Art. 21 DPR 633/1972: Guida alla Fatturazione IVA

Art. 21 DPR 633/1972: Guida alla Fatturazione IVA

🔒  Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.

L’art 21 DPR 633/72 dice quando devi emettere una fattura, che cosa deve contenere e chi può emetterla al posto tuo. Se hai la partita IVA lo applichi ogni volta che invii un file al Sistema di Interscambio, anche senza citarlo. Questa guida lo spiega comma per comma, con termini, casi speciali, sanzioni e link alle fonti ufficiali.

Ogni regola indica il comma da cui deriva, così puoi controllarla sul testo ufficiale su Normattiva. Quando la norma o la prassi sono cambiate negli anni, trovi la data e la fonte.

In sintesi

  • La fattura immediata si emette entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (comma 4).
  • La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo, ma solo nei casi della lettera a) dello stesso comma.
  • Il comma 2 elenca 13 indicazioni obbligatorie, da a) a n), compresa la g-bis).
  • Per operazioni esenti, non imponibili, non soggette o in inversione contabile, al posto dell’imposta vanno indicate annotazioni precise (commi 6 e 6-bis).
  • Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione base per omessa o infedele fatturazione è il 70% dell’imposta.
  • Dal 1° gennaio 2027 l’articolo confluisce nell’art. 72 del Testo unico IVA.

Cosa disciplina l’art. 21 DPR 633/72

L’articolo 21 fa parte del Titolo II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dedicato agli obblighi dei contribuenti. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972. La rubrica dell’articolo è “Fatturazione delle operazioni”.

Il testo ha otto commi, più il 6-bis e il 6-ter. Il comma 1 dice chi emette la fattura, mentre i commi 2 e 3 ne fissano il contenuto. Il comma 4 stabilisce i termini. Le operazioni particolari stanno nei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Gli ultimi due commi trattano gli effetti degli errori più gravi e il divieto di addebitare le spese di emissione.

Come si è arrivati al testo attuale

L’articolo è stato riscritto più volte. La tabella riporta le tappe che contano per chi fattura.

DataFonteCosa cambia
2004D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52Sostituisce l’articolo 21 in recepimento della direttiva 2001/115/CE. Arrivano la fattura elettronica e la possibilità di far emettere la fattura al cliente o a un terzo
1° gennaio 2013L. 24 dicembre 2012, n. 228Nuova formulazione dell’articolo, applicabile alle operazioni effettuate da quella data
1° luglio 2019D.L. 119/2018 e D.L. 34/2019La fattura immediata si emette entro dodici giorni. In fattura compare la data di effettuazione, se diversa da quella di emissione
21 aprile 2026L. 20 aprile 2026, n. 50La lettera a) del comma 4 include le fatture emesse dalla mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese in nome e per conto delle imprese del gruppo
1° gennaio 2027D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10Le regole confluiscono nell’art. 72 del Testo unico IVA
Apri la tua Partita IVA senza pensieri
Gestisci la tua Partita IVA con flextax.it da 366€

Niente burocrazia, niente perdite di tempo. Flextax gestisce tutta la procedura per te, da 366€ IVA inclusa

Apri la Partita IVA con Flextax →
★ 4,7 su 5 su Trustpilot

Chi emette la fattura: il comma 1

Il comma 1 pone la regola di base. Per ogni operazione imponibile, chi cede il bene o presta il servizio emette fattura. La legge accetta anche i nomi nota, conto, parcella e simili.

Puoi far emettere la fattura al tuo cliente o a un terzo. La responsabilità resta però a te, come cedente o prestatore. In questi casi la fattura porta l’annotazione prevista dalla lettera n) del comma 2.

Se il cliente o il terzo risiede in un Paese senza strumenti di assistenza reciproca, la legge chiede tre condizioni:

  • una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;
  • almeno cinque anni di attività del soggetto passivo nazionale;
  • nessun atto impositivo o di contestazione, nei cinque anni precedenti, per violazioni sostanziali in materia di IVA.

Modalità, contenuti e procedure telematiche della comunicazione sono definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura si considera emessa quando viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cliente. Per la fattura elettronica conta quindi la trasmissione, come chiarisce la circolare 14/E del 2019.

Non ogni operazione richiede sempre la fattura. L’art. 22 del DPR 633/72 dispensa alcune attività, come il commercio al minuto, se il cliente non la chiede entro il momento dell’operazione. In quel caso i corrispettivi si certificano con altri documenti.

Il contenuto della fattura: commi 2 e 3

Il comma 2 dell’art 21 DPR 633/72 elenca le indicazioni che ogni fattura deve avere. Le lettere sono 13, da a) a n), con la g-bis) inserita tra la g) e la h). La tabella le riassume con parole semplici.

LetteraCosa indicare
a)Data di emissione
b)Numero progressivo che identifica la fattura in modo univoco
c)Ditta, denominazione o ragione sociale, oppure nome e cognome, e residenza o domicilio di chi cede o presta il servizio. Se ci sono, anche il rappresentante fiscale e la stabile organizzazione dei non residenti
d)Partita IVA del cedente o prestatore
e)Gli stessi dati del punto c) per il cliente
f)Partita IVA del cliente. Per un soggetto passivo di altro Stato UE, il numero di identificazione IVA di quello Stato. Per un cliente residente in Italia che non agisce come impresa, arte o professione, il codice fiscale
g)Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
g-bis)Data dell’operazione, o del pagamento anche parziale, se diversa dalla data di emissione
h)Corrispettivi e altri dati per la base imponibile, compresi i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ai sensi dell’art. 15
i)Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
l)Aliquota, imposta e imponibile, arrotondati al centesimo di euro
m)Solo per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi: data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e chilometri percorsi, ore navigate o ore volate
n)Annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente dal cliente o da un terzo

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi

La lettera g) chiede di indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione. Nella pratica conviene scrivere che cosa hai venduto o fatto, in quale misura e con quali caratteristiche. Così chi legge riconosce l’operazione.

Per un servizio indica il tipo di prestazione e, se serve, il periodo. Per un bene indica la merce, la quantità e l’unità di misura. Una descrizione come “varie” dice poco al cliente e a chi controlla.

Data dell’operazione e data di emissione

La lettera g-bis) riguarda i casi in cui l’operazione è effettuata, o pagata in tutto o in parte, in un giorno diverso da quello di emissione. In quel caso la fattura riporta anche la data dell’operazione o del pagamento.

Nella fattura elettronica passata dal SdI il campo Data contiene la data di effettuazione dell’operazione. Lo ha chiarito la circolare 14/E del 2019. La data di emissione risulta invece dalla trasmissione allo SdI.

Aliquote diverse e una sola fattura per più operazioni

Se la fattura comprende beni o servizi con aliquote diverse, il comma 3 chiede di indicare i dati delle lettere g), h) e l) separatamente per ogni aliquota. Per le operazioni fatte nello stesso giorno verso lo stesso soggetto puoi emettere una sola fattura.

Quando trasmetti più fatture elettroniche in un unico lotto allo stesso destinatario, le indicazioni comuni possono comparire una volta sola. Devi però rendere accessibile, per ogni fattura, l’insieme delle informazioni.

Autenticità, integrità e leggibilità

Il comma 3 impone al soggetto passivo di assicurare tre requisiti, dall’emissione fino al termine del periodo di conservazione: autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità.

Per autenticità e integrità la legge ammette più strumenti. Puoi usare sistemi di controllo di gestione che colleghino in modo affidabile la fattura all’operazione, la firma elettronica qualificata o digitale, i sistemi EDI o altre tecnologie idonee. Le fatture in lingua straniera vanno tradotte in italiano, per i controlli, se lo chiede l’amministrazione finanziaria.

Art. 21 comma 4 DPR 633/72: i termini di emissione

Il comma 4 dice quando la fattura va emessa. La regola generale ha alcune deroghe, che riguardano le fatture differite, le cessioni triangolari e i servizi con soggetti esteri.

Fattura emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione

Secondo il primo periodo del comma 4, la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il momento in cui l’operazione si considera effettuata si determina con l’art. 6 del DPR 633/72. Il termine di dodici giorni si applica dal 1° luglio 2019.

Per i beni mobili conta la consegna o la spedizione. Per i beni immobili conta la stipula. Per i servizi conta il pagamento del corrispettivo. Ci sono eccezioni, per esempio quando un pagamento o una fattura anticipano l’evento. Le trovi nella nostra guida all’effettuazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72.

Un esempio aiuta. Consegni la merce il 28 settembre. Puoi trasmettere la fattura elettronica allo SdI fino al 10 ottobre. Nel campo Data del file scrivi comunque il 28 settembre, come indica la circolare 14/E. In fattura elettronica la fattura immediata usa il tipo documento TD01.

Se la fattura è cartacea, la compili in duplice esemplare e ne consegni o spedisci uno all’altra parte.

Il termine di emissione è diverso dal termine di registrazione. Le fatture emesse si annotano nel registro entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese (art. 23 DPR 633/72).

Fattura differita: entro il 15 del mese successivo

La lettera a) del comma 4 permette di emettere una sola fattura riepilogativa, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo. Le operazioni devono essere effettuate nello stesso mese solare verso lo stesso soggetto. La regola vale in due casi:

  • cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto, o da un altro documento idoneo a identificare le parti, con le caratteristiche fissate dal DPR 472/1996;
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.

In fattura elettronica la differita usa il tipo documento TD24. Facciamo un esempio. Consegni merce allo stesso cliente il 3, il 12 e il 27 ottobre, sempre con documento di trasporto. Puoi emettere un’unica fattura entro il 15 novembre.

Dal 21 aprile 2026 la lettera a) include anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese fattura in nome e per conto delle singole imprese. La modifica viene dalla legge 50/2026, che ha convertito il D.L. 19/2026.

Cessioni tramite il proprio cedente

La lettera b) riguarda le cessioni che un soggetto fa a un terzo passando dal proprio cedente, le cosiddette operazioni triangolari. La fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o della spedizione dei beni. Il termine non è il 15, ma la fine del mese successivo. In fattura elettronica si usa il tipo documento TD25.

Gestisci la tua Partita IVA senza stress

Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.

Scopri Xolo →

✓  Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia

Servizi con soggetti esteri

La lettera c) riguarda le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, che non sono soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art. 7-ter. La fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

La lettera d) fissa lo stesso termine per le prestazioni indicate dall’art. 6, comma 6, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea.

Riepilogo dei termini

CasoRiferimentoTermineTipo documento SdI
Fattura immediataComma 4, primo periodoDodici giorni dall’effettuazione dell’operazioneTD01
Fattura differita per DDT o servizi documentatiComma 4, lettera a)Giorno 15 del mese successivoTD24
Cessione tramite il proprio cedenteComma 4, lettera b)Mese successivo alla consegna o spedizioneTD25
Servizi a soggetti passivi UE, non soggetti (art. 7-ter)Comma 4, lettera c)Giorno 15 del mese successivoTD01
Servizi rese o ricevute da soggetto extra UE (art. 6, comma 6)Comma 4, lettera d)Giorno 15 del mese successivoTD01 se emetti, TD17 se acquisti

Fattura elettronica e Sistema di Interscambio

Il comma 1 dell’art 21 DPR 633/72 definisce fattura elettronica quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Il testo subordina ancora il ricorso alla fattura elettronica all’accettazione del destinatario. Tra soggetti stabiliti in Italia, però, l’obbligo di passare dal SdI nasce da un’altra norma: l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, come riscritto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

L’obbligo vale dal 1° gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2024 riguarda anche tutti i contribuenti in regime forfettario. Per chi nel 2021 aveva superato i 25.000 euro di ricavi o compensi, era già scattato il 1° luglio 2022.

Esistono anche divieti ed esoneri. Il caso più noto è il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Trovi l’elenco nella pagina dell’Agenzia delle Entrate su chi è esonerato.

La fattura elettronica è un file XML trasmesso al SdI, che lo controlla e lo recapita al cliente. Il file può contenere una fattura singola o un lotto (comma 3). Le regole tecniche stanno nelle specifiche dell’Agenzia delle Entrate. Non modificano l’art. 21: definiscono il formato con cui lo rispetti.

L’Agenzia aggiorna le specifiche a intervalli irregolari. Quando abbiamo verificato le fonti, era in uso la versione 1.9.1, utilizzabile dal 15 maggio 2026. La versione 1.9, in vigore dal 1° aprile 2025, aveva introdotto il tipo documento TD29. Controlla la versione corrente nella pagina della fatturazione elettronica dell’Agenzia.

Il tipo documento dice al SdI di che fattura si tratta. La tabella elenca quelli collegati all’art. 21. Per l’elenco completo puoi leggere il nostro approfondimento sul tipo documento della fattura elettronica.

Tipo documentoA cosa serve
TD01Fattura ordinaria, compresa la fattura immediata
TD24Fattura differita, comma 4, lettera a)
TD25Fattura differita per cessioni tramite il proprio cedente, comma 4, lettera b)
TD16Integrazione della fattura in inversione contabile interna
TD17Integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione o autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’art. 17, comma 2
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997; art. 46, comma 5, D.L. 331/1993)
TD29Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997)

Il TD29 non è un’autofattura. È una comunicazione, e non permette di detrarre l’IVA dell’acquisto.

Inversione contabile, operazioni esenti e non soggette

Inversione contabile (commi 5, 6-bis e 6-ter)

Il meccanismo nasce dall’art. 17 del DPR 633/72, che individua i casi in cui l’imposta è dovuta dal cliente. L’art. 21 ne regola solo la fatturazione. Per i casi concreti leggi la nostra guida al reverse charge dell’art. 17.

Il comma 5 riguarda i casi dell’art. 17, comma 2, primo periodo, cioè gli acquisti da soggetti non residenti. Qui è il cliente a emettere la fattura in unico esemplare, oppure a farla emettere da un terzo.

Nell’inversione contabile interna, per esempio nei subappalti edili, il fornitore emette una fattura senza imposta. Il cliente la integra con aliquota e imposta e la registra. In fattura elettronica l’integrazione usa il tipo documento TD16.

Il comma 6-ter impone l’annotazione “autofatturazione” sulle fatture che il cliente emette per un obbligo proprio.

Annotazioni al posto dell’imposta (commi 6 e 6-bis)

In alcuni casi la fattura si emette senza indicare l’imposta. Al suo posto scrivi un’annotazione, con l’eventuale indicazione della norma nazionale o comunitaria.

OperazioneRiferimentoAnnotazione
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette (art. 7-bis, comma 1)Comma 6, lettera a)“operazione non soggetta”
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater)Comma 6, lettera b)“operazione non imponibile”
Operazioni esenti (art. 10, salvo quelle del n. 6)Comma 6, lettera c)“operazione esente”
Regime del margine (D.L. 41/1995)Comma 6, lettera d)“regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” oppure “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”
Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)Comma 6, lettera e)“regime del margine – agenzie di viaggio”
Cessioni e servizi verso un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Stato UE (escluse le operazioni dell’art. 10, nn. da 1 a 4 e 9)Comma 6-bis, lettera a)“inversione contabile”
Cessioni e servizi che si considerano effettuati fuori dall’Unione europeaComma 6-bis, lettera b)“operazione non soggetta”

Il comma 6-bis si applica ai soggetti passivi stabiliti in Italia, che emettono fattura anche per operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies). Nella fattura elettronica queste indicazioni passano dal campo Natura, che usa codici da N1 a N7.

Fattura semplificata: l’art. 21-bis

L’art. 21-bis consente la fattura semplificata quando l’importo complessivo non supera 100 euro. Lo stesso vale per la fattura rettificativa dell’art. 26. Il decreto del Ministro dell’economia del 10 maggio 2019 ha portato il limite generale a 400 euro.

Il contenuto minimo è più breve di quello del comma 2:

  • data di emissione e numero progressivo;
  • dati del cedente, con la partita IVA;
  • dati del cliente, o in alternativa il solo codice fiscale o la sola partita IVA se è stabilito in Italia, oppure il solo numero di identificazione IVA se è un soggetto passivo di altro Stato UE;
  • descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
  • corrispettivo complessivo e imposta incorporata, o i dati per calcolarla;
  • per le fatture rettificative, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni modificate.

Non puoi usarla per le cessioni intracomunitarie dell’art. 41 del D.L. 331/1993 né per le operazioni del comma 6-bis, lettera a), dell’art. 21.

I contribuenti in regime forfettario possono emetterla senza limite d’importo dal 1° gennaio 2025. Lo prevede l’art. 1, comma 59, della L. 190/2014, come modificato dal D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180.

Errori, correzioni e spese di emissione (commi 7 e 8)

Il comma 7 riguarda gli errori che costano di più. Se emetti fattura per operazioni inesistenti, o indichi corrispettivi o imposte superiori a quelli reali, l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato in fattura.

Il comma 8 vieta di addebitare, a qualsiasi titolo, le spese di emissione della fattura e dei relativi adempimenti.

Per correggere un importo o un’imposta sbagliati, in molti casi la strada è una nota di variazione ai sensi dell’art. 26. Ne parliamo nella guida alle note di variazione IVA.

Se sei tu il cliente e il fornitore non ti ha inviato la fattura, o te l’ha inviata irregolare, puoi evitare la sanzione comunicandolo all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. Il termine parte da quando la fattura doveva essere emessa, o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Dal 1° aprile 2025 la comunicazione passa dal SdI con il tipo documento TD29.

Sanzioni per chi viola l’art. 21 DPR 633/72

Sanzioni amministrative

Per l’omessa o infedele fatturazione si applica l’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La tabella riporta le misure per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, data da cui si applica il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Gli importi non tengono conto delle riduzioni del ravvedimento operoso.

ViolazioneSanzioneRiferimento
Omessa o infedele fatturazione o registrazione di operazioni imponibili, o imposta indicata inferiore al dovuto70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 300 euroArt. 6, commi 1 e 4
Stessa violazione, se non incide sulla corretta liquidazione dell’impostaDa 250 a 2.000 euroArt. 6, comma 1
Omessa documentazione o registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in inversione contabile5% dei corrispettivi non documentati o non registratiArt. 6, comma 2
Stessa violazione, se non rileva neppure ai fini del redditoDa 250 a 2.000 euroArt. 6, comma 2
Cliente che acquista senza fattura, o con fattura irregolare, e non lo comunica all’Agenzia entro 90 giorni70% dell’imposta, con un minimo di 250 euroArt. 6, comma 8
Cliente che omette gli adempimenti di inversione contabileDa 500 a 10.000 euro. Sale al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta neppure dalla contabilitàArt. 6, comma 9-bis
Cliente che detrae l’imposta addebitata con aliquota superiore a quella corretta, o su operazioni esenti, non imponibili o non soggetteDa 250 a 10.000 euro. La detrazione resta ammessa solo per l’imposta effettivamente dovutaArt. 6, comma 6

Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 valgono le misure di allora. Per l’omessa fatturazione erano dal 90% al 180% dell’imposta.

Fino al 31 dicembre 2026 le sanzioni amministrative restano nel D.Lgs. 471/1997. Dal 1° gennaio 2027 passano al testo unico di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che raccoglie anche le sanzioni penali tributarie. Il D.L. 200/2025 ha spostato la decorrenza dal 2026 al 2027.

Un ritardo che non altera la liquidazione dell’imposta rientra, di regola, nella fascia da 250 a 2.000 euro. Se hai già sbagliato, il ravvedimento operoso può ridurre la sanzione, entro i limiti di legge. Per stimare gli importi puoi usare il nostro calcolo del ravvedimento operoso IVA.

Il profilo penale

Emettere fatture per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l’evasione, è un reato. L’art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede la reclusione da quattro a otto anni.

Se l’importo non rispondente al vero è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta, la pena va da un anno e sei mesi a sei anni. Lo prevede il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019. L’emissione di più fatture nello stesso periodo d’imposta conta come un solo reato.

Chi usa quelle fatture in dichiarazione risponde del reato dell’art. 2 dello stesso decreto. Il comma 7 dell’art. 21, invece, lavora sul piano dell’IVA: l’imposta indicata resta dovuta.

Dal 2027: l’art. 21 confluisce nel Testo unico IVA

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 approva il Testo unico IVA. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, supplemento ordinario n. 4, come riporta Fisco Oggi. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Riordina le norme del DPR 633/1972 e del D.L. 331/1993, con le abrogazioni elencate nell’art. 170.

L’art. 21 confluisce nell’art. 72 del Testo unico, secondo l’analisi dell’ANCE. Sempre secondo l’ANCE, il decreto compendia la materia senza innovare la disciplina dell’imposta. Cambia la numerazione, quindi cambiano i riferimenti da citare in fattura e nei gestionali.

Fino al 31 dicembre 2026 restano validi i riferimenti al DPR 633/72. Dal 1° gennaio 2027 si citano gli articoli del Testo unico. Nei casi a cavallo d’anno, come i servizi continuativi, conviene controllare le regole transitorie. Nella nostra mappatura degli articoli dal DPR 633/1972 al D.Lgs. 10/2026 trovi le corrispondenze verificate.

Errori frequenti in fattura

  • Datare la fattura elettronica con il giorno dell’invio, quando l’operazione è di un giorno diverso.
  • Emettere oltre i dodici giorni una fattura immediata, senza rientrare nei casi della differita.
  • Usare la differita senza documento di trasporto o senza documentazione idonea.
  • Dimenticare l’annotazione al posto dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o in inversione contabile.
  • Omettere la partita IVA o il codice fiscale del cliente, o scambiarli.
  • Descrivere beni o servizi in modo troppo generico.
  • Scegliere un codice Natura che non corrisponde all’operazione.
  • Addebitare al cliente le spese di emissione della fattura.

Domande frequenti

Cosa dice l’art 21 IVA?

Con “art 21 IVA” si indica di solito l’articolo 21 del DPR 633/72. Stabilisce che chi cede beni o presta servizi emette fattura per ogni operazione imponibile. Fissa anche il contenuto della fattura, i termini di emissione e le annotazioni per esenti, non imponibili e non soggette.

Entro quanti giorni va emessa la fattura secondo l’art. 21 comma 4 DPR 633/72?

La fattura immediata va emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. La fattura elettronica può essere trasmessa allo SdI entro quel termine, ma il campo Data riporta la data dell’operazione. La differita si emette entro il 15 del mese successivo, nei casi della lettera a).

Che cosa deve contenere una fattura secondo l’art. 21 DPR 633/1972?

Il comma 2 elenca 13 indicazioni. Tra queste ci sono data e numero, dati e partita IVA delle parti, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi, corrispettivi, aliquota, imponibile e imposta. Alcune valgono solo per casi particolari, come le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Che differenza c’è tra data di emissione e data dell’operazione?

La data dell’operazione è il giorno in cui l’operazione si considera effettuata secondo l’art. 6. La data di emissione è il giorno in cui la fattura viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione. Nella fattura elettronica il campo Data riporta la data dell’operazione, mentre l’emissione risulta dalla trasmissione allo SdI.

Quando posso emettere la fattura differita?

Quando hai consegne con documento di trasporto, o servizi documentabili, effettuati nello stesso mese verso lo stesso soggetto. Emetti una sola fattura con il dettaglio entro il 15 del mese successivo. In fattura elettronica usi il tipo documento TD24.

Chi può emettere la fattura al posto del fornitore?

Il cliente o un terzo, su incarico del cedente o prestatore, che resta responsabile. La fattura porta l’annotazione della lettera n). Se il soggetto risiede in un Paese senza assistenza reciproca, servono la comunicazione preventiva e gli altri requisiti del comma 1.

Posso addebitare al cliente le spese di emissione della fattura?

No. Il comma 8 vieta di addebitarle, a qualsiasi titolo. L’imposta di bollo è un tributo distinto: sono 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro non soggette a IVA, con alcune eccezioni. Le regole sono nella pagina dell’Agenzia sul bollo delle fatture elettroniche.

Quando posso usare la fattura semplificata?

Fino a 100 euro, o fino a 400 euro in base al decreto del 10 maggio 2019, salvo i divieti dell’art. 21-bis. I forfettari possono usarla senza limite di importo dal 1° gennaio 2025.

Cosa rischio se emetto una fattura per operazioni inesistenti?

Sul piano dell’IVA, il comma 7 rende dovuta l’imposta per l’intero importo indicato. Sul piano penale rischi la reclusione da quattro a otto anni. La pena scende da un anno e sei mesi a sei anni se l’importo è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta.

La fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda tutti i contribuenti in regime forfettario. Restano i divieti e gli esoneri previsti dalla legge, come le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Cos’è il TD29?

È il tipo documento con cui il cliente comunica all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione del fornitore, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997. È in uso dal 1° aprile 2025. Non è un’autofattura e non permette di detrarre l’IVA.

Cosa cambia con il Testo unico IVA?

Dal 1° gennaio 2027 la fatturazione è disciplinata dall’art. 72 del D.Lgs. 10/2026. Cambia la numerazione degli articoli, non la sostanza delle regole, secondo l’ANCE. Aggiorna i riferimenti in fattura e nei gestionali.

Fonti ufficiali

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *