Codice IVA N6.1: Rottami e Materiali di Recupero

Codice IVA N6.1: Rottami e Materiali di Recupero

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Il codice IVA N6.1 è il codice natura da inserire in fattura elettronica quando si cede rottami, cascami o altri materiali di recupero e l’operazione rientra nel reverse charge previsto dall’articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/1972. È uno dei codici più cercati da chi lavora nel settore del recupero materiali, perché un errore in questo campo porta quasi sempre allo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio.

Un’indicazione errata del codice natura può comportare errori nella trasmissione della fattura o una gestione fiscale scorretta dell’operazione, quindi vale la pena capirlo bene. In questa guida vediamo cos’è il codice N6.1, a quali beni si applica, come compilare la fattura passo per passo, come funziona l’integrazione con il documento TD16, quali sono gli errori più comuni e le sanzioni attualmente in vigore per chi non integra la fattura ricevuta.

Per il calcolo dell’imposta sulle operazioni non soggette a reverse charge puoi comunque usare il nostro calcolatore IVA online.

Cos’è il codice natura N6.1

Il codice N6.1 fa parte della famiglia dei codici N6, riservati alle operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge). Dal 1° gennaio 2021 il vecchio codice generico “N6” non è più ammesso: bisogna sempre indicare il sotto-codice specifico, e per i rottami quello corretto è N6.1 — inversione contabile, cessione di rottami e altri materiali di recupero.

La norma di riferimento è l’articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/1972. Il comma 7 riguarda i rottami, i cascami e gli avanzi di metalli ferrosi, la carta da macero, gli stracci e gli scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica. Il comma 8 estende lo stesso meccanismo ai rottami non ferrosi e ai semilavorati di metalli non ferrosi. In entrambi i casi il debitore dell’imposta non è chi vende, ma chi acquista: è questo il senso dell’inversione contabile.

Il codice N6.1 in fattura serve proprio a segnalare al Sistema di Interscambio che quella cessione rientra in questo regime, così che l’Agenzia delle Entrate possa predisporre correttamente le bozze dei registri IVA e della dichiarazione precompilata.

A quali operazioni si applica il codice IVA N6.1

Il codice natura N6.1 va usato per le cessioni, effettuate nel territorio dello Stato tra soggetti passivi IVA, dei seguenti beni:

  • rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e i relativi lavori
  • rottami di metalli non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (art. 74, comma 8)
  • carta da macero
  • stracci
  • scarti di ossa, pelli, vetro, gomma e plastica
  • pallet usati, recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
  • materiali che hanno subito trattamenti come pulitura, selezione, taglio, compattazione o lingottatura, purché non ne sia cambiata la natura

Rientrano anche le prestazioni di servizi rese in base a contratti d’opera, appalto o simili, quando hanno per oggetto la trasformazione di rottami non ferrosi.

Il punto delicato: quando un materiale smette di essere “rottame”

Il nodo interpretativo su cui l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte riguarda proprio questo: fino a che punto una lavorazione può essere fatta su un rottame senza fargli perdere la qualifica di rottame? La circolare 43/E del 12 maggio 2008 ha chiarito che il reverse charge si applica a condizione che il prodotto ottenuto non sia modificato nella natura e resti qualificabile come rottame, cioè un bene non più utilizzabile secondo la sua destinazione originaria se non attraverso ulteriori lavorazioni.

Un caso pratico aiuta a capire dove passa il confine. Con la risposta a interpello n. 528 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal regime N6.1 delle scaglie di R-PET e della polvere di PET derivanti dal riciclo della plastica, perché quei prodotti, pur venendo da materiale di recupero, avevano già raggiunto un grado di lavorazione tale da renderli materia prima secondaria pronta all’uso, non più un semplice rottame in attesa di trasformazione. Se lavori nel settore del riciclo, vale la pena valutare caso per caso il grado di lavorazione del materiale prima di applicare N6.1 in automatico.

Quando il codice N6.1 non va usato

Il codice N6.1 non si applica quando:

  • la lavorazione ha modificato la natura del materiale, che non è più qualificabile come rottame
  • i pallet vengono ceduti insieme alla merce come operazione accessoria alla vendita (art. 12 DPR 633/72): in questo caso seguono il regime IVA della cessione principale
  • il cessionario non è un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato — se il cliente è un privato consumatore, si applica l’IVA ordinaria
  • si tratta di cessioni intracomunitarie o di esportazioni, per le quali valgono altri codici (se ne parla più avanti)
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Come compilare la fattura elettronica con codice N6.1

Quando emette una fattura con natura N6.1, il cedente deve:

  1. Scegliere il tipo documento corretto: TD01 per la fattura ordinaria, TD02 per un acconto, TD24 per la fattura differita.
  2. Inserire “N6.1” nel campo Natura.
  3. Lasciare il campo imposta a zero, senza addebitare IVA.
  4. Riportare in fattura un’annotazione del tipo “operazione soggetta a inversione contabile, art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72”.
  5. Indicare, se possibile, il riferimento normativo nel campo dedicato.
Campo XMLValoreNote
TipoDocumentoTD01 / TD02 / TD24a seconda del tipo di operazione
NaturaN6.1obbligatorio
AliquotaIVA0,00nessuna imposta applicata dal cedente
Imposta0,00il campo resta a zero
RiferimentoNormativoart. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72consigliato

Una nota tecnica utile: dal 15 maggio 2026 è in uso la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2026. L’aggiornamento riguarda soprattutto i canali di trasmissione e alcuni dati gestionali, non i codici natura: N6.1 e gli altri sotto-codici da N6.2 a N6.9 restano invariati, ma è comunque una buona idea verificare che il proprio software di fatturazione sia allineato all’ultima versione dello schema.

Gli obblighi di cedente e cessionario con il codice N6.1

Il meccanismo del reverse charge sposta l’obbligo di versamento dell’IVA da chi vende a chi compra. Questo comporta adempimenti diversi per le due parti.

Il cedente (chi vende i rottami) deve emettere la fattura senza addebito di IVA, inserire il codice N6.1 nel tracciato XML, trasmettere la fattura tramite SdI, registrarla nel registro delle fatture emesse e riportarla nella dichiarazione IVA annuale al rigo VE35, colonna 2.

Il cessionario (chi acquista) deve integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota IVA applicabile e la relativa imposta, poi registrarla due volte: nel registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/72) e nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72). L’integrazione va fatta entro il mese di ricezione della fattura, oppure entro 15 giorni successivi con riferimento al mese in cui la fattura è stata ricevuta.

Questa doppia registrazione rende l’operazione neutra: l’IVA che il cessionario si autoliquida come debito viene contestualmente detratta, quindi nella maggior parte dei casi non genera un esborso effettivo, a patto che il diritto alla detrazione sia pieno. Chi vuole approfondire il funzionamento della detrazione IVA può leggere la nostra guida su come funziona l’IVA a credito.

TD16: l’integrazione elettronica della fattura N6.1

Il documento TD16 è il formato che il cessionario può usare per integrare elettronicamente, tramite SdI, una fattura ricevuta con natura N6.1. È una via alternativa alla vecchia integrazione cartacea.

Trasmettere il TD16 non è obbligatorio: resta una scelta del cessionario. Chi lo utilizza però ottiene un vantaggio concreto: il documento integrativo viene usato dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione delle bozze dei registri IVA, e l’intero passaggio resta tracciabile nel Sistema di Interscambio.

Per compilare il TD16 servono i dati del cedente e del cessionario, la data di ricezione della fattura originale (o comunque una data compresa nel mese di ricezione), l’imponibile riportato in fattura, l’imposta calcolata dal cessionario, il codice natura N6.1 della fattura originale e il riferimento alla fattura originaria tramite il suo identificativo SdI. Per beneficiare dei registri precompilati conviene inviare il TD16 entro la fine del mese indicato nel campo data.

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L’alternativa: integrazione manuale

Chi preferisce non usare il TD16 può integrare la fattura manualmente: stampa la fattura ricevuta (anche se elettronica), annota su carta l’aliquota IVA e l’imposta dovuta, conserva il documento cartaceo integrato secondo le regole indicate dall’Agenzia delle Entrate e lo registra nei registri vendite e acquisti. È un percorso più macchinoso e non dà accesso ai registri precompilati, ma resta pienamente valido.

Come si registra in contabilità un’operazione N6.1

Un esempio aiuta a fissare i concetti. Immaginiamo una cessione di rottami per 2.200 euro.

Il cedente registra: causale FV (fattura di vendita), causale IVA “esclusione art. 74 comma 7 e 8”, imponibile 2.200 euro, IVA zero, natura N6.1. Non c’è alcun debito IVA da liquidare, e l’operazione confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale.

Ora un acquisto di rottami per 2.000 euro, su cui il cessionario calcola l’IVA al 22%, pari a 440 euro.

RegistroImponibileIVADescrizione
Fatture emesse2.000 €440 €integrazione reverse charge
Fatture acquisti2.000 €440 €detrazione IVA

Il risultato è fiscalmente neutro: l’IVA a debito registrata nelle vendite corrisponde esattamente all’IVA a credito registrata negli acquisti.

Dove va indicato N6.1 in dichiarazione IVA

Per il cedente, il valore delle cessioni con codice N6.1 confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione IVA annuale.

Per il cessionario, l’imponibile e l’imposta relativi agli acquisti in reverse charge vanno indicati nel quadro VJ — in genere nel rigo VJ6, anche se la numerazione esatta può variare leggermente da un modello all’altro, quindi conviene sempre controllare le istruzioni dell’anno di riferimento. L’importo va riportato anche nel quadro VF, in corrispondenza dell’aliquota applicata, per la parte relativa alla detrazione.

Dal 2021 l’Agenzia delle Entrate elabora bozze di registro IVA vendite, registro IVA acquisti e liquidazioni periodiche per i soggetti che usano correttamente i codici natura, compreso N6.1: usare il codice giusto, quindi, non è solo una questione di conformità formale, ma incide direttamente sulla qualità dei dati precompilati che l’Agenzia mette a disposizione.

Errori comuni con il codice IVA N6.1

Usare ancora il codice generico N6. Dal 1° gennaio 2021 il codice N6 “padre” non è più accettato dal Sistema di Interscambio per queste operazioni: va sempre usato il sotto-codice N6.1.

Applicare N6.1 a materiali che hanno perso la natura di rottame. Come visto nel caso della risposta n. 528/2021, un materiale troppo lavorato può non essere più un rottame ai fini di questa norma, e in quel caso si applica l’IVA ordinaria.

Non integrare la fattura ricevuta. È l’errore più costoso. Il cessionario che riceve una fattura N6.1 deve sempre integrarla, elettronicamente con TD16 o manualmente.

Registrare la fattura solo nel registro acquisti. Il cessionario deve fare la doppia registrazione, sia nel registro vendite sia nel registro acquisti: registrarla in uno solo dei due rende l’operazione formalmente irregolare.

Le sanzioni per l’omessa integrazione, aggiornate al 2026

Su questo punto conviene essere precisi, perché la normativa è cambiata di recente. Fino al 31 dicembre 2025 la sanzione per il cessionario che ometteva di integrare e registrare la fattura in reverse charge era disciplinata dall’articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997, con un importo compreso tra 500 e 20.000 euro.

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), che ha riordinato tutta la materia: il riferimento normativo non è più l’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, ma l’articolo 31, comma 11, del nuovo Testo unico. La sanzione prevista oggi va da 500 a 10.000 euro, elevata al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità. Chi opera nel 2026 deve quindi fare riferimento a questi importi aggiornati, non a quelli della vecchia norma.

Casi specifici da conoscere

Pallet usati

Dal 1° gennaio 2015 la cessione di pallet recuperati, cioè riutilizzati oltre il primo ciclo, rientra nell’articolo 74, comma 7, e richiede il codice N6.1. Attenzione però: se i bancali vengono ceduti insieme alla merce come operazione accessoria, non sono soggetti a reverse charge e seguono il regime IVA della cessione principale.

Trasporto dei rottami

Le prestazioni di trasporto legate alla cessione di rottami rientrano nel codice N6.1 solo se sono rese direttamente dal cedente, effettuate per suo conto e a sue spese, e costituiscono un’operazione accessoria alla cessione ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/72. Se il trasporto è gestito da un soggetto terzo con fatturazione autonoma, normalmente segue le regole IVA ordinarie.

Lavorazioni su rottami

Il codice N6.1 si applica anche alle lavorazioni sui rottami — pulitura, selezione, taglio, compattazione, lingottatura — a condizione che il risultato resti qualificabile come rottame e non diventi un prodotto finito diverso.

Operazioni con l’estero

Il codice N6.1 riguarda solo le cessioni effettuate nel territorio italiano tra soggetti passivi IVA italiani o identificati in Italia. Per le cessioni intracomunitarie di rottami si usa il codice N3.2, per le esportazioni verso paesi extra-UE il codice N3.1. Le importazioni di rottami da paesi extra-UE seguono invece la disciplina dell’articolo 70, comma 6, del DPR 633/72: l’IVA non si paga in dogana, ma si assolve annotando il documento doganale nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti — lo stesso schema di annotazione usato per il reverse charge interno.

Se vuoi inquadrare meglio le regole generali sulla territorialità e sulle prestazioni di servizi ai fini IVA, la nostra guida sull’articolo 3 del DPR 633/1972 è un buon punto di partenza.

Differenze tra i codici della famiglia N6

Il codice N6.1 è solo uno dei nove sotto-codici dedicati all’inversione contabile. Conoscere gli altri aiuta a non confonderli.

CodiceOperazioneRiferimento normativo
N6.1rottami e materiali di recuperoart. 74, commi 7-8, DPR 633/72
N6.2oro e argento puroart. 17, comma 5, DPR 633/72
N6.3subappalto nel settore edileart. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72
N6.4cessione di fabbricatiart. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR 633/72
N6.5telefoni cellulariart. 17, comma 6, lett. b), DPR 633/72
N6.6prodotti elettroniciart. 17, comma 6, lett. c), DPR 633/72
N6.7prestazioni settore edile e connessiart. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/72
N6.8operazioni nel settore energeticoart. 17, comma 6, DPR 633/72
N6.9altri casi di inversione contabileart. 17, DPR 633/72

Se lavori anche nel settore edile, la nostra guida al codice IVA N6.3 per i subappalti copre un caso molto simile ma con regole applicative diverse.

Un tema collegato: rottami, riciclo e normativa ambientale

Il perimetro del codice N6.1 si intreccia sempre più spesso con la normativa ambientale europea sull’economia circolare, che definisce quando un materiale di scarto smette di essere rifiuto e diventa materia prima secondaria. Le modifiche a questa disciplina possono avere riflessi anche sul trattamento IVA delle cessioni, come raccontiamo nel nostro approfondimento sul pacchetto Omnibus UE e il suo impatto sull’IVA.

Domande frequenti sul codice IVA N6.1

Quando è obbligatorio il codice natura N6.1? Va usato per tutte le cessioni, effettuate in Italia, di rottami, cascami, materiali di recupero e pallet usati di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/72, quando il cessionario è un soggetto passivo IVA. Dal 1° gennaio 2021 il codice generico N6 non è più accettato.

Chi deve integrare la fattura ricevuta con codice N6.1? Sempre il cessionario, cioè chi acquista. Deve indicare l’aliquota IVA applicabile e calcolare l’imposta dovuta, integrando la fattura elettronicamente con il documento TD16 oppure manualmente.

Che differenza c’è tra TD16 e integrazione manuale? Il TD16 è l’integrazione elettronica trasmessa via SdI: consente la conservazione digitale automatica e l’inclusione nelle bozze dei registri IVA precompilati. L’integrazione manuale richiede invece la stampa della fattura e l’annotazione a penna di aliquota e imposta, senza accesso ai registri precompilati.

Il codice N6.1 vale anche per i pallet nuovi? No. Si applica solo ai pallet usati, recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015. I pallet nuovi seguono il regime IVA ordinario, e i bancali ceduti insieme alla merce come operazione accessoria non rientrano nel reverse charge indipendentemente dal fatto che siano nuovi o usati.

Cosa succede se non si usa N6.1 quando è dovuto? Dal lato del cedente, l’errore può portare a un’applicazione IVA irregolare. Dal lato del cessionario, l’omessa integrazione è sanzionata, dal 1° gennaio 2026, con un importo da 500 a 10.000 euro, elevato al 5% dell’imponibile (minimo 1.000 euro) se l’operazione non risulta dalla contabilità, ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

N6.1 si applica anche alle lavorazioni sui rottami? Sì, purché la lavorazione (pulitura, selezione, taglio, compattazione, lingottatura) non modifichi la natura del materiale e il risultato resti qualificabile come rottame.

Come si registra contabilmente una fattura N6.1? Il cedente la registra senza IVA nel registro vendite, con riporto nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione IVA. Il cessionario la registra due volte: nel registro delle fatture emesse, con l’integrazione dell’IVA, e nel registro degli acquisti, per la detrazione — rendendo l’operazione neutra.

Il TD16 ha una scadenza obbligatoria? No, il suo invio resta facoltativo. L’Agenzia delle Entrate consiglia comunque di trasmetterlo entro la fine del mese indicato nel campo data, per ottenere la corretta elaborazione dei registri precompilati.

N6.1 vale anche per le operazioni con soggetti esteri? Solo per le cessioni effettuate in Italia tra soggetti passivi italiani o identificati in Italia. Per le cessioni intracomunitarie si usa N3.2, per le esportazioni extra-UE N3.1, e per le importazioni si applica la disciplina dell’art. 70, comma 6, DPR 633/72, con IVA assolta tramite annotazione del documento doganale nei registri, non versata in dogana.

In sintesi

Il codice IVA N6.1 identifica le cessioni di rottami e materiali di recupero soggette a reverse charge ai sensi dell’articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/72. Per usarlo correttamente serve: verificare che il materiale ceduto sia ancora qualificabile come rottame, indicare N6.1 nel campo Natura senza addebitare IVA, gestire l’integrazione della fattura da parte del cessionario (via TD16 o manualmente), e riportare correttamente l’operazione nel rigo VE35 o nel quadro VJ della dichiarazione annuale a seconda che si sia cedenti o cessionari.

Le regole di fondo non sono cambiate molto dal 2021, ma vale la pena tenere d’occhio due cose in particolare nel 2026: l’aggiornamento delle specifiche tecniche della fattura elettronica alla versione 1.9.1 e il nuovo regime sanzionatorio per l’omessa integrazione, ora disciplinato dal Testo unico delle sanzioni tributarie.

Fonti ufficiali

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