Art. 35 DPR 633/1972: Guida su Partita IVA, Dichiarazioni e Controlli
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Aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal D.Lgs. n. 13/2024
L’art. 35 DPR 633/1972 è la norma cardine del sistema IVA italiano: disciplina l’apertura, la variazione e la chiusura della partita IVA, definisce gli obblighi dei contribuenti nei confronti dell’Agenzia delle entrate e stabilisce i poteri di controllo e cessazione d’ufficio. Chiunque intraprenda un’attività d’impresa, arte o professione in Italia deve conoscerla a fondo. In questa guida trovi tutto ciò che serve: il testo commentato, le novità normative più recenti, le tabelle riepilogative e le risposte alle domande più frequenti.
1. Cos’è l’art. 35 DPR 633/1972 e a cosa serve
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, il testo è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso dei decenni, fino alle più recenti modifiche del 2024.
L’art. 35 DPR 633/1972, collocato nel Titolo II dedicato agli Obblighi dei contribuenti, è la norma che stabilisce quando e come i soggetti passivi IVA devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività economica. In altre parole, è la “porta d’ingresso” nel sistema IVA italiano: senza la dichiarazione prevista dall’art. 35, non si ottiene la partita IVA e non si possono esercitare legalmente le attività soggette all’imposta.
La norma ha subito nel tempo una stratificazione significativa: ai commi originari si sono aggiunti, specialmente nell’ultimo decennio, nuovi commi volti a contrastare le frodi IVA, le cosiddette partite IVA “apri e chiudi” e l’evasione fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Comprendere questa norma è dunque essenziale sia per adempiere correttamente agli obblighi tributari sia per evitare sanzioni anche di rilievo.
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2. Chi è obbligato alla dichiarazione di inizio attività
L’art. 35 DPR 633/1972, al comma 1, individua con precisione i soggetti tenuti alla dichiarazione di inizio attività. Sono obbligati:
- I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa nel territorio dello Stato (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, enti commerciali).
- I soggetti che esercitano un’arte o professione nel territorio dello Stato (lavoratori autonomi, professionisti).
- I soggetti che istituiscono in Italia una stabile organizzazione.
Rientrano nell’obbligo anche i soggetti non residenti che nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR 633/1972 per adempiere agli obblighi IVA. Il codice fiscale del dichiarante e quello dell’eventuale rappresentante legale devono essere sempre indicati nella dichiarazione.
Chi non è obbligato
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che svolgono attività esenti o escluse da IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972, nonché coloro che eseguono occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo prive dei requisiti di abitualità.
3. Come si presenta la dichiarazione di inizio attività
Il comma 1 dell’art. 35 DPR 633/1972 stabilisce che la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività. La presentazione tardiva espone a sanzioni (v. sezione 12).
La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle entrate. I modelli attualmente utilizzati sono:
- Modello AA9/12 – per persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi)
- Modello AA7/10 – per soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.)
Modalità di presentazione
Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività possono essere presentate in tre modi:
- Direttamente (o tramite delegato) presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, in duplice esemplare. L’ufficio timbra una copia e la restituisce al contribuente.
- Via raccomandata a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, allegando copia di un documento d’identità. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno di spedizione.
- Via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti del lavoro) ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998.
I soggetti che predispongono le dichiarazioni per conto terzi sono obbligati alla trasmissione telematica. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al dichiarante copia con l’impegno a trasmettere e, al termine, la certificazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta operazione.
I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese possono presentare le dichiarazioni all’ufficio camerale, che trasmette i dati telematicamente all’Agenzia delle entrate.
4. Dati da indicare nella dichiarazione
Il comma 2 dell’art. 35 DPR 633/1972 elenca i dati che devono essere inseriti nella dichiarazione di inizio attività. Tra i principali:
- Dati identificativi del soggetto (nome, cognome/denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita per le persone fisiche).
- Sede legale o domicilio fiscale.
- Natura giuridica e attività esercitata (con indicazione del codice ATECO).
- Volume d’affari presunto per il primo anno.
- Eventuali dati identificativi del rappresentante legale o del rappresentante fiscale.
- L’opzione per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio VIES), che dal 2012 è diventata un’opzione esplicita da spuntare (lettera e-bis del comma 2).
- Indicazione dell’eventuale esercizio di attività di commercio elettronico.
- Dati relativi all’eventuale liquidazione dell’azienda.
Per i soggetti che eseguono acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60-bis, è necessario presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
5. La partita IVA: attribuzione e caratteristiche
Uno degli effetti principali della dichiarazione di inizio attività è l’attribuzione, da parte dell’ufficio, del numero di partita IVA. La disciplina è contenuta nel comma 1 dell’art. 35 DPR 633/1972.
Il numero di partita IVA:
- È composto da 11 cifre ed è univoco per ogni soggetto passivo.
- Rimane invariato anche in caso di variazioni del domicilio fiscale.
- Cessa solo con la cessazione dell’attività.
- Deve essere indicato nelle dichiarazioni, nell’eventuale home-page del sito web e in ogni altro documento dove è richiesto.
Il certificato di attribuzione della partita IVA viene rilasciato o inviato dall’ufficio al contribuente unitamente alla ricevuta della dichiarazione. In caso di presentazione telematica tramite intermediari abilitati, è l’intermediario a consegnare tale certificazione al contribuente.
6. Variazione dei dati
Ogni volta che cambiano i dati dichiarati in fase di inizio attività, il contribuente è obbligato a comunicare le variazioni. Anche la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla variazione stessa, con le stesse modalità previste per la dichiarazione di inizio.
Sono soggette all’obbligo di variazione, tra le altre, le modifiche relative a:
- Sede legale o domicilio fiscale.
- Natura giuridica.
- Attività esercitata o codice ATECO.
- Composizione societaria (in certi casi).
- Passaggio a un regime fiscale diverso.
- Nomina o cessazione di un rappresentante legale o di un rappresentante fiscale.
- Opzione o revoca per le operazioni intracomunitarie.
L’ufficio rilascia certificazione dell’avvenuta variazione.
7. Dichiarazione di cessazione attività
Il comma 3 dell’art. 35 DPR 633/1972 stabilisce che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente deve presentare la dichiarazione di cessazione attività entro trenta giorni dalla data di cessazione. Le stesse modalità (diretta, raccomandata, telematica) sono applicabili.
In caso di morte del contribuente, la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro trenta giorni dalla data della morte del contribuente deceduto.
L’ufficio provvede a registrare la cessazione nell’Anagrafe tributaria e, se il soggetto era iscritto, all’esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.
Mancata presentazione della dichiarazione di cessazione
Qualora il contribuente non presenti la dichiarazione di cessazione attività pur essendo obbligato, si espone a sanzioni e all’attivazione d’ufficio delle procedure previste dal comma 15-quinquies (vedi sezione 11).
8. Operazioni intracomunitarie e archivio VIES
Un ambito particolarmente rilevante dell’art. 35 DPR 633/1972 è quello delle operazioni intracomunitarie. La lettera e-bis del comma 2 prevede che il soggetto passivo possa optare, già in fase di inizio attività, per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, il cosiddetto archivio VIES (VAT Information Exchange System), di cui all’art. 17 del Regolamento (CE) n. 904/2010.
L’opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati VIES, fatta salva la possibilità per l’ufficio di negare l’autorizzazione entro trenta giorni, qualora emergano profili di rischio (comma 7-bis).
Se il soggetto passivo incluso nel VIES non presenta alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, si presume che non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione dalla banca dati, previa comunicazione al soggetto passivo.
Per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che adempiono agli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nel VIES avviene solo previo rilascio di un’idonea garanzia (comma 7-quater, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024).
Cooperazione amministrativa
Il VIES fa parte del sistema europeo di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri. Attraverso tale archivio, i soggetti passivi possono verificare la validità del numero di partita IVA dei propri partner commerciali comunitari. In Italia è consultabile direttamente sul portale dell’Agenzia delle entrate.
9. I controlli automatizzati e il comma 15-bis
Il comma 15-bis dell’art. 35 DPR 633/1972, introdotto dal D.L. 78/2010 e successivamente rafforzato, prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determini l’esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio della stessa.
Tali controlli includono:
- Verifiche formali sulla correttezza e completezza dei dati identificativi dichiarati.
- Analisi sulla coerenza tra le informazioni fornite e quelle presenti nell’Anagrafe tributaria.
- Eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.
In caso di esito negativo, l’ufficio emana un provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati VIES.
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10. Novità 2023–2024: commi 15-bis.1, 15-bis.2 e 15-bis.3
Le principali novità recenti dell’art. 35 DPR 633/1972 riguardano il contrasto alle partite IVA fraudolente o a bassa operatività. Ecco una sintesi cronologica:
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Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) – comma 15-bis.1 e 15-bis.2
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto due nuovi commi:
Comma 15-bis.1 – Rafforza i presidi previsti dal comma 15-bis attraverso specifiche analisi del rischio sulle nuove partite IVA. In base agli esiti, l’ufficio può invitare il contribuente a comparire per esibire la documentazione contabile e dimostrare:
- L’effettivo esercizio dell’attività.
- L’assenza dei profili di rischio contestati (possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72).
- La struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività dichiarata.
Se il contribuente non si presenta o non fornisce prove sufficienti, l’ufficio emette il provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione di 3.000 euro (art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. 471/97), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Comma 15-bis.2 – Stabilisce che il soggetto che intende riaprire una partita IVA cessata d’ufficio deve rilasciare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria di durata triennale e di importo pari a 50.000 euro (in via ordinaria). Se prima della cessazione sono state commesse violazioni fiscali di importo superiore, la garanzia può essere parametrata a tale importo maggiore.
Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) – commi 97, 98 e 99
La Legge di Bilancio 2024 ha ulteriormente rafforzato il sistema:
Comma 97 – Dal 1° gennaio 2024, per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi del comma 15-bis, è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti tramite il modello F24 con altri tributi o contributi, a decorrere dalla data di notifica. Il divieto si applica a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche se non maturati nell’ambito dell’attività con la partita IVA cessata.
Comma 99 – Ha introdotto il comma 15-bis.3, che estende le conseguenze previste dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2 anche ai soggetti che abbiano autonomamente comunicato la cessazione dell’attività nei 12 mesi precedenti alla notifica del provvedimento di cessazione. In altri termini, chi chiude la partita IVA e la riapre entro un anno soggiace alle stesse restrizioni di chi è stato sottoposto a cessazione d’ufficio.
D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – comma 7-quater
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto il comma 7-quater, che prevede per i soggetti non residenti in UE/SEE che adempiono tramite rappresentante fiscale l’obbligo di fornire idonea garanzia per l’inclusione nel VIES.
D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – comma 3-bis
Il comma 3-bis (introdotto dal D.Lgs. 1/2024) prevede specifiche modalità per la dichiarazione di cessazione in caso di liquidazione dell’azienda o trasformazione societaria.
11. Cessazione d’ufficio della partita IVA (comma 15-quinquies)
Il comma 15-quinquies dell’art. 35 DPR 633/1972 attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere di procedere alla cessazione d’ufficio della partita IVA in due distinte situazioni:
Prima ipotesi: mancata presentazione della dichiarazione di cessazione
L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati dell’Anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività. Procedura:
- L’Agenzia comunica al contribuente l’intenzione di procedere alla cessazione d’ufficio.
- Il contribuente ha trenta giorni dal ricevimento per fornire chiarimenti.
- In assenza di risposta o in caso di risposta insufficiente, la partita IVA viene cessata e la sanzione per omessa presentazione è iscritta a ruolo in via definitiva.
- L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga entro trenta giorni usando il ravvedimento operoso.
Seconda ipotesi: inattività triennale
L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa o attività artistiche/professionali. In questo caso non si applicano sanzioni per la chiusura d’ufficio (resta ferma la sanzione per mancata dichiarazione di inizio attività o variazione). Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Giurisdizione sui provvedimenti di cessazione
La natura giuridica del provvedimento di cessazione della partita IVA è oggetto di un contrasto giurisprudenziale ancora aperto tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa. La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno (sentenza n. 4508/2025) ha recentemente declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando la cessazione come misura preventiva e non impositiva. Sul fronte opposto, la Corte di Cassazione (sentenza n. 28560/2021) aveva affermato la giurisdizione tributaria per atti analoghi (revoca dell’autorizzazione VIES). Il dibattito prosegue.
12. Sanzioni
Il regime sanzionatorio connesso all’art. 35 DPR 633/1972 è articolato. La tabella seguente riassume le principali violazioni e le relative conseguenze.
| Violazione | Sanzione principale | Note |
| Omessa dichiarazione di inizio attività | Da 500 a 2.000 euro | Ridotta a 1/4 se presentata entro 30 giorni |
| Dichiarazione infedele di inizio attività | Da 250 a 2.000 euro | – |
| Omessa dichiarazione di variazione | Da 250 a 2.000 euro | – |
| Omessa dichiarazione di cessazione attività | Da 250 a 2.000 euro | Può essere pagata con ravvedimento operoso |
| Mancata comparizione all’invito (comma 15-bis.1) | 3.000 euro (senza cumulo giuridico) | Più cessazione partita IVA e divieto di compensazione |
| Riapertura partita IVA cessata d’ufficio | Obbligo di fideiussione da 50.000 euro | Importo parametrabile alle violazioni |
Importante: il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre le sanzioni in misura significativa se la regolarizzazione avviene spontaneamente prima dell’accertamento. È uno strumento da valutare tempestivamente.
13. Soggetti non residenti e rappresentante fiscale
L’art. 35 DPR 633/1972 si applica anche ai soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Questi soggetti possono adempiere agli obblighi IVA:
- Tramite un rappresentante fiscale residente in Italia (art. 17, terzo comma, DPR 633/72), che firma la dichiarazione tramite il modello ANR/3 e assume la responsabilità solidale per il versamento dell’imposta.
- Identificandosi direttamente (per i soggetti stabiliti in UE o in Paesi con accordo di cooperazione), senza rappresentante fiscale.
Nei casi in cui sia prevista la garanzia (comma 7-quater), il rappresentante fiscale è responsabile del suo rilascio. La fideiussione bancaria ha durata triennale ed è parametrata al volume d’affari.
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14. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Tempistiche obbligatorie
| Adempimento | Termine | Modello |
| Dichiarazione di inizio attività | 30 giorni dall’inizio | AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri) |
| Dichiarazione di variazione dati | 30 giorni dalla variazione | AA9/12 o AA7/10 |
| Dichiarazione di cessazione attività | 30 giorni dalla cessazione | AA9/12 o AA7/10 |
| Dichiarazione da parte degli eredi | 30 giorni dalla data della morte | AA9/12 |
| Risposta a comunicazione cessazione d’ufficio | 30 giorni dal ricevimento | Comunicazione libera |
Tabella 2 – Modalità di presentazione
| Modalità | Requisiti | Validità |
| Presentazione diretta | Qualsiasi ufficio AdE, in duplice esemplare | Immediata |
| Raccomandata | Copia documento identità allegata | Data di spedizione |
| Telematica diretta | Credenziali Fisconline/Entratel | Data trasmissione |
| Tramite intermediario abilitato | Delega al professionista | Data trasmissione |
| Tramite registro imprese | Per soggetti iscritti nel registro | Trasmissione telematica all’AdE |
Tabella 3 – Principali modifiche all’art. 35 DPR 633/1972
| Anno | Norma | Contenuto principale |
| 2010 | D.L. 78/2010 | Introduzione comma 15-bis (riscontri automatizzati) |
| 2012 | D.L. 16/2012 | Opzione VIES in fase di inizio attività |
| 2017 | Legge di Bilancio 2017 | Chiusura d’ufficio partite IVA inattive da 3 anni |
| 2019 | D.L. 124/2019 | Divieto compensazione F24 per partite IVA cessate |
| 2023 | L. 197/2022 (LdB 2023) | Commi 15-bis.1 e 15-bis.2: nuovi controlli e fideiussione 50.000 euro |
| 2024 | L. 213/2023 (LdB 2024) | Comma 15-bis.3: estensione a chiusure volontarie degli ultimi 12 mesi |
| 2024 | D.Lgs. 13/2024 | Comma 7-quater: garanzia per soggetti extra-UE/SEE nel VIES |
| 2024 | D.Lgs. 1/2024 | Comma 3-bis: disposizioni su cessazione e liquidazione |
FAQ
Domanda 1: Entro quanto tempo devo aprire la partita IVA dopo aver iniziato un’attività?
Ai sensi del comma 1 dell’art. 35 DPR 633/1972, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Il termine decorre dalla data di effettivo inizio dell’attività, non da quella della costituzione societaria o dell’iscrizione al registro delle imprese (che seguono regole proprie). Presentare la dichiarazione in ritardo espone a una sanzione che va da 250 a 2.000 euro, riducibile con il ravvedimento operoso.
Domanda 2: È possibile aprire la partita IVA prima di aver effettivamente iniziato l’attività?
Sì. È possibile presentare la dichiarazione di inizio attività anche prima dell’effettivo avvio dell’esercizio, ad esempio al momento della sottoscrizione di contratti preparatori o dell’acquisizione di attrezzature. In questo caso il termine dei trenta giorni di cui all’art. 35 DPR 633/1972 non è ancora decorso, e la presentazione è del tutto regolare.
Domanda 3: Cosa succede se l’Agenzia delle entrate cessa d’ufficio la mia partita IVA?
Il provvedimento di cessazione d’ufficio, emesso ai sensi del comma 15-bis dell’art. 35 DPR 633/1972, produce i seguenti effetti:
- La partita IVA non può più essere utilizzata dalla data di registrazione del provvedimento nell’Anagrafe tributaria.
- La partita IVA viene esclusa dall’archivio VIES.
- È vietata la compensazione orizzontale dei crediti in F24.
- Per riaprire una nuova partita IVA occorre rilasciare una fideiussione bancaria di importo ordinariamente pari a 50.000 euro per tre anni.
- Può essere irrogata una sanzione di 3.000 euro se il contribuente non si è presentato all’invito o non ha fornito idonea documentazione.
Domanda 4: Chi deve presentare la dichiarazione di cessazione attività in caso di morte del titolare?
In caso di decesso del contribuente, sono gli eredi a dover presentare la dichiarazione di cessazione attività entro trenta giorni dalla data della morte. Questa disposizione è prevista dal comma 3 dell’art. 35 DPR 633/1972.
Domanda 5: Posso effettuare operazioni intracomunitarie senza iscrivermi al VIES?
No. Per effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni intracomunitarie di beni, servizi con soggetti passivi UE) è necessario essere inclusi nella banca dati VIES. L’opzione può essere esercitata già in fase di dichiarazione di inizio attività oppure successivamente tramite variazione dati. Il comma 7-bis dell’art. 35 DPR 633/1972 stabilisce che l’opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati, salvo diniego dell’ufficio entro trenta giorni.
Domanda 6: Cosa è il modello AA9/12 e chi deve usarlo?
Il modello AA9/12 è il modulo approvato dall’Agenzia delle entrate in attuazione dell’art. 35 DPR 633/1972 per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività delle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi). Il modello AA7/10 è invece riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni ecc.). Entrambi i modelli sono scaricabili gratuitamente dal sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate.
Domanda 7: Cosa sono le partite IVA “apri e chiudi” e perché l’Agenzia le monitora?
Le partite IVA “apri e chiudi” sono posizioni fiscali caratterizzate da una brevissima vita operativa, solitamente associate al mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, spesso utilizzate per commettere frodi IVA intracomunitarie. La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dell’art. 35 DPR 633/1972) ha rafforzato i controlli su questi soggetti, prevedendo analisi del rischio, inviti a comparire, cessazione d’ufficio e l’obbligo di fideiussione da 50.000 euro per riaprire.
Domanda 8: La dichiarazione di cessazione attività deve essere presentata anche se l’attività è semplicemente sospesa?
No. La dichiarazione di cessazione attività ai sensi dell’art. 35 DPR 633/1972 va presentata solo in caso di effettiva e definitiva cessazione dell’attività. La mera sospensione temporanea non obbliga alla chiusura della partita IVA, ma è consigliabile valutare la propria situazione con un professionista, specialmente se la sospensione si protrae oltre tre anni (soglia oltre la quale l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio).
Domanda 9: Come posso verificare se una partita IVA è valida e inclusa nel VIES?
La verifica può essere effettuata gratuitamente attraverso due strumenti:
- Il portale dell’Agenzia delle entrate (sezione “Verifica partita IVA”): https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaIVA/VerificaIva.do
- Il sistema europeo VIES della Commissione europea, per la verifica delle partite IVA di soggetti di altri Paesi UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Domanda 10: Cosa cambia per un soggetto non residente che nomina un rappresentante fiscale in Italia?
Il soggetto non residente che nomina un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR 633/1972 deve presentare la dichiarazione di inizio attività tramite il modello ANR/3. Il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile con il soggetto non residente per il pagamento dell’imposta. Dopo l’introduzione del comma 7-quater dell’art. 35 DPR 633/1972 da parte del D.Lgs. 13/2024, i soggetti non residenti in UE/SEE che agiscono tramite rappresentante fiscale devono anche fornire idonea garanzia per l’inclusione nel VIES.
Domanda 11: Quali sono le conseguenze del divieto di compensazione in F24 dopo la cessazione della partita IVA?
Il divieto di compensazione orizzontale in F24, previsto dall’art. 35 DPR 633/1972 (commi 15-bis e 15-bis.1) e rafforzato dalla Legge di Bilancio 2024, impedisce al soggetto colpito dal provvedimento di compensare qualsiasi credito tributario o contributivo con altri debiti d’imposta tramite il modello F24. Il divieto si applica a prescindere dalla natura e dall’importo dei crediti, anche se non maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA cessata, e rimane in vigore fino alla riapertura con le nuove garanzie.
Domanda 12: Qual è la differenza tra cessazione volontaria e cessazione d’ufficio della partita IVA?
La cessazione volontaria avviene su iniziativa del contribuente, che presenta la dichiarazione di cessazione attività entro trenta giorni dall’effettiva conclusione dell’attività, ai sensi dell’art. 35 DPR 633/1972. La cessazione d’ufficio è invece un provvedimento adottato dall’Agenzia delle entrate in autonomia, sulla base di riscontri automatizzati (comma 15-bis), analisi del rischio (comma 15-bis.1) o rilevazione di inattività triennale (comma 15-quinquies). Con il comma 15-bis.3 introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, chi chiude volontariamente la partita IVA e la riapre entro 12 mesi soggiace alle stesse conseguenze della cessazione d’ufficio.
Conclusioni
L’art. 35 DPR 633/1972 è una norma in costante evoluzione, che negli ultimi anni ha acquisito una complessità crescente per rispondere alle esigenze di contrasto alle frodi IVA e alle partite IVA “apri e chiudi”. Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla Legge di Bilancio 2024 hanno sensibilmente ampliato i poteri dell’Agenzia delle entrate, introducendo nuovi meccanismi di analisi del rischio, sanzioni più severe e l’obbligo di fideiussione bancaria per chi vuole riaprire una partita IVA cessata d’ufficio.
Per chi esercita un’attività d’impresa, arte o professione, i punti essenziali da ricordare sono:
- La dichiarazione di inizio attività va presentata entro trenta giorni dall’avvio, su modelli approvati dall’Agenzia delle entrate.
- La partita IVA è unica per tutta la durata dell’attività e deve comparire nei documenti fiscali, incluso il sito web.
- Variazioni e cessazioni vanno comunicate con la stessa tempestività, pena sanzioni.
- L’iscrizione al VIES è indispensabile per operare con soggetti passivi UE.
- I riscontri automatizzati e le analisi del rischio sono strumenti ordinari del Fisco: mantenere la propria posizione fiscale in regola è la migliore difesa.
- Le conseguenze di un provvedimento di cessazione d’ufficio includono il divieto di compensazione in F24 e l’obbligo di una garanzia da 50.000 euro per riaprire.
Un professionista (commercialista o consulente del lavoro) è il riferimento ideale per gestire correttamente tutti gli adempimenti connessi all’art. 35 DPR 633/1972 e per utilizzare, ove necessario, il ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali omissioni.
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17. Risorse ufficiali
- 📌 Testo ufficiale dell’art. 35 DPR 633/1972 (Agenzia delle entrate): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/279316/Articol1+35++e+35+ter_Dpr+633_1972_articolo35_35ter.pdf
- 📌 Istruzioni modelli AA9/12 e AA7/10: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/327492/Istruzioni+AA9+AA8_AA9_istruzioni.pdf
- 📌 Verifica partita IVA (Agenzia delle entrate): https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaIVA/VerificaIva.do
- 📌 Sistema VIES (Commissione europea): https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
- 📌 Portale Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it
Nota: il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato.