Fatturazione Elettronica per E-Commerce: Guida agli Obblighi, Regole IVA e Adempimenti

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La fatturazione elettronica per e-commerce è uno degli argomenti fiscali più pratici e spesso fraintesi da chi vende online in Italia. Che tu gestisca un negozio su piattaforma proprietaria, venda su marketplace o offra prodotti digitali, capire quando e come emettere fattura elettronica può fare la differenza tra una gestione fiscale corretta e sanzioni evitabili. In questa guida aggiornata trovi tutto quello che serve sapere: obblighi B2B e B2C, regime OSS per le vendite UE, e-commerce diretto e indiretto, codici da inserire in fattura, gestione dell’IVA per vendite estere e molto altro.

1. Cos’è la Fatturazione Elettronica e Perché Riguarda l’E-Commerce {#cose}

La fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione della fattura in formato digitale strutturato (XML FatturaPA), tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. A differenza di una semplice fattura in PDF, la fattura elettronica viene validata dal SdI prima di essere recapitata al destinatario: se contiene errori tecnici o fiscali viene scartata e il contribuente riceve una notifica di scarto con il codice dell’errore da correggere.

Per chi gestisce un e-commerce, la fatturazione elettronica per e-commerce non è un’opzione ma, nella maggior parte dei casi, un obbligo. L’Italia è stato il primo Paese europeo a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica in modo generalizzato: prima per le pubbliche amministrazioni (dal 2015), poi per tutte le transazioni tra privati titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2019. Con la decisione UE n. 3150 del 10 dicembre 2024, l’obbligo è prorogato fino al 31 dicembre 2027, salvo anticipazione per effetto di normativa UE.

Chi vende online deve fare i conti con questo sistema ogni giorno: dalla gestione dei clienti business italiani agli acquirenti privati stranieri, dalla vendita di beni fisici ai prodotti digitali scaricabili. La fatturazione elettronica per e-commerce ha regole specifiche che si intrecciano con la disciplina IVA del commercio elettronico, resa ancora più complessa dalla coesistenza di operazioni B2B, B2C, intracomunitarie ed extra-UE.

Riferimento normativo principale: D.Lgs. n. 127/2015, art. 1 — obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 — specifiche tecniche. Specifiche tecniche versione 1.9.1 in vigore dal 15 maggio 2026.

📎 Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate – Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

2. E-Commerce Diretto e Indiretto: Differenze Fiscali Fondamentali {#diretto-indiretto}

Prima di parlare di fatturazione elettronica per e-commerce è necessario distinguere due tipologie di commercio elettronico che la normativa italiana (e UE) tratta in modo radicalmente diverso ai fini IVA e degli obblighi documentali.

E-Commerce Indiretto

Nell’e-commerce indiretto si vendono beni materiali (fisici) tramite canali online: l’ordine avviene digitalmente, ma la consegna avviene fisicamente, tramite corriere o spedizione postale. Esempi tipici: abbigliamento, elettronica, libri cartacei, alimentari, artigianato.

Ai fini fiscali, l’e-commerce indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate) e questo ha un impatto diretto sugli obblighi documentali, come vedremo.

E-Commerce Diretto

Nell’e-commerce diretto si vendono beni immateriali o servizi digitali e l’intera transazione — inclusa la consegna — avviene per via telematica. Esempi: software, ebook, corsi online, musica in streaming, template, licenze digitali.

Ai fini fiscali, l’e-commerce diretto è considerato una prestazione di servizi (non una cessione di beni), il che comporta regole di territorialità IVA differenti, in particolare per le vendite verso soggetti privati UE.

Tabella riepilogativa

CaratteristicaE-Commerce IndirettoE-Commerce Diretto
Tipo di beneBeni fisici/materialiBeni digitali/servizi
ConsegnaFisica (corriere, posta)Telematica
Classificazione fiscaleCessione di beniPrestazione di servizi
Assimilazione normativaVendite per corrispondenzaServizi digitali (art. 7-sexies DPR 633/72)
Obbligo scontrino/RTNo (esonero)No (esonero)
Registro corrispettiviSì, per B2CSì, per B2C

3. Obblighi di Fatturazione Elettronica per E-Commerce: il Quadro Completo {#obblighi}

La fatturazione elettronica per e-commerce non segue una regola unica: gli obblighi variano significativamente in base a tre variabili principali:

  1. Natura del cliente (soggetto passivo IVA o consumatore privato)
  2. Tipo di e-commerce (diretto o indiretto)
  3. Localizzazione del cliente (Italia, UE, extra-UE)

Vediamo il quadro completo.

Operazioni B2B (tra titolari di partita IVA)

Per le vendite tra soggetti passivi IVA — che si tratti di e-commerce diretto o indiretto, con clienti italiani o stranieri — l’emissione della fattura elettronica è sempre obbligatoria per i soggetti stabiliti in Italia. Non ci sono deroghe o semplificazioni: la fattura elettronica deve essere emessa tramite SdI entro i termini previsti dalla legge.

Operazioni B2C (verso consumatori privati)

Per le vendite a consumatori finali la situazione è più articolata:

  • E-commerce indiretto B2C italiano: nessun obbligo di fatturazione, salvo esplicita richiesta del cliente al momento dell’acquisto. Si applicano le regole delle vendite per corrispondenza (Risoluzione AdE 274/E/2009). I corrispettivi vanno annotati nel Registro dei Corrispettivi.
  • E-commerce diretto B2C italiano: stessa disciplina dell’indiretto. Nessun obbligo di fattura se non richiesta dal cliente. Annotazione nel Registro dei Corrispettivi.
  • E-commerce verso privati UE (oltre soglia): obbligo di applicare l’IVA del Paese del cliente con possibilità di registrarsi al regime OSS.
  • E-commerce verso privati extra-UE: operazione fuori campo IVA. Fattura consigliata ma non sempre obbligatoria.

Attenzione: se il cliente privato richiede la fattura al momento dell’acquisto, l’obbligo di emissione sorge immediatamente. Una volta richiesta, la fattura deve essere elettronica per i soggetti obbligati all’e-fattura.

4. Fatturazione Elettronica E-Commerce B2B: Regole e Codici {#b2b}

Nelle operazioni business-to-business — sia per e-commerce diretto che indiretto — la fatturazione elettronica per e-commerce è sempre obbligatoria per i soggetti con partita IVA ordinaria stabiliti in Italia. Ecco le regole operative:

Tempistiche di emissione

  • Fattura immediata (TD01): entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/72, come modificato dal D.L. 119/2018).
  • Fattura differita (TD24): entro il 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione, per operazioni dello stesso mese verso lo stesso cliente (con documento di trasporto o equivalente).

Per gli e-commerce che gestiscono grandi volumi di ordini, la fattura differita mensile (TD24) è spesso la soluzione più efficiente: si accorpano in un’unica fattura tutti gli ordini del mese, riferendosi ai singoli documenti di trasporto. Consulta la nostra guida su quando devo emettere la fattura elettronica per approfondire le tempistiche.

Codici tipo documento per e-commerce B2B

Codice TDUtilizzo tipico in e-commerce
TD01Fattura immediata per vendita di beni/servizi
TD02Acconto/anticipo su ordine
TD04Nota di credito (reso, sconto, rettifica)
TD05Nota di debito
TD24Fattura differita (con DDT)
TD16Autofattura reverse charge interno
TD17Autofattura per servizi da estero
TD18Acquisti intracomunitari di beni

Contenuto obbligatorio della fattura elettronica B2B

La fattura elettronica per operazioni e-commerce B2B deve contenere:

  • Partita IVA e codice fiscale del cedente/prestatore
  • Partita IVA (o codice fiscale) del cessionario/committente
  • Codice destinatario (7 caratteri) o indirizzo PEC del cliente
  • Data e numero progressivo della fattura
  • Descrizione beni/servizi, quantità, prezzo unitario
  • Aliquota IVA applicata e importo dell’imposta
  • Totale imponibile e totale fattura
  • Eventuale ritenuta d’acconto (per professionisti)

5. Fatturazione Elettronica E-Commerce B2C: Quando è Obbligatoria {#b2c}

Questo è il punto dove molti e-commerce italiani fanno confusione. La risposta breve: per le vendite a consumatori privati italiani, la fattura non è obbligatoria se non espressamente richiesta, ma se viene richiesta deve essere elettronica.

E-commerce indiretto B2C (beni fisici a privati italiani)

Secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le vendite online di beni fisici a privati consumatori sono assimilate alle vendite per corrispondenza. Di conseguenza:

  • Nessun obbligo di fattura (salvo richiesta del cliente)
  • Nessun obbligo di scontrino o ricevuta fiscale
  • Nessun obbligo di corrispettivi telematici (esonero confermato dalla Risposta Interpello n. 198/E/2019)
  • Obbligo di annotazione nel Registro dei Corrispettivi entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione

E-commerce diretto B2C (prodotti digitali a privati italiani)

Per la vendita di prodotti digitali a consumatori privati italiani vale la stessa disciplina: nessun obbligo di fattura se non richiesta, ma obbligo di annotazione nel Registro dei Corrispettivi. Le operazioni di e-commerce diretto verso privati consumatori sono esenti dagli obblighi di certificazione telematica, come confermato dal DM 10.5.2019.

Quando la fattura B2C diventa obbligatoria

La fattura elettronica a un consumatore privato diventa obbligatoria nei seguenti casi:

  • Il cliente la richiede entro il momento di effettuazione dell’operazione (per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione; per i servizi, al momento del pagamento o dell’ultimazione)
  • Il cliente è un soggetto giuridico non titolare di partita IVA (enti, condomini, associazioni senza partita IVA) — in questo caso è obbligatoria
  • Per alcune operazioni specifiche previste da normativa di settore

Come funziona la fattura B2C tramite SdI

Anche quando si emette una fattura a un consumatore finale, questa deve transitare tramite il SdI. Il privato non è obbligato a fornire un codice destinatario o una PEC: in assenza di tali informazioni, si utilizza il codice destinatario “0000000” (sette zeri) e il codice fiscale del cliente. Il venditore è obbligato a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o elettronico (es. via email), con la dicitura “copia della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio”. Il privato può comunque consultare le proprie fatture elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

6. Registro dei Corrispettivi per E-Commerce: Cosa Annotare e Come {#registro}

Per tutte le operazioni di e-commerce indiretto e diretto B2C — che non richiedono fattura — l’obbligo è quello di annotare i corrispettivi nel Registro dei Corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 633/72.

Come tenere il Registro dei Corrispettivi per e-commerce

  • I corrispettivi vanno annotati entro il giorno non festivo successivo a quello di conclusione dell’operazione, con riferimento al giorno di effettuazione
  • L’annotazione va fatta per importi giornalieri aggregati, distinti per aliquota IVA
  • Non è necessario lo scontrino elettronico (esonero specifico per e-commerce)
  • In sede di liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito con il metodo matematico

Differenza rispetto ai negozi fisici

A differenza dei commercianti al dettaglio con negozio fisico, per gli e-commerce non si applica l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore di cassa (RT). Questo esonero è esplicito: la norma assimila l’e-commerce alle vendite per corrispondenza, che per definizione avvengono senza la compresenza fisica di venditore e acquirente.

Novità dal 1° gennaio 2026: per i soggetti che utilizzano corrispettivi telematici (commercianti con negozio fisico), è obbligatorio il collegamento logico tra il registratore telematico (RT) e il terminale POS (Legge di Bilancio 2025, art. 1 commi 74-77). Questa novità non si applica agli e-commerce puri esonerati dai corrispettivi telematici.

7. IVA nell’E-Commerce: Soglie, Territorialità e Regime OSS {#iva-oss}

La gestione dell’IVA nella fatturazione elettronica per e-commerce con clienti esteri è l’aspetto più delicato e tecnicamente complesso. Dal luglio 2021, con il recepimento delle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 (D.Lgs. 45/2020 e 83/2021), le regole sono cambiate profondamente.

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La soglia unica europea di 10.000 euro

Dal 1° luglio 2021 esiste una soglia unica europea di 10.000 euro annui per le vendite a distanza verso privati consumatori in altri Stati membri UE. Questa soglia si calcola sul totale delle vendite a privati in tutti i Paesi UE messe insieme (non per singolo Paese).

  • Sotto la soglia di 10.000 euro: si applica l’IVA italiana, le stesse regole valide per le vendite in Italia. Nessun obbligo aggiuntivo.
  • Sopra la soglia di 10.000 euro: l’IVA diventa dovuta nel Paese di residenza dell’acquirente e si può scegliere tra:
    • Registrarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato membro (soluzione più onerosa)
    • Aderire al regime OSS (One Stop Shop), che consente di dichiarare e versare l’IVA di tutti i Paesi UE tramite un’unica dichiarazione nel proprio Stato membro di identificazione (per l’Italia: tramite l’Agenzia delle Entrate)

Il Regime OSS: come funziona per l’e-commerce

Il regime OSS è uno strumento fondamentale per la fatturazione elettronica per e-commerce transfrontaliero. Consente di:

  • Presentare una sola dichiarazione IVA trimestrale per tutte le vendite B2C intracomunitarie
  • Versare l’IVA complessiva all’Agenzia delle Entrate italiana, che la ripartisce tra i vari Stati membri
  • Evitare la registrazione IVA in ogni singolo Paese UE
  • Seguire le regole di fatturazione italiane (non quelle del Paese di destinazione)

La registrazione al regime OSS si effettua tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi. Per approfondire la registrazione e le procedure, consulta la guida dedicata alla registrazione al regime IVA OSS per vendite online UE.

Fatturazione con regime OSS

I soggetti iscritti al regime OSS:

  • Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a privati di altri Paesi UE
  • Applicano l’aliquota IVA del Paese del cliente
  • Usano il codice natura N7 nelle fatture elettroniche per le operazioni OSS
  • Presentano la dichiarazione OSS entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
SituazioneSogliaObbligo IVASoluzione consigliata
Vendite B2C UE < 10.000€/annoSotto sogliaIVA italianaNessuna azione necessaria
Vendite B2C UE > 10.000€/annoSopra sogliaIVA Paese clienteRegistrazione OSS
Vendite B2C extra-UEN/ANessuna IVA ITFattura non imponibile art. 8
Vendite B2B UEN/AReverse chargeFattura senza IVA

8. Vendite Intracomunitarie e Extra-UE: Reverse Charge ed Esportazioni {#estero}

Vendite B2B a imprese UE (cessioni intracomunitarie)

Quando l’e-commerce vende a imprese o professionisti con partita IVA in un altro Paese UE, si applica il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). La fattura elettronica deve essere emessa:

  • Senza IVA italiana, poiché l’operazione è non imponibile ai fini IVA in Italia (art. 41 D.L. 331/1993)
  • Con la dicitura “operazione non imponibile” o “inversione contabile”
  • Il cliente estero applica l’IVA nel proprio Paese
  • In fattura va indicato il numero di partita IVA comunitaria del cliente (verificabile tramite il sistema VIES)
  • La cessione va comunicata negli elenchi Intrastat

Per approfondire le regole di territorialità IVA nei servizi internazionali, consulta la guida su IVA servizi — regole di territorialità per B2B e B2C.

Vendite a clienti privati extra-UE (esportazioni)

Le vendite a consumatori privati al di fuori dell’Unione Europea sono esportazioni e sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. La fattura va emessa indicando questa esenzione. Sono soggette agli obblighi doganali.

Per le operazioni B2B con soggetti extra-UE, l’operazione è considerata fuori campo IVA in Italia (art. 7-ter DPR 633/72). La fattura è obbligatoria, con la dicitura “operazione non soggetta”.

Piattaforme digitali come soggetti passivi IVA

Una novità rilevante per chi vende tramite marketplace è il regime delle piattaforme facilitatrici. Ai sensi dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/UE, le piattaforme digitali che facilitano vendite a distanza diventano debitori IVA al posto del venditore nei seguenti casi:

  • Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro
  • Cessioni di beni all’interno della UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a privati UE

In questi casi, l’operazione si sdoppia: il venditore cede alla piattaforma (esente IVA) e la piattaforma cede al consumatore finale (con IVA). Il venditore resta comunque responsabile della corretta emissione della propria parte documentale.

9. Fatturazione Elettronica per Forfettari che Vendono Online {#forfettari}

La fatturazione elettronica per e-commerce in regime forfettario ha le sue specificità. I forfettari erano inizialmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma dal 1° luglio 2022 l’obbligo si è esteso progressivamente:

  • Dal 1° luglio 2022: obbligatoria per i forfettari che nel 2021 hanno superato i 25.000 euro di ricavi
  • Dal 1° gennaio 2024: obbligatoria per tutti i soggetti in regime forfettario, senza eccezioni

Quindi, se gestisci un e-commerce in regime forfettario, devi emettere fattura elettronica tramite SdI per tutte le tue operazioni B2B e per le operazioni B2C richieste dal cliente.

Specificità IVA per forfettari e-commerce

I soggetti in regime forfettario non applicano l’IVA nelle loro fatture (esonero previsto dalla L. 190/2014). Questo ha un impatto diretto sulla gestione delle vendite online:

  • Vendite B2C in Italia: fattura senza IVA con dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime Forfettario”
  • Vendite B2C verso privati UE: i forfettari sono esonerati dal regime OSS poiché non applicano IVA. Le vendite intra-UE a privati restano senza IVA, indipendentemente dalla soglia dei 10.000 euro.
  • Vendite B2B a soggetti UE: fattura senza IVA italiana, con reverse charge a carico del cliente estero

Per una panoramica completa sul regime forfettario applicato all’e-commerce, consulta la nostra guida sulla partita IVA per e-commerce — come vendere online in Italia.

10. Come Emettere la Fattura Elettronica per E-Commerce: Guida Pratica {#come-emettere}

Hai stabilito che devi emettere una fattura elettronica per una vendita del tuo e-commerce. Ecco il processo operativo completo.

Strumenti disponibili

Esistono tre modi principali per emettere la fattura elettronica per e-commerce:

  1. Portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate — gratuito, accessibile tramite SPID/CIE/CNS. Include anche il servizio di conservazione sostitutiva gratuita. Dal 27 gennaio 2026 è disponibile anche il servizio web per l’integrazione del codice CUP nelle fatture legate a incentivi pubblici.
  2. Software gestionale integrato — molti software di gestione e-commerce permettono di emettere fatture elettroniche in modo automatizzato, ricevendo i dati degli ordini e generando il file XML. Per un confronto dei migliori strumenti, vedi la nostra guida al miglior software fattura elettronica gratis.
  3. Intermediario fiscale — commercialista o CAF che gestisce l’emissione per conto del contribuente.

Il processo passo per passo

Passo 1 — Raccolta dati del cliente Per vendite B2B: partita IVA e codice destinatario (o PEC) del cliente. Per vendite B2C su richiesta: codice fiscale del cliente.

Passo 2 — Compilazione del file XML Il file XML deve seguire lo schema FatturaPA versione 1.2.2. Dal 15 maggio 2026 sono in vigore le specifiche tecniche versione 1.9.1 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2026.

Passo 3 — Scelta del codice tipo documento (TD) Per una vendita ordinaria e-commerce B2B: TD01 (fattura immediata) o TD24 (fattura differita con DDT). Per note di credito: TD04.

Passo 4 — Trasmissione tramite SdI Il file XML viene trasmesso al Sistema di Interscambio che esegue controlli automatici (esistenza partite IVA, correttezza del formato, campi obbligatori). Se accettata, la fattura viene recapitata al destinatario; se scartata, si riceve notifica con codice errore e si deve correggere e ritrasmettere.

Passo 5 — Conservazione Le fatture elettroniche vanno conservate per almeno 10 anni. Il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”) garantisce conservazione automatica a norma.

Termini di emissione: riepilogo

Tipo di fatturaTermine di emissione
Fattura immediata (TD01)Entro 12 giorni dall’operazione
Fattura differita (TD24)Entro il 15 del mese successivo
Autofattura (TD16, TD17, TD18)Entro il 15 del mese successivo all’operazione
Nota di credito (TD04)Senza termini fissi, appena individuata la variazione

11. Sanzioni per Omessa o Tardiva Fatturazione Elettronica {#sanzioni}

Chi non rispetta gli obblighi di fatturazione elettronica per e-commerce va incontro a sanzioni amministrative precise.

Sanzioni per omessa fatturazione

  • Tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
  • Minimo di 500 euro per ogni violazione, indipendentemente dall’importo dell’operazione

Sanzioni per fattura tardiva (oltre i 12 giorni)

  • Tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati
  • Minimo di 250 euro per ogni violazione

Ravvedimento operoso

Chi si accorge di aver omesso o ritardato la fattura elettronica può rimediare con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta in misura proporzionale al ritardo con cui si regolarizza. Minore è il ritardo, minore è la sanzione da pagare.

Quando la violazione non comporta sanzione

La fattura trasmessa fuori termine ma entro il termine della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) non comporta sanzione se l’imposta è stata comunque liquidata e versata correttamente.

12. Novità 2026 per la Fatturazione Elettronica E-Commerce {#novita-2026}

Il panorama normativo della fatturazione elettronica per e-commerce è in continua evoluzione. Ecco le principali novità operative del 2026.

Specifiche tecniche 1.9.1 (dal 15 maggio 2026)

Il 31 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione 1.9.1 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, utilizzabili a partire dal 15 maggio 2026. Le novità riguardano principalmente l’aggiornamento di alcuni controlli automatici del SdI e il formato per la trasmissione massiva di fatture.

Scarico massivo per intervallo temporale (dal 18 marzo 2026)

Dal 18 marzo 2026 è possibile richiedere lo scarico massivo di fatture elettroniche indicando un intervallo temporale relativo alla data di accoglienza del SdI, rendendo più semplice la gestione di grandi volumi di fatture tipica degli e-commerce.

Conservazione automatica gratuita

Dal 2026 gli utenti del portale “Fatture e Corrispettivi” possono usufruire del servizio di conservazione automatica gratuita, senza necessità di intermediari o software aggiuntivi.

Servizio CUP per incentivi pubblici (dal 27 gennaio 2026)

Per gli e-commerce che beneficiano di incentivi pubblici alle attività produttive, dal 27 gennaio 2026 è disponibile il servizio web per l’integrazione del codice CUP (Codice Unico di Progetto) nelle fatture elettroniche correlate.

Obbligo di fatturazione elettronica prorogato al 31 dicembre 2027

Con la Decisione UE n. 3150/2024, l’Italia ha ottenuto la proroga dell’obbligo fino al 31 dicembre 2027. Questo garantisce stabilità normativa per gli e-commerce che hanno già adeguato i propri sistemi.

Verso il 2030: ViDA e rendicontazione digitale in tempo reale

A partire dal 1° luglio 2030, la Direttiva UE ViDA (VAT in the Digital Age) introdurrà per le operazioni B2B intracomunitarie i Digital Reporting Requirements (DRR): le imprese dovranno trasmettere in tempo reale i dati delle transazioni a un sistema centralizzato europeo. Dal 1° luglio 2028, inoltre, l’estensione del regime OSS consentirà una gestione ancora più semplificata dell’IVA per le vendite B2C in tutta Europa.

13. Tabelle di Riepilogo {#tabelle}

Tabella 1 — Obblighi di fatturazione elettronica per e-commerce (soggetti IVA ordinari)

Tipo operazioneClienteObbligo fattura elettronicaNote
E-commerce indiretto (beni fisici)Privato italiano B2CNo (salvo richiesta)Registro corrispettivi obbligatorio
E-commerce indiretto (beni fisici)Privato UE B2C — sotto 10.000€No (salvo richiesta)IVA italiana
E-commerce indiretto (beni fisici)Privato UE B2C — sopra 10.000€No (salvo richiesta)OSS consigliato; IVA Paese cliente
E-commerce indiretto (beni fisici)Privato extra-UE B2CNo (salvo richiesta)Operazione non imponibile
E-commerce indiretto (beni fisici)Impresa italiana B2BSì, sempreTramite SdI
E-commerce indiretto (beni fisici)Impresa UE B2BSì, sempreReverse charge; esterometro
E-commerce indiretto (beni fisici)Impresa extra-UE B2BSì, consigliataNon soggetta IVA italiana
E-commerce diretto (beni digitali)Privato italiano B2CNo (salvo richiesta)Registro corrispettivi
E-commerce diretto (beni digitali)Privato UE B2C — sopra 10.000€No (salvo richiesta)OSS; IVA Paese cliente
E-commerce diretto (beni digitali)Impresa italiana/UE B2BSì, sempreTramite SdI

Tabella 2 — IVA applicabile nelle vendite e-commerce verso privati UE

Soglia vendite B2C UEIVA applicabileAdempimento
Fino a 10.000€ annuiIVA italianaLiquidazione IVA ordinaria
Oltre 10.000€ annui (con OSS)IVA Paese clienteDichiarazione OSS trimestrale
Oltre 10.000€ annui (senza OSS)IVA Paese clienteRegistrazione IVA in ogni Stato membro

Tabella 3 — Codici natura IVA rilevanti per e-commerce estero

Codice NaturaDescrizioneQuando si usa in e-commerce
N2.1Non soggette ex art. 7 e seguentiServizi a soggetti extra-UE (B2B e B2C)
N3.1Non imponibili — esportazioniVendita beni fisici a extra-UE
N3.2Non imponibili — cessioni intracomunitarieVendita beni a imprese UE
N6.1–N6.9Reverse chargeAcquisti con inversione contabile
N7IVA assolta in altro Stato UE (OSS/IOSS)Vendite B2C con regime OSS

FAQ — Domande Frequenti sulla Fatturazione Elettronica per E-Commerce {#faq}

Devo emettere una fattura elettronica per ogni ordine del mio negozio online?

No, non per ogni ordine. Se le tue vendite sono verso consumatori privati italiani (B2C), la fattura è obbligatoria solo se il cliente la richiede esplicitamente al momento dell’acquisto. In assenza di richiesta, annoti i corrispettivi giornalieri aggregati nel Registro dei Corrispettivi. Per le vendite B2B (a soggetti con partita IVA), invece, la fattura elettronica è sempre obbligatoria, indipendentemente dall’importo.

Devo emettere lo scontrino fiscale elettronico per le vendite del mio e-commerce?

No. Le operazioni di e-commerce (sia diretto che indiretto) verso consumatori privati sono escluse dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico e dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore di cassa. Questa esclusione è confermata dalla normativa vigente (DM 10.5.2019, Risposta Interpello n. 198/2019). Devi comunque annotare i corrispettivi nel Registro dei Corrispettivi.

Quando scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del cliente nelle vendite verso privati UE?

L’obbligo scatta quando le tue vendite a consumatori privati in tutti i Paesi UE messi insieme superano i 10.000 euro annui (soglia unica europea, in vigore dal 1° luglio 2021). Sotto questa soglia, applichi sempre l’IVA italiana. Sopra la soglia, puoi aderire al regime OSS per gestire tutta l’IVA estera con un’unica dichiarazione trimestrale presentata all’Agenzia delle Entrate italiana.

Come funziona il regime OSS per un e-commerce italiano che vende in tutta Europa?

Il regime OSS (One Stop Shop) ti permette di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti i Paesi UE per le vendite a consumatori privati (B2C) tramite un’unica dichiarazione trimestrale, presentata all’Agenzia delle Entrate italiana. L’ufficio italiano trasferisce poi le quote IVA ai singoli Paesi. Per aderire, devi registrarti tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”. La dichiarazione OSS va presentata entro il 20 del mese successivo al trimestre.

Sono in regime forfettario e vendo online: devo emettere fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 anche i soggetti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica, senza eccezioni. La fattura non conterrà IVA (i forfettari sono esonerati dall’applicazione dell’imposta), ma deve comunque transitare tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Puoi usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate o un software dedicato. Per la guida completa alla fatturazione elettronica in regime forfettario, leggi il nostro articolo dedicato alla fattura elettronica per forfettari.

Quali codici tipo documento devo usare nelle fatture per le vendite del mio e-commerce B2B?

Per una vendita ordinaria di beni o servizi usa il codice TD01 (fattura immediata, entro 12 giorni dall’operazione). Se vuoi accorpare più ordini dello stesso mese verso lo stesso cliente con documento di trasporto, usa il codice TD24 (fattura differita, entro il 15 del mese successivo). Per le note di credito usa TD04, per gli acconti TD02. Per un riepilogo completo di tutti i codici tipo documento, consulta la guida completa ai tipi documento fattura elettronica.

Vendo beni fisici a clienti privati in Francia e Germania tramite il mio sito. Devo fare qualcosa di speciale?

Se le tue vendite a privati UE (tutti i Paesi messi insieme) non superano i 10.000 euro annui, applichi l’IVA italiana normalmente, senza adempimenti aggiuntivi. Se superi questa soglia, devi applicare l’IVA francese o tedesca (rispettivamente al 20% e al 19%) e puoi farlo in modo semplificato aderendo al regime OSS. Senza OSS, dovresti registrarti ai fini IVA in Francia e in Germania separatamente — molto più oneroso.

Ho un e-commerce che vende software e corsi online a clienti privati in Italia. Devo emettere fattura?

Solo se il cliente la richiede al momento dell’acquisto. In assenza di richiesta, il tuo e-commerce diretto verso privati consumatori italiani è esonerato dall’obbligo di fattura. Devi invece annotare i corrispettivi giornalieri nel Registro dei Corrispettivi. Se il cliente è un’azienda o un professionista con partita IVA, la fattura elettronica è sempre obbligatoria.

Cosa succede se emetto una fattura elettronica a un privato senza il suo codice fiscale?

Se il cliente privato non ti fornisce il codice fiscale, puoi inserire il codice destinatario “0000000” (sette zeri) e omettere il codice fiscale del cliente. Il SdI accetterà la fattura, ma questa resterà disponibile solo nell’area riservata del venditore e non sarà recapitata al cliente. È buona pratica richiedere sempre il codice fiscale per evitare problemi.

Quali sono le sanzioni se non emetto fattura elettronica per una vendita B2B del mio e-commerce?

L’omessa emissione di fattura comporta una sanzione tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non documentato, con un minimo di 500 euro per violazione (art. 6, D.Lgs. 471/1997). Se ti accorgi dell’omissione in tempo, puoi rimediare con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta in base al ritardo.

Il mio e-commerce utilizza una piattaforma di marketplace per vendere. Come funziona la fatturazione?

Dipende dalla tipologia di operazione. Per le vendite B2B (clienti con partita IVA), la fattura la emetti tu al cliente finale — il marketplace è solo un intermediario. Per le vendite B2C a consumatori privati, la fattura non è obbligatoria (salvo richiesta). Attenzione: per le vendite tramite marketplace di beni importati da Paesi terzi di valore inferiore a 150 euro, è la piattaforma stessa a diventare debitore IVA al posto del venditore, secondo le regole UE sui marketplace facilitatori.

Come si compila la fattura elettronica per una cessione intracomunitaria (vendita a impresa UE)?

La fattura va emessa senza IVA italiana (non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993), con la dicitura “operazione non imponibile — cessione intracomunitaria”. Devi inserire il numero di partita IVA comunitaria del cliente e verificarla tramite il sistema VIES. L’operazione va comunicata nell’esterometro (o tramite il nuovo sistema integrato nel SdI). Il cliente estero applica l’IVA nel proprio Paese.

Conclusione {#conclusione}

La fatturazione elettronica per e-commerce è un insieme di regole che, una volta comprese nella loro logica, diventano gestibili anche per chi gestisce un negozio online da solo o con un piccolo team. Il punto chiave è distinguere correttamente il tipo di e-commerce (diretto o indiretto), la natura del cliente (B2B o B2C) e la sua localizzazione (Italia, UE, extra-UE).

Per le vendite a consumatori privati italiani, la fattura elettronica non è un obbligo automatico: l’obbligo scatta solo su richiesta del cliente, e i corrispettivi vanno comunque annotati nel Registro dei Corrispettivi. Per le vendite B2B, invece, la fattura elettronica via SdI è sempre obbligatoria, senza eccezioni.

L’aspetto più delicato rimane la gestione dell’IVA nelle vendite transfrontaliere: la soglia unica di 10.000 euro e il regime OSS rappresentano una semplificazione enorme rispetto al passato, e aderiresci tempestivamente conviene a qualsiasi e-commerce che ambisce a vendere in tutta Europa.

Il sistema della fatturazione elettronica per e-commerce italiano è uno dei più avanzati in Europa, con aggiornamenti continui (come le nuove specifiche tecniche 1.9.1 del 2026) e strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Investire nella corretta gestione fiscale del proprio negozio online significa evitare sanzioni, semplificare la contabilità e costruire una base solida per la crescita.

Per ulteriori approfondimenti sulla gestione fiscale dell’attività online, leggi anche la guida su quanto costa la partita IVA per e-commerce e su come aprire negozio online senza partita IVA.


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