Art. 87 DPR 633/1972: Detrazione Imposta di Fabbricazione
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Riferimento normativo ufficiale: Normattiva – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 | Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 | Agenzia delle Entrate
Introduzione: Perché l’Art. 87 DPR 633/1972 È Ancora Rilevante
L’art. 87 DPR 633/1972 è una disposizione normativa che, pur collocata nel Titolo VII del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — la legge istitutiva dell’imposta sul valore aggiunto in Italia — riveste un significato tecnico-giuridico preciso e non trascurabile per chi studia il diritto tributario italiano o intende comprendere la struttura originaria del Testo Unico IVA.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia con decorrenza dal 1° gennaio 1973. L’articolo 87, rubricato “Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati”, si trova nel Titolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali (articoli da 76 a 94). Questa sezione ha governato il passaggio dal vecchio sistema basato sull’Imposta Generale sull’Entrata (IGE) al nuovo regime IVA, che l’Italia adottò in attuazione degli obblighi comunitari derivanti dalla Prima Direttiva IVA 67/227/CEE e dalla Seconda Direttiva IVA 67/228/CEE del Consiglio, entrambe dell’11 aprile 1967.
Capire l’art. 87 DPR 633/1972 significa capire una pagina fondamentale della storia fiscale italiana: come il legislatore abbia garantito la neutralità fiscale per le imprese tessili nel delicato passaggio tra due sistemi d’imposta radicalmente diversi, e quali diritti di detrazione siano stati riconosciuti ai soggetti passivi IVA che esercitavano attività industriali nel comparto dei filati.
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Il Contesto Storico-Normativo del DPR 633/1972
La Nascita dell’IVA in Italia e le Direttive Comunitarie del 1967
L’imposta sul valore aggiunto è stata istituita in Italia con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione della legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971 per la riforma tributaria. L’IVA ha sostituito l’Imposta Generale sull’Entrata (IGE) — un’imposta cumulativa a cascata che gravava su ogni stadio della produzione senza possibilità di detrazione, e che per questa ragione creava distorsioni competitive a danno delle attività industriali italiane — a partire dal 1° gennaio 1973.
L’adozione dell’IVA non fu una scelta isolata del legislatore italiano: fu la concretizzazione di impegni comunitari assunti nell’ambito della Comunità economica europea. Le fonti comunitarie che costituivano la base giuridica del passaggio all’IVA nel 1972 sono:
| Direttiva | Titolo | Contenuto |
| 67/227/CEE (Prima Direttiva IVA) | 11 aprile 1967 | Obbligo per gli Stati membri di sostituire il proprio sistema di imposte cumulative con il sistema comune IVA; definizione del principio di neutralità |
| 67/228/CEE (Seconda Direttiva IVA) | 11 aprile 1967 | Struttura e procedure di applicazione del sistema comune IVA; definizione delle operazioni imponibili, delle esenzioni e del meccanismo di detrazione |
La Sesta Direttiva CEE 77/388/CEE del 17 maggio 1977 è intervenuta successivamente per armonizzare le basi imponibili, ma non era ancora in vigore al momento dell’adozione del DPR 633/1972. La Direttiva 2006/112/CE è invece una rifusione del 2006 che ha consolidato in un unico testo tutta la normativa IVA comunitaria sviluppatasi nei decenni precedenti: riguarda il sistema IVA attuale, ma è estranea alla genesi del DPR 633/1972.
La Struttura del Testo Unico IVA (DPR 633/1972)
Il D.P.R. 633/1972 è organizzato nei seguenti titoli:
| Titolo | Contenuto | Articoli |
| Titolo I | Disposizioni generali (operazioni imponibili, territorialità dell’imposta) | da 1 a 20 |
| Titolo II | Obblighi dei contribuenti (fatturazione, registrazione, dichiarazione) | da 21 a 40 |
| Titolo III | Sanzioni | da 41 a 50 |
| Titolo IV | Accertamento e Riscossione | da 51 a 66-bis |
| Titolo V | Importazioni | da 67 a 70 |
| Titolo VI | Disposizioni Varie | da 71 a 75 |
| Titolo VII | Disposizioni Transitorie e Finali | da 76 a 94 |
L’art. 87 DPR 633/1972 si trova nel Titolo VII, dedicato alle norme che hanno governato il passaggio dall’IGE all’IVA e la gestione delle posizioni giuridiche nate nel vecchio regime fiscale.
Il Dispositivo dell’Art. 87 DPR 633/1972: Testo e Analisi
Il Testo della Norma
L’art. 87 DPR 633/1972, rubricato “Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati”, dispone in sostanza quanto segue:
I contribuenti — compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4 — che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.
Analisi Elemento per Elemento
| Elemento | Contenuto |
| Soggetti beneficiari | Contribuenti IVA — inclusi quelli ex art. 4, co. 3 — che esercitano attività industriali nel settore tessile |
| Attività richiesta | Produzione di filati da fibre naturali, artificiali, sintetiche e di vetro; tessuti e manufatti correlati |
| Diritto riconosciuto | Detrazione dall’IVA dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già pagata |
| Presupposto temporale | Possesso fisico ed effettivo dei beni in magazzino alla data del 31 dicembre 1972 |
| Finalità | Evitare la doppia imposizione al momento della transizione IGE/fabbricazione → IVA |
I Soggetti Beneficiari
L’art. 87 DPR 633/1972 si rivolge ai contribuenti IVA, con espresso rinvio ai soggetti di cui al terzo comma dell’art. 4 del medesimo D.P.R. Tale comma include gli enti pubblici, le associazioni e le altre organizzazioni che svolgono attività commerciali o industriali in forma non esclusiva. Il legislatore ha inteso estendere il beneficio non solo alle imprese industriali in senso stretto, ma a tutti i soggetti passivi IVA che, indipendentemente dalla forma giuridica, esercitassero attività industriale nel settore della produzione tessile.
Le Attività Industriali Rilevanti
La norma individua con precisione l’ambito produttivo. Le attività devono essere finalizzate alla produzione di filati delle seguenti categorie di fibre:
- Fibre tessili naturali (cotone, lana, lino, seta, juta e simili)
- Fibre artificiali (rayon, viscosa e derivati dalla cellulosa)
- Fibre sintetiche (nylon, poliestere, acrilico e simili)
- Fibre di vetro
Rientrano nell’ambito dell’art. 87 DPR 633/1972 anche i tessuti e i manufatti ottenuti dalla lavorazione di tali filati. Sono invece escluse le attività di mera commercializzazione senza trasformazione industriale.
Il Presupposto Temporale: il 31 Dicembre 1972
La data del 31 dicembre 1972 è il fulcro operativo della norma: i beni devono essere stati fisicamente presenti in magazzino a quella data. Non rilevano le mere aspettative o gli ordini in corso: occorre la giacenza effettiva e documentabile. Si tratta di un classico meccanismo di tutela della continuità patrimoniale al cambio di regime fiscale, che protegge le imprese le quali avevano già sopportato il carico tributario su scorte destinate a essere vendute sotto il nuovo regime IVA.
L’Imposta di Fabbricazione sui Filati: Cos’Era e Perché Rilevava
Natura del Tributo
L’imposta di fabbricazione sui filati era un tributo indiretto del sistema fiscale pre-IVA, applicato nella fase di produzione industriale. Per logica economica era concettualmente simile alle odierne accise, pur presentando differenze rilevanti sul piano della disciplina giuridica: le moderne accise sono armonizzate a livello europeo e regolate da un corpus normativo unitario (in Italia, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), mentre l’imposta di fabbricazione sui filati era disciplinata da norme proprie dell’ordinamento italiano pre-riforma, in particolare dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
Prima dell’entrata in vigore dell’IVA, questo tributo era riscosso dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, strutture specializzate distinte dagli uffici generali delle imposte e separate — nella ripartizione di competenze dell’epoca — dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto che avrebbe poi gestito il nuovo tributo.
Il Problema della Doppia Imposizione
Con l’introduzione dell’IVA al 1° gennaio 1973, le imprese tessili si trovavano in una situazione potenzialmente iniqua: avevano già pagato l’imposta di fabbricazione sulle giacenze di filati, tessuti e manufatti presenti in magazzino al 31 dicembre 1972. Quelle stesse merci avrebbero poi generato IVA al momento della vendita, avvenuta nel corso del 1973 o successivamente.
Senza un meccanismo correttivo, si sarebbe verificata una doppia imposizione su beni già tassati: una sul lato della produzione (imposta di fabbricazione) e una sul lato della vendita (IVA). L’art. 87 DPR 633/1972 ha risolto questo problema riconoscendo il diritto alla detrazione del tributo già versato, in piena coerenza con il principio di neutralità fiscale che è alla base del sistema IVA sin dalla Prima Direttiva 67/227/CEE.
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Le Disposizioni Transitorie del Titolo VII: Il Quadro Complessivo
L’art. 87 DPR 633/1972 non è una norma isolata. Si inserisce in un sistema organico di disposizioni transitorie costruito per garantire un passaggio ordinato dall’IGE all’IVA. Ecco i principali articoli del Titolo VII:
| Articolo | Rubrica | Contenuto in sintesi |
| Art. 76 | Istituzione e decorrenza | L’IVA decorre dal 1° gennaio 1973 |
| Art. 77 | Operazioni da rapporti in corso | Contratti stipulati prima del 1973 con operazioni effettuate dopo; diritto del cessionario di richiedere l’applicazione dell’IVA |
| Art. 78 | Applicazione graduale per alimentari e tessili | Aliquote IVA ridotte transitorie per generi di prima necessità e prodotti tessili negli anni 1973-1976 |
| Art. 79 | Detrazione forfettaria per giacenze | Meccanismo di detrazione stimata (forfettaria) dell’imposta presumibilmente incorporata nel valore delle scorte al passaggio all’IVA |
| Art. 80 | Detrazione per beni ammortizzabili | Detrazione per imposta incorporata nel valore dei beni strumentali posseduti all’avvio dell’IVA |
| Art. 81 | Sanzioni per detrazioni indebite | Sanzioni per chi detrae importi superiori a quelli spettanti ai sensi degli artt. 82 e 83 |
| Art. 82 | Detrazione imposta di fabbricazione sui filati | Detrazione speciale per l’imposta di fabbricazione già pagata sui filati tessili posseduti al 31/12/1972 |
| Art. 83 | Validità di precedenti autorizzazioni | Salvaguardia di atti amministrativi precedenti all’IVA |
| Art. 84 | Revisione prezzi per contratti in corso | Adeguamento dei prezzi in contratti già stipulati per tenere conto dell’IVA |
| Art. 85 | Abolizione IGE e altri tributi | Elencazione analitica delle imposte soppresse, inclusa l’imposta di fabbricazione sui filati |
| Art. 94 | Entrata in vigore | Il D.P.R. 633/1972 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in GU (11 novembre 1972) |
La Differenza Chiave tra Art. 82 e Art. 87 DPR 633/1972
I due articoli sono complementari ma concettualmente distinti:
- Art. 82: Prevedeva una detrazione di carattere forfettario ed estimativo dell’imposta presumibilmente incorporata nel valore generale delle giacenze di magazzino al momento del passaggio all’IVA. Non era la restituzione di un importo analiticamente documentato, ma un meccanismo semplificato applicato su base stimata per alleggerire il carico transitorio su tutti i contribuenti.
- Art. 87: Prevedeva, per il solo settore dei filati tessili, la detrazione dell’importo specifico e documentato dell’imposta di fabbricazione già assolta. Si trattava di un tributo di produzione distinto dall’IGE, che aveva colpito il settore tessile con un titolo autonomo; il suo recupero tramite detrazione dall’IVA era una scelta tecnica precisa per un comparto in cui quel tributo aveva avuto un peso particolarmente rilevante nella struttura di costo industriale.
La Soppressione dell’Imposta di Fabbricazione: L’Art. 90 DPR 633/1972
L’art. 90 del D.P.R. 633/1972 elenca analiticamente le imposte abolite a seguito dell’introduzione dell’IVA. Tra le abolizioni figurava espressamente l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, di cui al regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 e successive modificazioni.
Questa abolizione è il presupposto logico-normativo dell’art. 87 DPR 633/1972: se l’imposta di fabbricazione sui filati fosse rimasta in vigore accanto all’IVA, non si sarebbe posto il problema della detrazione nell’ambito dell’IVA stessa. È la soppressione contestuale del tributo che ha reso necessario il meccanismo di recupero transitorio riconosciuto dall’art. 87.
Il Meccanismo della Detrazione IVA: Principi Generali
L’art. 87 DPR 633/1972 si inserisce nel più ampio sistema della detrazione IVA disciplinato dall’articolo 19 del medesimo Decreto. Comprendere il funzionamento ordinario della detrazione aiuta a contestualizzare la disposizione speciale e transitoria.
Come Funziona la Detrazione IVA
| Concetto | Descrizione |
| IVA a debito | IVA applicata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo |
| IVA a credito | IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti all’attività d’impresa |
| Detrazione ordinaria | Il soggetto passivo versa all’erario la sola differenza tra IVA a debito e IVA a credito |
| Principio di neutralità | L’IVA non deve gravare definitivamente sulle imprese lungo la catena produttiva, ma solo sul consumatore finale |
Nel caso dell’art. 87 DPR 633/1972, la detrazione ammessa è diversa da quella ordinaria: non si tratta dell’IVA corrisposta su acquisti nel nuovo regime, bensì di un tributo di produzione — l’imposta di fabbricazione — radicalmente diverso per natura giuridica e meccanismo applicativo. Il legislatore ha esteso il meccanismo detrattivo a questo tributo per garantire la neutralità del passaggio di regime, in coerenza con l’impianto complessivo delle disposizioni transitorie.
L’Art. 87 DPR 633/1972 nel Contesto della Riforma 2026-2027
L’art. 87 DPR 633/1972, come tutto il D.P.R. 633/1972, è ora destinato ad essere abrogato nell’ambito della riforma organica del sistema IVA italiano.
Il Nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 19 Gennaio 2026, n. 10
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2025 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, istituisce il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Il decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale), come modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120.
Il nuovo Testo Unico IVA entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 (la data inizialmente prevista del 1° gennaio 2026 è stata posticipata di un anno dal decreto-legge Milleproroghe, per consentire agli operatori il necessario periodo di adeguamento). L’abrogazione espressa del D.P.R. 633/1972 è prevista dall’art. 170 del D.Lgs. 10/2026, con effetto dalla medesima data.
| Aspetto | D.P.R. 633/1972 | Nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) |
| Anno di adozione | 1972 | 2026 |
| Applicazione | 1° gennaio 1973 | Dal 1° gennaio 2027 |
| Struttura | 7 Titoli + Tabelle (con stratificazioni di 50 anni) | 18 Titoli, 171 articoli + Tabelle |
| Fonti confluite | Solo DPR 633/1972 (più norme sparse) | DPR 633/1972 + D.L. 331/1993 + altre disposizioni |
| Natura dell’intervento | Testo originario con modifiche progressive | Riordino compilativo senza riforma sostanziale |
| Art. 87 (filati) | Presente come disposizione transitoria | Non riprodotto: effetti esauriti da decenni |
Perché l’Art. 87 DPR 633/1972 Non È Stato “Trasferito”
Il D.Lgs. 10/2026 ha carattere compilativo: ha riorganizzato e coordinato la normativa vigente senza introdurre modifiche sostanziali all’imposta. L’art. 87 DPR 633/1972 non è stato riprodotto nel nuovo Testo Unico semplicemente perché i suoi effetti pratici si sono esauriti nella fase iniziale di applicazione dell’IVA (esercizio 1973). La detrazione era esercitabile solo in relazione a beni fisicamente presenti in magazzino al 31 dicembre 1972: non vi è alcun contribuente che possa oggi vantare posizioni giuridiche attive sulla base di questa norma.
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Tabella di Sintesi: Art. 87 DPR 633/1972
| Voce | Dettaglio |
| Norma | Art. 87, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 |
| Collocazione | Titolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali |
| Rubrica ufficiale | Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati |
| Soggetti | Contribuenti IVA con attività industriali tessili (inclusi quelli ex art. 4, co. 3) |
| Beni interessati | Filati (fibre naturali, artificiali, sintetiche, di vetro), tessuti, manufatti |
| Diritto riconosciuto | Detrazione dall’IVA dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta |
| Presupposto | Possesso fisico dei beni al 31 dicembre 1972 |
| Finalità | Neutralizzare la doppia imposizione: fabbricazione pre-1973 + IVA post-1973 |
| Norma di abolizione | Art. 90, D.P.R. 633/1972 |
| Base comunitaria del DPR 633/1972 | Prima Direttiva 67/227/CEE e Seconda Direttiva 67/228/CEE (1967) |
| Stato attuale | Effetti esauriti; il D.P.R. 633/1972 è abrogato dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026, art. 170) |
Domande Frequenti (FAQ)
Che cosa stabilisce esattamente l’art. 87 DPR 633/1972?
L’art. 87 DPR 633/1972 riconosce in sostanza ai contribuenti IVA che esercitavano attività industriali nella produzione di filati — di fibre naturali, artificiali, sintetiche e di vetro — e dei relativi tessuti e manufatti il diritto di detrarre dall’IVA l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già versata su quei beni, a condizione che fossero ancora fisicamente presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 1972, ossia alla vigilia dell’entrata in vigore dell’IVA.
In quale parte del D.P.R. 633/1972 si trova l’art. 87 e qual è la sua collocazione sistematica?
L’art. 87 si trova nel Titolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che raccoglie gli articoli da 76 a 94. Questo titolo contiene le norme che hanno disciplinato il passaggio dall’Imposta Generale sull’Entrata (IGE) all’IVA, avvenuto il 1° gennaio 1973, e la gestione di tutte le posizioni tributarie sorte nel precedente regime fiscale.
Su quali direttive europee si fonda il DPR 633/1972?
Il D.P.R. 633/1972 è stato adottato in attuazione degli obblighi comunitari derivanti dalla Prima Direttiva IVA 67/227/CEE e dalla Seconda Direttiva IVA 67/228/CEE, entrambe dell’11 aprile 1967. Queste direttive imponevano agli Stati membri della Comunità economica europea di adottare un sistema comune dell’IVA in sostituzione delle imposte cumulative allora vigenti (come l’IGE italiana), e definivano il principio di neutralità e la struttura del meccanismo di detrazione. La Direttiva 2006/112/CE — che è la fonte comunitaria di riferimento per il sistema IVA attuale — è una rifusione del 2006 che consolida la normativa europea sviluppatasi nei decenni successivi al 1967, ed è estranea alla genesi storica del DPR 633/1972.
Chi poteva beneficiare della detrazione prevista dall’art. 87 DPR 633/1972?
Potevano beneficiare della detrazione i soggetti passivi IVA che esercitavano, in forma industriale, attività di produzione di filati di varie fibre tessili, tessuti e manufatti correlati, e che avevano già versato l’imposta di fabbricazione su quei beni. La norma includeva espressamente i soggetti di cui al terzo comma dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 — enti pubblici, associazioni e organizzazioni che svolgevano attività industriali in forma non esclusiva — ampliando così il beneficio al di là delle sole imprese in senso stretto.
Qual era la differenza tra l’imposta di fabbricazione e l’IVA?
L’imposta di fabbricazione era un tributo indiretto del sistema fiscale pre-IVA, applicato nella fase di produzione industriale di determinati beni. Per logica economica era concettualmente simile alle odierne accise, ma con una disciplina giuridica propria e una struttura diversa dall’attuale regime delle accise armonizzate a livello europeo. L’IVA è invece un’imposta plurifase che si applica a ogni stadio della catena del valore — sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi — con pieno diritto di detrazione lungo tutta la filiera produttiva e carico fiscale definitivo gravante solo sul consumatore finale. I due tributi avevano struttura, presupposti e logica applicativa profondamente diversi.
Qual è la differenza tra l’art. 82 e l’art. 87 del DPR 633/1972?
L’art. 82 DPR 633/1972 prevedeva una detrazione di carattere forfettario ed estimativo dell’imposta presumibilmente incorporata nel valore generale delle scorte di magazzino al momento del passaggio all’IVA. Non si trattava della restituzione di un importo analitico, ma di un alleggerimento fiscale calcolato su base stimata applicabile a tutti i contribuenti. L’art. 87, invece, era una norma speciale esclusivamente per il settore tessile, che consentiva la detrazione dell’ammontare specifico e documentato dell’imposta di fabbricazione già assolta: un tributo distinto dall’IGE, che aveva colpito il comparto dei filati con titolo autonomo e che richiedeva un meccanismo di recupero analitico, non forfettario.
L’art. 87 DPR 633/1972 è ancora applicabile oggi?
No. L’art. 87 DPR 633/1972 ha natura esclusivamente transitoria e i suoi effetti si sono esauriti nella fase iniziale di applicazione dell’IVA (esercizio 1973). La detrazione era esercitabile solo in relazione a beni fisicamente presenti in magazzino al 31 dicembre 1972: non vi è quindi alcun contribuente che possa oggi invocare questa norma per operazioni correnti. La norma mantiene rilevanza storica, sistematica e accademica, ma nessuna applicabilità pratica diretta.
Cosa prevede il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) in relazione al DPR 633/1972?
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Supplemento Ordinario n. 4 — istituisce un nuovo Testo Unico IVA di 171 articoli in 18 titoli, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e abroga espressamente il D.P.R. 633/1972 ai sensi del suo art. 170. Si tratta di un riordino compilativo — non di una riforma sostanziale dell’imposta — che accorpa il DPR 633/1972 con il D.L. 331/1993 (scambi intracomunitari) in un unico testo organico. L’art. 87 DPR 633/1972 non è stato riprodotto nel nuovo Testo Unico perché norma transitoria con effetti da decenni esauriti.
Dove posso trovare il testo ufficiale del D.P.R. 633/1972 e del D.Lgs. 10/2026?
Il testo aggiornato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è consultabile gratuitamente su Normattiva, la banca dati ufficiale della normativa italiana. Il testo originale è su Gazzetta Ufficiale. Il D.Lgs. 10/2026 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 (Supplemento Ordinario n. 4). Per prassi e circolari interpretative, il riferimento è Agenzia delle Entrate.
Quali imposte sono state soppresse con l’introduzione dell’IVA nel 1973?
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 633/1972, con l’entrata in vigore dell’IVA sono stati aboliti, tra gli altri: l’Imposta Generale sull’Entrata (IGE); le tasse erariali sui trasporti; talune tasse di bollo; e — specificamente rilevante per l’art. 87 — l’imposta di fabbricazione sui filati di varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, e sui relativi tessuti e manufatti (di cui al R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2). La soppressione di quest’ultimo tributo è il presupposto logico-normativo del meccanismo detrattivo riconosciuto dall’art. 87 DPR 633/1972.
Conclusioni
L’art. 87 DPR 633/1972 è la testimonianza di come il legislatore del 1972 abbia saputo progettare un sistema di transizione equo e tecnicamente solido, dal vecchio regime dell’Imposta Generale sull’Entrata e dell’imposta di fabbricazione al nuovo sistema dell’IVA. Il meccanismo detrattivo previsto dall’art. 87 DPR 633/1972 — la possibilità di scomputare dall’IVA l’imposta di fabbricazione già assolta sulle giacenze di filati, tessuti e manufatti al 31 dicembre 1972 — è stato uno strumento di tutela del soggetto passivo IVA nelle prime fasi del nuovo tributo, pienamente coerente con il principio di neutralità fiscale già enunciato dalla Prima Direttiva CEE 67/227/CEE del 1967.
La norma si distingue dall’art. 82 — che prevedeva una detrazione forfettaria e stimata sulle giacenze generali — per la sua natura analitica e specifica: riguardava un tributo di produzione autonomo (l’imposta di fabbricazione) che aveva colpito in modo peculiare il comparto tessile, e la cui soppressione contestuale all’avvio dell’IVA richiedeva un meccanismo di recupero documentato, non forfettario.
Oggi, con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 che abroga espressamente il D.P.R. 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2027, l’art. 87 DPR 633/1972 chiude definitivamente il suo ciclo normativo formale. Ma la sua lettura rimane un esercizio prezioso per chiunque voglia comprendere le radici del sistema fiscale italiano, il funzionamento tecnico delle disposizioni transitorie nelle grandi riforme tributarie, e la cura con cui il legislatore ha saputo gestire il passaggio tra regimi d’imposta profondamente diversi, garantendo la continuità e la parità di trattamento per le imprese del settore delle attività industriali tessili.
Riferimenti Normativi Ufficiali
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Normattiva (testo aggiornato)
- D.P.R. 633/1972 – Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 (testo originale)
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – Nuovo Testo Unico IVA – G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4
- Agenzia delle Entrate – Portale IVA e normativa
- Prima Direttiva IVA 67/227/CEE – EUR-Lex
- Seconda Direttiva IVA 67/228/CEE – EUR-Lex
- Legge 9 agosto 2023, n. 111 – Delega per la riforma fiscale – Normattiva
Articolo redatto a scopo informativo e divulgativo. Per consulenza fiscale specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (dottore commercialista o esperto tributario iscritto all’albo).