Fattura Elettronica per Forfettari: Come Funziona

Fattura Elettronica per Forfettari: Come Funziona

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La fattura elettronica per forfettari è diventata un obbligo per tutti i contribuenti in regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2024, senza alcuna eccezione legata al volume di ricavi. Se sei un libero professionista o un piccolo imprenditore con partita IVA in regime agevolato, questa guida ti spiega esattamente cosa devi fare, come compilare correttamente ogni campo, quali sanzioni rischi se sbagli e come sfruttare al meglio gli strumenti gratuiti messi a disposizione dallo Stato.

Chi è obbligato alla Fattura Elettronica? {#chi-è-obbligato}

L’obbligo di emettere la fattura elettronica per forfettari nasce dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR2), che ha esteso la fatturazione elettronica obbligatoria ai contribuenti in regime agevolato. Il percorso è stato graduale:

PeriodoSoggetti obbligati
Dal 1° luglio 2022Forfettari con ricavi/compensi superiori a € 25.000 nel 2021
Dal 1° gennaio 2024Tutti i forfettari, senza soglie né eccezioni

Dal 1° gennaio 2024, dunque, la fattura elettronica è obbligatoria per ogni contribuente in regime forfettario — che tu fatturi € 5.000 o € 84.000 l’anno. Non esistono più esenzioni legate al volume d’affari.

Sono soggetti all’obbligo anche:

  • I contribuenti in regime di vantaggio (ex “Regime dei Minimi”, art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)
  • Le associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato
  • Gli enti del terzo settore che applicano regimi fiscali forfettari

Come Funziona il Sistema di Interscambio (SdI) {#come-funziona-il-sdi}

Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma tecnologica gestita dall’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche in Italia. Funziona come un “postino digitale” tra chi emette e chi riceve il documento.

Il ciclo di vita di ogni fattura elettronica passa per questi passaggi:

Creazione (file XML) → Invio al SdI → Controllo formale → Consegna al destinatario → Notifica di esito

Cosa controlla il SdI?

  • La correttezza formale del file XML
  • La validità della partita IVA del cedente e del cessionario
  • La presenza di tutti i campi obbligatori
  • La coerenza tra codici fiscali e codici destinatario

Se la fattura supera i controlli, viene recapitata al destinatario e il SdI invia una ricevuta di consegna. Se invece presenta errori, viene respinta con una notifica di scarto che specifica il codice dell’errore: in quel caso, il documento non ha valore fiscale e va corretto e ritrasmesso.

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Cosa Deve Contenere la Fattura Elettronica per Forfettari {#contenuto-fattura}

La fattura elettronica per forfettari deve rispettare tutti i requisiti formali previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, con alcune specificità legate al regime fiscale. Il formato obbligatorio è XML (eXtensible Markup Language), lo stesso previsto per tutte le fatture elettroniche italiane.

Campi obbligatori

CampoCosa inserire
Cedente/PrestatoreNome, cognome o ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo
Cessionario/CommittenteDati del cliente (nome, CF/P.IVA, indirizzo, codice destinatario o PEC)
DataData di effettuazione dell’operazione
Numero progressivoNumerazione univoca e sequenziale
DescrizioneDescrizione del servizio o del bene ceduto
ImportoTotale fattura (senza IVA)
Regime fiscaleCodice RF19 (regime forfettario)
Codice natura IVACodice N2.2
Dicitura normativaRiferimento esplicito alla legge
Bollo“Bollo virtuale = SI” se l’importo supera € 77,47

La dicitura normativa obbligatoria

Ogni fattura emessa in regime forfettario deve riportare la seguente dicitura (o equivalente):

“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190 del 2014 così come modificato dalla L. n. 208 del 2015 e dalla L. n. 145 del 2018”

Questa dicitura informa il cliente che l’operazione non è soggetta a IVA per motivi soggettivi (il cedente è un soggetto in regime agevolato) e non per motivi territoriali.

I Codici Obbligatori: RF19 e N2.2 {#codici-obbligatori}

Sono due i codici che differenziano la fattura elettronica per forfettari da quella di qualsiasi altro contribuente:

Codice Regime Fiscale: RF19

Il codice RF19 identifica il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Va inserito nel campo RegimeFiscale del file XML. Senza questo codice, il documento potrebbe essere accettato dal SdI ma risultare formalmente non corretto ai fini del regime agevolato.

Codice Natura IVA: N2.2

Il codice N2.2 va inserito nel campo Natura per indicare che l’operazione è non soggetta a IVA per carenza del presupposto soggettivo. Non va confuso con:

CodiceSignificatoQuando si usa
N2.1Operazioni fuori campo IVA per motivi di territorialitàServizi resi a soggetti esteri
N2.2Operazioni fuori campo IVA per altri motivi (incluso il forfettario)Regime forfettario, regime dei minimi
N4Operazioni esenti da IVAAttività mediche, assicurazioni, ecc.

⚠️ Attenzione: usare N2.1 al posto di N2.2 è un errore formale che, secondo la Circolare 6/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, non è sanzionabile se non incide sulla liquidazione IVA. Tuttavia, è sempre consigliabile usare il codice corretto per evitare controlli incrociati.

Il Bollo Virtuale da 2 Euro {#bollo-virtuale}

I forfettari non applicano l’IVA in fattura. Questo comporta l’obbligo di applicare il bollo virtuale da € 2,00 su ogni fattura il cui importo supera € 77,47 (imponibile).

Come si gestisce nella fattura elettronica?

Nel file XML va inserito il campo:

<DatiBollo>

  <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>

  <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>

</DatiBollo>

Quando si versa il bollo virtuale?

Il versamento avviene trimestralmente attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, tramite addebito IBAN oppure con modello F24. Le scadenze trimestrali sono:

TrimestreScadenza di versamento
1° trimestre (gen–mar)30 aprile
2° trimestre (apr–giu)31 luglio
3° trimestre (lug–set)30 ottobre
4° trimestre (ott–dic)31 gennaio dell’anno successivo

💡 Se l’importo totale dei bolli nei primi due trimestri è inferiore a € 250, il versamento può essere rinviato al trimestre successivo.

Termini di Emissione {#termini-di-emissione}

La fattura elettronica per forfettari deve rispettare gli stessi termini previsti per tutti gli altri contribuenti:

Tipo di fatturaTermine di emissione
Fattura immediataEntro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
Fattura differita (beni con DDT)Entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione

Il rispetto di questi termini è fondamentale: la data di emissione sul documento deve coincidere o precedere la data di trasmissione al SdI, ma non può essere antecedente alla data dell’operazione.

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Conservazione a Norma {#conservazione}

L’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche è stabilito dall’art. 3, c. 3, DM 17 giugno 2014, che rinvia all’art. 7, c. 4-ter, D.L. 357/1994. Le regole principali:

  • Le fatture vanno conservate per 10 anni
  • La conservazione deve avvenire entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento
  • La conservazione “a norma” non equivale al semplice salvataggio di un file su PC: è un processo regolamentato dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) che garantisce integrità, leggibilità e recuperabilità nel tempo

Come conservare gratuitamente

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione a norma accessibile dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta sottoscritto l’accordo di servizio:

  • Tutte le fatture emesse e ricevute vengono conservate automaticamente
  • È possibile richiedere il recupero retroattivo delle fatture precedenti all’adesione
  • Il servizio gratuito assicura la conservazione per 15 anni (5 anni in più rispetto all’obbligo di legge)

Sanzioni e Ravvedimento Operoso {#sanzioni}

Le sanzioni in vigore

Le sanzioni per la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica sono state riformate dal D.Lgs. n. 87/2024 (riforma fiscale), entrato in vigore il 1° settembre 2024:

ViolazioneSanzione (dal 1° settembre 2024)
Omessa emissione fatturaDal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati (min. € 300)
Tardiva emissione (entro 90 giorni)Da € 250 a € 2.000 per violazioni formali
Omessa applicazione bollo25% del bollo dovuto
Omessa conservazioneDa € 1.000 a € 50.000 (art. 9 D.Lgs. 471/1997)

Prima della riforma (fino al 31 agosto 2024) le sanzioni per omessa emissione erano più severe (dal 90% al 180%). La riduzione vale solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi.

Come funziona il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente una violazione con sanzioni ridotte, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un accertamento. Il pagamento va effettuato tramite modello F24 con il codice tributo 8911 per le sanzioni sulla fatturazione.

Dal 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale applicabile al ravvedimento operoso è dell’1,60% annuo (DM 10 dicembre 2025).

Ritardo nella regolarizzazioneRiduzione della sanzione
Entro 14 giorni1/10 della sanzione minima (ravvedimento “sprint”)
Da 15 a 30 giorni1/10 della sanzione minima
Da 31 a 90 giorni1/9 della sanzione minima
Oltre 90 giorni, entro 1 anno1/8 della sanzione minima
Oltre 1 anno, entro 2 anni1/7 della sanzione minima
Oltre 2 anni1/6 della sanzione minima

La Fattura Semplificaa: Novità dal 2025 {#fattura-semplificata}

Una delle novità più rilevanti per i forfettari è entrata in vigore il 1° gennaio 2025: grazie al recepimento della Direttiva UE 2020/285 tramite il D.Lgs. n. 180/2024, i contribuenti in regime forfettario possono emettere la fattura semplificata senza limiti di importo.

Fino al 31 dicembre 2024, la fattura semplificata era consentita solo per importi fino a € 400 (per tutti i soggetti passivi). Dal 2025, questa soglia non si applica più ai forfettari, che possono quindi utilizzare il formato semplificato anche per fatture di importo superiore.

Questa semplificazione vale esclusivamente per i contribuenti forfettari. Per tutte le altre partite IVA resta il tetto dei € 400.

La fattura semplificata contiene meno dati rispetto alla fattura ordinaria:

  • Non è obbligatorio indicare l’indirizzo completo del cliente (basta il codice fiscale o la partita IVA)
  • La descrizione può essere più sintetica

Dal 1° aprile 2025, con le specifiche tecniche versione 1.9 del SdI, è tecnicamente possibile emettere fatture semplificate senza limite di importo direttamente dal portale o dai software compatibili.

Eccezioni all’Obbligo {#eccezioni}

Non tutte le operazioni dei forfettari transitano obbligatoriamente per il SdI. Le principali eccezioni riguardano:

OperazioneTrattamento
Prestazioni sanitarie verso privati (medici, dentisti, fisioterapisti con dati al Sistema Tessera Sanitaria)Esonero dall’e-fattura verso privati
Operazioni con soggetti esteri (clienti non italiani)Si usa l’esterometro o la fattura in formato estero
Operazioni con soggetti esteri UE sotto sogliaValutare caso per caso

⚠️ L’esonero per le prestazioni sanitarie verso privati riguarda solo la trasmissione al SdI: i dati vengono comunque inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Per le operazioni tra professionisti sanitari (B2B), l’obbligo di fattura elettronica si applica normalmente.

Strumenti Gratuiti dell’Agenzia delle Entrate {#strumenti-gratuiti}

Chi emette poche fatture all’anno può gestire tutto gratuitamente tramite i servizi ufficiali:

1. Portale “Fatture e Corrispettivi”

L’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi consente di:

  • Compilare fatture elettroniche tramite procedura web guidata
  • Trasmettere le fatture direttamente al SdI
  • Consultare le fatture emesse e ricevute
  • Conservare i documenti a norma di legge (gratuitamente)

Accesso richiede: SPID, CIE o CNS (o credenziali Agenzia delle Entrate).

2. App mobile “FatturAE”

L’app FatturAE (disponibile su iOS e Android) permette di predisporre e trasmettere fatture elettroniche direttamente da smartphone, gratuitamente. È una soluzione ideale per chi lavora in mobilità.

3. Software di compilazione per PC

L’Agenzia mette a disposizione un software scaricabile per PC che consente la compilazione e il salvataggio del file XML (ma non la trasmissione diretta). Per l’invio al SdI è necessario usare il portale web.

FAQ — Domande Frequenti sulla Fattura Elettronica per Forfettari {#faq}

I forfettari con pochissimi clienti sono comunque obbligati alla fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è assoluto e non dipende dal numero di fatture emesse né dal volume di ricavi. Che tu emetta una sola fattura all’anno o cento, il formato deve essere elettronico e transitare per il SdI.

Un forfettario che fattura a privati (persone fisiche senza partita IVA) deve comunque usare la fattura elettronica?

Sì. La fattura elettronica per forfettari è obbligatoria sia verso i clienti con partita IVA (B2B) che verso i privati consumatori finali (B2C). Nel caso di clienti privati, se non dispongono di un codice destinatario o di una PEC, si inserisce nel campo CodiceDestinatario il codice convenzionale 0000000 (sette zeri): la fattura rimane disponibile nell’area riservata del cliente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Un forfettario che non supera i 77,47 euro in fattura deve applicare il bollo virtuale?

No. Il bollo virtuale da € 2,00 si applica solo alle fatture il cui importo totale supera € 77,47. Per importi inferiori o uguali, il bollo non è dovuto.

Cosa succede se un forfettario invia una fattura in formato PDF invece che in XML?

Una fattura PDF non ha alcun valore fiscale ai fini dell’obbligo di fatturazione elettronica. Non transitando per il SdI, viene considerata come una fattura non emessa, con le relative sanzioni. Il formato XML trasmesso tramite SdI è l’unico documento fiscalmente valido.

Quanti giorni ha un forfettario per emettere una fattura dopo aver eseguito la prestazione?

La fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (per la fattura immediata). Per la fattura differita (legata a DDT o documenti equipollenti) il termine è il giorno 15 del mese successivo all’operazione.

Serve la firma digitale sulla fattura elettronica emessa da un forfettario?

No. Nel regime forfettario la firma digitale non è obbligatoria per le fatture B2B e B2C ordinarie. L’autenticità e l’integrità del documento sono garantite dal transito attraverso il SdI. Ci sono casi particolari (alcune fatture verso la Pubblica Amministrazione) in cui la firma può essere richiesta, ma non è la regola generale.

Per quanti anni devono essere conservate le fatture elettroniche di un forfettario?

Le fatture elettroniche devono essere conservate per 10 anni (art. 7, c. 4-ter, D.L. 357/1994). Il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate mantiene i documenti per 15 anni, offrendo un margine di sicurezza aggiuntivo.

Un forfettario che ha emesso una fattura in ritardo può sanare la violazione da solo?

Sì. Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare spontaneamente la violazione versando una sanzione ridotta tramite modello F24 con il codice tributo 8911. È importante procedere prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un accertamento o invii una comunicazione formale di contestazione. Dal 1° gennaio 2026, gli interessi legali applicabili sono dell’1,60% annuo.

Cosa si intende per “notifica di scarto” del SdI e cosa fare in caso di ricezione?

La notifica di scarto è il messaggio che il SdI invia all’emittente quando la fattura elettronica non supera i controlli formali (errori nel formato XML, codici mancanti, partita IVA inesistente, ecc.). In questo caso il documento non ha valore fiscale. Il forfettario deve correggere gli errori indicati nel codice di scarto e ritrasmettere la fattura corretta entro i termini previsti dalla legge.

Un forfettario può avvalersi di un intermediario per emettere le fatture elettroniche?

Sì. È possibile delegare l’emissione e la trasmissione delle fatture a un commercialista, a un CAF o a qualsiasi intermediario abilitato, tramite apposita delega nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo fiscale rimane comunque in capo al forfettario.

Cosa cambia con la fattura semplificata introdotta nel 2025 per i forfettari?

Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti forfettari possono emettere fattura semplificata senza limiti di importo (prima il tetto era € 400). La fattura semplificata contiene meno informazioni rispetto a quella ordinaria, ma ha lo stesso valore fiscale. Per le altre partite IVA, il limite dei € 400 rimane invariato.

Un forfettario che presta servizi a clienti stranieri deve emettere fattura elettronica?

Le operazioni verso clienti non residenti in Italia (sia UE che extra-UE) sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica tramite SdI. Per queste operazioni il forfettario può emettere una fattura cartacea o digitale (PDF). Per comunicare queste operazioni all’Agenzia delle Entrate, se il fornitore non usa il SdI, è necessario trasmettere i dati tramite esterometro (comunicazione delle operazioni transfrontaliere). Tuttavia, usare volontariamente il SdI anche per le fatture verso l’estero è consentito e semplifica la gestione.

Conclusioni {#conclusioni}

La fattura elettronica per forfettari è ormai una realtà consolidata e non negoziabile. Dal 1° gennaio 2024, ogni contribuente in regime agevolato — indipendentemente dal volume d’affari — deve emettere i propri documenti fiscali esclusivamente in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio. Non ci sono scuse valide per non conformarsi: gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono accessibili a tutti e non richiedono competenze tecniche avanzate.

I punti chiave da ricordare:

  • Usa sempre il codice RF19 nel campo regime fiscale e il codice N2.2 nel campo natura IVA
  • Inserisci la dicitura normativa completa (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)
  • Applica il bollo virtuale da € 2,00 su ogni fattura superiore a € 77,47
  • Rispetta i 12 giorni per la fattura immediata e il 15 del mese successivo per quella differita
  • Attiva il servizio di conservazione gratuita sul portale “Fatture e Corrispettivi”
  • In caso di errori, usa il ravvedimento operoso prima di ricevere contestazioni formali
  • Dal 2025, approfitta della fattura semplificata senza limite di importo, disponibile solo per i forfettari

Gestita con metodo, la fattura elettronica per forfettari non è un peso ma uno strumento che semplifica la tenuta dei documenti, riduce il rischio di errori e garantisce piena trasparenza con il Fisco.


Riferimenti Ufficiali


Questo articolo ha scopo informativo. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale abilitato.

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