Art. 27 DPR 633/1972: Liquidazioni Periodiche IVA

Art. 27 DPR 633/1972: Liquidazioni Periodiche IVA

🔒  Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.

L’art. 27 DPR 633/1972 è uno dei pilastri dell’intero sistema dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Chi gestisce un’attività commerciale, una ditta individuale o una società, prima o poi si confronta con le regole che questo articolo stabilisce per la liquidazione periodica e il versamento dell’IVA. Capire a fondo l’art. 27 DPR 633/1972 non è solo un obbligo formale: è un atto di tutela verso la propria attività, per evitare sanzioni e gestire correttamente il rapporto con il Fisco.

In questa guida troverai tutto ciò che devi sapere: il testo normativo, le modalità operative, le scadenze, i casi particolari e le risposte alle domande più frequenti.

Il quadro normativo: il DPR 633/1972 e la sua struttura

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — noto come Testo Unico IVA o Codice IVA — è la legge fondamentale che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 1972, n. 292 (Supplemento Ordinario), è stato emanato in attuazione della delega legislativa conferita dalla Legge 9 ottobre 1971, n. 825 per la riforma tributaria.

La norma è suddivisa in Titoli:

TitoloOggetto
Titolo IDisposizioni generali
Titolo IIObblighi dei contribuenti
Titolo IIIAccertamento e riscossione
Titolo IVNorme penali e sanzioni
Titolo VDisposizioni transitorie e finali

L’art. 27 DPR 633/1972 si colloca nel Titolo II (Obblighi dei contribuenti) e disciplina la liquidazione periodica dell’imposta e i versamenti mensili. È la norma che, insieme all’art. 24 (Registrazione dei corrispettivi), forma il binomio operativo fondamentale per i soggetti passivi IVA nel territorio dello Stato.

Nota aggiornamento normativo: Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, il legislatore ha avviato il processo di riorganizzazione del sistema IVA in un nuovo Testo Unico IVA che entrerà progressivamente in vigore dal 2027. Fino a tale data — e salvo le disposizioni transitorie espressamente previste dallo stesso D.Lgs. 10/2026 — il DPR 633/1972 e l’art. 27 in esso contenuto rimangono pienamente vigenti e applicabili.

Per calcolare rapidamente l’imposta, puoi utilizzare il nostro strumento di calcolo IVA.

Cosa stabilisce l’art. 27 DPR 633/1972: testo e contenuto

Ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972, tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a determinare periodicamente l’imposta dovuta e a effettuare i relativi versamenti. In via generale, la regola è quella della cadenza mensile: il contribuente calcola la differenza tra l’IVA a debito (sulle operazioni effettuate, cessioni di beni e prestazioni di servizi) e l’IVA a credito (sugli acquisti), e versa l’eventuale eccedenza entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento.

L’art. 27 DPR 633/1972 si integra strettamente con altre norme del Titolo II, in particolare:

  • Art. 19 — Detrazione dell’imposta (diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti)
  • Art. 21 — Fatturazione delle operazioni effettuate
  • Art. 23 — Registrazione delle fatture emesse
  • Art. 24 — Registrazione dei corrispettivi (per i commercianti al minuto e attività assimilate)
  • Art. 25 — Registrazione degli acquisti

Il quarto comma dell’art. 27 riveste particolare importanza per i commercianti al minuto e i soggetti di cui all’art. 22: stabilisce la percentuale di diminuzione (scorporo) dell’IVA sui corrispettivi globali registrati, permettendo di ricavare la base imponibile dal corrispettivo comprensivo di imposta.

Se vuoi evitare la burocrazia e aprire la tua partita IVA senza perdere tempo, servizi come flextax.it gestiscono tutta la procedura per te, a partire da 366€ IVA inclusa.

Gestisci la tua Partita IVA con flextax.it da 366€

Le liquidazioni periodiche: regola mensile e regime trimestrale

La regola generale: liquidazione mensile

L’art. 27 DPR 633/1972 stabilisce la cadenza mensile come regola ordinaria per tutti i contribuenti. Ogni mese, il soggetto passivo:

  1. Somma l’IVA sulle operazioni imponibili effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate ai sensi degli artt. 23 e 24)
  2. Deduce l’IVA detraibile sugli acquisti registrati (art. 19 e art. 25)
  3. Calcola la differenza: se positiva (IVA a debito) la versa; se negativa (IVA a credito) la riporta al periodo successivo
  4. Effettua il versamento entro il 16 del mese successivo tramite modello F24
Mese di riferimentoScadenza versamento
Gennaio16 febbraio
Febbraio16 marzo
Marzo16 aprile
Aprile16 maggio
Maggio16 giugno
Giugno16 luglio
Luglio16 agosto (prorogato al 20 agosto per effetto delle norme sulla sospensione estiva dei termini — art. 3-quater D.L. 16/2012 e decreti annuali — non in forza dell’art. 27 stesso)
Agosto16 settembre
Settembre16 ottobre
Ottobre16 novembre
Novembre16 dicembre

Il mese di dicembre è soggetto a regole particolari legate all’acconto IVA (27 dicembre) e alla dichiarazione annuale IVA.

Il regime trimestrale

In deroga all’art. 27 DPR 633/1972, il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (e successive modificazioni) consente ad alcune categorie di soggetti passivi di effettuare le liquidazioni trimestrali anziché mensili. Possono accedere al regime trimestrale i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto cessioni di beni

L’opzione si desume dal comportamento concludente (cioè dall’effettiva adozione del regime sin dall’inizio dell’anno) e comporta un’maggiorazione dell’1% a titolo di interessi sulle somme versate trimestralmente (con esclusione del versamento relativo al 4° trimestre, che è effettuato in sede di dichiarazione annuale senza interessi).

TrimestreScadenza versamento
1° trimestre (gen-mar)16 maggio
2° trimestre (apr-giu)16 agosto (prorogato al 20 agosto per effetto delle norme sulla sospensione estiva dei termini)
3° trimestre (lug-set)16 novembre
4° trimestre (ott-dic)In sede di dichiarazione annuale IVA

Il quarto comma dell’art. 27 e lo scorporo dell’IVA

Il quarto comma dell’art. 27 DPR 633/1972 riguarda specificamente i commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all’art. 22 del medesimo decreto. Questi soggetti, anziché emettere fattura per ogni singola operazione, registrano i corrispettivi globali giornalieri nel registro dei corrispettivi (art. 24), comprensivi dell’IVA.

La norma consente di ricavare la base imponibile (al netto dell’IVA) applicando la percentuale di diminuzione (scorporo), che dipende dall’aliquota IVA applicabile.

Come si calcola lo scorporo

La formula generale per ricavare la base imponibile da un corrispettivo lordo (comprensivo di IVA) è:

Base imponibile = Corrispettivo lordo × 100 / (100 + aliquota IVA)

Oppure in forma alternativa:

IVA = Corrispettivo lordo × aliquota / (100 + aliquota)

Aliquota IVAPercentuale di scorporo (IVA sul lordo)
4%3,846%
5%4,762%
10%9,091%
22%18,033%

Esempio pratico: Un commerciante al minuto ha registrato corrispettivi giornalieri per un totale di 12.200 euro, tutti soggetti ad aliquota IVA del 22%. L’IVA da versare si calcola così: 12.200 × 22/122 = 2.200 euro. La base imponibile è 10.000 euro.

Il quarto comma dell’art. 27 è richiamato anche dall’art. 20 del DPR 633/1972 ai fini del calcolo del volume d’affari: i corrispettivi registrati ai sensi dell’art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista dal quarto comma.

Consulta l’Art. 19 DPR 633/1972 – Detrazione IVA e le regole per il recupero dell’IVA sugli acquisti.

I soggetti interessati dall’art. 27 DPR 633/1972

L’art. 27 DPR 633/1972 si applica a tutti i soggetti passivi IVA, ovvero a chi effettua, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato (art. 1 DPR 633/1972).

Gestisci la tua Partita IVA senza stress

Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.

Scopri Xolo →

✓  Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia

Soggetti con liquidazione mensile (regola generale)

Sono tenuti alla liquidazione mensile ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972:

  • Le imprese con volume d’affari superiore alle soglie previste per il regime trimestrale
  • I soggetti che hanno optato per la liquidazione mensile
  • I soggetti per i quali non è ammessa la periodicità trimestrale (ad es. chi ha iniziato l’attività nell’anno in corso senza poter determinare il volume d’affari dell’anno precedente e sceglie il mensile)

Soggetti con liquidazione trimestrale

Come descritto, possono optare per la cadenza trimestrale (con il conseguente obbligo di versare la maggiorazione dell’1%) i soggetti che rispettano le soglie di volume d’affari indicate.

Soggetti esclusi o con regimi speciali

Alcuni soggetti sono sottoposti a discipline particolari che derogano all’art. 27 DPR 633/1972:

  • Contribuenti in regime forfettario: non liquidano periodicamente l’IVA in quanto non sono soggetti passivi IVA ai fini ordinari
  • Contribuenti minimi: soggetti a regime speciale
  • Enti e imprese autorizzate: come gli enti che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e diffusione, e gli autotrasportatori per conto terzi, possono versare trimestralmente senza maggiorazione di interessi (su autorizzazione ministeriale), ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 73 del DPR 633/1972

Art. 27 DPR 633/1972 e il collegamento con le operazioni imponibili

L’art. 27 DPR 633/1972 opera su ciò che le altre norme definiscono come operazioni imponibili, cioè le operazioni che danno luogo all’obbligo di applicare l’IVA:

Art. 1 DPR 633/1972 — “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”

Le operazioni imponibili si contrappongono a:

  • Operazioni esenti (art. 10) — non danno luogo ad IVA a debito ma limitano la detrazione
  • Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9) — le cessioni all’esportazione e i servizi internazionali
  • Operazioni fuori campo IVA — non rientrano nell’ambito di applicazione del tributo

Il meccanismo dell’art. 27 DPR 633/1972 funziona esattamente su questo perimetro: si calcola l’IVA sulle operazioni effettuate nel periodo, si detrae l’IVA assolta sugli acquisti, e si versa (o si riporta a credito) la differenza.

Tabella riassuntiva: operazioni e loro impatto sulla liquidazione art. 27

Tipo di operazioneIVA a debitoIVA a creditoImpatto sulla liquidazione
Cessioni di beni imponibiliAumenta il debito IVA
Prestazioni di servizi imponibiliAumenta il debito IVA
Acquisti di beni/servizi con IVASì (se detraibile)Riduce il debito IVA
Operazioni esenti (art. 10)NoLimitataIncide sul pro-rata
Cessioni all’esportazione (art. 8)NoSì (plafond)Genera credito IVA
ImportazioniSì (dogana)Sì (se detraibile)Neutra se detraibile

La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE)

L’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall’art. 4, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha istituito l’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA all’Agenzia delle Entrate tramite il modello LIPE (Liquidazione Periodica IVA). Questa comunicazione, che va presentata per via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, riepiloga i dati contabili delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972.

Le scadenze per la LIPE sono:

TrimestreScadenza LIPE
1° trimestre31 maggio
2° trimestre30 settembre
3° trimestre30 novembre
4° trimestre28 febbraio dell’anno successivo

Sono esonerati dalla LIPE i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione di versamenti periodici, i soggetti in regime forfettario e i soggetti in regime di vantaggio (contribuenti minimi).

Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e i controlli

L’Agenzia delle Entrate è il principale ente di riferimento per la gestione degli adempimenti connessi all’art. 27 DPR 633/1972. Attraverso i dati trasmessi con le LIPE, l’incrocio con le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici, l’Agenzia effettua controlli sistematici sulla correttezza delle liquidazioni periodiche.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IVA periodica, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevedono in via ordinaria una sanzione del 30% dell’imposta non versata (ridotta al 15% per ritardi entro 90 giorni, ulteriormente ridotta per ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Approfondisci l’Art. 18 DPR 633/1972 – Rivalsa IVA e il diritto/dovere di addebito dell’imposta.

Armonia con la direttiva europea 2006/112/CE

L’art. 27 DPR 633/1972 va letto in coerenza con il quadro europeo. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, nota come Direttiva IVA, costituisce il riferimento normativo sovranazionale a cui tutti gli Stati membri dell’Unione Europea devono conformare le proprie leggi nazionali. Il meccanismo di liquidazione periodica previsto dall’art. 27 DPR 633/1972 — con la determinazione periodica dell’IVA dovuta come differenza tra imposta sulle operazioni effettuate e imposta detraibile sugli acquisti — corrisponde al modello stabilito dalla direttiva 2006/112/CE.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte chiarito i principi fondamentali del sistema IVA — neutralità, proporzionalità, effettività del diritto a detrazione — che l’art. 27 DPR 633/1972 è chiamato a rispettare nell’ordinamento italiano.

Il processo di riforma avviato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo Testo Unico IVA) punta proprio a una sistematizzazione coerente con la struttura della direttiva 2006/112/CE, per rendere il sistema più leggibile e armonizzato.

Casi particolari nell’applicazione dell’art. 27 DPR 633/1972

Cessioni di beni ammortizzabili

L’art. 20 del DPR 633/1972 prevede che le cessioni di beni ammortizzabili (compresi quelli iscritti nelle voci B.I.3 e B.I.4 dell’attivo dello stato patrimoniale) non concorrono a formare il volume d’affari, rilevante per la determinazione della periodicità delle liquidazioni. Questo non ne esclude la tassazione IVA — le cessioni di beni ammortizzabili restano imponibili se effettuate nell’esercizio di impresa — ma incide sul calcolo della soglia per l’accesso al regime trimestrale.

Rogito notarile e atti traslativi

Le cessioni di immobili soggette a IVA (come quelle effettuate da imprese costruttrici o ristruttratrici entro 5 anni dal completamento) originano IVA imponibile che rientra nella liquidazione periodica prevista dall’art. 27 DPR 633/1972. Il rogito notarile non costituisce un momento autonomo di versamento dell’IVA, che segue invece le regole ordinarie di liquidazione.

Documento doganale e importazioni

Per le importazioni, l’IVA viene liquidata in dogana tramite documento doganale e non rientra nella liquidazione periodica ordinaria ex art. 27 DPR 633/1972. Tuttavia, l’IVA assolta in dogana (se detraibile) va computata nella liquidazione periodica come IVA a credito sugli acquisti.

Servizi di spedizione e trasporto internazionale

I servizi di spedizione e i trasporti internazionali possono essere non imponibili ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972 (servizi internazionali). Tali operazioni non generano IVA a debito nella liquidazione ex art. 27 DPR 633/1972, ma vengono indicate nel volume d’affari e danno diritto al rimborso o alla compensazione dell’IVA assolta sugli acquisti correlati.

Operatori con più attività separate (art. 36)

I soggetti che esercitano contemporaneamente più attività sono tenuti, in linea generale, all’applicazione unitaria e cumulativa dell’IVA (art. 36 DPR 633/1972), con una sola liquidazione periodica. In alcuni casi (attività con aliquote forfettarie di detrazione, attività agricole, ecc.) è prevista la separazione obbligatoria delle contabilità, con liquidazioni distinte da poi confluire nell’unico versamento.

Adempimenti pratici: passo dopo passo

Di seguito uno schema operativo per la gestione mensile dell’IVA ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972:

1. Raccogliere e registrare le fatture emesse (art. 23): annotare nel registro delle fatture emesse tutte le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi del mese.

2. Registrare i corrispettivi (art. 24): per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare giornaliero, distinto per aliquota.

3. Registrare le fatture di acquisto (art. 25): annotare nel registro degli acquisti tutte le fatture passive ricevute, indicando l’IVA detraibile.

4. Calcolare la liquidazione entro la fine del mese: sommare l’IVA a debito, detrarre l’IVA a credito, tener conto degli eventuali crediti riportati dal mese precedente.

5. Versare tramite F24 entro il 16 del mese successivo: indicare il codice tributo corretto (es. 6001 per il versamento IVA mensile di gennaio, 6002 per febbraio, ecc.).

6. Presentare la LIPE entro i termini trimestrali, riepilogando i dati delle liquidazioni mensili del trimestre.

7. Presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 aprile dell’anno successivo, con il conguaglio definitivo.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Chi non rispetta gli obblighi dell’art. 27 DPR 633/1972 — in termini di omesso, tardivo o insufficiente versamento — è esposto alle seguenti sanzioni amministrative:

ViolazioneSanzione ordinaria
Omesso versamento30% dell’imposta non versata
Tardivo versamento (entro 15 giorni)0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,5% al 15° giorno)
Tardivo versamento (16–90 giorni)15% dell’imposta
Tardivo versamento (oltre 90 giorni)30% dell’imposta

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente la violazione con una riduzione significativa delle sanzioni, che scende fino a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Domande frequenti (FAQ)

Che cosa disciplina esattamente l’art. 27 DPR 633/1972? 

L’art. 27 DPR 633/1972 disciplina le liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e i relativi versamenti. Stabilisce che la regola generale prevede la cadenza mensile: ogni mese il soggetto passivo calcola la differenza tra l’IVA sulle operazioni imponibili effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) e l’IVA detraibile sugli acquisti, e versa l’eventuale saldo a debito entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento. L’art. 27 contiene anche, al suo quarto comma, la percentuale di diminuzione (scorporo) per i commercianti al minuto che registrano corrispettivi globali comprensivi di IVA.

Chi è obbligato ad applicare l’art. 27 DPR 633/1972 e a effettuare le liquidazioni periodiche? 

Tutti i soggetti passivi IVA — imprese, professionisti, artigiani, commercianti — che effettuano operazioni imponibili (cessioni di beni e prestazioni di servizi) nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni sono tenuti alle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972. Sono invece esclusi, tra gli altri, i soggetti in regime forfettario e i contribuenti minimi, che non rientrano nel sistema ordinario di liquidazione periodica.

Qual è la differenza tra liquidazione mensile e trimestrale previste dall’art. 27 DPR 633/1972? 

La liquidazione mensile è la regola generale prevista dall’art. 27 DPR 633/1972, applicabile a tutti i contribuenti. La liquidazione trimestrale è un’opzione — disciplinata dal D.P.R. 542/1999 — riservata ai soggetti con volume d’affari inferiore a 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni) nell’anno precedente. Il regime trimestrale comporta la maggiorazione dell’1% sulle somme versate (ad eccezione del 4° trimestre), a titolo di interessi per il differimento del pagamento rispetto alla scadenza mensile.

Come si calcola lo scorporo dell’IVA previsto dal quarto comma dell’art. 27 DPR 633/1972? 

Il quarto comma dell’art. 27 DPR 633/1972 consente di ricavare la base imponibile (al netto dell’IVA) da un corrispettivo globale comprensivo di imposta. La formula è: base imponibile = corrispettivo lordo × 100 / (100 + aliquota IVA). Per esempio, con aliquota al 22%, la base imponibile è pari al corrispettivo lordo × 100/122. Lo stesso risultato si ottiene moltiplicando il corrispettivo lordo per la percentuale di scorporo specifica dell’aliquota applicata (3,846% per IVA al 4%; 9,091% per IVA al 10%; 18,033% per IVA al 22%).

Qual è la scadenza per il versamento dell’IVA mensile ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972? 

Il versamento dell’IVA mensile deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento, tramite modello F24. L’unica eccezione riguarda il mese di luglio, il cui versamento scade normalmente il 16 agosto ma è prorogato al 20 agosto per effetto delle norme sulla sospensione estiva dei versamenti tributari (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, e relative disposizioni attuative annuali). Questa proroga non discende dall’art. 27 DPR 633/1972 in sé, ma da specifiche disposizioni di legge approvate separatamente. Il mese di dicembre è invece disciplinato dall’acconto IVA (27 dicembre) e dalla dichiarazione annuale.

Cosa succede se non si versa l’IVA nei termini dell’art. 27 DPR 633/1972?

L’omesso o tardivo versamento dell’IVA periodica comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 471/1997. In caso di ritardo entro 15 giorni la sanzione è pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo (quindi massimo 1,5% al 15° giorno); tra 16 e 90 giorni si applica il 15%; oltre 90 giorni la sanzione ordinaria è del 30% dell’imposta non versata. È possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per regolarizzare spontaneamente la violazione con sanzioni ridotte. L’Agenzia delle Entrate è l’autorità competente per il controllo e l’irrogazione delle sanzioni.

Cos’è la LIPE e come si collega all’art. 27 DPR 633/1972?

La LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è la comunicazione trimestrale che i soggetti passivi IVA devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, riepilogando i dati contabili delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi dell’art. 27 DPR 633/1972. Va presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (es. 31 maggio per il 1° trimestre, 30 settembre per il 2°, 30 novembre per il 3°, 28 febbraio per il 4°). Sono esonerati dalla LIPE i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (come i contribuenti forfettari).

Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) modifica l’art. 27 DPR 633/1972?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha avviato un importante processo di ricodificazione del sistema IVA italiano, con l’obiettivo di creare un nuovo Testo Unico IVA organizzato per settori omogenei e coerente con la struttura della direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni del DPR 633/1972, compreso l’art. 27, rimarranno in vigore — salvo eventuali disposizioni transitorie espressamente previste dallo stesso D.Lgs. 10/2026 — fino all’entrata in vigore del nuovo testo unico, prevista dal 2027. Pertanto, per il periodo attuale, l’art. 27 DPR 633/1972 rimane pienamente vigente e applicabile.

Conclusioni

L’art. 27 DPR 633/1972 non è una norma di dettaglio secondaria: è il cuore pulsante del sistema di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Ogni soggetto passivo — dall’artigiano al grande gruppo societario, dal professionista al commerciante al minuto — si confronta con questa norma ogni mese o ogni trimestre, calcolando la propria posizione IVA e adempiendo agli obblighi di versamento.

Capire come funziona l’art. 27 DPR 633/1972 significa padroneggiare:

  • il meccanismo di calcolo della liquidazione periodica (IVA sulle operazioni imponibili meno IVA detraibile sugli acquisti)
  • le scadenze per il versamento (16 del mese successivo in regime mensile; con maggiorazione dell’1% in regime trimestrale)
  • lo scorporo dell’IVA dai corrispettivi globali (quarto comma)
  • il sistema sanzionatorio e le opportunità di ravvedimento
  • il collegamento con la LIPE e la dichiarazione annuale IVA
  • l’armonizzazione con la direttiva 2006/112/CE e il quadro dell’Unione Europea

Con il percorso di riforma avviato dal legislatore nel 2026, il sistema IVA italiano sta attraversando una fase di transizione verso una struttura normativa più chiara e moderna. Ma fino al 2027 — e salvo le disposizioni transitorie del D.Lgs. 10/2026 — l’art. 27 DPR 633/1972 rimane il punto di riferimento imprescindibile per la liquidazione e il versamento dell’IVA nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi e link ufficiali


Documento aggiornato con le disposizioni vigenti. Verifica sempre le ultime modifiche normative sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *