Art. 31 DPR 633/1972: Semplificazioni per Contribuenti Minori e Superamento
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L’art. 31 DPR 633/1972 ha rappresentato per quasi vent’anni uno dei pilastri del sistema IVA italiano per i soggetti con ridotto volume d’affari. Abrogato nel 1991, la sua eredità sopravvive nelle normative che lo hanno sostituito e nella logica di semplificazione che ancora oggi informa il regime fiscale per le piccole partite IVA. Questa guida ne ricostruisce l’intera storia, analizza il contenuto, spiega le cause dell’abrogazione e illustra il quadro normativo attuale per i contribuenti di ridotte dimensioni.
1. Il DPR 633/1972: il decreto IVA italiano
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — comunemente noto come il “decreto IVA” — è l’atto normativo che ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 (Supplemento Ordinario n. 1). Nato in attuazione della delega legislativa conferita dalla Legge 9 ottobre 1971, n. 825 per la riforma tributaria, il DPR 633/1972 ha sostituito la vecchia imposta generale sulle entrate (IGE), adeguando il sistema fiscale italiano agli standard comunitari richiesti dalla CEE — e poi codificati nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
L’IVA, a differenza dell’IGE, è un’imposta applicata “sul valore aggiunto” in ciascuna fase della filiera produttiva e distributiva. Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/1972). Il decreto è strutturato in più titoli:
- Titolo I – Disposizioni generali (operazioni imponibili, cessioni di beni, prestazioni di servizi, territorialità, esenzioni)
- Titolo II – Obblighi dei contribuenti (fatturazione, registrazione, dichiarazioni, versamenti)
- Titolo III – Disposizioni speciali (importazioni, settori particolari)
- Titolo IV – Accertamento e riscossione
È proprio nel Titolo II che si collocava originariamente l’art. 31 DPR 633/1972, dedicato alle semplificazioni per i contribuenti minori.
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2. Art. 31 DPR 633/1972: testo e contenuto originale
L’art. 31 DPR 633/1972, intitolato “Semplificazioni per i contribuenti minori”, prevedeva un regime alleggerito di adempimenti IVA per i soggetti con volumi d’affari più contenuti. Il testo originale disponeva:
“Nei confronti dei contribuenti il cui volume d’affari, in un anno solare, non ha superato ventuno milioni di lire, le modalità di applicazione dell’imposta per l’anno solare successivo, salvo il disposto degli articoli 32 e 33 e ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, sono semplificate come segue…”
L’art. 31 DPR 633/1972 individuava quindi una soglia quantitativa — 21 milioni di lire di volume d’affari annuo — al di sotto della quale scattava in automatico un meccanismo di alleggerimento degli obblighi IVA.
Nota bene: L’art. 31 DPR 633/1972 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Attualmente l’articolo non produce più effetti giuridici, ma il suo studio rimane rilevante per comprendere l’evoluzione storica del sistema IVA italiano e per interpretare le disposizioni che lo hanno sostituito.
3. Chi erano i “contribuenti minori” dell’art. 31 DPR 633/1972?
Sotto l’egida dell’art. 31 DPR 633/1972, erano considerati “contribuenti minori” i soggetti passivi IVA — imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi — il cui volume d’affari annuo non aveva superato i 21 milioni di lire nell’anno solare precedente.
Il “volume d’affari” ai fini IVA è definito dall’art. 20 del medesimo DPR 633/1972 come l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente durante l’anno solare, registrate o soggette a registrazione, diminuito delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.
Rientravano nella categoria di contribuenti minori ai fini dell’art. 31 DPR 633/1972:
- i commercianti al minuto con fatturato molto ridotto
- gli artigiani con pochi clienti
- i professionisti agli inizi dell’attività
- i piccoli produttori agricoli non già assoggettati al regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/1972
La soglia di 21 milioni di lire corrispondeva, al momento dell’introduzione, a un livello molto basso di attività economica, pensato per tutelare le microimprese italiane dalla complessità burocratica del nuovo tributo.
4. Le semplificazioni previste dall’art. 31 DPR 633/1972
Le agevolazioni introdotte dall’art. 31 DPR 633/1972 operavano su più fronti del sistema IVA, dalla fatturazione alla registrazione delle operazioni, fino alla liquidazione del tributo. Eccole nel dettaglio.
4.1 Fatturazione semplificata
La prima e più rilevante semplificazione dell’art. 31 DPR 633/1972 riguardava la fatturazione. Il contribuente minore non era obbligato a emettere fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, con le eccezioni tassative delle cessioni di immobili e di beni strumentali.
L’obbligo di emissione sorgeva nei casi espressamente previsti dalla legge o su richiesta del cessionario o del committente: la fattura, in altre parole, era uno strumento disponibile ma non sistematicamente imposto. Questo assetto consentiva ai piccoli operatori di ridurre drasticamente il carico documentale quotidiano, pur lasciando integro il diritto della controparte — se soggetto passivo IVA — di richiedere la documentazione fiscale necessaria per esercitare la propria detrazione dell’imposta. Il meccanismo era strettamente coordinato con le disposizioni degli artt. 22, 32 e 33 del DPR 633/1972, che nel loro insieme definivano il perimetro degli obblighi di fatturazione per le diverse categorie di soggetti passivi.
4.2 Determinazione dell’imponibile legata ai corrispettivi riscossi
Seconda importante semplificazione: nell’ambito del regime previsto dall’art. 31 DPR 633/1972, l’ammontare imponibile delle cessioni e delle prestazioni era determinato in modo semplificato, con riferimento ai corrispettivi effettivamente riscossi. Questo criterio di calcolo alleggeriva concretamente la gestione finanziaria dei piccoli operatori, che spesso subivano ritardi nei pagamenti e avrebbero altrimenti dovuto anticipare l’IVA anche su operazioni non ancora incassate.
È importante precisare che questo meccanismo non era identico al moderno regime IVA per cassa introdotto molti anni dopo (D.L. 83/2012, art. 32-bis DPR 633/1972): si trattava di un metodo semplificato di determinazione del corrispettivo, coordinato con le altre agevolazioni previste dall’art. 31 e dai provvedimenti attuativi, e non di un sistema strutturale di “cash accounting VAT” come inteso in chiave comunitaria.
Scopri di più sulle note di variazione IVA secondo l’Art. 26 DPR 633/1972.
4.3 Registri semplificati (bollettario e contrassegni)
L’art. 31 DPR 633/1972 prevedeva poi adempimenti di registrazione alleggeriti. I contribuenti minori non erano tenuti alla tenuta dei registri ordinari delle fatture emesse (previsto dall’art. 23 DPR 633/1972) e degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972). Le modalità semplificate di annotazione delle operazioni — tra cui il bollettario a madre e figlia e l’apposizione di contrassegni ed etichette sui documenti commerciali — erano tuttavia disciplinate nei loro aspetti di dettaglio non dall’art. 31 direttamente, ma dai provvedimenti regolamentari attuativi emanati ai sensi dell’art. 32 del medesimo DPR 633/1972. L’art. 31 fissava il principio e la platea dei destinatari; l’art. 32 definiva le regole operative concrete.
4.4 Liquidazione periodica semplificata
Ulteriore vantaggio: i contribuenti minori soggetti all’art. 31 DPR 633/1972 non erano assoggettati all’ordinario meccanismo di liquidazione mensile dell’IVA previsto dall’art. 27 DPR 633/1972 per i contribuenti ordinari. In loro luogo si applicavano procedure di liquidazione semplificate, coordinate con la dichiarazione annuale e con le modalità di versamento stabilite dai provvedimenti attuativi. Non si trattava necessariamente di un versamento esclusivamente annuale in senso assoluto, ma di un sistema alleggerito che eliminava la cadenza mensile di calcolo e versamento dell’imposta, riducendo significativamente l’onere burocratico e finanziario per i piccoli operatori.
5. Tabella riepilogativa delle agevolazioni dell’art. 31 DPR 633/1972
| Adempimento | Regime ordinario (DPR 633/1972) | Regime semplificato art. 31 DPR 633/1972 |
| Emissione fattura | Obbligatoria per ogni operazione | Facoltativa (obbligatoria solo su richiesta o per cessioni di immobili/beni strumentali) |
| Determinazione imponibile | Principio di competenza (momento dell’operazione, art. 6) | Metodo semplificato legato ai corrispettivi effettivamente riscossi (non identico al moderno IVA per cassa) |
| Registrazione operazioni | Registro fatture emesse (art. 23) + Registro acquisti (art. 25) | Modalità semplificate (bollettario, contrassegni), disciplinate nei dettagli dai provvedimenti attuativi ex art. 32 |
| Liquidazione IVA | Mensile o trimestrale | Semplificata: esonero dalla liquidazione mensile ordinaria; procedure semplificate coordinate con la dichiarazione |
| Dichiarazione annuale | Obbligatoria | Obbligatoria (nessuna deroga) |
| Soglia di accesso | — | Volume d’affari ≤ 21 milioni di lire nell’anno precedente |
| Stato attuale | Vigente | Abrogato dalla L. 413/1991 |
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6. Rapporto con gli articoli correlati: art. 32 e art. 33 del DPR 633/1972
L’art. 31 DPR 633/1972 operava in combinato con altre due norme del Titolo II, espressamente richiamate nel suo stesso testo:
Art. 32 DPR 633/1972 – Disposizioni regolamentari per i contribuenti minori
L’art. 32 DPR 633/1972 disciplinava aspetti regolamentari di dettaglio delle semplificazioni connesse all’art. 31, in tema di fatturazione, registrazione e liquidazione per i contribuenti di minori dimensioni. La norma demandava al Ministero delle Finanze l’adozione dei provvedimenti attuativi necessari a rendere operative le semplificazioni previste dall’art. 31, comprese le modalità d’uso del bollettario e dei contrassegni.
Attenzione – errore frequente: Le soglie di 400.000 euro (prestazioni di servizi) e 700.000 euro (altre attività) spesso associate alle “semplificazioni IVA per i contribuenti minori” non derivano dall’art. 32 DPR 633/1972. Tali soglie trovano la loro fonte nell’art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi) e nelle disposizioni di coordinamento del regime contabile semplificato. Si tratta di ambiti normativi distinti, sebbene frequentemente trattati in modo congiunto nella prassi professionale. Chi cita l’art. 32 DPR 633/1972 come fonte di queste soglie commette un errore di attribuzione normativa.
Art. 33 DPR 633/1972 – Regime speciale semplificato (oggi abrogato)
L’art. 33, anch’esso abrogato, disciplinava modalità speciali e semplificate per determinate categorie di contribuenti minori, con metodi forfetari di determinazione dell’imposta che sostituivano la contabilizzazione analitica degli acquisti. È importante precisare che l’art. 33 non corrispondeva al moderno regime forfetario (introdotto solo nel 2014 dalla L. 190/2014): si trattava di uno strumento più limitato, inserito nella logica interna al DPR 633/1972 e strettamente dipendente dall’architettura normativa dell’art. 31. La sua abrogazione, contestuale a quella dell’art. 31 DPR 633/1972, ha chiuso definitivamente questo sistema integrato di semplificazioni.
7. L’abrogazione dell’art. 31 DPR 633/1972 e la Legge 413/1991
L’art. 31 DPR 633/1972 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (legge collegata alla manovra finanziaria 1992), che ha ridisegnato in modo radicale l’intera disciplina dei contribuenti minori nel sistema IVA italiano.
Le ragioni dell’abrogazione erano molteplici:
1. L’inadeguatezza della soglia di accesso. La soglia di 21 milioni di lire, fissata nei primi anni Settanta, era diventata nel tempo pressoché irrisoria per via dell’inflazione e dello sviluppo economico, finendo per escludere quasi tutti i contribuenti reali dal campo di applicazione dell’art. 31 DPR 633/1972.
2. La complessità del sistema parallelo. Gestire due regimi IVA affiancati — quello ordinario e quello semplificato — aveva generato contenziosi interpretativi e difficoltà operative per gli uffici finanziari e per la Guardia di Finanza.
3. L’armonizzazione comunitaria. Il recepimento delle direttive CEE in materia di IVA spingeva verso una maggiore uniformità nell’applicazione del tributo, rendendo difficoltoso mantenere deroghe così ampie agli obblighi ordinari di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate.
4. L’introduzione di regimi sostitutivi. Il legislatore ha preferito abbandonare l’art. 31 DPR 633/1972 e introdurre nuove forme di agevolazione più moderne, come il regime dei contribuenti minimi (poi regime forfetario), strutturate su basi di calcolo più trasparenti e compatibili con il diritto comunitario.
8. Il regime attuale per i contribuenti di piccole dimensioni
Nonostante l’abrogazione dell’art. 31 DPR 633/1972, la logica di semplificazione fiscale per i soggetti con minore capacità contributiva è pienamente viva nell’ordinamento vigente. Ecco i principali strumenti oggi disponibili.
8.1 Regime forfetario (L. 190/2014 e successive modifiche)
Il regime forfetario è il principale regime agevolato oggi riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione. I soggetti che vi accedono:
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti
- non detraggono l’IVA sugli acquisti
- non presentano la dichiarazione IVA
- determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, e pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti)
La soglia di accesso al regime forfetario è fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente. Il mancato rispetto di questa soglia (o il suo superamento in corso d’anno oltre i 100.000 euro) comporta l’uscita dal regime con effetti diversi a seconda del caso.
8.2 Contabilità semplificata per le piccole imprese (art. 18 DPR 600/1973)
Per i soggetti non rientranti nel forfetario ma con volume d’affari contenuto, il sistema tributario italiano prevede la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Le soglie di accesso a tale regime sono fissate a 400.000 euro di ricavi per le imprese che esercitano attività di prestazione di servizi e a 700.000 euro per le imprese che esercitano altre attività.
Si tratta di soglie che operano principalmente sul versante delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), con riflessi indiretti sulla semplificazione IVA: non derivano dall’art. 32 DPR 633/1972, ma dall’art. 18 DPR 600/1973. Anche sul versante IVA i contribuenti con ridotto volume d’affari possono accedere a liquidazioni trimestrali anziché mensili, con maggiorazione degli interessi, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
8.3 Regime speciale per i produttori agricoli (art. 34 DPR 633/1972)
Sopravvissuto all’abrogazione dell’art. 31 DPR 633/1972, l’art. 34 prevede un regime IVA speciale per i produttori agricoli, con percentuali di compensazione forfetarie che sostituiscono la detrazione analitica dell’imposta sugli acquisti. È un regime storico e tra i più stabili nel panorama del DPR 633/1972.
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9. Nuovo Testo Unico IVA 2027: cosa cambia
Un aggiornamento importante per chiunque studi l’art. 31 DPR 633/1972 e il quadro normativo IVA italiano: con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato approvato un nuovo Testo Unico IVA che entrerà in vigore nel 2027, sostituendo il DPR 633/1972 come fonte organica della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto — salvo le disposizioni transitorie e i decreti attuativi la cui adozione è prevista nella fase di implementazione.
Il nuovo Testo Unico IVA è stato elaborato in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), con l’obiettivo di sistematizzare e semplificare la normativa vigente, riorganizzando le disposizioni del DPR 633/1972 e del D.L. 331/1993 in modo coerente con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio. La struttura del nuovo testo si articola in 4 Titoli, ricalcando la logica della direttiva comunitaria.
Cosa significa per chi studia l’art. 31 DPR 633/1972?
L’articolo, già abrogato dal 1991, non trova naturalmente collocazione nel nuovo Testo Unico IVA. Tuttavia, le disposizioni relative agli “Obblighi dei contribuenti” e all'”Accertamento e riscossione” — che nel DPR 633/1972 comprendevano gli artt. 31 e seguenti — verranno ricollocate in appositi testi unici dedicati, separati dall’atto che disciplinerà le operazioni imponibili, l’IVA di gruppo e le operazioni intracomunitarie. Le modalità esatte di questa riorganizzazione dipenderanno anche dall’adozione dei decreti attuativi previsti dalla delega.
Domande Frequenti
L’art. 31 DPR 633/1972 è ancora in vigore nel 2026?
No. L’art. 31 DPR 633/1972 è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Dal 1° gennaio 1992 non produce più effetti giuridici. Non esiste pertanto, nel sistema IVA attuale, un “regime semplificato per i contribuenti minori” basato sull’art. 31 DPR 633/1972. I contribuenti di piccole dimensioni devono fare riferimento alle norme vigenti, in particolare al regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
Quale norma ha sostituito l’art. 31 DPR 633/1972?
L’abrogazione dell’art. 31 DPR 633/1972 non ha trovato una norma di diretta sostituzione all’interno del DPR 633/1972. Il legislatore ha preferito costruire nel tempo un sistema di regimi agevolati autonomi, collocati in leggi speciali. Il principale riferimento oggi è il regime forfetario, disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata da successive leggi di bilancio. In ambito IVA, il regime forfetario prevede l’esonero dall’applicazione dell’imposta, la non detraibilità e la non presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Qual era la soglia di volume d’affari prevista dall’art. 31 DPR 633/1972 per accedere alle semplificazioni?
L’art. 31 DPR 633/1972 fissava la soglia di accesso al regime semplificato a 21 milioni di lire di volume d’affari nell’anno solare precedente. Si trattava di un importo ancorato al valore della moneta degli anni Settanta, che nel corso del tempo è diventato sempre più irrisorio per effetto dell’inflazione, contribuendo all’obsolescenza della norma e alla sua definitiva abrogazione nel 1991.
Un contribuente in regime forfetario è ancora soggetto al DPR 633/1972?
Sì, in parte. Il regime forfetario non elimina del tutto l’applicabilità del DPR 633/1972, ma lo modifica sostanzialmente. Il contribuente forfetario rimane soggetto passivo IVA (deve quindi avere una partita IVA), ma è esonerato dagli obblighi di fatturazione con addebito dell’imposta, di liquidazione periodica e di dichiarazione IVA. Alcune disposizioni del DPR 633/1972 continuano comunque a trovare applicazione, come quelle relative alle operazioni con soggetti non residenti nel territorio dello Stato, per le quali il forfetario può essere tenuto a identificarsi ai fini IVA e ad assolvere specifici obblighi.
L’art. 31 DPR 633/1972 era collegato all’obbligo di fattura elettronica?
No. All’epoca dell’art. 31 DPR 633/1972 (vigente dal 1972 al 1991) la fattura elettronica non era nemmeno ipotizzata. La fatturazione elettronica è stata introdotta in Italia per le operazioni con la Pubblica Amministrazione nel 2014 e generalizzata tra i soggetti privati a partire dal 1° gennaio 2019 con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come successivamente modificato. I contribuenti forfetari — che oggi rappresentano la principale categoria assimilabile ai vecchi “contribuenti minori” dell’art. 31 DPR 633/1972 — sono stati assoggettati all’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 (se con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno 2021) e dal 1° gennaio 2024 per tutti i forfetari.
Cosa si intende per “dichiarazione annuale” ai fini IVA nel contesto dell’art. 31 DPR 633/1972?
Anche sotto la vigenza dell’art. 31 DPR 633/1972, i contribuenti minori erano comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, prevista dagli artt. 28 e 29 del DPR 633/1972. Le semplificazioni dell’art. 31 non esentavano dalla dichiarazione, ma alleggerivano gli obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione periodica del tributo. La dichiarazione annuale IVA è ancora oggi obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA che non rientrano nel regime forfetario, e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno mediante il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari specifiche sull’art. 31 DPR 633/1972?
Nel periodo di vigenza dell’art. 31 DPR 633/1972 (1972-1991), il Ministero delle Finanze e l’amministrazione finanziaria hanno emanato numerose circolari e risoluzioni interpretative per chiarire il campo di applicazione delle semplificazioni. Tali documenti hanno oggi esclusivo interesse storico-giuridico. Per la normativa vigente sui contribuenti di ridotte dimensioni, il riferimento è alle circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime forfetario, consultabili sul portale ufficiale www.agenziaentrate.gov.it.
Il nuovo Testo Unico IVA del 2027 reintrodurrà disposizioni analoghe all’art. 31 DPR 633/1972?
Non vi sono indicazioni in tal senso. Il D.Lgs. n. 10/2026 che istituisce il nuovo Testo Unico IVA (operativo dal 2027) segue la logica della Direttiva 2006/112/CE e della riforma fiscale di cui alla Legge n. 111/2023. I regimi agevolati per i piccoli operatori — come il regime forfetario — resteranno disciplinati in fonti normative separate. L’art. 31 DPR 633/1972, nella sua veste originaria, appartiene quindi definitivamente alla storia del diritto tributario italiano.
Qual è la differenza tra “contribuenti minori” dell’art. 31 DPR 633/1972 e “contribuenti minimi” introdotti dalla Legge 244/2007?
I “contribuenti minori” dell’art. 31 DPR 633/1972 erano identificati esclusivamente in base al volume d’affari (soglia di 21 milioni di lire), e beneficiavano di semplificazioni negli adempimenti IVA ordinari, continuando tuttavia a pagare l’imposta secondo le regole generali. I “contribuenti minimi“, invece, introdotti dall’art. 1, commi 96-117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e poi rimodellati nel corso degli anni successivi, godevano di un regime sostanziale molto più radicale: non applicavano l’IVA sulle operazioni attive, non la detraevano sugli acquisti e pagavano un’imposta sostitutiva piatta sul reddito. Si trattava di due figure giuridiche profondamente diverse, accomunate solo dal presupposto del ridotto volume d’affari e dalla finalità semplificatoria.
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Conclusioni
L’art. 31 DPR 633/1972 è stato, nella storia del diritto tributario italiano, una norma di grande importanza pratica per migliaia di piccoli operatori economici. Ha incarnato, nel sistema originario del decreto IVA, la consapevolezza del legislatore che applicare gli stessi obblighi burocratici a un grande gruppo industriale e a un piccolo artigiano sarebbe stato irragionevole e controproducente.
La sua abrogazione nel 1991 non ha segnato la fine di questa logica, ma ne ha avviato un profondo ripensamento. Il percorso che dall’art. 31 DPR 633/1972 porta all’odierno regime forfetario è la storia dell’evoluzione del fisco italiano: da un sistema di deroghe puntuali all’interno del decreto IVA, verso regimi speciali strutturati, più trasparenti e compatibili con il diritto comunitario.
Chi oggi studia l’art. 31 DPR 633/1972 lo fa per due ragioni principali: comprendere la storia del sistema IVA italiano e interpretare correttamente le norme che lo hanno sostituito. In entrambi i casi, la conoscenza di questa norma — anche nella sua forma abrogata — offre una chiave di lettura preziosa per navigare il complesso mondo dell’imposta sul valore aggiunto nel nostro Paese.
Per consultare il testo vigente del DPR 633/1972 e le disposizioni attuali in materia di IVA, si rinvia ai seguenti siti ufficiali:
Ultimo aggiornamento: 2026. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Per ogni specifica situazione fiscale è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).