Registrazione al Regime IVA OSS: Guida per Vendite Online UE
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Se vendi prodotti o servizi digitali a consumatori privati in altri Paesi dell’Unione Europea, la registrazione al regime IVA OSS (One Stop Shop) è probabilmente la soluzione fiscale più importante che puoi adottare per semplificare radicalmente la gestione dell’IVA transfrontaliera. In questa guida completa troverai tutto ciò che serve sapere: cos’è il regime OSS, chi è obbligato o conviene iscriversi, come procedere passo dopo passo, le scadenze delle dichiarazioni trimestrali, le regole di conservazione dei dati e le novità introdotte dalla riforma europea ViDA. Nessun tecnicismo inutile: solo informazioni verificate sulle fonti ufficiali e consigli pratici per gestire la tua attività in modo conforme ed efficiente.
1. Cos’è il regime IVA OSS (One Stop Shop)? {#cose}
Il regime IVA OSS (acronimo di One Stop Shop, in italiano “Sportello Unico IVA”) è un sistema opzionale introdotto dal 1° luglio 2021 in tutta l’Unione Europea, in attuazione della Direttiva UE 2017/2455 (c.d. “prima Direttiva e-commerce”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo gli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies.
Prima del 2021, chi vendeva beni o servizi digitali a privati consumatori in altri Paesi UE era costretto a registrarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato membro in cui superava la soglia di vendita prevista (che variava da 35.000 euro in Francia a 100.000 euro in Germania e Olanda). Un sistema frammentato, costoso e irragionevolmente complesso per le PMI e i piccoli e-commerce.
Il regime OSS ha rivoluzionato questo approccio: oggi è possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati UE attraverso un unico portale, quello dell’Agenzia delle Entrate, in un’unica lingua e con un’unica dichiarazione trimestrale. L’Agenzia delle Entrate provvede poi autonomamente a ripartire gli importi agli Stati di consumo.
Fonte ufficiale: FAQ OSS – Agenzia delle Entrate
2. La soglia dei 10.000 euro: quando scatta l’obbligo? {#soglia}
Uno degli aspetti più importanti da comprendere prima di valutare la registrazione al regime IVA OSS è la soglia di esenzione territoriale.
Dal 1° luglio 2021 è stata introdotta una soglia unica pan-europea di 10.000 euro annui (al netto dell’IVA), calcolata cumulativamente su tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi TTE (Telecomunicazioni, Teleradiodiffusione ed Elettronici) effettuate verso consumatori finali privati (B2C) residenti in altri Paesi UE.
Come funziona la soglia?
| Situazione | Regola applicabile |
| Vendite verso consumatori UE sotto 10.000 € annui | IVA applicata nel Paese del venditore (Italia) |
| Vendite verso consumatori UE sopra 10.000 € annui | IVA applicata nel Paese del consumatore finale |
| Superamento soglia in corso d’anno | IVA del Paese di destinazione si applica dalla cessione che ha determinato il superamento |
| Impresa con stabile organizzazione in più Stati UE | La soglia di 10.000 € non si applica |
Attenzione: la soglia si calcola su base annuale facendo riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente. È sempre possibile optare per l’imponibilità nel Paese di destinazione sin dall’inizio, indipendentemente dal superamento della soglia.
3. OSS UE, OSS non UE e IOSS: le tre varianti a confronto {#varianti}
La registrazione al regime IVA OSS può assumere tre forme diverse, a seconda della natura e della sede del soggetto passivo:
| Regime | Chi può iscriversi | Operazioni coperte | Stato di identificazione |
| OSS UE | Soggetti passivi stabiliti nell’UE | Vendite a distanza intracomunitarie di beni; servizi B2C verso consumatori in Stati UE diversi da quello di stabilimento | Stato UE in cui il soggetto ha la sede principale |
| OSS non UE | Soggetti passivi extra-UE senza stabile organizzazione nell’UE | Vendite a distanza intracomunitarie di beni; servizi B2C verso consumatori in qualsiasi Stato UE | Qualsiasi Stato UE a scelta del soggetto |
| IOSS (Import One Stop Shop) | Soggetti UE e non UE | Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore unitario inferiore a 150 euro | Stato UE scelto (o tramite intermediario) |
OSS UE
Questa è la variante più comune per le imprese e i liberi professionisti italiani con partita IVA comunitaria che vendono beni fisici o forniscono servizi B2C a consumatori di altri Stati membri. La registrazione avviene tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate italiana, che diventa lo Stato di identificazione.
OSS non UE
Pensato per operatori extra-UE (ad esempio aziende con sede negli Stati Uniti, in Asia o nel Regno Unito) che vendono beni o servizi digitali a consumatori privati nell’UE e decidono di identificarsi in Italia. La scelta dello Stato di identificazione è libera.
IOSS (Import One Stop Shop)
Il regime IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore unitario inferiore a 150 euro. Se il venditore aderisce all’IOSS, l’IVA viene applicata direttamente al momento della vendita online, semplificando le procedure doganali. La dichiarazione IOSS ha cadenza mensile (non trimestrale come l’OSS). Gli operatori extra-UE che vogliono usare l’IOSS devono nominare un intermediario fiscale nell’UE (con alcune eccezioni per Paesi con accordi di collaborazione con l’UE, come la Norvegia).
4. Chi può e chi deve effettuare la registrazione al regime IVA OSS {#chi}
La registrazione al regime IVA OSS è facoltativa, ma diventa necessaria per qualsiasi soggetto passivo italiano che supera la soglia dei 10.000 euro di vendite B2C verso consumatori privati in altri Paesi UE e vuole evitare di dover aprire posizioni IVA locali in ogni singolo Stato membro.
Soggetti per i quali la registrazione al regime IVA OSS è fortemente consigliata:
- E-commerce B2C che vendono prodotti fisici a privati in altri Paesi UE
- Fornitori di servizi digitali (app, software, streaming, hosting, consulenze online) a consumatori UE
- Marketplace e piattaforme elettroniche che fungono da “fornitori presunti” (deemed supplier)
- Imprese con vendite intracomunitarie superiori alla soglia di 10.000 euro annui
- Operatori extra-UE che vendono a consumatori privati europei
Chi è escluso o a cui non conviene:
- Soggetti in regime forfettario (che non applicano l’IVA sulle vendite nazionali, ma potrebbero comunque essere tenuti all’OSS se superano i 10.000 euro di vendite B2C verso altri Paesi UE)
- Chi effettua solo operazioni B2B (tra soggetti passivi IVA) — per le quali rimane applicabile il reverse charge IVA
- Soggetti le cui vendite intracomunitarie B2C rimangono stabilmente sotto la soglia di 10.000 euro
- Operatori che vendono solo in Italia a consumatori italiani
Importante: chi aderisce al regime OSS è obbligato ad applicarlo a tutte le operazioni rientranti nell’ambito del regime, senza possibilità di applicazione selettiva. Non è possibile, ad esempio, usare il regime OSS solo per le vendite verso la Germania e registrarsi separatamente in Francia.
5. Come effettuare la registrazione al regime IVA OSS: guida passo per passo {#come}
La registrazione al regime IVA OSS avviene esclusivamente in via telematica, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Non è necessario recarsi fisicamente in alcuno sportello.
Prerequisiti
- Essere titolare di partita IVA italiana attiva
- Disporre di credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (SPID, CIE, CNS oppure credenziali Entratel/Fisconline)
- Per l’OSS non UE: eventuali dati della stabile organizzazione in Italia
Procedura di registrazione step-by-step
Step 1 — Accedi all’area riservata Accedi al sito www.agenziaentrate.gov.it con le tue credenziali SPID, CIE o Entratel.
Step 2 — Cerca la sezione OSS Nella tua area riservata, individua la sezione dedicata ai regimi speciali IVA, denominata “Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS” (o “Portale OSS”).
Step 3 — Scegli il regime appropriato Seleziona se intendi iscriverti al regime OSS UE, OSS non UE o IOSS, a seconda della tua situazione (vedi tabella al paragrafo 3).
Step 4 — Inserisci i dati richiesti Compila il modulo con:
- Numero di partita IVA
- Data di decorrenza desiderata
- Indicazione di eventuali stabili organizzazioni in altri Stati UE (se presenti)
- Dati dell’eventuale intermediario (solo per IOSS non UE)
Step 5 — Invia e scarica la conferma Dopo l’invio, il sistema mostrerà una schermata di conferma e sarà possibile scaricare il PDF della ricevuta di registrazione.
Quando decorre la registrazione?
La registrazione al regime IVA OSS è operativa dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto ha comunicato la propria iscrizione. Ad esempio:
| Comunicazione entro | Decorrenza OSS |
| 31 marzo | 1° aprile (II trimestre) |
| 30 giugno | 1° luglio (III trimestre) |
| 30 settembre | 1° ottobre (IV trimestre) |
| 31 dicembre | 1° gennaio (I trimestre anno successivo) |
Eccezione: se il soggetto passivo ha già effettuato operazioni rientranti nell’OSS prima del primo giorno del trimestre successivo, la registrazione può avere effetto retroattivo dalla data della prima operazione, a condizione che la comunicazione di registrazione venga trasmessa entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata tale prima operazione.
Nota: i soggetti già iscritti al vecchio sistema MOSS (Mini One Stop Shop) alla data del 30 giugno 2021 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dall’1 luglio 2021, senza necessità di effettuare una nuova registrazione al regime IVA OSS.
6. Operazioni coperte dal regime OSS {#operazioni}
Una volta completata la registrazione al regime IVA OSS, le operazioni che rientrano nel regime (e che vanno obbligatoriamente dichiarate attraverso di esso) sono:
OSS UE
- Vendite a distanza intracomunitarie di beni: beni fisici situati in uno Stato UE, venduti e spediti a consumatori finali (privati) residenti in un altro Stato UE
- Prestazioni di servizi B2C in altri Stati UE: servizi forniti a consumatori finali residenti in Stati UE diversi da quello in cui il prestatore è stabilito (ad esempio: consulenze online, servizi digitali, corsi in streaming, hosting)
Per approfondire le regole di territorialità IVA per le prestazioni B2B e B2C, è utile consultare la guida dedicata.
OSS non UE
- Vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti da magazzini situati in Italia o in altri Stati UE a consumatori privati UE
- Prestazioni di servizi digitali e TTE verso consumatori UE
IOSS
- Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi (extra-UE) con valore unitario inferiore a 150 euro a consumatori privati UE
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Operazioni escluse dal regime OSS
| Tipo di operazione | Motivo dell’esclusione |
| Servizi B2B (tra soggetti passivi IVA) | Si applica il meccanismo del reverse charge |
| Vendite nazionali (in Italia a consumatori italiani) | Rientrano nella dichiarazione IVA ordinaria |
| Beni soggetti ad accisa (carburanti, alcolici, tabacco) | Regime speciale separato per le accise |
| Beni con installazione o montaggio (fino al 2028) | In attesa dell’estensione ViDA |
| Vendite a bordo di navi, aerei, treni (fino al 2028) | In attesa dell’estensione ViDA |
| Beni importati con valore superiore a 150 euro | Non rientrano nell’IOSS; si applicano procedure doganali ordinarie |
7. Dichiarazione trimestrale e scadenze {#dichiarazione}
Dopo la registrazione al regime IVA OSS, il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA OSS trimestrale per via telematica tramite il Portale OSS dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei trimestri in cui non sono state effettuate operazioni (dichiarazione “zero”). Si tratta di un adempimento obbligatorio, non opzionale.
Scadenze dichiarazione OSS
| Trimestre | Fine trimestre | Scadenza dichiarazione e versamento |
| I trimestre (gen-mar) | 31 marzo | 30 aprile |
| II trimestre (apr-giu) | 30 giugno | 31 luglio |
| III trimestre (lug-set) | 30 settembre | 31 ottobre |
| IV trimestre (ott-dic) | 31 dicembre | 31 gennaio (anno successivo) |
Importante: la scadenza del 31 ottobre non viene prorogata al 31 ottobre+1 nel caso in cui il 31 ottobre cada di domenica o in un giorno festivo, a differenza di quanto avviene per molte scadenze fiscali nazionali. Si consiglia di verificare sempre il portale ufficiale per eventuali aggiornamenti.
Contenuto della dichiarazione OSS
Il soggetto passivo stabilito in Italia registrato all’OSS UE deve indicare nella dichiarazione:
- Le prestazioni di servizi B2C rese a consumatori finali residenti in Stati membri UE diversi dall’Italia
- Le vendite a distanza intracomunitarie di beni
- L’aliquota IVA applicabile nello Stato membro di destinazione per ciascuna tipologia di bene/servizio
- L’importo dell’IVA dovuta per ogni Stato membro
Le aliquote IVA in vigore in ciascun Paese UE possono essere consultate sul portale ufficiale della Commissione Europea.
Fonte ufficiale: Dichiarazione IVA OSS – Agenzia delle Entrate
8. Versamento dell’IVA: modalità e codici {#versamento}
Il versamento dell’IVA deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione, cioè entro la scadenza trimestrale indicata nella tabella precedente.
Modalità di pagamento per regime OSS UE
Il pagamento avviene tramite addebito bancario (tipo RID) direttamente richiesto dal soggetto attraverso il Portale OSS, indicando:
- La dichiarazione per cui si effettua il pagamento
- L’importo
- Il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano intestato all’operatore
Modalità di pagamento per regime OSS non UE
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario in euro intestato a:
- Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA OSS
- BIC: BITAITRRENT
- IBAN: IT16W0100004306CS0000010274
La causale del bonifico deve contenere il numero di riferimento unico della dichiarazione, che riporta la partita IVA del dichiarante e il periodo di riferimento (es. per il II trimestre 2026: IT/IT12345678901/Q2.2026).
Solleciti in caso di mancato versamento
In caso di mancato o insufficiente versamento, il decimo giorno successivo alla scadenza il soggetto riceve un VAT payment reminder (sollecito di pagamento) tramite l’area riservata del Portale OSS e via email all’indirizzo fornito in sede di registrazione.
Fonte ufficiale: Versamento IVA OSS – Agenzia delle Entrate
9. Obblighi di conservazione dei registri {#registri}
Uno degli aspetti meno conosciuti (ma molto importanti) della registrazione al regime IVA OSS riguarda gli obblighi di tenuta e conservazione dei dati. Il regime OSS non comporta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite B2C intracomunitarie (che rimane facoltativa), ma impone obblighi di conservazione dei dati particolarmente stringenti.
In base all’art. 63-quater del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (come modificato dal Regolamento 2019/2026), tutti i soggetti aderenti all’OSS devono:
- Tenere un registro dettagliato di tutte le operazioni rientranti nel regime
- Conservare i dati per 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata l’operazione (durata significativamente superiore ai termini ordinari italiani)
- Rendere i dati disponibili in formato elettronico su richiesta delle autorità fiscali degli Stati membri
- Non è necessario tenere un registro separato per Stato membro, ma i dati devono consentire di ricostruire le operazioni per ciascun Paese UE
I dati da conservare per ogni operazione includono:
- Stato membro di consumo
- Tipo di bene/servizio fornito
- Data dell’operazione
- Base imponibile con indicazione della valuta
- Aliquota IVA applicata
- Importo IVA dovuta
- Data e importo dei pagamenti ricevuti
- Informazioni sulla fattura eventualmente emessa
- Informazioni sulla spedizione (per le vendite di beni)
10. Esclusione, rinuncia e riammissione al regime OSS {#esclusione}
Rinuncia volontaria
Un soggetto passivo può decidere volontariamente di rinunciare alla registrazione al regime IVA OSS. La rinuncia deve essere comunicata tramite il Portale OSS con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla fine del trimestre in cui si vuole uscire dal regime. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo.
Esclusione d’ufficio
L’Agenzia delle Entrate (in qualità di Stato di identificazione) procede all’esclusione d’ufficio del soggetto nelle seguenti situazioni:
| Causa | Conseguenza |
| Il soggetto cessa l’attività economica | Esclusione immediata |
| Il soggetto non soddisfa più le condizioni per l’OSS | Esclusione |
| Inadempimenti sistematici (mancate dichiarazioni, mancati versamenti) | Esclusione con blocco dell’accesso |
Riammissione al regime
Un soggetto escluso per inadempimenti sistematici è soggetto a un periodo di quarantena di 2 anni (8 trimestri), durante i quali non può essere riammesso al regime OSS nell’UE. Un soggetto escluso per le altre cause può chiedere la riammissione immediatamente.
11. La riforma ViDA e il futuro dell’OSS {#vida}
Il regime OSS è destinato a espandersi significativamente nei prossimi anni grazie alla riforma ViDA (VAT in the Digital Age), adottata dal Consiglio dell’UE nel marzo 2025 (Direttiva UE 2025/516, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025, in vigore dal 14 aprile 2025).
L’Italia ha avviato ufficialmente il recepimento con l’approvazione della legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) il 9 aprile 2026, che conferisce al governo il mandato per emanare i decreti attuativi. Per un approfondimento completo sulle nuove regole ViDA per imprese e partite IVA, consulta la guida dedicata.
Le tre fasi della riforma ViDA che riguardano l’OSS
| Data | Novità |
| 1° luglio 2028 | Estensione dell’OSS a nuove tipologie di operazioni: beni con installazione/montaggio, vendite a bordo di mezzi di trasporto, beni precedentemente trasferiti in magazzini di altri Stati UE (TOOG – Transfer of Own Goods), servizi di gas ed energia |
| 1° luglio 2028 | Le piattaforme digitali per affitti brevi e trasporto passeggeri diventano “fornitori presunti” (deemed supplier): saranno responsabili dell’IVA quando i fornitori sottostanti non la versano |
| 1° luglio 2030 | Obbligo di fatturazione elettronica europea per operazioni B2B intracomunitarie; Digital Reporting Requirements (DRR) con trasmissione quasi in tempo reale dei dati al sistema VIES potenziato |
In pratica, se gestisci un e-commerce con partita IVA, la registrazione al regime IVA OSS che effettui oggi rappresenta la base su cui si costruiranno le future semplificazioni: dall’OSS esteso del 2028 alla Single VAT Registration (SVR) che ridurrà ulteriormente la necessità di registrazioni IVA multiple in diversi Stati UE.
12. Errori frequenti e come evitarli {#errori}
Chi si avvicina per la prima volta alla registrazione al regime IVA OSS commette spesso gli stessi errori. Ecco i più comuni e come prevenirli:
Errore 1 — Pensare che la registrazione al regime IVA OSS sia obbligatoria immediatamente
Il regime OSS è facoltativo. Se le tue vendite B2C verso altri Paesi UE sono sotto i 10.000 euro annui, puoi continuare ad applicare l’IVA italiana. La registrazione al regime IVA OSS diventa necessaria solo quando superi questa soglia (o se scegli proattivamente la tassazione a destinazione).
Errore 2 — Applicare l’aliquota IVA italiana sulle vendite estere
Una volta superata la soglia, devi applicare l’aliquota IVA del Paese di destinazione del consumatore finale, che varia da Stato a Stato (dal 17% del Lussemburgo al 27% dell’Ungheria). Applicare l’IVA italiana del 22% su tutte le vendite è un errore grave che espone a sanzioni.
Errore 3 — Non presentare la dichiarazione OSS nei trimestri “zero”
La dichiarazione OSS va presentata ogni trimestre, anche se non hai effettuato alcuna operazione rientrante nel regime. Dimenticare un trimestre “vuoto” può portare a solleciti e, nei casi più gravi, all’esclusione dal regime.
Errore 4 — Confondere OSS e IOSS
L’OSS riguarda le vendite intracomunitarie di beni già presenti nell’UE e i servizi B2C; l’IOSS riguarda esclusivamente le importazioni di beni da Paesi terzi con valore inferiore a 150 euro. Sono due registrazioni separate con dichiarazioni separate (trimestrale per OSS, mensile per IOSS).
Errore 5 — Ignorare l’INTRASTAT in regime OSS
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura emessa a un cliente estero in regime OSS deve riportare il codice natura N3.2 (non imponibili – cessioni intracomunitarie). Sul tema della compatibilità con gli elenchi INTRASTAT, esistono orientamenti interpretativi che valorizzano la semplificazione già contenuta nel regime: verifica sempre la posizione aggiornata dell’Agenzia delle Entrate per il tuo specifico caso.
Errore 6 — Non coordinare l’OSS con la dichiarazione IVA ordinaria
Le operazioni dichiarate attraverso il regime OSS non vanno incluse nella dichiarazione IVA annuale italiana ordinaria (Modello IVA). I due sistemi sono paralleli e separati. Un’errata doppia inclusione genera incongruenze e possibili contestazioni.
FAQ – Domande frequenti sulla registrazione al regime IVA OSS {#faq}
Domanda 1: Un soggetto in regime forfettario è obbligato a effettuare la registrazione al regime IVA OSS se supera i 10.000 euro di vendite B2C verso consumatori UE?
Sì. Il superamento della soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori privati (B2C) obbliga anche i soggetti in regime forfettario ad applicare l’IVA del Paese di destinazione. In questo caso, la registrazione al regime IVA OSS diventa l’unico strumento pratico per gestire l’adempimento senza dover aprire partite IVA in ogni Paese UE. È importante ricordare che il regime forfettario esenta dall’IVA solo per le operazioni nazionali italiane, non per quelle intracomunitarie.
Domanda 2: Posso effettuare la registrazione al regime IVA OSS da solo o ho bisogno di un intermediario?
Per il regime OSS UE e OSS non UE, la registrazione al regime IVA OSS deve essere effettuata direttamente dal soggetto passivo, usando le proprie credenziali Entratel, SPID o CIE, senza possibilità di delegare a un intermediario. Per il regime IOSS, invece, è ammessa la presenza di un intermediario che può anche presentare la dichiarazione per conto del contribuente. Gli operatori extra-UE (eccetto quelli provenienti da Paesi con accordi di collaborazione, come la Norvegia) devono obbligatoriamente usare un intermediario per l’IOSS.
Domanda 3: Se ho già una posizione IVA registrata in Germania o in Francia, posso comunque iscrivermi al regime OSS in Italia?
Sì. La presenza di posizioni IVA già registrate in altri Stati UE non impedisce la registrazione al regime IVA OSS in Italia. Le posizioni IVA estere possono coesistere con il regime OSS, anche se non sono più strettamente necessarie per le operazioni B2C che rientrano nell’OSS. L’agevolazione consiste proprio nella possibilità di applicare l’IVA del Paese di destinazione e dichiararla tramite il portale italiano, senza doverla gestire localmente.
Domanda 4: Cosa succede se supero la soglia dei 10.000 euro in corso d’anno e non mi sono ancora registrato al regime OSS?
Se la soglia viene superata in corso d’anno, l’IVA del Paese di destinazione si applica a partire dalla cessione che ha determinato il superamento (le operazioni precedenti rimangono soggette all’IVA italiana). In questo caso è necessario effettuare quanto prima la registrazione al regime IVA OSS. Nel frattempo, per quelle operazioni già effettuate sopra soglia e prima della registrazione OSS, sarà necessario valutare se procedere a una registrazione IVA diretta nello Stato di destinazione o affidarsi a un consulente fiscale internazionale.
Domanda 5: Quanto tempo ci vuole per ottenere la conferma della registrazione al regime IVA OSS?
La registrazione al regime IVA OSS tramite il Portale dell’Agenzia delle Entrate è praticamente immediata: il sistema elabora la richiesta in tempo reale e fornisce una schermata di conferma con la possibilità di scaricare il PDF della ricevuta. Non esiste un’attesa di giorni o settimane, a differenza di molte altre pratiche fiscali.
Domanda 6: È possibile usare il regime OSS solo per alcuni Paesi UE e registrarsi direttamente in altri?
No. Il regime OSS è tutto o niente: se si sceglie di aderirvi, lo si deve applicare a tutte le operazioni rientranti nel suo ambito in tutti gli Stati membri. Non è possibile usare l’OSS per le vendite verso la Spagna e registrarsi direttamente in Germania. Questa è una delle condizioni essenziali del regime speciale.
Domanda 7: Come viene calcolata l’IVA da versare se vendo gli stessi prodotti in più Paesi UE con aliquote diverse?
La dichiarazione OSS trimestrale richiede di indicare, per ciascuno Stato membro di consumo, la base imponibile delle cessioni o prestazioni effettuate e l’IVA calcolata applicando l’aliquota vigente in quel Paese. Ogni Paese ha le proprie aliquote (standard e ridotte) per le diverse categorie di prodotti e servizi. Le aliquote aggiornate di tutti i Paesi UE sono consultabili sul portale della Commissione Europea. È fondamentale mantenere un registro accurato delle vendite suddiviso per Paese di destinazione.
Domanda 8: Posso detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati in altri Paesi UE nella dichiarazione OSS?
No. La dichiarazione OSS non consente l’esercizio della detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati in altri Stati UE. Per recuperare l’IVA assolta all’estero, è necessario presentare una richiesta di rimborso IVA tramite la procedura specifica prevista dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso IVA per soggetti non stabiliti), che avviene attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate italiana (Direttiva 2008/9/CE, ex VIII Direttiva). Questo è uno degli aspetti da tenere in considerazione quando si valuta l’adesione al regime OSS.
Domanda 9: Cosa succede se la mia dichiarazione OSS contiene un errore? Posso correggere una dichiarazione già inviata?
Sì. Una dichiarazione OSS già inviata può essere corretta presentando una dichiarazione modificativa relativa allo stesso trimestre entro tre anni dalla data di scadenza originale. In alternativa, le correzioni possono essere incluse come rettifiche in una dichiarazione successiva. Gli errori che comportano un maggiore o minore versamento di imposta devono essere corretti quanto prima per evitare sanzioni e interessi.
Domanda 10: La registrazione al regime IVA OSS riguarda anche i servizi forniti a soggetti non passivi IVA al di fuori dell’UE?
No. Il regime OSS si applica esclusivamente alle operazioni verso consumatori finali residenti in Paesi UE (diversi da quello di stabilimento del prestatore per l’OSS UE). Per le prestazioni di servizi a soggetti non UE, si applicano regole di territorialità IVA diverse (generalmente fuori campo IVA o non imponibili), che non rientrano nell’ambito del regime OSS.
Domanda 11: Come funziona la registrazione al regime IVA OSS per un’azienda con magazzini in più Paesi UE (FBA, fulfillment distribuito)?
Questa è una delle situazioni più complesse. Un’azienda che dispone di magazzini in più Stati UE (ad esempio tramite il Fulfillment By Amazon o magazzini propri) non può generalmente usare il regime OSS UE per le vendite che partono dai magazzini esteri, poiché queste vendite originano in uno Stato membro diverso da quello di identificazione. In questi casi, potrebbe essere necessaria la registrazione IVA locale in ciascun Paese in cui si trovano i magazzini, oppure attendere l’estensione OSS prevista dalla riforma ViDA (2028) che introdurrà il meccanismo TOOG (Transfer of Own Goods).
Domanda 12: Esiste un numero minimo o massimo di vendite per poter o dover effettuare la registrazione al regime IVA OSS?
Non esiste un limite massimo: il regime OSS non impone un tetto alle vendite che è possibile gestire tramite questo strumento. Per quanto riguarda il minimo, la registrazione al regime IVA OSS è possibile anche sotto la soglia dei 10.000 euro (optando volontariamente per la tassazione a destinazione), ma è obbligatoria solo al superamento di tale soglia. Una volta iscritti, la dichiarazione trimestrale va presentata sempre, anche se in un determinato trimestre non sono state effettuate operazioni.
Conclusioni {#conclusioni}
La registrazione al regime IVA OSS rappresenta oggi uno degli strumenti fiscali più importanti per chiunque voglia vendere beni o fornire servizi digitali a consumatori privati in altri Paesi dell’Unione Europea in modo semplice, conforme e conveniente.
Riepiloghiamo i punti chiave:
- L’OSS consente di dichiarare e versare l’IVA di tutti gli Stati UE con un’unica dichiarazione trimestrale presentata in Italia, in italiano, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate
- La soglia di 10.000 euro annui (calcolata su tutte le vendite B2C intracomunitarie) determina quando la registrazione al regime IVA OSS diventa necessaria
- Esistono tre varianti del regime: OSS UE, OSS non UE e IOSS, ciascuna con caratteristiche specifiche
- La registrazione al regime IVA OSS si effettua interamente online, è gratuita e ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo
- Gli obblighi di conservazione dei dati durano 10 anni e vanno rispettati scrupolosamente
- La riforma ViDA (con piena implementazione entro il 2030) amplierà ulteriormente il perimetro dell’OSS, rendendolo ancora più centrale nella gestione dell’IVA europea
Se la tua attività è in crescita e stai espandendo le vendite verso altri Paesi UE, non rimandare: valuta oggi stesso se hai già superato la soglia dei 10.000 euro e, in caso affermativo, procedi con la registrazione al regime IVA OSS tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per le situazioni più complesse — come i marketplace con magazzini distribuiti, il regime IOSS per le importazioni o la gestione dell’iscrizione al VIES — è sempre consigliabile confrontarsi con un commercialista specializzato in fiscalità internazionale.
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Risorse ufficiali
| Risorsa | Link |
| FAQ OSS – Agenzia delle Entrate | agenziaentrate.gov.it |
| Dichiarazione IVA OSS – Agenzia delle Entrate | agenziaentrate.gov.it |
| Versamento IVA OSS – Agenzia delle Entrate | agenziaentrate.gov.it |
| Aliquote IVA UE – Commissione Europea | ec.europa.eu |
Questo articolo ha valore puramente informativo e non sostituisce la consulenza fiscale professionale. Verifica sempre le informazioni con le fonti ufficiali o con un consulente fiscale qualificato.