Titolo XI – Testo Unico IVA: Liquidazione e Versamenti

Titolo XI – Testo Unico IVA: Liquidazione e Versamenti

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Fonti ufficiali di riferimento:

1. Introduzione {#introduzione}

Il tema della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva è oggi al centro di una profonda trasformazione normativa. Con l’emanazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, il legislatore italiano ha compiuto un passo storico: per la prima volta in oltre cinquant’anni, l’intera disciplina dell’imposta sul valore aggiunto è stata raccolta in un unico corpus normativo sistematico, il Testo Unico IVA, destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

Ma cosa significa, nella pratica quotidiana di un’impresa, di un professionista, di un commerciante? Significa avere finalmente un riferimento chiaro, organico e coerente con la direttiva europea 2006/112/UE per tutti gli adempimenti connessi all’IVA: dall’emissione della fattura elettronica alla liquidazione periodica, dal versamento all’Erario alla comunicazione trimestrale tramite LIPE. E comprendere a fondo la Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva nel suo contesto normativo è oggi più che mai fondamentale per qualsiasi operatore economico.

In questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni vigenti (inclusa la Legge di Bilancio 2026 e le più recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate), troverete tutto ciò che serve sapere: dalla struttura del nuovo TU IVA alle scadenze operative, dal calcolo della liquidazione alle regole sul ravvedimento operoso, con tabelle di riepilogo, esempi pratici e risposta alle domande più frequenti.

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2. Il quadro normativo: dal DPR 633/1972 al nuovo Testo Unico IVA {#quadro-normativo}

Per comprendere appieno la Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva, occorre partire da lontano.

2.1 Il DPR 633/1972: la legge madre dell’IVA italiana

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — comunemente noto come “Testo Unico IVA” o “Decreto IVA” — è la norma fondamentale che, dal 1° gennaio 1973, disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Emanato in attuazione della legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971, il DPR 633/1972 ha introdotto l’IVA in sostituzione dell’IGE (Imposta Generale sulle Entrate), portando il sistema fiscale italiano in linea con le direttive europee in materia di armonizzazione fiscale.

Nel corso di oltre cinquant’anni, il DPR 633/1972 è stato oggetto di innumerevoli modifiche, integrazioni e stratificazioni normative. Accanto al nucleo originario, si sono aggiunte nel tempo disposizioni contenute in testi legislativi eterogenei: dal D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie) al D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica), dal D.L. 41/1995 (regime del margine per beni usati) a decine di altri provvedimenti. Il risultato è stato una frammentazione normativa che ha reso sempre più difficile orientarsi per professionisti e contribuenti.

2.2 La riforma fiscale e la nascita del nuovo TU IVA

La Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha conferito al Governo la delega per procedere al riordino organico del sistema tributario mediante la redazione di testi unici. Il Governo ha esercitato questa delega con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026.

Il nuovo TU IVA rappresenta un intervento di carattere compilativo: non introduce una riforma sostanziale dell’imposta, ma riordina, coordina e sistematizza le norme esistenti in un unico corpus organico, rendendole più leggibili e coerenti con la struttura della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’IVA.

Importanza della distinzione temporale:

PeriodoNormativa applicabile
Fino al 31 dicembre 2026DPR 633/1972 e D.L. 331/1993 (nella formulazione vigente)
Dal 1° gennaio 2027D.Lgs. 10/2026 – Nuovo Testo Unico IVA

Attenzione: Il DPR 633/1972 rimane pienamente vigente per tutto l’anno 2026. Le disposizioni del nuovo TU IVA si applicano esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2.3 Il Testo Unico Versamenti e Riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Parallelamente al nuovo TU IVA, il legislatore ha adottato anche il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 — il “Testo Unico in materia di versamenti e riscossione” — entrato in vigore il 1° gennaio 2026. Questo provvedimento, articolato in 13 titoli e 243 articoli, ha razionalizzato le norme generali sui versamenti fiscali, incluse quelle rilevanti anche per l’IVA, come le regole sull’utilizzo del modello F24, sulla compensazione dei crediti e sui pagamenti telematici obbligatori.

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3. La struttura del Testo Unico IVA – D.Lgs. 10/2026 {#struttura}

Il nuovo Testo Unico IVA si compone di 18 Titoli per un totale di 171 articoli, corredati da quattro Tabelle allegate. La sua struttura è modellata sulla sistematica della direttiva 2006/112/UE e rappresenta il riferimento normativo più completo e organico mai prodotto in materia di IVA nel diritto italiano.

Struttura completa del nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026)

TitoloContenuto
Titolo IOggetto e ambito di applicazione
Titolo IIDisposizioni generali sulle operazioni intraunionali
Titolo IIISoggetti passivi
Titolo IVOperazioni imponibili – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Titolo VLuogo delle operazioni
Titolo VIFatto generatore ed esigibilità dell’imposta
Titolo VIIBase imponibile e aliquote
Titolo VIIINon utilizzato nella struttura definitiva
Titolo IXEsenzioni e non imponibilità
Titolo XRivalsa e detrazione
Titolo XIVolume d’affari ed esercizio di più attività
Titolo XIIObblighi dei soggetti passivi (fatturazione, registrazione, dichiarazione)
Titolo XIIIRiscossione – Liquidazione e versamenti
Titolo XIVRimborsi
Titolo XVGruppo IVA
Titolo XVIRegimi speciali
Titolo XVIIRegimi di franchigia
Titolo XVIIIDisposizioni di coordinamento finale

4. Titolo XI, XII e XIII del nuovo TU IVA: analisi connessa {#titoli-analisi}

Quando si parla di Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva, è indispensabile comprendere come questi temi siano strutturati nel nuovo codice. La liquidazione e i versamenti rappresentano il momento conclusivo di un ciclo operativo che coinvolge più titoli del TU IVA, strettamente connessi tra loro.

4.1 Titolo XI: Volume d’affari ed esercizio di più attività

Il Titolo XI del nuovo TU IVA disciplina la nozione di volume d’affari — un concetto chiave per la Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva perché è proprio il volume d’affari che determina:

  • la periodicità della liquidazione (mensile o trimestrale);
  • l’accesso a semplificazioni contabili e fiscali;
  • i limiti entro cui applicare regimi agevolati.

Il volume d’affari è calcolato come l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno solare, al netto dell’IVA. Le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono alla formazione del volume d’affari ai fini della periodicità delle liquidazioni (art. 20 DPR 633/72 – futuro art. del TU IVA).

Soglie di volume d’affari per la liquidazione trimestrale (vigenti dal 1° gennaio 2023):

Tipo di attivitàSoglia massima per regime trimestrale
Prestazioni di servizi / lavoratori autonomi€ 500.000
Altre attività (commercio, industria, ecc.)€ 800.000

Nota: Le soglie precedenti erano rispettivamente € 400.000 e € 700.000. L’aggiornamento è avvenuto con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

4.2 Titolo XII: Obblighi dei soggetti passivi

Il Titolo XII raccoglie gli obblighi che precedono il momento della liquidazione: fatturazione elettronica, registrazione delle operazioni nei registri IVA, dichiarazione annuale. Questi adempimenti costituiscono la base documentale su cui si fonda la corretta liquidazione periodica IVA.

4.3 Titolo XIII: Riscossione – Liquidazione e versamenti

Il Titolo XIII è il cuore operativo della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva: qui trovano disciplina le regole sulla liquidazione periodica, i versamenti all’Erario, il trattamento delle eccedenze IVA (crediti da riportare o richiedere a rimborso), la liquidazione di gruppo e tutte le norme operative che ogni contribuente deve rispettare mensilmente o trimestralmente.

5. La liquidazione periodica IVA: come funziona {#liquidazione-periodica}

La liquidazione periodica IVA è il meccanismo con cui il soggetto passivo determina, per ciascun periodo di riferimento (mese o trimestre), l’ammontare netto dell’imposta da versare all’Erario oppure il credito da riportare.

Il meccanismo è semplice nella sua logica, ma richiede precisione operativa:

LIQUIDAZIONE IVA = IVA a DEBITO − IVA a CREDITO (detraibile)

Se il risultato è POSITIVO → si versa la differenza all’Erario

Se il risultato è NEGATIVO → si riporta il credito al periodo successivo

                              (o si chiede a rimborso nelle condizioni previste)

5.1 IVA a debito

È l’IVA esposta sulle fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, nonché l’IVA relativa agli acquisti in reverse charge (inversione contabile).

5.2 IVA a credito (detraibile)

È l’IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi inerenti all’attività, annotata nel registro degli acquisti nel periodo di riferimento, secondo le regole di detrazione dell’art. 19 e seguenti del DPR 633/1972 (futuro Titolo X del TU IVA).

5.3 Il registro IVA come base della liquidazione

La corretta tenuta dei registri IVA (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti) è il presupposto indispensabile per una liquidazione corretta. Con l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI), questi registri si alimentano automaticamente dalle fatture elettroniche trasmesse e ricevute.

6. Periodicità: liquidazione mensile vs trimestrale {#periodicita}

Uno degli aspetti più rilevanti della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva riguarda la periodicità con cui il contribuente effettua la propria liquidazione. Il sistema prevede due regimi ordinari — mensile e trimestrale — e alcune fattispecie speciali.

6.1 Regime mensile (regola generale)

La liquidazione mensile è la regola generale per tutti i soggetti passivi IVA. Il contribuente:

  1. Chiude i registri IVA al termine di ogni mese
  2. Calcola la differenza tra IVA a debito e IVA a credito
  3. Versa l’eventuale saldo a debito entro il giorno 16 del mese successivo

6.2 Regime trimestrale per opzione (soggetti “minori”)

I contribuenti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore alle soglie indicate (€ 500.000 per servizi, € 800.000 per altre attività) possono optare per la liquidazione trimestrale comunicandolo nell’apposita dichiarazione. In questo caso, il versamento avviene con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi per il differimento.

6.3 Regime trimestrale “speciale” (ex art. 74 DPR 633/1972)

Alcune categorie particolari di contribuenti liquidano trimestralmente per disposizione di legge, senza maggiorazione dell’1%:

CategoriaRiferimento normativo
Autotrasportatori (cose per conto terzi)Art. 74, comma 4, DPR 633/72 e D.M. 27/3/1995
Esercenti impianti di distribuzione carburantiArt. 74, comma 4, DPR 633/72 e D.M. 7/2/1991
Enti pubblici e assimilatiArt. 74, comma 5, DPR 633/72
Aziende di subfornitura (per contratti subfornitura)Art. 74, comma 5, DPR 633/72

6.4 Confronto tra i regimi di liquidazione

CaratteristicaMensileTrimestrale (opzione)Trimestrale speciale
Scadenza versamento16 del mese successivo16 del 2° mese successivo al trimestre (con +1%)16 del 2° mese successivo al trimestre (senza +1%)
Limite volume d’affariNessuno (regola generale)€ 500.000 (servizi) / € 800.000 (altre att.)Nessuno
Maggiorazione interessiNo+1%No
Obbligo LIPESì (cadenza trimestrale)Sì (cadenza trimestrale)Sì (cadenza trimestrale)

7. Scadenze versamenti IVA 2026: calendario completo {#scadenze}

Il calendario dei versamenti IVA per il 2026 è uno degli strumenti operativi più importanti per qualsiasi titolare di partita IVA. Di seguito, il quadro completo delle scadenze aggiornate alla normativa vigente.

7.1 Scadenze per i contribuenti mensili (2026)

Mese di riferimentoScadenza versamento
Gennaio 202616 febbraio 2026
Febbraio 202616 marzo 2026
Marzo 202616 aprile 2026
Aprile 202618 maggio 2026
Maggio 202616 giugno 2026
Giugno 202616 luglio 2026
Luglio 202617 agosto 2026
Agosto 202616 settembre 2026
Settembre 202616 ottobre 2026
Ottobre 202616 novembre 2026
Novembre 202616 dicembre 2026
Dicembre 202616 gennaio 2027 (o acconto al 27 dic. 2026)

Nota: Quando il giorno 16 cade di sabato o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

7.2 Scadenze per i contribuenti trimestrali per opzione (2026)

TrimestrePeriodoScadenza versamento
I trimestreGennaio – Marzo 202618 maggio 2026
II trimestreAprile – Giugno 202616 agosto 2026 (prorogato al 20 agosto)
III trimestreLuglio – Settembre 202616 novembre 2026
IV trimestreOttobre – Dicembre 202616 marzo 2027 (o in sede di dichiarazione annuale)

7.3 Scadenze per i trimestrali speciali (2026)

TrimestreScadenza versamento
IV trimestre 202516 febbraio 2026
I trimestre 202618 maggio 2026
II trimestre 202620 agosto 2026
III trimestre 202616 novembre 2026
IV trimestre 202616 febbraio 2027

7.4 Scadenze LIPE (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA) 2026

TrimestrePeriodoScadenza LIPE
IV trimestre 2025Ottobre–Dicembre 20252 marzo 2026
I trimestre 2026Gennaio–Marzo 202631 maggio 2026
II trimestre 2026Aprile–Giugno 202631 agosto 2026
III trimestre 2026Luglio–Settembre 202630 novembre 2026
IV trimestre 2026Ottobre–Dicembre 20261° marzo 2027

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8. Come calcolare la liquidazione IVA {#calcolo}

Il calcolo della liquidazione IVA è al cuore pratico della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva. Ecco il processo passo per passo.

8.1 Schema operativo di calcolo

Fase 1 – Raccolta dati dal registro fatture emesse: Totale IVA sulle operazioni attive del periodo (vendite, prestazioni, autoconsumo, operazioni in reverse charge attivo, ecc.).

Fase 2 – Raccolta dati dal registro acquisti: Totale IVA detraibile sugli acquisti, importazioni e spese del periodo, nel rispetto dei limiti di detraibilità (es. auto: 40% in regime ordinario; rappresentanza: 0%; ecc.).

Fase 3 – Calcolo della differenza: IVA a debito − IVA a credito = saldo di liquidazione

Fase 4 – Considerazione degli eventuali crediti precedenti: Se esistono crediti IVA riportati dal periodo precedente, questi si detraggono dal saldo a debito prima del versamento.

Fase 5 – Determinazione dell’importo da versare:

  • Se il saldo netto è > 0 (e supera la soglia minima) → versamento entro la scadenza
  • Se il saldo netto è ≤ 0 → nessun versamento; credito da riportare al periodo successivo

8.2 Esempio pratico – Contribuente mensile (gennaio 2026)

VoceImporto
IVA su vendite (aliquota 22%)€ 12.540,00
IVA su prestazioni di servizi (aliquota 22%)€ 3.300,00
Totale IVA a debito€ 15.840,00
IVA su acquisti di merci (detraibile al 100%)− € 7.260,00
IVA su spese telefoniche (detraibile al 50%)− € 220,00
IVA su acquisto veicolo aziendale (detraibile al 40%)− € 880,00
Credito IVA riportato da dicembre 2025− € 1.200,00
Saldo liquidazione€ 6.280,00
Da versare entro il 16 febbraio 2026€ 6.280,00

8.3 Esempio pratico – Contribuente trimestrale per opzione (I trimestre 2026)

VoceImporto
Totale IVA a debito del trimestre€ 9.500,00
Totale IVA a credito del trimestre− € 4.200,00
Saldo netto IVA€ 5.300,00
Maggiorazione 1% (interessi)+ € 53,00
Totale da versare entro il 18 maggio 2026€ 5.353,00

9. Il versamento IVA con modello F24: codici tributo {#f24}

Il versamento dell’IVA periodica avviene esclusivamente tramite modello F24, compilando la sezione “Erario”. La normativa aggiornata (D.Lgs. 33/2025) conferma l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti titolari di partita IVA, anche quando non effettuano compensazioni.

Codici tributo per il versamento IVA periodica

Tipo di contribuenteCodice tributo F24
Mensile (mese corrente)Da 6001 (gennaio) a 6012 (dicembre)
Trimestrale – I trimestre6031
Trimestrale – II trimestre6032
Trimestrale – III trimestre6033
Trimestrale – IV trimestre6034
Acconto IVA annuale6013
IVA annuale da dichiarazione6099
Subfornitura mensile6723
Subfornitura trimestrale6727

Fonte ufficiale: Codici tributo IVA – Agenzia delle Entrate

9.1 Come compilare il modello F24 per l’IVA

Nel modello F24, nella sezione “Erario”, è necessario indicare:

  • Codice tributo → scegliere dall’elenco sopra riportato
  • Mese di riferimento → il mese per cui si versa (per i mensili)
  • Anno di riferimento → l’anno fiscale
  • Importi a debito → il saldo da versare
  • Importi a credito → eventuali compensazioni

Scopri la guida completa al Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) — il nuovo quadro normativo IVA in Italia, con struttura, regole e applicazione dal 2027.

10. La LIPE – Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA {#lipe}

La LIPE (Liquidazione Periodica IVA), introdotta dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010, è uno degli adempimenti più rilevanti nel sistema della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva. Si tratta della comunicazione trimestrale con cui tutti i soggetti passivi IVA trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle proprie liquidazioni periodiche.

10.1 Chi è obbligato alla LIPE

L’obbligo di trasmissione della LIPE riguarda tutti i soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. L’obbligo sussiste anche in assenza di operazioni attive, quando ci sia un credito da riportare.

Sono esonerati dalla LIPE:

  • Contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014)
  • Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)
  • Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6, DPR 633/72) con volume d’affari fino a € 7.000
  • Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA

10.2 Come si trasmette la LIPE

La LIPE si trasmette esclusivamente per via telematica, attraverso:

  • Il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate
  • Il canale Entratel (tramite intermediari abilitati)
  • I canali di interazione con il Sistema di Interscambio

A partire dal 2022, l’Agenzia delle Entrate ha progressivamente esteso la messa a disposizione delle bozze precompilate delle LIPE ai contribuenti trimestrali, un servizio che semplifica notevolmente la compilazione.

10.3 Contenuto della LIPE (Quadro VP)

La comunicazione contiene i seguenti dati sintetici:

CampoDescrizione
VP1Periodo di riferimento
VP2Totale operazioni attive (imponibili + IVA)
VP3Totale operazioni passive (imponibili + IVA)
VP4IVA esigibile (totale IVA a debito)
VP5IVA detraibile (totale IVA a credito)
VP6IVA dovuta o a credito per il periodo
VP7Debito periodo precedente non superiore a € 100
VP8Credito periodo precedente
VP9Credito anno precedente (se portato in detrazione)
VP10Versamenti auto UE
VP11Crediti d’imposta
VP12Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
VP13Acconto dovuto
VP14IVA da versare / a credito

11. Compensazione e crediti IVA {#compensazione}

Il sistema della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva prevede due tipologie di compensazione dei crediti IVA, con regole operative precise.

11.1 Compensazione verticale (interna)

La compensazione verticale avviene direttamente nella liquidazione IVA: il credito emergente da un periodo viene detratto dall’IVA a debito del periodo successivo. Non richiede formalità particolari e non incontra limiti di importo.

11.2 Compensazione orizzontale (in F24 con altri tributi)

La compensazione orizzontale consente di utilizzare il credito IVA per ridurre debiti relativi ad altri tributi (IRPEF, IRAP, contributi, ecc.). Richiede il rispetto di requisiti precisi:

Crediti da liquidazione periodica:

  • Possono essere compensati in F24 senza limiti di importo
  • Devono essere decorsi almeno tre mesi dalla data di formazione (per importi > € 5.000)

Crediti da dichiarazione annuale IVA (superiori a € 5.000):

  • Richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione annuale
  • Richiedono l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF) o la sottoscrizione del revisore legale
  • Il limite annuo di compensazione orizzontale è € 2.000.000 (confermato per il 2026)

11.3 Novità della Legge di Bilancio 2026 sulla compensazione

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 116), in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto una stretta importante: la compensazione orizzontale in F24 è totalmente inibita — non solo per la parte eccedente, ma per l’intero importo del credito — se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi, scaduti e non sospesi né in corso di rateizzazione regolare, superiori a € 50.000 (soglia dimezzata rispetto ai € 100.000 vigenti fino al 31 dicembre 2025).

Attenzione: Questa limitazione non riguarda la compensazione verticale (stesso tributo su stesso tributo, es. IVA del mese corrente con credito IVA del periodo precedente).

11.4 Rimborso del credito IVA

Quando il credito IVA non può essere utilizzato in compensazione o si preferisce ottenere la liquidità, è possibile richiedere il rimborso:

  • Rimborso annuale → tramite dichiarazione IVA annuale (art. 30 DPR 633/1972)
  • Rimborso infrannuale trimestrale → tramite modello IVA TR (art. 38-bis DPR 633/1972), se ricorrono almeno una delle condizioni strutturali:
    • Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale
    • Acquisti soggetti ad aliquota mediamente superiore a quella delle vendite
    • Acquisti di beni ammortizzabili di rilevante importo

Per rimborsi superiori a € 30.000 è richiesto il visto di conformità o la prestazione di idonea garanzia.

12. Liquidazione IVA di gruppo {#gruppo-iva}

Una disciplina particolare nell’ambito della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva riguarda la liquidazione IVA di gruppo, istituto previsto dall’art. 73, comma 3, del DPR 633/1972 (disciplinato anche dal D.M. 13 dicembre 1979).

Come funziona la liquidazione IVA di gruppo

Le società controllate (con partecipazione superiore al 50%) da una stessa capogruppo possono optare per la liquidazione IVA consolidata. In questo caso:

  1. Ogni società del gruppo calcola la propria liquidazione periodica
  2. I saldi (a debito o a credito) vengono trasmessi alla società controllante
  3. La capogruppo esegue la compensazione consolidata dei saldi IVA di tutte le partecipanti
  4. Viene effettuato un unico versamento (o un’unica richiesta di rimborso) per l’intero gruppo

Vantaggi principali:

  • Significativa riduzione del carico finanziario grazie alla compensazione interna dei saldi
  • Riduzione dei versamenti frazionati
  • Semplificazione gestionale per i gruppi con molte entità

Condizioni per l’accesso:

  • Partecipazione della controllante > 50% nelle controllate
  • L’opzione si esercita comunicandola all’Agenzia delle Entrate
  • Il regime si applica su base annuale e si rinnova automaticamente

13. Regimi speciali e liquidazione IVA {#regimi-speciali}

Il Titolo XVI del nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026) disciplina i regimi speciali, molti dei quali modificano le regole ordinarie della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva. Ecco i principali.

13.1 IVA per cassa (cash accounting)

Il regime IVA per cassa (art. 32-bis DPR 633/1972) consente di posticipare la liquidazione dell’IVA sulle vendite al momento del pagamento effettivo da parte del cliente, anziché al momento di emissione della fattura. Condizioni:

  • Volume d’affari non superiore a € 2.000.000
  • Il regime si applica alle operazioni B2B (tra soggetti passivi)
  • L’IVA diventa comunque esigibile decorso un anno dalla fattura, anche se non incassata

13.2 Regime speciale agricoltura

I produttori agricoli applicano aliquote di compensazione forfettarie in luogo di quelle ordinarie. Le liquidazioni sono semplificate e i versamenti ridotti rispetto al regime ordinario.

13.3 Regime forfettario: nessuna liquidazione periodica

I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) sono completamente esonerati dalla liquidazione periodica IVA, dai versamenti periodici e dalla presentazione della LIPE. Non addebitano IVA sulle fatture emesse e non detraggono l’IVA sugli acquisti.

AspettoRegime ordinarioRegime forfettario
Liquidazione periodicaObbligatoriaEsonerato
Versamenti IVA periodiciObbligatoriEsonerato
Fatturazione con IVANo (franchigia)
LIPE trimestraleObbligatoriaEsonerato
Dichiarazione IVA annualeObbligatoriaEsonerato

13.4 OSS e IOSS per l’e-commerce internazionale

I regimi One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS), recepiti nel nuovo TU IVA al Titolo XVI, consentono agli operatori del commercio elettronico transfrontaliero di versare l’IVA dovuta in più Stati membri attraverso un unico portale telematico, semplificando enormemente gli adempimenti di liquidazione.

14. Soglia minima di versamento {#soglia-minima}

Una delle disposizioni pratiche più rilevanti della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva riguarda la soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio effettuare il versamento.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 e dai provvedimenti collegati, la soglia minima di versamento per le liquidazioni mensili è stata aggiornata:

Tipo di contribuenteSoglia minima (aggiornata 2026)
Mensili€ 100 (precedentemente € 25,82)
TrimestraliL’importo si accumula di periodo in periodo; il versamento è comunque dovuto per il III trimestre

Importante: Quando la liquidazione evidenzia un debito inferiore alla soglia minima, l’importo non si perde: viene cumulato al periodo successivo e sarà versato nella prima liquidazione che supera la soglia, oppure in sede di dichiarazione annuale.

15. Acconto IVA di dicembre {#acconto}

L’acconto IVA di dicembre rappresenta un adempimento specifico della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva che precede la chiusura dell’anno fiscale. Entro il 27 dicembre di ogni anno, i contribuenti IVA (sia mensili che trimestrali) devono versare un acconto dell’IVA che si presume dovuta per l’ultimo periodo.

Metodi per calcolare l’acconto IVA

MetodoDescrizioneBase di calcolo
StoricoPercentuale dell’importo versato per l’analogo periodo dell’anno precedente88% del versamento di dicembre (mensili) o 4° trim. (trimestrali) dell’anno precedente
PrevisionaleStima dell’IVA effettivamente dovuta per il mese/trimestre correnteIVA presumibilmente dovuta al 31/12
AnaliticoCalcolo sulla base delle operazioni effettive registrate fino al 20 dicembreOperazioni dal 1° al 20 dicembre

Il metodo previsionale è spesso vantaggioso quando si prevede una riduzione delle operazioni attive nell’ultimo mese dell’anno, ma richiede attenzione: in caso di errore, si applicano le sanzioni ordinarie per omesso versamento.

16. Sanzioni per omessi o tardivi versamenti {#sanzioni}

Le conseguenze del mancato rispetto delle regole della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva sono disciplinate dal sistema sanzionatorio tributario, riformato con il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).

16.1 Sanzioni amministrative

ViolazioneSanzione ordinaria (D.Lgs. 173/2024)
Omesso versamento IVA25% dell’importo non versato
Versamento tardivo (entro 90 giorni)12,5% (sanzione ridotta)
Versamento tardivo (entro 15 giorni)1/15 per giorno (ulteriore riduzione)
Omessa o errata LIPEDa € 500 a € 2.000 per comunicazione
LIPE tardiva (entro 15 giorni)Sanzione dimezzata (da € 250 a € 1.000)

Novità 2025-2026: La riforma sanzionatoria ha ridotto la sanzione ordinaria per omesso versamento dal 30% al 25% e ha introdotto graduazioni più equilibrate per i versamenti tardivi.

16.2 Sanzioni penali

Il D.Lgs. 173/2024 prevede rilevanza penale per l’omesso versamento IVA quando supera la soglia di € 250.000 per periodo d’imposta, con pene fino a sei anni di reclusione.

17. Il ravvedimento operoso IVA {#ravvedimento}

Il ravvedimento operoso — disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — è lo strumento che consente al contribuente di sanare spontaneamente violazioni fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte. È particolarmente rilevante nella Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva per regolarizzare omessi o insufficienti versamenti periodici IVA.

17.1 Tabella del ravvedimento operoso per versamenti IVA

Tipo di ravvedimentoTermineRiduzione della sanzione
SprintEntro 14 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (≈ 0,1% per giorno)
BreveDal 15° al 30° giorno1/10 del minimo (1,25%)
IntermedioDal 31° al 90° giorno1/9 del minimo (1,39%)
LungoDal 91° giorno a 1 anno1/8 del minimo (3,125%)
BiennaleEntro 2 anni dalla violazione1/7 del minimo (3,57%)
LunghissimoOltre 2 anni1/6 del minimo (4,17%)

Nota: Al versamento della sanzione ridotta devono aggiungersi gli interessi legali calcolati al tasso vigente (2,00% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2025) per i giorni di ritardo.

17.2 Come effettuare il ravvedimento operoso IVA

Per regolarizzare un versamento IVA omesso o insufficiente:

  1. Calcolare l’importo dell’IVA non versata
  2. Calcolare la sanzione ridotta in base al tipo di ravvedimento
  3. Calcolare gli interessi legali maturati
  4. Versare il tutto con modello F24, utilizzando i rispettivi codici tributo:
    • Codice tributo per l’IVA (es. 6001 per gennaio)
    • Codice tributo 8904 per la sanzione
    • Codice tributo 1991 per gli interessi

18. Le novità dal 1° gennaio 2027 {#novita-2027}

La Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva subisce importanti trasformazioni strutturali con l’entrata in vigore del nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026) il 1° gennaio 2027.

18.1 Cosa cambia (e cosa non cambia) dal 2027

AspettoFino al 31/12/2026Dal 1/1/2027
Normativa di riferimentoDPR 633/1972D.Lgs. 10/2026 (TU IVA)
Meccanismo di liquidazioneInvariatoInvariato (stessa logica, nuovi articoli)
Periodicità (mensile/trimestrale)InvariataInvariata
Scadenze dei versamentiInvariateInvariate
Riferimenti normativi nei contrattiDPR 633/1972TU IVA (nuova numerazione)
Liquidazione IVA di gruppoArt. 73 DPR 633/1972Nuovo articolo del TU IVA
LIPEArt. 21-bis D.L. 78/2010Confluisce nel TU adempimenti

Importante: Il nuovo TU IVA ha carattere essenzialmente compilativo: le regole sostanziali sulla liquidazione e sui versamenti rimangono invariate. Cambia la numerazione degli articoli e il documento normativo di riferimento.

18.2 Adeguamenti operativi necessari dal 2027

Per i professionisti, le imprese e i software gestionali, l’entrata in vigore del nuovo TU IVA richiederà:

  • Aggiornamento dei richiami normativi in contratti, pareri e documentazione fiscale
  • Aggiornamento dei riferimenti nei software di contabilità e fatturazione
  • Formazione degli operatori sulla nuova numerazione degli articoli
  • Attenzione alle norme transitorie previste dall’art. 170 del TU IVA

18.3 Abrogazioni previste dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 10/2026, saranno abrogati:

  • Il DPR 633/1972 nella sua interezza
  • Il D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie)
  • Il D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica)
  • Numerose altre disposizioni specifiche sparse in altri testi

Clausola di continuità: Quando leggi, regolamenti o altri atti richiamano disposizioni abrogate, il riferimento si intende automaticamente rivolto alle corrispondenti disposizioni del nuovo TU IVA.

Domande Frequenti (FAQ) {#faq}

Domanda 1: Qual è la differenza tra il Titolo XI e il Titolo XIII del nuovo Testo Unico IVA, e come si collegano alla liquidazione e ai versamenti?

Nel nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026), il Titolo XI disciplina il Volume d’affari ed esercizio di più attività, cioè le regole per determinare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, che è il parametro determinante per stabilire la periodicità della liquidazione (mensile o trimestrale). Il Titolo XIII, invece, disciplina la Riscossione, comprendendo il Capo I dedicato a “Liquidazione e versamenti”: qui trovano sede le norme operative sul calcolo periodico dell’IVA dovuta, sui termini di versamento, sul trattamento delle eccedenze e sulle modalità di pagamento. I due titoli sono quindi strettamente connessi: il Titolo XI determina quando liquidare, il Titolo XIII determina come liquidare e versare.

Domanda 2: Come si determina se si è soggetti alla liquidazione mensile o trimestrale ai fini della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva?

La scelta della periodicità dipende dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente. Se il volume d’affari non supera € 500.000 (per le imprese di prestazione di servizi e i lavoratori autonomi) oppure € 800.000 (per le imprese che esercitano altre attività), è possibile optare per la liquidazione trimestrale con maggiorazione dell’1%. Se si superano questi limiti, oppure se non si esercita l’opzione, si applica il regime mensile (regola generale). Il passaggio da trimestrale a mensile avviene dall’anno successivo al superamento della soglia.

Domanda 3: Cosa succede se dimentico di versare l’IVA entro la scadenza prevista dalla Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva?

In caso di omesso o tardivo versamento, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 173/2024: la sanzione ordinaria è del 25% dell’importo non versato, ma si riduce al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. Se si provvede entro 14 giorni, la sanzione è solo dello 0,1% al giorno (c.d. ravvedimento sprint). Per minimizzare le conseguenze, è fondamentale avvalersi del ravvedimento operoso, versando spontaneamente l’IVA dovuta insieme alla sanzione ridotta e agli interessi legali, prima che l’Amministrazione avvii qualsiasi controllo.

Domanda 4: Cos’è la LIPE e qual è la sua relazione con la liquidazione IVA disciplinata dalla Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva?

La LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è l’adempimento telematico — introdotto dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010 — con cui i soggetti passivi IVA trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle proprie liquidazioni periodiche, con cadenza trimestrale (anche per chi effettua liquidazioni mensili). La LIPE non è un versamento: è una comunicazione informativa che consente all’Amministrazione finanziaria di monitorare in tempo reale la posizione IVA dei contribuenti e di predisporre le dichiarazioni precompilate. La mancata trasmissione comporta una sanzione da € 500 a € 2.000 per comunicazione.

Domanda 5: Come si calcola la maggiorazione dell’1% per i contribuenti trimestrali nella liquidazione IVA?

La maggiorazione dell’1% si applica sull’ammontare netto dell’IVA da versare per ciascuno dei primi tre trimestri (il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale o viene versato entro il 16 marzo dell’anno successivo, senza maggiorazione aggiuntiva). Esempio: se l’IVA netta del I trimestre 2026 è € 8.000, la maggiorazione è € 8.000 × 1% = € 80, per un totale da versare di € 8.080. La maggiorazione rappresenta una compensazione per il ritardo nel versamento rispetto ai contribuenti mensili.

Domanda 6: I contribuenti in regime forfettario sono tenuti agli adempimenti previsti dalla Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva?

No. I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) sono completamente esonerati dalla liquidazione periodica IVA, dai relativi versamenti e dalla trasmissione della LIPE. Questo perché il regime forfettario prevede una franchigia IVA: il contribuente non addebita l’IVA sulle proprie prestazioni e non detrae l’IVA sugli acquisti. Gli unici adempimenti IVA residui per i forfettari riguardano alcune operazioni particolari (es. acquisti intracomunitari oltre soglia, importazioni). In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, l’obbligo di liquidazione e versamento riprende dall’anno successivo.

Domanda 7: Quando entra effettivamente in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e cosa cambia concretamente per le liquidazioni e i versamenti?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo Testo Unico IVA) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 31 gennaio 2026, ma le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, continuano ad applicarsi il DPR 633/1972 e le normative vigenti. Dal 1° gennaio 2027, le regole sostanziali sulla liquidazione e sui versamenti restano invariate (il TU IVA ha carattere compilativo), ma cambiano i riferimenti normativi: i vecchi articoli del DPR 633/1972 saranno sostituiti dai corrispondenti articoli del nuovo TU, con nuova numerazione e collocazione nel sistema in 18 Titoli.

Domanda 8: Cosa prevede il Testo Unico Versamenti e Riscossione (D.Lgs. 33/2025) per i versamenti IVA periodici?

Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 — Testo Unico in materia di versamenti e riscossione — in vigore dal 1° gennaio 2026, ha sistematizzato le norme generali sui versamenti fiscali, confermando per i titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per qualsiasi versamento effettuato tramite F24. Ha inoltre recepito le regole sulla compensazione orizzontale, sul ravvedimento operoso e sulle procedure di riscossione coattiva. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (abbassamento della soglia per il blocco della compensazione da € 100.000 a € 50.000 in presenza di debiti ruolati) trovano base anche in questo testo normativo.

Domanda 9: È possibile compensare l’IVA a credito con debiti di natura contributiva (INPS) tramite il modello F24?

Sì. La compensazione orizzontale tramite modello F24 consente di utilizzare il credito IVA per ridurre debiti di diversa natura, inclusi i contributi INPS (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.). Le condizioni sono le stesse previste per la compensazione con altri tributi erariali: per crediti IVA annuali superiori a € 5.000, è necessario il visto di conformità e la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Per i crediti da liquidazioni periodiche, non è richiesto il visto (ma restano i limiti sulle compensazioni in presenza di debiti ruolati > € 50.000 introdotti dalla Legge di Bilancio 2026).

Domanda 10: Come funziona il rimborso infrannuale (IVA TR) nell’ambito della Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva, e quali sono i requisiti per richiederlo?

Il rimborso trimestrale IVA (modello IVA TR) è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/1972 e consente di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione trimestrale, senza attendere la dichiarazione annuale. Può essere richiesto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni strutturali: (a) presenza di operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; (b) acquisti soggetti ad aliquota IVA media superiore a quella applicata alle vendite; (c) acquisti e importazioni di beni ammortizzabili (macchinari, impianti, ecc.) per importi rilevanti; (d) operazioni con soggetti non residenti. Per rimborsi superiori a € 30.000, è necessario il visto di conformità o la prestazione di garanzia fideiussoria.

Domanda 11: Qual è il trattamento IVA per i soggetti in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento nell’ambito del Testo Unico IVA?

L’art. 74-bis del DPR 633/1972 (e la corrispondente disposizione nel nuovo TU IVA) prevede regole specifiche per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Per le operazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta: il curatore o il commissario liquidatore deve adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione entro quattro mesi dalla nomina. Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della procedura (anche in regime di esercizio provvisorio): gli adempimenti devono essere eseguiti dal curatore; le liquidazioni periodiche sono obbligatorie solo se nel periodo sono state registrate operazioni imponibili; il versamento deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre.

Domanda 12: Come ci si adegua al passaggio al nuovo Testo Unico IVA per la gestione delle liquidazioni e dei versamenti dal 2027?

Il passaggio al nuovo TU IVA richiede alcune azioni pratiche: (1) aggiornare i software gestionali e contabili per recepire la nuova numerazione degli articoli e i nuovi riferimenti normativi; (2) verificare che contratti, clausole e documentazione aziendale aggiornino i riferimenti al DPR 633/1972 con quelli del nuovo TU; (3) aggiornare i sistemi di controllo interno e compliance fiscale; (4) formare il personale amministrativo e finanziario sulla nuova struttura normativa. Sul piano sostanziale, le regole operative — calcolo della liquidazione, scadenze, codici tributo F24, obblighi LIPE — restano invariate: non ci sono impatti operativi immediati, ma solo la necessità di aggiornare i riferimenti formali.

Conclusioni {#conclusioni}

La Titolo XI – Liquidazione e versamenti testo unico iva rappresenta uno degli snodi più cruciali dell’intero sistema tributario italiano. È qui che si materializza concretamente l’obbligazione fiscale del soggetto passivo verso l’Erario: nel calcolo periodico della differenza tra IVA a debito e IVA a credito, nel rispetto delle scadenze di versamento, nella trasmissione telematica della LIPE, nella gestione dei crediti e delle compensazioni.

Il 2026 è un anno di transizione fondamentale. Il DPR 633/1972 — la storica legge madre dell’IVA italiana, in vigore da oltre cinquant’anni — rimane pienamente applicabile per tutto l’anno in corso. Ma il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e la sua struttura in 18 Titoli e 171 articoli è destinata a diventare il nuovo riferimento normativo dal 1° gennaio 2027.

Per operatori economici, professionisti fiscali e consulenti, comprendere già oggi la nuova architettura normativa — il ruolo del Titolo XI sul volume d’affari, la connessione con il Titolo XII sugli obblighi di fatturazione e registrazione, e le regole operative del Titolo XIII sulla riscossione — significa essere pronti per il futuro e trasformare un cambiamento normativo in un’opportunità di ottimizzazione della gestione fiscale.

I punti chiave da ricordare:

  • La liquidazione IVA è il meccanismo con cui ogni soggetto passivo calcola periodicamente l’IVA netta da versare o il credito da riportare
  • Le scadenze sono tassative e il mancato rispetto comporta sanzioni significative, riducibili attraverso il ravvedimento operoso
  • La LIPE è un adempimento autonomo, distinto dal versamento, con proprie scadenze e proprie sanzioni
  • La Legge di Bilancio 2026 ha inasprito le regole sulla compensazione in presenza di debiti ruolati
  • Il nuovo TU IVA non cambia le regole sostanziali della liquidazione: cambia la loro collocazione normativa, con effetto dal 2027
  • Prepararsi per tempo all’entrata in vigore del nuovo TU IVA è una scelta strategica, non solo un obbligo formale

Per qualsiasi adempimento specifico legato alla liquidazione e ai versamenti IVA, è sempre consigliabile consultare le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e fare riferimento alla normativa vigente su Normattiva.it, il portale ufficiale della normativa italiana.


Fonti e riferimenti normativi ufficiali


Articolo redatto sulla base delle fonti normative ufficiali vigenti. Ogni informazione è soggetta ad aggiornamenti normativi successivi. Per situazioni specifiche, consultare sempre un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, avvocato tributarista).

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