Fatturazione Elettronica per Dentista: La Guida Definitiva alle Regole, Obblighi e Adempimenti

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Aggiornata con il D.Lgs. n. 81/2025 (decreto correttivo-bis) e la Risoluzione AdE n. 9/2026. Tutto ciò che ogni odontoiatra, igienista dentale e studio dentistico deve sapere sulla fatturazione elettronica, l’esenzione IVA, il Sistema Tessera Sanitaria e gli obblighi nei confronti di privati e soggetti con Partita IVA.

1. Cos’è la Fatturazione Elettronica per Dentista e perché è un tema complesso

La fatturazione elettronica per dentista rappresenta uno dei capitoli più articolati della fiscalità italiana nel settore sanitario. A differenza di quanto avviene nella quasi totalità delle categorie professionali e imprenditoriali, gli odontoiatri si trovano a operare in un regime ibrido: la fattura è sempre obbligatoria, ma le modalità di emissione variano profondamente a seconda del soggetto che riceve la prestazione.

Quando si parla di fatturazione elettronica per dentista, si devono tenere presenti tre elementi distinti che spesso vengono confusi tra loro:

  • L’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie (art. 10, n. 18, DPR 633/1972)
  • Il divieto di utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni erogate a persone fisiche
  • L’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Questi tre aspetti non sempre coincidono e richiedono una gestione attenta da parte dello studio. Capire la fatturazione elettronica per dentista significa quindi conoscere non solo le regole generali dell’e-fattura, ma anche le norme speciali che disciplinano il settore sanitario.

In questa guida troverai tutto ciò che ti serve per essere in regola: dalle basi normative aggiornate fino agli esempi pratici di compilazione, passando per le sanzioni in caso di errore.

2. Il Quadro Normativo: dalla nascita del divieto al D.Lgs. 81/2025

2.1 L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in Italia

L’Italia ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI per tutte le operazioni tra soggetti IVA (B2B) e per le operazioni verso i consumatori finali (B2C) a partire dal 1° gennaio 2019, con il D.Lgs. n. 127/2015 e le successive modifiche.

L’obiettivo principale era — e resta — combattere l’evasione fiscale e semplificare gli adempimenti. In questo contesto, tuttavia, il settore sanitario ha rappresentato sin dall’inizio un’eccezione di rilievo.

2.2 Il divieto per le prestazioni sanitarie: storia di un limbo normativo (2019-2025)

Sin dalla nascita dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sollevato obiezioni rispetto al transito dei dati sanitari dei pazienti attraverso il Sistema di Interscambio. Il motivo è semplice: le fatture sanitarie contengono informazioni ipersensibili — diagnosi, tipi di cure, protesi — che non possono circolare attraverso infrastrutture non appositamente progettate per la tutela del GDPR.

Da qui è nato, con l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, il divieto temporaneo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria di emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni verso persone fisiche. Questo divieto è stato poi prorogato di anno in anno attraverso i decreti Milleproroghe:

AnnoRiferimento normativoSituazione
2019Art. 10-bis D.L. 119/2018Divieto introdotto in via transitoria
2020-2022Proroghe MilleprorogheDivieto confermato ogni anno
2023D.L. 215/2022Divieto esteso all’intero 2023
2024D.L. 215/2023Divieto esteso all’intero 2024
Gen-Mar 2025D.L. 202/2024 (Milleproroghe)Divieto esteso al 31 marzo 2025
Apr-Dic 2025Legge di conversione MilleprorogheDivieto esteso all’intero 2025
Dal 2026 in poiD.Lgs. n. 81/2025Divieto PERMANENTE a regime

2.3 La svolta definitiva: il D.Lgs. n. 81/2025 (decreto correttivo-bis)

Con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il legislatore ha posto fine al regime di proroghe annuali. L’art. 2, comma 1, del provvedimento modifica strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, trasformando il divieto da misura transitoria a norma permanente e a regime.

La motivazione ufficiale, indicata nella relazione illustrativa al decreto, è duplice:

  1. Tutela della privacy dei pazienti: il SdI non è stato adattato per gestire dati ipersensibili in conformità al GDPR.
  2. Evitare investimenti infrastrutturali onerosi: sviluppare un sistema SdI alternativo appositamente per la sanità avrebbe richiesto costi significativi sia per l’Agenzia delle Entrate che per gli operatori.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 24 febbraio 2026 ha successivamente chiarito il criterio per determinare quando si applica il divieto: rileva l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In altre parole, tutte le prestazioni che beneficiano di questa esenzione non possono essere documentate tramite e-fattura via SdI quando il destinatario è una persona fisica.

3. IVA per il Dentista: esenzione, imponibile e casi particolari

Per comprendere a fondo la fatturazione elettronica per dentista è indispensabile avere chiaro il quadro IVA applicabile alle diverse tipologie di prestazioni odontoiatriche.

3.1 L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie

L’art. 10, comma 1, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che sono esenti dall’IVA:

“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie”

L’esenzione si applica a condizione che la prestazione:

  • abbia finalità terapeutica (prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione)
  • sia resa da un professionista iscritto all’albo (odontoiatra, medico, igienista dentale)
  • sia rivolta alla tutela dello stato di salute della persona

Rientrano nell’esenzione tutte le classiche prestazioni odontoiatriche: devitalizzazioni, estrazioni, otturazioni, chirurgia orale, implantologia, ortodonzia terapeutica, parodontologia, igiene professionale con finalità terapeutica.

3.2 Prestazioni soggette a IVA al 22%

Non tutte le attività di uno studio dentistico godono dell’esenzione. Sono soggette a IVA ordinaria al 22% le seguenti prestazioni e cessioni:

  • Perizie medico-legali e consulenze per assicurazioni o tribunali
  • Certificati assicurativi e documentazione per terzi non terapeutica
  • Corsi di formazione e docenze (anche in campo odontoiatrico)
  • Cessione di beni strumentali (riunito, apparecchiature, computer) per i quali era stata detratta l’IVA all’acquisto
  • Messa a disposizione dello studio ad altri colleghi (locazione di spazi/attrezzature)
  • Partecipazione retribuita a commissioni e convegni

3.3 Il caso della medicina estetica odontoiatrica

Un’area di confine riguarda le prestazioni di estetica dentale. Secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e il quadro interpretativo vigente:

  • Lo sbiancamento dentale con finalità terapeutica (es. post-trattamento ortopedico) è esente IVA.
  • Lo sbiancamento dentale con finalità puramente estetica, senza scopo terapeutico, è invece soggetto a IVA al 22%.
  • L’ortodonzia estetica (allineatori) è esente se finalizzata a correggere patologie occlusali, soggetta a IVA se puramente estetica.

La distinzione è cruciale non solo per il corretto calcolo dell’IVA, ma anche per determinare le modalità di fatturazione elettronica per dentista applicabili.

Per un approfondimento sul funzionamento dell’esenzione IVA nelle prestazioni sanitarie, consulta la nostra guida sull’art. 10 DPR 633/1972 sulle operazioni esenti IVA.

4. Quando il Dentista DEVE emettere fattura elettronica via SdI

Comprendere esattamente quando la fatturazione elettronica per dentista tramite SdI è obbligatoria è tanto importante quanto sapere quando è vietata. Ecco i casi in cui l’e-fattura standard va emessa.

4.1 Prestazioni verso soggetti con Partita IVA (B2B)

Quando il committente di una prestazione odontoiatrica è un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione — ad esempio:

  • Cliniche private o strutture ospedaliere con Partita IVA
  • Compagnie assicurative
  • Aziende che richiedono prestazioni per i propri dipendenti
  • Enti pubblici (Pubblica Amministrazione: in questo caso la fattura elettronica va inviata tramite codice destinatario del Sistema Nazionale degli Acquisti)
  • Studi legali che commissionano perizie medico-dentistiche
  • Università che richiedono docenze

In tutti questi casi, la fattura elettronica per dentista tramite SdI è pienamente obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia sanitaria o meno.

4.2 Prestazioni non sanitarie verso persone fisiche

Le prestazioni di natura non sanitaria — perizie, consulenze, corsi — erogate direttamente a persone fisiche richiedono l’emissione di fattura elettronica tramite SdI, poiché non ricade il divieto legato alle prestazioni sanitarie.

4.3 Cessioni di beni strumentali

La vendita di attrezzature odontoiatriche, mobili da studio, strumentazione informatica, quando per tali beni l’IVA era stata detratta all’acquisto, richiede fattura elettronica via SdI con IVA al 22%.

4.4 Prestazioni sanitarie con pagamento a carico di un soggetto IVA

Caso particolare e spesso sottovalutato: se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica ma il pagamento è a carico di un soggetto passivo IVA (es. una compagnia assicurativa o un datore di lavoro che rimborsa le spese sanitarie del dipendente), si emette fattura elettronica. In questa fattura, tuttavia, per tutelare la privacy del paziente, il nominativo dell’assistito non deve comparire nel corpo del documento.

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5. Quando il Dentista NON PUÒ emettere fattura elettronica via SdI

Il divieto di fatturazione elettronica per dentista tramite SdI è ora strutturale e permanente in forza del D.Lgs. n. 81/2025. Si applica in tutti i casi seguenti.

5.1 Prestazioni sanitarie verso persone fisiche (B2C)

Tutte le prestazioni odontoiatriche di diagnosi, cura e riabilitazione rese direttamente a pazienti privati (persone fisiche) non possono essere documentate tramite fattura elettronica via SdI. Questo vale per:

  • Estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni
  • Implantologia e chirurgia orale
  • Protesi dentarie e corone
  • Ortodonzia terapeutica
  • Igiene professionale e prevenzione

5.2 Il divieto si applica anche in caso di opposizione del paziente

Uno degli aspetti più importanti: il divieto di usare il SdI vale anche quando il paziente si oppone all’invio dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Anche in questo caso, la fattura va emessa in forma analogica o elettronica extra-SdI, poiché il divieto è di natura normativa assoluta e non dipende dalla volontà del paziente.

5.3 Il divieto vale anche per chi non è obbligato all’invio al STS

L’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018 estende il divieto anche ai soggetti che non hanno l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ma che erogano comunque prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Secondo la Risoluzione AdE n. 9/2026, ciò che conta è il requisito oggettivo della natura sanitaria della prestazione e il requisito soggettivo dell’esercizio di una professione sanitaria vigilata, indipendentemente dall’iscrizione al STS.

5.4 Modalità alternative consentite

In sostituzione dell’e-fattura via SdI, il dentista può emettere:

  • Fattura cartacea: compilata a mano o stampata, consegnata fisicamente al paziente
  • Fattura in formato elettronico extra-SdI: ad esempio un file PDF inviato via email, senza transito attraverso il Sistema di Interscambio

Entrambe le modalità sono perfettamente valide ai fini fiscali. L’importante è che il documento non transiti per il SdI.

6. Il Sistema Tessera Sanitaria (STS): obblighi di trasmissione dati

Il STS è lo strumento con cui l’Amministrazione raccoglie i dati sulle spese sanitarie dei cittadini per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e per consentire ai pazienti di usufruire delle detrazioni fiscali del 19% sulle spese odontoiatriche superiori a 129,11 euro.

6.1 Chi è obbligato all’invio

Sono tenuti all’invio al STS, tra gli altri:

  • Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che emettono fattura ai propri pazienti privati
  • Gli igienisti dentali
  • Le società odontoiatriche e i policlinici privati

6.2 Cosa si trasmette al STS

Il file inviato al Sistema Tessera Sanitaria deve contenere:

  • Il codice fiscale del paziente
  • La data di pagamento della prestazione (non di emissione della fattura)
  • L’importo pagato
  • Il tipo di spesa (per le cure odontoiatriche il codice è solitamente “SP” – Spesa sanitaria generica)

Nota importante: nel file STS non devono essere incluse descrizioni dettagliate della prestazione né altri dati sanitari sensibili che permettano l’identificazione clinica del paziente.

6.3 La nuova scadenza annuale introdotta dal D.Lgs. 81/2025

Fino all’anno d’imposta 2024 incluso, i dati dovevano essere trasmessi al STS con cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre e entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre).

Il D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato anche questa scadenza: a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2025, la trasmissione avviene una sola volta l’anno, entro un termine stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La prima scadenza con il nuovo regime annuale era il 2 febbraio 2026 per i dati 2025.

Periodo di riferimentoScadenza trasmissione STS
Anno 2024 (2° semestre)31 gennaio 2025
Anno 2025 (intero anno)2 febbraio 2026 (nuovo regime annuale)
Anno 2026 (intero anno)Entro gennaio 2027 (da confermare con decreto MEF)

6.4 Detrazioni fiscali per i pazienti: perché la trasmissione STS è fondamentale

La trasmissione al STS è nell’interesse diretto dei tuoi pazienti. Grazie ai dati trasmessi, essi possono:

  • Trovare le spese odontoiatriche già precompilate nel 730 o nel Modello Redditi
  • Richiedere la detrazione del 19% sulle spese superiori a 129,11 euro
  • Documentare i pagamenti effettuati con mezzi tracciabili (requisito obbligatorio per la detrazione)

Puoi approfondire il tema delle detrazioni fiscali per spese mediche e come incidono sul calcolo dell’IRPEF nella nostra guida al calcolo IRPEF.

7. Come compilare correttamente la fattura per prestazioni odontoiatriche

La fattura per prestazioni sanitarie di un dentista, pur non transitando per il SdI quando emessa verso pazienti privati, deve comunque rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972 (e dal D.Lgs. 10/2026 – Testo Unico IVA).

7.1 Dati obbligatori della fattura

La fattura del dentista deve contenere:

  1. Data di emissione e numero progressivo
  2. Dati del professionista: nome, cognome (o ragione sociale), indirizzo, Partita IVA, codice fiscale
  3. Dati del paziente: nome e cognome (o ragione sociale), codice fiscale (obbligatorio per pazienti privati), residenza o domicilio
  4. Descrizione della prestazione: deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro, ma senza indicare diagnosi dettagliate che violino la privacy (es. “Prestazione odontoiatrica” o “Visita specialistica odontoiatrica” sono accettabili)
  5. Importo della prestazione
  6. Dicitura IVA: per le prestazioni esenti: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 26 ottobre 1972, n. 633”
  7. Bollo virtuale: se la fattura supera 77,47 euro e non è soggetta a IVA, si applica il bollo da 2,00 euro

7.2 Il bollo in fattura: quando si applica e come si gestisce

Le fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro sono soggette all’imposta di bollo di 2,00 euro. L’importo viene indicato in fattura e il versamento avviene tramite modello F24 con il codice tributo 2501, di norma trimestralmente.

Per le fatture elettroniche (quelle emesse via SdI per le prestazioni B2B), il bollo viene gestito in modalità virtuale attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

7.3 Numerazione e registrazione delle fatture

Le fatture del dentista devono essere numerate in modo da garantire l’identificazione univoca. La numerazione può essere progressiva per anno solare (es. 1/2026, 2/2026) o con altri sistemi purché garantiscano univocità (come stabilito dalla Risoluzione AdE del 10 gennaio 2013).

Tutte le fatture — anche quelle cartacee emesse verso i pazienti — devono essere registrate nel registro delle fatture emesse ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/1972, salvo per i soggetti che hanno richiesto l’esonero ex art. 36-bis.

7.4 Il caso del paziente minorenne

Se il paziente è un minorenne, la fattura può essere intestata:

  • Al minore stesso (essendo soggetto di capacità giuridica), oppure
  • Al genitore che effettua il pagamento, indicando nella descrizione il nome e cognome dell’effettivo beneficiario della prestazione.

La seconda opzione è preferibile quando il genitore vuole beneficiare della detrazione fiscale del 19% nella propria dichiarazione dei redditi.

8. Tabella Riepilogativa: Fatturazione Elettronica per Dentista scenario per scenario

La complessità della fatturazione elettronica per dentista si condensa in questa tabella riassuntiva, che mappa ogni scenario con le azioni da intraprendere.

ScenarioTipo fatturaVia SdI?Invio STS?IVA
Prestazione sanitaria → paziente privato (persona fisica)Cartacea o PDF extra-SdI❌ VIETATO✅ Sì (annuale)Esente art. 10 n.18
Prestazione sanitaria → Partita IVA (clinica, ente)Elettronica via SdI✅ Obbligatorio❌ NoEsente art. 10 n.18
Perizia/consulenza → paziente privatoElettronica via SdI✅ Obbligatorio❌ No22%
Perizia/consulenza → soggetto IVAElettronica via SdI✅ Obbligatorio❌ No22%
Prestazione sanitaria → Pubblica AmministrazioneElettronica via SdI (FatturaPA)✅ Obbligatorio❌ NoEsente art. 10 n.18
Vendita attrezzatura (IVA detratta all’acquisto)Elettronica via SdI✅ Obbligatorio❌ No22%
Cessione attrezzatura (IVA non detratta)Cartacea o SdIDipende❌ NoEsente art. 10 n.27-quinquies
Paziente che si oppone all’invio STSCartacea o PDF extra-SdI❌ VIETATO❌ No (opposizione)Esente art. 10 n.18
Prestazione estetica senza finalità terapeutica → privatoCartacea o SdI (valutare)Dipende dal casoDipende22% se non terapeutica

9. Regime Forfettario e Fatturazione Elettronica: cosa cambia per il dentista

Molti dentisti, soprattutto nei primi anni di attività o con volumi d’affari contenuti, adottano il regime forfettario. Come si applica la fatturazione elettronica per dentista in regime forfettario?

9.1 Obblighi di e-fattura per i forfettari

I professionisti in regime forfettario sono stati equiparati, a partire dal 2024, agli altri soggetti obbligati alla fatturazione elettronica per le prestazioni non sanitarie, indipendentemente dalla soglia di ricavi. Tuttavia, per i dentisti forfettari, il quadro è identico a quello ordinario:

  • Prestazioni sanitarie verso pazienti privati: divieto di SdI, obbligo di invio al STS
  • Prestazioni non sanitarie verso soggetti IVA: obbligo di e-fattura tramite SdI
  • Invio dati al STS: obbligatorio per le spese sanitarie dei pazienti

La scelta del regime fiscale non modifica il regime speciale di fatturazione previsto per il settore sanitario.

9.2 Vantaggi e limiti del regime forfettario per i dentisti

Il regime forfettario (disciplinato dalla Legge n. 190/2014) consente ai dentisti con ricavi fino a 85.000 euro l’anno di beneficiare di:

  • Tassazione agevolata con coefficiente di redditività del 78% (quindi base imponibile pari al 78% dei ricavi)
  • Imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di attività)
  • Esonero da IVA, IRAP e dichiarazione IVA

Il limite principale è la non detraibilità dell’IVA sugli acquisti. Per i dentisti, che effettuano principalmente operazioni esenti, questa limitazione pesa relativamente poco rispetto ad altri settori. Per saperne di più, leggi la nostra guida al calcolo tasse regime forfettario per Partita IVA.

10. Sanzioni e Rischi: violazione del divieto SdI e omessa trasmissione STS

Il rispetto delle regole sulla fatturazione elettronica per dentista non è una questione meramente formale. Le conseguenze in caso di errore possono essere significative.

10.1 Invio della fattura via SdI in violazione del divieto

Emettere una fattura elettronica tramite SdI per una prestazione sanitaria verso un paziente privato, nonostante il divieto previsto dal D.Lgs. 81/2025, non è solo un errore procedurale: è una potenziale violazione della normativa sulla privacy (GDPR e Codice della Privacy italiano). Le conseguenze includono:

  • Sanzioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per violazione del GDPR
  • Responsabilità civile nei confronti del paziente per divulgazione non autorizzata di dati sensibili
  • Possibili sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di irregolarità documentali

Per questo motivo, è fondamentale che i software gestionali degli studi dentistici abbiano i blocchi correttamente configurati per impedire l’invio accidentale al SdI.

10.2 Omessa o tardiva trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

Per ogni fattura non comunicata al STS entro i termini previsti, il professionista è soggetto a una sanzione di 100 euro per documento, con un massimo di 50.000 euro per anno. La sanzione si riduce a un terzo se la comunicazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza, con un massimo di 20.000 euro.

Non si applica alcuna sanzione se si effettua una comunicazione errata e la si corregge nei termini previsti (ravvedimento operoso).

10.3 Omessa emissione della fattura

L’omessa emissione della fattura al paziente — pratica purtroppo ancora diffusa nel settore — costituisce una violazione grave. Il mito dello “sconto senza ricevuta” è fiscalmente infondato: le prestazioni odontoiatriche sono esenti IVA, quindi il dentista non risparmia nessuna imposta sul valore aggiunto non emettendo fattura. Le sanzioni per omessa fatturazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta teoricamente dovuta o non evidenziata.

11. Strumenti e Software per la Gestione della Fatturazione

La complessità della fatturazione elettronica per dentista rende quasi indispensabile l’adozione di strumenti digitali adeguati. Un buon gestionale per studi odontoiatrici dovrebbe permettere di:

  • Emettere fatture cartacee/PDF per i pazienti privati (con le diciture IVA corrette e il bollo virtuale)
  • Inviare e ricevere fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni B2B e non sanitarie
  • Trasmettere automaticamente i dati al Sistema Tessera Sanitaria nei termini previsti
  • Gestire l’imposta di bollo virtuale con calcolo automatico degli importi soggetti e versamento tramite F24
  • Conservare digitalmente i documenti per il periodo previsto dalla legge (10 anni)
  • Bloccare l’invio accidentale al SdI per le fatture verso pazienti privati

Quando si valuta un software, è importante verificare la conformità con i requisiti del Sistema Tessera Sanitaria e la compatibilità con il formato XML richiesto dal SdI per le fatture B2B. Puoi trovare una panoramica sui migliori software di fatturazione elettronica nella nostra guida al miglior software fattura elettronica gratis.

11.1 Conservazione digitale delle fatture

Indipendentemente dalla modalità di emissione, tutte le fatture devono essere conservate per 10 anni dalla data di emissione. Per i documenti in formato elettronico, la conservazione deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche del Codice del Consumo e delle linee guida AgID. I principali software di fatturazione includono il servizio di conservazione a norma.

11.2 Il codice destinatario per le fatture elettroniche B2B e PA

Per le fatture elettroniche che il dentista deve emettere via SdI (verso soggetti IVA o PA), è indispensabile conoscere il codice destinatario del ricevente. Per la Pubblica Amministrazione si utilizza il codice univoco ufficio (CUU) reperibile sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Per i soggetti privati con Partita IVA, si usa il codice a 7 cifre comunicato dal cliente o il codice XXXXXXX (sette X) se il ricevente non ha un canale dedicato, nel qual caso la fattura è messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Approfondisci il tema nella nostra guida al codice destinatario nella fattura elettronica.

Domande Frequenti (FAQ)

Il dentista è obbligato alla fatturazione elettronica? 

Sì, ma in modo selettivo. La fatturazione elettronica tramite SdI è obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle verso soggetti con Partita IVA (B2B, B2G). Per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati (persone fisiche), invece, vige un divieto permanente di utilizzo del Sistema di Interscambio, stabilito dal D.Lgs. n. 81/2025. In questi casi il dentista deve emettere fattura cartacea o PDF inviato via email, e trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Qual è la base normativa del divieto di fattura elettronica per il dentista verso i pazienti? 

Il divieto è sancito dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, come modificato strutturalmente dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (decreto correttivo-bis della riforma fiscale). A questo si aggiunge l’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018 per i soggetti non tenuti all’invio al STS. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che il criterio discriminante è l’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972.

Le prestazioni dentistiche sono soggette a IVA? 

No, nella generalità dei casi. Le prestazioni odontoiatriche di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 26 ottobre 1972, n. 633”. Fanno eccezione le prestazioni con finalità esclusivamente estetica (senza scopo terapeutico), le perizie medico-legali, le consulenze per assicurazioni e le docenze, che sono soggette a IVA al 22%.

Cosa succede se il paziente non vuole che i suoi dati vengano inviati al Sistema Tessera Sanitaria? 

Il paziente può opporsi all’invio dei propri dati al STS (ad esempio per non farli comparire nella dichiarazione precompilata). In questo caso il dentista non trasmette i dati al STS, ma deve comunque emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico extra-SdI. Non può in nessun caso emettere fattura elettronica tramite SdI, poiché il divieto è assoluto e non dipende dalla volontà del paziente.

Ogni quanto bisogna inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria? 

Dal 2026, grazie al D.Lgs. n. 81/2025, la trasmissione dei dati al STS avviene una sola volta l’anno (non più ogni sei mesi). La scadenza annuale è stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i dati dell’anno 2025, la scadenza era il 2 febbraio 2026.

Il dentista in regime forfettario deve comunque inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria? 

Sì. L’obbligo di trasmissione dei dati al STS si applica indipendentemente dal regime fiscale adottato. Un dentista forfettario che emette fatture ai propri pazienti privati deve trasmettere i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti.

Quando si applica il bollo da 2 euro sulla fattura del dentista? 

Il bollo da 2,00 euro si applica alle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro. Sulle fatture elettroniche (B2B via SdI) il bollo è gestito in modalità virtuale tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture cartacee o PDF per i pazienti, il bollo deve essere fisicamente applicato (o assolta in modo virtuale se autorizzati).

Un dentista può emettere fattura elettronica tramite SdI a un paziente su sua richiesta esplicita? 

No. Il divieto di utilizzo del SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è assoluto e non può essere derogato dalla volontà delle parti. Anche se il paziente chiedesse espressamente la fattura elettronica via SdI, il dentista sarebbe tenuto a rifiutare per non violare la normativa sulla privacy.

Come deve essere descritta la prestazione nella fattura del dentista? 

La descrizione deve essere sufficientemente chiara da identificare la natura dell’operazione ma non deve contenere diagnosi dettagliate o informazioni sensibili sullo stato di salute del paziente. Diciture come “Prestazione odontoiatrica”, “Visita specialistica odontoiatrica”, “Intervento di chirurgia orale” o simili sono appropriate. L’obiettivo è bilanciare la correttezza fiscale con la tutela della privacy del paziente.

Quali sanzioni rischia il dentista che invia per errore una fattura via SdI a un paziente?

Oltre alle potenziali sanzioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per violazione del GDPR, il dentista potrebbe essere esposto a responsabilità civile nei confronti del paziente. È fondamentale configurare correttamente il software gestionale per impedire questo tipo di errore.

Il laboratorio odontotecnico è soggetto alle stesse regole? 

I laboratori odontotecnici che fatturano direttamente a pazienti privati per cessioni di protesi dentarie sono soggetti al medesimo regime: divieto di SdI e obbligo di invio dati al STS. Se invece fatturano a studi dentistici con Partita IVA, devono emettere regolare fattura elettronica via SdI.

La fattura per l’acquisto di farmaci e materiali odontoiatrici può essere detratta ai fini IVA? 

I dentisti che effettuano prevalentemente operazioni esenti IVA non possono, in linea generale, detrarre l’IVA sugli acquisti (pro-rata IVA prossimo allo zero). Fanno eccezione i dentisti che effettuano anche operazioni imponibili (es. perizie, consulenze), per i quali si applica il calcolo del pro-rata IVA. Per un approfondimento, consulta la nostra guida completa al calcolo pro-rata IVA.

Conclusioni

La fatturazione elettronica per dentista è un tema che richiede attenzione e aggiornamento costante. Grazie al D.Lgs. n. 81/2025, il quadro normativo è finalmente stabile: il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso i pazienti privati non è più una misura temporanea rinnovata di anno in anno, ma una norma permanente e strutturale.

Riassumendo i punti chiave che ogni studio dentistico deve tenere a mente:

  1. Le prestazioni odontoiatriche verso pazienti privati vanno sempre documentate con fattura cartacea o PDF extra-SdI, mai tramite il Sistema di Interscambio.
  2. Le prestazioni verso soggetti con Partita IVA (cliniche, PA, assicurazioni) richiedono invece la regolare e-fattura via SdI.
  3. L’IVA è esente per tutte le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione (art. 10, n. 18, DPR 633/1972). Fanno eccezione perizie, consulenze non terapeutiche e prestazioni puramente estetiche.
  4. I dati delle fatture ai pazienti vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale (novità dal D.Lgs. 81/2025), entro il termine fissato dal MEF.
  5. Il software gestionale deve essere configurato per bloccare l’invio accidentale al SdI e supportare la trasmissione al STS.

Gestire correttamente la fatturazione non è solo un obbligo di legge: è uno strumento di tutela per il professionista, per il paziente e per la correttezza del rapporto fiduciario che si instaura nello studio dentistico.

Per restare aggiornato su tutte le novità fiscali che riguardano le Partite IVA nel settore sanitario e non, esplora le guide di thecalcoloiva.com. In particolare, se sei un dentista con Partita IVA e vuoi approfondire tutti gli aspetti del tuo regime fiscale, leggi la nostra guida completa sulla Partita IVA per il dentista.


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Fonti ufficiali e riferimenti normativi

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