
Revisione contratti e atti con riferimenti IVAUffici legali, notai, avvocatiEntro dicembre 2026
Aggiornamento documentazione di complianceResponsabili complianceEntro dicembre 2026
Formazione personale su nuova struttura TU IVATutte le realtà con gestione IVAIV trimestre 2026
Test dei sistemi informatici aggiornatiIT, amministrazioneNovembre–dicembre 2026

18. Il recepimento della Direttiva 2006/112/UE {#direttiva-ue}

Le abrogazioni del Testo Unico IVA non sono soltanto un’operazione di pulizia normativa interna: sono anche il risultato di un allineamento strutturale del diritto IVA italiano alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA comune europea).

La struttura in 18 Titoli del TU IVA rispecchia esplicitamente l’impostazione sistematica della Direttiva. Questo allineamento facilita l’interpretazione delle norme IVA nazionali alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), che negli anni ha prodotto sentenze fondamentali sull’applicazione dell’IVA in tutta Europa.

Confronto strutturale: Direttiva 2006/112/UE vs TU IVA D.Lgs. 10/2026

Direttiva 2006/112/UED.Lgs. 10/2026 – TU IVA
Titolo I – Oggetto e ambito di applicazioneTitolo I – Oggetto e ambito di applicazione
Titolo II – Ambito di applicazione territorialeTitolo II – Ambito territoriale di applicazione
Titolo III – Soggetti passiviTitolo III – Soggetti passivi
Titolo IV – Operazioni imponibiliTitolo IV – Operazioni imponibili
Titolo V – Luogo delle operazioniTitolo V – Luogo delle operazioni imponibili
Titolo VI – Fatto generatore ed esigibilitàTitolo VI – Fatto generatore ed esigibilità
Titolo VII – Base imponibileTitolo VII – Base imponibile
Titolo VIII – AliquoteTitolo VIII – Aliquote
Titolo IX – EsenzioniTitolo IX – Esenzioni e non imponibilità
Titolo X – DetrazioneTitolo X – Rivalsa e detrazione

Domande Frequenti (FAQ) {#faq}

1. Perché si parla di “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” se le abrogazioni si trovano nel Titolo XVIII?

L’espressione “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” è largamente diffusa nel linguaggio professionale e nelle ricerche online, ma è tecnicamente imprecisa. Il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026 è ufficialmente intitolato “Regimi di franchigia” (artt. 157–167) e non contiene norme abrogative. Le abrogazioni si trovano nell’Articolo 170, collocato nel Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale. La confusione nasce probabilmente dall’associare il numero XVII alla parte terminale del decreto senza distinguere che il decreto ha esattamente diciotto titoli e le abrogazioni si trovano nell’ultimo (il XVIII). Chi opera in contesti professionali deve sempre specificare “art. 170, D.Lgs. 10/2026, Titolo XVIII” per essere preciso.

2. Dal 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 cessa completamente di esistere nell’ordinamento italiano?

Non integralmente. L’art. 170 del Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026 prevede l’abrogazione espressa delle parti rilevanti del DPR 633/1972 — in particolare tutte le disposizioni sostanziali in materia di presupposto, territorialità, aliquote, esenzioni, detrazione e obblighi formali. Tuttavia, come confermato dall’Agenzia delle Entrate su Fisco Oggi, alcune norme del DPR 633/1972 — in particolare quelle in materia di accertamento IVA — non sono state trasfuse nel TU IVA. Il DPR 633/1972 non scompare dunque integralmente dall’ordinamento, ma cessa di essere il riferimento normativo principale per l’applicazione sostanziale dell’IVA: quel ruolo passa al D.Lgs. 10/2026.

3. Cosa succede ai contratti in essere che citano articoli del DPR 633/1972 dopo il 1° gennaio 2027?

Grazie alla clausola di continuità normativa prevista dall’art. 170, comma 2, del D.Lgs. 10/2026, i contratti e gli atti in essere che richiamano disposizioni espressamente abrogate non diventano invalidi né ineseguibili. Il riferimento si intende automaticamente diretto alla corrispondente disposizione del nuovo TU IVA. Questa clausola opera senza necessità di rinegoziazione. Tuttavia, nei nuovi contratti e nei rinnovi è fortemente consigliabile adottare esplicitamente i nuovi riferimenti normativi del TU IVA, specificando il D.Lgs. 10/2026 con il Titolo e l’articolo pertinenti.

4. Le aliquote IVA (4%, 5%, 10%, 22%) cambiano con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA?

No. Le aliquote IVA rimangono invariate. Il D.Lgs. 10/2026 ha carattere compilativo: non modifica le percentuali né le categorie di beni e servizi soggetti a ciascuna aliquota. Le aliquote del 4%, 5%, 10% e 22% sono confermate nel Titolo VIII del TU IVA e nelle quattro parti della nuova Tabella A allegata. Gli unici aggiornamenti riguardano i riferimenti tecnici interni (es. sostituzione del rinvio alla Legge 457/1978 con il DPR 380/2001) e la ristrutturazione della Tabella A in quattro parti invece di tre — senza modifiche sostanziali alle agevolazioni.

5. Qual è la struttura esatta del Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026, dove si trovano le abrogazioni?

Il Titolo XVIII – Disposizioni di Coordinamento Finale è l’ultimo Titolo del D.Lgs. 10/2026. È composto da un unico Capo (Capo I – Disposizioni varie) con quattro articoli: l’art. 168 disciplina le disposizioni transitorie e la decorrenza storica dell’imposta; l’art. 169 prevede norme di interpretazione autentica su specifiche disposizioni del TU; l’art. 170 contiene l’elenco tassativo delle norme espressamente abrogate (con efficacia dal 1° gennaio 2027) e la clausola di continuità dei riferimenti normativi; l’art. 171 fissa la data di applicazione del TU IVA al 1° gennaio 2027. Il testo integrale è consultabile su Normattiva.

6. Cosa disciplina davvero il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026?

Il Titolo XVII del D.Lgs. 10/2026 è ufficialmente intitolato “Regimi di franchigia” ed è suddiviso in due Capi: il Capo I disciplina il regime nazionale di franchigia IVA (per le piccole imprese con volume d’affari sotto soglia); il Capo II introduce il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, attuazione della Direttiva UE 2020/285, che consente alle piccole imprese stabilite in Italia di beneficiare della franchigia IVA anche in altri Stati UE previa registrazione. Quest’ultimo è uno dei pochi elementi di vera novità sostanziale del D.Lgs. 10/2026 rispetto alla normativa previgente.

7. Il D.L. 331/1993 sulle operazioni intracomunitarie viene abrogato integralmente?

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 427/1993, è tra i principali provvedimenti toccati dall’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 10/2026, con efficacia dal 1° gennaio 2027. Le sue disposizioni sulle operazioni intraunionali vengono assorbite nel TU IVA — prevalentemente nei Titoli IV e V — eliminando la storica frammentazione tra operazioni “interne” (DPR 633) e “intracomunitarie” (DL 331). Come per il DPR 633/1972, l’abrogazione riguarda le “parti rilevanti” in materia IVA sostanziale; eventuali norme procedurali e sanzionatorie confluiranno nei rispettivi testi unici.

8. Il D.Lgs. 127/2015 sulla fattura elettronica viene abrogato: cosa cambia per la fatturazione?

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 viene formalmente abrogato dall’art. 170 del D.Lgs. 10/2026. Le sue disposizioni vengono integrate nel Titolo XII – Obblighi dei soggetti passivi del TU IVA, insieme alle norme sulla registrazione delle operazioni, la conservazione e la dichiarazione annuale. Dal punto di vista operativo, le regole sulla fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sulla conservazione digitale e sulla trasmissione telematica dei corrispettivi non cambiano nella sostanza: cambia solo il riferimento normativo. Chi in un’applicazione o in un parere cita “ex D.Lgs. 127/2015” deve dal 1° gennaio 2027 fare riferimento al corrispondente articolo del Titolo XII del TU IVA.

9. Dove si trovano nel nuovo TU IVA le norme sulle operazioni esenti e quelle sulle esportazioni (non imponibili)?

Questa è una delle differenze strutturali più rilevanti tra il DPR 633/1972 e il TU IVA. Nel DPR 633/1972, operazioni esenti (art. 10) e operazioni non imponibili — tra cui le esportazioni (art. 8) — erano disciplinate in articoli separati. Nel nuovo TU IVA, entrambe le categorie confluiscono nel Titolo IX – Esenzioni e non imponibilità. Questa unificazione rispecchia l’impostazione della Direttiva 2006/112/UE, che tratta le esenzioni in un unico Titolo (Titolo IX della Direttiva), e semplifica la consultazione per l’operatore che non deve più cercare le due categorie in parti separate della normativa.

10. Qual è la base giuridica del D.Lgs. 10/2026 e come è stato approvato?

La base giuridica è l’art. 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale), come modificata dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120. La delega imponeva al Governo di adottare decreti legislativi per il riordino organico del sistema tributario con tre criteri: ricognizione della normativa vigente, coordinamento formale e sostanziale, abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili. Il D.Lgs. 10/2026 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 (GU n. 24, Suppl. Ord. n. 4) ed è entrato in vigore formalmente il 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano, tuttavia, solo dal 1° gennaio 2027 (art. 171).

11. Perché l’accertamento IVA è rimasto fuori dal Testo Unico IVA?

La scelta è coerente con la visione complessiva della riforma fiscale. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate su Fisco Oggi, l’accertamento IVA non è stato trasfuso nel TU IVA perché la legge delega n. 111/2023 prevede la redazione di un testo unico sull’accertamento trasversale a tutti i tributi. L’accertamento tributario ha principi comuni (contraddittorio, motivazione, termini di decadenza, metodi di rettifica) applicabili uniformemente a IVA, IRPEF, IRES e tutti gli altri tributi. Includere le norme sull’accertamento IVA in un testo unico specifico per l’IVA sarebbe in contraddizione con questo approccio unificante e creerebbe sovrapposizioni con il futuro testo unico sull’accertamento.

12. Dove posso consultare il testo integrale dell’art. 170 con l’elenco completo delle norme abrogate?

Il testo integrale del D.Lgs. 10/2026, incluso l’art. 170 con l’elenco completo delle disposizioni abrogate dal 1° gennaio 2027, è liberamente disponibile su due fonti ufficiali gratuite: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/30/26G00022/SG (testo pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4 del 30 gennaio 2026); il portale Normattiva all’indirizzo https://www.normattiva.it/eli/id/2026/01/30/26G00022/ORIGINAL (testo navigabile per articolo). Per aggiornamenti interpretativi ufficiali, il portale Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate è la fonte istituzionale principale.

Conclusioni {#conclusioni}

Le abrogazioni del Testo Unico IVA — disciplinate dall’Articolo 170 del Titolo XVIII del D.Lgs. 10/2026, comunemente ma impropriamente indicate come “Titolo XVII – Abrogazioni Testo Unico IVA” — rappresentano una svolta storica per la fiscalità italiana. Per la prima volta dal 1972, l’Italia dispone di un corpus normativo IVA organico, in 171 articoli e 18 Titoli, allineato alla Direttiva europea 2006/112/UE.

I punti fondamentali verificati e corretti

La struttura esatta: le abrogazioni si trovano nell’art. 170 del Titolo XVIII (Disposizioni di coordinamento finale), non nel Titolo XVII (che disciplina i Regimi di franchigia, artt. 157–167).

Le date sono certe: abrogazioni ed applicazione del TU IVA dal 1° gennaio 2027; tutto invariato fino al 31 dicembre 2026.

Nessuna modifica sostanziale: aliquote (4%, 5%, 10%, 22%), operazioni esenti e non imponibili (Titolo IX), meccanismo della detrazione (Titolo X) — tutto invariato nella sostanza.

Esenzioni e non imponibilità nello stesso Titolo: il Titolo IX del TU IVA riunisce sia le operazioni esenti (ex art. 10 DPR 633/1972) sia le operazioni non imponibili (esportazioni, ex artt. 8–8bis DPR 633/1972) — a differenza della struttura del DPR 633/1972 che le trattava in articoli separati.

La continuità è garantita: l’art. 170, comma 2, assicura il rimando automatico alle corrispondenti disposizioni del TU IVA.

L’accertamento è escluso: le norme sull’accertamento IVA del DPR 633/1972 non rientrano nell’ambito delle abrogazioni del TU IVA.

Il 2026 è il tempo per agire: imprese, professionisti e software house hanno tutto il 2026 per mappare le corrispondenze, aggiornare i sistemi e formare il personale.

📌 Fonti ufficiali:


Ultimo aggiornamento: marzo 2026. Tutti i dati e fatti contenuti in questa guida sono verificati sulle fonti ufficiali citate.

Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Per l’applicazione concreta delle norme fiscali si raccomanda di consultare un commercialista iscritto all’Albo o un avvocato tributarista.

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