Art. 64 DPR 633/1972: Accertamento IVA e Uffici Doganali

Art. 64 DPR 633/1972: Accertamento IVA e Uffici Doganali

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Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — Titolo IV, Accertamento e riscossione
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972 | Agenzia delle Entrate – DPR 633/1972

Introduzione: Che cos’è l’art. 64 DPR 633/1972?

L’art. 64 DPR 633/1972 è una disposizione fondamentale del Testo Unico IVA italiano, collocata nel Titolo IV dedicato all’Accertamento e alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972.

L’art. 64 DPR 633/1972 si inserisce in un sistema di collaborazione interistituzionale pensato per rafforzare l’accertamento e la riscossione dell’IVA sulle operazioni di importazione e su quelle soggette alla vigilanza degli uffici tecnici competenti. La sua ratio è chiara: garantire che il flusso informativo tra le diverse amministrazioni fiscali sia efficiente, coordinato e orientato alla corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Comprendere il contenuto e la portata dell’art. 64 DPR 633/1972 è essenziale per chiunque si occupi di commercio estero, importazioni, operazioni doganali o gestione di imprese soggette alla vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il Testo dell’Art. 64 DPR 633/1972

L’art. 64 DPR 633/1972, rubricato “Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione”, stabilisce quanto segue:

Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai competenti Uffici dell’imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli Uffici stessi.

La disposizione si articola, dunque, in due commi distinti:

  • Primo comma: regola la collaborazione degli uffici doganali negli accertamenti IVA relativi alle violazioni in materia di importazione.
  • Secondo comma: disciplina la cooperazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con gli uffici IVA per la verifica dell’imposta dovuta da imprese soggette a vigilanza specifica.

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Contesto Normativo: Il DPR 633/1972 e la Struttura del Testo Unico IVA

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta la legge fondamentale dell’IVA in Italia, emanato in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nell’ambito della riforma tributaria. Il decreto ha recepito i principi della Direttiva CEE n. 388/1977 (Sesta Direttiva IVA) e, successivamente, si è adeguato alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che costituisce il testo normativo europeo di riferimento per il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto nell’Unione europea.

Titolo DPR 633/1972Contenuto
Titolo IDisposizioni generali (operazioni imponibili, cessioni di beni, prestazioni di servizi)
Titolo IIObblighi dei contribuenti (fatturazione, registrazione, dichiarazioni)
Titolo IIIRimborsi e detrazioni
Titolo IVAccertamento e riscossione (artt. 51–66 bis)
Titolo VDisposizioni speciali e regimi particolari
Titolo VIImportazioni
Titolo VIIDisposizioni transitorie e finali

L’art. 64 DPR 633/1972 si colloca all’interno del Titolo IV, immediatamente dopo l’art. 63 (Collaborazione della Guardia di Finanza) e prima dell’art. 65 (Obblighi dell’amministrazione finanziaria), costituendo un vero e proprio “sistema di collaborazione istituzionale” per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Evoluzione Normativa e Aggiornamenti

Il Testo Unico IVA è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni. Da segnalare, in chiave attuale, che il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, ha avviato un processo di riordino e sistematizzazione della normativa IVA in attuazione della Legge delega fiscale n. 111/2023. Dal 1° gennaio 2027, parte delle disposizioni del DPR 633/1972 transiterà in nuovi testi unici tematici, anche se il nucleo sostanziale della normativa rimane immutato.

L’art. 64 DPR 633/1972 è rimasto nella sua struttura essenziale stabile nel tempo, a conferma della sua valenza sistematica nel quadro dell’accertamento e della riscossione IVA.

Analisi Dettagliata del Primo Comma: Gli Uffici Doganali

Il Ruolo degli Uffici Doganali nell’Accertamento IVA

Il primo comma dell’art. 64 DPR 633/1972 attribuisce agli uffici doganali il compito di eseguire i controlli necessari per l’accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46, comunicando i risultati agli uffici IVA competenti per territorio.

Nota sulla riforma sanzionatoria: l’art. 46 del DPR 633/1972, nella sua versione originaria, conteneva le sanzioni per le violazioni in materia di importazione e cessioni all’esportazione. Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, gli articoli da 41 a 49 del DPR 633/1972 sono stati abrogati (art. 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 471/1997) e la materia sanzionatoria è stata trasferita nei nuovi testi di riforma.

Il richiamo all’art. 46 che permane nell’art. 64 DPR 633/1972 va pertanto letto in coordinamento con il sistema sanzionatorio vigente, in particolare con l’art. 7 del D.Lgs. 471/1997 (Violazioni relative alle esportazioni), che punisce con sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo le cessioni senza addebito d’imposta nei casi non consentiti, e con l’art. 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997, che sanziona con una pena dal 100% al 200% dell’IVA dovuta chi, in mancanza dei presupposti di legge, si avvale indebitamente della qualifica di esportatore abituale per acquistare o importare beni senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972.

Il Documento Doganale come Prova

L’art. 8 del DPR 633/1972 stabilisce che le cessioni all’esportazione sono non imponibili ai fini IVA, a condizione che l’esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura o sul documento di trasporto. La bolla di accompagnamento, originariamente disciplinata dal D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, è stata sostituita dal Documento di Trasporto (DDT) a partire dal 1996, in forza del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

Il testo dell’art. 8 DPR 633/1972 richiama ancora la bolla di accompagnamento “emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978 n. 6”, formula che nella pratica attuale si intende riferita al DDT o al documento equivalente previsto dalla normativa vigente.

In questo quadro, il documento doganale assume un ruolo centrale: è lo strumento con cui si prova la non imponibilità dell’operazione e, al tempo stesso, è l’oggetto dei controlli che gli uffici doganali effettuano ai sensi dell’art. 64 DPR 633/1972.

Le Controversie sulla Qualità e Quantità dei Beni

Il primo comma dell’art. 64 DPR 633/1972 precisa che, per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni importati, si applicano le disposizioni della legge doganale, ovvero il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e, nell’ambito dell’Unione europea, il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013).

Questo rinvio alla legge doganale è particolarmente rilevante per le imprese che operano con cessioni di beni importati, poiché:

  • Definisce quale autorità è competente a risolvere le controversie sull’accertamento della merce.
  • Garantisce un sistema di tutela uniforme in linea con la normativa dell’Unione europea.
  • Previene conflitti di competenza tra uffici IVA e uffici doganali.

Analisi Dettagliata del Secondo Comma: Gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione

Cosa Sono le Imposte di Fabbricazione?

Le imposte di fabbricazione (oggi denominate accise) sono tributi indiretti gravanti sulla produzione e sul consumo di determinati beni: carburanti, energia elettrica, alcol, tabacchi e altri prodotti soggetti ad accisa. I depositi e gli stabilimenti produttivi di tali beni sono soggetti alla vigilanza degli uffici tecnici competenti, oggi ricompresi nell’ambito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Cooperazione con gli Uffici IVA

Il secondo comma dell’art. 64 DPR 633/1972 stabilisce che gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici IVA al fine di accertare l’imposta sul valore aggiunto dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla loro vigilanza.

Questa cooperazione è particolarmente significativa per le seguenti ragioni:

  1. Accertamento integrato: Le imprese soggette ad accisa producono o detengono beni che, quando vengono immessi in consumo o ceduti, sono soggetti anche all’IVA. La collaborazione tra i due uffici consente di ricostruire il volume d’affari reale del soggetto passivo.
  2. Prevenzione dell’evasione: La vigilanza fisica sui depositi e sugli stabilimenti permette di verificare la corrispondenza tra i quantitativi fisici di merce e le registrazioni contabili, contrastando le frodi IVA.
  3. Ricostruzione delle operazioni effettuate: I dati rilevati dagli uffici tecnici consentono di verificare la completezza e la correttezza delle dichiarazioni IVA presentate dal soggetto passivo, con particolare riguardo alla imposta relativa alle operazioni imponibili.

L’Art. 64 DPR 633/1972 nel Sistema dell’Accertamento IVA

Il Quadro delle Collaborazioni Istituzionali nel Titolo IV

L’art. 64 DPR 633/1972 fa parte di un più ampio sistema di collaborazioni tra le diverse amministrazioni dello Stato ai fini dell’accertamento IVA. Il Titolo IV del DPR 633/1972 delinea questo sistema:

ArticoloSoggetto collaboranteFunzione
Art. 51Uffici IVAAttribuzioni e poteri di accertamento
Art. 52Uffici IVAAccessi, ispezioni e verifiche
Art. 63Guardia di FinanzaCollaborazione nelle verifiche fiscali
Art. 64Uffici doganali e uffici tecnici imposte fabbricazioneAccertamento IVA su importazioni e imprese vigilate
Art. 65Amministrazione finanziariaObblighi informativi verso i contribuenti
Art. 66TuttiSegreto d’ufficio

Rapporto con il Principio di Neutralità dell’IVA

Il sistema delineato dall’art. 64 DPR 633/1972 è coerente con il principio di neutralità dell’IVA, sancito sia dalla normativa italiana sia dalla Direttiva 2006/112/CE. L’imposta sul valore aggiunto deve gravare sul consumatore finale senza distorsioni: la collaborazione interistituzionale prevista dall’art. 64 DPR 633/1972 serve proprio a garantire che ogni operazione imponibile sia correttamente individuata e tassata, evitando che le importazioni o le cessioni soggette ad accisa sfuggano all’imposizione IVA.

Impatto sull’Art. 38-bis e sui Rimborsi

Nell’ambito delle procedure di rimborso IVA infrannuale e annuale disciplinate dall’articolo 38-bis del DPR 633/1972, i dati provenienti dagli uffici doganali possono assumere rilievo ai fini della verifica del credito IVA vantato dall’importatore o dall’operatore che ha effettuato cessioni all’esportazione.

Le Operazioni Doganali e l’IVA sulle Importazioni

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Il Regime IVA delle Importazioni: Art. 67 DPR 633/1972

Per comprendere appieno la portata dell’art. 64 DPR 633/1972, è necessario inquadrare il regime IVA delle importazioni disciplinato dall’art. 67 del medesimo decreto. L’IVA sulle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dagli uffici doganali, e si applica ai beni che entrano nel territorio dello Stato da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

La base imponibile è determinata in base al valore doganale dei beni, aumentato dei diritti doganali e delle spese di trasporto fino alla destinazione all’interno del territorio comunitario.

Le Importazioni Non Soggette: Art. 68 DPR 633/1972

L’articolo 68 del DPR 633/1972 elenca le importazioni non soggette all’IVA, tra cui:

  • Le importazioni di beni che costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili ai sensi dell’art. 8.
  • Le importazioni di beni in regime di temporanea importazione o in transito doganale.
  • Specifiche tipologie di beni, come le merci reimportate dopo lavorazione all’estero.

In tutti questi casi, la corretta applicazione del regime esentivo richiede la verifica documentale da parte degli uffici doganali, che agiscono anche in forza dell’art. 64 DPR 633/1972.

Tabella Riepilogativa: IVA e Importazioni

Tipo di OperazioneRegime IVASoggetto Accertatore
Importazione definitiva da Paesi extra-UEImponibile (art. 67)Ufficio doganale
Cessione all’esportazione fuori UENon imponibile (art. 8)Ufficio doganale (verifica doc.)
Importazione temporaneaNon soggetta (art. 68)Ufficio doganale
Beni in transitoNon soggetta (art. 68)Ufficio doganale
Beni soggetti ad accisa (immessi in consumo)ImponibileUfficio accise / Ufficio IVA

Il Soggetto Passivo e gli Obblighi di Cooperazione

Chi è il Soggetto Passivo Coinvolto

In relazione all’art. 64 DPR 633/1972, i soggetti passivi direttamente interessati sono:

  • Gli importatori: imprenditori, professionisti o soggetti che effettuano operazioni effettuate nel territorio dello Stato attraverso l’introduzione di beni da Paesi non UE.
  • Le imprese produttrici di beni soggetti ad accisa: aziende i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (raffinerie, distillerie, tabacchifici, centrali elettriche, ecc.).
  • I pubblici depositi doganali: strutture dove i beni possono sostare in regime sospensivo prima dell’immissione in libera pratica.

La Contabilità Separata e le Imprese Vigilate

Le imprese soggette alla vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono spesso tenute alla gestione di una contabilità separata per le diverse tipologie di prodotti e operazioni. Questa contabilità costituisce un elemento fondamentale per la corretta applicazione dell’art. 64 DPR 633/1972, consentendo agli uffici competenti di ricostruire il volume d’affari ai fini IVA con precisione.

Approfondisci le procedure di rettifica delle dichiarazioni IVA previste dall’Art. 54 DPR 633/1972 e il ruolo dell’amministrazione finanziaria.

Profili Pratici: Come Opera la Collaborazione Prevista dall’Art. 64 DPR 633/1972

Le Verifiche degli Uffici Doganali

In concreto, gli uffici doganali che rilevano violazioni in materia di applicazione dell’IVA sulle importazioni — ad esempio, false attestazioni sulla qualifica di esportatore abituale o sulla destinazione non imponibile dei beni — sono tenuti a:

  1. Eseguire i controlli necessari per accertare la violazione.
  2. Redigere un verbale di constatazione.
  3. Trasmettere gli atti ai competenti uffici IVA per i seguiti di accertamento e riscossione.
  4. In caso di controversie sulla qualità o quantità dei beni, applicare le disposizioni della legge doganale.

Questa procedura garantisce che la violazione sia trattata dall’ufficio tecnicamente più competente per ciascun profilo: l’ufficio doganale per gli aspetti doganali in senso stretto, l’ufficio IVA per il recupero dell’imposta sul valore aggiunto.

La Cooperazione degli Uffici Tecnici

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (ora integrati nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) cooperano con gli uffici IVA mediante:

  • Segnalazioni di anomalie riscontrate durante l’attività di vigilanza sui depositi.
  • Fornitura di dati sui quantitativi di beni prodotti, detenuti o immessi in consumo.
  • Partecipazione a verifiche congiunte presso gli stabilimenti produttivi.
  • Scambio di informazioni contabili utili alla ricostruzione della base imponibile IVA.

Profili Fiscali: L’Art. 64 DPR 633/1972 e la Lotta all’Evasione

Il Contrasto alle Frodi IVA

L’art. 64 DPR 633/1972 svolge un ruolo importante nel contrasto alle frodi IVA, in particolare a quelle connesse alle operazioni di importazione e al settore delle accise. La capacità degli uffici doganali di verificare la corrispondenza tra la documentazione presentata e i flussi fisici di merci rappresenta un presidio fondamentale per:

  • Contrastare le false attestazioni di destinazione non imponibile delle merci.
  • Prevenire l’evasione dell’IVA sulle importazioni attraverso la sotto-dichiarazione del valore doganale.
  • Evitare indebite compensazioni o rimborsi IVA basati su operazioni inesistenti o irregolari.

Il Raccordo con l’Art. 60-bis: La Solidarietà nel Pagamento

Il sistema dell’art. 64 DPR 633/1972 si raccorda con l’art. 60-bis del medesimo decreto, che disciplina la responsabilità solidale del cessionario per il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente nelle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale. La collaborazione tra uffici doganali e uffici IVA consente di individuare più efficacemente le filiere commerciali sospette, nelle quali i beni transitano attraverso soggetti che omettono il versamento dell’imposta.

La Rilevanza per il Rogito Notarile e le Cessioni Immobiliari

Seppur indirettamente, l’art. 64 DPR 633/1972 può avere riflessi anche nelle cessioni di beni immobili soggetti ad accisa o a particolari regimi doganali. In questi casi, la documentazione prodotta dagli uffici tecnici può essere rilevante ai fini della corretta determinazione della base imponibile IVA da inserire nel rogito notarile.

Aggiornamenti Normativi Recenti e Prospettive Future

Il Nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10)

In attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023, come modificata dalla Legge n. 120/2025), il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Si tratta di un intervento di carattere compilativo e di riordino organico, non di una riforma sostanziale dell’IVA.

Il nuovo TU IVA è composto da 171 articoli, suddivisi in 18 Titoli, e accorpa in un unico corpus normativo il DPR n. 633/1972, la disciplina degli scambi intracomunitari (D.L. n. 331/1993) e altre norme di settore. Le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 TU IVA); a partire dalla stessa data operano le abrogazioni previste dall’art. 170, tra cui quella del DPR 633/1972.

Per effetto del decreto Milleproroghe, l’applicazione del nuovo TU è stata rinviata di un anno rispetto alla scadenza originaria. Fino al 31 dicembre 2026, l’art. 64 DPR 633/1972 rimane pertanto pienamente vigente e applicabile nella sua formulazione attuale.

La Digitalizzazione Doganale e l’IVA

Il progressivo sviluppo del sistema doganale digitale, con l’adozione di procedure telematiche per le dichiarazioni doganali e la fatturazione elettronica, ha rafforzato la cooperazione tra uffici doganali e uffici IVA prevista dall’art. 64 DPR 633/1972. Lo scambio telematico di informazioni tra le diverse amministrazioni finanziarie riduce i tempi di segnalazione e aumenta l’efficacia dei controlli.

Nel contesto dell’Unione europea, il sistema EMCS (Excise Movement and Control System) per la movimentazione di beni soggetti ad accisa e il sistema doganale AES (Automated Export System) costituiscono strumenti tecnologici che supportano la collaborazione interistituzionale delineata dall’art. 64 DPR 633/1972.

Tabella di Sintesi: L’Art. 64 DPR 633/1972 a Colpo d’Occhio

AspettoDettaglio
DenominazioneCollaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
CollocazioneDPR 633/1972, Titolo IV, Accertamento e riscossione
Soggetti coinvoltiUffici doganali, Uffici tecnici imposte di fabbricazione, Uffici IVA
Ambito applicativoImportazioni, beni soggetti ad accisa, stabilimenti vigilati
FunzioneAccertamento IVA, cooperazione interistituzionale, prevenzione evasione
Norme collegateArtt. 46, 63, 65, 67, 68 DPR 633/1972; Legge doganale
Direttiva UE di riferimentoDirettiva 2006/112/CE
Aggiornamenti in vigoreD.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — GU n. 24 del 30/01/2026 (applicabile dal 01/01/2027)

Casi Pratici: Quando Si Applica l’Art. 64 DPR 633/1972

Caso 1: L’Importatore che si Avvale Indebitamente della Qualifica di Esportatore Abituale

Un’impresa importa beni senza pagamento dell’IVA, dichiarando di essere esportatore abituale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972. L’ufficio doganale, nel corso dei controlli, verifica che l’impresa non dispone del plafond necessario o che ne supera i limiti. In applicazione dell’art. 64 DPR 633/1972, l’ufficio doganale accerta la violazione e ne riferisce all’ufficio IVA competente, che provvederà all’accertamento e al recupero dell’imposta non versata. La sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 471/1997: dal 100% al 200% dell’IVA non pagata.

Caso 2: La Raffineria Soggetta a Vigilanza

Una raffineria è sottoposta alla vigilanza dell’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (accise sui carburanti). Nel corso di un’ispezione, vengono rilevati quantitativi di prodotto non corrispondenti alle scritture contabili. In base all’art. 64 DPR 633/1972, l’ufficio tecnico coopera con l’ufficio IVA per accertare se le operazioni non registrate abbiano dato luogo anche a omissioni nella dichiarazione IVA.

Caso 3: Il Deposito Doganale e le Manipolazioni Usuali

Una società utilizza un deposito doganale per effettuare manipolazioni usuali su beni provenienti da Paesi extra-UE prima della loro immissione in libera pratica. L’ufficio doganale verifica la corretta applicazione delle norme IVA sulle singole operazioni effettuate, riferendo eventuali irregolarità all’ufficio IVA competente, in linea con quanto previsto dall’art. 64 DPR 633/1972.

FAQ: Domande Frequenti sull’Art. 64 DPR 633/1972

1. Qual è l’oggetto specifico dell’art. 64 DPR 633/1972 e cosa disciplina concretamente?

L’art. 64 DPR 633/1972 disciplina la collaborazione tra due categorie di uffici amministrativi e gli uffici IVA: gli uffici doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Il primo comma obbliga gli uffici doganali a eseguire i controlli necessari per accertare le violazioni in materia di IVA sulle importazioni (richiamate dall’art. 46, comma 5, del DPR 633/1972) e a riferirne agli uffici IVA competenti. Il secondo comma prevede invece che gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperino attivamente con gli uffici IVA per verificare l’imposta dovuta dalle imprese sottoposte alla loro vigilanza.

2. Perché l’art. 64 DPR 633/1972 rinvia alle disposizioni della legge doganale per le controversie sulla qualità e quantità dei beni?

Il rinvio alla legge doganale per le controversie sulla qualità e quantità dei beni importati si giustifica con una ragione di competenza tecnica e giuridica: gli uffici doganali dispongono di strumenti, procedure e competenze specializzate per classificare e valutare le merci (nomenclatura doganale, analisi di laboratorio, perizie tecniche). Sarebbe quindi inefficiente e potenzialmente contraddittorio sottoporre queste controversie a procedure puramente tributarie. La legge doganale offre garanzie e procedure adeguate a questo tipo di accertamento, garantendo al contempo la coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia doganale.

3. Quali sono le violazioni dell’art. 46, quinto comma, DPR 633/1972 a cui fa riferimento l’art. 64?

L’art. 46, quinto comma, del DPR 633/1972 — nella sua formulazione originaria — disciplinava le sanzioni applicabili a chi, in materia di importazioni, attestava falsamente di avere i requisiti per beneficiare di trattamenti agevolati (in particolare la non applicazione dell’IVA per gli esportatori abituali). Con la riforma sanzionatoria del 1997 (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), gli articoli da 41 a 49 del DPR 633/1972 sono stati abrogati e la materia è transitata nel nuovo testo.

Il sistema sanzionatorio attuale di riferimento è l’art. 7 del D.Lgs. 471/1997 (Violazioni relative alle esportazioni). In particolare, l’art. 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997 punisce con una sanzione dal 100% al 200% dell’IVA dovuta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si avvale indebitamente della qualifica di esportatore abituale per acquistare o importare merci senza pagare l’imposta. Il richiamo all’art. 46 che permane nel testo dell’art. 64 DPR 633/1972 deve pertanto essere letto nel contesto del vigente impianto sanzionatorio del D.Lgs. 471/1997.

4. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione esistono ancora nel 2026 o sono stati soppressi?

Le funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono oggi esercitate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istituita con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e riorganizzata nel corso degli anni. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce sia le funzioni doganali sia quelle relative alle accise (le attuali imposte di fabbricazione e di consumo) e mantiene, nelle sue articolazioni territoriali, la vigilanza sugli stabilimenti produttivi di beni soggetti ad accisa. Il riferimento dell’art. 64 DPR 633/1972 agli “uffici tecnici delle imposte di fabbricazione” deve pertanto intendersi come riferito alle strutture competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. Cosa cambia per l’art. 64 DPR 633/1972 con il nuovo Testo Unico IVA previsto per il 2027?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 — ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, composto da 171 articoli in 18 Titoli, in attuazione della legge delega fiscale (Legge n. 111/2023). Le sue disposizioni entreranno in applicazione dal 1° gennaio 2027 (art. 171), data dalla quale opererà anche l’abrogazione del DPR 633/1972 (art. 170).

Il nuovo TU ha carattere compilativo e di riordino: non introduce riforme sostanziali, ma riorganizza in un unico corpus il DPR 633/1972, la disciplina intracomunitaria del D.L. 331/1993 e altre norme collegate. La disciplina sostanziale della collaborazione istituzionale prevista dall’art. 64 DPR 633/1972 è destinata a confluire nel nuovo TU IVA con una diversa numerazione e collocazione sistematica. Fino al 31 dicembre 2026, l’art. 64 DPR 633/1972 rimane pienamente vigente e applicabile.

6. L’art. 64 DPR 633/1972 si applica anche alle importazioni intracomunitarie (da altri Paesi UE)?

No. L’art. 64 DPR 633/1972 riguarda principalmente le importazioni da Paesi non appartenenti all’Unione europea, soggette a sdoganamento. Le operazioni intracomunitarie (acquisti di beni da altri Paesi UE) sono invece disciplinate dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per queste operazioni, il controllo è assicurato attraverso il sistema VIES (VAT Information Exchange System) e la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE e dai regolamenti europei sulla cooperazione in materia di IVA.

7. Un’impresa può essere accertata ai fini IVA esclusivamente sulla base delle segnalazioni degli uffici doganali, senza un accesso diretto dell’ufficio IVA?

Sì. Le segnalazioni degli uffici doganali ai sensi dell’art. 64 DPR 633/1972 costituiscono un elemento autonomo che legittima l’ufficio IVA ad avviare un procedimento di accertamento nei confronti del contribuente. Questo non esclude che l’ufficio IVA possa anche procedere a verifiche dirette (accessi, ispezioni, richieste di documenti) ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR 633/1972. In ogni caso, l’accertamento deve rispettare le garanzie del contraddittorio e le norme sullo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000).

8. Quali documenti devono essere conservati dalle imprese importatrici anche in relazione agli obblighi connessi all’art. 64 DPR 633/1972?

Le imprese importatrici devono conservare, tra l’altro: le dichiarazioni doganali (DAU/SAD o, nel sistema attuale, le dichiarazioni presentate al sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane), il documento doganale di importazione, le fatture di acquisto estere, la documentazione relativa all’eventuale qualifica di esportatore abituale (dichiarazioni d’intento), i registri IVA degli acquisti, e la documentazione relativa al valore doganale dichiarato. La corretta conservazione di questi documenti è essenziale anche ai fini della difesa in caso di segnalazione ai sensi dell’art. 64 DPR 633/1972.

Conclusioni: Il Valore Sistematico dell’Art. 64 DPR 633/1972

L’art. 64 DPR 633/1972 rappresenta un tassello essenziale del sistema italiano di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto. La sua apparente semplicità nasconde una funzione di cruciale importanza: garantire che il controllo sull’IVA non si limiti all’attività degli uffici tributari tradizionali, ma si avvalga anche della competenza specialistica degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Questa collaborazione interistituzionale consente di:

  • Chiudere le falle del sistema: le operazioni di importazione e le produzioni soggette ad accisa rappresentano settori storicamente ad alto rischio di evasione IVA. La cooperazione tra uffici specializzati riduce le opportunità di elusione.
  • Garantire la coerenza con la normativa europea: la Direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di garantire una riscossione efficace dell’IVA. L’art. 64 DPR 633/1972 è uno strumento concreto per adempiere a questo obbligo.
  • Sfruttare le sinergie informative: la vigilanza doganale e accisale genera un patrimonio informativo unico, che sarebbe disperso senza un meccanismo di condivisione con gli uffici IVA.

Per i professionisti tributari, gli importatori, le imprese operanti nel settore delle accise e tutti i soggetti passivi IVA che interagiscono con l’amministrazione doganale, la comprensione dell’art. 64 DPR 633/1972 è fondamentale per gestire correttamente i propri obblighi fiscali e per comprendere il quadro complessivo dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

Con il riordino normativo già operato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, il contenuto sostanziale dell’art. 64 DPR 633/1972 è destinato a confluire nel nuovo Testo Unico IVA — applicabile dal 1° gennaio 2027 — in una forma aggiornata e ricollocata sistematicamente, a conferma della sua perdurante centralità nel sistema di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto italiano.


Fonti e Riferimenti Ufficiali


Nota: Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per questioni specifiche, si raccomanda di consultare un professionista abilitato o le fonti normative ufficiali.

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