IVA Caparra Confirmatoria: Guida al Trattamento Fiscale
🔒 Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.
L’IVA caparra confirmatoria è uno degli argomenti che genera più dubbi tra chi compra o vende casa, tra agenti immobiliari e tra chi si occupa di contabilità. La domanda di fondo è sempre la stessa: la somma versata alla firma del preliminare va assoggettata a imposta sul valore aggiunto oppure no?
La risposta breve è che la caparra confirmatoria, al momento in cui viene versata, resta fuori campo IVA. Ma la risposta breve non basta, perché la qualificazione sbagliata di questa somma – come acconto invece che come caparra, o viceversa – porta con sé sanzioni, note di credito da emettere in fretta e, nei casi più gravi, un accertamento. Questa guida ricostruisce la disciplina punto per punto: dalla definizione civilistica dell’articolo 1385 del Codice Civile, all’articolo 15 del DPR 633/72, fino alle novità sull’imposta di registro entrate in vigore nel 2025.
Cos’è la caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è definita dall’articolo 1385 del Codice Civile:
“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.”
In pratica è una somma di denaro (raramente una quantità di beni fungibili) che il promissario acquirente consegna al promittente venditore alla firma del contratto preliminare. Ha tre funzioni che si sommano tra loro:
- garantisce il vincolo contrattuale, perché chi la versa rischia di perderla e chi la riceve rischia di doverla restituire doppia;
- prova la serietà dell’impegno preso;
- liquida in anticipo il danno da inadempimento, senza bisogno di dimostrarlo in giudizio né di rivolgersi a un giudice per quantificarlo.
Quest’ultimo punto è quello che conta ai fini fiscali. Le parti, firmando il preliminare, concordano già l’entità del risarcimento dovuto se una di loro non rispetta gli impegni presi. Questo la distingue nettamente dall’acconto sul prezzo, che è semplicemente un pagamento anticipato: nessuna funzione risarcitoria, solo anticipazione del corrispettivo.
La legge non fissa una percentuale minima o massima per la caparra. Nella prassi negoziale italiana si oscilla di solito tra il 7% e il 10% del prezzo, ma non esiste alcun obbligo normativo in tal senso: l’importo lo decidono liberamente le parti.
Caparra confirmatoria, acconto e caparra penitenziale: le differenze
Confondere questi tre istituti è l’errore più frequente, ed è anche quello con le conseguenze fiscali più immediate.
Caparra confirmatoria vs acconto prezzo
| Caratteristica | Caparra confirmatoria | Acconto prezzo |
| Natura giuridica | Garanzia più risarcimento forfettario | Anticipazione del corrispettivo |
| Norma di riferimento | Art. 1385 Codice Civile | Art. 6, comma 4, DPR 633/72 |
| Soggetta a IVA al versamento? | No, fuori campo IVA | Sì, immediatamente |
| Obbligo di fattura al versamento? | No | Sì |
| Se il contratto va a buon fine | Diventa acconto imputato al prezzo | È già parte del prezzo pagato |
| Se il contratto non si perfeziona | Trattenuta o restituita doppia, senza IVA | Restituita con nota di credito e storno IVA |
| Imposta di registro (dal 2025) | 0,50% | 0,50% se non soggetto a IVA |
Caparra confirmatoria vs caparra penitenziale
La caparra penitenziale, disciplinata dall’articolo 1386 del Codice Civile, è cosa diversa: funge da corrispettivo per il diritto di recesso. Chi recede perde la somma versata; chi la riceve e recede la restituisce, senza dover pagare il doppio. Ai fini IVA, entrambe restano fuori campo quando vengono trattenute, per lo stesso motivo: mancano il presupposto oggettivo dell’imposta.
Attenzione pratica: se il contratto non specifica che una somma è versata a titolo di caparra confirmatoria, la giurisprudenza tende a considerarla un acconto sul prezzo, con conseguente obbligo di fatturazione immediata e assoggettamento a IVA. La qualificazione esplicita nel contratto, quindi, non è un dettaglio formale: è quello che decide il trattamento fiscale.
Perché la caparra confirmatoria è fuori campo IVA
Il principio cardine è semplice da enunciare, anche se richiede un passaggio in più per capirlo davvero: la caparra confirmatoria, quando viene versata, non fa scattare il presupposto oggettivo dell’IVA.
Il DPR 633/72 – il testo unico dell’imposta sul valore aggiunto, consultabile per intero su Normattiva – applica l’imposta alle cessioni di beni (art. 2) e alle prestazioni di servizi (art. 3). La caparra, al momento in cui passa di mano, non è né l’una né l’altra cosa: nessun bene cambia proprietà, nessun servizio viene reso, e la somma non è il corrispettivo di nulla. Assolve solo a una funzione di garanzia e di eventuale ristoro del danno. Senza presupposto oggettivo, non c’è IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha inquadrato il tema in modo organico con la Risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007, tuttora il documento di prassi più citato in materia. Vi si legge che, a differenza dell’acconto, la caparra confirmatoria non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, perché riveste natura risarcitoria in caso di inadempimento. Solo al perfezionamento del contratto definitivo la caparra muta la propria natura giuridica, assumendo la veste di acconto del prezzo di vendita e concorrendo così a formare la base imponibile IVA – anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra presuppone che tra la conclusione del preliminare e l’esecuzione completa dell’affare passi del tempo.
L’articolo 15 DPR 633/72 e il collegamento con la natura risarcitoria
Molti articoli online citano genericamente l’art. 15 DPR 633/72 come base normativa della caparra confirmatoria IVA. Vale la pena essere precisi: la norma che esclude direttamente la caparra dalla base imponibile è la mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3. L’articolo 15, comma 1, n. 1) del DPR 633/72 esclude invece dalla base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Non parla espressamente di caparre, ma copre lo stesso principio di fondo: le somme che hanno natura risarcitoria, e non di corrispettivo, restano fuori dal campo IVA. È per questa ragione – non perché la norma nomini la caparra – che l’art. 15 viene richiamato accanto agli artt. 2 e 3 quando si parla di esclusione dall’imponibile. Per un approfondimento sulle altre voci escluse da questa norma, vedi la nostra guida dedicata all’art. 15 DPR 633/1972.
Il principio di alternatività IVA/registro
Un concetto collegato, che tornerà utile più avanti, è il principio di alternatività IVA/registro, sancito dall’art. 40 del DPR 131/1986 (il testo unico dell’imposta di registro, o TUR). Se un’operazione è soggetta a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa; se non lo è, si applica in misura proporzionale. Poiché la caparra è fuori campo IVA, sconta l’imposta di registro proporzionale – un aspetto che vedremo in dettaglio più avanti, perché è cambiato dal 2025.
Quando la caparra diventa soggetta a IVA
L’esclusione non è definitiva. Ci sono situazioni precise in cui la caparra confirmatoria entra nel perimetro dell’IVA.
Al perfezionamento del contratto definitivo
Se il contratto va a buon fine – cioè si arriva al rogito – la caparra cambia natura e diventa acconto sul prezzo. A quel punto:
- entra nella base imponibile IVA, come parte del corrispettivo;
- il venditore soggetto passivo IVA deve emettere fattura per l’intero prezzo, comprensiva della quota caparra;
- l’aliquota applicabile è quella dell’operazione principale (4% per la prima casa da impresa, 10% per gli immobili non di lusso da impresa, 22% per gli altri casi).
Per calcolare rapidamente l’imposta da applicare al prezzo definitivo, puoi usare il nostro calcolatore IVA gratuito. Le diverse aliquote applicabili alle varie tipologie di cessione sono spiegate nella nostra guida alle aliquote IVA.
Gestisci la tua Partita IVA senza stress
Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.
Scopri Xolo →✓ Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia
Quando le parti attribuiscono espressamente la doppia funzione
Un secondo scenario riguarda i contratti in cui le parti, fin dalla firma del preliminare, dichiarano che la somma versata ha sia natura di caparra confirmatoria sia funzione di acconto sul prezzo. In questo caso la Cassazione, con la sentenza n. 23592/2025, ha ribadito un principio già consolidato: la clausola “caparra confirmatoria e acconto prezzo” esprime una duplice funzione alternativa, valida per intero. La somma diventa rilevante ai fini IVA fin da subito, con obbligo di fatturazione immediata.
È anche possibile attribuire solo una parte della somma alla caparra e il resto all’acconto, ma la ripartizione deve emergere chiaramente dal contratto. Il modo più sicuro per evitare contestazioni è indicare due importi separati – ad esempio “10.000 euro a titolo di caparra confirmatoria” e “20.000 euro a titolo di acconto prezzo” – con date e mezzi di pagamento distinti.
Quando la volontà delle parti è dubbia
Quando il contratto non è chiaro, la giurisprudenza non si accontenta della qualificazione formale scritta sulla carta. La Cassazione ha più volte ribadito che il giudice di merito deve ricostruire l’effettiva volontà delle parti guardando anche al comportamento complessivo tenuto dopo la firma del preliminare, non solo alla registrazione contabile (Cass. ord. n. 17868/2021, che richiama i principi già espressi nell’ord. n. 10306/2015). Se dagli elementi del contratto la volontà resta dubbia, la somma versata prima della stipula si presume acconto e non caparra – con conseguente assoggettamento a IVA.
Inadempimento contrattuale e trattenimento della caparra
È qui che la natura risarcitoria della caparra produce i suoi effetti fiscali più rilevanti, ed è anche il punto su cui la giurisprudenza è più solida e uniforme.
Se non adempie chi ha versato la caparra
Se il promissario acquirente non si presenta al rogito o comunque non rispetta gli obblighi assunti, il promittente venditore può recedere dal contratto e trattenere la caparra. In questo momento la somma ha esclusivamente natura risarcitoria: non c’è alcuna cessione di beni né prestazione di servizi, quindi nessuna IVA è applicabile e nessuna fattura va emessa.
La Corte di Cassazione lo ha confermato più volte. Con l’ordinanza n. 10306 del 20 maggio 2015 ha stabilito che “il versamento di una caparra confirmatoria a corredo di un preliminare di vendita, rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo [ai fini IVA]”. Con la sentenza n. 17232 del 15 luglio 2017 ha ribadito che la caparra trattenuta per inadempimento resta fuori campo IVA perché si configura come risarcimento del danno. Lo stesso principio è stato richiamato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3736/2019.
La somma trattenuta, però, non sparisce dal radar del fisco: può rilevare come sopravvenienza attiva ai fini delle imposte dirette (IRES o IRPEF per le imprese, reddito diverso per i privati). È un tema distinto dall’IVA, ma va tenuto presente per non incorrere in un accertamento su un fronte diverso.
Se non adempie chi ha ricevuto la caparra
Se è il venditore a non rispettare gli impegni – vende l’immobile a terzi, non si presenta al rogito – l’acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra versata (art. 1385, comma 3, c.c.). Anche la somma restituita in doppio mantiene natura risarcitoria ed è fuori campo IVA; il venditore non emette fattura per la restituzione. In alternativa al recesso, l’acquirente può chiedere al giudice l’esecuzione in forma specifica del contratto (art. 2932 c.c.) oppure il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie.
La conferma della Corte di Giustizia UE
Il principio non è solo italiano. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 18 luglio 2007 nella causa C-277/05 (Société Thermale d’Eugénie-les-Bains), ha stabilito che una caparra trattenuta per inadempimento – in quel caso, la cancellazione di una prenotazione alberghiera – non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi non rientra nella base imponibile IVA. È la controparte europea, in un settore diverso, dello stesso ragionamento fatto dalla Cassazione italiana per i preliminari immobiliari.
Fatturazione della caparra confirmatoria
Riassumendo i tre momenti chiave, con particolare attenzione a un dettaglio che genera più errori di quanto sembri. Nella ricerca comune capita di imbattersi nell’espressione “fattura caparra confirmatoria esente art. 2”: è una semplificazione diffusa, ma tecnicamente imprecisa. “Esente” indica un’operazione che rientra nel campo IVA ma ne è espressamente esonerata (art. 10 DPR 633/72); la caparra, invece, resta fuori campo o non soggetta a IVA perché manca proprio il presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 – non c’è cessione di beni né prestazione di servizi da assoggettare.
La distinzione conta più di quanto sembri: cambia il codice natura da indicare in fattura elettronica se mai servisse tracciare l’operazione. In ogni caso, questa esclusione riguarda solo il momento del versamento, non gli altri.
Al versamento della caparra: nessuna fattura va emessa. La caparra non è corrispettivo di nulla, quindi non rientra tra le operazioni che generano l’obbligo di fatturazione. Attenzione: emettere volontariamente una fattura con IVA per la caparra ricevuta fa scattare l’imponibilità per scelta, anche se la legge non lo richiederebbe – un errore da evitare perché poi va corretto con una nota di credito.
Al rogito, se il contratto va a buon fine: il venditore soggetto passivo IVA deve emettere fattura per il corrispettivo totale, comprensivo della quota caparra ormai imputata al prezzo. Per il codice documento da utilizzare in queste situazioni, vedi la nostra guida sul codice TD01 per la fattura elettronica immediata.
In caso di inadempimento e trattenimento: nessuna fattura va emessa, per le ragioni già viste – la somma resta risarcitoria ed esclusa dal campo IVA ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 633/72.
Il codice IVA caparra confirmatoria nei corrispettivi telematici
Chi è tenuto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e deve comunque tracciare l’operazione, colloca le somme non soggette a IVA per mancanza del presupposto oggettivo sotto la famiglia di codice natura N2 (operazioni non soggette). È lo stesso codice, in generale, che si usa per qualsiasi importo escluso dal campo IVA per questa ragione: non esiste un sottocodice dedicato specificamente alla caparra confirmatoria, quindi in pratica si applica la stessa logica di classificazione seguita per le altre operazioni fuori campo per carenza del presupposto oggettivo.
Cessione del contratto preliminare
Un caso particolare, poco trattato altrove, riguarda la cessione del contratto preliminare: quando chi ha firmato il preliminare cede la propria posizione a un terzo, spesso ricevendo in cambio il rimborso della caparra già versata. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 95 del 4 marzo 2022, ha chiarito un punto che sorprende molti: anche quando le parti definiscono la somma pagata come “rimborso della caparra”, quella somma può in realtà costituire il corrispettivo della cessione del contratto – una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 5 del DPR 633/72 – e quindi essere soggetta a IVA. La qualificazione data dalle parti, insomma, non basta a blindare l’operazione: conta la sostanza economica dello scambio.
Imposta di registro e contratto preliminare
Il versamento della caparra in sede di preliminare apre anche il capitolo dell’imposta di registro, disciplinata dal DPR n. 131/1986 (TUR).
Il contratto preliminare va registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, se redatto per scrittura privata non autenticata, oppure entro 30 giorni se per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sono dovute due imposte: quella fissa di 200 euro per il contratto in sé, e quella proporzionale calcolata sulle somme versate a titolo di caparra o acconto.
Prima della riforma del 2025
Fino al 31 dicembre 2024 il sistema era biforcato: la caparra confirmatoria sconta l’aliquota dello 0,50% (art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR), mentre l’acconto prezzo non soggetto a IVA sconta il 3% (art. 9 della stessa Tariffa). L’acconto soggetto a IVA, invece, non paga imposta di registro proporzionale, per il già citato principio di alternatività IVA/registro. Questa differenza tra 0,50% e 3% ha alimentato per decenni un contenzioso fiscale importante, perché spingeva molte parti a qualificare come caparra confirmatoria somme che, nella sostanza, erano semplici acconti – proprio per ottenere l’aliquota più bassa.
La riforma: aliquota unica dello 0,50% dal 2025
Il D.Lgs. n. 139/2024 ha modificato la nota all’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, con effetto dal 1° gennaio 2025. Da quella data, sia la caparra confirmatoria sia gli acconti di prezzo non soggetti a IVA scontano un’unica aliquota dello 0,50%, o la minore imposta applicabile al contratto definitivo se inferiore. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, ha fornito le istruzioni operative su questa e sulle altre novità del decreto.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 122-2024/T, aveva già segnalato che la vecchia differenziazione generava un effetto distorsivo, spingendo le parti a qualificare come caparra somme che erano in realtà anticipazioni di prezzo, solo per pagare meno imposta di registro. La riforma elimina questo incentivo.
| Tipologia di somma | Prima del 1/1/2025 | Dal 1/1/2025 |
| Caparra confirmatoria | 0,50% | 0,50% (invariata) |
| Acconto prezzo (non IVA) | 3% | 0,50% (unificata) |
| Acconto prezzo (soggetto IVA) | Nessuna imposta proporzionale | Nessuna imposta proporzionale |
| Contratto preliminare (imposta fissa) | 200 euro | 200 euro |
L’imposta proporzionale versata al momento del preliminare non è un costo aggiuntivo: viene scomputata dall’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Se risultasse superiore a quanto dovuto in sede di rogito, spetta il rimborso della differenza, da richiedere entro tre anni dalla registrazione del definitivo.
Va segnalato un punto su cui la riforma non ha ancora dato certezza assoluta: quando il contratto definitivo sarà soggetto a IVA, resta da chiarire in modo definitivo se sulla caparra versata al preliminare sia comunque dovuta l’imposta di registro (fissa, per il principio di alternatività) oppure nulla, dato che ormai caparra e acconto non IVA sono trattati allo stesso modo. Il Notariato propende per la seconda lettura, ma sul punto sarebbe utile un chiarimento ulteriore dell’Agenzia.
Caparra confirmatoria nel settore immobiliare
Il contratto preliminare di compravendita è il contesto in cui questa disciplina si applica più spesso. Vediamo i due scenari principali.
Acquisto da privato (persona fisica non titolare di partita IVA): il contratto definitivo sconta imposta di registro, non IVA. La caparra versata al preliminare sconta lo 0,50% di registro; al rogito, imputata al prezzo, non genera IVA perché l’operazione è fuori campo.
Acquisto da impresa costruttrice soggetta a IVA (ad esempio la prima cessione entro cinque anni dalla costruzione): il contratto definitivo sconta IVA (4% prima casa, 10% altri immobili abitativi non di lusso, 22% immobili di lusso e commerciali). La caparra resta fuori campo IVA al momento del versamento; al rogito viene imputata al prezzo e concorre alla base imponibile. Sul contratto definitivo soggetto a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Un esempio pratico
Marco vuole comprare la sua prima casa da un’impresa costruttrice per 250.000 euro. Alla firma del preliminare versa 25.000 euro a titolo di caparra confirmatoria.
Al preliminare: i 25.000 euro sono fuori campo IVA. Il notaio registra il contratto versando 200 euro di imposta fissa più 125 euro di imposta proporzionale (0,50% di 25.000 euro).
Al rogito, se tutto va bene: il prezzo totale di 250.000 euro – caparra inclusa – viene assoggettato a IVA al 4% (prima casa da impresa), per un totale di 10.000 euro. I 125 euro già versati al preliminare vengono scomputati dall’imposta di registro fissa dovuta sul definitivo.
Se Marco non si presenta al rogito: l’impresa trattiene i 25.000 euro come risarcimento del danno. Nessuna IVA, nessuna fattura per la caparra trattenuta. La somma rileva come sopravvenienza attiva ai fini IRES per l’impresa che la incassa.
Per calcolare con precisione l’IVA dovuta sul prezzo finale, usa il nostro strumento di calcolo IVA o consulta la guida su come si calcola l’IVA. Chi acquista la prima casa deve inoltre ricordare che le agevolazioni fiscali si applicano al contratto definitivo, non al preliminare: per quest’ultimo le imposte proporzionali restano comunque dovute. Sul trattamento IVA nell’acquisto di un secondo immobile, vedi anche la nostra guida sull’IVA seconda casa.
Errori comuni da evitare
Emettere fattura con IVA al momento del versamento della caparra. È l’errore più frequente. Il venditore soggetto passivo IVA riceve la caparra e, per abitudine, fattura come farebbe con un acconto qualsiasi. Il risultato è un versamento indebito di IVA all’erario, una nota di credito da emettere per rimediare, e il rischio di essere fermati in un controllo fiscale mentre la situazione non è ancora sistemata.
Non fatturare al momento del rogito. L’errore opposto: dimenticare che, una volta imputata al prezzo nel contratto definitivo, la caparra entra nella base imponibile IVA e va inclusa nella fattura della cessione.
Qualificare un acconto come caparra per evitare l’IVA. Alcuni contribuenti, per sfruttare l’esclusione, chiamano “caparra confirmatoria” somme che nella sostanza sono acconti sul prezzo. Come visto, la giurisprudenza guarda alla sostanza e non all’etichetta: un giudice o l’Agenzia delle Entrate possono riqualificare la somma, con applicazione retroattiva di IVA, sanzioni e interessi.
Ignorare le implicazioni sulle imposte dirette. La caparra trattenuta è esclusa da IVA, ma non necessariamente dalle imposte sui redditi. Non contabilizzarla come sopravvenienza attiva ai fini IRES o IRPEF è un errore distinto, che può generare un accertamento su un fronte diverso da quello IVA.
Confondere caparra e deposito cauzionale. Il deposito cauzionale ha una funzione diversa – garantire eventuali danni o inadempienze – e un trattamento IVA solo parzialmente sovrapponibile: le cauzioni sono di norma escluse dalla base imponibile, ma se il bene garantito non viene restituito possono assumere natura di corrispettivo.
Per gestire correttamente la liquidazione IVA periodica quando entrano in gioco questi importi, può essere utile la nostra guida al calcolo IVA trimestrale.
Tabelle riassuntive
Trattamento IVA nei diversi scenari
| Scenario | IVA applicabile? | Fattura obbligatoria? | Note |
| Versamento caparra al preliminare | No | No | Fuori campo IVA (artt. 2-3 DPR 633/72) |
| Caparra imputata al prezzo al rogito | Sì | Sì | Concorre alla base imponibile |
| Caparra trattenuta per inadempimento dell’acquirente | No | No | Natura risarcitoria |
| Doppio caparra restituito per inadempimento del venditore | No | No | Natura risarcitoria |
| Caparra con funzione espressa anche di acconto | Sì | Sì | Soggetta a IVA immediata |
Sintesi normativa e di prassi
| Fonte | Contenuto rilevante |
| Art. 1385 Codice Civile | Definizione e disciplina della caparra confirmatoria |
| Art. 1386 Codice Civile | Caparra penitenziale |
| Artt. 2-3 DPR 633/72 | Presupposto oggettivo IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi |
| Art. 6, comma 4, DPR 633/72 | Esigibilità IVA sugli acconti |
| Art. 15, comma 1, n. 1) DPR 633/72 | Esclusioni dalla base imponibile per somme di natura risarcitoria |
| Art. 40 DPR 131/1986 (TUR) | Principio di alternatività IVA/registro |
| Art. 10, Tariffa I, TUR (come modificato dal D.Lgs. 139/2024) | Imposta di registro 0,50% su caparre e acconti non IVA nel preliminare, dal 2025 |
| Risoluzione AdE n. 197/E/2007 | Chiarimenti su caparra e acconto ai fini IVA e registro |
| Circolare AdE n. 2/E del 14 marzo 2025 | Istruzioni operative sulla riforma dell’imposta di registro |
| Risposta a interpello AdE n. 95/2022 | Cessione del contratto preliminare: la somma versata come “rimborso caparra” può essere corrispettivo soggetto a IVA |
| Cass. ord. n. 10306/2015 | Caparra su preliminare inadempiuto: nessun presupposto impositivo IVA |
| Cass. sent. n. 17232/2017 | Caparra trattenuta per inadempimento = risarcimento danni, fuori campo IVA |
| Cass. ord. n. 3736/2019 | Conferma del principio dell’ordinanza 10306/2015 |
| Cass. ord. n. 17868/2021 | La natura della somma va accertata sul comportamento complessivo delle parti, non solo sulla registrazione contabile |
| Cass. sent. n. 23592/2025 | La clausola “caparra confirmatoria e acconto prezzo” può esprimere una duplice funzione alternativa valida per intero |
| CGUE, sentenza C-277/05, 18 luglio 2007 | Caparra trattenuta non è corrispettivo di una prestazione, quindi fuori base imponibile IVA |
Domande frequenti
La caparra confirmatoria versata su un preliminare immobiliare va assoggettata a IVA? No. Al momento del versamento è fuori campo IVA, perché manca il presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72: non è il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, ma assolve una funzione di garanzia e di eventuale risarcimento forfettario. Se il contratto va a buon fine e la caparra viene imputata al prezzo al rogito, allora concorrerà alla base imponibile IVA insieme al saldo.
Il venditore soggetto passivo IVA deve fatturare quando riceve una caparra confirmatoria? No, non al momento del versamento. La fattura va emessa solo al rogito, quando la caparra entra nella base imponibile del corrispettivo totale. Se il venditore emette comunque una fattura con IVA al momento del versamento, questa scelta volontaria fa scattare l’imponibilità, con l’obbligo di versare l’imposta all’erario.
Cosa succede se il preliminare non si conclude per inadempimento dell’acquirente? Se il venditore recede e trattiene la caparra, la somma mantiene natura risarcitoria e resta definitivamente fuori campo IVA. Nessuna fattura va emessa. Può però rilevare come componente positiva di reddito – sopravvenienza attiva – ai fini delle imposte dirette del venditore.
Qual è la differenza fiscale tra caparra confirmatoria e acconto prezzo ai fini IVA? L’acconto è un’anticipazione del corrispettivo: appena versato, diventa rilevante ai fini IVA e il venditore deve fatturare con addebito dell’imposta (art. 6, comma 4, DPR 633/72). La caparra confirmatoria, invece, non è il corrispettivo di nulla e resta fuori campo IVA al versamento, senza obbligo di fattura. La distinzione si azzera solo al rogito, quando entrambe concorrono alla base imponibile.
Quanto costa, in imposta di registro, versare una caparra confirmatoria in un preliminare? Dal 1° gennaio 2025, grazie al D.Lgs. 139/2024, sia la caparra sia gli acconti non soggetti a IVA scontano un’aliquota unica dello 0,50%, o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. Prima della riforma, la caparra scontava lo 0,50% e l’acconto il 3%. L’imposta versata al preliminare viene poi scomputata da quella dovuta per il definitivo, quindi non è un costo netto aggiuntivo.
Si può qualificare un pagamento come caparra confirmatoria solo per evitare l’IVA? Formalmente sì, nella sostanza no, se non corrisponde all’effettiva volontà delle parti. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve ricostruire l’intenzione reale attraverso gli elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, incluso il comportamento tenuto dopo la firma. Se la somma funge in realtà da anticipo sul prezzo ma viene chiamata caparra solo sulla carta, l’Agenzia delle Entrate può riqualificarla con applicazione retroattiva di IVA, sanzioni e interessi.
Come si tratta la caparra confirmatoria nella trasmissione telematica dei corrispettivi? Per i soggetti obbligati alla trasmissione, le somme incassate a titolo di caparra rientrano, quando serve tracciarle, nella famiglia di codice natura N2 – operazioni non soggette a IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Non esiste un sottocodice riservato specificamente alla caparra.
Cosa succede all’IVA della caparra se il contratto si risolve consensualmente? Se entrambe le parti sono d’accordo a sciogliere il preliminare, la restituzione della caparra al promissario acquirente non genera obblighi IVA. Va valutata caso per caso, invece, l’ipotesi in cui le parti concordino che il venditore trattenga una parte della somma anche senza un vero inadempimento: in quel caso occorre stabilire la natura effettiva di quanto trattenuto.
La caparra confirmatoria è deducibile ai fini delle imposte dirette? Dipende dal soggetto e dal contesto. Per le imprese, la caparra versata e persa per fatto del venditore può essere dedotta come onere straordinario o perdita su crediti, mentre quella trattenuta è sopravvenienza attiva tassabile. Per i privati, la caparra versata in un acquisto immobiliare poi non concluso non genera deduzioni automatiche; le eventuali perdite patrimoniali vanno valutate con l’assistenza di un professionista.
Se il preliminare prevede sia caparra sia acconti, come si gestisce l’IVA? Ogni somma va trattata separatamente. Gli acconti sono assoggettati a IVA immediatamente, con obbligo di fattura al versamento. La caparra resta fuori campo IVA al versamento, senza obbligo di fattura. Alla registrazione del preliminare, dal 2025 entrambe scontano lo 0,50% di imposta di registro se non soggette a IVA.
Cosa dice la normativa europea sulla caparra confirmatoria? Il trattamento italiano è coerente con la disciplina UE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-277/05 (Société Thermale d’Eugénie-les-Bains, sentenza del 18 luglio 2007), ha stabilito che una caparra trattenuta per inadempimento non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi non rientra nella base imponibile IVA – lo stesso principio applicato in Italia ai preliminari immobiliari.
In sintesi
La distinzione tra caparra confirmatoria, acconto prezzo e caparra penitenziale non è un esercizio accademico: ha conseguenze dirette su fatturazione, IVA e imposta di registro. I punti da tenere a mente:
- La caparra confirmatoria è fuori campo IVA al versamento, per mancanza del presupposto oggettivo di cessione di beni o prestazione di servizi.
- Nessuna fattura va emessa al versamento, pena la generazione involontaria dell’imponibilità.
- Al rogito, la caparra si trasforma in acconto ed entra nella base imponibile IVA dell’operazione principale.
- In caso di inadempimento, la caparra trattenuta resta risarcitoria ed esclusa da IVA anche dopo il trattenimento – ma può rilevare ai fini delle imposte dirette.
- Dal 1° gennaio 2025, caparra e acconti non soggetti a IVA scontano la stessa aliquota di registro dello 0,50%, grazie al D.Lgs. 139/2024.
- La qualificazione corretta nel contratto è decisiva: senza indicazione espressa, si presume acconto soggetto a IVA.
Nei casi più articolati – importi elevati, clausole con doppia funzione, cessioni del contratto preliminare – conviene comunque il confronto con un commercialista o un consulente tributario, e con un notaio per la corretta stesura del contratto preliminare. Per verifiche aggiornate, le fonti primarie restano il portale dell’Agenzia delle Entrate e il testo del DPR 633/72 su Normattiva.
Chi gestisce una partita IVA e deve fare i conti con gli acconti IVA periodici troverà utile classificare fin da subito, e correttamente, le somme incassate a titolo di caparra: evita errori nella liquidazione periodica dell’imposta.
Questo articolo ha scopo informativo generale. Per situazioni specifiche, consulta sempre un commercialista o un esperto fiscale qualificato. La normativa è soggetta a continui aggiornamenti: verifica le fonti ufficiali prima di prendere decisioni.
Fonti e riferimenti ufficiali
- DPR 633/1972 – Normattiva
- Agenzia delle Entrate – portale ufficiale
- Risoluzione AdE n. 197/E del 1° agosto 2007
- Circolare AdE n. 2/E del 14 marzo 2025
- Risposta a interpello AdE n. 95 del 4 marzo 2022
- D.Lgs. n. 139/2024
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 10306/2015
- Corte di Cassazione, sentenza n. 17232/2017
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3736/2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17868/2021
- Corte di Cassazione, sentenza n. 23592/2025
- CGUE, sentenza C-277/05, 18 luglio 2007 (Société Thermale d’Eugénie-les-Bains)