Iscrizione VIES: Guida per Operare con l’Unione Europea
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Se hai una partita IVA e vuoi fatturare a clienti europei, acquistare beni da fornitori stranieri o prestare servizi oltre i confini italiani, la iscrizione VIES non è un optional: è un prerequisito essenziale, disciplinato dalla normativa europea e recepito dall’ordinamento italiano. Eppure, sono ancora molti gli imprenditori e i professionisti che ignorano cosa sia, come funzioni e — soprattutto — cosa rischia chi opera senza averla ottenuta. Questa guida ti spiegherà tutto quello che devi sapere sull’iscrizione VIES: dalla definizione alle procedure operative, dalle sanzioni alle ultime novità normative, con tabelle di sintesi, FAQ complete e riferimenti alle fonti ufficiali.
1. Cos’è il VIES e a cosa serve {#cose-il-vies}
Il VIES — acronimo di VAT Information Exchange System, ovvero Sistema di Scambio di Informazioni sull’IVA — è una banca dati elettronica centralizzata, gestita dalla Commissione Europea, che raccoglie i numeri di identificazione IVA (partite IVA) di tutti i soggetti passivi autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie negli Stati membri dell’Unione Europea.
In altre parole, il VIES è il “registro europeo” degli operatori economici attivi che possono legalmente acquistare o vendere beni e servizi tra Paesi UE beneficiando del regime IVA agevolato: la cosiddetta non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie di beni e il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) per i servizi transfrontalieri.
L’iscrizione VIES rappresenta, quindi, il requisito formale e sostanziale che un soggetto passivo IVA italiano deve possedere per:
- Effettuare cessioni intracomunitarie di beni senza applicare l’IVA italiana (art. 41, D.L. 331/1993)
- Prestare o ricevere servizi transfrontalieri con controparti UE in regime di inversione contabile (art. 7-ter, DPR 633/1972)
- Essere riconosciuto come operatore economico attivo e affidabile agli occhi dei partner commerciali europei
- Verificare la validità della partita IVA dei propri fornitori o clienti negli Stati membri UE
📌 Da ricordare: L’iscrizione VIES non attribuisce un codice fiscale separato. Si tratta dell’inclusione della tua partita IVA italiana (preceduta dal prefisso “IT”) nella banca dati europea degli operatori abilitati agli scambi intracomunitari.
Il VIES come strumento antifrode
Il sistema nasce con un duplice scopo: facilitare il commercio intra-UE e, al tempo stesso, prevenire le frodi IVA — in particolare il meccanismo fraudolento noto come “frode carosello”, in cui operatori senza scrupoli acquistano beni in esenzione IVA per poi sparire senza versare l’imposta dovuta. Grazie al VIES, ogni Stato membro può verificare in tempo reale la validità delle partite IVA delle controparti estere, rendendo molto più difficile attuare tali schemi.
2. Il Quadro Normativo di Riferimento {#quadro-normativo}
La disciplina dell’iscrizione VIES si fonda su un intreccio di norme europee e nazionali. Ecco i riferimenti legislativi fondamentali:
| Fonte Normativa | Contenuto |
| Direttiva 2006/112/CE | Direttiva UE che disciplina il sistema comune dell’IVA nell’Unione Europea; definisce le regole di territorialità e i principi delle operazioni intracomunitarie |
| Regolamento (CE) n. 904/2010 | Istituisce formalmente il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la banca dati VIES (art. 17) |
| D.L. 331/1993 | Norma di recepimento italiana: disciplina le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41) e gli acquisti intracomunitari |
| DPR 633/1972 – Art. 35 | Disciplina l’apertura, la variazione e la cessazione della partita IVA in Italia; il comma 2, lett. e-bis), regola l’opzione per l’iscrizione VIES |
| D.L. 78/2010 – Art. 27 | Ha introdotto l’obbligo di iscrizione VIES per le operazioni intracomunitarie; ha modificato l’art. 35 DPR 633/1972 |
| Circolare Agenzia Entrate n. 39/E del 1/8/2011 | Chiarisce le modalità operative per l’iscrizione e l’esclusione dal VIES |
| Provvedimento Agenzia Entrate del 15/12/2014 | Attiva la procedura telematica immediata per l’iscrizione VIES online |
| Decreto Ministeriale 4/12/2024 | Stabilisce le condizioni per la garanzia patrimoniale obbligatoria per soggetti extra-UE che si iscrivono al VIES tramite rappresentante fiscale |
| D.Lgs. 13/2024 – Art. 4 | Introduce il nuovo comma 7-quater all’art. 35 DPR 633/1972: obbligo di garanzia per soggetti non residenti UE/SEE |
👉 Per un approfondimento sull’art. 35 DPR 633/1972 e le sue implicazioni per la partita IVA, leggi la nostra guida completa all’articolo 35.
3. Chi è Obbligato all’Iscrizione VIES {#chi-deve-iscriversi}
L’iscrizione VIES è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie — cioè acquisti o vendite di beni e servizi con controparti stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea.
In concreto, devono iscriversi al VIES:
| Soggetto | Tipo di operazione | Obbligo VIES |
| Imprese italiane che vendono beni a operatori UE | Cessioni intracomunitarie di beni | ✅ Sì |
| Imprese italiane che acquistano beni da operatori UE | Acquisti intracomunitari di beni | ✅ Sì |
| Professionisti che prestano servizi a soggetti IVA UE | Prestazioni di servizi transfrontaliere B2B | ✅ Sì |
| Professionisti che ricevono servizi da soggetti IVA UE | Acquisti di servizi intracomunitari | ✅ Sì |
| Enti non commerciali che superano la soglia di €10.000 di acquisti UE | Acquisti UE oltre soglia | ✅ Sì |
| Soggetti in regime forfettario che operano con UE | Cessioni/acquisti intracomunitari | ✅ Sì (con obblighi specifici) |
| Operatori che vendono solo a clienti italiani | Operazioni puramente domestiche | ❌ No |
| Esportatori verso Paesi extra-UE | Esportazioni fuori UE | ❌ No |
Precisazione importante: non imponibilità vs. esenzione
È fondamentale non confondere la non iscrizione VIES con la mancanza di partita IVA. Un soggetto può avere una partita IVA italiana perfettamente valida e attiva nell’Anagrafe Tributaria, ma non essere iscritto al VIES. In questo caso, la sua partita IVA è valida per le operazioni domestiche, ma non può effettuare operazioni intracomunitarie in regime agevolato.
Per un approfondimento sui requisiti di apertura e attribuzione della partita IVA, consulta la nostra guida sull’attribuzione della partita IVA.
4. Come Fare l’Iscrizione VIES: Procedure Step by Step {#come-fare-liscrizione}
Ci sono due momenti in cui è possibile richiedere l’iscrizione VIES: contestualmente all’apertura della partita IVA, oppure in un secondo momento per una partita IVA già attiva. L’iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata in autonomia, senza necessità di rivolgersi a intermediari a pagamento (l’Agenzia delle Entrate stessa ha chiarito questo punto, invitando i contribuenti a diffidare da chi offre il servizio a pagamento).
4.1 All’Apertura della Partita IVA (Modello AA7/AA9) {#apertura-partita-iva}
Quando si apre una nuova partita IVA, è possibile — e consigliabile, se si prevedono operazioni con l’estero — richiedere contestualmente l’iscrizione VIES compilando il modello fiscale di dichiarazione di inizio attività.
Per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi) — Modello AA9/12:
- Scarica il modello AA9/12 dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
- Nel Quadro B, alla voce “Operazioni intracomunitarie”, apponi la tua firma/spunta
- Nel Quadro I (“Dati IVA”), sezione “Operazioni Intracomunitarie”, indica l’ammontare presunto degli acquisti e delle vendite intracomunitarie che prevedi di effettuare
- Presenta il modello completato tramite uno dei canali telematici abilitati (Fisconline/Entratel, PEC, Comunicazione Unica tramite CCIAA)
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società) — Modello AA7/10:
- Utilizza il Modello AA7/10 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
- Compila il Quadro I indicando le operazioni intracomunitarie previste
- Gli enti non commerciali con sola attività istituzionale spuntano la casella C del Quadro A
✅ Risultato: L’Agenzia delle Entrate inserisce immediatamente la tua partita IVA nell’archivio VIES contestualmente all’attribuzione del numero di partita IVA. Rimane ferma la possibilità per l’ufficio di negare l’autorizzazione entro 30 giorni qualora emergano profili di rischio (art. 35, comma 2, lett. e-bis, DPR 633/1972).
4.2 Con Partita IVA Già Attiva: Procedura Telematica Online {#partita-iva-gia-attiva}
Dal Provvedimento del 15 dicembre 2014, i contribuenti già titolari di partita IVA possono richiedere l’iscrizione VIES in qualsiasi momento, direttamente online, senza necessità di recarsi fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La procedura è semplice e l’attivazione è immediata.
Ecco la procedura passo per passo:
Passaggio 1 — Accedi all’Area Riservata Collegati al sito ufficiale www.agenziaentrate.gov.it e accedi all’area riservata utilizzando uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Credenziali Fisconline/Entratel (per gli intermediari abilitati)
Passaggio 2 — Naviga verso il Servizio VIES Una volta nell’area riservata:
- Clicca su “Servizi per” nel menu principale
- Seleziona “Comunicare”
- Individua la voce “Archivio VIES” o “Comunicazione opzione VIES”
- In alternativa: Servizi → Anagrafe Tributaria → Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività → Sezione operazioni intracomunitarie
Passaggio 3 — Compila la Comunicazione di Inclusione
- Seleziona “Comunicazione di inclusione” (o “Richiesta di inclusione nell’archivio VIES”)
- Inserisci il tuo numero di partita IVA nel campo richiesto
Passaggio 4 — Invia la Richiesta
- Clicca su “Invia”
- La tua partita IVA verrà inserita immediatamente nell’elenco delle partite IVA abilitate al VIES
Passaggio 5 — Verifica l’Avvenuta Iscrizione
- Accedi al portale della Commissione Europea – VIES per verificare che la tua partita IVA risulti correttamente registrata nel database europeo
⚠️ Attenzione: Dal 2014 non è più possibile richiedere l’iscrizione VIES tramite istanza cartacea o raccomandata. La procedura è esclusivamente telematica. Diffidate da chi vi propone di fare l’iscrizione a pagamento: il servizio dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuito.
5. Verifica dell’Iscrizione VIES: Come Controllare lo Stato {#verifica-iscrizione}
Una volta completata l’iscrizione VIES, è fondamentale verificare che l’operazione sia andata a buon fine. Questa verifica è utile non solo per controllare la propria posizione, ma anche — e soprattutto — per verificare la validità delle partite IVA dei propri partner commerciali europei prima di emettere fatture in regime di non imponibilità.
Come verificare la propria iscrizione VIES (o quella di un partner UE)
Metodo 1 — Portale ufficiale della Commissione Europea:
- Accedi a https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
- Seleziona dal menu a tendina il Paese membro (es. “IT” per l’Italia, “DE” per la Germania)
- Inserisci il numero di partita IVA completo (per l’Italia, senza il prefisso “IT”, solo le 11 cifre)
- Il sistema effettua il controllo in tempo reale e restituisce uno dei seguenti risultati:
- ✅ Partita IVA valida: il soggetto è regolarmente iscritto al VIES e può effettuare operazioni intracomunitarie
- ❌ Partita IVA non valida: il soggetto non è iscritto al VIES o la partita IVA non è attiva
Metodo 2 — Portale dell’Agenzia delle Entrate:
- Accedi al servizio Controllo Validità Partita IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- Inserisci il numero da verificare
- Il sistema riporta la denominazione dell’operatore, il suo indirizzo e lo stato VIES
💡 Best practice: Conserva sempre una stampa o uno screenshot della verifica VIES effettuata prima di emettere una fattura intracomunitaria. In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, questo documento dimostra che hai esercitato la dovuta diligenza. Il Regolamento UE 282/2011 (art. 45-bis) riconosce la validità VIES verificata al momento dell’operazione come elemento di buona fede del venditore.
Per approfondire come effettuare la verifica della partita IVA, sia italiana che comunitaria, leggi la nostra guida dedicata alla verifica partita IVA.
6. Iscrizione VIES e Operazioni Intracomunitarie: Come Funzionano {#operazioni-intracomunitarie}
Comprendere il funzionamento pratico dell’iscrizione VIES nel contesto delle operazioni intracomunitarie è essenziale per fatturare correttamente ed evitare contestazioni fiscali.
Cessioni Intracomunitarie di Beni
Quando un’impresa italiana, regolarmente iscritta al VIES, vende beni a un’impresa di un altro Stato membro anch’essa iscritta al VIES, la cessione è non imponibile ai fini IVA (art. 41, D.L. 331/1993). Questo significa:
- Il cedente italiano emette fattura senza IVA, indicando la dicitura “operazione non imponibile art. 41, D.L. 331/93” e il codice IVA N6.6
- Il cessionario europeo integra la fattura con l’IVA del proprio Paese (tassazione nel Paese di destinazione)
- La merce deve essere fisicamente trasferita dall’Italia al Paese membro di destinazione
Per una guida completa sulla fatturazione delle cessioni intracomunitarie, consulta il nostro articolo sul codice IVA N6.6.
Prestazioni di Servizi Transfrontaliere (B2B)
Per i servizi resi a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati UE (operazioni B2B), il principio di territorialità prevede che il servizio si considera effettuato nel Paese del committente (art. 7-ter, DPR 633/1972). Di conseguenza:
- Il prestatore italiano emette fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge”
- Il committente estero applica l’IVA del proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge esterno
- Anche qui, la verifica VIES del committente è essenziale: se il soggetto non è iscritto al VIES, il servizio si considera reso a un consumatore privato e si applica l’IVA italiana
Scopri di più sulle regole di territorialità per le prestazioni di servizi nella nostra guida su IVA Servizi: regole B2B e B2C.
Acquisti Intracomunitari
Anche per gli acquisti da fornitori UE, l’iscrizione VIES è determinante. Se sei iscritto al VIES, riceverai la fattura senza IVA dal fornitore estero e applicherai l’IVA italiana tramite il meccanismo dell’autofattura o integrazione della fattura (reverse charge). Se non sei iscritto, il fornitore estero ti considererà un consumatore finale e addebiterà l’IVA del suo Paese.
7. Reverse Charge Esterno e VIES {#reverse-charge}
Il reverse charge esterno (o inversione contabile esterna) è il meccanismo che regola la tassazione delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE non italiani. Funziona così:
- Il fornitore estero (iscritto al VIES nel suo Paese) emette fattura senza IVA
- Il cessionario/committente italiano (anch’esso iscritto al VIES) integra la fattura ricevuta applicando l’IVA italiana
- La stessa IVA è sia a debito che a credito, risultando neutrale per i soggetti con pieno diritto alla detrazione IVA
- Il cessionario è tenuto a presentare gli Elenchi Intrastat per le operazioni che superano determinate soglie
Questo meccanismo è strettamente collegato all’iscrizione VIES perché:
- Senza iscrizione VIES, non si ha diritto alla detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari di servizi
- Le operazioni senza VIES espongono l’operatore a doppia tassazione
8. Esclusione dal VIES: Quando e Come Avviene {#esclusione-vies}
L’iscrizione VIES non è definitiva e irreversibile. Esistono tre scenari in cui si può uscire dall’archivio VIES:
8.1 Cancellazione Volontaria dal VIES
Se decidi di non voler più effettuare operazioni intracomunitarie, puoi richiedere la cancellazione dal VIES (definita tecnicamente “esclusione” o “recesso”) in qualsiasi momento. La procedura è simile a quella dell’iscrizione:
- Accedi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
- Naviga verso il servizio “Archivio VIES” / “Comunicazione opzione VIES”
- Seleziona “Comunicazione di esclusione” (o “Recesso”)
- Invia la comunicazione
L’Ufficio provvederà all’esclusione immediata dal VIES al momento della ricezione della comunicazione.
⚠️ Attenzione: Se in futuro volessi effettuare nuovamente operazioni intracomunitarie, dovrai procedere con una nuova iscrizione VIES.
8.2 Esclusione per Monitoraggio (Mancata Presentazione Intrastat)
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli periodici sui soggetti iscritti al VIES. In particolare, controlla la regolare presentazione degli Elenchi Riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate.
Se un soggetto iscritto al VIES non presenta alcun elenco Intrastat per 4 trimestri consecutivi, l’Agenzia presume che non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e procede all’esclusione d’ufficio. La procedura prevede:
- Invio di apposita comunicazione al contribuente (via PEC o raccomandata)
- L’esclusione ha effetto dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione
💡 Il contribuente escluso può chiedere la nuova inclusione presentando una specifica istanza all’Ufficio che ha emanato il provvedimento, dimostrando la regolarizzazione della propria posizione.
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8.3 Esclusione a Seguito di Controlli Anti-Frode
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione VIES, finalizzati a verificare la completezza e l’esattezza dei dati forniti. Se emergono profili di rischio o il soggetto risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Ufficio può:
- Emettere un provvedimento motivato di cessazione della partita IVA, che comporta automaticamente l’esclusione dalla banca dati VIES
- La cessazione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento
| Causa di Esclusione | Procedura | Effetto |
| Recesso volontario | Comunicazione telematica del contribuente | Immediato |
| Mancata presentazione Intrastat (4 trimestri) | Comunicazione AE + 60 giorni di preavviso | Dal 60° giorno dalla comunicazione |
| Esito negativo controlli anti-frode | Provvedimento motivato di cessazione P.IVA | Dalla data di registrazione in A.T. |
| Cessazione della partita IVA | Automatica a seguito di cessazione P.IVA | Contestuale alla cessazione P.IVA |
9. Sanzioni per Chi Opera Senza Iscrizione VIES {#sanzioni}
Effettuare operazioni intracomunitarie senza essere iscritto al VIES espone l’operatore a conseguenze fiscali rilevanti. È importante conoscere le sanzioni previste per gestire correttamente la propria posizione.
Sanzione per Omessa Iscrizione VIES
Secondo la normativa vigente, chi effettua operazioni intracomunitarie senza aver previamente effettuato l’iscrizione VIES è soggetto a una sanzione amministrativa di importo fisso. L’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce una violazione formale in capo al soggetto che non ha manifestato la volontà di essere incluso nell’archivio VIES pur effettuando operazioni intracomunitarie.
Conseguenze Fiscali Sostanziali
Oltre alla sanzione formale, le conseguenze operative possono essere molto più gravi:
- Per il cedente/prestatore italiano: Se il cessionario estero non è iscritto al VIES e la cessione viene effettuata in regime di non imponibilità, l’operazione potrebbe essere riqualificata come operazione imponibile in Italia, con obbligo di versare l’IVA italiana (con relative sanzioni per l’omesso versamento)
- Per il cessionario/committente italiano: Se non iscritto al VIES, il fornitore estero addebiterà l’IVA del suo Paese, generando un costo non recuperabile
- Perdita del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari
Sanzione per Cessazione d’Ufficio P.IVA
In caso di provvedimento di cessazione della partita IVA per profili di rischio (ai sensi dell’art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, DPR 633/1972), il contribuente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di €3.000, irrogata contestualmente al provvedimento.
⚠️ Importante: Se una partita IVA viene cessata d’ufficio e si vuole riaprirne una nuova, la normativa (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023) prevede l’obbligo di presentare una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di almeno €50.000, valida per 3 anni.
10. Iscrizione VIES per Soggetti in Regime Forfettario {#regime-forfettario}
Uno degli argomenti più dibattuti riguarda la compatibilità tra l’iscrizione VIES e il regime forfettario. La risposta breve è: sì, è possibile — ma con importanti precisazioni.
Acquisti di Servizi da Fornitori UE (Regime Forfettario)
I contribuenti in regime forfettario che ricevono servizi da soggetti passivi IVA di altri Stati UE sono tenuti a:
- Iscriversi al VIES se superano la soglia annua di €10.000 di acquisti di servizi intracomunitari, oppure se optano volontariamente per il regime ordinario
- Integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana e versarla tramite F24 (gli acquisti di servizi UE non beneficiano della franchigia del regime forfettario ai fini IVA)
- Presentare il modello Intrastat se i servizi acquistati superano €100.000 in un trimestre
Cessioni/Acquisti Intracomunitari di Beni (Regime Forfettario)
Per le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari, i forfettari:
- Devono iscriversi al VIES se effettuano o ricevono beni da altri Paesi UE
- Sono soggetti all’IVA ordinaria sugli acquisti (devono integrarla e versarla)
- Non possono applicare la non imponibilità alle cessioni se non sono iscritti al VIES
Tabella Riepilogativa: VIES e Regime Forfettario
| Operazione | Soglia | Obbligo VIES | Obbligo Intrastat |
| Acquisti di servizi UE | Oltre €10.000 l’anno (o opzione) | ✅ Sì | ✅ Se >€100.000/trimestre |
| Acquisti di beni UE | Nessuna soglia | ✅ Sì | ✅ Se >€200.000/trimestre |
| Cessioni di beni UE | Nessuna soglia | ✅ Sì | ✅ Sempre |
| Prestazioni di servizi UE | Nessuna soglia | ✅ Sì | ✅ Se >€100.000/trimestre |
💡 Attenzione per i forfettari: Se non vi iscrivete al VIES nei casi previsti, siete davanti a una violazione formale sanzionabile con €200. Tuttavia, le conseguenze sostanziali (doppia tassazione, IVA indetraibile) possono essere molto più onerose.
11. VIES per Soggetti Extra-UE: Le Nuove Regole con Garanzia {#soggetti-extra-ue}
Una delle novità normative più rilevanti degli ultimi anni riguarda i soggetti non residenti nell’Unione Europea (o nello Spazio Economico Europeo) che intendono operare in Italia tramite un rappresentante fiscale e iscriversi al VIES.
Il D.Lgs. 13/2024 e l’Obbligo di Garanzia
Il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto, all’art. 35 DPR 633/1972, un nuovo comma 7-quater, che prevede che i soggetti non residenti in UE o SEE che adempiono agli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale in Italia possano essere inclusi nel VIES solo previo rilascio di un’idonea garanzia patrimoniale.
Le condizioni per la prestazione della garanzia sono state definite dal Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024.
Caratteristiche della Garanzia Obbligatoria
| Caratteristica | Dettagli |
| Importo minimo | €50.000 |
| Durata minima | 36 mesi dalla data di presentazione |
| Forme ammesse | Cauzione in titoli di Stato; polizza fideiussoria; fideiussione bancaria |
| Intestazione | Direttore pro tempore della Direzione Provinciale AE competente per il domicilio fiscale del rappresentante |
| Controllo | La Direzione Provinciale verifica la conformità della garanzia prima dell’inclusione nel VIES |
Soggetti già iscritti al VIES al 14 aprile 2025
Per coloro che erano già iscritti al VIES alla data del 14 aprile 2025 (entrata in vigore del Provvedimento AE n. 178713), il termine per regolarizzare la propria posizione era il 13 giugno 2025. In mancanza di garanzia:
- L’Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione formale
- Decorrevano ulteriori 60 giorni per regolarizzare
- Scaduti i 60 giorni senza regolarizzazione: esclusione d’ufficio dal VIES
12. Elenco Intrastat e VIES: Il Collegamento Obbligatorio {#intrastat}
L’iscrizione VIES e la presentazione degli Elenchi Intrastat (o “modelli INTRA”) sono due adempimenti strettamente collegati tra loro. Chi è iscritto al VIES e effettua operazioni intracomunitarie è tenuto, al superamento di determinate soglie, a comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate.
Tipologie di Elenchi Intrastat
| Modello | Operazioni | Periodicità | Soglia |
| INTRA-1 bis | Cessioni intracomunitarie di beni | Mensile o trimestrale | Mensile se >€50.000/trimestre |
| INTRA-1 quater | Prestazioni di servizi rese (B2B UE) | Mensile o trimestrale | Mensile se >€50.000/trimestre |
| INTRA-2 bis | Acquisti intracomunitari di beni (solo statistiche) | Mensile o trimestrale | Mensile se >€350.000/trimestre |
| INTRA-2 quater | Prestazioni di servizi ricevute (B2B UE) | Mensile o trimestrale | Se >€100.000 in un trimestre precedente |
⚠️ Regola fondamentale: Se un soggetto iscritto al VIES non presenta gli Elenchi Intrastat per 4 trimestri consecutivi, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di esclusione d’ufficio dal VIES. È quindi essenziale mantenere gli adempimenti Intrastat anche nei periodi di bassa operatività.
Per approfondire la normativa sulle operazioni con clienti europei, leggi il nostro articolo su cosa accade nella vendita a cliente UE con consegna in Italia.
13. VIES e Cassetto Fiscale: Come Monitorare la Propria Posizione {#cassetto-fiscale}
Il Cassetto Fiscale — il servizio dell’Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti di consultare la propria posizione fiscale — è uno strumento utile anche per monitorare lo stato della propria iscrizione VIES. Accedendo al Cassetto Fiscale con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), è possibile:
- Verificare l’inserimento della propria partita IVA nella banca dati VIES
- Controllare eventuali comunicazioni relative a procedure di esclusione
- Accedere alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate relative a controlli sulla propria posizione IVA
Accedi al Cassetto Fiscale direttamente dal sito ufficiale: www.agenziaentrate.gov.it
14. Partita IVA Comunitaria: La Differenza con l’Iscrizione VIES {#partita-iva-comunitaria}
Spesso si sente parlare di partita IVA comunitaria come se fosse qualcosa di diverso dalla partita IVA italiana. In realtà, non esiste un codice separato: la partita IVA comunitaria è semplicemente la partita IVA italiana (11 cifre precedute dal prefisso “IT”) che è stata abilitata attraverso l’iscrizione VIES a operare nel mercato intracomunitario.
La distinzione tra partita IVA interna ed esterna può essere così riassunta:
| Caratteristica | Partita IVA “Interna” | Partita IVA “Comunitaria” (con VIES) |
| Formato | IT + 11 cifre | IT + 11 cifre (identico) |
| Ambito di utilizzo | Operazioni nazionali | Operazioni nazionali + intracomunitarie |
| Riconoscimento UE | Non presente nel database VIES | Visibile nel database VIES della CE |
| Regime IVA cessioni | IVA ordinaria | Non imponibilità per cessioni intracomunitarie |
| Regime IVA servizi B2B UE | IVA ordinaria | Reverse charge |
| Obblighi aggiuntivi | Solo adempimenti nazionali | + Modelli Intrastat |
Per una panoramica completa della partita IVA comunitaria, leggi la nostra guida alla partita IVA comunitaria.
15. L’Iscrizione VIES e la Dichiarazione IVA Annuale {#dichiarazione-iva}
Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra l’iscrizione VIES e la Dichiarazione IVA annuale. I soggetti iscritti al VIES che effettuano operazioni intracomunitarie devono riportare nel quadro VE (operazioni attive) e VF (operazioni passive) della dichiarazione IVA i dati relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel corso dell’anno.
In particolare:
- Le cessioni intracomunitarie vanno indicate come operazioni non imponibili
- Gli acquisti intracomunitari vanno indicati sia come operazioni imponibili (IVA a debito) che come detrazioni (IVA a credito)
- I dati devono essere coerenti con quelli comunicati negli Elenchi Intrastat
Per una guida completa sulla dichiarazione IVA annuale e gli adempimenti del soggetto passivo IVA, consulta il nostro articolo completo sull’IVA in Italia.
Domande Frequenti (FAQ) sull’Iscrizione VIES {#faq}
❓ Che cos’è esattamente il VIES e perché è importante per la mia attività?
Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo di scambio di informazioni IVA istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 904/2010. È importante perché consente di verificare in tempo reale la validità delle partite IVA dei partner commerciali nell’UE e perché l’iscrizione VIES è il prerequisito indispensabile per beneficiare del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni e del meccanismo del reverse charge per i servizi transfrontalieri. Senza iscrizione VIES, non puoi operare regolarmente con clienti e fornitori UE.
❓ L’iscrizione VIES ha un costo? Devo pagare qualcosa per iscrivermi?
No, assolutamente. L’iscrizione VIES tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. L’Agenzia delle Entrate stessa ha più volte messo in guardia i contribuenti da operatori che offrono a pagamento questo servizio. Puoi effettuare l’iscrizione autonomamente accedendo all’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.
❓ Quanto tempo ci vuole per completare l’iscrizione VIES dopo la richiesta?
L’iscrizione VIES effettuata tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate è immediata: non appena invii la comunicazione di inclusione, la tua partita IVA viene inserita nella banca dati VIES. Tuttavia, il sistema europeo di verifica (portale CE) potrebbe impiegare qualche ora o fino a 1-2 giorni lavorativi per aggiornare i propri dati e rendere visibile la tua partita IVA come “valida”. Per i soggetti che richiedono l’iscrizione in fase di apertura della P.IVA, l’Agenzia delle Entrate ha fino a 30 giorni per eventualmente negare l’autorizzazione se emergono profili di rischio.
❓ Posso effettuare operazioni intracomunitarie prima che l’iscrizione VIES sia visibile nel sistema europeo?
Tecnicamente, dal momento in cui la tua richiesta è stata inviata e confermata dal portale dell’Agenzia delle Entrate, sei ufficialmente incluso nell’archivio VIES. Tuttavia, per sicurezza, è consigliabile attendere che la tua partita IVA risulti “valida” anche nel portale della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) prima di emettere o ricevere fatture intracomunitarie.
❓ Cosa succede se effettuo un’operazione intracomunitaria e il mio cliente non è iscritto al VIES?
Se il tuo cliente UE non risulta iscritto al VIES al momento dell’operazione, la cessione non può essere qualificata come intracomunitaria in regime di non imponibilità. In questo caso:
- Per la cessione di beni: si tratta di una vendita a consumatore privato (B2C), soggetta alle regole OSS (One Stop Shop) o all’IVA del Paese di spedizione
- Per le prestazioni di servizi: il servizio si considera territorialmente rilevante in Italia, con applicazione dell’IVA italiana È fondamentale verificare sempre la validità VIES del partner prima di ogni operazione e conservarne prova documentale.
❓ Se la mia partita IVA viene esclusa dal VIES, posso richiedere una nuova iscrizione VIES?
Dipende dal motivo dell’esclusione. In caso di esclusione volontaria, puoi richiedere la nuova iscrizione VIES in qualsiasi momento tramite i servizi telematici. In caso di esclusione per monitoraggio (mancata presentazione Intrastat), puoi presentare istanza di nuova inclusione all’Ufficio che ha emanato il provvedimento, dopo aver regolarizzato la tua posizione. In caso di esclusione a seguito di controlli anti-frode e contestuale cessazione della partita IVA, la riapertura è possibile solo con la presentazione di una fideiussione o polizza bancaria di almeno €50.000 valida per 3 anni.
❓ Il regime forfettario può iscriversi al VIES? Quali sono le implicazioni?
Sì, anche i contribuenti in regime forfettario possono — e in alcuni casi devono — iscriversi al VIES. L’iscrizione è necessaria ogni volta che si effettuano o si ricevono beni e servizi da operatori economici di altri Paesi UE. Le principali implicazioni sono: obbligo di integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana e versarla tramite F24; obbligo di presentare gli Elenchi Intrastat al superamento delle soglie previste; il regime forfettario non esonera dall’IVA sulle operazioni intracomunitarie ricevute. Per gli acquisti di servizi UE, l’obbligo scatta dalla prima operazione o al superamento dei €10.000 annui.
❓ Come faccio a sapere se la mia partita IVA è già iscritta al VIES?
Puoi verificarlo in due modi:
- Accedendo al sito della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ e inserendo “IT” + il tuo numero di partita IVA
- Accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e controllando il servizio “Archivio VIES” nella sezione dedicata alla tua posizione IVA
❓ L’iscrizione VIES è permanente o scade?
L’iscrizione VIES non ha una scadenza automatica. Rimane attiva fino a quando non viene cancellata volontariamente, a seguito di esclusione per mancata presentazione degli Intrastat per 4 trimestri consecutivi, per cessazione della partita IVA, o a seguito di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in esito a controlli. È quindi opportuno assicurarsi di mantenere aggiornati gli adempimenti (in particolare gli Elenchi Intrastat) per non incorrere nell’esclusione automatica.
❓ Devo comunicare al Fisco online tutte le operazioni intracomunitarie che effettuo?
Sì, le operazioni intracomunitarie devono essere comunicate attraverso gli Elenchi Intrastat (modelli INTRA), presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fisco online o i sistemi Entratel/Fisconline. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dal volume delle operazioni effettuate. Alcune operazioni statistiche sono state semplificate negli ultimi anni, ma gli adempimenti fiscali (cessioni di beni e acquisti/prestazioni di servizi oltre soglia) rimangono obbligatori.
❓ La verifica VIES della Commissione Europea è affidabile al 100%? Può capitare che una partita IVA sia valida ma non risulti nel sistema?
Il sistema VIES della Commissione Europea interroga in tempo reale le banche dati nazionali degli Stati membri. In linea generale è affidabile, ma possono verificarsi brevi ritardi di aggiornamento (solitamente qualche ora) dopo una nuova iscrizione. Se una partita IVA non risulta nel sistema VIES, significa che il soggetto non è abilitato alle operazioni intracomunitarie in quel Paese. Una partita IVA può essere perfettamente valida per le operazioni domestiche ma non risultare nel VIES se il soggetto non ha effettuato l’iscrizione VIES.
❓ Cosa si intende per “operatore economico attivo” ai fini VIES?
Un operatore economico attivo ai fini VIES è un soggetto passivo IVA — impresa, professionista, società o ente — che effettua regolarmente operazioni economiche rilevanti ai fini IVA, è regolarmente iscritto nella banca dati VIES del proprio Stato membro e rispetta tutti gli adempimenti fiscali correlati (presentazione degli Elenchi Intrastat, dichiarazione IVA, versamenti). L’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente che i soggetti iscritti al VIES siano effettivamente “attivi” in questo senso, procedendo all’esclusione di coloro che non dimostrano una concreta operatività intracomunitaria.
❓ Posso usare un intermediario per richiedere l’iscrizione VIES al mio posto?
Sì, è possibile delegare un intermediario abilitato (commercialista, consulente fiscale, CAF) a richiedere l’iscrizione VIES per tuo conto, tramite il servizio Entratel. Tuttavia, come già sottolineato, il servizio è completamente gratuito: l’intermediario potrebbe addebitarti il costo della propria prestazione professionale, ma la procedura in sé non ha costo. Puoi anche effettuarla autonomamente con estrema facilità tramite SPID/CIE.
❓ Come funziona la verifica Soggetti IVA comunitari per i miei fornitori esteri?
Per verificare se un fornitore estero è abilitato alle operazioni intracomunitarie, puoi utilizzare il portale VIES della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/). Seleziona il Paese del fornitore, inserisci il suo numero di identificazione IVA (con il prefisso del Paese, es. DE per Germania, FR per Francia, ES per Spagna) e il sistema ti fornirà in tempo reale l’esito della verifica. È buona prassi effettuare questa verifica prima di ogni transazione con un nuovo fornitore e conservarne la documentazione.
Conclusioni {#conclusioni}
L’iscrizione VIES è molto più di un semplice adempimento burocratico: è la chiave di accesso al mercato unico europeo, lo strumento che consente a imprese e professionisti italiani di operare con i propri partner negli altri 26 Stati membri dell’UE in modo conforme, efficiente e fiscalmente corretto.
Abbiamo visto come la procedura per ottenere l’iscrizione VIES sia semplice, gratuita e immediata — sia in fase di apertura della partita IVA (tramite i modelli AA7 o AA9) sia successivamente, attraverso il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate. La tecnologia ha reso questo processo accessibile a chiunque, eliminando la necessità di intermediari a pagamento.
Ecco i punti chiave da ricordare:
| Aspetto | Cosa sapere |
| Cos’è | Banca dati europea degli operatori abilitati agli scambi intracomunitari |
| Costo | Completamente gratuito |
| Attivazione | Immediata (portale AE) o contestuale all’apertura della P.IVA |
| A chi serve | A tutti i soggetti passivi IVA che operano con controparti UE |
| Rischio senza VIES | Impossibilità di applicare il regime di non imponibilità; sanzioni |
| Esclusione | Volontaria, per mancata presentazione Intrastat (4 trimestri) o per provvedimento AE |
| Verifica | Portale CE (ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) o portale AE |
| Soggetti extra-UE | Obbligo di garanzia patrimoniale min. €50.000 (D.Lgs. 13/2024) |
La cosa più importante da fare, se non l’hai ancora fatto, è verificare immediatamente se la tua partita IVA è iscritta al VIES — o procedere con l’iscrizione se intendi espandere la tua attività verso i mercati europei. Il mondo del commercio internazionale premia chi è preparato, e l’iscrizione VIES è il primo passo obbligato.
🔗 Link Ufficiali di Riferimento
- Agenzia delle Entrate — Inclusione Archivio VIES: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/
- Commissione Europea — Verifica VIES online: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
- Agenzia delle Entrate — Portale ufficiale: https://www.agenziaentrate.gov.it
- Gazzetta Ufficiale — DM 4 dicembre 2024 (garanzia extra-UE): https://www.gazzettaufficiale.it
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Questa guida è redatta a scopo informativo sulla base delle normative vigenti. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un professionista fiscale abilitato o l’Agenzia delle Entrate.