Art. 88 DPR 633/1972: Validità Autorizzazioni IVA
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Riferimento normativo ufficiale: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — Normattiva | Agenzia delle Entrate | Gazzetta Ufficiale
Introduzione: Cosa fa l’Art. 88 DPR 633/1972 e Perché È Importante Conoscerlo
L’art. 88 DPR 633/1972 è una norma di diritto transitorio collocata nel Titolo VII — Disposizioni Transitorie e Finali del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto Testo Unico IVA. La sua rubrica ufficiale è “Validità di precedenti autorizzazioni”.
Questo articolo ha assolto a una funzione essenziale ma spesso trascurata: garantire la continuità amministrativa per i contribuenti al momento del passaggio dal vecchio sistema fiscale al nuovo sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), entrato in vigore il 1° gennaio 1973. In pratica, l’art. 88 DPR 633/1972 ha stabilito che le autorizzazioni rilasciate sotto la previgente normativa — ad esempio quelle relative all’impiego di schedari a fogli mobili o di tabulati di macchine elettrocontabili per la tenuta della contabilità — conservassero la loro validità nel nuovo sistema IVA, senza che i contribuenti dovessero presentare nuove istanze al momento dell’entrata in vigore del decreto.
È fondamentale distinguere correttamente le funzioni delle norme del Titolo VII, perché un errore frequente consiste nel confondere l’art. 88 DPR 633/1972 con l’art. 90 dello stesso decreto, che reca invece la rubrica “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi” ed è la norma che ha formalmente fatto cessare di applicarsi l’imposta generale sull’entrata (IGE) e gli altri tributi incompatibili con il nuovo sistema IVA. I due articoli svolgono funzioni del tutto diverse: l’art. 88 garantisce la continuità procedurale e amministrativa, l’art. 90 opera la soppressione sostanziale dei tributi previgenti.
Comprendere questa distinzione è il punto di partenza per qualsiasi analisi corretta della struttura transitoria del Testo Unico IVA.
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Il DPR 633/1972: Struttura e Collocazione dell’Art. 88
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, Supplemento Ordinario — ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia con effetto dal 1° gennaio 1973 ed è rimasto il riferimento normativo primario dell’IVA italiana per oltre 50 anni.
La struttura del DPR 633/1972 si articola in sette titoli:
| Titolo | Contenuto | Articoli |
| I | Disposizioni Generali | da 01 a 20 |
| II | Obblighi dei contribuenti | da 21 a 40 |
| III | Sanzioni | da 41 a 50 |
| IV | Accertamento e Riscossione | da 51 a 66-bis |
| V | Importazioni | da 67 a 70 |
| VI | Disposizioni Varie | da 71 a 75 |
| VII | Disposizioni Transitorie e Finali | da 76 a 94 |
L’art. 88 DPR 633/1972 si trova nel Titolo VII, insieme a tutte le norme che hanno governato il passaggio dal vecchio sistema all’IVA. La sua esatta posizione nel Titolo VII è quella indicata dalla struttura ufficiale del decreto.
La Struttura Esatta del Titolo VII: L’Art. 88 nel Suo Contesto Corretto
Per comprendere correttamente la funzione dell’art. 88 DPR 633/1972, è indispensabile conoscere la struttura ufficiale del Titolo VII, così come risulta dal testo del decreto:
| Articolo | Rubrica Ufficiale |
| Art. 76 | Istituzione e decorrenza dell’imposta |
| Art. 77 | Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’imposta generale sull’entrata |
| Art. 78 | Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili |
| Art. 79 | Applicazione dell’imposta nel settore edilizio |
| Art. 80 | Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi |
| Art. 81 | Applicazione dell’imposta nell’anno 1973 |
| Art. 82 | Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti |
| Art. 83 | Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte |
| Art. 84 | Dichiarazione di detrazione |
| Art. 85 | Applicazione delle detrazioni |
| Art. 86 | Sanzioni per indebita detrazione |
| Art. 87 | Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati |
| Art. 88 | Validità di precedenti autorizzazioni ← norma procedurale/amministrativa |
| Art. 89 | Revisione dei prezzi per i contratti in corso |
| Art. 90 | Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi ← norma abrogativa sostanziale |
| Art. 91 | Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata |
| Art. 92 | Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione |
| Art. 93 | Norme transitorie in materia di imposte di consumo |
| Art. 94 | Entrata in vigore |
Questa struttura ufficiale, verificabile sul testo originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul portale Normattiva (sezione testo storico), chiarisce in modo inequivocabile che:
- L’art. 88 DPR 633/1972 = “Validità di precedenti autorizzazioni” — norma procedurale e amministrativa, non abrogativa
- L’art. 90 DPR 633/1972 = “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi” — norma abrogativa sostanziale
L’Art. 88 DPR 633/1972: Contenuto, Funzione e Portata
La Rubrica e la Natura della Norma
L’art. 88 DPR 633/1972 è rubricato “Validità di precedenti autorizzazioni”. Si tratta di una norma a carattere procedurale e transitorio: non incide sul regime impositivo, non abroga tributi, non istituisce nuove imposte. La sua funzione è di natura strettamente amministrativa e di continuità.
Cosa Dispone l’Art. 88
L’art. 88 DPR 633/1972 stabilisce che le autorizzazioni già rilasciate ai contribuenti ai sensi delle disposizioni della normativa previgente — in particolare quelle relative all’impiego di schedari a fogli mobili o di tabulati di macchine elettrocontabili per la tenuta dei registri contabili — conservano la loro validità anche nel nuovo sistema IVA, senza necessità di nuova istanza o di nuova procedura autorizzativa.
Perché Questa Norma Era Necessaria
Il passaggio dal vecchio sistema fiscale all’IVA, avvenuto il 1° gennaio 1973, imponeva ai contribuenti di istituire una serie di nuovi registri e adempimenti contabili: il registro delle fatture emesse (art. 23), il registro degli acquisti (art. 25), il registro dei corrispettivi (art. 24) e così via. Molte imprese avevano già ottenuto, sotto la previgente normativa dell’imposta generale sull’entrata, autorizzazioni specifiche per tenere i propri registri contabili con sistemi meccanografici o a schede mobili, anziché con i tradizionali registri rilegati.
In assenza di una norma come l’art. 88 DPR 633/1972, queste imprese avrebbero dovuto richiedere ex novo le autorizzazioni per applicare gli stessi sistemi ai nuovi registri IVA, con un onere burocratico rilevante e una discontinuità nei processi aziendali. La norma ha evitato questa situazione, garantendo che i contribuenti già autorizzati potessero continuare a utilizzare i propri sistemi contabili senza interruzioni.
La Distinzione Fondamentale rispetto all’Art. 90
È bene ribadire con chiarezza: chi tratta dell’art. 88 DPR 633/1972 come della norma che ha “abolito l’IGE” commette un errore di attribuzione. L’abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi è operata dall’art. 90 del medesimo decreto. L’art. 88 e l’art. 90 si trovano a pochi articoli di distanza nel Titolo VII, ma svolgono funzioni radicalmente diverse:
| Art. 88 | Art. 90 | |
| Rubrica | Validità di precedenti autorizzazioni | Abolizione dell’IGE e di altri tributi |
| Natura | Procedurale / amministrativa | Abrogativa / sostanziale |
| Funzione | Garantisce continuità delle autorizzazioni contabili | Fa cessare di applicarsi l’IGE e i tributi incompatibili |
| Soggetti | Contribuenti già autorizzati a sistemi meccanografici | Tutti i soggetti passivi e il sistema fiscale in generale |
| Effetto | Nessuna nuova istanza necessaria per le autorizzazioni previgenti | I tributi abrogati cessano di applicarsi dal 1° gennaio 1973 |
Il Contesto Storico: La Riforma Fiscale del 1972-1973
L’Imposta Generale sull’Entrata (IGE)
Prima dell’introduzione dell’IVA, il principale tributo sulle transazioni commerciali in Italia era l’imposta generale sull’entrata (IGE). L’IGE era strutturata come un’imposta a cascata: applicata a ogni passaggio commerciale senza possibilità di detrarre l’imposta pagata nelle fasi precedenti della filiera produttiva. Questo meccanismo generava una distorsione economica rilevante, poiché l’onere fiscale si moltiplicava ad ogni transazione tra soggetti passivi, rendendo il sistema incompatibile con i principi del mercato comune europeo.
Il Passaggio all’IVA e le Esigenze di Continuità
Il passaggio dal sistema IGE all’IVA — reso necessario dall’adesione dell’Italia alla Comunità economica europea e dalle direttive comunitarie che richiedevano un sistema fiscale neutrale e non cumulativo — non era solo una questione di sostituire un tributo con un altro. Era una riforma dell’intera architettura contabile e amministrativa delle imprese italiane. I contribuenti dovevano istituire nuovi libri e registri, adottare nuovi formati di fattura, adeguare i propri sistemi informativi.
In questo contesto, norme come l’art. 88 DPR 633/1972 avevano un valore pratico diretto: assicuravano che i processi aziendali potessero continuare senza interruzioni burocratiche non necessarie, riducendo i costi di compliance nella fase di transizione.
L’Adesione alla Comunità Economica Europea e la Direttiva IVA
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio — che ha poi codificato e rifuso l’intera normativa comunitaria IVA in un testo organico — costituisce oggi il riferimento fondamentale del sistema IVA a livello di Unione europea. Ma le radici di questa sistematizzazione affondano nelle prime direttive IVA del 1967, che imponevano agli Stati membri di abbandonare i sistemi fiscali a cascata e adottare il modello comune basato sulla detrazione. Il DPR 633/1972 — incluso l’art. 88 con la sua funzione di continuità amministrativa — è stato lo strumento con cui l’Italia ha dato attuazione a queste direttive, istituendo l’IVA a decorrere dal 1° gennaio 1973.
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L’Art. 90 DPR 633/1972: La Norma che Ha Abolito l’IGE
Per completezza e per evitare qualsiasi equivoco, è utile descrivere anche la funzione dell’art. 90 DPR 633/1972, la norma con cui si compie l’atto abrogativo vero e proprio.
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Rubrica e Funzione dell’Art. 90
L’art. 90 DPR 633/1972 è rubricato “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”. È questa — e non l’art. 88 — la norma che ha disposto formalmente la cessazione di applicabilità dell’IGE e degli altri tributi indiretti incompatibili con il nuovo sistema IVA, con effetto dal 1° gennaio 1973.
IGE vs IVA: Il Confronto Strutturale
| Caratteristica | IGE (fino al 31.12.1972) | IVA (dal 1.1.1973) |
| Struttura | Imposta a cascata (plurifase cumulativa) | Imposta plurifase non cumulativa |
| Detrazione | Non prevista | Piena detrazione dell’imposta sugli acquisti (art. 19) |
| Effetto sulla filiera | Onere crescente ad ogni passaggio | Neutralità per i soggetti passivi intermedi |
| Compatibilità UE | Incompatibile con il mercato comune | Conforme alla direttiva 2006/112/CE |
| Trasparenza | Imposta incorporata nel prezzo | Imposta separata e indicata in fattura |
| Cessazione / Vigenza | Ha cessato di applicarsi il 31.12.1972 (art. 90) | Vigente, con successive modifiche |
Raccordo tra Art. 88 e Art. 90
I due articoli — pur essendo distinti per funzione — si collocano nello stesso momento storico e concorrono alla stessa finalità complessiva: garantire una transizione ordinata e completa dal vecchio sistema al nuovo. L’art. 90 chiude formalmente il vecchio sistema sul piano sostanziale (sopprime i tributi), mentre l’art. 88 chiude la fase di transizione sul piano procedurale (mantiene valide le autorizzazioni già acquisite).
L’Art. 88 DPR 633/1972 e le Norme Sostanziali dell’IVA: I Raccordi Sistematici
Anche se di natura procedurale, l’art. 88 DPR 633/1972 si inserisce in un sistema normativo più ampio. Ecco i principali raccordi.
Con l’Art. 39 — Tenuta e Conservazione dei Registri
L’art. 39 del DPR 633/1972 disciplina la tenuta e la conservazione dei registri IVA, prevedendo che i registri possano essere tenuti anche con sistemi meccanografici o informatici, previa autorizzazione. L’art. 88 ha garantito che le autorizzazioni già ottenute sotto il regime previgente conservassero efficacia per questi scopi, evitando un doppio procedimento autorizzativo.
Con gli Artt. 23, 24, 25 — I Nuovi Registri IVA
I registri obbligatori nel nuovo sistema IVA — registro delle fatture (art. 23), registro dei corrispettivi (art. 24), registro degli acquisti (art. 25) — sostituivano la documentazione contabile del regime IGE. L’art. 88 DPR 633/1972 ha assicurato che i contribuenti già autorizzati a sistemi meccanografici per i vecchi registri potessero continuare ad utilizzare gli stessi sistemi per i nuovi, nel rispetto delle regole formali del Testo Unico IVA.
Con l’Art. 17 — Soggetti Passivi
L’art. 17 del DPR 633/1972 definisce i soggetti passivi dell’IVA. I contribuenti che avevano ricevuto le autorizzazioni previgenti — e che per effetto dell’art. 88 le vedevano confermata la validità — erano tipicamente imprese di medio-grandi dimensioni, già ben strutturate sotto il profilo contabile. L’art. 88 ha evitato che proprio questi soggetti passivi — quelli con sistemi contabili più complessi — subissero discontinuità operative al 1° gennaio 1973.
Con l’Art. 28 — Dichiarazione Annuale
La dichiarazione annuale IVA richiede che i dati siano rilevati dai registri contabili tenuti durante il periodo d’imposta. La continuità dei sistemi contabili garantita dall’art. 88 DPR 633/1972 ha assicurato che i dati confluenti nella dichiarazione annuale fossero rilevati con gli stessi sistemi già in uso, senza interruzioni o duplicazioni nei processi di registrazione.
Le Altre Disposizioni Transitorie Rilevanti del Titolo VII
L’art. 88 DPR 633/1972 si inserisce in un sistema di norme transitorie che, complessivamente, hanno governato ogni aspetto del passaggio al nuovo regime IVA. Per completare il quadro:
Art. 76 — Fissa la data di istituzione dell’IVA (1° gennaio 1973) e il suo ambito di applicazione temporale: si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni accettate dalla dogana dopo tale data.
Art. 77 — Disciplina le operazioni in corso al 31 dicembre 1972: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo quella data in esecuzione di contratti precedenti, il cedente o prestatore deve applicare l’IVA anche sulla parte già assoggettata all’imposta generale sull’entrata, che è ammessa in detrazione.
Art. 82 e 83 — Prevedono la possibilità di detrarre dall’IVA l’IGE già versata in relazione agli investimenti e alle scorte esistenti al 31 dicembre 1972, evitando una doppia imposizione in capo ai soggetti passivi nella fase di avvio del nuovo sistema.
Art. 87 — Disciplina la detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati, garantendo che i produttori del settore tessile non subissero un doppio carico fiscale nella fase di transizione.
Art. 89 — Disciplina la revisione dei prezzi per i contratti in corso, consentendo l’adeguamento dei corrispettivi contrattuali per tenere conto del passaggio dal regime IGE al regime IVA.
Art. 90 — Come già illustrato, dispone l’abolizione dell’IGE e degli altri tributi incompatibili con il sistema IVA.
Art. 91, 92 e 93 — Contengono le norme transitorie specificamente relative all’IGE, alle imposte di fabbricazione e alle imposte di consumo, disciplinando in dettaglio la gestione delle posizioni aperte al 31 dicembre 1972.
L’Art. 88 DPR 633/1972 nel Contesto della Riforma IVA del 2026-2027
Il Nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. n. 10/2026
Il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 30 gennaio 2026, ha adottato il nuovo Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto, destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Con tale data, il DPR 633/1972 — incluso l’art. 88 DPR 633 1972 — cesserà di essere il testo normativo primario di riferimento per l’IVA italiana.
Il nuovo Testo Unico è composto da 171 articoli distribuiti in 18 titoli e quattro tabelle. Ha razionalizzato il contenuto del DPR 633/1972 e del decreto-legge n. 331/1993 in linea con la struttura della direttiva 2006/112/CE dell’Unione europea. Molte delle disposizioni transitorie del Titolo VII del DPR 633/1972 — avendo esaurito la loro funzione già nei decenni passati — non hanno trovato corrispondenza nel nuovo testo.
La Legge Delega n. 111/2023
La riforma è stata avviata dalla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023 (art. 21), che ha delegato il Governo a sistematizzare e semplificare il sistema fiscale italiano.
| Fase della Riforma IVA | Normativa | Contenuto |
| Delega al Governo | Legge n. 111/2023 | Sistematizzazione e riforma fiscale |
| Nuovo Testo Unico IVA | D.Lgs. n. 10/2026 | 171 articoli, 18 titoli, 4 tabelle |
| Entrata in vigore | 1° gennaio 2027 | Il DPR 633/1972 cessa di essere il testo base |
Implicazioni Pratiche: Perché Conoscere Correttamente l’Art. 88 DPR 633/1972
1. Evitare Errori di Attribuzione Normativa
La ragione più immediata per conoscere l’art. 88 DPR 633/1972 nella sua corretta formulazione è evitare l’errore — frequente anche in testi professionali — di attribuire a questo articolo la funzione abrogativa che appartiene invece all’art. 90. Un errore di questo tipo in una perizia, un parere legale o un atto giudiziario potrebbe compromettere la solidità dell’argomentazione.
2. Ricostruzione della Posizione Fiscale e Contabile di Imprese Storiche
La ricostruzione della posizione fiscale e contabile di imprese attive nel periodo di transizione 1972-1973 richiede la conoscenza del quadro normativo nella sua interezza. L’art. 88 DPR 633/1972 è rilevante per stabilire se un’impresa era tenuta a richiedere nuove autorizzazioni contabili al 1° gennaio 1973 o poteva legittimamente proseguire con i propri sistemi previgenti.
3. Studio della Tecnica Legislativa delle Norme Transitorie
Per i professionisti che studiano la tecnica legislativa o il diritto tributario comparato, l’art. 88 DPR 633/1972 è un esempio istruttivo di come il legislatore gestisca la continuità amministrativa nelle riforme fiscali di ampia portata. La scelta di dedicare una norma specifica alla validità delle autorizzazioni previgenti dimostra attenzione per il principio di continuità dei rapporti giuridici e riduzione dei costi di compliance per i contribuenti.
4. Comprensione del Sistema Complessivo del Titolo VII
Il Titolo VII del DPR 633/1972 non è un insieme di norme eterogenee: è un sistema coerente in cui ogni articolo assolve a una funzione specifica nella gestione della transizione. L’art. 88 DPR 633/1972 copre la dimensione procedurale/autorizzativa; gli artt. 82-87 coprono la dimensione della detrazione delle imposte previgenti; l’art. 90 copre la dimensione abrogativa sostanziale; gli artt. 91-93 coprono la gestione delle posizioni pregresse nei singoli comparti. Conoscere la funzione di ciascuno è il presupposto per interpretare correttamente il sistema nel suo insieme.
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Riferimenti Normativi Ufficiali
Per consultare direttamente il testo del DPR 633/1972 e delle norme correlate, si rinvia alle sole fonti istituzionali:
- Normattiva — testo coordinato vigente e testo storico del DPR 633/1972: https://www.normattiva.it
- Gazzetta Ufficiale — testo originale (GU n. 292 dell’11 novembre 1972, Suppl. Ord.): https://www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: https://www.mef.gov.it
Nota metodologica: Su Normattiva è disponibile sia il testo vigente sia il testo storico del DPR 633/1972. Per consultare le disposizioni originarie del Titolo VII — incluse quelle che hanno già esaurito i loro effetti — è necessario accedere alla versione storica del testo, che riporta le norme nel loro tenore originario.
Domande Frequenti (FAQ)
Qual è la rubrica ufficiale dell’art. 88 DPR 633/1972 e qual è il suo contenuto?
La rubrica ufficiale dell’art. 88 DPR 633/1972 è “Validità di precedenti autorizzazioni”. L’articolo dispone che le autorizzazioni rilasciate ai contribuenti ai sensi della normativa previgente — in particolare quelle riguardanti l’impiego di schedari a fogli mobili o di tabulati di macchine elettrocontabili per la tenuta dei registri contabili — conservano la propria validità nel nuovo sistema IVA entrato in vigore il 1° gennaio 1973. Si tratta di una norma procedurale e transitoria, non di una norma abrogativa o istitutiva di tributi.
È corretto affermare che l’art. 88 DPR 633/1972 ha abolito l’IGE?
No, questa affermazione è giuridicamente errata. L’abolizione dell’imposta generale sull’entrata (IGE) e di altri tributi incompatibili con il sistema IVA è operata dall’art. 90 DPR 633/1972, la cui rubrica ufficiale è esattamente “Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”. L’art. 88 DPR 633/1972 ha una funzione completamente diversa: garantisce la continuità delle autorizzazioni amministrative previgenti. Confondere i due articoli — che si trovano a soli due numeri di distanza nel Titolo VII — è un errore frequente ma sostanzialmente scorretto.
Qual era la funzione pratica dell’art. 88 DPR 633/1972 per le imprese nel 1973?
Dal punto di vista pratico, l’art. 88 DPR 633/1972 ha evitato alle imprese che disponevano di autorizzazioni per sistemi meccanografici o a schede mobili di dover presentare nuove istanze al 1° gennaio 1973 per applicare gli stessi sistemi ai nuovi registri IVA (registro delle fatture, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi). Questo ha ridotto significativamente i costi di compliance nella fase di transizione e ha garantito la continuità operativa dei processi contabili aziendali.
Qual è la differenza tra l’art. 88 e l’art. 90 del DPR 633/1972?
La differenza è radicale. L’art. 88 DPR 633/1972 (“Validità di precedenti autorizzazioni”) è una norma procedurale e amministrativa: non incide sul regime impositivo, non abroga tributi, non modifica l’ambito di applicazione dell’IVA. L’art. 90 DPR 633/1972 (“Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi”) è una norma abrogativa e sostanziale: dispone formalmente che l’IGE e gli altri tributi incompatibili con il sistema IVA cessino di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1973. Sul piano della sistematica legislativa, l’art. 88 copre la continuità amministrativa, l’art. 90 copre la discontinuità normativa sostanziale.
Che cosa ha abolito concretamente l’art. 90 DPR 633/1972?
L’art. 90 DPR 633/1972 ha disposto la cessazione di applicabilità dell’imposta generale sull’entrata (IGE) e di altri tributi indiretti strettamente connessi al vecchio sistema impositivo, tra cui l’imposta di conguaglio sull’importazione. Per l’identificazione completa e giuridicamente precisa di tutti i tributi soppressi, è necessario consultare il testo originale dell’articolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 1972.
Il DPR 633/1972 sarà sostituito? Che impatto avrà sull’art. 88 DPR 633/1972?
Sì. Il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026 ha adottato il nuovo Testo Unico IVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, sostituendo il DPR 633/1972. Con tale data, anche l’art. 88 DPR 633/1972 non sarà più parte del testo normativo vigente. Poiché le autorizzazioni previgenti cui si riferisce l’art. 88 si collocano nel 1972-1973 — un periodo ormai molto lontano — questa disposizione ha già esaurito i suoi effetti storici concreti e non trovava corrispondenza diretta nel nuovo Testo Unico, che invece regola la tenuta dei registri con disposizioni aggiornate alle tecnologie attuali.
Come si può consultare il testo originale dell’art. 88 DPR 633/1972?
Su Normattiva (www.normattiva.it) è disponibile sia il testo vigente sia il testo storico del DPR 633/1972. Per le disposizioni del Titolo VII che hanno già esaurito i loro effetti, è consigliabile accedere alla versione storica. Il testo originale è altresì disponibile nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 1972 (Supplemento Ordinario), consultabile sul portale www.gazzettaufficiale.it.
Qual è la relazione tra l’art. 88 DPR 633/1972 e la direttiva 2006/112/CE?
Il collegamento è indiretto ma sistematico. L’art. 88 DPR 633/1972 è una norma transitoria specifica del diritto interno italiano, senza un corrispondente diretto nella direttiva 2006/112/CE, che non disciplina le autorizzazioni contabili nazionali. Il nesso sistematico è che l’art. 88 faceva parte del sistema di norme che ha consentito all’Italia di passare al sistema IVA comune europeo in modo ordinato, garantendo la continuità operativa per i contribuenti durante la transizione. La direttiva 2006/112/CE disciplina il sistema IVA nella sua dimensione sostanziale; le modalità di transizione dal previgente regime erano rimesse ai singoli ordinamenti nazionali.
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Conclusioni
L’art. 88 DPR 633/1972 è una norma procedurale e transitoria con una funzione precisa e circoscritta: garantire la validità delle autorizzazioni rilasciate sotto la previgente normativa, in modo che i contribuenti già autorizzati a sistemi meccanografici o a schede mobili per la tenuta della contabilità non dovessero affrontare una nuova procedura autorizzativa al momento dell’entrata in vigore del sistema IVA il 1° gennaio 1973.
Questa funzione — per quanto tecnica e poco appariscente rispetto alle grandi norme della riforma — aveva un valore concreto: ridurre i costi di compliance nella fase di transizione, garantire la continuità operativa delle imprese e assicurare che la riforma fiscale fosse accompagnata da misure di semplificazione amministrativa.
La norma che ha formalmente soppresso l’imposta generale sull’entrata e gli altri tributi incompatibili con il nuovo sistema IVA è l’art. 90 DPR 633/1972, non l’art. 88. Tenere distinte le due disposizioni — pur collocate nello stesso Titolo VII e a soli due numeri di distanza — è il presupposto per qualsiasi analisi giuridicamente corretta del Testo Unico IVA e della riforma fiscale del 1972-1973.
Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026) prevista per il 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 lascerà il posto a un corpus normativo più moderno e organico. L’eredità della riforma del 1972 — la neutralità del sistema, il meccanismo di detrazione, l’allineamento con la direttiva 2006/112/CE — resterà il fondamento del sistema IVA italiano.
Articolo redatto sulla base di fonti normative ufficiali. Per il testo del DPR 633/1972 — inclusi gli artt. 88 e 90 — consultare Normattiva (testo storico) e la Gazzetta Ufficiale (GU n. 292 del 1972). Per questioni specifiche, rivolgersi a un professionista abilitato o all’Agenzia delle Entrate.