Art. 19 DPR 633/1972: La Guida alla Detrazione IVA

Art. 19 DPR 633/1972: La Guida alla Detrazione IVA

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Aggiornamento normativo: Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha istituito il nuovo Testo Unico IVA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino a quella data, l’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rimane pienamente vigente. Il testo dell’art. 19 riportato in questa guida è verificato sulla base del testo coordinato aggiornato, comprensivo delle modifiche del D.Lgs. 180/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Introduzione: cos’è l’art. 19 DPR 633/1972 e perché è fondamentale

L’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — comunemente citato come art. 19 DPR 633/1972 — è la norma cardine del sistema italiano dell’imposta sul valore aggiunto. Disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione. Senza comprendere a fondo l’art. 19 DPR 633/1972, non è possibile gestire correttamente la propria posizione IVA, né evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il principio di fondo è semplice: il soggetto passivo IVA può detrarre l’imposta pagata a monte sugli acquisti, purché tali acquisti siano inerenti alle operazioni imponibili effettuate a valle. Questo meccanismo di neutralità è il pilastro su cui si regge l’intera struttura dell’imposta sul valore aggiunto, in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE (la “Direttiva IVA”).

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Il testo vigente dell’art. 19 DPR 633/1972: struttura e commi

L’art. 19 DPR 633/1972 si articola in cinque commi principali, più un comma 5-bis dedicato all’oro da investimento. Di seguito la struttura integrale del testo vigente con commento.

Comma 1 – Regola generale della detrazione

Il comma 1 dell’art. 19 DPR 633/1972 stabilisce che è detraibile, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate:

“…quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.”

La stessa norma precisa che il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento.

⚠️ Termine decadenziale: La regola del “termine annuale” fu introdotta dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96. Quella riforma eliminò la possibilità di esercitare la detrazione negli anni successivi a quello di esigibilità dell’imposta.

Comma 2 – Indetraibilità per operazioni esenti o non soggette

Il comma 2 dell’art. 19 DPR 633/1972 sancisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’art. 19-bis2 (rettifica della detrazione).

Il comma 2 aggiunge espressamente che in nessun caso è detraibile l’imposta relativa agli acquisti utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.

Si tratta della cosiddetta indetraibilità soggettiva: il soggetto passivo che effettua operazioni esenti non può recuperare l’IVA a monte, poiché non applica l’imposta nelle operazioni a valle.

Comma 3 – Operazioni che non limitano il diritto a detrazione

Il comma 3 elenca le tipologie di operazioni che, pur non dando luogo ad IVA a valle, non pregiudicano il diritto a detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Il testo vigente dal 1° gennaio 2025 (modificato dal D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180) è il seguente:

LetteraTipo di operazione esclusa dall’indetraibilità
a)Operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72 (esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali) e operazioni intracomunitarie assimilate
a-bis)Operazioni di cui all’art. 10, nn. 1-4, effettuate verso soggetti stabiliti fuori UE o relative a beni da esportare fuori UE
b)Operazioni diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter), effettuate fuori dal territorio dello Stato, che darebbero diritto alla detrazione se effettuate in Italia
c)Operazioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), b), d) ed f)
d)Cessioni di oro da investimento (art. 10, n. 11) effettuate da produttori di oro da investimento
d-bis)Cessioni di beni di cui all’art. 10, terzo comma
e)Operazioni non soggette ad imposta ai sensi del primo comma dell’art. 74 (regime monofase per particolari settori)
e-bis)Operazioni connesse all’organizzazione ed esercizio delle attività di cui all’art. 10, nn. 6) e 7) (giochi, scommesse), incluse le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative

Novità 2025 – lettera b): Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180 (pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) ha introdotto nella lettera b) la precisazione che la deroga all’indetraibilità non si applica alle operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter). Chi aderisce a tale regime non può detrarre l’IVA sugli acquisti collegati a quelle operazioni estere.

Comma 4 – Utilizzo promiscuo di beni e servizi

Il comma 4 dell’art. 19 DPR 633/1972, nel testo vigente dal 1° gennaio 2025, stabilisce che per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzi. L’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

Gli stessi criteri oggettivi si applicano:

  • per la quota indetraibile relativa a beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o estranei all’esercizio dell’impresa;
  • per la quota indetraibile relativa a beni e servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter.

Quest’ultima estensione è stata introdotta dal D.Lgs. 180/2024 (art. 3, co. 1, lett. b), n. 2), che coordina il trattamento IVA degli acquisti promiscui con il nuovo regime di franchigia transfrontaliero per le piccole imprese.

Comma 5 – Il meccanismo del pro-rata di indetraibilità

Il comma 5 dell’art. 19 DPR 633/1972 si applica ai contribuenti che esercitano sia attività imponibili sia attività esenti ai sensi dell’art. 10 in modo non occasionale. In questo caso:

  • Il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili
  • La percentuale di detrazione è determinata ai sensi dell’art. 19-bis DPR 633/1972
  • Nel corso dell’anno si applica provvisoriamente la percentuale dell’anno precedente
  • A fine anno si effettua il conguaglio definitivo
  • I soggetti che iniziano l’attività applicano una percentuale presuntiva, con conguaglio a fine anno

Il comma 5 non si applica alle operazioni di cui all’art. 10, nn. 6) e 7) (giochi e scommesse) e alle relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione.

Comma 5-bis – Deroga per l’oro da investimento

Il comma 5-bis prevede che le limitazioni alla detrazione non operano con riferimento all’imposta relativa all’acquisto o importazione di oro da investimento, oro grezzo o semilavorato destinato a trasformazione in oro da investimento, e servizi di modifica della forma, peso o purezza dell’oro.

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L’indetraibilità oggettiva: l’art. 19-bis1 DPR 633/1972

L’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 affianca l’art. 19 DPR 633/1972 introducendo limitazioni alla detrazione per determinate categorie di beni e servizi, indipendentemente dall’attività svolta. È la cosiddetta indetraibilità oggettiva.

Categoria di beni/serviziRegime di detrazioneEccezioni principali
Veicoli stradali a motore (max 3.500 kg, 8 posti, uso non esclusivo)40%100% se uso esclusivamente aziendale; 100% per agenti/rappresentanti; 100% se oggetto dell’attività dell’impresa (es. autonoleggio)
Carburanti e lubrificanti per i suddetti veicoliStesse regole del veicolo
Componenti e ricambi per i suddetti veicoliStesse regole del veicolo
Navi e imbarcazioni da diportoTotalmente indetraibileSe oggetto dell’attività propria dell’impresa
AeromobiliTotalmente indetraibileSe oggetto dell’attività dell’impresa
Trasporto di persone (biglietti per viaggi)Totalmente indetraibileSe attività propria dell’impresa è il trasporto di persone
Prestazioni di trasporto di personeTotalmente indetraibileSe oggetto dell’attività dell’impresa
Spese di rappresentanzaTotalmente indetraibileOmaggi di costo unitario non superiore a € 50
Fabbricati a destinazione abitativa (cat. A, escluso A/10)Totalmente indetraibileImprese costruttrici/ristrutturatori che cedono; imprese che locano abitativamente in modo prevalente
Alimenti e bevandeTotalmente indetraibileAttività di ristorazione o somministrazione come attività propria

Nota sulla categoria catastale: La destinazione abitativa dell’immobile (categoria A, escluso A/10) è determinata dalla classificazione catastale: essa prevale sulla destinazione d’uso effettiva ai fini dell’applicazione dell’indetraibilità oggettiva.

Il rapporto tra l’art. 19 DPR 633/1972 e la Direttiva IVA europea

L’art. 19 DPR 633/1972 attua nell’ordinamento italiano i principi della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE (“Direttiva IVA”), in particolare:

  • Art. 167 della Direttiva: il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile
  • Art. 168 della Direttiva: il soggetto passivo può detrarre l’IVA per i beni e servizi ricevuti, nei limiti in cui li utilizzi ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta
  • Artt. 173–177 della Direttiva: disciplinano il pro-rata in caso di attività miste

La coerenza con la normativa unionale è fondamentale: in caso di contrasto tra norma italiana e Direttiva, il diritto europeo prevale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato in più occasioni che il diritto alla detrazione è un diritto fondamentale nel sistema IVA europeo, che non può essere negato se non nei casi espressamente previsti dalla Direttiva stessa.

Come funziona il pro-rata: calcolo e regole pratiche

Il meccanismo del pro-rata richiamato dal comma 5 dell’art. 19 DPR 633/1972 e disciplinato dall’art. 19-bis DPR 633/1972 si calcola come segue:

Percentuale di detrazione = (Operazioni imponibili + operazioni assimilate ai sensi dell’art. 19, co. 3) / (Operazioni imponibili + Operazioni esenti art. 10) × 100

Il risultato si arrotonda all’unità superiore se la cifra decimale è ≥ 0,5; all’unità inferiore negli altri casi.

Esempio pratico:

VoceImporto
Operazioni imponibili IVA€ 800.000
Operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72)€ 200.000
Volume d’affari totale€ 1.000.000
Pro-rata di detrazione80%
IVA assolta su acquisti promiscui€ 50.000
IVA detraibile (80%)€ 40.000
IVA indetraibile (20%)€ 10.000

Operazioni escluse dal denominatore (non influiscono sul pro-rata): cessioni di beni ammortizzabili, operazioni di cui all’art. 2, co. 3 lett. a), b), d), f), e operazioni ex art. 74, co. 1. Le regole di esclusione sono contenute nell’art. 19-bis DPR 633/1972.

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I termini per esercitare il diritto alla detrazione IVA

Momento / CondizioneEffetto
Esigibilità dell’IVA (art. 6 DPR 633/72)Il diritto a detrarre nasce
Possesso della fatturaCondizione per l’esercizio
Registrazione della fattura (art. 25 DPR 633/72)Adempimento formale necessario
Termine finaleDichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto
Mancato esercizio entro il termineDecadenza irrecuperabile

Esempio pratico: Fattura ricevuta il 20 novembre 2024, IVA esigibile nel 2024. La detrazione può essere esercitata entro la dichiarazione IVA per l’anno 2024 (da presentare entro il 30 aprile 2025). Se omessa, il diritto è perso definitivamente.

Indetraibilità soggettiva vs. oggettiva: le differenze

Indetraibilità soggettiva (art. 19, commi 2 e 5, DPR 633/1972): dipende dalla natura delle operazioni effettuate dal soggetto passivo. Colpisce chi effettua operazioni esenti (art. 10) o fuori campo IVA. Si applica tramite il pro-rata in caso di attività mista.

Indetraibilità oggettiva (art. 19-bis1 DPR 633/1972): dipende dalla categoria del bene o servizio acquistato, indipendentemente dall’attività svolta. Colpisce veicoli stradali a motore, navi e imbarcazioni da diporto, spese di rappresentanza, fabbricati abitativi, alimenti e bevande.

Il principio di inerenza nell’art. 19 DPR 633/1972

Il diritto a detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972 presuppone un nesso di inerenza tra il bene o servizio acquistato e l’attività economica svolta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, anche nella risposta a interpello n. 2 del 4 gennaio 2021 (disponibile su agenziaentrate.gov.it), che:

  • L’inerenza richiede che l’acquisto sia funzionalmente connesso all’attività d’impresa, non necessariamente indispensabile
  • Il principio della sostanza sulla forma prevale: conta l’effettivo utilizzo ai fini imprenditoriali
  • Per i beni ad uso promiscuo (comma 4), la detrazione è ammessa solo per la quota di utilizzo nell’attività imponibile, determinata secondo criteri oggettivi

Le modifiche all’art. 19 DPR 633/1972 dal D.Lgs. 180/2024: la spiegazione completa

Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180 (G.U. n. 281 del 30 novembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2020/285 sul regime speciale per le piccole imprese e ha modificato l’art. 19 DPR 633/1972 in due punti precisi:

Modifica 1 — Comma 3, lettera b) [art. 3, co. 1, lett. b), n. 1, del D.Lgs. 180/2024]: Dopo la parola “operazioni” sono state inserite le parole “diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter”. Risultato: le operazioni effettuate fuori Italia in regime transfrontaliero di franchigia non beneficiano della deroga all’indetraibilità. Il soggetto che applica il regime transfrontaliero non può detrarre l’IVA sugli acquisti a esse collegati.

Modifica 2 — Comma 4 [art. 3, co. 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 180/2024]: Dopo la parola “professione” sono state aggiunte le parole relative alla quota di imposta indetraibile per beni e servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter. Risultato: per i beni e servizi ad uso promiscuo che includono operazioni in franchigia transfrontaliera, la quota indetraibile è determinata con gli stessi criteri oggettivi del comma 4.

Entrambe le modifiche sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025.

Consulta la guida all’Art. 15 DPR 633/1972 – Esclusioni dalla Base Imponibile IVA per capire quali somme non concorrono alla formazione dell’imponibile.

Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026): cosa cambia per l’art. 19

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha istituito il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA. Si tratta di un intervento prevalentemente compilativo: riorganizza le norme vigenti seguendo la sistematica della Direttiva 2006/112/CE, senza modificarne la sostanza.

DataEvento
30 gennaio 2026Pubblicazione del D.Lgs. 10/2026 in G.U. n. 24
31 gennaio 2026Entrata in vigore formale
31 dicembre 2026Ultimo giorno di piena applicazione del DPR 633/1972
1° gennaio 2027Il nuovo Testo Unico IVA sostituisce il DPR 633/1972

Le regole sulla detrazione contenute nell’art. 19 DPR 633/1972 verranno trasposte nel nuovo Testo Unico senza modifiche sostanziali. Per tutto il 2026, l’art. 19 DPR 633/1972 è il riferimento operativo. I professionisti e le imprese possono continuare ad applicarlo senza variazioni.

Casi pratici sull’applicazione dell’art. 19 DPR 633/1972

Caso 1 – Contribuente con attività mista (pro-rata)

Un commercialista svolge sia consulenza fiscale (imponibile) sia incarichi di curatore fallimentare (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10). Le spese di studio e software sono promiscue. In base all’art. 19, co. 5, DPR 633/1972, applicherà il meccanismo del pro-rata per determinare la quota di IVA detraibile.

Caso 2 – Acquisto di un veicolo aziendale

Una s.r.l. acquista un’autovettura per € 30.000 + IVA € 6.600 per uso aziendale non esclusivo. Ai sensi dell’art. 19-bis1 DPR 633/1972, è detraibile solo il 40% dell’IVA: € 2.640. Il restante € 3.960 è indetraibile.

Caso 3 – Piccola impresa in regime transfrontaliero di franchigia

Una s.r.l. italiana aderisce al regime transfrontaliero di franchigia (Titolo V-ter) per vendere servizi in Francia. Dal 1° gennaio 2025, per i costi promiscui collegati a quelle operazioni in franchigia, non è ammessa la detrazione dell’IVA, come previsto dal nuovo testo dell’art. 19, commi 3 e 4, DPR 633/1972.

Caso 4 – Acquisto di immobile abitativo per locazione

Una s.p.a. acquista un appartamento (cat. A/3) per locarlo a privati. L’IVA sull’acquisto è totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. i), DPR 633/1972. Questa indetraibilità oggettiva si applica indipendentemente dal pro-rata soggettivo.

Tabella riepilogativa: detrazione IVA per tipologia di acquisto

Categoria di acquistoDetrazioneFondamento normativo
Beni e servizi per attività imponibile✅ 100%Art. 19, co. 1, DPR 633/72
Beni e servizi per operazioni esenti (art. 10)❌ 0%Art. 19, co. 2, DPR 633/72
Manifestazioni a premio❌ 0%Art. 19, co. 2, DPR 633/72
Beni e servizi ad uso promiscuo⚠️ Pro-rataArt. 19, co. 5, e art. 19-bis DPR 633/72
Acquisti per operazioni estere assimilate (non in franchigia)✅ SìArt. 19, co. 3, lett. b), DPR 633/72
Acquisti per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia❌ NoArt. 19, co. 3, lett. b), come mod. D.Lgs. 180/2024
Veicoli stradali a motore (uso non esclusivo)⚠️ 40%Art. 19-bis1, co. 1, lett. c), DPR 633/72
Veicoli stradali a motore (uso esclusivo / agenti)✅ 100%Art. 19-bis1, co. 1, lett. c), DPR 633/72
Carburanti e lubrificanti⚠️ Come il veicoloArt. 19-bis1, co. 1, lett. d), DPR 633/72
Navi e imbarcazioni da diporto (uso non proprio)❌ 0%Art. 19-bis1, co. 1, lett. a), DPR 633/72
Spese di rappresentanza❌ 0% (di norma)Art. 19-bis1, co. 1, lett. h), DPR 633/72
Omaggi ≤ € 50 (costo unitario)✅ SìArt. 19-bis1, co. 1, lett. h), DPR 633/72
Fabbricati abitativi (cat. A, escluso A/10)❌ 0%Art. 19-bis1, co. 1, lett. i), DPR 633/72
Oro da investimento✅ 100%Art. 19, co. 5-bis, DPR 633/72

Fonti e risorse ufficiali

Domande Frequenti (FAQ) sull’art. 19 DPR 633/1972

1. Cos’è l’art. 19 DPR 633/1972 e cosa disciplina esattamente?

L’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è la norma fondamentale del sistema IVA italiano che regola il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Stabilisce quando e in quale misura il soggetto passivo (imprenditore, artista, professionista) può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio della propria attività. Regola anche i termini per l’esercizio della detrazione, l’indetraibilità per operazioni esenti, l’indetraibilità per uso promiscuo e il meccanismo del pro-rata in caso di attività miste.

2. Chi può esercitare il diritto alla detrazione IVA ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972?

Il diritto a detrazione è riservato ai soggetti passivi IVA: imprenditori individuali, società di persone e di capitali, lavoratori autonomi e professionisti che svolgono attività economica in modo abituale e professionale. Non possono detrarre l’IVA i privati consumatori, i soggetti che svolgono esclusivamente attività esenti o fuori campo IVA, né i contribuenti in regime forfettario (che non assumono la qualità di soggetti passivi IVA ai fini delle operazioni attive).

3. Entro quando deve essere esercitato il diritto alla detrazione previsto dall’art. 19 DPR 633/1972?

In base al testo vigente dell’art. 19, co. 1, DPR 633/1972, il diritto a detrazione deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Il diritto sorge quando l’imposta è esigibile e il soggetto passivo è in possesso della fattura. Il mancato esercizio entro tale termine comporta la decadenza definitiva dal diritto, senza possibilità di recupero.

4. Cosa si intende per “operazioni esenti” che escludono la detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, DPR 633/1972?

Le operazioni esenti sono quelle elencate nell’art. 10 del DPR 633/1972: prestazioni sanitarie, operazioni bancarie e finanziarie (concessione di crediti, depositi, garanzie), operazioni assicurative, locazioni di immobili abitativi, prestazioni educative e di insegnamento, cessioni di oro da investimento, giochi e scommesse, ecc. Chi effettua tali operazioni non può detrarre l’IVA sugli acquisti correlati, poiché non applica imposta a valle.

5. Come funziona il meccanismo del pro-rata richiamato dall’art. 19 DPR 633/1972?

Il meccanismo del pro-rata (art. 19, co. 5, e art. 19-bis DPR 633/1972) si applica quando il contribuente svolge sia attività imponibili sia attività esenti in modo non occasionale. La percentuale di detrazione è pari al rapporto tra le operazioni imponibili (più le assimilate) e il totale del volume d’affari (imponibili + esenti). Il calcolo definitivo avviene a fine anno, con conguaglio rispetto alla percentuale provvisoria applicata durante l’anno.

6. Qual è la differenza tra indetraibilità oggettiva (art. 19-bis1) e indetraibilità soggettiva (art. 19 DPR 633/1972)?

L’indetraibilità oggettiva (art. 19-bis1) dipende dalla categoria del bene o servizio acquistato (veicoli, fabbricati abitativi, spese di rappresentanza, ecc.) e si applica indipendentemente dall’attività svolta. L’indetraibilità soggettiva (art. 19, commi 2 e 5) dipende invece dalle operazioni effettuate dal soggetto passivo: se effettua operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, la detrazione è negata o ridotta pro-quota.

7. Un’impresa che acquista un’autovettura può detrarre tutta l’IVA ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972?

No, come regola generale. Per i veicoli stradali a motore non destinati esclusivamente all’uso aziendale, la detrazione IVA è limitata al 40% ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. c), DPR 633/1972. La detrazione al 100% è ammessa solo se il veicolo è usato esclusivamente nell’attività d’impresa, oppure per agenti e rappresentanti di commercio, o quando i veicoli sono oggetto dell’attività propria dell’impresa (autonoleggio, scuola guida, taxi, ecc.).

8. Cosa ha cambiato concretamente il D.Lgs. 180/2024 rispetto all’art. 19 DPR 633/1972?

Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180 ha apportato due modifiche puntuali, in vigore dal 1° gennaio 2025: (i) al comma 3, lett. b) ha precisato che la deroga all’indetraibilità per operazioni estere assimilate non si applica alle operazioni in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter); (ii) al comma 4 ha esteso i criteri oggettivi di calcolo della quota indetraibile anche ai beni/servizi utilizzati per tali operazioni in franchigia transfrontaliera. Entrambe le modifiche coordinano l’art. 19 DPR 633/1972 con il nuovo regime introdotto in attuazione della Direttiva UE 2020/285.

9. L’IVA sulle spese di trasporto di persone è detraibile ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972?

In linea generale no. Le prestazioni di trasporto di persone (biglietti aerei, ferroviari, taxi, ecc.) sono soggette a indetraibilità oggettiva ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. e), DPR 633/1972, salvo che il trasporto di persone non costituisca l’attività propria dell’impresa (compagnie aeree, ferroviarie, società di autolinee, agenzie di viaggio per servizi strettamente connessi).

10. Qual è il rapporto tra l’art. 19 DPR 633/1972 e l’art. 10 sulle operazioni esenti?

L’art. 10 DPR 633/1972 elenca le operazioni esenti dall’IVA. L’art. 19 DPR 633/1972, al comma 2, stabilisce che l’IVA relativa agli acquisti correlati a tali operazioni esenti non è detraibile. Il collegamento tra le due norme è essenziale: la qualificazione di un’operazione come esente ai sensi dell’art. 10 impatta direttamente sulla detraibilità dell’IVA a monte ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972.

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Conclusioni

L’art. 19 DPR 633/1972 è uno dei pilastri del sistema fiscale italiano, indispensabile per qualsiasi soggetto passivo IVA. Una corretta applicazione di questa norma consente di ottimizzare la posizione fiscale, evitando sia la perdita ingiustificata di crediti IVA sia il rischio di accertamenti.

I punti essenziali da ricordare:

  • La detrazione è ammessa solo per acquisti inerenti all’attività imponibile (comma 1)
  • Il diritto si esercita entro la dichiarazione IVA dell’anno di esigibilità — scaduto il termine, il diritto decade (comma 1, come riformato dal D.L. 50/2017)
  • Le operazioni esenti (art. 10) bloccano la detrazione; le operazioni “assimilate” (comma 3) la preservano
  • Il pro-rata si applica in caso di attività mista imponibile/esente (comma 5 e art. 19-bis DPR 633/72)
  • L’indetraibilità oggettiva (art. 19-bis1) colpisce categorie specifiche indipendentemente dall’attività
  • Dal 1° gennaio 2025, le operazioni in regime transfrontaliero di franchigia non beneficiano della deroga all’indetraibilità — novità introdotta dal D.Lgs. 180/2024
  • Dal 1° gennaio 2027, il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) sostituirà il DPR 633/1972 nella forma, preservandone la sostanza

Per ogni dubbio applicativo, consultare un professionista abilitato e fare riferimento alle circolari e risposte agli interpelli pubblicate dall’Agenzia delle Entrate su www.agenziaentrate.gov.it.


Nota: Questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza legale o fiscale. I riferimenti normativi sono verificati sulla base delle fonti ufficiali disponibili a febbraio 2026 (Normattiva, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale). Per il testo vigente aggiornato dell’art. 19 DPR 633/1972, consultare www.normattiva.it.

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