Art 26 DPR 633 1972: La Guida alle Note di Variazione IVA
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L’art 26 DPR 633 1972 è una delle disposizioni più strategiche dell’intero sistema IVA italiano. Disciplina le cosiddette note di variazione — gli strumenti con cui cedenti e prestatori possono rettificare, in aumento o in diminuzione, la base imponibile e l’imposta già fatturata. Sapere come funziona l’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 non è solo un obbligo di legge: è una leva concreta per recuperare liquidità, ridurre il carico fiscale e gestire correttamente i crediti inesigibili, specialmente in presenza di procedure concorsuali o esecuzioni infruttuose.
Cos’è e perché esiste l’art 26 DPR 633 1972
Il DPR 633/72 è il decreto istitutivo dell’IVA in Italia, emanato il 26 ottobre 1972. Al suo interno, l’art 26 DPR 633 1972 — rubricato “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” — regola cosa accade quando una fattura già emessa e registrata deve essere modificata per effetto di eventi sopravvenuti.
La ragione d’essere della norma è profondamente legata al principio di neutralità dell’imposta: l’IVA deve gravare solo sull’effettivo corrispettivo incassato. Se una vendita si risolve, un contratto viene annullato, o un credito risulta definitivamente inesigibile, sarebbe iniquo costringere il fornitore a versare un’imposta su somme che non ha mai ricevuto. L’art 26 del DPR n. 633 del 1972 offre proprio lo strumento per correggere questa distorsione.
La norma è stata modificata in modo sostanziale da due interventi legislativi fondamentali:
- Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, commi 126 e 127): ha riscritto l’art 26 DPR 633 1972 introducendo distinzioni più precise tra le varie ipotesi di variazione e fissando termini diversi per ciascuna.
- Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, art. 18, conv. L. 106/2021): ha introdotto il comma 3-bis, consentendo l’emissione della nota di variazione già all’apertura della procedura concorsuale (dal 26 maggio 2021), senza più attenderne la definitiva conclusione.
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Struttura della norma: i commi principali
L’art 26 DPR 633 1972 si articola in più commi. Di seguito uno schema sintetico:
| Comma | Contenuto |
| 1 | Variazioni in aumento: obbligo di emissione nota di debito |
| 2 | Variazioni in diminuzione: diritto alla rettifica IVA per annullamento, risoluzione, sconti contrattuali |
| 3 | Limite temporale di un anno per le variazioni da accordo sopravvenuto o rettifica inesattezze |
| 3-bis | Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in procedure concorsuali (dal 26/05/2021) |
| 4 | Definizione dei casi di procedura concorsuale ai fini del comma 3-bis |
| 5 | Obbligo (o esonero) del cessionario/committente di registrare la variazione ricevuta |
| 5-bis | Obbligo di variazione in aumento se, dopo la nota di credito, il corrispettivo viene pagato |
| 9 | Facoltà di emettere nota di variazione anche senza accordo formale scritto |
| 10 | Disposizioni specifiche su fattura semplificata |
| 10-bis | Definizione di “assoggettamento a procedura concorsuale” ai fini del comma 3-bis lett. a) |
Variazioni in aumento (comma 1)
Il primo comma dell’art 26 DPR 633 1972 impone al cedente o prestatore di emettere una nota di debito (TD05 nel sistema di fatturazione elettronica) ogni volta che l’imponibile o l’imposta aumentano rispetto a quanto originariamente fatturato. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo.
I casi tipici sono:
- Revisione del prezzo dopo la consegna del bene
- Conguagli su forniture continuative
- Correzione di errori in difetto sulla fattura originale
La nota di debito è soggetta agli stessi obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e 24 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse) e concorre alla liquidazione IVA del periodo.
Variazioni in diminuzione (comma 2): i casi principali
È questo il cuore operativo dell’art 26 DPR 633 1972. Il secondo comma riconosce al cedente o prestatore il diritto (non l’obbligo, salvo per l’esercizio della detrazione) di emettere una nota di variazione in diminuzione — comunemente chiamata nota di credito — quando un’operazione, dopo la registrazione ex articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, oppure si riduce la base imponibile.
Cause che legittimano la variazione in diminuzione
Le ipotesi espressamente previste dal comma 2 sono:
- Dichiarazione di nullità del contratto
- Annullamento
- Revoca
- Risoluzione (giudiziale, di diritto o per clausola risolutiva espressa)
- Rescissione
- Abbuoni o sconti previsti contrattualmente (non sconti successivi non concordati)
La Corte di Cassazione (es. ord. n. 17438 del 2023) ha chiarito che l’emissione della nota di variazione è legittima anche in presenza di una contestazione giudiziale sulla causa di risoluzione, senza attendere un formale accertamento negoziale o giudiziale. Il requisito è che si sia verificato l’evento contrattuale (ad es. l’attivazione di una clausola risolutiva espressa): la nota di credito può essere emessa da quel momento.
⚠️ Precisazione tecnica: Le ipotesi del comma 2 (risoluzione, nullità, rescissione) non sono soggette al limite annuale del comma 3, ma non vi è una norma che preveda espressamente un “termine illimitato”. Il limite pratico è rappresentato dai termini generali di decadenza per gli accertamenti fiscali ex art. 57 DPR 633/72 e, per il diritto alla detrazione, dal termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto.
Il principio di neutralità dell’imposta
Il meccanismo del comma 2 è direttamente espressione del principio di neutralità dell’imposta sancito sia a livello nazionale che dalla Direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE, art. 90). L’IVA non deve mai diventare un costo definitivo per il soggetto che ha applicato l’imposta su un’operazione poi venuta meno.
Il limite di un anno (comma 3)
Il comma 3 dell’art 26 DPR 633 1972 introduce una limitazione temporale importante: quando la variazione in diminuzione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti o dalla rettifica di inesattezze di fatturazione (ex art. 21, comma 7), la nota di credito non può essere emessa dopo che sia trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Questa regola serve ad evitare comportamenti elusivi: senza un limite temporale, i contribuenti potrebbero, tramite accordi ad hoc, emettere note di variazione anche a distanza di anni, recuperando IVA su operazioni ormai consolidate.
⚠️ Il termine annuale non si applica alle variazioni previste dal comma 3-bis (procedure concorsuali ed esecuzioni infruttuose), per le quali valgono le regole di cui all’art. 57 del DPR 633/72 (termine di accertamento).
Procedure concorsuali e ristrutturazione dei debiti (comma 3-bis)
Questa è la parte che ha subito il cambiamento più significativo grazie al Decreto Sostegni-bis del 2021 ed è probabilmente l’aspetto più rilevante dell’art 26 DPR 633 1972 per le imprese.
Prima del 26 maggio 2021
Prima della riforma, il cedente/prestatore poteva emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento connesso a procedura concorsuale solo dopo la definitiva conclusione infruttuosa della stessa — evento che poteva richiedere anni, con un’immobilizzazione del credito IVA per tutto quel periodo.
Dal 26 maggio 2021 in poi (comma 3-bis, lett. a)
Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione IVA già dalla data di apertura della procedura. In concreto, il momento in cui sorge il diritto corrisponde a:
| Procedura | Data rilevante per la nota di variazione |
| Fallimento / Liquidazione giudiziale | Data della sentenza dichiarativa |
| Liquidazione coatta amministrativa | Data del provvedimento |
| Concordato preventivo | Data del decreto di ammissione |
| Amministrazione straordinaria | Data del decreto |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.) | Data del decreto di omologa |
| Piano attestato (art. 67, co. 3, lett. d) | Data di pubblicazione nel registro delle imprese |
Per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (comma 3-bis, lett. b), non è cambiato nulla rispetto al passato: occorre attendere il completamento infruttuoso dell’esecuzione.
Cosa succede se il credito viene poi pagato?
Il nuovo comma 5-bis risponde a questa domanda: se, dopo l’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo viene incassato in tutto o in parte, il cedente deve emettere una nota di variazione in aumento corrispondente. Il debitore, dall’altro lato, riacquista il diritto alla detrazione dell’IVA nella misura corrisposta.
Ristrutturazione dei debiti e credito IVA
Anche nel caso di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis (oggi disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 14/2019), il cedente può emettere la nota di variazione dalla data del decreto di omologa. Allo stesso modo, per i piani attestati la decorrenza è la pubblicazione nel registro delle imprese.
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Obblighi del cessionario/committente (comma 5)
Quando il cedente esercita la facoltà di variazione prevista dall’art 26 DPR 633 1972, il cessionario o committente che ha già registrato l’operazione deve, di norma, registrare la variazione in aumento (ai sensi degli articoli 23 o 24), nei limiti della detrazione operata, e riversare l’IVA all’Erario.
Tuttavia — e qui sta un’importante novità del Decreto Sostegni-bis — questo obbligo non si applica nelle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lett. a). Il curatore fallimentare o il commissario che riceve la nota di variazione emessa dal creditore non deve registrarla come debito IVA. Questa scelta legislativa garantisce la neutralità complessiva: il creditore recupera l’IVA, ma il debitore in crisi non aggrava la propria posizione verso l’Erario con un ulteriore debito IVA.
Termini per l’esercizio della detrazione
Uno degli aspetti più tecnici e dibattuti riguarda quando deve essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA recuperata tramite la nota di variazione.
L’art 26 DPR 633 1972 al comma 2 richiama l’articolo 19 del decreto IVA, ma — come chiarito dalla Norma di Comportamento n. 231 dell’11 settembre 2025 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) — questo richiamo va inteso in senso tecnico-contabile, non come estensione automatica delle regole sulla detrazione degli acquisti.
La posizione dell’AIDC (settembre 2025)
La Norma di Comportamento n. 231 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, pubblicata nell’settembre 2025, ha offerto un’autorevole interpretazione professionale (non vincolante sul piano giuridico, ma di grande rilievo pratico) chiarendo che il termine per emettere le note di variazione IVA non è il “secondo anno successivo” previsto dall’art. 19, bensì il termine di decadenza per gli accertamenti ex art. 57 del DPR 633/72, relativo all’anno in cui è sorto il diritto alla variazione.
In pratica, secondo l’interpretazione AIDC:
| Evento | Termine per emettere la nota di variazione |
| Procedura concorsuale aperta il 1° giugno 2025 | Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (30 aprile 2026) |
| Procedura concorsuale aperta nel 2024 | Entro il termine di accertamento ex art. 57 per l’anno 2024 |
📌 Distinzione tecnica fondamentale: la nota di variazione può essere emessa entro il termine di decadenza per gli accertamenti ex art. 57 DPR 633/72, ma il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto. Ritardare l’emissione della nota rischia di far decadere la possibilità di esercitare la detrazione per quell’anno.
Come si emette la nota di variazione in diminuzione: guida pratica
La nota di variazione in diminuzione si emette tramite fattura elettronica con tipologia documento TD04 (nota di credito). Vediamo i passaggi operativi.
Passaggi operativi
- Verifica del presupposto: accertarsi che ricorra una delle ipotesi previste dall’art 26 DPR 633 1972 (risoluzione, procedura concorsuale, ecc.)
- Individuazione della data: la nota non può essere emessa prima del momento in cui sorge il diritto (es. data di apertura del concordato preventivo)
- Compilazione del documento TD04: indicare l’imponibile da rettificare, l’aliquota IVA, l’imposta corrispondente e il riferimento alla fattura originaria
- Trasmissione via SDI: la nota di variazione transita attraverso il Sistema di Interscambio come qualsiasi fattura elettronica
- Registrazione: il cedente registra la nota nel registro acquisti ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72 e porta in detrazione l’IVA nella liquidazione del periodo
Contenuto minimo della nota di credito (TD04)
Sebbene l’art 26 DPR 633 1972 non specifichi espressamente gli elementi della nota di variazione, il rinvio all’art 21 e seguenti del medesimo decreto impone di indicare almeno:
- Data e numero progressivo
- Dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente
- Descrizione dell’operazione rettificata
- Riferimento alla fattura originaria
- Imponibile rettificato e relativa imposta
- Aliquota IVA applicata
- Motivazione della variazione (es. risoluzione contrattuale, concordato preventivo)
Tabelle operative
Tabella 1 – Quale nota emettere e quando
| Situazione | Tipo di nota | Termine |
| Aumento dell’imponibile | TD05 (nota di debito) | Nessun limite specifico |
| Risoluzione/annullamento contratto | TD04 (nota di credito) | Non soggetta al limite annuale del comma 3; limiti generali ex art. 57 + termine dichiarazione IVA per la detrazione |
| Accordo sopravvenuto tra le parti | TD04 (nota di credito) | Entro 1 anno dall’operazione |
| Procedura concorsuale (dal 26/05/2021) | TD04 (nota di credito) | Dal giorno di apertura della procedura, entro decadenza ex art. 57 |
| Procedura concorsuale (ante 26/05/2021) | TD04 (nota di credito) | Solo dopo conclusione infruttuosa |
| Esecuzione individuale infruttuosa | TD04 (nota di credito) | Dopo infruttuosità accertata |
| Rettifica inesattezze fatturazione (art. 21, co. 7) | TD04 (nota di credito) | Entro 1 anno |
Tabella 2 – Obblighi del debitore per la nota di credito ricevuta
| Tipo di procedura | Obbligo del cessionario di registrare a debito? |
| Procedura concorsuale (comma 3-bis, lett. a) | No – esonero espresso ex comma 5 |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) | Sì |
| Piano attestato (art. 67 L.F.) | Sì |
| Esecuzione individuale infruttuosa | Sì |
| Risoluzione/annullamento (normale) | Sì |
Tabella 3 – Evoluzione normativa dell’art 26 DPR 633 1972
| Data | Intervento | Effetto principale |
| 26 ottobre 1972 | DPR 633/1972 | Istituzione dell’IVA e delle note di variazione |
| 1° gennaio 2016 | Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) | Riforma organica, nuovi termini per procedure concorsuali |
| 26 maggio 2021 | D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) | Nota di variazione emissibile all’apertura della procedura concorsuale |
| Settembre 2025 | Norma di Comportamento AIDC n. 231 (interpretazione professionale autorevole) | Chiarimento su termine per emissione nota di variazione (art. 57) e distinzione dalla detrazione ex art. 19 |
Collegamento con la Direttiva IVA europea
L’art 26 DPR 633 1972 trova il suo fondamento europeo nell’art. 90 della Direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE), che obbliga gli Stati membri a prevedere la riduzione della base imponibile nei casi di annullamento, recesso, risoluzione e mancato pagamento, pur lasciando agli Stati la facoltà di derogare in caso di mancato pagamento totale o parziale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito che il principio di effettività del diritto comunitario impone agli ordinamenti nazionali di non rendere impossibile o eccessivamente difficile il recupero dell’IVA su crediti inesigibili. In questo solco si colloca la riforma del 2021 che ha anticipato il momento di emissione della nota di variazione alle procedure concorsuali.
I casi più rilevanti della giurisprudenza europea in materia di IVA sui crediti inesigibili comprendono: la sentenza CGUE C-246/16 (Di Maura, 23 novembre 2017), che ha stabilito che gli Stati membri non possono subordinare la riduzione della base imponibile a condizioni talmente restrittive da vanificare il diritto garantito dall’art. 90 della Direttiva IVA; e la sentenza CGUE C-396/16 (T-2, 22 febbraio 2018), che ha affrontato il trattamento IVA nelle procedure di insolvenza. Questi principi hanno direttamente influenzato la riforma italiana del 2016 e del 2021 all’art 26 DPR 633 1972, avvicinando la disciplina agli standard comunitari.
Scopri la guida completa all’Art. 17 DPR 633/1972 – Reverse Charge IVA e al meccanismo dell’inversione contabile.
FAQ
1. Che cos’è esattamente l’art 26 DPR 633 1972 e a cosa serve?
L’art 26 DPR 633 1972 è la norma del Decreto IVA italiano che regola le note di variazione: i documenti con cui il fornitore corregge, in aumento o in diminuzione, la base imponibile e l’imposta già fatturata. Serve a garantire il principio di neutralità dell’imposta: l’IVA deve essere commisurata all’effettivo corrispettivo, non a importi mai incassati.
2. Cosa si intende per “nota di variazione in diminuzione” ai sensi dell’art 26 DPR 633 1972?
È la nota di credito (TD04 in fatturazione elettronica) che il cedente o prestatore emette quando l’operazione fatturata viene meno o si riduce, per cause come risoluzione del contratto, nullità, accordi di riduzione del prezzo o mancato pagamento in contesti di procedura concorsuale o ristrutturazione dei debiti. Consente di recuperare l’IVA corrispondente all’importo non incassato.
3. Qual è il termine entro cui si può emettere la nota di variazione in base all’art 26 DPR 633 1972?
Dipende dal tipo di variazione. Per le variazioni da accordo sopravvenuto o rettifica di inesattezze (comma 3), il limite è un anno dall’operazione. Per le variazioni da procedure concorsuali (comma 3-bis), la nota può essere emessa entro il termine di decadenza per gli accertamenti fiscali ex art. 57 DPR 633/72 relativo all’anno in cui è sorto il diritto. Tuttavia, il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA di quell’anno: di fatto, per non perdere la detrazione, è prudente emettere la nota entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Questa interpretazione è sostenuta dall’autorevole Norma di Comportamento n. 231 dell’AIDC (settembre 2025), pur non essendo ancora intervenuta una pronuncia definitiva dell’Agenzia delle Entrate sul punto.
4. Da quando si può emettere la nota di variazione IVA in caso di fallimento o concordato preventivo?
Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, il cedente può emettere la nota di variazione già dalla data di apertura della procedura: sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale), decreto di ammissione al concordato preventivo, ecc. Non occorre più attendere la chiusura della procedura. Per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021, si applica la vecchia disciplina che richiedeva la definitiva infruttuosità.
5. Il cessionario in procedura concorsuale deve registrare la nota di variazione ricevuta dal fornitore?
No. Il comma 5 dell’art 26 DPR 633 1972, come modificato dal Decreto Sostegni-bis, prevede espressamente che il cessionario o committente soggetto a procedura concorsuale (comma 3-bis, lett. a) non è obbligato a registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta dal creditore. Il curatore o commissario non deve quindi iscrivere un debito IVA corrispondente.
6. La nota di variazione in diminuzione è obbligatoria o facoltativa?
È facoltativa come atto in sé, ma diventa necessaria se il cedente vuole esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrispondente. In assenza della nota di credito, non è possibile recuperare l’imposta.
7. Cosa succede se, dopo aver emesso la nota di variazione per procedura concorsuale, il credito viene parzialmente soddisfatto?
Il comma 5-bis dell’art 26 DPR 633 1972 impone al cedente di emettere una nota di variazione in aumento per l’importo effettivamente incassato. Il debitore che ha pagato ha diritto a sua volta a detrarre l’IVA nella misura corrisposta.
8. L’accordo di ristrutturazione dei debiti consente di emettere subito la nota di variazione IVA?
Sì, ma con una particolarità: la nota di variazione può essere emessa dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis della legge fallimentare, oggi ripreso dal Codice della Crisi). In questo caso, tuttavia, il debitore non è esonero dall’obbligo di registrazione: deve registrare la nota come debito IVA, a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali propriamente dette.
9. Come si emette tecnicamente la nota di variazione in diminuzione nel sistema di fatturazione elettronica?
Si utilizza il tipo documento TD04 nel tracciato XML della fattura elettronica, trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Il documento deve indicare il riferimento alla fattura originaria, l’imponibile da rettificare, l’aliquota e l’imposta corrispondente. La registrazione avviene nel registro acquisti ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72.
10. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha detto qualcosa di rilevante sull’art 26 DPR 633 1972?
Sì. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito il diritto degli operatori economici a recuperare l’IVA su crediti inesigibili, in applicazione del principio di effettività del diritto comunitario e dell’art. 90 della Direttiva IVA. Tra i casi più rilevanti per la materia dei crediti inesigibili: la sentenza C-246/16 (Di Maura, 2017), che ha dichiarato incompatibile con la Direttiva una normativa nazionale che subordini la riduzione della base imponibile a condizioni eccessivamente restrittive, e la sentenza C-396/16 (T-2, 2018), che ha affrontato il trattamento IVA in contesti di insolvenza. La giurisprudenza europea ha influenzato direttamente le riforme del 2016 e del 2021 all’art 26 DPR 633 1972, avvicinando la disciplina italiana agli standard comunitari.
11. La nota di variazione può essere emessa in caso di caparra confirmatoria non restituita?
Dipende dal caso concreto. Se la risoluzione del contratto dà luogo alla perdita della caparra confirmatoria come penale, questa non è soggetta a IVA (orientamento consolidato), quindi non si emette nota di variazione IVA. Se invece la caparra era stata inclusa in una fattura come acconto imponibile e il contratto si risolve, si può emettere la nota di credito ai sensi dell’art 26 DPR 633 1972, comma 2.
Conclusioni
L’art 26 DPR 633 1972 è una norma in continua evoluzione, che riflette le tensioni tra il principio di neutralità dell’imposta, le esigenze di gettito dell’Erario e la necessità di agevolare le imprese nella gestione del credito IVA non riscosso. La riforma del 2021 — che ha introdotto il comma 3-bis — ha rappresentato un passo decisivo: finalmente il fornitore può recuperare l’IVA già all’apertura della procedura concorsuale, senza dover attendere anni.
I punti chiave da ricordare sono:
- Per risoluzione, nullità, sconti contrattuali: la nota di variazione non è soggetta al limite annuale del comma 3, ma resta comunque vincolata ai termini generali di decadenza ex art. 57 e al termine per l’esercizio della detrazione (dichiarazione IVA annuale)
- Per procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021: nota di credito già dall’apertura, senza attendere l’esito
- Per accordi di ristrutturazione e piani attestati: dalla data di omologa/pubblicazione nel registro delle imprese
- Il termine ultimo è quello di decadenza ex art. 57 DPR 633/72, non il termine biennale dell’art. 19
- Il debitore in procedura concorsuale è esonerato dalla registrazione della nota ricevuta
Consultare un professionista abilitato è sempre consigliabile per valutare il caso specifico, ma avere una solida conoscenza dell’art 26 del DPR n. 633 del 1972 è il punto di partenza per gestire correttamente le variazioni IVA e tutelare i propri diritti.
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Fonti ufficiali e documenti di riferimento
- Testo aggiornato DPR 633/1972 – Normattiva.it
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 20/E del 2021 (chiarimenti art. 26 post Decreto Sostegni-bis)
- Agenzia delle Entrate – Risposta interpello n. 276/2025
- Agenzia delle Entrate – Risposta interpello n. 203/2024
Articolo redatto sulla base delle fonti normative ufficiali aggiornate. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza professionale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un dottore commercialista o un consulente fiscale abilitato.