Titolo II – Testo Unico IVA: Territorialità

Titolo II – Testo Unico IVA: Territorialità

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Guida aggiornata al D.Lgs. 10/2026 – Testo Unico IVA operativo dal 1° gennaio 2027

1. Introduzione: Cos’è il Titolo II – Territorialità nel Testo Unico IVA {#introduzione}

Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nuova architettura normativa dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, il sistema IVA italiano si è dotato di un codice organico e sistematico che entrerà pienamente in vigore dal 1° gennaio 2027.

Capire la territorialità IVA è indispensabile per qualsiasi operatore economico — imprenditore, professionista, commercialista o consulente fiscale — che si confronti con operazioni che coinvolgono soggetti o beni situati al di fuori del territorio italiano. Il presupposto della territorialità, insieme ai requisiti oggettivo e soggettivo, determina se un’operazione è soggetta all’IVA italiana oppure no: senza che ricorra questo requisito, anche la più semplice cessione o prestazione resta completamente fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

Il Titolo II del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) disciplina specificamente l’Ambito Territoriale di Applicazione dell’imposta, raccogliendo al suo interno le definizioni chiave di “territorio dello Stato”, “territorio dell’Unione Europea” e le deroghe ai principi generali. In questo modo, ciò che prima era frammentato tra l’articolo 7 e i suoi “derivati” (da 7-bis a 7-septies) del DPR 633/1972 trova oggi una collocazione sistematica e coerente, allineata alla Direttiva 2006/112/CE.

In questa guida approfondita analizzeremo ogni aspetto del Titolo II – Territorialità testo unico IVA: dai concetti base alle regole speciali, dalle novità introdotte dal D.Lgs. 10/2026 alle implicazioni pratiche per chi opera nel mercato internazionale.

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2. Il Quadro Normativo: Dal DPR 633/1972 al Nuovo Testo Unico {#quadro-normativo}

2.1 La Normativa Storica: il DPR 633/1972

Per oltre cinquant’anni, la disciplina dell’IVA in Italia è stata governata principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “Decreto IVA”. Questo provvedimento, nella sua versione originaria, conteneva la regolamentazione della territorialità all’interno del Titolo I (Disposizioni Generali), specificamente nell’articolo 7 e nei successivi articoli da 7-bis a 7-septies, inseriti nel corso degli anni per recepire le Direttive comunitarie.

Il Titolo II del vecchio DPR 633/1972, invece, era dedicato agli “Obblighi dei Contribuenti” — una collocazione sistematica profondamente diversa da quella adottata dal nuovo Testo Unico.

Le principali riforme che hanno interessato la territorialità nel vecchio sistema includono:

  • D.Lgs. 18/2010: ha recepito la Direttiva 2008/8/CE introducendo gli articoli da 7-ter a 7-septies, ridefinendo radicalmente il criterio del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi in base alla distinzione tra rapporti B2B e B2C.
  • D.L. 331/1993: ha disciplinato le operazioni intracomunitarie, integrandosi con il DPR 633/1972.
  • Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020): ha modificato le regole per le locazioni di imbarcazioni da diporto.

2.2 Il Nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 10/2026

Il D.Lgs. 10 del 19 gennaio 2026 (Testo Unico IVA) costituisce il risultato più significativo della Riforma Fiscale avviata con la Legge Delega n. 111/2023. Con 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, il nuovo codice:

  • Abroga il DPR n. 633/1972 e il D.L. n. 331/1993 (a decorrere dal 1° gennaio 2027);
  • Recepisce strutturalmente la Direttiva 2006/112/CE, seguendone la logica sistematica;
  • Eleva a rango primario la fatturazione elettronica, non più “deroga” ma regime ordinario;
  • Riorganizza la territorialità in due appositi titoli distinti (Titolo II e Titolo V).

📌 Riferimento ufficiale: Il testo integrale del D.Lgs. 10/2026 è consultabile su Normattiva – Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

2.3 La Struttura del Nuovo TU IVA: I 18 Titoli

TitoloContenuto
Titolo IOggetto e Ambito di Applicazione
Titolo IIAmbito Territoriale di Applicazione – Territorialità
Titolo IIISoggetti Passivi
Titolo IVOperazioni Imponibili (incluse operazioni intra-UE e importazioni)
Titolo VLuogo delle Operazioni Imponibili
Titolo VIFatto Generatore ed Esigibilità dell’Imposta
Titolo VIIBase Imponibile
Titolo VIIIAliquote
Titolo IXEsenzioni
Titolo XDetrazioni
Titolo XI–XVIIIRegimi speciali, obblighi, rimborsi, riscossione, ecc.

Nel nuovo impianto, il Titolo II – Territorialità testo unico IVA si occupa delle definizioni fondamentali dell’ambito territoriale, mentre il Titolo V disciplina analiticamente il luogo delle singole operazioni imponibili (cessioni di beni, operazioni intraunionali, prestazioni di servizi).

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3. L’Ambito Territoriale di Applicazione dell’IVA {#ambito-territoriale}

3.1 Cos’è il “Territorio dello Stato” ai Fini IVA

Nell’ordinamento IVA italiano, per “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica Italiana, esclusi alcuni ambiti specifici che godono di un trattamento differenziato. Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA conferma e sistematizza le definizioni già presenti nel DPR 633/1972, adottando la medesima impostazione della Direttiva europea.

Territori esclusi dall’IVA italiana pur appartenendo allo Stato:

  • Comune di Livigno (SO): escluso per motivi storici e geografici (enclave doganale)
  • Comune di Campione d’Italia (CO): exclave italiana in territorio svizzero
  • Acque nazionali del Lago di Lugano: specificamente escluse in ragione della continuità geografica con la Svizzera

Questi territori non fanno parte del “territorio doganale comunitario” e quindi le operazioni che li riguardano seguono regole specifiche assimilabili alle operazioni con Paesi terzi.

3.2 Il “Territorio dell’Unione Europea”

Il concetto di “territorio dell’Unione Europea” ai fini IVA non coincide perfettamente con la somma dei territori nazionali degli Stati membri. Diversi territori appartenenti agli Stati dell’UE sono esclusi dal sistema comune IVA, mentre altri territori di Paesi terzi ne fanno parte per accordi specifici. La disciplina del Titolo II – Territorialità testo unico IVA tiene conto di questa articolazione.

Stato membroTerritorio escluso dall’IVA UE
GermaniaIsola di Helgoland, Territorio di Büsingen
SpagnaIsole Canarie, Ceuta, Melilla
FranciaMartinica, Guadalupa, Riunione, Guyana Francese (regimi speciali)
GreciaMonte Athos
FinlandiaIsole Åland
ItaliaLivigno, Campione d’Italia, acque lago di Lugano

3.3 Il Principio di Territorialità come Presupposto dell’IVA

Il presupposto della territorialità è uno dei tre requisiti fondamentali perché un’operazione sia soggetta all’IVA italiana. Gli altri due sono:

  1. Presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni, prestazione di servizi, acquisto intracomunitario o importazione;
  2. Presupposto soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere nell’esercizio di impresa, arte o professione (o, per le importazioni, da chiunque).

Senza la territorialità, l’operazione è fuori campo IVA e non va confusa con le operazioni non imponibili (come le esportazioni, che invece rientrano nel campo applicativo dell’imposta ma con aliquota zero) o con le operazioni esenti (che ricadono nel campo IVA ma sono esonerate dalla riscossione del tributo).

Attenzione: Un’operazione territorialmente irrilevante in Italia può comunque essere soggetta all’IVA di un altro Paese. L’analisi della territorialità deve considerare sempre anche la normativa dello Stato estero coinvolto.

4. Territorialità delle Cessioni di Beni {#cessioni-beni}

4.1 Il Principio Generale: Dove Si Trovano i Beni

Per le cessioni di beni, il principio cardine recepito dalla disciplina della territorialità nel testo unico IVA stabilisce che l’operazione si considera effettuata in Italia se il bene esiste fisicamente nel territorio dello Stato nel momento in cui avviene la cessione (consegna o spedizione).

Questa regola, apparentemente semplice, nasconde numerose complessità che la normativa ha disciplinato nel dettaglio.

4.2 Cessioni di Beni Immobili

Le cessioni di beni immobili (fabbricati, terreni, pertinenze) seguono il criterio del luogo in cui è ubicato l’immobile. Pertanto:

  • Se l’immobile si trova in Italia → cessione territorialmente rilevante in Italia, assoggettata a IVA italiana (salvo eventuale esenzione ex art. 10 DPR 633/72);
  • Se l’immobile si trova all’estero (anche in un Paese UE) → cessione fuori campo IVA italiana. Il soggetto passivo italiano deve analizzare la normativa del Paese in cui è ubicato l’immobile e potrebbe essere obbligato a identificarsi ai fini IVA in quello Stato.

4.3 Cessioni di Beni Mobili

Per i beni mobili, il principio generale di territorialità stabilisce che la cessione è rilevante in Italia se il bene è:

  • Nazionale o comunitario (già immesso in libera pratica nell’UE) ed esiste fisicamente in Italia al momento della cessione;
  • Un bene vincolato al regime della temporanea importazione ed esistente in Italia;
  • Un bene spedito da un altro Stato membro per essere installato, montato o assemblato dal fornitore nel territorio italiano.

4.4 Cessioni a Bordo di Navi, Aerei e Treni

Una regola specifica disciplina le cessioni di beni a bordo di mezzi di trasporto nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato interamente all’interno della Comunità europea. In questi casi, la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia.

4.5 Cessioni di Gas, Energia Elettrica e Calore

Il testo unico IVA prevede regole speciali per le cessioni di:

  • Gas naturale tramite reti di distribuzione;
  • Energia elettrica;
  • Calore o freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento.

Queste cessioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il cessionario è un rivenditore stabilito in Italia, oppure, nel caso di cessione a consumatori finali, se il cliente finale utilizza e consuma il bene in Italia.

Tipo di BeneCriterio di Territorialità
Bene immobileLuogo in cui è ubicato l’immobile
Bene mobile (regola generale)Luogo in cui esiste fisicamente al momento della cessione
Cessione su nave/aereo/trenoLuogo di partenza del trasporto di passeggeri
Gas / Energia elettrica / CaloreLuogo del consumo finale o del rivenditore destinatario
Beni installati/montati dal fornitoreLuogo dell’installazione/montaggio

5. Territorialità delle Prestazioni di Servizi: Regola Generale B2B e B2C {#prestazioni-servizi}

5.1 La Rivoluzione del 2010: Il Criterio del Luogo di Consumo

Prima del 2010, la territorialità IVA delle prestazioni di servizi seguiva criteri molto eterogenei, spesso ancorati al luogo di stabilimento del prestatore. Con il D.Lgs. 18/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE, è stato introdotto un principio rivoluzionario: la tassazione deve avvenire il più possibile nel luogo in cui il servizio viene effettivamente consumato.

Questo principio, ora pienamente consolidato nel Titolo II – Territorialità testo unico IVA, si traduce nella distinzione fondamentale tra operazioni B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer).

5.2 Regola Generale B2B: Il Paese del Committente

Nei rapporti tra operatori economici (B2B), la regola generale stabilisce che le prestazioni di servizi “generiche” si considerano effettuate nel Paese dove è stabilito il committente (soggetto passivo IVA che riceve il servizio). Si parla di “tassazione a destino”.

Implicazione pratica: Un professionista italiano che presta un servizio generico a un’impresa tedesca emette fattura senza IVA italiana, con indicazione “inversione contabile” (reverse charge). Sarà l’impresa tedesca ad assolvere l’IVA nel proprio Paese secondo le regole locali.

Definizione di “stabilito nel territorio dello Stato” ai fini della regola B2B:

  • Soggetti con sede legale in Italia;
  • Soggetti con sede effettiva (residenza) in Italia;
  • Soggetti con stabile organizzazione in Italia (per i servizi resi alla stabile organizzazione).

5.3 Regola Generale B2C: Il Paese del Prestatore

Nei rapporti con consumatori finali privati (B2C), la regola generale stabilisce che la prestazione di servizi si considera effettuata nel Paese del prestatore (tassazione all’origine). Pertanto:

  • Un avvocato italiano che assiste un privato francese → IVA italiana applicabile;
  • Un consulente spagnolo che segue un privato italiano → IVA spagnola applicabile (non quella italiana).

5.4 La Distinzione tra “Servizi Generici” e “Servizi Specifici”

Per “servizi generici” si intendono tutte le prestazioni che non rientrano nelle deroghe disciplinate dalle norme speciali. Rientrano tra i servizi generici, a titolo esemplificativo:

  • Prestazioni di consulenza legale, fiscale, tecnica;
  • Servizi pubblicitari;
  • Prestazioni di formazione e addestramento del personale;
  • Locazione a lungo termine di beni mobili;
  • Servizi di elaborazione dati;
  • Cessioni di diritti immateriali, royalties, licenze.

I “servizi specifici” (o speciali) sono invece quelli per i quali la normativa prevede criteri di territorialità derogatori, indipendentemente dalla natura B2B o B2C dell’operazione.

Tipo di OperazioneRegola GeneraleCriterio Applicato
Servizi generici B2BPaese del committente (destino)
Servizi generici B2CPaese del prestatore (origine)
Servizi relativi a immobiliNo (deroga)Luogo dell’immobile
Trasporto personeNo (deroga)Distanze percorse nel territorio
Ristorazione e cateringNo (deroga)Luogo di esecuzione materiale
Noleggio a breve termine mezzi trasportoNo (deroga)Luogo di messa a disposizione
Servizi digitali B2CNo (deroga speciale)Paese del consumatore

6. Le Deroghe alla Regola Generale: Casistiche Speciali {#deroghe}

Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA, in raccordo con il Titolo V (Luogo delle Operazioni Imponibili), prevede una serie articolata di deroghe alla regola generale, applicabili a specifiche categorie di servizi. Queste deroghe possono essere:

  • Assolute: applicabili sia nei rapporti B2B che B2C, indipendentemente dalla qualifica del committente;
  • Relative: applicabili solo in taluni rapporti (generalmente nei confronti di soggetti non passivi B2C).

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6.1 Servizi Relativi a Beni Immobili

I servizi relativi a beni immobili sono soggetti a una deroga assoluta: si considerano effettuati nel luogo in cui è situato l’immobile, sia in B2B che in B2C.

Rientrano in questa categoria, tra gli altri:

  • Perizie e valutazioni immobiliari;
  • Servizi di costruzione, ristrutturazione, demolizione;
  • Servizi di agenti immobiliari;
  • Fornitura di alloggi in hotel, B&B e strutture simili;
  • Concessione di diritti di uso su beni immobili (locazioni).

Esempio pratico: Un’impresa di costruzioni italiana esegue lavori di ristrutturazione su un immobile ubicato a Parigi (Francia). Nonostante il prestatore sia italiano e il committente sia una società italiana, l’operazione è territorialmente rilevante in Francia e non in Italia. L’impresa italiana dovrà verificare gli obblighi IVA francesi e potrebbe doversi identificare ai fini IVA in Francia.

6.2 Trasporto di Persone

Per il trasporto di persone, la territorialità è determinata in proporzione alle distanze percorse nel territorio di ciascuno Stato. La prestazione rileva in Italia per la quota di percorso effettuata nel territorio italiano.

Questa regola si applica sia ai trasporti nazionali che internazionali, con la precisazione che per i trasporti internazionali opera spesso il regime di non imponibilità ex art. 9 DPR 633/1972 (e corrispondente articolo nel nuovo TU IVA).

6.3 Ristorazione e Catering

I servizi di ristorazione e catering si considerano effettuati nel luogo in cui i servizi sono materialmente eseguiti. Fanno eccezione i servizi resi a bordo di nave, aereo o treno nel corso di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno dell’UE: in questo caso rileva il luogo di partenza del trasporto.

6.4 Noleggio a Breve Termine di Mezzi di Trasporto

Per il noleggio/locazione a breve termine di mezzi di trasporto (definito come possesso o uso ininterrotto non superiore a 30 giorni, o 90 giorni per i natanti), sia in B2B che in B2C, è territorialmente rilevante il luogo in cui il mezzo è messo a disposizione del cliente, a condizione che venga utilizzato nel territorio comunitario.

Esempio: Un automezzo noleggiato a breve termine a Roma e utilizzato parzialmente in Francia è soggetto a IVA italiana sull’intero corrispettivo del noleggio (poiché la messa a disposizione avviene in Italia e l’utilizzo resta nell’UE).

6.5 Servizi Culturali, Artistici, Sportivi, Scientifici ed Educativi (B2C)

Per i servizi resi a privati consumatori (B2C) in ambito culturale, artistico, sportivo, scientifico o educativo, incluse le attività delle fiere e delle esposizioni, il luogo dell’imposizione è il luogo in cui i servizi sono materialmente eseguiti.

Tuttavia, dall’entrata in vigore delle nuove regole per gli eventi in streaming, il criterio si evolve: le prestazioni di accesso a eventi culturali, artistici o simili trasmesse in forma telematica a soggetti non passivi si tassano nel Paese del consumatore (dove è stabilito, ha il domicilio o la residenza abituale il cliente). Il nuovo TU IVA recepisce espressamente queste regole, allineando l’Italia alle disposizioni UE.

Scopri la guida completa al Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) — leggi la struttura normativa, le regole principali e cosa cambia dal 2027.

7. Operazioni Intracomunitarie e Territorialità {#operazioni-intra-ue}

7.1 Il Regime Transitorio degli Scambi Intra-UE

Le operazioni tra soggetti di diversi Stati membri dell’Unione Europea sono ancora disciplinate in regime “transitorio” (in attesa del sistema definitivo IVA europeo), il che comporta regole specifiche di territorialità per le cessioni e gli acquisti intracomunitari.

Nel nuovo Testo Unico IVA, il Titolo IV (Capo II) e il Titolo V (Capo II) raccolgono organicamente la disciplina delle operazioni intraunionali, precedentemente frammentata tra il DPR 633/1972 e il D.L. 331/1993.

7.2 Cessioni Intracomunitarie di Beni

Una cessione intracomunitaria si realizza quando:

  • Il venditore è un soggetto passivo IVA identificato in uno Stato membro;
  • L’acquirente è un soggetto passivo IVA identificato in un altro Stato membro;
  • I beni vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro a un altro.

Dal punto di vista della territorialità, la cessione è imponibile nello Stato membro di destinazione dei beni (tassazione a destino). Nello Stato membro di origine, la cessione è non imponibile (con aliquota zero), a condizione che il cedente possa provare il trasferimento effettivo dei beni in un altro Stato membro e che l’acquirente sia un soggetto passivo IVA identificato.

7.3 Acquisti Intracomunitari di Beni

L’acquisto intracomunitario è il correlato della cessione: il soggetto italiano che acquista beni da un operatore comunitario deve autoassolvere l’IVA italiana tramite il meccanismo dell’integrazione della fattura estera (reverse charge intracomunitario). L’operazione è territorialmente rilevante in Italia se i beni vengono trasportati o spediti a destinazione italiana.

7.4 Vendite a Distanza e Soglia OSS

Le vendite a distanza (e-commerce) a consumatori finali privati in altri Stati UE seguono regole speciali. Oltre la soglia di 10.000 euro (complessivi per tutti gli Stati UE), il venditore deve applicare l’IVA del Paese del consumatore. Per semplificare gli adempimenti, esiste il regime OSS (One Stop Shop), che consente di registrarsi in un unico Stato membro e dichiarare l’IVA per tutte le vendite UE tramite un’unica dichiarazione.

TipologiaSogliaRegime Applicabile
Vendite B2C intra-UE sotto soglia< 10.000 €IVA del Paese del venditore
Vendite B2C intra-UE sopra soglia> 10.000 €IVA del Paese del consumatore (con OSS)
Acquisti intracomunitari B2BNessunaReverse charge nel Paese di destinazione
Cessioni intracomunitarie B2BNessunaNon imponibili nello Stato di origine

8. Servizi Digitali e Nuove Regole di Territorialità {#servizi-digitali}

8.1 I Servizi Elettronici, di Telecomunicazione e Teleradiodiffusione (TTE)

Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA dedica una particolare attenzione ai servizi digitali, anche noti come servizi TTE (Telecomunicazioni, Teleradiodiffusione, Elettronici). Questi servizi rappresentano uno dei settori più dinamici e complessi per l’applicazione della territorialità IVA.

La regola speciale prevede che, nei rapporti con consumatori finali privati (B2C), tali servizi siano tassati nel Paese del consumatore (dove è stabilito, ha il domicilio o la residenza abituale), indipendentemente da dove si trova il prestatore. Questa regola è in vigore dal 1° gennaio 2015 per tutti i fornitori di servizi digitali che vendono a privati nell’UE.

8.2 Gli Esempi di Servizi Elettronici ai Fini IVA

Rientrano tra i servizi elettronici rilevanti per la territorialità:

  • Fornitura di software, applicazioni, musica, film e giochi scaricati online;
  • Accesso a piattaforme di streaming video o audio;
  • Pubblicazione di siti web e hosting;
  • Manutenzione a distanza di programmi e attrezzature;
  • Fornitura di immagini, testi e informazioni digitali;
  • Servizi di pubblicità online;
  • Accesso a database online.

8.3 Il Nuovo TU IVA e gli Eventi in Streaming

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) riguarda le prestazioni di accesso a eventi in streaming (art. 19 del nuovo TU). Il testo aggiorna la disciplina per adeguarla agli sviluppi dell’economia digitale: l’accesso virtuale a eventi culturali, artistici, sportivi o simili trasmessi online a soggetti non passivi viene tassato nel Paese del consumatore, non in quello del prestatore né in quello in cui si tiene fisicamente l’evento.

Questa norma ha implicazioni significative per:

  • Organizzatori di concerti e festival con streaming internazionale;
  • Piattaforme educative che erogano corsi online;
  • Fornitori di accesso a conferenze, webinar e convegni virtuali.

8.4 Il Regime IOSS per i Beni Importati

Per i beni di basso valore importati da Paesi extra-UE (fino a 150 euro) e venduti a consumatori finali nell’UE, esiste il regime IOSS (Import One Stop Shop), che semplifica l’applicazione della territorialità IVA permettendo al venditore di raccogliere l’IVA al momento della vendita e versarla tramite un’unica dichiarazione.

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9. Tabelle Riepilogative {#tabelle}

9.1 Tavola di Concordanza: Vecchio DPR 633/1972 → Nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026)

ArgomentoDPR 633/1972 (in vigore fino al 31/12/2026)Nuovo TU IVA D.Lgs. 10/2026 (in vigore dal 01/01/2027)
Definizioni territorio e territorialitàArt. 7Titolo II (artt. 2-14)
Territorialità – Cessioni di beniArt. 7-bisTitolo V, Capo I (artt. 15-16)
Territorialità – Prestazioni di servizi (regola generale)Art. 7-terTitolo V, Capo III (art. 17)
Deroghe per servizi su immobili, trasporto, ristorazioneArt. 7-quaterTitolo V, Capo III (art. 18)
Deroghe per servizi culturali/sportivi B2CArt. 7-quinquiesTitolo V, Capo III (art. 19)
Deroghe per servizi a non soggetti passiviArt. 7-sexiesTitolo V, Capo III (art. 20)
Servizi TTE e digitali B2CArt. 7-septiesTitolo V, Capo III (art. 21-23)
Operazioni intracomunitarie – territorialitàD.L. 331/1993, art. 40Titolo V, Capo II

9.2 Schema Decisionale: Come Determinare la Territorialità di una Prestazione di Servizi

1. L’operazione riguarda un immobile?

   → SÌ: Si applica il luogo dell’immobile (deroga assoluta)

   → NO: Continua

2. Si tratta di trasporto di persone?

   → SÌ: Si applica il criterio proporzionale delle distanze percorse

   → NO: Continua

3. Si tratta di servizi di ristorazione/catering?

   → SÌ: Si applica il luogo di esecuzione materiale

   → NO: Continua

4. Si tratta di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto?

   → SÌ: Si applica il luogo di messa a disposizione del mezzo

   → NO: Continua

5. Si tratta di servizi TTE/digitali a privati (B2C)?

   → SÌ: Si applica il luogo di residenza del consumatore

   → NO: Continua

6. Il committente è un soggetto passivo IVA? (B2B)

   → SÌ: Si applica il luogo di stabilimento del committente

   → NO (B2C): Si applica il luogo di stabilimento del prestatore

9.3 Riepilogo delle Principali Aliquote IVA in Vigore

Le aliquote IVA rimangono invariate nel passaggio al nuovo Testo Unico:

AliquotaTipologia di beni/servizi
4%Beni di prima necessità (pane, latte, frutta, verdura), libri, giornali, abbonamenti televisione pubblica
5%Alcuni servizi socio-sanitari, prodotti per l’infanzia
10%Prodotti alimentari trasformati, farmaci, alberghi, ristoranti, servizi turistici, alcune opere edilizie
22%Aliquota ordinaria – tutti gli altri beni e servizi

Fonte ufficiale per le aliquote: Agenzia delle Entrate – IVA

10. Il Confronto tra Vecchio e Nuovo Impianto Normativo {#confronto}

10.1 Cosa Cambia Davvero con il Nuovo Testo Unico IVA

Il D.Lgs. 10/2026 non è una riforma sostanziale dell’IVA: il legislatore ha chiarito che si tratta primariamente di una sistematizzazione e razionalizzazione normativa. Tuttavia, il Titolo II – Territorialità testo unico IVA e il Titolo V introducono alcune modifiche operative significative:

Novità rilevanti per la territorialità:

  1. Nuove regole per eventi in streaming (art. 19 TU IVA): Le prestazioni di accesso virtuale a eventi culturali e sportivi rese a privati sono tassate nel Paese del consumatore, recependo la Direttiva UE.
  2. Soglia unica da 10.000 euro per le vendite a distanza intra-UE: Confermata e sistematizzata nel testo unico la regola che impone l’IVA del Paese di destinazione sopra la soglia annua complessiva.
  3. Disciplina espressa delle vendite a distanza di beni importati in regime IOSS: Integrazione nel testo unico delle regole introdotte nel 2021 per l’e-commerce.
  4. Coordinamento esplicito con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: Il nuovo TU IVA recepisce in modo più fedele diverse sentenze della CGUE in materia di territorialità.
  5. Uscita dal regime di split payment delle società quotate al FTSE MIB: Efficace dal 1° luglio 2025 (art. 65 TU IVA).

10.2 Cosa Rimane Invariato

  • Le aliquote (4%, 5%, 10%, 22%);
  • I principi fondamentali della territorialità (luogo del committente per B2B, luogo del prestatore per B2C generici);
  • La distinzione B2B/B2C come criterio guida;
  • Le principali deroghe per immobili, trasporto, ristorazione, servizi digitali;
  • Il meccanismo del reverse charge per le operazioni con soggetti esteri.

10.3 L’Anno di Transizione: Il 2026

Il 2026 è l’anno in cui le imprese, i professionisti e i software gestionali devono prepararsi al cambiamento. Sebbene le nuove norme diventino operative solo dal 1° gennaio 2027, è consigliabile:

  • Mappare gli articoli del DPR 633/1972 utilizzati nei propri contratti e documenti e aggiornare i riferimenti normativi ai corrispondenti articoli del nuovo TU IVA;
  • Aggiornare i software di fatturazione elettronica per i nuovi riferimenti normativi;
  • Verificare che le anagrafiche dei clienti esteri riportino correttamente i dati necessari per l’applicazione delle regole di territorialità.

11. Implicazioni Pratiche per Imprese e Professionisti {#implicazioni}

11.1 Il Reverse Charge nelle Operazioni Internazionali

Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) è lo strumento operativo attraverso cui si attua la territorialità B2B in campo internazionale. In pratica:

  • Un’impresa italiana che riceve un servizio generico da un fornitore straniero (UE o extra-UE) non riceve una fattura con IVA straniera, ma deve integrare la fattura (per i fornitori UE) o emettere autofattura (per i fornitori extra-UE), applicando l’IVA italiana come se fosse un’operazione interna.
  • Un’impresa italiana che presta un servizio generico a un committente straniero (soggetto passivo IVA) non addebita IVA italiana sulla fattura, ma indica “inversione contabile” o “reverse charge” con riferimento alle norme applicabili.

11.2 L’Identificazione IVA all’Estero

Quando un soggetto italiano effettua operazioni territorialmente rilevanti in un altro Stato membro, può essere obbligato a identificarsi ai fini IVA in quello Stato, mediante:

  • Identificazione diretta (iscrizione al registro IVA del Paese estero);
  • Nomina di un rappresentante fiscale nel Paese estero.

Questo accade tipicamente per:

  • Cessioni di beni immobili situati all’estero;
  • Servizi su beni immobili situati all’estero;
  • Vendite B2C di beni che superano la soglia OSS.

11.3 Il Registro VIES e la Verifica della Partita IVA Estera

Per poter emettere fatture in regime di non imponibilità nelle operazioni intracomunitarie B2B, il fornitore italiano deve verificare che il proprio committente estero sia iscritto al VIES (VAT Information Exchange System), la banca dati europea delle partite IVA intracomunitarie.

Verifica della partita IVA estera: Sistema VIES – Commissione Europea

11.4 Gli Elenchi INTRASTAT

Per le operazioni intracomunitarie di beni e servizi che superano determinate soglie, i soggetti passivi italiani sono tenuti a presentare i modelli INTRASTAT all’Agenzia delle Dogane, indicando le operazioni effettuate con soggetti di altri Stati UE.

Informazioni ufficiali sugli Intrastat: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

11.5 Dichiarazione IVA e Liquidazioni Periodiche

Le operazioni che presentano aspetti di territorialità devono essere correttamente classificate in sede di:

  • Liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali);
  • Dichiarazione IVA annuale;
  • LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA).

Per il 2026, la data unificata per la LIPE del quarto trimestre e la dichiarazione IVA annuale è fissata al 2 marzo.

Domande Frequenti (FAQ) {#faq}

FAQ 1: Che cos’è esattamente il Titolo II – Territorialità testo unico IVA e in quale decreto è contenuto?

Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA è la sezione del Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026) dedicata all’Ambito Territoriale di Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta del secondo titolo del nuovo codice IVA italiano, che entra in vigore il 1° gennaio 2027 in sostituzione del DPR 633/1972 e del D.L. 331/1993. Il Titolo II definisce in modo sistematico il perimetro geografico entro cui si applica l’IVA italiana (territorio dello Stato, territorio UE, territori esclusi) e le relative definizioni, raccogliendo e riorganizzando quanto in precedenza si trovava nell’articolo 7 del DPR 633/1972 e in alcuni articoli del D.L. 331/1993.

FAQ 2: Qual è la differenza tra un’operazione “fuori campo IVA” per mancanza di territorialità e un’operazione “non imponibile”?

Questa distinzione è fondamentale e spesso confusa nella pratica. Una operazione fuori campo IVA per mancanza di territorialità non ha mai incontrato il presupposto impositivo: semplicemente, l’IVA italiana non la “vede”, come se non esistesse dal punto di vista del tributo italiano. Non va registrata ai fini IVA (fatta eccezione per specifici obblighi informativi).

Al contrario, un’operazione non imponibile (come le esportazioni o le cessioni intracomunitarie) è pienamente nel campo applicativo dell’IVA italiana, soddisfa tutti e tre i presupposti (oggettivo, soggettivo, territoriale), ma la legge prevede esplicitamente che venga applicata un’aliquota dello zero percento. Per questa ragione, il fornitore che effettua un’operazione non imponibile può comunque recuperare (detrarsi) l’IVA sugli acquisti correlati, mentre un soggetto che effettua solo operazioni fuori campo non ha tale diritto (salvo eccezioni specifiche).

FAQ 3: Un professionista italiano che lavora per un cliente straniero deve applicare l’IVA italiana?

Dipende dalla natura del cliente estero. Se il cliente è un soggetto passivo IVA (impresa, professionista, ente identificato ai fini IVA) stabilito all’estero (B2B), il servizio generico è territorialmente rilevante nel Paese del committente estero, non in Italia. Il professionista italiano emette fattura senza IVA italiana con la dicitura “inversione contabile” (e, nel caso di committenti UE, con il codice natura N2.1 nella fattura elettronica). Se invece il cliente è un privato consumatore (B2C), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia e il professionista deve applicare l’IVA italiana sull’intera fattura. Fanno eccezione i servizi specifici (come quelli su immobili) per i quali si applicano le deroghe territoriali speciali.

FAQ 4: Come funziona la territorialità IVA per i servizi di consulenza forniti da un’azienda italiana a una società con sede negli Stati Uniti?

Un servizio di consulenza generico (legale, fiscale, tecnica, commerciale) reso a una società statunitense (soggetto passivo IVA extra-UE) rientra nella regola B2B: il luogo di tassazione è il Paese del committente, ossia gli USA. Pertanto, la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia e il professionista/impresa italiana emette fattura senza IVA italiana, indicando “operazione non soggetta” con riferimento alle norme sulla territorialità. Non è richiesta l’iscrizione al VIES per le operazioni extra-UE. Occorre tuttavia verificare se negli USA esiste un’imposta analoga all’IVA (come la Sales Tax) e se il committente americano deve assolvere obblighi fiscali locali. La fattura elettronica verso destinatari extra-UE viene inviata tramite esterometro al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

FAQ 5: Quali territori italiani sono esclusi dall’applicazione dell’IVA italiana nonostante appartengano al territorio dello Stato?

I territori italiani esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA italiana sono tre: il Comune di Livigno (in provincia di Sondrio), il Comune di Campione d’Italia (in provincia di Como) e le acque nazionali del Lago di Lugano. Questa esclusione è di origine storica e doganale: questi territori non fanno parte del territorio doganale dell’Unione Europea. Di conseguenza, le operazioni che coinvolgono tali territori sono trattate ai fini IVA come operazioni con Paesi terzi (esportazioni/importazioni), non come operazioni interne. Il nuovo Titolo II – Territorialità testo unico IVA conferma questa impostazione, in linea con le definizioni della Direttiva 2006/112/CE.

FAQ 6: Cosa cambia con il nuovo Testo Unico IVA per le imprese che effettuano operazioni internazionali a partire dal 1° gennaio 2027?

Dal 1° gennaio 2027, le imprese che effettuano operazioni internazionali devono fare riferimento ai nuovi articoli del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) anziché al DPR 633/1972 e al D.L. 331/1993.

I principi fondamentali della territorialità rimangono invariati, ma cambiano i riferimenti normativi: ad esempio, citare “art. 7-ter DPR 633/72” sarà formalmente errato dal 2027; dovrà essere indicato il corrispondente articolo del nuovo TU IVA. Alcune novità operative riguardano: le regole per gli eventi in streaming (tassazione nel Paese del consumatore finale), il consolidamento delle regole IOSS e OSS per l’e-commerce internazionale, e la sistematizzazione delle disposizioni sulle vendite a distanza intra-UE con soglia da 10.000 euro. Il 2026 è l’anno chiave per adeguare contratti, software e prassi operative al nuovo impianto.

FAQ 7: Come si determina la territorialità IVA per un servizio relativo a un immobile situato in Italia ma commissionato da una società straniera?

Per i servizi relativi a beni immobili, la territorialità è sempre determinata dal luogo in cui è ubicato l’immobile, indipendentemente da dove si trova il prestatore e indipendentemente dalla natura del committente (B2B o B2C). Pertanto, se una società straniera commissiona lavori di ristrutturazione su un immobile situato in Italia, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia ed è soggetta all’IVA italiana.

Se il committente straniero è un soggetto passivo IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta può essere trasferito al committente tramite il meccanismo del reverse charge “interno” previsto dall’art. 17 del DPR 633/1972 (e dal corrispondente articolo del nuovo TU IVA). Il committente straniero, non avendo sede o stabile organizzazione in Italia, dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia per assolvere tale obbligo. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 28 del 28 marzo 2012 e nella Circolare n. 21/E del 25 maggio 2016.

FAQ 8: Cos’è il reverse charge e quando si applica nelle operazioni con soggetti esteri in relazione alla territorialità?

Il reverse charge (inversione contabile) è il meccanismo con cui l’obbligo di applicare e versare l’IVA viene trasferito dal prestatore al committente. Nelle operazioni internazionali, il reverse charge è il modo operativo con cui si attua il principio di tassazione nel Paese del committente (B2B). In pratica: quando un soggetto passivo italiano riceve un servizio da un fornitore straniero che, in base alle regole di territorialità, è rilevante in Italia, l’italiano non riceve una fattura con IVA straniera ma deve auto-liquidare l’IVA italiana.

Per i fornitori UE, si integra la fattura estera con l’aliquota italiana e si registra sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite (operazione neutra se il bene/servizio è utilizzato per attività con IVA detraibile). Per i fornitori extra-UE, si emette una autofattura. La distinzione tra le due modalità (integrazione per UE, autofattura per extra-UE) è confermata nelle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate e nella normativa sulla fatturazione elettronica.

FAQ 9: Le operazioni effettuate a Livigno o Campione d’Italia sono considerate esportazioni ai fini IVA?

Le operazioni effettuate verso o da Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano sono assimilate, ai fini IVA, alle operazioni con i Paesi terzi (Paesi extra-UE). Questo significa che le cessioni di beni verso questi territori sono trattate come esportazioni (non imponibili ai sensi dell’art. 8 DPR 633/1972 e del corrispondente articolo del nuovo TU IVA), mentre le forniture provenienti da tali territori sono trattate come importazioni. La scelta di escludere questi territori dall’ambito IVA comunitario è stata fatta storicamente per ragioni di continuità con i regimi doganali vigenti, che non assoggettano tali aree alla normativa doganale europea standard. Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA conferma questa impostazione, garantendo continuità rispetto alla disciplina previgente.

FAQ 10: Come incide la territorialità IVA sulle operazioni di e-commerce verso consumatori europei?

Per le vendite online a consumatori finali (B2C) in altri Paesi UE, la territorialità IVA dipende dal volume delle vendite. Fino a un totale complessivo di 10.000 euro annui verso tutti i Paesi UE, si applica l’IVA del Paese del venditore (italiano).

Oltre tale soglia, si applica l’IVA del Paese di residenza del consumatore. Per non dover aprire partite IVA in ogni Paese UE, è possibile aderire al regime OSS (One Stop Shop) tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, che consente di dichiarare e versare l’IVA di tutti i Paesi UE con un’unica dichiarazione telematica. Per i beni importati da fuori UE con valore fino a 150 euro e venduti direttamente ai consumatori finali, esiste invece il regime IOSS (Import One Stop Shop), anch’esso accessibile tramite il portale fiscale italiano. Entrambi questi regimi sono ora sistematizzati nel nuovo Testo Unico IVA, che li eleva da strumenti “speciali” a componenti ordinarie del sistema.

FAQ 11: Come si comportano i soggetti in regime forfettario di fronte alle regole di territorialità IVA per le operazioni con l’estero?

I soggetti in regime forfettario presentano una situazione peculiare: non applicano l’IVA sulle vendite ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti. Tuttavia, per le operazioni con soggetti esteri, devono comunque rispettare alcune regole di territorialità:

  • Servizi generici B2B verso committenti UE: la prestazione è fuori campo IVA italiana (tassata nel Paese del committente). Il forfettario deve emettere fattura senza IVA con dicitura “operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72” (o corrispondente norma TU IVA dal 2027) e iscriversi al VIES. Deve inoltre presentare il modello INTRASTAT.
  • Servizi B2C verso privati esteri: la prestazione si considera effettuata in Italia (regola del prestatore), e il forfettario emette fattura senza IVA in virtù del suo regime agevolato.
  • Acquisti da fornitori UE: se il forfettario supera la soglia di 10.000 euro di acquisti intracomunitari annui, decade dall’esonero e deve assolvere gli obblighi IVA sull’acquisto.
  • Acquisti di servizi da fornitori extra-UE (B2B): il forfettario deve emettere autofattura e versare l’IVA italiana, anche se non può detrarla.

FAQ 12: Dove si trovano i testi ufficiali delle norme sulla territorialità IVA?

I principali riferimenti normativi ufficiali sono consultabili sui siti istituzionali italiani ed europei. Per la normativa attualmente in vigore (fino al 31 dicembre 2026), il testo aggiornato del DPR 633/1972 è disponibile su Normattiva – DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il testo del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, operativo dal 1° gennaio 2027) è disponibile su Normattiva – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. La Direttiva IVA europea (Direttiva 2006/112/CE) è reperibile sul portale EUR-Lex dell’Unione Europea: EUR-Lex – Direttiva 2006/112/CE. Circolari, risoluzioni e risposte a interpelli dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili su Agenzia delle Entrate – Normativa e Prassi.

Conclusioni {#conclusioni}

Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA rappresenta un punto di svolta nella sistematizzazione del diritto tributario italiano. Con il D.Lgs. 10/2026, il legislatore ha finalmente offerto a imprese, professionisti e operatori economici un codice organico, chiaro e coerente con il sistema IVA europeo.

I punti chiave da ricordare sono:

1. La territorialità è un presupposto irrinunciabile. Senza il requisito territoriale, nessuna operazione può essere soggetta all’IVA italiana, indipendentemente dal fatto che soddisfi i presupposti oggettivo e soggettivo.

2. Il dualismo B2B/B2C governa la territorialità dei servizi generici. Nelle transazioni tra operatori economici, l’IVA si applica nel Paese del committente; nei confronti di privati consumatori, si applica nel Paese del prestatore. Questo principio, cardine del Titolo II – Territorialità testo unico IVA, assicura che l’imposta gravi nel luogo di effettivo consumo.

3. Le deroghe sono numerose e variano per tipo di servizio. I servizi su immobili, i trasporti, la ristorazione, i servizi digitali e molte altre categorie seguono criteri speciali che derogano alla regola generale. Conoscerli è essenziale per una corretta gestione fiscale.

4. Il 2027 porta cambiamenti nei riferimenti normativi, non nei principi. Il passaggio al nuovo Testo Unico IVA non stravolge i principi della territorialità, ma aggiorna la loro codificazione. Chi oggi cita “art. 7-ter DPR 633/72” dovrà dal 2027 fare riferimento al corrispondente articolo del D.Lgs. 10/2026. L’anno 2026 è il periodo di preparazione.

5. Il contesto europeo è imprescindibile. L’IVA è un’imposta armonizzata a livello UE. Il Titolo II – Territorialità testo unico IVA non può essere letto isolatamente: deve sempre essere interpretato alla luce della Direttiva 2006/112/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che costituisce la fonte di riferimento per la soluzione di controversie e casi dubbi.

6. La digitalizzazione trasforma la territorialità. I servizi digitali, le vendite online, lo streaming e le nuove forme di commercio elettronico hanno reso la territorialità un tema di attualità crescente. Il nuovo TU IVA risponde a queste sfide con regole aggiornate e meccanismi semplificati come OSS e IOSS.

Per i professionisti e le imprese, l’imperativo pratico è iniziare subito — nel corso del 2026 — la mappatura dei propri contratti, documenti e procedure rispetto al nuovo impianto normativo. Non aspettare l’ultimo minuto significa evitare errori nelle fatture, nelle dichiarazioni e nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria a partire dal 1° gennaio 2027.


Riferimenti Normativi e Fonti Ufficiali


Ultimo aggiornamento: marzo 2026. Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce la consulenza fiscale professionale. Per applicazioni specifiche, si raccomanda di consultare un commercialista o un consulente fiscale abilitato.

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