Art. 85 DPR 633/1972: Guida Detrazioni IVA
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L’art. 85 DPR 633/1972 è una delle disposizioni tecnicamente più precise del Testo Unico IVA, incardinata nel Titolo VII – Disposizioni Transitorie e Finali del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il suo ruolo storico è quello di regolare, in modo rigoroso e garantista, le modalità operative di utilizzo delle detrazioni transitorie maturate nella fase di passaggio dall’Imposta Generale sull’Entrata (IGE) all’imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° gennaio 1973.
Comprendere l’art. 85 del D.P.R. n. 633/1972 — il suo contenuto preciso, la sua collocazione sistematica, i suoi limiti di applicazione temporale e le disposizioni con cui si raccorda — è essenziale per chiunque operi nel diritto tributario italiano, studii la genesi del sistema IVA o voglia leggere correttamente le disposizioni del Titolo VII.
Cos’è e Dove Si Trova l’Art. 85 DPR 633/1972
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, è l’atto istitutivo dell’IVA in Italia, emanato in attuazione della seconda direttiva comunitaria IVA. L’art. 90 dello stesso decreto ha contestualmente abolito la previgente Imposta Generale sull’Entrata (IGE), istituita con R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2.
Il decreto è articolato in sette Titoli:
| Titolo | Contenuto | Articoli principali |
| Titolo I | Disposizioni Generali | Artt. 1–20 |
| Titolo II | Obblighi dei contribuenti | Artt. 21–40 |
| Titolo III | Sanzioni | Artt. 41–50 |
| Titolo IV | Accertamento e Riscossione | Artt. 51–66-bis |
| Titolo V | Importazioni | Artt. 67–70 |
| Titolo VI | Disposizioni Varie | Artt. 71–75 |
| Titolo VII | Disposizioni Transitorie e Finali | Artt. 76–94 |
L’art. 85 DPR 633/1972 si trova nel Titolo VII, il blocco di norme esclusivamente destinato a governare la transizione dall’IGE al nuovo sistema IVA. Si tratta di disposizioni nate con una funzione temporalmente determinata: erano operativamente applicabili nel biennio 1973-1974, e hanno esaurito la loro funzione primaria con la conclusione del periodo transitorio.
📌 Testo ufficiale del dispositivo dell’art. 85 DPR 633/1972 (fonte: Normattiva):
“L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell’importo da versare.
Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione.
Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell’art. 30 e dell’art. 38.”
🔗 Testo ufficiale aggiornato: Normattiva – D.P.R. 633/1972
🔗 Gazzetta Ufficiale originale: G.U. n. 292 dell’11 novembre 1972
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La Natura Storica dell’Art. 85 DPR 633/1972: Una Norma Transitoria
Prima di analizzare il meccanismo operativo, è fondamentale stabilire un punto di metodo che molti commentatori trascurano: l’art. 85 DPR 633/1972 è una norma di carattere esclusivamente transitorio, la cui applicazione pratica si è esaurita nel periodo 1973-1974.
Il Titolo VII del DPR 633/1972 non contiene disposizioni sull’IVA “a regime”. Contiene il blocco di norme pensato dal legislatore per gestire la coesistenza temporanea tra il vecchio sistema IGE e il nuovo sistema IVA, evitando che i contribuenti subissero una doppia imposizione sulle giacenze di merci e sui beni strumentali già tassati con l’imposta previgente.
Questa chiarezza è necessaria per non creare confusione tra:
- le detrazioni transitorie ex artt. 82–85 DPR 633/1972 (operativamente esaurite nel 1974)
- le detrazioni ordinarie IVA disciplinate dagli artt. 19 e 19-ter DPR 633/1972 (ancora pienamente in vigore)
L’art. 85 DPR 633/1972 è dunque studiato oggi principalmente per tre ragioni: la sua rilevanza storica nella genesi dell’IVA italiana, il suo valore didattico per comprendere la logica delle norme transitorie, e la possibilità — residuale — che emergano questioni di contenzioso legate al periodo della sua applicazione originaria.
Il Contesto: Cosa Precede l’Art. 85 DPR 633/1972
Per comprendere appieno l’art. 85 DPR 633/1972, è indispensabile conoscere le norme che lo precedono nel Titolo VII, che costruiscono il percorso logico sfociante nella sua applicazione.
Art. 82 – La Detrazione dell’IGE sugli Investimenti
L’art. 82 DPR 633/1972 ha consentito ai soggetti che esercitavano attività commerciali o agricole di detrarre dall’IVA l’ammontare dell’IGE (Imposta Generale sull’Entrata, istituita con R.D.L. n. 2/1940) e delle relative addizionali, assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per l’acquisto e l’importazione di beni strumentali effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972.
⚠️ Chiarimento fondamentale: Le detrazioni ex artt. 82 e 83 riguardavano esclusivamente beni fisici (tangibili). Per “beni strumentali” la norma intendeva espressamente: costruzioni destinate all’esercizio di attività commerciali o agricole, relative pertinenze, impianti, macchinari e altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta. Le detrazioni transitorie non riguardavano in alcun modo operazioni finanziarie, strumenti finanziari, quote di partecipazione o operazioni su valori mobiliari, che erano già escluse dal campo applicativo dell’IGE.
La detrazione era ammessa a condizione che acquisti e imposte risultassero da fatture e bollette doganali e che i beni strumentali fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Art. 83 – La Detrazione dell’IGE sulle Scorte
L’art. 83 DPR 633/1972 ha previsto una detrazione analoga a quella dell’art. 82, riferita però alle scorte di merci (giacenze di beni materiali) possedute alla data del 25 maggio 1972, destinate alla vendita o all’impiego nella produzione di beni o nella prestazione di servizi soggetti all’IVA. Anche in questo caso, la detrazione era limitata ai beni materiali presenti nel magazzino dell’impresa e documentati nelle scritture contabili.
Art. 84 – La Dichiarazione di Detrazione: Il Presupposto Procedurale
L’art. 84 DPR 633/1972 imponeva la presentazione di una dichiarazione specifica contenente l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti ai sensi degli artt. 82 e 83. Questa dichiarazione doveva essere presentata entro il 31 dicembre 1973, termine perentorio e non prorogabile.
La dichiarazione rappresentava il presupposto procedurale indispensabile per l’applicazione dell’art. 85 DPR 633/1972: senza di essa, il diritto alla detrazione non poteva essere esercitato, indipendentemente dalla spettanza sostanziale.
Il Meccanismo Operativo dell’Art. 85 DPR 633/1972
L’art. 85 DPR 633/1972 regola con grande precisione le modalità di utilizzo delle detrazioni dichiarate ai sensi dell’art. 84. Il meccanismo si articola in quattro livelli.
1. La Regola di Base: Dodicesimi o Trimestri
L’art. 85 DPR 633/1972 stabilisce che l’ammontare complessivo delle imposte detraibili dichiarate è ammesso in detrazione:
- nella misura di 1/12 dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi successivi alla dichiarazione
- oppure nella misura di 1/4 dall’importo da versare in ciascuno dei quattro trimestri successivi
La periodicità dipendeva dal regime di liquidazione IVA adottato dal contribuente. La detrazione non era immediata né integrale: veniva distribuita nell’arco del periodo successivo alla dichiarazione, ovvero sostanzialmente nel corso dell’anno 1974 per chi aveva presentato la dichiarazione entro il 31 dicembre 1973.
2. Il Limite del 50% per Ciascun Periodo
Un vincolo fondamentale dell’art. 85 DPR 633/1972 è che la detrazione operata in ciascun mese o trimestre non può superare il cinquanta per cento dell’importo da versare nel medesimo periodo. Questo tetto aveva una duplice funzione:
- evitare che la detrazione transitoria azzerasse completamente le somme dovute per l’IVA ordinaria
- garantire all’Erario un flusso di gettito regolare durante il periodo transitorio
3. Il Riporto delle Somme Non Detratte
Se a causa del limite del 50% non era possibile sfruttare l’intera quota spettante in un determinato mese o trimestre, l’art. 85 DPR 633/1972 prevedeva che le somme residue fossero riportate al periodo immediatamente successivo, sempre nel rispetto del medesimo vincolo percentuale.
4. Il Recupero Finale e il Rinvio all’Art. 30
In ogni caso, indipendentemente dal limite del 50%, le detrazioni non ancora utilizzate confluivano nell’importo da versare a norma del primo comma dell’art. 30, per l’anno solare di riferimento (versamento di conguaglio annuale). Per l’eventuale eccedenza residua anche in sede di conguaglio, l’art. 85 DPR 633/1972 rimandava a:
- il secondo comma dell’art. 30 (rimborso dell’eccedenza)
- l’art. 38 (esecuzione dei versamenti e rimborsi)
Tabella Riepilogativa del Meccanismo dell’Art. 85 DPR 633/1972
| Fase | Regola | Riferimento normativo |
| Abolizione IGE e istituzione IVA | Dal 1° gennaio 1973 | Artt. 76 e 90 DPR 633/1972 |
| Detrazione IGE su beni strumentali fisici (periodo 1/7/1971–25/5/1972) | Solo beni materiali; soggetti commerciali/agricoli | Art. 82 DPR 633/1972 |
| Detrazione IGE su scorte di merci materiali (possedute al 25/5/1972) | Solo beni materiali in magazzino | Art. 83 DPR 633/1972 |
| Presentazione dichiarazione di detrazione | Termine perentorio: 31 dicembre 1973 | Art. 84 DPR 633/1972 |
| Quote mensili detraibili | 1/12 dell’importo complessivo per mese | Art. 85, c. 1, DPR 633/1972 |
| Quote trimestrali detraibili | 1/4 dell’importo complessivo per trimestre | Art. 85, c. 1, DPR 633/1972 |
| Limite per periodo | Max 50% dell’IVA da versare nel periodo | Art. 85, c. 2, DPR 633/1972 |
| Riporto somme non detratte | Al periodo successivo (con rispetto del 50%) | Art. 85, c. 3, DPR 633/1972 |
| Recupero finale in conguaglio | Importo da versare ex art. 30, c. 1 | Art. 85, c. 3, DPR 633/1972 |
| Eccedenze residue | Rimborso ex art. 30, c. 2 e art. 38 | Art. 85, c. 4, DPR 633/1972 |
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Cosa Non Rientra nelle Detrazioni dell’Art. 85 DPR 633/1972
Un punto che merita chiarezza riguarda i confini oggettivi dell’art. 85 DPR 633/1972. Le detrazioni transitorie erano circoscritte a:
- beni strumentali fisici (costruzioni, pertinenze, impianti, macchinari) acquistati nel periodo 1° luglio 1971 – 25 maggio 1972
- scorte di merci materiali possedute alla data del 25 maggio 1972
Non rientravano nell’ambito di applicazione degli artt. 82-85 (e quindi dell’art. 85 DPR 633/1972):
- strumenti finanziari e valori mobiliari
- quote di partecipazione in società commerciali
- operazioni di natura finanziaria (prestiti, fideiussioni, finanziamenti)
- immobilizzazioni finanziarie in senso proprio
Questo perché l’IGE colpiva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dell’attività di impresa: non colpiva le operazioni finanziarie. Il successivo sistema IVA ha recepito questa impostazione, prevedendo l’esenzione per le operazioni finanziarie all’art. 10, nn. 1-4, DPR 633/1972.
Le questioni oggi rilevanti su strumenti finanziari, quote di partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie attengono al sistema IVA ordinario (artt. 19, 19-bis, 19-bis1 DPR 633/1972) e non hanno connessione con le detrazioni transitorie ex art. 85 DPR 633/1972.
Il Raccordo con il Sistema IVA: Principio di Neutralità e Rimborso
L’art. 85 DPR 633/1972 si raccorda con la logica generale dell’IVA attraverso il rinvio agli artt. 30 e 38. È importante precisare, però, che la logica dell’art. 85 DPR 633/1972 è distinta da quella della detrazione IVA ordinaria: non si trattava di scomputare IVA da IVA, ma di portare in detrazione dall’IVA dovuta l’IGE già assolta su beni fisici preesistenti — un tributo di natura diversa — per evitare una doppia imposizione sulle stesse merci nella fase di transizione.
Il Rimborso IVA ex Art. 30 DPR 633/1972
Le somme che l’art. 85 DPR 633/1972 non riusciva ad assorbire nemmeno in sede di conguaglio davano diritto al rimborso ex art. 30, c. 2.
Il rimborso annuale dell’IVA a credito (nel regime ordinario vigente) spetta quando l’eccedenza supera 2.582,28 euro e ricorra almeno una delle condizioni previste:
| Condizione | Riferimento normativo |
| Differenza di aliquota media tra acquisti e vendite | Art. 30, c. 2, lett. a) |
| Prevalenza di operazioni non imponibili (es. esportazioni) | Art. 30, c. 2, lett. b) |
| Acquisto o importazione di beni ammortizzabili (beni strumentali) | Art. 30, c. 2, lett. c) |
| Prevalenza di operazioni non territoriali | Art. 30, c. 2, lett. d) |
| Soggetto non residente rappresentato da rappresentante fiscale | Art. 30, c. 2, lett. e) |
| Credito IVA per tre anni consecutivi | Art. 30, c. 2, lett. f) |
⚠️ Precisazione storica: Le condizioni elencate nell’art. 30, c. 2, nella loro formulazione attuale, sono il risultato di successive integrazioni legislative rispetto alla versione originaria del 1972. L’art. 85 DPR 633/1972, nella sua applicazione nel 1973-1974, si raccordava con l’art. 30 nella versione allora vigente, che era più limitata. Condizioni come quelle alle lettere d), e) ed f) sono state aggiunte da legislazione successiva e non facevano parte del perimetro originario.
🔗 Agenzia delle Entrate – Rimborso IVA per le imprese
L’Esecuzione dei Rimborsi: Art. 38 e Art. 38-bis DPR 633/1972
L’art. 38 DPR 633/1972 (e, nella sua formulazione attuale, l’art. 38-bis) disciplina l’esecuzione concreta dei rimborsi IVA. Nel regime vigente:
- I rimborsi sono eseguiti su richiesta in dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione
- Per rimborsi superiori a 15.000 euro è necessario il visto di conformità rilasciato da professionista abilitato, o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Scopri come si applica l’IVA nelle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi: Leggi Art. 80 DPR 633/1972
Il Principio di Neutralità IVA e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Il sistema di detrazioni e rimborsi IVA — di cui l’art. 85 DPR 633/1972 rappresentava il segmento transitorio — è fondato sul principio generale di neutralità dell’IVA rispetto all’attività economica. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha elaborato questo principio in una ricca giurisprudenza.
⚠️ Chiarimento necessario: Non esistono pronunce della Corte di Giustizia che interpretino direttamente l’art. 85 DPR 633/1972, che è una norma di diritto interno italiano, di portata transitoria e temporalmente esaurita. I principi della Corte di Giustizia in materia di neutralità IVA sono principi generali dell’ordinamento dell’Unione, fondati sulla direttiva 2006/112/CE e sulle sue predecessori. Si applicano al sistema IVA vigente — non alle disposizioni transitorie dell’istituzione dell’imposta in un singolo Stato membro.
In via generale, la Corte di Giustizia ha chiarito che:
- il diritto alla detrazione è un elemento fondamentale del meccanismo IVA che non può essere compresso irragionevolmente
- il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile deve essere garantito entro termini ragionevoli
- gli interessi di mora sul rimborso tardivo possono essere dovuti in forza del diritto dell’Unione
Questi principi valgono per il sistema IVA corrente. La loro evocazione in relazione all’art. 85 DPR 633/1972 serve esclusivamente a inquadrare la coerenza complessiva del sistema, non a indicare pronunce specificamente riguardanti quella norma.
Il Sistema IVA Ordinario per Enti Non Commerciali e Terzo Settore
La disciplina vigente applicabile agli enti non commerciali, alle associazioni di promozione sociale e agli enti del Terzo Settore è separata e distinta dall’art. 85 DPR 633/1972, ma si inserisce nel medesimo corpus normativo del DPR 633/1972.
La Detrazione IVA per gli Enti Non Commerciali: Art. 19-ter DPR 633/1972
Per gli enti non commerciali (art. 4, quarto comma, DPR 633/1972) — incluse le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore — il diritto alla detrazione IVA è disciplinato dall’art. 19-ter DPR 633/1972. La detrazione spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali e richiede la tenuta di contabilità separata rispetto all’attività istituzionale.
L’Evoluzione Normativa dal 2024
A decorrere dal 1° gennaio 2024 (D.L. 146/2021 convertito con modificazioni, art. 5, c. 15-quater), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso corrispettivi specifici effettuate nei confronti di soci o associati da associazioni di promozione sociale, culturali, sindacali e assistenziali rientrano nell’ambito dell’IVA come operazioni esenti — non più fuori campo — con obbligo di rispettare la disciplina IVA ordinaria.
Cosa Si Considera Sempre Commerciale: Art. 4, c. 5, DPR 633/1972
Indipendentemente dal soggetto che le pone in essere, alcune attività sono sempre considerate esercizio di impresa ai fini IVA:
| Attività | Classificazione |
| Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita | Sempre commerciale |
| Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore | Sempre commerciale |
| Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale | Sempre commerciale |
| Gestione di spacci aziendali e mense | Sempre commerciale |
| Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici | Sempre commerciale |
| Prestazioni alberghiere o di alloggio | Sempre commerciale |
| Pubblicità commerciale | Sempre commerciale |
| Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari | Sempre commerciale |
Il Nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 10/2026
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, che sostituirà integralmente il D.P.R. 633/1972 a partire dal 1° gennaio 2027, in attuazione della delega fiscale conferita dalla L. 111/2023 (art. 21).
Principali Caratteristiche del Nuovo Testo Unico IVA
| Aspetto | DPR 633/1972 (vigente fino al 31/12/2026) | Nuovo TU IVA – D.Lgs. 10/2026 (dal 1/1/2027) |
| Struttura | 94 articoli + tabelle | 18 Titoli, 171 articoli + 4 tabelle |
| Aliquote | 4%, 5%, 10%, 22% | Invariate |
| Operazioni intracomunitarie | Disciplinate nel D.L. 331/1993 (separato) | Integrate come “operazioni intraunionali” |
| Adempimenti e accertamento | Nel DPR 633/1972 | In separati testi unici tematici |
| Disposizioni transitorie IGE (artt. 76-94) | Presenti (storicamente esaurite) | Non riprodotte |
| Efficacia | Fino al 31 dicembre 2026 | Dal 1° gennaio 2027 |
Le disposizioni del Titolo VII del DPR 633/1972 — incluso l’art. 85 DPR 633/1972 — non sono riprodotte nel nuovo Testo Unico, in quanto avevano esaurito la loro funzione transitoria già nel 1974. Il nuovo Testo Unico è strutturato in coerenza con la direttiva 2006/112/CE e con una sistematizzazione che separa la disciplina sostanziale IVA dagli adempimenti e dalla riscossione.
🔗 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze
Tavola Sinottica: Art. 85 DPR 633/1972 e Disposizioni Correlate
| Articolo | Contenuto | Ruolo rispetto all’Art. 85 DPR 633/1972 |
| Art. 76 DPR 633/1972 | Istituzione e decorrenza IVA | Fissa il 1° gennaio 1973 come data di inizio |
| Art. 82 DPR 633/1972 | Detrazione IGE su beni strumentali fisici | Genera il credito di imposta detraibile ex art. 85 |
| Art. 83 DPR 633/1972 | Detrazione IGE su scorte di merci materiali | Genera il credito di imposta detraibile ex art. 85 |
| Art. 84 DPR 633/1972 | Dichiarazione di detrazione (termine: 31/12/1973) | Presupposto procedurale indispensabile |
| Art. 85 DPR 633/1972 | Applicazione operativa delle detrazioni (1973-1974) | Norma oggetto — esaurita nella funzione originaria |
| Art. 86 DPR 633/1972 | Sanzioni per indebita detrazione | Sanziona l’abuso delle detrazioni ex artt. 82-85 |
| Art. 90 DPR 633/1972 | Abolizione dell’IGE | Contestuale all’istituzione dell’IVA |
| Art. 30 DPR 633/1972 | Versamento di conguaglio e rimborso | Recupero finale delle detrazioni residue |
| Art. 38-bis DPR 633/1972 | Esecuzione dei rimborsi IVA | Tempi e modalità operative |
| Art. 19 DPR 633/1972 | Detrazione IVA ordinaria | Regime ordinario vigente (distinto dall’art. 85) |
| Art. 19-ter DPR 633/1972 | Detrazione per enti non commerciali | Disciplina speciale per il Terzo Settore |
La Rilevanza Attuale dell’Art. 85 DPR 633/1972
L’art. 85 DPR 633/1972 ha esaurito la sua funzione primaria con la conclusione del periodo transitorio IGE-IVA. La sua rilevanza nel 2026 sussiste su tre piani distinti:
1. Piano storico-sistematico. Capire come il legislatore del 1972 ha costruito la transizione — con detrazioni graduate, percentualmente limitate e raccordate alle procedure di rimborso — aiuta a interpretare la logica con cui viene gestita qualsiasi transizione fiscale: una lezione di tecnica legislativa tributaria di valore permanente.
2. Piano del contenzioso residuale. Sebbene la finestra applicativa si sia chiusa nel 1974, rimane astrattamente possibile che questioni processuali connesse all’applicazione dell’art. 85 DPR 633/1972 emergano in contesti di revisione di periodi storici.
3. Piano della formazione giuridica. Lo studio dell’art. 85 DPR 633/1972 è parte integrante della conoscenza del diritto tributario italiano per chi voglia comprendere l’origine e la struttura dell’IVA nel nostro ordinamento.
FAQ – Domande Frequenti sull’Art. 85 DPR 633/1972
Qual è esattamente il contenuto dell’art. 85 DPR 633/1972 e cosa disciplina in concreto?
L’art. 85 DPR 633/1972, rubricato “Applicazione delle detrazioni”, disciplina le modalità operative di utilizzo delle detrazioni transitorie dichiarate ai sensi dell’art. 84 entro il 31 dicembre 1973. L’IGE (Imposta Generale sull’Entrata) già assolta su beni fisici (strumentali e scorte) era portata in detrazione nella misura di 1/12 mensile (o 1/4 trimestrale) dell’importo da versare ai fini IVA, con un limite del 50% per periodo. Le somme non detratte si riportavano al periodo successivo e confluivano nel conguaglio annuale ex art. 30, c. 1. Le eccedenze residue erano rimborsabili ex artt. 30, c. 2, e 38 del DPR 633/1972.
L’art. 85 DPR 633/1972 è ancora applicabile nel 2026?
Dal punto di vista formale, il D.P.R. 633/1972 è ancora in vigore nel 2026 (il nuovo TU IVA entra in vigore solo il 1° gennaio 2027). Sul piano operativo, tuttavia, l’art. 85 DPR 633/1972 ha esaurito la sua funzione nel 1974, al termine del periodo di applicazione delle detrazioni IGE. Non produce effetti concreti per nuove situazioni. La sua rilevanza attuale è storica, didattica e residualmente contenziosa su eventuali questioni legate al periodo 1973-1974.
Qual è la differenza tra le detrazioni dell’art. 85 DPR 633/1972 e la detrazione IVA ordinaria dell’art. 19?
Sono meccanismi profondamente distinti. Le detrazioni ex art. 85 DPR 633/1972 consentivano di scomputare dall’IVA dovuta l’IGE (un tributo diverso dall’IVA) già assolta su beni fisici preesistenti, nella fase di transizione 1973-1974. La detrazione ordinaria ex art. 19 DPR 633/1972, tuttora vigente, consente invece di sottrarre dall’IVA sulle vendite l’IVA assolta sugli acquisti nell’esercizio dell’impresa. Le due norme operano su tributi distinti (IGE e IVA rispettivamente) e in periodi completamente diversi.
Le detrazioni transitorie dell’art. 85 DPR 633/1972 si applicavano anche a strumenti finanziari e quote di partecipazione?
No, in nessun caso. Le detrazioni transitorie disciplinate dagli artt. 82-85 DPR 633/1972 erano circoscritte a beni fisici (tangibili): beni strumentali materiali (costruzioni, impianti, macchinari) e scorte di merci. Non si applicavano a strumenti finanziari, quote di partecipazione, operazioni finanziarie o immobilizzazioni finanziarie, che erano già estranee al campo applicativo dell’IGE. Le questioni IVA relative a questi strumenti oggi attengono agli artt. 10 e 19-bis DPR 633/1972, non all’art. 85 DPR 633/1972.
Quale impatto ha avuto la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sull’art. 85 DPR 633/1972?
La Corte di Giustizia non ha mai emesso pronunce che interpretino direttamente l’art. 85 DPR 633/1972, che è una norma di diritto interno italiano di carattere esclusivamente transitorio. I principi di neutralità IVA elaborati dalla Corte (diritto alla detrazione, diritto al rimborso nei tempi ragionevoli, divieto di restrizioni irragionevoli) sono principi generali del sistema IVA europeo fondati sulla direttiva 2006/112/CE, e si applicano al sistema IVA vigente — non alle disposizioni transitorie di prima istituzione dell’imposta.
Le condizioni per il rimborso IVA erano le stesse nella fase di applicazione originaria dell’art. 85 DPR 633/1972?
No. Le condizioni di rimborso attualmente elencate nell’art. 30, c. 2, DPR 633/1972 sono il risultato di successive integrazioni legislative rispetto alla versione del 1972. L’art. 85 DPR 633/1972, nella sua applicazione originaria del 1973-1974, si raccordava con l’art. 30 nella formulazione allora vigente, che era più limitata. Alcune condizioni oggi elencate (come quelle per operazioni non territoriali, credito triennale) sono state aggiunte negli anni successivi e non facevano parte del perimetro normativo originario.
Come si distingue l’art. 85 DPR 633/1972 dall’art. 85 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)?
Sono norme che coincidono solo nel numero, ma hanno contenuto, fonti e ambiti di applicazione completamente diversi. L’art. 85 DPR 633/1972 disciplina le modalità di applicazione delle detrazioni IVA transitorie nella fase di istituzione dell’imposta (1973-1974). L’art. 85 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) disciplina invece le entrate degli enti del Terzo Settore (rendite, ricavi, contributi, ecc.). Non vi è alcuna connessione contenutistica tra le due disposizioni.
Dove consultare il testo ufficiale aggiornato del DPR 633/1972 e dell’art. 85?
Il testo ufficiale e aggiornato del D.P.R. 633/1972 è disponibile gratuitamente su fonti governative ufficiali:
- Normattiva.it — portale ufficiale della normazione italiana, gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
- Agenzia delle Entrate – Portale Documenti
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Ministero dell’Economia – Dipartimento Finanze
Conclusioni
L’art. 85 DPR 633/1972 ha assolto un compito preciso e storicamente determinato: rendere operativa la transizione dall’Imposta Generale sull’Entrata al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, garantendo che i soggetti passivi non subissero una doppia imposizione sui beni fisici (strumentali e scorte di merci materiali) già tassati con il tributo previgente. Il suo meccanismo — detrazioni diluite su dodici mesi o quattro trimestri, limite del 50% per periodo, riporto delle somme non utilizzate e rimborso finale delle eccedenze — era calibrato per rispettare sia i diritti dei contribuenti sia le esigenze di gettito dell’Erario.
La corretta comprensione dell’art. 85 DPR 633/1972 richiede di tenere fermi alcuni punti essenziali, che distinguono questa guida da molti trattamenti superficiali dell’argomento: la natura strettamente transitoria e temporalmente esaurita della norma; il suo oggetto limitato ai beni fisici preesistenti (non a strumenti finanziari, partecipazioni o operazioni finanziarie); la differenza concettuale tra la detrazione dell’IGE da IVA (ex art. 85) e la detrazione ordinaria dell’IVA da IVA (ex art. 19); e l’assenza di pronunce dirette della Corte di Giustizia UE su questa specifica disposizione transitoria nazionale.
Nel 2026, con il D.P.R. 633/1972 ancora formalmente in vigore ma destinato ad essere sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) dal 1° gennaio 2027, lo studio dell’art. 85 DPR 633/1972 mantiene tutto il suo valore per chi voglia comprendere le radici storiche del sistema fiscale italiano e la tecnica con cui il legislatore gestisce le grandi transizioni tributarie — un insegnamento che, per sua natura, non invecchia.
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Fonti Ufficiali e Riferimenti Normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Gazzetta Ufficiale originale
- Normattiva – DPR 633/1972 aggiornato
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Storia dell’IGE
- Agenzia delle Entrate – Rimborso IVA per le imprese
- Agenzia delle Entrate – Testo DPR 633/1972 (PDF ufficiale)
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze
- Normattiva.it – Portale ufficiale della normazione italiana
Articolo verificato sulla base delle fonti normative ufficiali vigenti nel 2026. Il D.P.R. 633/1972 rimane formalmente in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Si raccomanda di verificare sempre l’aggiornamento normativo su Normattiva o Agenzia delle Entrate prima di adottare decisioni di carattere fiscale.