Art. 28 DPR 633/1972: Liquidazione Periodica IVA

Art. 28 DPR 633/1972: Liquidazione Periodica IVA

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Introduzione: cosa disciplina l’art. 28 DPR 633/1972

L’art. 28 DPR 633/1972 è la norma che, nel Titolo II “Obblighi dei contribuenti” del Decreto IVA, governa il versamento dell’imposta risultante dalla liquidazione periodica: stabilisce cosa fare con il saldo — versarlo all’Erario, riportarlo come eccedenza di IVA al periodo successivo, oppure chiederlo a rimborso.

Per comprendere appieno l’art. 28 DPR 633/1972 è indispensabile leggerlo in sistema con l’art. 27 DPR 633/1972 (“Liquidazione e versamenti mensili”), che disciplina il calcolo operativo del saldo, e con il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che estende il sistema alle liquidazioni trimestrali per opzione. Il rapporto tra le norme è il seguente:

  • Art. 27 — stabilisce come calcolare la differenza tra IVA a debito e detrazione IVA nelle liquidazioni mensili.
  • Art. 28 DPR 633/1972 — stabilisce cosa fare con il saldo: versare, riportare o chiedere a rimborso.
  • D.P.R. 542/1999 — disciplina le cadenze e i termini delle liquidazioni trimestrali per opzione.

Questi tre pilastri — unitamente agli artt. 19, 25, 26 e 30 del DPR 633/1972 — compongono l’ossatura operativa dell’imposta sul valore aggiunto per qualsiasi soggetto passivo in Italia.

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Il testo dell’art. 28 DPR 633/1972 (vigente fino al 31 dicembre 2026)

L’art. 28 DPR 633/1972, nella sua formulazione coordinata vigente, dispone che:

Dalla liquidazione periodica effettuata ai sensi dell’art. 27, ovvero in sede di dichiarazione annuale, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo e l’ammontare dell’imposta detraibile ai sensi dell’art. 19, tenendo conto delle rettifiche e delle variazioni di cui agli artt. 19-bis2 e 26.

Se dalla liquidazione risulta un’imposta a debito, il contribuente effettua il versamento. Se risulta un’eccedenza di imposta detraibile, questa è computata in detrazione nel periodo successivo o, se spettante a rimborso nelle condizioni di legge, è chiesta a rimborso nella dichiarazione annuale.

La formula operativa che sintetizza il meccanismo è la seguente:

IVA sulle operazioni attive (a debito, artt. 23-24 DPR 633/1972)

  MENO

IVA sugli acquisti afferenti (detraibile, art. 25 DPR 633/1972)

  ±

Variazioni note di credito/debito (art. 26 DPR 633/1972)

  =

SALDO DEL PERIODO

    → Positivo  →  versamento F24 entro scadenza  [art. 28 DPR 633/1972]

    → Negativo  →  riporto eccedenza o rimborso   [art. 28 DPR 633/1972]

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Il contesto sistematico: dove si colloca l’art. 28 DPR 633/1972

Il DPR 633/1972 è il decreto istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto in Italia (in vigore dal 1° gennaio 1973). L’art. 28 DPR 633/1972 si trova nel Titolo II, inscindibile dal seguente sistema normativo:

NormaRubricaFunzione rispetto all’art. 28 DPR 633/1972
Art. 19Detrazione IVADetermina l’IVA detraibile sugli acquisti afferenti
Art. 19-bis2Rettifica della detrazioneCorregge la detrazione in caso di mutamento d’uso
Art. 23Registro delle fatture emesseAlimenta l’IVA a debito per le operazioni imponibili
Art. 24Registro dei corrispettiviAlternativa per commercianti al minuto
Art. 25Registro degli acquistiAlimenta l’IVA detraibile sulle operazioni passive
Art. 26Variazioni dell’imponibileRettifiche che modificano il saldo del periodo
Art. 27Liquidazione e versamenti mensiliCalcola la differenza IVA a debito vs. IVA detraibile
Art. 28 DPR 633/1972Versamento dell’impostaVersa il debito o riporta/rimborsa il credito
Art. 30Versamento di conguaglio e rimborsoChiusura in dichiarazione annuale
D.P.R. 542/1999Liquidazioni trimestrali per opzioneCadenze e termini trimestrali

Precisazione tecnica: Nella prassi professionale e nella letteratura fiscale, “art. 28 DPR 633/1972” è spesso utilizzato come riferimento complessivo all’intero sistema di liquidazione periodica. Questa guida mantiene la distinzione normativa corretta — art. 27 calcola, art. 28 DPR 633/1972 versa/riporta — illustrando il meccanismo nel suo insieme.

Il meccanismo della liquidazione periodica

Il principio di neutralità fiscale

L’intero sistema — art. 27 + art. 28 DPR 633/1972 — garantisce il principio di neutralità fiscale, sancito dalla Direttiva 2006/112/UE. Il tributo deve gravare solo sul consumatore finale: ogni soggetto passivo versa solo l’IVA sul proprio valore aggiunto, recuperando l’imposta pagata sugli acquisti afferenti tramite la detrazione IVA.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente affermato che il diritto alla detrazione è parte integrante e indissociabile del meccanismo IVA e non può essere limitato arbitrariamente. L’art. 28 DPR 633/1972 — nella parte in cui impone di riconoscere e riportare le eccedenze di IVA — attua operativamente questo principio fondamentale.

Fase 1: calcolo del saldo (art. 27 DPR 633/1972)

Il contribuente calcola:

IVA a debito = imposta relativa a tutte le operazioni imponibili del periodo:

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad aliquota ordinaria (22%), aliquota ridotta (10%, 5%) o super-ridotta (4%)
  • Acquisti intracomunitari di beni (D.L. 331/1993)
  • Operazioni in reverse charge (inversione contabile): il cessionario integra la fattura del fornitore e la registra sia nel registro delle fatture emesse (IVA a debito) che nel registro degli acquisti (IVA a credito). Il doppio effetto è neutro se la detraibilità è totale; produce un debito netto in caso di detraibilità parziale

IVA detraibile = imposta relativa agli acquisti afferenti all’attività imponibile:

  • Beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività (principio di inerenza)
  • Importazioni e acquisti intracomunitari
  • Soggetti a limitazioni oggettive (es. autovetture detraibili al 40%, spese di rappresentanza al 0%)

Fase 2: gestione del saldo (art. 28 DPR 633/1972)

Esito della liquidazioneCondizioneAzione prevista dall’art. 28 DPR 633/1972
Debito IVAIVA a debito > IVA detraibileVersamento F24 entro scadenza
Credito IVAIVA detraibile > IVA a debitoRiporto eccedenze di IVA al periodo successivo
PareggioIVA a debito = IVA detraibileNessun adempimento

Soggetti obbligati alla liquidazione periodica

Sono tenuti agli obblighi dell’art. 27 e dell’art. 28 DPR 633/1972 tutti i soggetti passivi IVA:

  • Imprenditori individuali e società (di persone, di capitali, cooperative)
  • Professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA
  • Enti e associazioni che esercitano attività commerciali o attività agricole
  • Soggetti non residenti identificati in Italia o con rappresentante fiscale

Categorie escluse dalla liquidazione periodica:

CategoriaNormaMotivo dell’esclusione
Regime forfetarioL. 190/2014Non addebitano né detraggono IVA
Produttori agricoli esoneratiArt. 34, c. 6, DPR 633/1972Volume d’affari ≤ €7.000 con ≥ 2/3 da prodotti agricoli
Soggetti esclusivamente esenti (art. 36-bis)Art. 36-bis DPR 633/1972Nessuna IVA a debito, rinuncia totale alla detrazione IVA
Regimi speciali senza liquidazione periodicaArt. 74 DPR 633/1972Modalità speciali (intrattenimento, editoria, ecc.)

Liquidazione mensile e trimestrale

Regime mensile (default)

Regime applicato di default a tutti i soggetti passivi. Il saldo IVA del mese precedente si calcola e si versa entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 telematico. Soglia di non versamento: € 25,82 (il debito si accumula al mese successivo).

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Regime trimestrale per opzione (art. 7, D.P.R. 542/1999)

Riservato ai soggetti con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a:

  • € 500.000 per imprese di prestazioni di servizi e per esercenti arti e professioni
  • € 800.000 per imprese aventi per oggetto altre attività

Soglie vigenti dal 1° gennaio 2023 — aggiornate dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, c. 276. Le soglie previgenti (€ 400.000 servizi / €700.000 altre attività) erano in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Il versamento avviene entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre), con maggiorazione dell’1% a titolo di interessi compensativi. Il saldo del IV trimestre è versato entro il termine della dichiarazione annuale, senza maggiorazione.

Regime trimestrale speciale (art. 74 DPR 633/1972)

Per categorie particolari come operatori bancari, enti pubblici, autotrasportatori e soggetti di cui all’art. 74, la liquidazione trimestrale è automatica (non per opzione) e non prevede la maggiorazione dell’1%. Le modalità sono disciplinate da decreti ministeriali di settore.

Tabella scadenze dei versamenti IVA

PeriodoTipoScadenza versamentoMaggiorazione
GennaioMensile16 febbraioNo
FebbraioMensile16 marzoNo
MarzoMensile16 aprileNo
I° trimestreTrimestrale per opzione16 maggio+1%
AprileMensile16 maggioNo
MaggioMensile16 giugnoNo
GiugnoMensile16 luglioNo
II° trimestreTrimestrale per opzione16 agosto+1%
LuglioMensile16 agostoNo
AgostoMensile16 settembreNo
SettembreMensile16 ottobreNo
III° trimestreTrimestrale per opzione16 novembre+1%
OttobreMensile16 novembreNo
NovembreMensile16 dicembreNo
DicembreMensile16 gennaio anno succ.No
IV° trimestreTrimestrale per opzioneEntro termine dich. annualeNo

Le scadenze che cadono di sabato, domenica o festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo utile.

Leggi l’Art. 21 DPR 633/1972 – Fatturazione IVA con tutti gli obblighi e i dati richiesti in fattura.

Eccedenze di IVA: riporto, compensazione e rimborso

Quando dall’applicazione dell’art. 28 DPR 633/1972 emerge un credito IVA, il contribuente ha le seguenti opzioni:

1. Riporto al periodo successivo

L’eccedenza di IVA si trasferisce automaticamente come credito nella liquidazione del periodo successivo. Non richiede adempimenti particolari ed è l’opzione più utilizzata.

2. Rimborso infrannuale — Modello IVA TR

Nel corso dell’anno, il contribuente può chiedere il rimborso trimestrale tramite modello IVA TR se ricorre almeno una delle condizioni strutturali previste dall’art. 38-bis DPR 633/1972: prevalenza di operazioni non imponibili superiori al 25% del totale, acquisti soggetti ad aliquota mediamente superiore a quella delle vendite, o acquisti di beni ammortizzabili di rilevante importo.

3. Compensazione orizzontale in F24

Le eccedenze di IVA risultanti dalla dichiarazione annuale possono essere compensate con altri tributi tramite modello F24. Il limite generale è € 2.000.000 annui (elevato dal D.L. 73/2021, confermato per il 2025-2026).

Per crediti IVA annuali superiori a € 5.000 utilizzati in compensazione orizzontale, la norma richiede:

  • La preventiva presentazione della dichiarazione annuale (non è possibile compensare prima della sua trasmissione)
  • L’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF) o la sottoscrizione del revisore legale

Precisazione: il limite di € 5.000 riguarda specificamente l’utilizzo del credito IVA annuale in compensazione orizzontale in F24. Per i rimborsi (non compensazioni) il riferimento è l’art. 30 DPR 633/1972, con soglia di € 30.000 per il visto di conformità.

Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 116) ha modificato — con effetto dal 1° gennaio 2026 — sia l’art. 37, c. 49-quinquies, D.L. 223/2006, sia l’art. 5, c. 7, D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico versamenti e riscossione): la compensazione orizzontale in F24 è totalmente inibita — non solo per la parte eccedente ma per l’intero importo del credito — se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) o accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione, scaduti e non sospesi né in corso di rateizzazione regolare, superiori a € 50.000 (soglia dimezzata da € 100.000, vigente fino al 31 dicembre 2025). Quattro precisazioni operative essenziali:

(1) il blocco non colpisce la compensazione verticale (stesso tributo su stesso tributo, es. IVA su IVA, IRES su IRES), che rimane sempre consentita;

(2) il blocco cessa automaticamente quando i debiti scaduti rientrano sotto la soglia, tramite pagamento, rateizzazione regolare o sospensione;

(3) i crediti INPS e INAIL sono esclusi dall’ambito del divieto, che riguarda esclusivamente i crediti erariali;

(4) il divieto generalizzato di compensazione tra crediti agevolativi (bonus edilizi, Transizione 4.0, ecc.) e debiti INPS/INAIL, previsto nell’art. 26, c. 1, del DDL Bilancio 2026, è stato stralciato dal Senato prima dell’approvazione definitiva della L. 199/2025. La violazione del divieto è punita con sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

4. Rimborso annuale (art. 30 DPR 633/1972)

In dichiarazione annuale è possibile chiedere il rimborso del credito IVA maturato se ricorrono le condizioni dell’art. 30. Per rimborsi superiori a € 30.000 è necessario il visto di conformità o la garanzia fideiussoria.

Pro-rata, Quadro VF e rigo VF27

I soggetti che effettuano sia operazioni imponibili che esenti devono applicare un pro-rata di detraibilità (art. 19, c. 5, DPR 633/1972): la percentuale detraibile è il rapporto tra volume d’affari imponibile e volume d’affari totale.

Nella dichiarazione annuale, il Quadro VF accoglie i dati degli acquisti e il rigo VF27 riporta la percentuale di detrazione pro-rata effettivamente applicata. Il modulo operazioni esenti riepiloga le operazioni che non danno diritto alla detrazione IVA. La corretta compilazione di questi prospetti determina il saldo definitivo del ciclo annuale.

Regimi speciali e impatto sulla liquidazione

Attività agricole e percentuali di compensazione

I produttori agricoli che non rientrano nell’esonero possono applicare il regime speciale dell’art. 34 DPR 633/1972: il credito IVA si determina applicando le percentuali di compensazione (stabilite con decreto ministeriale per tipologia di prodotti agricoli) al corrispettivo delle vendite, invece di detrarre l’IVA effettivamente pagata sugli acquisti. Le eccedenze di IVA risultanti seguono le regole dell’art. 28 DPR 633/1972.

Liquidazione IVA di gruppo

Le società controllate (partecipazione > 50%) da una stessa controllante possono optare per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73, terzo comma, DPR 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979): la capogruppo compensa i saldi IVA di tutte le partecipanti ed effettua un unico versamento, con significativi vantaggi di tesoreria. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’istituto sono consultabili sul relativo portale ufficiale.

Regime forfetario

I soggetti in regime forfetario (L. 190/2014) non addebitano IVA sulle operazioni attive e non detraggono l’IVA sugli acquisti. Non effettuano liquidazioni periodiche né versamenti ai sensi dell’art. 28 DPR 633/1972. In caso di fuoriuscita dal regime, si rientra nel regime ordinario con obbligo di liquidazione dall’anno successivo.

Errori e regolarizzazione: sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o tardivo versamento del debito IVA determinato ai sensi dell’art. 28 DPR 633/1972 comporta sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997, profondamente riformato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

Tipo di violazioneSanzione dal 1/9/2024Sanzione fino al 31/8/2024
Omesso versamento periodico25% dell’imposta non versata30%
Ritardo ≤ 90 giorni12,5% dell’imposta15%
Ritardo ≤ 15 giorni0,83% per giorno di ritardo1% per giorno
Infedele dichiarazione IVA70% (min. € 150)90%
Omessa dichiarazione IVA120% (min. € 250)120%-240%

Attenzione: Le nuove misure si applicano esclusivamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni antecedenti rimangono applicabili le misure previgenti (30%/15%/1% per giorno).

Il contribuente può regolarizzare spontaneamente con ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), beneficiando di riduzioni della sanzione dall’1/10 (entro 30 giorni) all’1/7 (entro i termini di accertamento). Se l’omesso versamento IVA annuale supera € 250.000 può configurarsi il reato penale di cui all’art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000, con conseguente responsabilità penale.

Il nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 10/2026

Dati verificati da fonti ufficiali

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025 in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111, come modificata dalla L. 8 agosto 2025, n. 120) — è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 ed è formalmente in vigore dal 31 gennaio 2026. Le sue disposizioni si applicano operativamente dal 1° gennaio 2027 (artt. 170-171 del TU).

Struttura del nuovo Testo Unico IVA

CaratteristicaDettaglio
Composizione171 articoli suddivisi in 18 Titoli + 4 Tabelle allegate (aliquote ridotte, esenzioni, regime margine, spettacolo)
NaturaCompilativa — nessuna modifica sostanziale alle aliquote o al meccanismo di liquidazione
Struttura dei 18 TitoliI Oggetto e ambito · II Territorialità · III Soggetti passivi · IV Operazioni imponibili · V Luogo delle operazioni · VI Fatto generatore ed esigibilità · VII Base imponibile · VIII Aliquote · IX Esenzioni e non imponibilità · X Rivalsa e detrazione · XI Volume d’affari · XII Obblighi dei soggetti passivi · XIII Riscossione · XIV Rimborsi · XV Gruppo IVA · XVI Regimi speciali · XVII–XVIII Disposizioni finali e transitorie
Novità terminologicaLe “operazioni intracomunitarie” diventano “operazioni intraunionali” per allineamento alla terminologia UE
Fonti abrogate dal 1/1/2027 (art. 170)DPR 633/1972, D.L. 331/1993, art. 32-bis D.L. 83/2012 (IVA per cassa), D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica) e altri provvedimenti settoriali
Fonti non incluseNorme sull’accertamento → confluiranno nel separato TU sull’accertamento
ImpostazioneAllineata alla Direttiva 2006/112/UE

Impatto sulla liquidazione periodica

Il meccanismo dell’art. 28 DPR 633/1972 — IVA a debito meno detrazione IVA = saldo, con versamento o riporto delle eccedenze di IVA — è mantenuto invariato nel nuovo TU IVA. Le disposizioni degli attuali artt. 27, 28, 30 DPR 633/1972 e del D.P.R. 542/1999 confluiscono nel TU con nuova numerazione ma identico contenuto sostanziale.

Il 2026 è l’anno-ponte: operatori e professionisti devono iniziare a familiarizzare con la nuova struttura normativa prima dell’entrata in vigore del 1° gennaio 2027.

Tabella riassuntiva del sistema IVA periodico

AspettoDato aggiornato al 2026
Norma del calcoloArt. 27 DPR 633/1972 (liquidazione e versamenti mensili)
Norma del versamento/riportoArt. 28 DPR 633/1972
Regime mensileTutti i soggetti passivi (default) — scadenza 16 del mese successivo
Soglie liquidazione trimestrale€ 500.000 (servizi/professioni) / € 800.000 (altre attività) — vigenti dal 2023
Maggiorazione trimestrale1% (solo regime per opzione; non si applica al regime art. 74)
Soglia minima versamento mensile€ 25,82
Dichiarazione annualeChiude il ciclo — Quadro VF, rigo VF27 (pro-rata)
Limite compensazione F24€ 2.000.000 annui (2026)
Visto di conformitàObbligatorio per crediti annuali > € 5.000 in compensazione
Limite debiti a ruoloCompensazione orizzontale F24 bloccata (totalmente) se debiti erariali scaduti > € 50.000 — dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 116 + D.Lgs. 33/2025, art. 5); compensazione verticale sempre consentita; crediti INPS/INAIL esclusi dal blocco
Sanzione omesso versamento25% (dal 1/9/2024) — 30% per violazioni antecedenti
Nuovo Testo Unico IVAD.Lgs. 10/2026, GU n. 24 del 30/1/2026 — operativo dal 1° gennaio 2027

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l’art. 27 e l’art. 28 DPR 633/1972? Sono la stessa cosa?

No: i due articoli svolgono funzioni distinte ma complementari. L’art. 27 DPR 633/1972 (“Liquidazione e versamenti mensili”) disciplina il calcolo operativo: come il contribuente determina nel registro IVA la differenza tra IVA a debito sulle operazioni imponibili del periodo e IVA detraibile sugli acquisti afferenti. L’art. 28 DPR 633/1972 disciplina invece cosa fare con il risultato di quel calcolo: se positivo (IVA a debito prevalente), si versa; se negativo (eccedenze di IVA), il credito si riporta al periodo successivo oppure, ricorrendo le condizioni di legge, si chiede a rimborso. I due articoli operano in sequenza logica necessaria.

Chi è obbligato alla liquidazione periodica e al versamento ai sensi dell’art. 28 DPR 633/1972?

Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni imponibili o non esenti. Sono invece esclusi: i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014), i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a €7.000 di cui almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (art. 34, c. 6, DPR 633/1972), i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis, e le categorie speciali dell’art. 74 DPR 633/1972.

Quali sono le soglie di volume d’affari per accedere alla liquidazione trimestrale per opzione nel 2026?

Le soglie vigenti dal 1° gennaio 2023 (L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023) sono: € 500.000 per le imprese di prestazioni di servizi e per i professionisti; € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività. Superando questi limiti nell’anno precedente, si torna obbligatoriamente alla cadenza mensile dall’anno successivo. Le soglie precedenti erano €400.000/€700.000.

Come si calcolano e come si utilizzano le eccedenze di IVA previste dall’art. 28 DPR 633/1972?

Le eccedenze di IVA emergono quando l’IVA detraibile supera l’IVA a debito nella liquidazione periodica. Possono essere:

(1) riportate automaticamente al periodo successivo — l’opzione più semplice;

(2) chieste a rimborso trimestrale tramite modello IVA TR se ricorrono le condizioni strutturali dell’art. 38-bis DPR 633/1972;

(3) compensate in F24 con altri tributi nel limite annuo di € 2.000.000, con visto di conformità per crediti annuali superiori a € 5.000 — importante: dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, art. 1, c. 116) la compensazione orizzontale è totalmente inibita se si hanno debiti erariali iscritti a ruolo scaduti superiori a € 50.000; il blocco non vale per la compensazione verticale IVA su IVA, né per i crediti INPS/INAIL;

(4) chieste a rimborso annuale in dichiarazione IVA (art. 30 DPR 633/1972), con visto di conformità per importi superiori a € 30.000.

Quali sanzioni si applicano se il versamento IVA ai sensi dell’art. 28 DPR 633/1972 è omesso o in ritardo?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (riforma D.Lgs. 87/2024): la sanzione per omesso versamento è del 25%, ridotta al 12,5% se il ritardo è fino a 90 giorni, e a 0,83% per giorno per ritardi fino a 15 giorni. Per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano le misure previgenti: 30% base, 15% entro 90 giorni, 1% per giorno entro 15 giorni. È sempre possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso. Se l’omesso versamento annuale supera €250.000 può configurarsi responsabilità penale (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000).

Come si raccorda l’art. 28 DPR 633/1972 con la dichiarazione annuale IVA?

Le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali sono momenti intermedi del ciclo IVA annuale. La dichiarazione annuale (da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo proroghe) chiude il ciclo: rettifica eventuali errori delle liquidazioni, determina il saldo definitivo e consente di richiedere a rimborso le eccedenze o di riportarle all’anno successivo. Il Quadro VF accoglie i dati degli acquisti; il rigo VF27 riporta la percentuale di detrazione pro-rata per chi effettua sia operazioni imponibili che esenti.

Cosa cambia con il D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA) per l’art. 28 DPR 633/1972?

Il D.Lgs. 10/2026 (GU n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4/L) è un intervento compilativo di 171 articoli in 18 Titoli che unifica in un unico corpus il DPR 633/1972, il D.L. 331/1993 e altre fonti normative IVA. Le disposizioni dell’art. 28 DPR 633/1972 confluiranno nel nuovo TU con nuova numerazione ma identico contenuto sostanziale: il meccanismo di versamento/riporto delle eccedenze di IVA rimane invariato. Il TU opera dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026, l’art. 28 DPR 633/1972 continua ad applicarsi.

Qual è la soglia minima di versamento prevista nell’ambito delle liquidazioni periodiche?

Per i soggetti mensili, il versamento non è dovuto se il saldo è inferiore o pari a € 25,82: il debito si accumula al mese successivo. Per i soggetti trimestrali per opzione, il debito dei singoli trimestri può accumularsi se inferiore alla soglia rilevante, ad eccezione del III trimestre che va sempre versato entro il 16 novembre. In sede di dichiarazione annuale, la soglia scende a € 10: debiti inferiori non danno luogo a versamento di conguaglio.

Come funziona il principio di neutralità fiscale dell’Unione Europea in relazione all’art. 28 DPR 633/1972?

Il principio di neutralità fiscale impone che l’IVA gravi solo sul consumatore finale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente affermato, nella sua giurisprudenza, che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo IVA e non può essere limitato arbitrariamente. L’art. 28 DPR 633/1972, riconoscendo il diritto di riportare le eccedenze di IVA e di chiederle a rimborso, attua questo principio: ogni operatore della filiera versa solo l’IVA sul proprio valore aggiunto, garantendo che il tributo complessivo ricada sul consumatore finale.

Dove si trova il testo ufficiale aggiornato dell’art. 28 DPR 633/1972 e delle norme collegate?

Il testo vigente del DPR 633/1972 — incluso l’art. 28 DPR 633/1972 — è disponibile su Normattiva. Il PDF ufficiale è pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Il D.Lgs. 10/2026 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4/L). Informazioni sulle liquidazioni periodiche IVA sono sul portale Agenzia delle Entrate — sezione IVA.


Conclusioni

L’art. 28 DPR 633/1972 è la norma che chiude il ciclo di ogni liquidazione periodica IVA: dopo che l’art. 27 ha determinato la differenza tra IVA a debito e detrazione IVA, è l’art. 28 DPR 633/1972 a stabilire l’obbligo di versamento del debito — o il diritto al riporto e al rimborso delle eccedenze di IVA. Insieme, art. 27 e art. 28 DPR 633/1972 — con il D.P.R. 542/1999 per le cadenze trimestrali — sono gli strumenti operativi che danno corpo al principio di neutralità fiscale dell’Unione Europea: ogni soggetto passivo versa solo l’IVA sul proprio valore aggiunto.

La struttura normativa, maturata in oltre cinquant’anni di prassi, giurisprudenza di legittimità e pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha continuamente affinato l’interpretazione degli istituti. Parallelamente, il quadro procedurale si è evoluto radicalmente: dalla fatturazione elettronica obbligatoria alle comunicazioni LIPE, dalla riforma sanzionatoria del 2024 all’abbassamento della soglia per la compensazione in F24, ogni intervento ha aggiunto strati operativi pur lasciando intatta la logica portante dell’art. 28 DPR 633/1972.

Con il D.Lgs. 10/2026 — 171 articoli in 18 Titoli, operativo dal 1° gennaio 2027 — le disposizioni dell’art. 28 DPR 633/1972 confluiranno in un corpus unitario e sistematico, allineato alla Direttiva 2006/112/UE. Il meccanismo sostanziale resta invariato. Il 2026 è l’anno per conoscerne in anticipo la nuova struttura.


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