Quando Si Esce Dal Regime Forfettario?

Quando Si Esce Dal Regime Forfettario?

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1. Cos’è il regime forfettario e perché si esce {#cose-il-regime-forfettario}

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è il regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Rappresenta il cosiddetto “regime naturale” per chi rispetta determinati requisiti: significa che si applica automaticamente, senza bisogno di alcuna comunicazione preventiva.

I suoi punti di forza sono noti: una flat tax al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività in presenza di specifiche condizioni), l’esonero dall’applicazione dell’IVA in fattura, la semplificazione degli adempimenti contabili e la non applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale).

Eppure, nonostante questi vantaggi, ogni titolare di partita IVA forfettario deve tenere d’occhio una domanda fondamentale: quando si esce dal regime forfettario? La risposta non è unica: ci sono più scenari, ognuno con conseguenze diverse e tempistiche ben precise. Conoscerli non è solo utile — è indispensabile per non trovarsi impreparati davanti al fisco.

In questa guida analizziamo nel dettaglio tutti i casi in cui avviene la fuoriuscita dal regime agevolato, gli obblighi che scattano immediatamente e come pianificare con intelligenza la transizione verso il regime ordinario o semplificato.

2. Quando si esce dal regime forfettario: le due soglie {#le-due-soglie}

La normativa vigente prevede due soglie di ricavi o compensi che determinano la fuoriuscita dal regime, con modalità e tempistiche radicalmente diverse tra loro. Capire quando si esce dal regime forfettario dipende prima di tutto da quale soglia viene superata.

Soglia superataQuando avviene l’uscitaEffetti IVAEffetti IRPEF
Fino a 85.000 €Si rimane nel regimeNessunoNessuno
Da 85.001 € a 99.999 €Uscita dall’anno successivoDal 1° gennaio dell’anno dopoDal 1° gennaio dell’anno dopo
100.000 € o piùUscita immediata in corso d’annoDalla fattura che fa sforare il limiteDal 1° gennaio dell’intero anno

Questa distinzione è cruciale. Superare 90.000 euro e superare 105.000 euro non producono lo stesso effetto fiscale: nel primo caso hai ancora l’anno corrente in regime agevolato; nel secondo la fuoriuscita è immediata e retroattiva sul piano IRPEF per l’intero anno.

📌 Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate – Conseguenze della fuoriuscita dal regime forfetario

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3. Uscita per superamento della soglia di 85.000 euro {#soglia-85000}

La soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui è il limite principale del regime forfettario, confermato senza variazioni anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026. Questa cifra è fissa e unica, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività svolta.

Cosa succede se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 euro?

In questo caso la fuoriuscita non è immediata: il contribuente completa l’anno fiscale corrente ancora in regime forfettario e perde il regime a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non c’è bisogno di comunicazioni particolari: il passaggio avviene automaticamente per legge.

Esempio pratico: Un professionista che nel corso del 2026 incassa complessivamente 91.000 euro (principio di cassa) supera la soglia di 85.000 euro. Non uscirà dal forfettario nel 2026 — completerà l’anno con la flat tax — ma dal 1° gennaio 2027 sarà obbligatoriamente nel regime ordinario (o semplificato).

Attività con più codici ATECO: Se svolgi più attività con codici ATECO differenti, la soglia di 85.000 euro si calcola sommando i ricavi di tutte le attività. Non si applica una soglia separata per ciascuna attività.

Attività avviata a metà anno: Se hai aperto la partita IVA durante l’anno, la soglia di 85.000 euro viene ragguagliata ad anno in base ai giorni effettivi di attività. Esempio: attività avviata il 1° luglio 2026 = (85.000 / 365) × 184 giorni = 42.849 euro di limite proporzionato.

Per approfondire i requisiti di accesso e i limiti in vigore, consulta la nostra guida sui limiti del regime forfettario 2026 soglie e requisiti.

4. Uscita immediata per superamento dei 100.000 euro {#soglia-100000}

Questo è lo scenario più delicato e urgente. La soglia dei 100.000 euro fu introdotta come misura anti-elusione dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54-b) e viene spesso definita “tagliola anti-evasione”. È confermata e operativa anche nel 2026.

Quando si esce dal regime forfettario superando i 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata e i suoi effetti sono distinti a seconda che si parli di IVA o di IRPEF:

Sul piano IVA: La fattura il cui incasso determina il superamento della soglia di 100.000 euro — e tutte le fatture successive — devono esporre l’IVA a debito. Se l’incasso avviene dopo l’emissione della fattura originale (che era senza IVA), quella fattura deve essere integrata con una nota di debito per l’importo dell’imposta corrispondente. Le fatture emesse senza IVA prima dell’incasso che ha causato lo sforamento non vanno rettificate.

Sul piano IRPEF: Il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, non dalla data del superamento. Questo significa che dovrà applicare le aliquote IRPEF progressive sull’intero reddito dell’anno, incluse le addizionali regionali e comunali, e dovrà istituire le scritture contabili e assolvere gli adempimenti ordinari per l’intero periodo d’imposta.

Esempio concreto: Un imprenditore edile che a maggio 2026 supera i 100.000 euro di ricavi cesserà immediatamente di applicare il regime forfettario: le operazioni successive allo sforamento dovranno esporre l’IVA in fattura, e l’IRPEF si applicherà sull’intero reddito dell’anno 2026 secondo le aliquote ordinarie.

⚠️ Attenzione: La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito i chiarimenti ufficiali sulle modalità di integrazione delle fatture e sul trattamento delle operazioni al momento del superamento dei 100.000 euro.

5. Il principio di cassa: cosa conta davvero {#principio-di-cassa}

Uno degli aspetti più sottovalutati — e fonte di errori comuni — è che nel regime forfettario la verifica delle soglie avviene secondo il principio di cassa: contano esclusivamente i ricavi e i compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche molto rilevanti:

  • Una fattura emessa il 28 dicembre 2026 ma incassata a gennaio 2027 non rileva per il calcolo del 2026, ma peserà sul 2027.
  • Una fattura emessa nel 2025 ma incassata nel 2026 rientra nel conteggio dei ricavi 2026.
  • Un acconto ricevuto nel 2026 conta nell’anno 2026, anche se la prestazione verrà completata nel 2027.

Questo principio offre, in teoria, uno strumento di pianificazione: posticipare volontariamente l’incasso di una fattura di dicembre a gennaio può aiutare a restare sotto la soglia. Tuttavia, questa pratica deve essere genuina e non configurare pratiche elusive, specie in prossimità della soglia dei 100.000 euro.

EventoAnno di competenza (cassa)
Fattura emessa a dicembre, incassata a gennaioAnno seguente
Acconto ricevuto in anticipoAnno di incasso
Fattura dell’anno precedente incassata quest’annoAnno corrente
Rimborso spese anticipate dal clienteAnno di incasso

6. Le cause ostative: altri motivi di esclusione {#cause-ostative}

Sapere quando si esce dal regime forfettario non significa considerare solo le soglie di fatturato. Esistono cause ostative specifiche che comportano la perdita del regime agevolato a prescindere dai ricavi. Anche il verificarsi di una sola di queste cause determina l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo.

Causa ostativaDettaglio
Redditi da lavoro dipendente o pensione > 35.000 €Soglia confermata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (elevata da 30.000 €); non si applica se il rapporto è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente
Spese per dipendenti/collaboratori > 20.000 €Include co.co.co., familiari retribuiti, associati in partecipazione
Partecipazioni in SNC, SAS o associazioni professionaliIncompatibili con il forfettario
Partecipazioni in SRL controllateVietata la fatturazione verso SRL dove si detiene controllo diretto o indiretto
Residenza all’esteroSalvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia
Cessioni prevalenti di fabbricati o terreni edificabiliNon si applica il regime
Attività prevalentemente verso ex datore di lavoroSe i compensi verso l’ex datore degli ultimi due anni superano il 50% del totale (verifica a fine anno)
Utilizzo di regimi speciali IVAIncompatibile con il forfettario

📌 Fonte ufficiale: Normattiva – Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89

7. Uscita volontaria dal regime forfettario {#uscita-volontaria}

Non sempre la fuoriuscita è obbligata. Quando si esce dal regime forfettario per scelta, si parla di uscita volontaria: il contribuente decide di adottare il regime ordinario (o semplificato) pur rispettando tutti i requisiti per restare nel forfettario.

Le ragioni più comuni di un’uscita volontaria sono:

  • Costi elevati e deducibili: nel regime forfettario le spese effettive non rilevano; se hai costi reali significativi (affitti, personale, beni strumentali), nel regime ordinario puoi dedurli.
  • Clienti che richiedono fatture con IVA: alcune imprese, specialmente grandi committenti, preferiscono fornitori che applicano l’IVA per poterla detrarre.
  • Accesso a detrazioni e deduzioni IRPEF: nel forfettario non puoi beneficiare delle detrazioni fiscali ordinarie (spese mediche, mutui, carichi familiari in senso tradizionale).
  • Crescita pianificata dell’attività: se prevedi di superare le soglie, organizzarti prima è più conveniente che subirlo.

Come avviene l’uscita volontaria: Non è necessaria una comunicazione preventiva formale. Il contribuente adotta semplicemente un comportamento concludente: emette fatture con IVA, istituisce i registri contabili e gestisce la contabilità secondo le regole del regime prescelto. La scelta dovrà poi essere comunicata nella prima dichiarazione IVA annuale successiva alla scelta.

Vincolo triennale: La scelta volontaria del regime ordinario è vincolante per almeno tre anni. Trascorso il triennio, si rinnova tacitamente di anno in anno. Questo vincolo non si applica all’uscita obbligatoria per superamento delle soglie.

8. Cosa succede concretamente quando si esce {#cosa-succede}

Capire quando si esce dal regime forfettario è solo il primo passo. Il vero impatto — quello che richiede preparazione e attenzione — riguarda tutto ciò che cambia sul piano operativo, fiscale e contabile. Di seguito un quadro completo degli adempimenti che scattano.

Riepilogo degli adempimenti all’uscita

AdempimentoUscita per soglia 85-100kUscita immediata >100k
Applicazione IVA in fatturaDal 1° gennaio anno successivoDalla fattura che sfora la soglia
Istituzione registri IVADal 1° gennaio anno successivoDalla data del superamento
Liquidazioni IVA periodicheDal 1° gennaio anno successivoDal momento del superamento
Dichiarazione IVA annualeDal primo anno ordinarioDal primo anno ordinario
IRPEF a scaglioniDal 1° gennaio anno successivoSu tutto il reddito dell’anno corrente
Contabilità ordinaria/semplificataDal 1° gennaio anno successivoDal 1° gennaio dell’anno corrente
Rettifica IVA su beni acquistatiPrima dichiarazione IVA ordinariaPrima dichiarazione IVA ordinaria
Ritenute d’accontoObbligatorie nel nuovo regimeObbligatorie dal momento del passaggio

9. Obblighi IVA dopo l’uscita {#obblighi-iva}

Uno degli impatti più immediati di quando si esce dal regime forfettario riguarda l’imposta sul valore aggiunto. Nel forfettario, il contribuente è esonerato dall’applicazione dell’IVA, dal versamento, dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale. Tutto cambia nel regime ordinario.

Fatturazione con IVA: Le fatture emesse nel nuovo regime devono indicare l’aliquota IVA applicabile (4%, 10% o 22% a seconda del bene o servizio), l’imponibile, l’imposta e il totale fattura. La dicitura di esenzione prevista dalla Legge 190/2014 non va più inserita.

Liquidazioni periodiche: Nel regime ordinario è obbligatorio effettuare liquidazioni IVA mensili o trimestrali (a seconda del volume d’affari), con versamento del saldo tramite modello F24. Le scadenze variano: mensile entro il 16 del mese successivo, trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Registri IVA: Vanno istituiti e tenuti il registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972) e il registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972). Questi registri permettono di calcolare l’IVA a debito e quella a credito, determinando il saldo da versare o il credito da riportare.

Dichiarazione IVA annuale: Ogni anno, entro il 30 aprile, va presentata la dichiarazione IVA annuale all’Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti che transitano dal forfettario, l’obbligo di presentare l’ultima dichiarazione IVA — relativa al primo anno in regime ordinario — è vincolante.

Per tutto ciò che riguarda la dichiarazione IVA, ti consigliamo di consultare la nostra guida alla dichiarazione IVA 2026: novità e adempimenti.

10. Obblighi IRPEF e contabilità ordinaria {#obblighi-irpef}

Sul fronte delle imposte sul reddito, il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario comporta un cambiamento radicale nel metodo di tassazione. Addio all’imposta sostitutiva flat al 15%: si torna al sistema progressivo dell’IRPEF a scaglioni.

Le aliquote IRPEF vigenti nel 2026:

Scaglione di reddito imponibileAliquota IRPEF
Fino a 28.000 €23%
Da 28.001 € a 50.000 €35%
Oltre 50.000 €43%

A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionale e comunale, che variano a seconda del comune e della regione di residenza, e — per le imprese — l’eventuale IRAP (sebbene sia stata in larga parte superata dalla riforma).

Deduzione dei costi: Nel regime ordinario, a differenza del forfettario, le spese sostenute nell’esercizio dell’attività sono effettivamente deducibili dalla base imponibile. Affitti, utenze, acquisto di beni strumentali, spese per servizi, quote di ammortamento: tutto contribuisce a ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF.

Contabilità: La scelta del regime contabile dipende dal volume d’affari:

  • Regime semplificato: per professionisti (senza limiti di ricavi) e imprese con ricavi fino a 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività). Non è obbligatorio il libro giornale, ma vanno tenuti i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.
  • Regime ordinario (contabilità ordinaria): obbligatorio per le società di capitali e per chi supera i limiti del semplificato. Richiede libro giornale, libro inventari, mastro, registri IVA.

Per calcolare le tasse nel dettaglio, utilizza il nostro strumento di calcolo tasse regime forfettario e partita IVA.

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11. Contributi INPS: cosa cambia {#contributi-inps}

Uscire dal regime forfettario ha effetti anche sul piano previdenziale. Chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria) versava contributi calcolati sul reddito imponibile forfettario. Nel regime ordinario, i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo dichiarato, con conseguenze che possono essere sia positive che negative.

Artigiani e commercianti: La variazione è più sensibile. Nel regime forfettario, artigiani e commercianti potevano beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi fissi e proporzionali dovuti alle rispettive gestioni INPS. Questa agevolazione contributiva cessa automaticamente con la perdita del regime agevolato. Dal momento dell’uscita, i contributi tornano a essere calcolati nelle misure ordinarie.

⚠️ Scadenza importante: La riduzione contributiva del 35% doveva essere comunicata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Chi perde il regime forfettario deve revocare l’opzione entro la stessa scadenza per l’anno successivo.

Liberi professionisti con cassa di categoria (es. avvocati, medici, ingegneri, commercialisti): Le modalità di contribuzione variano in base al regolamento della singola cassa professionale. In genere, l’uscita dal forfettario non modifica l’obbligo di contribuzione alla cassa, ma può influenzare la base di calcolo e le aliquote applicabili.

12. La rettifica della detrazione IVA {#rettifica-iva}

Tra gli adempimenti tecnici più complessi che scattano quando si esce dal regime forfettario, la rettifica della detrazione IVA merita un’attenzione particolare. Si tratta di un meccanismo previsto dall’art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972 che riguarda i beni e i servizi acquistati durante il periodo di applicazione del regime agevolato.

Perché esiste questo meccanismo? Durante il regime forfettario, il contribuente non poteva detrarre l’IVA sugli acquisti. Al momento del passaggio al regime ordinario, sorge il diritto (e in certi casi l’obbligo) di rettificare l’IVA precedentemente non detratta, riconoscendo un credito d’imposta proporzionale alla residua vita utile dei beni strumentali.

Come si calcola la rettifica:

Tipo di beneModalità di rettifica
Beni ammortizzabili (esclusi immobili)1/5 all’anno per i 5 anni di vita utile residua
Fabbricati e beni immobili1/10 all’anno per i 10 anni di vita utile residua
Beni non ancora entrati in funzioneIntero importo dell’IVA
Beni dell’attivo circolante non ancora cedutiIntero importo dell’IVA
Servizi non ancora utilizzatiIntero importo dell’IVA

La rettifica avviene in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie e può generare un credito IVA a favore del contribuente, da riportare nelle liquidazioni successive o da richiedere a rimborso.

Esempio: Un professionista ha acquistato un computer nel 2024 per 2.000 euro + IVA al 22% (440 euro di IVA). Nel 2026 esce dal forfettario. Ha già “consumato” 2 anni su 5 di vita utile, quindi può rettificare a suo favore 3/5 di 440 euro = 264 euro di credito IVA.

13. Regime ordinario vs regime semplificato: quale scegliere {#regime-ordinario-vs-semplificato}

Quando si esce dal regime forfettario, non si è automaticamente obbligati al regime ordinario completo. Per molti contribuenti, il regime semplificato è la scelta più naturale e meno onerosa in termini di adempimenti. Ecco un confronto chiaro:

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime SemplificatoRegime Ordinario
Soglia ricaviMax 85.000 €Fino a 500.000 € (servizi) / 800.000 € (imprese)Nessun limite
TassazioneFlat tax 15% (o 5%)IRPEF a scaglioniIRPEF a scaglioni
IVAEsoneratoObbligatorioObbligatorio
Costi deducibiliNo (forfait)Sì, effettiviSì, effettivi
Libro giornaleNoNo
Registri IVANo
IRAPNoEventualeEventuale
ISANo
Ritenuta d’accontoNon subita né operataApplicabileApplicabile
Complessità gestionaleBassaMediaAlta

Quando conviene il semplificato: Se esci dal forfettario perché hai superato le soglie ma il tuo fatturato resta sotto i limiti del semplificato, questo regime è la scelta ottimale. Hai la piena deducibilità dei costi senza la complessità della contabilità ordinaria.

Quando conviene l’ordinario: Per attività strutturate, con dipendenti, ammortamenti significativi e necessità di bilancio certificato (accesso a finanziamenti, appalti pubblici, ecc.).

14. Come pianificare l’uscita in anticipo {#pianificare-uscita}

La differenza tra chi subisce la fuoriuscita dal regime e chi la gestisce consiste nella pianificazione preventiva. Ecco un piano d’azione concreto per non farsi cogliere impreparati.

Monitoraggio trimestrale dei ricavi

Non aspettare il 31 dicembre. Verifica il totale dei ricavi incassati ogni trimestre. Se a settembre sei già a 70.000 euro, sai che entro fine anno potresti avvicinarti o superare la soglia.

Lista di controllo annuale (checklist)

Al termine di ogni anno fiscale, verifica:

  • [ ] Totale ricavi/compensi incassati (principio di cassa)
  • [ ] Eventuale reddito da lavoro dipendente o pensione (limite 35.000 €)
  • [ ] Spese per collaboratori o dipendenti (limite 20.000 €)
  • [ ] Partecipazioni societarie attive
  • [ ] Percentuale di fatturato verso ex datori di lavoro
  • [ ] Eventuali nuove cause ostative

Timing strategico

Se sei vicino alla soglia di 85.000 euro, valuta con un consulente se ha senso posticipare l’incasso di alcune fatture all’anno successivo. Questa scelta deve essere genuina e documentabile, non artificiosa.

Prepara la struttura contabile in anticipo

Se sai che uscirai dal regime il 1° gennaio dell’anno successivo, non aspettare il 31 dicembre per organizzarti. Già da ottobre-novembre:

  • Identifica il software di contabilità o il commercialista di riferimento
  • Configura la fatturazione elettronica con IVA
  • Verifica i beni strumentali acquistati durante il forfettario (per la rettifica IVA)
  • Calcola la simulazione di convenienza tra forfettario e ordinario

Simulazione di convenienza

Prima di uscire, esegui sempre una simulazione comparativa che consideri:

  1. Ricavi previsti
  2. Costi effettivi deducibili
  3. Aliquote IRPEF progressive applicabili
  4. Detrazioni e deduzioni disponibili nel regime ordinario (familiari a carico, spese mediche, interessi mutuo, ecc.)
  5. Contributi INPS nel nuovo regime

15. Rientro nel regime forfettario: è possibile? {#rientro}

Una delle domande più frequenti è: dopo essere usciti, si può rientrare nel forfettario? La risposta è , ma con alcune condizioni importanti.

Uscita per superamento soglia (automatica): Se nei periodi successivi i ricavi tornano sotto la soglia di 85.000 euro e non si verificano cause ostative, il rientro nel regime forfettario è possibile dall’anno successivo, senza comunicazioni preventive e senza vincoli di permanenza minima nel regime ordinario.

Uscita volontaria: Chi ha scelto volontariamente il regime ordinario è vincolato per almeno tre anni. Solo dopo il triennio può valutare il rientro nel forfettario.

Attenzione: Al momento del rientro nel forfettario è necessario:

  • Effettuare una nuova rettifica IVA (questa volta a sfavore: i beni acquistati con IVA detratta nel regime ordinario devono essere “restituiti” parzialmente)
  • Tornare alla fatturazione senza IVA con la dicitura di esenzione prevista dalla Legge 190/2014

Il rientro non consente di beneficiare nuovamente dell’aliquota agevolata al 5%, riservata alle nuove iniziative produttive che non abbiano svolto attività analoga nei tre anni precedenti.

Per approfondire la gestione fiscale complessiva nel regime forfettario, leggi la nostra guida completa su come aprire partita IVA in regime forfettario.

FAQ — Domande Frequenti {#faq}

Quando si esce dal regime forfettario se supero di poco la soglia di 85.000 euro?

Se superi la soglia di 85.000 euro ma rimani sotto i 100.000 euro, la fuoriuscita non è immediata. Completi l’anno corrente ancora in regime forfettario e passi obbligatoriamente al regime ordinario (o semplificato) dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non devi fare comunicazioni preventive: il passaggio avviene automaticamente per legge in base ai dati dell’anno precedente.

Cosa succede all’IVA quando si esce dal regime forfettario superando i 100.000 euro?

L’effetto è immediato e articolato. La fattura il cui incasso determina il superamento dei 100.000 euro deve esporre l’IVA a debito. Se quella fattura era già stata emessa senza IVA, va integrata con una nota di debito per l’importo dell’imposta. Tutte le fatture successive devono obbligatoriamente esporre l’IVA. Dal punto di vista IRPEF, invece, il regime ordinario si applica retroattivamente sull’intero reddito dell’anno, anche per le operazioni precedenti al superamento.

Quando si esce dal regime forfettario per cause ostative, come la scoperta di redditi da lavoro dipendente oltre 35.000 euro, che cosa devo fare?

Se a fine anno constati che i tuoi redditi da lavoro dipendente o pensione hanno superato 35.000 euro, dovrai passare al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il 2026 conferma questa soglia elevata rispetto ai 30.000 euro precedenti. La transizione avviene automaticamente senza comunicazioni preventive, ma dovrai gestire tutti gli adempimenti del regime ordinario (IVA, contabilità, IRPEF a scaglioni) a partire dal nuovo anno.

Quando si esce dal regime forfettario, si perde anche la riduzione del 35% sui contributi INPS?

Sì. La riduzione del 35% sui contributi previdenziali, disponibile per artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS, è strettamente legata al regime forfettario. Non appena si esce dal regime agevolato, decade automaticamente l’agevolazione contributiva e i contributi tornano a essere calcolati nelle misure ordinarie. Se avevi comunicato l’opzione entro il 28 febbraio, è necessario revocarla per l’anno successivo entro la stessa scadenza.

Posso uscire volontariamente dal regime forfettario a metà anno?

In linea generale no. La normativa non prevede la possibilità di recedere dal regime forfettario in corso d’anno su base volontaria. Il passaggio volontario al regime ordinario decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si manifesta il “comportamento concludente” (emissione di fatture con IVA, tenuta della contabilità ordinaria). L’unica eccezione è l’uscita forzata per superamento dei 100.000 euro, che avviene automaticamente in corso d’anno.

Quando si esce dal regime forfettario, devo presentare la dichiarazione IVA per l’anno precedente trascorso in regime agevolato?

Dipende dalla tua storia fiscale. Se prima del forfettario hai avuto un periodo in regime ordinario IVA (con registri e liquidazioni attivi), devi presentare la dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in regime ordinario. Se invece hai sempre operato in forfettario o regime dei minimi senza mai aver avuto obblighi IVA, non è necessaria la dichiarazione per gli anni trascorsi nel regime agevolato. Dal primo anno nel nuovo regime ordinario, l’obbligo di dichiarazione IVA annuale scatta in modo pieno.

Dopo quanto tempo posso rientrare nel regime forfettario se ne sono uscito per superamento soglia?

Non esiste un periodo minimo di permanenza obbligatoria nel regime ordinario in caso di uscita automatica per superamento delle soglie. Se nell’anno successivo i tuoi ricavi tornano sotto 85.000 euro e non si verificano altre cause ostative, puoi rientrare nel forfettario dal 1° gennaio dell’anno seguente. Tuttavia, se l’uscita era volontaria, il vincolo triennale si applica e dovrai rimanere nel regime ordinario per almeno tre anni.

Come funziona la rettifica IVA quando si esce dal regime forfettario?

La rettifica IVA, disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, permette di recuperare (parzialmente) l’IVA non detratta durante il periodo forfettario sui beni strumentali ancora in uso. Per i beni ammortizzabili (esclusi immobili) la rettifica è di 1/5 per ogni anno di vita utile residua; per gli immobili è di 1/10. La rettifica viene esposta nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario e genera un credito d’imposta a tuo favore. È quindi importante fare un inventario dei beni acquistati durante il forfettario prima del passaggio.

Quando si esce dal regime forfettario, la flat tax al 5% si può recuperare se si rientra?

No. L’aliquota agevolata al 5% è riservata esclusivamente alle nuove iniziative produttive che non hanno svolto, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, artistiche o professionali, anche in forma associata o familiare. Chi rientra nel forfettario dopo averlo abbandonato non soddisfa questo requisito, quindi sarà soggetto all’aliquota ordinaria del 15%.

Quali sono i principali errori da evitare quando si esce dal regime forfettario?

Gli errori più frequenti sono: non monitorare con regolarità i ricavi incassati (confondendo data di fatturazione con data di incasso); ignorare le cause ostative (specie quella sui redditi da lavoro dipendente); non effettuare la rettifica IVA sui beni strumentali; emettere fatture senza IVA dopo il momento di uscita forzata (nel caso dei 100.000 euro); e non comunicare la revoca della riduzione contributiva INPS entro il 28 febbraio.

Conclusioni {#conclusioni}

Comprendere quando si esce dal regime forfettario è una delle competenze fiscali più importanti per ogni titolare di partita IVA. Non si tratta di un evento raro o eccezionale: con la crescita dell’attività, il superamento delle soglie è fisiologico e, se gestito con anticipo, non deve essere fonte di preoccupazione.

I punti chiave da tenere sempre a mente:

Le due soglie fondamentali: 85.000 euro comportano l’uscita dall’anno successivo; 100.000 euro determinano l’uscita immediata con effetti IVA immediati e IRPEF retroattivi sull’intero anno. La differenza tra queste due situazioni è enorme sul piano pratico e finanziario.

Il criterio di cassa è determinante: Non conta quando emetti la fattura, ma quando la incassi. Questo principio può essere gestito strategicamente, ma richiede rigore nella rendicontazione.

Le cause ostative non sono secondarie: Redditi da lavoro dipendente oltre 35.000 euro, partecipazioni societarie, dipendenti con costo superiore a 20.000 euro: ciascuna di queste condizioni porta fuori dal regime indipendentemente dal fatturato.

La rettifica IVA è un’opportunità, non solo un obbligo: Molti contribuenti che escono dal forfettario ignorano il meccanismo della rettifica IVA sui beni strumentali, perdendo un credito d’imposta a cui hanno diritto.

La pianificazione anticipata fa la differenza: Monitorare i ricavi trimestralmente, simulare la convenienza tra regimi, preparare la struttura contabile in anticipo: queste azioni trasformano un passaggio potenzialmente traumatico in una transizione gestita e ottimizzata.

Infine, il rientro nel forfettario è sempre possibile dopo un’uscita automatica per soglie, se i ricavi tornano nei limiti. Non si è fuori per sempre: il regime forfettario rimane disponibile finché si rispettano le condizioni previste dalla legge.

Se stai per uscire o stai valutando se uscire, il consiglio è sempre lo stesso: non agire da soli. Affidati a un professionista abilitato che conosca la tua situazione specifica, possa simulare scenari reali e guidarti nelle scelte più convenienti.

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Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa vigente e sulle circolari ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche, consulta sempre un professionista abilitato.

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