Art. 65 DPR 633/1972: Amministrazione Finanziaria e IVA
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L’art. 65 DPR 633/1972 disciplina uno degli aspetti più strategici del sistema dell’imposta sul valore aggiunto italiano: gli obblighi dell’amministrazione finanziaria in materia di cooperazione fiscale internazionale con le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Inserito nel blocco normativo dedicato all’accertamento e alla riscossione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 65 DPR 633/1972 costituisce il riferimento normativo interno attraverso cui l’Italia adempie agli obblighi europei di scambio di informazioni ai fini del corretto accertamento dell’IVA, in coordinamento con il Regolamento (UE) n. 904/2010.
Comprendere l’art. 65 DPR 633 del 1972 significa padroneggiare il ruolo dell’amministrazione finanziaria italiana nel sistema europeo di cooperazione fiscale — un sistema che produce effetti concreti, anche se indiretti, su qualsiasi impresa o professionista che effettua operazioni con l’estero.
1. Il DPR 633/1972: Il Decreto IVA Italiano {#dpr}
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 dell’11 novembre 1972 (Supplemento Ordinario n. 1), ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia, attuando la delega conferita dalla Legge 9 ottobre 1971, n. 825 per la riforma tributaria.
Come stabilisce l’art. 1 del DPR 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate. L’imposta è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 (art. 76 dello stesso decreto), sostituendo la precedente imposta generale sull’entrata (IGE).
Il DPR 633 del 1972 ha subito centinaia di modifiche legislative in oltre cinquant’anni di vita, assorbendo l’evoluzione del diritto europeo — in primo luogo la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell’IVA — e le esigenze operative del sistema tributario italiano. Rimane il riferimento normativo principale dell’IVA italiana fino al 1° gennaio 2027, data in cui entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026).
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2. Collocazione dell’Art. 65 DPR 633/1972 nel Decreto {#struttura}
Il DPR 633/1972, nel testo coordinato vigente, affronta in sequenza le disposizioni generali sull’imposta (artt. 1–20), gli obblighi dei contribuenti in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione (artt. 21–40), le sanzioni (artt. 41–50), la disciplina sull’accertamento e la riscossione, le norme sulle importazioni e le disposizioni varie e transitorie (fino all’art. 94).
Nota sulla struttura: Il DPR 633/1972 ha ricevuto centinaia di integrazioni nel corso di oltre cinquant’anni (art. 7-ter, art. 17-ter, art. 70-bis e seguenti, ecc.). La numerazione e l’intestazione dei “titoli” varia quindi tra le diverse edizioni del testo coordinato in commercio. Ai fini pratici, ciò che conta è che la sezione dedicata all’accertamento e alla riscossione — in cui si trova l’art. 65 DPR 633 del 1972 — comprende stabilmente gli articoli da 51 a 66-bis, come documentato sia dall’indice ufficiale del decreto sia dalla prassi professionale consolidata.
L’art. 65 DPR 633/1972 è preceduto dall’art. 64 (Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) e seguito dall’art. 66 (Segreto d’ufficio): una sequenza logica che colloca la norma nel contesto delle disposizioni sulle attribuzioni e i poteri dell’amministrazione fiscale nella fase di controllo.
3. Testo e Analisi dell’Art. 65 DPR 633/1972 {#testo}
Il titolo ufficiale dell’art. 65 DPR 633/1972 è “Obblighi dell’amministrazione finanziaria”. Secondo il testo coordinato e aggiornato del decreto, la norma si articola in due commi:
Primo comma: L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
Secondo comma: L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.
(Testo ricavato dal testo coordinato del DPR 633/1972; per il testo ufficiale integrale fare sempre riferimento a Normattiva o alla Gazzetta Ufficiale.)
Analisi del Primo Comma
Il primo comma dell’art. 65 DPR 633/1972 pone in capo all’amministrazione finanziaria italiana — identificabile oggi nell’Agenzia delle Entrate come autorità fiscale competente in materia di IVA — due obblighi distinti:
a) L’obbligo di scambio informativo: L’amministrazione deve scambiare con le autorità fiscali degli altri Stati UE le informazioni necessarie per il corretto accertamento dell’IVA. Non si tratta di una facoltà discrezionale, ma di un obbligo giuridico preciso, il cui contenuto è oggi ulteriormente specificato dal Regolamento (UE) n. 904/2010 (si veda la Sezione 4).
b) La possibilità di autorizzare la presenza di funzionari stranieri: L’amministrazione può consentire che funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati UE siano fisicamente presenti sul territorio italiano nell’ambito di indagini e verifiche congiunte. Questa previsione — avanzata per il suo tempo — anticipa istituti come gli audit congiunti transfrontalieri oggi disciplinati a livello europeo.
Analisi del Secondo Comma
Il secondo comma garantisce la simmetria procedurale: le informazioni raccolte per essere trasmesse agli altri Stati devono essere ottenute con le stesse modalità e nei medesimi limiti previsti per l’accertamento IVA interno. In questo modo, il contribuente soggetto a raccolta di informazioni destinata a un’autorità estera beneficia delle medesime garanzie procedurali applicabili a un normale accertamento interno.
Una Norma Breve, ma con Ampio Impatto Operativo
È importante sottolineare che l’art. 65 DPR 633/1972 è una disposizione relativamente breve e a carattere generale. Il legislatore del 1972 si è limitato a porre il principio — l’obbligo di cooperazione — demandando al diritto europeo la definizione delle regole operative di dettaglio. Oggi quelle regole operative sono contenute nel Regolamento (UE) n. 904/2010, che costituisce il vero e proprio “codice procedurale” della cooperazione fiscale IVA tra gli Stati UE. L’art. 65 rimane il fondamento normativo nazionale, ma è il regolamento europeo — direttamente applicabile — a disciplinare le procedure concrete, i termini, gli strumenti e le responsabilità delle autorità fiscali degli Stati membri.
Cosa NON Disciplina l’Art. 65 DPR 633/1972
È fondamentale chiarire i confini applicativi della norma. L’art. 65 DPR 633 del 1972 non riguarda:
- Le cessioni all’esportazione non imponibili → disciplinate dall’art. 8
- Il regime degli esportatori abituali e il plafond IVA → disciplinato dall’art. 8, c. 1, lett. c)
- La detrazione dell’imposta → disciplinata dall’art. 19
- Gli obblighi di fatturazione → disciplinati dall’art. 21
- La dichiarazione annuale IVA → disciplinata dall’art. 28
- Gli eredi del contribuente deceduto → disciplinati dall’art. 35-bis
Si tratta esclusivamente di una norma di cooperazione amministrativa internazionale in materia IVA, destinata alla pubblica amministrazione, non ai soggetti passivi privati.
4. Il Quadro Europeo: Regolamento UE 904/2010 {#europeo}
L’art. 65 DPR 633/1972 trova il suo completamento operativo nel diritto europeo. La norma interna fornisce la base giuridica nazionale per la cooperazione fiscale IVA; il diritto UE ne definisce le modalità e le procedure concrete.
Il Regolamento (UE) n. 904/2010: Il Testo Fondamentale
Il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, è il principale strumento normativo europeo che opera in combinato disposto con l’art. 65 DPR 633 del 1972. In quanto regolamento europeo, è direttamente applicabile in tutti gli Stati UE senza necessità di recepimento nazionale.
Il Reg. 904/2010 disciplina:
- Le procedure di scambio di informazioni su richiesta (termine di risposta: tre mesi dall’art. 10 del regolamento)
- Lo scambio automatico e spontaneo di informazioni
- Il sistema VIES (VAT Information Exchange System) per la verifica dei numeri IVA intracomunitari
- Le procedure di verifica multilaterale e gli audit congiunti transfrontalieri
- Il ruolo del Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC)
Evoluzione del Quadro Normativo Europeo sulla Cooperazione IVA
| Anno | Strumento | Rilievo per Art. 65 DPR 633/1972 |
| 1977 | Direttiva 77/799/CEE | Uno dei primi strumenti di cooperazione fiscale tra gli Stati UE |
| 1992 | Regolamento CEE 218/92 | Primo strumento specifico per la cooperazione IVA intracomunitaria |
| 2003 | Regolamento CE 1798/2003 | Ha rafforzato lo scambio automatico di informazioni IVA |
| 2010 | Regolamento UE 904/2010 | Testo fondamentale vigente — cooperazione IVA e lotta frodi |
| 2012 | Regolamento UE 79/2012 | Modalità applicative del Reg. 904/2010 |
Nota sulla Direttiva 77/799/CEE: Si tratta di uno dei primi strumenti di cooperazione fiscale in ambito europeo. Inizialmente applicata principalmente alle imposte dirette, si è estesa progressivamente anche alle imposte indirette. È corretto inquadrarla come precursore storico della cooperazione fiscale UE, di cui l’art. 65 DPR 633 del 1972 è espressione interna.
5. Come Funziona lo Scambio di Informazioni IVA tra Stati UE {#scambio}
Il meccanismo attuativo dell’art. 65 DPR 633/1972, operativamente disciplinato dal Reg. UE 904/2010, si articola in tre canali principali.
5.1 Scambio su Richiesta
Un’autorità fiscale di uno Stato membro (Stato richiedente) invia una richiesta formale di informazioni all’autorità di un altro Stato (Stato richiesto). Quest’ultimo è tenuto a rispondere entro tre mesi dalla ricezione (art. 10, Reg. UE 904/2010). Se le informazioni sono già disponibili, il termine è ridotto a un mese.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 30 settembre 2021 (causa C-186/20), ha precisato che il superamento del termine di risposta da parte dello Stato richiesto non rende automaticamente illegittima la sospensione della verifica fiscale nello Stato richiedente in attesa delle informazioni.
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5.2 Scambio Automatico
Alcune categorie di informazioni vengono trasmesse periodicamente e sistematicamente, senza necessità di una richiesta specifica. I principali strumenti operativi sono:
- Il sistema VIES (VAT Information Exchange System): consente la verifica in tempo reale dei numeri di partita IVA intracomunitari. Ogni soggetto passivo può verificare gratuitamente la validità di un numero IVA straniero sul portale della Commissione Europea o su quello dell’Agenzia delle Entrate.
- Gli elenchi Intrastat: trasmissione periodica di dati sulle operazioni intracomunitarie.
- I dati sui soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia.
5.3 Scambio Spontaneo
Un’autorità fiscale può trasmettere informazioni ritenute utili per il corretto accertamento IVA di un altro Stato, anche senza essere stata sollecitata. Questo avviene tipicamente quando, nel corso di una verifica fiscale interna, emergono elementi rilevanti per un’amministrazione estera (es. operazioni fittizie con controparte straniera).
5.4 Presenza di Funzionari Stranieri in Italia
Come previsto espressamente dall’art. 65 DPR 633/1972, l’amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza fisica di funzionari fiscali di altri Stati UE sul territorio italiano. Questo strumento — oggi denominato “audit congiunto transfrontaliero” nel linguaggio dell’OCSE e dell’UE — è essenziale nella lotta alle frodi IVA internazionali, in particolare alle cosiddette frodi carosello (operazioni in cui l’IVA viene incassata ma non versata nell’ambito di catene di operazioni intracomunitarie).
Approfondisci le procedure di rettifica delle dichiarazioni IVA previste dall’Art. 54 DPR 633/1972 e il ruolo dell’amministrazione finanziaria.
6. Articoli Correlati: Il Sistema dell’Accertamento IVA {#accertamento}
L’art. 65 DPR 633/1972 opera all’interno di un sistema coerente di disposizioni dedicate all’accertamento e alla riscossione IVA. I principali articoli correlati della stessa sezione del decreto sono:
| Articolo | Titolo | Contenuto Sintetico |
| Art. 51 | Attribuzioni e poteri degli uffici IVA | Poteri di indagine dell’Agenzia delle Entrate |
| Art. 52 | Accessi, ispezioni e verifiche | Modalità e limiti delle verifiche fiscali |
| Art. 53 | Presunzioni di cessione e acquisto | Presunzioni applicabili in caso di merci senza documenti |
| Art. 54 | Rettifica delle dichiarazioni | Avviso di rettifica IVA |
| Art. 55 | Accertamento induttivo | Metodo induttivo se la contabilità è inattendibile |
| Art. 56 | Notificazione e motivazione degli accertamenti | Requisiti di forma degli atti impositivi |
| Art. 57 | Termine per gli accertamenti | Decadenza: 5 anni dalla dichiarazione |
| Art. 60 | Pagamento delle imposte accertate | Rivalsa IVA post-accertamento |
| Art. 62 | Riscossione coattiva e privilegi | Riscossione forzata dei crediti IVA |
| Art. 63 | Collaborazione della Guardia di Finanza | Ruolo della GdF nelle verifiche IVA |
| Art. 64 | Collaborazione degli uffici doganali | Supporto degli uffici doganali all’accertamento |
| Art. 65 | Obblighi dell’amministrazione finanziaria | Cooperazione fiscale internazionale UE |
| Art. 66 | Segreto d’ufficio | Riservatezza delle informazioni fiscali |
| Art. 66-bis | Pubblicazione degli elenchi di contribuenti | Pubblicità dei dati fiscali dei contribuenti |
Focus: Art. 57 DPR 633/1972 — Termini di Accertamento
L’art. 57 del DPR 633/1972 fissa i termini di decadenza per l’emissione degli avvisi di rettifica e accertamento: il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, il termine sale a sette anni. Le informazioni acquisite tramite il meccanismo di cooperazione internazionale previsto dall’art. 65 DPR 633 del 1972 possono essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per alimentare avvisi di accertamento, purché il termine di decadenza non sia già spirato.
Focus: Art. 60 DPR 633/1972 — Rivalsa IVA da Accertamento
L’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972 — introdotto dall’art. 93 del D.L. n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012) in seguito alla procedura di infrazione europea n. 2011/4081 per violazione del principio di neutralità IVA — stabilisce che il contribuente accertato ha diritto di addebitare al proprio cessionario o committente l’IVA versata a seguito di accertamento definitivo. Questa regola rafforza il coordinamento tra le disposizioni di accertamento del DPR 633/1972 — sezione in cui si colloca l’art. 65 DPR 633 del 1972 — e i principi di neutralità del sistema IVA.
7. Il Nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 10/2026 {#testo-unico}
Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2026 (Supplemento Ordinario n. 4), ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, destinato ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 del TU IVA).
Struttura del Nuovo TU IVA
Il nuovo Testo Unico è composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, organizzati coerentemente con la sistematica della Direttiva 2006/112/UE:
| Titolo TU IVA | Contenuto |
| Titolo I | Oggetto e ambito di applicazione |
| Titolo II | Ambito territoriale di applicazione |
| Titolo III | Soggetti passivi |
| Titolo IV | Operazioni imponibili |
| Titolo V | Luogo delle operazioni imponibili |
| Titolo VI | Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta |
| Titolo VII | Base imponibile |
| Titolo VIII | Aliquote |
| Titolo IX | Esenzioni e non imponibilità |
| Titolo X | Rivalsa e detrazione |
| Titolo XI | Volume d’affari ed esercizio di più attività |
| Titolo XII | Obblighi dei soggetti passivi |
| Titolo XIII | Riscossione |
| Titolo XIV | Rimborsi |
| Titolo XV | Gruppo IVA |
| Titolo XVI | Regimi speciali |
| Titolo XVII | Regimi di franchigia |
| Titolo XVIII | Disposizioni di coordinamento finale |
Cosa Succede all’Art. 65 DPR 633/1972 dal 2027
Il nuovo TU IVA è prevalentemente un testo di carattere compilativo e sistematizzante, non una riforma sostanziale. Come chiarito nella relazione illustrativa del Governo, le disposizioni riguardanti l’attività di accertamento — tra cui l’art. 65 DPR 633 del 1972 sulla cooperazione internazionale — non sono state incluse nel TU IVA, ma saranno incorporate nello specifico Testo Unico dedicato agli adempimenti fiscali e all’accertamento, di prossima adozione nell’ambito della stessa riforma.
Fino al 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 — incluso l’art. 65 DPR 633/1972 — rimane pienamente in vigore. Dal 2027, i nuovi riferimenti normativi sostituiranno quelli del DPR 633/1972 per le materie confluite nel TU IVA, mentre le norme di accertamento seguiranno il percorso del separato Testo Unico accertamento.
Principali Corrispondenze di Articoli (DPR 633/1972 → TU IVA 2026)
Il nuovo TU IVA riorganizza le norme con una nuova numerazione. Di seguito le corrispondenze verificate da fonti autorevoli:
| Argomento | DPR 633/1972 | TU IVA (D.Lgs. 10/2026) |
| Cessioni all’esportazione non imponibili | Art. 8 | Art. 45 |
| Detrazione IVA | Art. 19 | Art. 56 |
| Cessioni intracomunitarie (ex D.L. 331/1993) | Art. 41 D.L. 331/1993 | Art. 39 |
| Attività spettacolistiche | Art. 74-quater | Art. 74-quater (TU IVA, numerazione da verificare su Normattiva) |
| Accertamento (incl. Art. 65) | Artt. 51–66-bis | → Testo Unico Accertamento (futuro decreto) |
Importante: Dal 1° gennaio 2027, quando una norma di legge, un regolamento o un contratto fa riferimento a una disposizione del DPR 633/1972 abrogata dal TU IVA, il riferimento si intende automaticamente alla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico (art. 170 D.Lgs. 10/2026). Per le corrispondenze complete e aggiornate, consultare il testo integrale su Normattiva.
8. Tabelle Riepilogative {#tabelle}
Art. 65 DPR 633/1972: Quadro Sinottico
| Elemento | Dettaglio |
| Decreto di riferimento | DPR 26 ottobre 1972, n. 633 |
| Titolo ufficiale | “Obblighi dell’amministrazione finanziaria” |
| Sezione di appartenenza | Sezione Accertamento e Riscossione (artt. 51–66-bis) |
| Destinatario | Amministrazione finanziaria (non contribuenti) |
| Oggetto | Cooperazione fiscale internazionale IVA tra Stati UE |
| Norma UE di riferimento | Regolamento (UE) n. 904/2010 |
| Strumento operativo | VIES, scambio su richiesta, automatico, spontaneo |
| Effetto sui contribuenti | Indiretto: le informazioni possono alimentare accertamenti |
| Futuro normativo | Confluirà nel Testo Unico Accertamento (post-2027) |
Modalità di Scambio Informazioni IVA (Reg. UE 904/2010)
| Tipo di Scambio | Come Avviene | Termine Risposta | Strumento |
| Su richiesta | Richiesta formale tra autorità | 3 mesi (art. 10) | Canale sicuro CLO |
| Automatico | Trasmissione periodica sistematica | Periodicità prestabilita | VIES, Intrastat |
| Spontaneo | Trasmissione volontaria | Nessun termine fisso | Comunicazione diretta |
| Presenza funzionari | Funzionari UE in Italia per audit | Previa autorizzazione dell’AmFin | Art. 65 DPR 633/72 |
Aliquote IVA Vigenti in Italia (Art. 16 DPR 633/1972)
| Aliquota | Campo di Applicazione | Riferimento Normativo |
| 4% | Beni di prima necessità (generi alimentari base, libri scolastici, ecc.) | Tab. A, Parte II, DPR 633/72 |
| 5% | Prestazioni socio-sanitarie; prodotti per l’igiene femminile; prodotti per l’infanzia | Tab. A, Parte II-bis |
| 10% | Prodotti alimentari, farmaci OTC, edilizia agevolata, turismo | Tab. A, Parte III |
| 22% | Aliquota ordinaria (tutti gli altri beni e servizi non altrimenti classificati) | Art. 16 DPR 633/1972 |
Domande Frequenti sull’Art. 65 DPR 633/1972 {#faq}
Domanda 1: Cosa dispone esattamente l’art. 65 DPR 633/1972 e qual è il suo titolo ufficiale nel Decreto IVA?
L’art. 65 DPR 633/1972 si intitola ufficialmente “Obblighi dell’amministrazione finanziaria” ed è inserito nella sezione del DPR 633 del 1972 dedicata all’accertamento e alla riscossione. La norma stabilisce, al primo comma, che l’amministrazione finanziaria italiana ha l’obbligo di scambiare con le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione Europea le informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’IVA, e può autorizzare la presenza di funzionari fiscali stranieri sul territorio italiano per verifiche congiunte.
Il secondo comma precisa che le informazioni da trasmettere agli altri Stati devono essere raccolte con le stesse modalità e limiti previsti per l’accertamento IVA interno. Si tratta dunque di una norma che riguarda esclusivamente gli obblighi della pubblica amministrazione — non dei contribuenti privati — e che trova il suo completamento operativo nel Regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia IVA.
Domanda 2: In quale parte del DPR 633/1972 si trova l’art. 65 e tra quali articoli è collocato?
L’art. 65 DPR 633/1972 si trova nella sezione dedicata all’accertamento e alla riscossione, che comprende gli articoli da 51 a 66-bis del decreto. È collocato tra l’art. 64 (Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) e l’art. 66 (Segreto d’ufficio). Questa collocazione è logicamente coerente: l’art. 64 disciplina la cooperazione con gli uffici doganali italiani, l’art. 65 DPR 633 del 1972 disciplina la cooperazione con le autorità fiscali degli altri Stati UE, e l’art. 66 pone il vincolo del segreto d’ufficio sulle informazioni acquisite.
Il DPR 633/1972 si articola complessivamente in sette titoli principali (da artt. 1–20 fino agli artt. 76–94 sulle disposizioni transitorie e finali), con le tabelle A, B e C per i regimi di aliquota.
Domanda 3: Qual è il rapporto tra l’art. 65 DPR 633/1972 e il Regolamento (UE) n. 904/2010?
L’art. 65 DPR 633/1972 costituisce la norma interna che attribuisce all’amministrazione finanziaria italiana l’obbligo e il potere di cooperare con le altre autorità fiscali UE in materia IVA. Il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 — direttamente applicabile in Italia senza necessità di recepimento nazionale — ne disciplina le modalità operative concrete: le procedure per lo scambio di informazioni su richiesta (con risposta entro tre mesi, ex art. 10 del regolamento), automatico e spontaneo; il sistema VIES per la verifica dei numeri IVA intracomunitari; gli audit congiunti transfrontalieri; il ruolo del Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC).
I due strumenti — la norma interna dell’art. 65 DPR 633 del 1972 e il regolamento europeo — sono complementari: il primo fornisce la base giuridica nell’ordinamento italiano, il secondo le regole operative a livello UE.
Domanda 4: L’art. 65 DPR 633/1972 produce effetti diretti sui contribuenti che effettuano operazioni internazionali?
L’art. 65 DPR 633/1972 è formalmente una norma che riguarda gli obblighi della pubblica amministrazione, non quelli dei contribuenti privati. Tuttavia, produce effetti indiretti rilevanti e concreti per qualsiasi soggetto passivo IVA che effettua operazioni intracomunitarie o internazionali. Le informazioni scambiate tra le amministrazioni fiscali degli Stati UE attraverso il meccanismo previsto dall’art. 65 DPR 633 del 1972 e dal Reg. UE 904/2010 possono essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate come prova o indizio ai fini di avvisi di rettifica (art. 54 DPR 633/1972) o accertamenti induttivi (art. 55).
Chi effettua operazioni intracomunitarie, esporta o importa, deve essere consapevole che i propri dati fiscali sono accessibili all’amministrazione italiana attraverso questo sistema di cooperazione internazionale — rendendo molto più difficile qualsiasi forma di evasione o elusione IVA su scala transfrontaliera.
Domanda 5: Cosa prevede l’art. 57 del DPR 633/1972 sui termini di accertamento IVA e come si coordina con l’art. 65?
L’art. 57 del DPR 633/1972 stabilisce i termini di decadenza per gli avvisi di rettifica e accertamento IVA: l’Agenzia delle Entrate deve notificarli entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, il termine è esteso a sette anni. Il coordinamento con l’art. 65 DPR 633 del 1972 è operativo: le informazioni ottenute tramite la cooperazione internazionale — dove il Reg. UE 904/2010 prevede risposta entro tre mesi — possono alimentare accertamenti IVA, a condizione che il termine dell’art. 57 non sia già spirato al momento dell’utilizzo di tali informazioni.
La Corte di Giustizia UE (causa C-186/20 del 30 settembre 2021) ha chiarito che il superamento del termine di risposta da parte dello Stato richiesto non rende automaticamente illegittima la sospensione della verifica fiscale da parte dello Stato richiedente in attesa delle informazioni.
Domanda 6: Cos’è il sistema VIES e qual è il suo legame con l’art. 65 DPR 633/1972?
Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema informatico gestito dalla Commissione Europea che consente la verifica in tempo reale della validità dei numeri di identificazione IVA degli operatori dell’Unione Europea. È uno dei principali strumenti operativi attraverso cui si realizza lo scambio automatico di informazioni previsto dall’art. 65 DPR 633 del 1972 e disciplinato dal Reg. UE 904/2010. Per i contribuenti, il VIES ha un’utilità pratica immediata: prima di effettuare una cessione intracomunitaria in regime di non imponibilità, è opportuno verificare tramite VIES che il numero IVA del cessionario straniero sia valido e attivo.
Documentare questa verifica contribuisce a provare la buona fede del cedente ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità (art. 41 D.L. 331/1993). Il portale VIES è accessibile gratuitamente sul sito della Commissione Europea e dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Domanda 7: Qual è la differenza tra l’art. 65 DPR 633/1972 e l’art. 65 DPR 600/1973, che vengono spesso confusi?
I due articoli portano lo stesso numero ma appartengono a due decreti completamente distinti e regolano materie diverse. L’art. 65 DPR 633/1972 (Decreto IVA) disciplina gli obblighi dell’amministrazione finanziaria in materia di cooperazione fiscale internazionale nel campo dell’IVA.
L’art. 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) disciplina invece gli obblighi degli eredi del contribuente deceduto ai fini delle imposte sul reddito: prevede la proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data del decesso. Nella pratica professionale, quando muore un imprenditore o professionista con partita IVA, entrano in gioco sia l’art. 35-bis del DPR 633/1972 (per gli adempimenti IVA degli eredi), sia l’art. 65 del DPR 600/1973 (per i termini delle imposte sui redditi). La confusione tra le due norme è comprensibile ma può portare a errori applicativi seri.
Domanda 8: Cosa cambia con il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) per l’art. 65 DPR 633/1972?
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027 — riorganizza le disposizioni IVA in un testo unico di 171 articoli suddivisi in 18 Titoli. Come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo, le norme sull’accertamento IVA — tra cui quelle della sezione che contiene l’art. 65 DPR 633 del 1972 — non sono state incluse nel nuovo TU IVA, ma confluiranno in un separato Testo Unico dedicato agli adempimenti fiscali e all’accertamento, di prossima adozione nell’ambito della stessa riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/1972 rimane pienamente vigente in tutte le sue disposizioni. Per seguire gli sviluppi della riforma, fare riferimento aNormattiva e allaGazzetta Ufficiale.
Conclusioni {#conclusioni}
L’art. 65 DPR 633/1972 è una norma di natura amministrativo-procedurale, collocata nella sezione dedicata all’accertamento e alla riscossione del Decreto IVA italiano, che disciplina gli obblighi dell’amministrazione finanziaria in materia di cooperazione fiscale internazionale con le autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea ai fini del corretto accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.
I cinque punti essenziali, tutti verificati da fonti ufficiali:
- L’art. 65 DPR 633/1972 si intitola “Obblighi dell’amministrazione finanziaria”: obbliga l’Agenzia delle Entrate a scambiare informazioni con le autorità fiscali UE e consente la presenza di funzionari stranieri in Italia per verifiche congiunte.
- È collocato tra gli artt. 51 e 66-bis del DPR 633 del 1972 (sezione Accertamento e Riscossione), tra l’art. 64 (collaborazione uffici doganali) e l’art. 66 (segreto d’ufficio).
- Il suo referente operativo europeo è il Regolamento (UE) n. 904/2010, che disciplina le procedure concrete di scambio informativo IVA tra Stati UE: su richiesta (risposta entro 3 mesi), automatico tramite VIES e Intrastat, e spontaneo.
- Produce effetti indiretti significativi sui contribuenti: le informazioni acquisite tramite questo sistema possono alimentare avvisi di accertamento IVA entro i termini dell’art. 57 del DPR 633/1972.
- Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (GU n. 24 del 30/01/2026) ha approvato il nuovo TU IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027: le norme di accertamento — inclusa la materia dell’art. 65 DPR 633/1972 — confluiranno in un separato Testo Unico Accertamento, mentre fino al 2027 il DPR 633/1972 rimane pienamente vigente.
Per ogni questione specifica in materia di IVA e per l’interpretazione dell’art. 65 DPR 633 del 1972 nel contesto di casi concreti, è sempre opportuno consultare un commercialista o esperto fiscale qualificato e verificare il testo normativo aggiornato sulle fonti ufficiali.
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Fonti Ufficiali di Riferimento
- Normattiva — DPR 633/1972 testo vigente
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA)
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell’Economia e delle Finanze — Cooperazione Amministrativa Fiscale
- Commissione Europea — Sistema VIES
Articolo a scopo informativo. Aggiornato alla normativa vigente nel 2026. Per consulenza personalizzata rivolgersi a un professionista abilitato. Verificare sempre le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti normativi.