IVA San Marino Fatturazione e Adempimenti
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Introduzione all’IVA San Marino
L’IVA San Marino rappresenta un tema fondamentale per tutti gli operatori economici italiani che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica di San Marino. La gestione dell’IVA San Marino richiede una conoscenza approfondita delle normative specifiche che regolano gli scambi tra i due Stati, in particolare dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022.
La disciplina dell’IVA San Marino è stata completamente riformata con il Decreto del MEF del 21 giugno 2021, che ha introdotto nuove regole per la fatturazione elettronica e ha modificato significativamente le procedure operative. Comprendere correttamente il funzionamento dell’IVA San Marino è essenziale per evitare errori fiscali e sanzioni amministrative che possono risultare particolarmente onerose.
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Quadro Normativo di Riferimento per l’IVA San Marino
Normativa Principale
La disciplina dell’IVA San Marino si basa su un complesso quadro normativo che include:
| Normativa | Descrizione | Data di Entrata in Vigore |
| Art. 71 del DPR 633/1972 | Operazioni con San Marino e Città del Vaticano | 1972 |
| D.M. 24 dicembre 1993 | Disciplina originaria rapporti Italia-San Marino | 1993 (abrogato dal 1° ottobre 2021) |
| Decreto MEF 21 giugno 2021 | Nuova disciplina IVA rapporti Italia-San Marino | 1° ottobre 2021 |
| Provvedimento AdE 5 agosto 2021 | Regole tecniche fatturazione elettronica | 5 agosto 2021 |
| Specifiche Tecniche 1.7.1 | Introduzione tipo documento TD28 | 1° ottobre 2022 |
Articolo 71 del DPR 633/1972
L’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 costituisce la base normativa fondamentale per l’IVA San Marino. Questa disposizione stabilisce che le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino sono assimilate alle cessioni all’esportazione previste dall’articolo 8 del medesimo decreto.
Decreto del MEF del 21 giugno 2021
Il Decreto del MEF del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021, rappresenta la disciplina completa agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Questo decreto è composto da 23 articoli suddivisi in 7 titoli e regola tutti gli aspetti dell’IVA San Marino, sostituendo il precedente D.M. 24 dicembre 1993.
Territorialità IVA San Marino
Status Fiscale della Repubblica di San Marino
È fondamentale comprendere che la Repubblica di San Marino, pur essendo un’enclave all’interno del territorio italiano, non fa parte del territorio IVA dell’Unione Europea ed è soggetta a un regime IVA bilaterale speciale con l’Italia.
Questa precisazione è importante perché San Marino non è trattato come un normale Paese extra-UE, ma beneficia di un accordo specifico che disciplina gli scambi commerciali. Il territorio sammarinese è escluso dal territorio dell’Unione Europea secondo la Direttiva 2006/112/CE, come recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 7, comma 1, lett. b) del DPR n. 633/1972.
Differenze rispetto ai Paesi Extra-UE
A differenza delle normali esportazioni extra-UE, gli scambi con San Marino:
- Seguono regole specifiche previste dal Decreto 21 giugno 2021
- Non richiedono procedure doganali tradizionali
- Sono soggetti a un sistema di convalida dell’Ufficio Tributario sammarinese
- Beneficiano di un sistema di interscambio elettronico delle fatture
Implicazioni Fiscali
Questa particolare condizione territoriale implica che:
- Le cessioni verso San Marino sono trattate come operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/1972
- Gli acquisti da San Marino sono soggetti al reverse charge (inversione contabile)
- Non si applica il meccanismo dell’Intrastat utilizzato per gli scambi intracomunitari
- Si utilizzano procedure specifiche diverse da quelle per l’import/export extra-UE tradizionale
Fatturazione Elettronica per l’IVA San Marino
Obbligo di Fatturazione Elettronica
Dal 1° luglio 2022 è diventato obbligatorio emettere fatture elettroniche per tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Questo obbligo rappresenta un cambiamento fondamentale nella gestione dell’IVA San Marino.
Periodo Transitorio
Il Decreto del 21 giugno 2021 ha previsto un periodo transitorio:
| Periodo | Modalità di Fatturazione |
| 1° ottobre 2021 – 30 giugno 2022 | Facoltativa (elettronica o cartacea) |
| Dal 1° luglio 2022 | Obbligatoria elettronica per cessioni di beni |
Esclusioni dall’Obbligo
Non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica verso San Marino:
- Operatori in regime forfettario (con ricavi/compensi inferiori a determinate soglie)
- Soggetti esonerati per disposizioni di legge (art. 22 DPR 633/1972 – commercio al minuto)
- Per le prestazioni di servizi l’emissione di fattura elettronica rimane facoltativa
Sistema di Interscambio (SDI) e IVA San Marino
Funzionamento del Sistema di Interscambio
Il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche tra Italia e San Marino. L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino (UTRSM) opera come “nodo attestato” al SDI.
Flusso delle Fatture Elettroniche
OPERATORE ITALIANO (Cedente)
↓
SDI Italia
↓
Ufficio Tributario San Marino (UTRSM)
(Verifica e Convalida)
↓
OPERATORE SAMMARINESE (Cessionario)
Codice Destinatario
Per inviare fatture elettroniche verso San Marino è necessario utilizzare il codice destinatario:
2R4GTO8
Questo codice identifica l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino.
Come Emettere Fattura Elettronica verso San Marino
Dati Obbligatori per l’IVA San Marino
Per emettere correttamente una fattura elettronica verso San Marino, è necessario indicare i seguenti elementi:
| Campo | Valore | Note |
| Codice Destinatario | 2R4GTO8 | Ufficio Tributario San Marino |
| Codice Natura IVA | N3.3 | Non imponibili art. 71 (San Marino) |
| Tipo Documento | TD01 o TD24 | TD01 per fattura immediata, TD24 per fattura differita |
| Numero Identificativo | SM + 5 cifre | Codice operatore economico sammarinese |
| IdPaese | SM | San Marino |
Tipi Documento: TD01 vs TD24
Attenzione: È importante scegliere il tipo documento corretto:
- TD01: Fattura immediata (emessa entro 12 giorni dall’operazione)
- TD24: Fattura differita (utilizzata quando ci sono documenti di trasporto, emessa entro il 15 del mese successivo)
La scelta del tipo documento dipende dalle modalità operative dell’azienda, non è un parametro fisso per le operazioni con San Marino.
Codice Natura N3.3
Il codice natura N3.3 è specifico per le operazioni non imponibili verso San Marino. È fondamentale utilizzare il codice N3.3 e non il codice N3.1 (utilizzato per le esportazioni extra-UE tradizionali).
Numero di Identificazione Operatore Economico
Il numero di identificazione dell’operatore economico sammarinese è composto da:
- Prefisso: SM
- Seguito da 5 cifre numeriche
Esempio: SM12345
Procedura di Emissione Passo per Passo
- Raccolta dati: Ottenere dal cliente sammarinese il codice operatore economico
- Compilazione fattura: Inserire tutti i dati obbligatori nel gestionale
- Scelta tipo documento: Selezionare TD01 (immediata) o TD24 (differita)
- Indicazione natura operazione: Selezionare codice natura N3.3
- Codice destinatario: Inserire 2R4GTO8
- Trasmissione: Inviare la fattura tramite SDI
- Monitoraggio: Verificare l’esito della convalida
Processo di Convalida dell’Ufficio Tributario
Controlli dell’Ufficio Tributario di San Marino
L’Ufficio Tributario di San Marino verifica:
- La regolarità formale della fattura elettronica
- Il corretto assolvimento dell’imposta sull’importazione da parte dell’operatore sammarinese
- La corrispondenza tra il codice operatore economico e il destinatario effettivo
Tempistiche di Convalida
| Fase | Tempistica | Azione |
| Trasmissione fattura | T0 | Invio via SDI |
| Verifica UTRSM | Entro 4 mesi | Controllo e convalida |
| Mancata convalida | Dopo 4 mesi | Emissione nota di variazione entro 30 giorni |
Conseguenze della Mancata Convalida
Se entro quattro mesi dall’emissione della fattura l’Ufficio Tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità:
- L’operatore economico italiano deve emettere una nota di variazione in aumento
- La nota deve essere emessa entro 30 giorni successivi ai 4 mesi
- L’operazione diventa imponibile IVA in Italia
- Le sanzioni non sono applicate se la procedura è correttamente rispettata nei termini previsti
Verifica dell’Esito della Convalida
Per verificare l’esito della convalida:
- Accedere all’Agenzia delle Entrate con credenziali (SPID, CIE, CNS)
- Selezionare Fatturazione Elettronica → Fatture e corrispettivi
- Accedere a Consultazione → Fatture elettroniche ed altri dati IVA
- Visualizzare Fatture transfrontaliere → Operazioni con San Marino
Fatture Passive da San Marino: Gestione dell’IVA
Tipologie di Fatture Ricevute
Gli operatori italiani possono ricevere diverse tipologie di fatture da San Marino:
| Tipo Fattura | Formato | Con/Senza IVA | Tipo Documento | Azione Richiesta |
| Elettronica | XML via SDI | Con IVA | – | Detrazione normale dopo visualizzazione |
| Elettronica | XML via SDI | Senza IVA | TD19 (beni) / TD17 (servizi) | Autofattura reverse charge |
| Cartacea | Carta con timbro | Con IVA | TD28 | Comunicazione SDI |
| Cartacea | Carta | Senza IVA | TD19 (beni) / TD17 (servizi) | Autofattura reverse charge |
Fattura Elettronica con Addebito IVA
Quando un operatore sammarinese emette fattura elettronica con addebito dell’IVA:
- La fattura viene trasmessa via SDI dall’Ufficio Tributario di San Marino
- È visualizzabile nel portale Fatture e Corrispettivi
- L’IVA può essere detratta dopo la visualizzazione del documento nel portale
- Non sono necessarie autofatture o comunicazioni aggiuntive
- L’imposta viene versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario, che la riversa all’Agenzia delle Entrate
Fattura Elettronica senza Addebito IVA
Quando si riceve una fattura elettronica senza addebito dell’IVA:
- Applicare il reverse charge (art. 17, comma 2, DPR 633/1972)
- Emettere autofattura con tipo documento:
- TD19 per acquisti di beni
- TD17 per prestazioni di servizi
- Inviare l’autofattura tramite SDI
- Annotare nei registri IVA (acquisti e vendite)
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Fattura Cartacea con IVA – Tipo Documento TD28
Dal 1° ottobre 2022 è stato introdotto il tipo documento TD28 per gestire le fatture cartacee con IVA ricevute da operatori sammarinesi (tipicamente operatori con ricavi inferiori a 100.000 euro esonerati dalla fatturazione elettronica secondo la prassi amministrativa corrente).
Procedura TD28:
- Ricevere la fattura cartacea con timbro a secco dell’Ufficio Tributario di San Marino
- Creare un documento tipo TD28 nel proprio gestionale
- Riportare:
- L’imponibile indicato nella fattura cartacea
- L’IVA come esposta nella fattura
- Inviare il documento TD28 tramite SDI
- Questo assolve all’obbligo di comunicazione (esterometro)
- Detrarre l’IVA normalmente
Fattura Cartacea senza IVA
Per fatture cartacee senza IVA:
- Emettere autofattura tipo documento TD19 o TD17
- Applicare reverse charge
- Inviare tramite SDI
Reverse Charge e Integrazione Fatture
Meccanismo del Reverse Charge
Il reverse charge (inversione contabile) è il meccanismo per cui l’obbligo di versamento dell’IVA è trasferito dal cedente (operatore sammarinese) al cessionario (operatore italiano).
Quando si Applica il Reverse Charge
Il reverse charge si applica per:
- Acquisti di beni da San Marino quando la fattura non riporta addebito IVA
- Prestazioni di servizi da San Marino, quando il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai sensi degli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972
Procedura di Integrazione
- Ricevere la fattura senza IVA
- Calcolare l’IVA dovuta secondo le aliquote italiane applicabili
- Emettere autofattura indicando:
- Imponibile
- Aliquota IVA applicabile
- IVA calcolata
- Annotare l’autofattura in:
- Registro vendite (IVA a debito)
- Registro acquisti (IVA a credito, se detraibile)
- Inviare l’autofattura al SDI
Tipi Documento per Integrazione
| Operazione | Tipo Documento | Descrizione |
| Acquisto beni | TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 |
| Servizi | TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| Fattura cartacea con IVA | TD28 | Comunicazione fattura cartacea con addebito IVA |
Tempistiche per l’Autofattura
Importante: Le tempistiche per l’emissione dell’autofattura seguono le regole ordinarie della registrazione IVA, non un termine fisso di 4 mesi. L’autofattura deve essere emessa e registrata secondo i termini ordinari previsti per le operazioni passive, tipicamente entro il mese successivo o entro i termini della liquidazione periodica.
Registrazione nei Registri IVA
Registrazione Fatture Attive (Vendite verso San Marino)
Le fatture emesse verso San Marino vanno annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972):
- Data: Data di emissione
- Numero: Numero progressivo fattura
- Imponibile: Importo totale
- IVA: Non applicata (operazione non imponibile)
- Annotazione: “Non imponibile art. 71 DPR 633/1972 – N3.3”
Registrazione Fatture Passive (Acquisti da San Marino)
Per fatture con IVA (ricevute via SDI o TD28):
- Annotare nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972)
- Indicare l’IVA detraibile secondo le regole ordinarie
- Attendere la visualizzazione nel portale per procedere alla detrazione
Per fatture senza IVA (con autofattura TD19/TD17):
- Annotare l’autofattura in entrambi i registri:
- Registro vendite: IVA a debito
- Registro acquisti: IVA a credito (se detraibile)
Dichiarazione IVA
Nella dichiarazione IVA annuale:
- Cessioni verso San Marino: Indicare nel rigo VE30, colonna 4 (operazioni non imponibili)
- Acquisti da San Marino: Indicare secondo la tipologia di operazione nei righi corrispondenti
Prestazioni di Servizi e IVA San Marino
Regime Facoltativo per i Servizi
A differenza delle cessioni di beni, per le prestazioni di servizi tra Italia e San Marino la fatturazione elettronica è facoltativa e non obbligatoria.
Servizi da Italia verso San Marino
Per i servizi resi a operatori sammarinesi è possibile:
- Emettere fattura elettronica via SDI (facoltativo)
- Emettere fattura cartacea tradizionale
- Verificare la territorialità secondo le regole generali IVA (artt. 7-ter e seguenti DPR 633/1972)
- Se territorialmente rilevanti fuori dall’Italia: codice natura N2.1 (non soggette ad IVA)
- Se territorialmente rilevanti in Italia: applicare eventualmente la non imponibilità se sussistono i requisiti
Servizi da San Marino verso Italia
Per i servizi ricevuti da operatori sammarinesi, se il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai sensi degli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972:
- Obbligatoria l’emissione di autofattura tipo documento TD17
- Applicare reverse charge
- Inviare tramite SDI
- Registrare nei registri IVA
Operatori Sammarinesi: Obblighi e Esenzioni
Soglia di Esenzione secondo la Prassi Amministrativa
Secondo la prassi amministrativa corrente (Decreto Delegato 147/2021 art. 18 comma 4 della Repubblica di San Marino), gli operatori sammarinesi con ricavi inferiori a 100.000 euro nell’anno precedente possono scegliere di non avvalersi della fatturazione elettronica.
Importante: Questa soglia è prevista dalla normativa sammarinese e può essere soggetta a modifiche. Gli operatori possono comunque optare per l’emissione di fatture elettroniche anche sotto soglia.
Conseguenze per gli Operatori Italiani
Questa esenzione comporta che gli operatori italiani possano ricevere:
- Fatture elettroniche da operatori sammarinesi sopra soglia o che hanno optato per l’elettronico
- Fatture cartacee da operatori sammarinesi sotto soglia
- Necessità di gestire diverse tipologie di documenti con procedure differenziate
Vendite a Privati Consumatori e Soggetti Non Operatori
Cessioni a Privati: Principi Generali
Le cessioni a privati consumatori sammarinesi (persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni) seguono i principi generali dell’art. 71 del DPR 633/1972.
Principio fondamentale: Se la cessione comporta il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, l’operazione è non imponibile IVA in Italia ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972, con assolvimento dell’imposta secondo la normativa sammarinese.
Requisiti per la Non Imponibilità
Per beneficiare della non imponibilità ai sensi dell’art. 71:
- Trasporto effettivo dei beni a San Marino
- Prova documentale del trasporto (DDT, documenti di trasporto)
- Destinazione finale a San Marino
- Regolarità formale della documentazione
Gestione Operativa
Vendita con Trasporto a Cura del Fornitore
Quando il fornitore italiano organizza o effettua il trasporto:
- Emettere fattura con codice natura N3.3
- Operazione non imponibile IVA in Italia (art. 71)
- L’imposta è assolta secondo la normativa sammarinese
- Documentare adeguatamente il trasporto
Ritiro Diretto dal Cliente
Se il cliente privato sammarinese:
- Ritira direttamente i beni in Italia presso il fornitore
- Organizza autonomamente il trasporto verso San Marino
- L’operazione è non imponibile IVA in Italia (art. 71) se il trasporto a San Marino è documentato
- L’imposta è assolta secondo la normativa sammarinese
Documentazione Necessaria
Per tutte le cessioni verso San Marino, incluse quelle a privati:
- Documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione
- Fattura con codice natura N3.3
- Tracciabilità del trasporto
- Conservazione della documentazione per 10 anni
Attenzione: Evitare Errori Comuni
NON applicare regole di “vendita a distanza” simili a quelle intra-UE. Il regime Italia-San Marino è regolato dal Decreto del 21 giugno 2021 e dall’art. 71 DPR 633/1972, non dalle disposizioni EU in materia di vendite a distanza.
NON esiste una soglia di fatturato oltre la quale cambia il trattamento IVA per le cessioni verso privati sammarinesi nell’ambito del regime bilaterale attuale.
Sanzioni e Adempimenti
Sanzioni per Violazioni
Le principali sanzioni riguardano:
| Violazione | Sanzione | Riferimento Normativo |
| Mancata emissione autofattura | 90%-180% dell’imposta | Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97 |
| Omessa fatturazione | 90%-180% dell’imposta | Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97 |
| Irregolarità documentali | Da 250€ a 2.000€ | Art. 6 D.Lgs. 471/97 |
Termini per gli Adempimenti
- Emissione fattura: 12 giorni dall’operazione (fattura immediata)
- Fattura differita: Entro il 15 del mese successivo
- Invio SDI: Contestualmente all’emissione
- Registrazione IVA: Secondo termini ordinari (entro liquidazione periodica)
Regolarizzazione
In caso di errori:
- Nota di variazione: Emettere nota di credito/debito
- Ravvedimento operoso: Possibile entro termini di accertamento
- Correzione registri: Aggiornare le annotazioni
Esterometro e Comunicazioni
Abolizione dell’Esterometro
Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’obbligo di esterometro per le operazioni con San Marino è stato sostanzialmente assorbito dal sistema di fatturazione elettronica per le cessioni di beni.
Comunicazioni Automatiche
Le informazioni necessarie vengono trasmesse automaticamente tramite:
- Fatture elettroniche inviate via SDI
- Autofatture tipo TD17, TD19, TD28
- Sistema “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate
Elenchi Riepilogativi
L’Ufficio Tributario di San Marino trasmette all’Agenzia delle Entrate italiana:
- Tempistica: Entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre
- Contenuto:
- Numero e dati identificativi operatori sammarinesi
- Numero, data e imponibile delle fatture
- Dati identificativi dei cessionari italiani
Aspetti Pratici e Operativi
Gestione del Documento di Trasporto
Per le cessioni di beni verso San Marino è essenziale:
- Emettere documento di trasporto (DDT)
- Indicare il riferimento al DDT nella fattura elettronica
- Accompagnare la merce con il DDT durante il trasporto
- Il DDT deve contenere:
- Generalità e indirizzo delle parti
- Natura, qualità e quantità dei beni
- Data di esecuzione dell’operazione
- Causale del trasporto
- Destinazione: Repubblica di San Marino
Software di Fatturazione
Per gestire correttamente l’IVA San Marino è consigliabile utilizzare:
- Software certificati per la fatturazione elettronica aggiornati alle ultime specifiche tecniche
- Gestionali aggiornati che supportino i codici TD01, TD17, TD19, TD24, TD28
- Integrazione con il portale Fatture e Corrispettivi
- Backup automatici delle fatture elettroniche
Conservazione Documenti
È obbligatorio conservare:
- Fatture elettroniche per 10 anni in formato digitale
- Autofatture e integrazioni
- DDT e documenti di trasporto
- Comunicazioni dell’Ufficio Tributario
- Conservazione sostitutiva conforme alle norme (DPCM 3 dicembre 2013)
Tabelle Riassuntive
Codici IVA per Operazioni con San Marino
| Codice | Descrizione | Utilizzo |
| N3.3 | Non imponibili art. 71 – San Marino | Cessioni di beni verso San Marino |
| N2.1 | Non soggette ad IVA art. 7-7septies | Servizi fuori campo IVA territoriale |
| N3.1 | Non imponibili – Esportazioni | Esportazioni extra-UE (NON per San Marino) |
Tipi Documento per San Marino
| Tipo Documento | Descrizione | Quando Utilizzare |
| TD01 | Fattura immediata | Cessioni verso San Marino (fattura immediata) |
| TD24 | Fattura differita | Cessioni verso San Marino con DDT |
| TD17 | Autofattura per servizi | Acquisti servizi da San Marino (se territorialmente rilevanti in Italia) |
| TD19 | Autofattura per beni | Acquisti beni senza IVA da San Marino |
| TD28 | Acquisti beni con IVA (cartacea) | Fatture cartacee con IVA da San Marino |
Scadenze e Termini
| Adempimento | Termine | Note |
| Emissione fattura immediata | 12 giorni dall’operazione | TD01 |
| Emissione fattura differita | 15 del mese successivo | TD24 con DDT |
| Convalida UTRSM | 4 mesi | Verifica regolarità |
| Nota di variazione | 30 giorni dopo i 4 mesi | Se mancata convalida |
| Registrazione IVA | Termini liquidazione periodica | Secondo regime adottato |
Domande Frequenti (FAQ)
1. Cos’è esattamente l’IVA San Marino e come si differenzia dalle normali operazioni IVA?
L’IVA San Marino si riferisce al regime fiscale speciale applicabile agli scambi commerciali tra Italia e Repubblica di San Marino. San Marino non fa parte del territorio IVA dell’Unione Europea ma è soggetto a un regime IVA bilaterale speciale con l’Italia, disciplinato dal Decreto MEF del 21 giugno 2021. Le cessioni di beni verso San Marino sono trattate come operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/1972, mentre gli acquisti da San Marino sono soggetti al meccanismo del reverse charge. A differenza delle normali esportazioni extra-UE, non si applicano procedure doganali tradizionali ma un sistema di convalida dell’Ufficio Tributario sammarinese.
2. Quando è obbligatoria la fatturazione elettronica per l’IVA San Marino?
Dal 1° luglio 2022 è obbligatorio emettere fatture elettroniche per tutte le cessioni di beni tra operatori economici italiani e sammarinesi. L’obbligo non si applica ai soggetti esonerati per legge (come i commercianti al minuto ex art. 22 DPR 633/1972) e secondo la prassi corrente agli operatori forfettari con specifiche limitazioni. Per le prestazioni di servizi l’emissione di fattura elettronica rimane facoltativa, non obbligatoria. Durante il periodo transitorio (1° ottobre 2021 – 30 giugno 2022) la fatturazione elettronica era facoltativa.
3. Qual è il codice destinatario corretto per le fatture verso San Marino?
Il codice destinatario da utilizzare per inviare fatture elettroniche verso San Marino è 2R4GTO8, che identifica l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino. Questo codice deve essere inserito obbligatoriamente nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica per permettere al Sistema di Interscambio (SDI) di inoltrare correttamente il documento all’Ufficio Tributario sammarinese per la verifica e convalida.
4. Quale codice natura IVA devo usare per le cessioni di beni verso San Marino?
Per le cessioni di beni verso San Marino si deve utilizzare il codice natura N3.3 che indica “Non imponibili – cessioni verso San Marino art. 71 DPR 633/1972”. È fondamentale non confonderlo con il codice N3.1 utilizzato per le esportazioni extra-UE tradizionali, in quanto San Marino ha un regime specifico diverso dalle normali esportazioni. Per i servizi fuori campo IVA territoriale si utilizza il codice N2.1.
5. TD01 o TD24: quale tipo documento devo usare per le fatture verso San Marino?
La scelta tra TD01 e TD24 dipende dalla modalità di fatturazione, non è un parametro fisso per San Marino:
- TD01 (fattura immediata): Si utilizza quando la fattura viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, senza documento di trasporto separato
- TD24 (fattura differita): Si utilizza quando esistono documenti di trasporto (DDT) e la fattura viene emessa cumulativamente entro il 15 del mese successivo
Entrambi sono validi per le operazioni con San Marino, la scelta dipende dall’organizzazione aziendale e dalla modalità di emissione.
6. Come funziona il processo di convalida dell’Ufficio Tributario di San Marino?
Dopo l’invio della fattura elettronica tramite SDI, l’Ufficio Tributario di San Marino ha 4 mesi per verificare la regolarità della fattura e convalidarla. Durante questo periodo, l’Ufficio Tributario verifica che l’operatore sammarinese abbia correttamente assolto l’imposta sull’importazione. Se entro questo termine non viene convalidata, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro i successivi 30 giorni, rendendo l’operazione imponibile IVA in Italia. Se questa procedura viene rispettata correttamente, le sanzioni non sono applicate.
7. Cosa devo fare se ricevo una fattura elettronica da San Marino senza IVA?
Se ricevi una fattura elettronica da San Marino senza addebito dell’IVA, devi:
- Verificare la presenza del documento nel portale Fatture e Corrispettivi
- Applicare il reverse charge (inversione contabile) secondo l’art. 17, comma 2, DPR 633/1972
- Emettere un’autofattura con tipo documento TD19 (per beni) o TD17 (per servizi, se territorialmente rilevanti in Italia)
- Calcolare l’IVA secondo le aliquote italiane applicabili
- Inviare l’autofattura tramite SDI
- Annotare l’autofattura sia nel registro vendite (IVA a debito) che nel registro acquisti (IVA a credito, se detraibile)
8. Cos’è il tipo documento TD28 e quando si utilizza?
Il tipo documento TD28 è stato introdotto dal 1° ottobre 2022 per gestire le fatture cartacee con IVA ricevute da operatori sammarinesi. Si utilizza quando:
- Si riceve una fattura cartacea da un operatore sammarinese (tipicamente sotto la soglia di 100.000 euro)
- La fattura riporta l’addebito dell’IVA
- La fattura ha il timbro a secco dell’Ufficio Tributario di San Marino
Creando e inviando un documento TD28 tramite SDI, l’operatore italiano assolve all’obbligo di comunicazione (esterometro) e può procedere alla detrazione dell’IVA normalmente. Il TD28 riporta l’imponibile e l’IVA come esposti nella fattura cartacea ricevuta.
9. Quali sono le sanzioni per la mancata emissione dell’autofattura per operazioni con San Marino?
La mancata emissione dell’autofattura nei termini previsti comporta sanzioni amministrative significative:
- 90%-180% dell’imposta dovuta, come previsto dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/97
- Le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso se si regolarizza tempestivamente
- È importante rispettare i termini della liquidazione periodica per l’emissione e registrazione dell’autofattura
Per evitare sanzioni è fondamentale gestire correttamente tutte le fatture passive da San Marino e procedere tempestivamente con le integrazioni necessarie.
10. Come verifico se la mia fattura verso San Marino è stata convalidata?
Per verificare l’esito della convalida devi:
- Accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate con le tue credenziali (SPID, CIE o CNS)
- Selezionare la sezione Fatturazione Elettronica → Fatture e Corrispettivi
- Andare su Consultazione → Fatture elettroniche ed altri dati IVA
- Visualizzare la sezione Fatture transfrontaliere → Operazioni con San Marino
- Qui potrai vedere l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario di San Marino
È consigliabile verificare periodicamente, specialmente in prossimità della scadenza dei 4 mesi.
11. La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i servizi verso San Marino?
No, per le prestazioni di servizi tra Italia e San Marino la fatturazione elettronica è facoltativa, non obbligatoria. È possibile scegliere se:
- Emettere fattura elettronica tramite SDI (con codice destinatario 2R4GTO8)
- Emettere fattura cartacea tradizionale
Tuttavia, per i servizi ricevuti da operatori sammarinesi che sono territorialmente rilevanti in Italia, è necessario emettere autofattura TD17 e inviarla tramite SDI, in quanto si applica il reverse charge. L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo le cessioni di beni, non i servizi.
12. Cosa succede se non ricevo la convalida entro 4 mesi dall’emissione della fattura?
Se entro 4 mesi dall’emissione della fattura non ricevi la convalida dall’Ufficio Tributario di San Marino, devi:
- Emettere una nota di variazione in aumento entro i successivi 30 giorni
- L’operazione che era stata trattata come non imponibile diventa imponibile IVA in Italia
- Dovrai applicare l’IVA che inizialmente non era stata addebitata
- Se rispetti correttamente questa procedura e i termini, le sanzioni non sono applicate
- Registrare la nota di variazione nei registri IVA e versare l’imposta dovuta
È quindi fondamentale monitorare lo stato di convalida delle fatture nel portale Fatture e Corrispettivi.
13. Gli operatori sammarinesi sono tutti obbligati alla fatturazione elettronica?
No, secondo la prassi amministrativa corrente (Decreto Delegato 147/2021 art. 18 comma 4 della Repubblica di San Marino), gli operatori sammarinesi con ricavi inferiori a 100.000 euro nell’anno precedente possono scegliere se avvalersi o meno della fatturazione elettronica.
Importante: Questa soglia è prevista dalla normativa sammarinese e può essere soggetta a modifiche. Gli operatori sotto soglia possono comunque optare per emettere fatture elettroniche. Questo significa che un operatore italiano può ricevere:
- Fatture elettroniche da operatori sammarinesi sopra soglia o che hanno scelto l’elettronico
- Fatture cartacee da operatori sammarinesi sotto soglia
14. Come gestisco il documento di trasporto per le cessioni verso San Marino?
Per le cessioni di beni verso San Marino è essenziale:
- Emettere un documento di trasporto (DDT) che accompagni la merce
- Indicare il riferimento al DDT nella fattura elettronica (se si usa TD24)
- Nel DDT specificare:
- Generalità e indirizzi completi delle parti
- Natura, qualità e quantità precisa dei beni
- Data di esecuzione dell’operazione
- Causale del trasporto
- Destinazione: Repubblica di San Marino
- Accompagnare fisicamente la merce con il DDT durante il trasporto
- Conservare copia del DDT per 10 anni
Il DDT è fondamentale come prova del trasporto e per il processo di convalida dell’Ufficio Tributario.
15. Posso detrarre l’IVA sulle fatture ricevute da San Marino?
Sì, puoi detrarre l’IVA secondo le regole ordinarie, ma la modalità varia:
Fattura elettronica con IVA:
- Attendi la visualizzazione del documento nel portale Fatture e Corrispettivi
- Verifica l’esito positivo dei controlli dell’Agenzia delle Entrate
- Procedi alla detrazione normale dopo la visualizzazione
Fattura senza IVA (con autofattura):
- Detrai l’IVA indicata nell’autofattura TD19/TD17
- La detrazione segue le regole generali (se l’acquisto è inerente e se non sei in regime di indetraibilità)
- L’IVA a credito e a debito si compensano se sei in regime ordinario
Fattura cartacea con IVA (TD28):
- Dopo l’invio del documento TD28
- Detrazione secondo le regole ordinarie
16. Come si gestiscono le vendite a privati consumatori sammarinesi?
Le vendite a privati consumatori sammarinesi seguono i principi dell’art. 71 del DPR 633/1972:
Principio generale: Se la cessione comporta il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, l’operazione è non imponibile IVA in Italia ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972, con assolvimento dell’imposta secondo la normativa sammarinese.
Requisiti essenziali:
- Trasporto effettivo dei beni a San Marino
- Documentazione adeguata (DDT, fattura con codice natura N3.3)
- Prova della destinazione finale
Attenzione: Non applicare regole di “vendita a distanza” simili a quelle intra-UE. Il regime Italia-San Marino è specifico e regolato dal Decreto del 21 giugno 2021.
17. Quali sono i termini per emettere l’autofattura per acquisti da San Marino?
I termini per l’emissione dell’autofattura non sono fissi a 4 mesi come per la convalida, ma seguono le regole ordinarie della registrazione IVA:
- Emissione: L’autofattura deve essere emessa secondo i termini della propria liquidazione periodica
- Registrazione: Entro i termini della liquidazione IVA (mensile o trimestrale)
- Invio SDI: Contestualmente all’emissione
Il termine di 4 mesi si applica solo al processo di convalida delle fatture attive verso San Marino, non alle autofatture per gli acquisti.
18. Cosa devo fare se ho ricevuto una fattura da San Marino prima del 1° luglio 2022?
Le fatture ricevute prima del 1° luglio 2022 seguivano regole diverse:
- Era possibile ricevere fatture cartacee o elettroniche (periodo transitorio)
- L’esterometro era obbligatorio per comunicare le operazioni
- Le procedure di integrazione erano simili ma con modalità diverse
Se hai fatture arretrate da regolarizzare:
- Verifica se sono state correttamente registrate
- Controlla se è stata fatta la comunicazione all’esterometro (se prevista)
- Valuta con il tuo commercialista eventuali sanatorie disponibili
- Per il futuro, segui le nuove procedure elettroniche
19. Come cambiano le regole per gli operatori in regime forfettario?
Gli operatori in regime forfettario hanno alcune particolarità:
Per le vendite verso San Marino:
- Possono essere esonerati dall’emissione di fattura elettronica se sotto determinate soglie
- Se emettono fattura cartacea, devono comunque rispettare le procedure previste
- Non addebitano IVA (sono in franchigia)
Per gli acquisti da San Marino:
- Se ricevono fatture con IVA da operatori sammarinesi, possono gestirle normalmente
- Non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (regime forfettario)
- Devono comunque emettere autofattura TD19/TD17 se ricevono fatture senza IVA
È consigliabile verificare con il proprio commercialista le specifiche applicabili.
20. Dove posso trovare le informazioni ufficiali più aggiornate sull’IVA San Marino?
Le fonti ufficiali per informazioni aggiornate sull’IVA San Marino sono:
Siti istituzionali:
- Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
- Sezione Fatturazione Elettronica
- Guide e circolari specifiche
- Portale Fatture e Corrispettivi: accessibile con SPID/CIE/CNS
Documentazione ufficiale:
- Decreto MEF 21 giugno 2021 (G.U. n. 168 del 15 luglio 2021)
- Provvedimento AdE 5 agosto 2021
- Guida alla compilazione delle fatture elettroniche (Agenzia delle Entrate)
- Specifiche tecniche fatturazione elettronica (versione corrente)
Per San Marino:
- Camera di Commercio San Marino: www.camcom.sm
- Ufficio Tributario Repubblica di San Marino
Conclusioni
La gestione dell’IVA San Marino richiede attenzione, precisione e aggiornamento costante per garantire la piena conformità alle normative fiscali italiane e sammarinesi. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2022 ha semplificato molti aspetti degli scambi commerciali con la Repubblica di San Marino, creando un sistema più trasparente, tracciabile e controllato.
Punti Chiave da Ricordare
- San Marino ha uno status speciale: Non fa parte del territorio IVA dell’UE ma è soggetto a un regime IVA bilaterale speciale con l’Italia
- Fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni dal 1° luglio 2022, facoltativa per i servizi
- Utilizzo del codice destinatario 2R4GTO8 per tutte le fatture elettroniche verso San Marino
- Codice natura N3.3 specifico per operazioni non imponibili verso San Marino
- Tipi documento corretti: TD01 o TD24 per vendite (a seconda del caso), TD17/TD19 per autofatture, TD28 per fatture cartacee con IVA
- Processo di convalida di 4 mesi da parte dell’Ufficio Tributario
- Reverse charge obbligatorio per acquisti da San Marino senza IVA
- Diverse tipologie di gestione a seconda del tipo di fattura ricevuta
- Regime speciale per le cessioni verso San Marino, anche a privati consumatori
- Sanzioni significative per mancato adempimento degli obblighi fiscali
Raccomandazioni Finali
Per una corretta gestione dell’IVA San Marino è fortemente consigliabile:
- Formazione continua: Tenere aggiornato il personale amministrativo sulle procedure specifiche e sulle modifiche normative
- Software adeguati: Utilizzare gestionali certificati, aggiornati alle ultime specifiche tecniche e in grado di gestire tutti i codici documento necessari
- Monitoraggio costante: Verificare periodicamente l’esito delle convalide sul portale dell’Agenzia delle Entrate, specialmente in prossimità dei 4 mesi
- Documentazione ordinata: Conservare tutta la documentazione (fatture, DDT, autofatture, comunicazioni) in modo conforme alla normativa sulla conservazione sostitutiva
- Supporto professionale: Consultare un commercialista qualificato per situazioni complesse, dubbi interpretativi o per verifiche periodiche
- Aggiornamento continuo: Seguire circolari dell’Agenzia delle Entrate, risposte a interpello e modifiche normative
- Procedure interne chiare: Definire processi aziendali chiari per la gestione delle diverse tipologie di documenti
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Prospettive Future
L’IVA San Marino continuerà a evolversi con l’obiettivo di:
- Maggiore digitalizzazione: Ulteriore semplificazione dei processi attraverso l’automazione
- Controlli rafforzati: L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti sempre più sofisticati per i controlli automatizzati
- Registri IVA precompilati: Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per la precompilazione
- Interconnessione sistemi: Maggiore integrazione tra i sistemi fiscali italiano e sammarinese
- Possibile estensione obblighi: Valutazione di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai servizi
- Armonizzazione: Progressivo allineamento alle best practice europee mantenendo le specificità del regime bilaterale
La corretta gestione dell’IVA San Marino è diventata sempre più importante non solo per evitare sanzioni, ma anche per beneficiare delle semplificazioni offerte dal sistema digitale e per mantenere rapporti commerciali fluidi con gli operatori sammarinesi. La chiave del successo sta nell’adozione di procedure standardizzate, nell’utilizzo di strumenti tecnologici adeguati e nel mantenimento di un dialogo costante con i propri consulenti fiscali.
Fonti normative principali:
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 (G.U. n. 168 del 15 luglio 2021)
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021 n. 211273
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2021 n. 248717
- Specifiche tecniche fatturazione elettronica versione corrente
- Decreto Delegato 147/2021 della Repubblica di San Marino
- Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (Agenzia delle Entrate)
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza fiscale, legale o professionale. Per situazioni specifiche è sempre necessario consultare un commercialista abilitato o un professionista qualificato che possa valutare il caso concreto alla luce della normativa applicabile e delle specifiche circostanze. Le normative fiscali sono soggette a continue modifiche: è responsabilità del lettore verificare l’attualità delle informazioni presso le fonti ufficiali e consultare professionisti aggiornati.