Art. 25 DPR 633/1972: La Guida al Registro degli Acquisti IVA

Art. 25 DPR 633/1972: La Guida al Registro degli Acquisti IVA

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L’art. 25 DPR 633/1972 è una delle norme cardine del sistema dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Chiunque svolga un’attività d’impresa, arte o professione deve fare i conti con questa disposizione ogni volta che registra una fattura passiva o una bolletta doganale. Eppure, tra scadenze, modifiche normative e interazioni con la detrazione IVA, la disciplina dell’art. 25 DPR 633/1972 è spesso fonte di dubbi e incertezze operative. Questa guida nasce per fare chiarezza una volta per tutte, in modo aggiornato, corretto e pratico.

Cos’è l’art. 25 DPR 633/1972 e perché è così importante

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è il testo unico dell’imposta sul valore aggiunto: da oltre cinquant’anni regola nascita, applicazione e adempimenti dell’IVA in Italia. L’art. 25 DPR 633/1972 disciplina specificatamente la registrazione degli acquisti, ovvero l’obbligo per ogni soggetto passivo IVA di annotare in un apposito registro — il registro degli acquisti — tutte le fatture passive e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’attività.

L’importanza di questo adempimento contabile non è meramente formale. Senza la corretta annotazione prescritta dall’art. 25 DPR 633/1972, il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione IVA, che rappresenta il meccanismo centrale di neutralità dell’imposta. Registro degli acquisti e detrazione IVA sono, in sostanza, due facce della stessa medaglia: la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la registrazione nel corretto registro fiscale — non la sola contabilità generale o i libri aziendali — è condizione necessaria per reclamare la detrazione.

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Il testo dell’art. 25 DPR 633/1972 (versione vigente)

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 13 del D.L. 119/2018 (convertito con Legge 136/2018), l’art. 25 DPR 633/1972 prevede oggi:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.»

La versione originaria della norma prevedeva anche l’obbligo di “numerare in ordine progressivo” ogni fattura ricevuta. Questa parte è stata soppressa dal D.L. 119/2018: un cambiamento di portata pratica rilevante, illustrato nel paragrafo che segue.

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Evoluzione normativa: le principali modifiche all’art. 25

La storia dell’art. 25 DPR 633/1972 è la storia stessa dell’adattamento del sistema IVA italiano alle nuove tecnologie e alle esigenze dei contribuenti.

AnnoIntervento normativoCosa è cambiato
1972DPR 633/1972Istituzione del registro degli acquisti con obbligo di numerazione progressiva
2017D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017)Modificati i termini di esercizio della detrazione IVA (art. 19); il termine massimo diventa la dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità
2018D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018)Abolizione della numerazione progressiva obbligatoria; modificato art. 1 DPR 100/1998 per la “regola del 15”
2019Circolare AdE n. 14/E/2019Chiarimenti sulla data di ricezione delle fatture elettroniche tramite SdI
2024D.Lgs. 87/2024 (vig. dal 1° settembre 2024)Riforma delle sanzioni tributarie: rivisti importi e percentuali per le violazioni di registrazione

Chi è obbligato alla tenuta del registro degli acquisti

L’obbligo previsto dall’art. 25 DPR 633/1972 si applica a tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’esercizio di:

  • impresa (ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile, nonché impresa agricola ex art. 2135 c.c.);
  • arte o professione (lavoratori autonomi, liberi professionisti, artisti).

Sono invece esclusi o hanno discipline semplificate alcune categorie particolari: i soggetti in regime forfetario (che non applicano né detraggono l’IVA, salvo eccezioni), le start-up innovative con specifiche agevolazioni e le cooperative edilizie in determinati regimi. Le deroghe all’obbligo di annotazione sono tassative: l’art. 6, comma 7, DPR 695/1996 esonera dalla registrazione le fatture relative ad acquisti per i quali l’IVA è oggettivamente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 DPR 633/1972.

Cosa annotare nel registro degli acquisti

Secondo l’art. 25 DPR 633/1972, nel registro degli acquisti devono essere annotati:

  • Fatture passive (fatture di acquisto ricevute da fornitori nazionali);
  • Bollette doganali relative a beni importati da Paesi extra-UE;
  • Autofatture, nei casi di reverse charge interno o esterno (art. 17 DPR 633/1972);
  • Fatture relative a prestazioni di servizi ricevute da fornitori UE o extra-UE;
  • Note di credito ricevute (variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972).

La norma precisa espressamente che l’obbligo si applica anche alle fatture relative a prestazioni di trasporto e a quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, indipendentemente dall’importo.

Dati obbligatori da indicare per ogni registrazione

Per ogni documento annotato nel registro IVA acquisti, devono risultare:

DatoDescrizione
DataData della fattura (o data di ricezione certificata dal SdI per le e-fatture)
Numero documentoNumero assegnato dal fornitore o identificativo SdI
Cedente/PrestatoreDenominazione o ragione sociale (oppure nome e cognome se persona fisica)
Partita IVA / Codice FiscaleDel cedente o prestatore
ImponibileDistinto per aliquota
ImpostaImporto IVA per ciascuna aliquota
Titolo di inapplicabilitàPer operazioni esenti (art. 10), non imponibili o fuori campo IVA: norma di riferimento

Abolizione della numerazione progressiva: cosa cambia in pratica

Prima del D.L. 119/2018, l’art. 25 DPR 633/1972 imponeva di “numerare in ordine progressivo” ogni fattura ricevuta prima di annotarla nel registro. Tale obbligo era diventato incompatibile con la fatturazione elettronica: il documento elettronico trasmesso tramite il Sistema di Interscambio è immodificabile e reca già un identificativo univoco attribuito dal SdI.

Dopo la modifica, le fatture elettroniche di acquisto possono essere registrate in modo “libero”, senza rispettare una numerazione progressiva né l’ordine cronologico di ricezione. L’unica regola imperativa rimasta è quella dell’annotazione anteriore alla liquidazione periodica di riferimento (o comunque entro il termine della dichiarazione annuale IVA).

Per le fatture cartacee residuali (fornitori esteri non obbligati alla fatturazione elettronica, ecc.), è consigliabile mantenere una protocollazione interna per garantire l’identificazione univoca del documento, anche se non è più un obbligo di legge previsto dall’art. 25 DPR 633/1972.

La registrazione degli acquisti e il diritto alla detrazione IVA

Il diritto alla detrazione IVA è disciplinato dall’art. 19 DPR 633/1972. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018 ha chiarito che la detrazione può essere esercitata solo quando si verificano due condizioni cumulative:

  1. Presupposto sostanziale (esigibilità): l’imposta è divenuta esigibile, ovvero si è verificato il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972;
  2. Presupposto formale (possesso): il soggetto passivo è in possesso di una valida fattura di acquisto.

L’annotazione nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 è il momento tecnico che consente di “materializzare” l’esercizio del diritto. Non si può detrarre l’IVA registrando la fattura solo nella contabilità generale o nei libri aziendali: occorre l’annotazione nell’apposito registro fiscale previsto dall’art. 25. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata su questo punto, e la stessa Direttiva IVA 2006/112/CE (art. 168) conferma che il diritto alla detrazione è strutturale al sistema IVA, ma subordinato al rispetto delle condizioni formali fissate dagli Stati membri.

Il termine ultimo per la detrazione

Con le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, il termine ultimo per esercitare la detrazione è fissato nella presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. La dichiarazione IVA annuale scade il 30 aprile dell’anno successivo: questo è il termine perentorio entro cui la fattura deve essere registrata ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 e l’imposta detratta.

Attenzione: Se il contribuente ha ricevuto e registrato correttamente la fattura ma per mero errore non ha inserito l’IVA nella liquidazione o dichiarazione annuale, può recuperarla tramite dichiarazione integrativa a favore (art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (art. 57 DPR 633/1972). Questa possibilità è stata confermata dalla risposta a interpello n. 479/2023 dell’Agenzia delle Entrate. Se invece la fattura non è mai stata registrata entro i termini, la detrazione è persa definitivamente.

Le scadenze di registrazione: le regole operative

La regola ordinaria

L’art. 25 DPR 633/1972 stabilisce che le fatture devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui si intende esercitare il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

La “regola del 15”: un’agevolazione operativa con limiti precisi

L’art. 1, comma 1, DPR 100/1998 — come modificato dall’art. 14 del D.L. 119/2018 — consente di anticipare il concorso alla liquidazione: le fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione (e non del mese di ricezione).

Questa facoltà non è un termine autonomo previsto dall’art. 25 DPR 633/1972, ma un’agevolazione operativa stabilita dal DPR 100/1998 in coordinamento con la norma principale. Serve a gestire i fisiologici sfasamenti tra data dell’operazione e ricezione della fattura elettronica.

Esempio:

  • Operazione effettuata: 28 marzo
  • Fattura ricevuta via SdI: 10 aprile
  • Annotazione nel registro: entro 15 aprile
  • Risultato: l’IVA concorre alla liquidazione di marzo (scadenza versamento 16 aprile)

Se la registrazione avviene dopo il 15 aprile, l’IVA entrerà nella liquidazione di aprile.

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Il caso critico: fatture di fine anno ricevute a gennaio

Questa è una delle criticità pratiche più frequenti nell’applicazione dell’art. 25 DPR 633/1972. La regola del 15 non si applica alle fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente: la norma esclude espressamente questa fattispecie.

Conseguenza pratica — esempio:

  • Operazione effettuata: 31 dicembre anno X
  • Fattura ricevuta via SdI: 4 gennaio anno X+1
  • Annotazione nel registro: entro 15 gennaio anno X+1

In questo caso, nonostante la registrazione avvenga entro il 15 del mese successivo, l’IVA non può concorrere alla liquidazione di dicembre dell’anno X. Poiché la fattura è stata ricevuta nell’anno X+1, il diritto alla detrazione sorge nell’anno X+1. L’IVA potrà quindi concorrere solo alla liquidazione di gennaio dell’anno X+1 (scadenza 16 febbraio), e l’annotazione nella dichiarazione annuale IVA deve avvenire comunque entro il 30 aprile dell’anno X+2.

Questo meccanismo impone una gestione attenta delle fatture di fine anno: è buona prassi sollecitare ai fornitori l’emissione e l’invio della fattura entro il 31 dicembre per le operazioni dell’anno in corso.

SituazioneMese di detrazione
Fattura relativa al mese X, ricevuta e annotata nello stesso mese XLiquidazione mese X
Fattura relativa al mese X, ricevuta in X e annotata entro il 15 del mese X+1Liquidazione mese X
Fattura relativa al mese X, ricevuta in X+1 (anche entro il 15)Liquidazione da mese di ricezione in poi (anno X+1)
Fattura relativa a dicembre anno X, ricevuta in gennaio anno X+1Solo dall’anno X+1 — mai retro-imputabile a dicembre
Fattura ricevuta nell’anno X, non ancora detrattaMax 30 aprile anno X+1 (dichiarazione IVA anno X)

Fatturazione elettronica e art. 25 DPR 633/1972: le implicazioni pratiche

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (dal 1° gennaio 2019 per la generalità dei soggetti passivi) ha profondamente cambiato le modalità applicative dell’art. 25 DPR 633/1972.

La data di ricezione è certificata dal SdI. Come chiarito dalla Circolare AdE n. 14/E/2019, la data di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il documento è reso disponibile al destinatario tramite il canale telematico prescelto o nell’Area Riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. Questa data è determinante per stabilire l’anno di ricezione — e quindi l’anno entro cui deve essere esercitato il diritto alla detrazione.

Niente numerazione progressiva manuale. Come illustrato, il D.L. 119/2018 ha soppresso tale obbligo dall’art. 25 DPR 633/1972, riconoscendo che il SdI garantisce già l’univocità dei documenti.

Conservazione digitale obbligatoria. Le fatture elettroniche ricevute tramite SdI devono essere conservate in formato digitale per almeno 10 anni ai sensi dell’art. 39 DPR 633/1972, secondo le regole del CAD (D.Lgs. 82/2005).

Possibile esonero dal registro acquisti. L’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture tramite SdI siano esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro. Tuttavia, tale esonero non è automatico per tutti i soggetti e non elimina la necessità di un sistema di gestione tracciabile dei documenti per l’esercizio della detrazione.

Regime forfetario e art. 25 DPR 633/1972: le regole corrette

I soggetti in regime forfetario (L. 190/2014) sono generalmente esonerati dagli obblighi di registrazione IVA, incluso quello previsto dall’art. 25 DPR 633/1972, poiché non addebitano né detraggono l’IVA nell’ambito del loro regime ordinario.

Eccezione importante: se il soggetto forfetario effettua operazioni che richiedono l’applicazione dell’IVA anche nel suo regime — come nel caso di acquisti soggetti a reverse charge obbligatorio — è tenuto ad assolvere i corrispondenti obblighi di registrazione e di versamento dell’IVA secondo le regole ordinarie. In questi casi, l’annotazione nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 è necessaria, pur non generando un diritto alla detrazione (che il regime forfetario non riconosce). Le sanzioni per omessa registrazione restano applicabili anche in questi casi, come confermato dalla risposta a interpello n. 115/2025 dell’Agenzia delle Entrate.


Sanzioni aggiornate per la mancata o irregolare registrazione

La disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi previsti dall’art. 25 DPR 633/1972 è stata riformata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 1° settembre 2024. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse da tale data.

Tipo di violazioneSanzione (dal 1° settembre 2024)
Omessa/tardiva registrazione con effetti sull’imposta70% dell’IVA relativa all’imponibile non registrato, minimo € 300
Omessa/tardiva registrazione senza effetti sulla liquidazioneSanzione fissa da € 250 a € 2.000
Registrazione in reverse charge con errori5% dell’operazione, minimo € 300

Nota metodologica importante: la risposta a interpello n. 115/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’omessa registrazione delle fatture di acquisto è sanzionabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 anche quando l’IVA non viene detratta. Questo orientamento è stato anticipato dalla Circolare 1/E/2018 e solleva in dottrina dubbi di proporzionalità, ma è la posizione ufficiale dell’Amministrazione.

Il contribuente che ha già subito la perdita della detrazione per mancata registrazione non evita la sanzione: si trova paradossalmente a pagare sia per l’imposta persa che per la sanzione formale. Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre la sanzione se ci si regolarizza spontaneamente prima che l’Amministrazione avvii un controllo, con riduzioni che variano da 1/9 a 1/5 in base al tempo trascorso dalla violazione.

Coordinamento con le altre norme del Testo Unico IVA

L’art. 25 DPR 633/1972 non opera in isolamento, ma si inserisce in un sistema di norme strettamente interconnesse:

  • Art. 6 DPR 633/1972: momento di effettuazione dell’operazione e nascita dell’esigibilità IVA;
  • Art. 19 DPR 633/1972: diritto alla detrazione IVA, termini e condizioni di esercizio;
  • Art. 19-bis1 DPR 633/1972: limitazioni e esclusioni dalla detrazione per determinate categorie di beni e servizi;
  • Art. 19-bis2 DPR 633/1972: rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili nel periodo di rettifica (10 anni per gli immobili, 5 anni per gli altri beni);
  • Art. 10 DPR 633/1972: operazioni esenti, per le quali nel registro degli acquisti va indicato il titolo di inapplicabilità dell’imposta;
  • Art. 17 DPR 633/1972: reverse charge (cessioni di beni importati, servizi da non residenti); le autofatture vanno annotate sia nel registro vendite che nel registro acquisti;
  • Art. 34 DPR 633/1972: regime speciale per i produttori agricoli, con regole specifiche per il registro acquisti;
  • Art. 36 DPR 633/1972: contabilità separata per attività distinte; ogni attività mantiene un registro acquisti separato;
  • Art. 38-bis DPR 633/1972: rimborso IVA, per il quale la corretta tenuta del registro degli acquisti è presupposto indispensabile;
  • Art. 39 DPR 633/1972: conservazione dei registri e dei documenti (minimo 10 anni);
  • Art. 57 DPR 633/1972: termini per l’accertamento, rilevanti per la conservazione e per la presentazione di dichiarazioni integrative;
  • Art. 1, DPR 100/1998: liquidazione IVA periodica e “regola del 15” per il coordinamento con l’art. 25 DPR 633/1972.

Casi particolari: acquisti intracomunitari, importazioni e reverse charge

Acquisti intracomunitari

Per gli acquisti intracomunitari di beni (D.L. 331/1993), il soggetto passivo nazionale deve integrare la fattura del fornitore UE o emettere autofattura, annotando il documento sia nel registro delle fatture emesse (per il debito IVA) che nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 (per la detrazione). Alla registrazione si applicano termini specifici previsti dal DL 331/1993, ma in ogni caso i principi generali dell’art. 25 DPR 633/1972 sulla tempestività dell’annotazione governano l’ammissibilità della detrazione.

Importazioni (bollette doganali)

Le bollette doganali relative all’importazione di beni da Paesi extra-UE sono esplicitamente citate nell’art. 25 DPR 633/1972 tra i documenti da annotare nel registro degli acquisti. L’IVA assolta in dogana è detraibile solo previa annotazione nel registro. La documentazione doganale deve essere conservata per almeno 10 anni unitamente ai registri fiscali.

Reverse charge interno ed esterno

Per le operazioni in regime di inversione contabile, il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’IVA dovuta (o emette autofattura) e annota il documento sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972. Il meccanismo garantisce la neutralità dell’imposta: debito e credito si compensano nella liquidazione IVA. Dalla riforma del D.Lgs. 87/2024, in caso di omessa regolarizzazione di fattura non ricevuta dal fornitore, la comunicazione non avviene più tramite autofattura TD20 bensì tramite il nuovo documento TD29 (attivo dal 1° aprile 2025).

Schema operativo: come tenere correttamente il registro IVA acquisti

FaseAzione richiestaRiferimento normativo
Ricezione fatturaVerifica completezza e correttezza; per e-fatture la data SdI è quella certificataArt. 21 DPR 633/1972; Circolare 14/E/2019
Identificazione documentoPer e-fatture: codice SdI; per cartacee: protocollazione interna (consigliata, non obbligatoria)Art. 25 DPR 633/1972
Annotazione nel registro acquistiPrima della liquidazione periodica di riferimento; max 30 aprile anno successivo; verificare anno di ricezione per fatture a cavallo d’annoArt. 25 DPR 633/1972
Indicazione IVA o titolo di inapplicabilitàPer esenti/fuori campo: norma di riferimento (es. art. 10)Art. 10, 19 DPR 633/1972
Liquidazione IVACalcolo differenza IVA a debito (registro vendite) e IVA a credito (registro acquisti)Art. 27 DPR 633/1972; art. 1 DPR 100/1998
ConservazioneMin. 10 anni; in formato digitale per le e-fattureArt. 39 DPR 633/1972

Domande Frequenti 

1. Qual è l’oggetto specifico dell’art. 25 DPR 633/1972 e cosa disciplina esattamente?

L’art. 25 DPR 633/1972 disciplina la registrazione degli acquisti ai fini IVA. Stabilisce l’obbligo, per ogni soggetto passivo IVA, di annotare in un apposito registro — il registro degli acquisti — le fatture passive e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Fissa anche i termini entro cui tale registrazione deve avvenire come condizione per esercitare il diritto alla detrazione IVA. La Corte di Cassazione ha confermato che la registrazione deve avvenire nell’apposito registro fiscale e non è sostituibile da annotazioni nella contabilità generale.

2. Dopo le modifiche del D.L. 119/2018, è ancora obbligatorio numerare progressivamente le fatture di acquisto?

No. L’art. 13 del D.L. 119/2018 ha eliminato dall’art. 25 DPR 633/1972 l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute. La modifica è stata introdotta per adeguare la norma alla fatturazione elettronica: il documento trasmesso tramite SdI è immodificabile e già identificato univocamente dal sistema. Le fatture elettroniche possono quindi essere registrate in forma libera, senza rispettare la progressione numerica né l’ordine di ricezione, con l’unico vincolo della tempestività rispetto alla liquidazione di riferimento. Per le fatture cartacee residuali, la protocollazione interna rimane una buona prassi gestionale, ma non è un obbligo di legge.

3. Qual è il termine ultimo per registrare una fattura nel registro degli acquisti ed esercitare la detrazione IVA in base all’art. 25 DPR 633/1972?

La fattura deve essere annotata nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in cui si vuole esercitare la detrazione. Il termine massimo assoluto è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di ricezione della fattura (scadenza della dichiarazione IVA annuale). Se tale termine è già scaduto, la detrazione è persa definitivamente, salvo il caso di mero errore nell’esercizio della detrazione pur avendo già registrato correttamente la fattura: in quel caso è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 57 DPR 633/1972, confermato dalla risposta a interpello n. 479/2023).

4. Cosa si intende esattamente per “regola del 15” e come si coordina con l’art. 25 DPR 633/1972?

La “regola del 15” non è un termine autonomo previsto dall’art. 25 DPR 633/1972, ma un’agevolazione operativa contenuta nell’art. 1, comma 1, DPR 100/1998 come modificato dal D.L. 119/2018. Essa consente di detrarre l’IVA nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione anche per le fatture ricevute nel mese successivo, purché ricevute e annotate nel registro acquisti entro il giorno 15 di tale mese successivo. L’agevolazione è però esclusa per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente: una fattura di dicembre ricevuta a gennaio non può mai concorrere alla liquidazione di dicembre, indipendentemente da quando venga annotata.

5. Come funziona la registrazione nel registro degli acquisti per le operazioni in reverse charge?

Per le operazioni soggette a reverse charge (inversione contabile), il cessionario/committente deve integrare la fattura ricevuta con l’IVA dovuta (o emettere autofattura) e registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse (per il debito IVA) che nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 (per la detrazione). Le due registrazioni devono idealmente avvenire nel medesimo periodo per garantire la compensazione tra debito e credito. Dal 1° aprile 2025, per la comunicazione di omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore, il meccanismo di regolarizzazione non è più l’autofattura TD20 ma la nuova comunicazione TD29, introdotta con le specifiche tecniche SdI versione 1.9.

6. Qual è la differenza tra il registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972) e il registro delle vendite (art. 23 DPR 633/1972)?

Il registro delle vendite (art. 23 DPR 633/1972) raccoglie le fatture attive emesse e rispecchia il debito IVA verso l’erario. Il registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972) raccoglie le fatture passive ricevute e le bollette doganali, e rispecchia il credito IVA detraibile. La liquidazione IVA periodica è il calcolo della differenza: se l’IVA a debito supera quella a credito, si versa la differenza; in caso contrario si genera un credito IVA da compensare o chiedere a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972.

7. Le bollette doganali devono essere registrate nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972?

Sì. L’art. 25 DPR 633/1972 cita esplicitamente le bollette doganali tra i documenti da annotare nel registro degli acquisti. Esse attestano il pagamento dell’IVA all’importazione di beni da Paesi extra-UE. La loro registrazione è il presupposto indispensabile per detrarre l’IVA assolta in dogana. La documentazione doganale deve essere conservata per almeno 10 anni ai sensi dell’art. 39 DPR 633/1972.

8. Quali sono le sanzioni aggiornate per la mancata registrazione delle fatture di acquisto?

A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024), le sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 DPR 633/1972 sono le seguenti: il 70% dell’IVA relativa all’imponibile non registrato (con un minimo di € 300) quando la violazione ha inciso sulla liquidazione del tributo; una sanzione fissa da € 250 a € 2.000 quando la violazione è formale e non ha inciso sulla liquidazione. L’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 115/2025) ha confermato che la sanzione si applica anche quando l’IVA non è stata detratta. Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) consente riduzioni della sanzione in caso di regolarizzazione spontanea.

9. I soggetti in regime forfetario sono obbligati a tenere il registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972?

I contribuenti in regime forfetario sono generalmente esonerati dagli obblighi di registrazione IVA, incluso il registro degli acquisti. Tuttavia, se effettuano operazioni per le quali il regime forfetario non esclude l’applicazione dell’IVA — come certi acquisti soggetti a reverse charge obbligatorio — devono assolvere i corrispondenti obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 DPR 633/1972. In tali casi, la registrazione è obbligatoria (ai fini del versamento dell’IVA), ma non genera diritto alla detrazione, che il regime forfetario non riconosce. La mancata registrazione è comunque sanzionabile.

10. Come si determina la data di ricezione di una fattura elettronica ai fini dell’art. 25 DPR 633/1972?

Per le fatture elettroniche, la data di ricezione è quella certificata dal Sistema di Interscambio, come chiarito dalla Circolare AdE n. 14/E/2019: coincide con la data in cui il documento è reso disponibile al destinatario nel suo canale di ricezione (indirizzo telematico, PEC, codice destinatario) oppure, in assenza di canale attivo, con la data in cui è reso disponibile nell’Area Riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Questa data è determinante per stabilire l’anno di ricezione della fattura e, di conseguenza, l’anno entro cui il contribuente deve annotare il documento ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972 ed esercitare il diritto alla detrazione.

11. Qual è il periodo di conservazione del registro degli acquisti e delle fatture passive?

Il registro degli acquisti e le fatture passive devono essere conservati per un minimo di 10 anni dall’ultima registrazione, ai sensi dell’art. 39 DPR 633/1972. Per le fatture elettroniche, la conservazione deve avvenire in formato digitale nel rispetto delle regole del Codice del Digitale (D.Lgs. 82/2005). L’obbligo si estende comunque fino al termine in cui l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento ai sensi dell’art. 57 DPR 633/1972 — generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione — che può essere ulteriormente prorogato in caso di presentazione di dichiarazioni integrative.

Fonti ufficiali

Conclusioni

L’art. 25 DPR 633/1972 è molto più di un semplice adempimento contabile: è il cardine attorno al quale ruota l’intero meccanismo della detrazione IVA per imprese e professionisti. Conoscerne con precisione il contenuto, le scadenze e le interazioni con le altre norme del Testo Unico IVA è essenziale per gestire correttamente la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni.

Le modifiche introdotte dal D.L. 119/2018 e l’avvento della fatturazione elettronica hanno reso la norma più flessibile e compatibile con i processi digitali. La riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024 ha ridefinito le misure delle sanzioni, ma non ha ridotto la vigilanza dell’Agenzia delle Entrate sui registri IVA — anzi, l’integrazione con il Sistema di Interscambio rende i controlli incrociati più agevoli che mai.

I tre punti pratici da tenere sempre a mente: primo, non è sufficiente avere la fattura — occorre annotarla nel registro fiscale specifico previsto dall’art. 25 DPR 633/1972; secondo, le fatture di dicembre ricevute a gennaio non possono mai essere retro-imputate all’anno precedente; terzo, la mancata registrazione entro i termini produce la perdita definitiva della detrazione e, in aggiunta, l’applicazione di sanzioni amministrative.

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