Codice ATECO Commercio Elettronico: Guida e Aggiornata

Codice ATECO Commercio Elettronico: Guida e Aggiornata

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Il codice ATECO commercio elettronico è uno degli elementi più strategici da conoscere prima di aprire un negozio online in Italia. Identifica la tua attività economica agli occhi dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della Camera di Commercio, e determina direttamente quante tasse pagherai, quali contributi previdenziali verserai e a quali agevolazioni potrai accedere.

Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 dal 1° aprile 2025, il panorama del codice ATECO commercio elettronico è cambiato radicalmente: il vecchio codice unico per tutta la vendita online ha lasciato il posto a un sistema articolato in decine di codici specifici per categoria merceologica. In questa guida troverai tutto ciò che serve sapere — dalla storia del codice 47.91.10 ai nuovi obblighi burocratici, dal regime forfettario alla gestione dell’IVA internazionale — per avviare o regolarizzare la tua attività online in piena conformità con la normativa vigente.

1. Cos’è il Codice ATECO e Perché è Fondamentale per l’E-commerce

I codici ATECO (ATtività ECOnomiche) sono una classificazione adottata dall’ISTAT — in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio e altri enti amministrativi — per assegnare un identificativo univoco a ciascuna attività economica svolta in Italia. Ogni codice è una combinazione alfanumerica strutturata in sei livelli gerarchici, dalla macro-sezione (una lettera) fino alla sottocategoria specifica (sei cifre).

Per chiunque voglia avviare un’attività di vendita online, la corretta individuazione del codice ATECO commercio elettronico non è una semplice formalità burocratica: è una decisione strategica con conseguenze concrete su:

  • Regime fiscale applicabile (forfettario, semplificato o ordinario)
  • Coefficiente di redditività (la percentuale di fatturato considerata reddito imponibile nel forfettario)
  • Gestione previdenziale INPS (Gestione Commercianti vs Gestione Separata)
  • Adempimenti fiscali e contabili (liquidazioni IVA, dichiarazioni, registri)
  • Accesso ad agevolazioni e incentivi specifici per categoria

Scegliere il codice sbagliato può comportare l’applicazione di un’aliquota di tassazione errata, contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e persino il pagamento di contributi INPS non dovuti — o, al contrario, il mancato versamento di quelli obbligatori.

📌 Consiglio pratico: Prima di aprire qualsiasi attività online, consulta sempre un commercialista o un consulente fiscale esperto per verificare il codice ATECO più adatto alla tua specifica situazione.

2. Il Vecchio Codice ATECO 47.91.10: Cos’Era e Cosa Rappresentava

Fino al 31 marzo 2025, chiunque volesse avviare un’attività di vendita online in Italia utilizzava quasi universalmente il codice ATECO 47.91.10 — “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”. Questo codice era parte della macro-sezione G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio) e apparteneva alla categoria 47 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), gruppo 47.9 (Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, bancarelle e mercati).

Il codice 47.91.10 era essenzialmente una categoria “ombrello”: non importava se vendessi abbigliamento, elettronica, cosmetici o prodotti alimentari — se la vendita avveniva tramite internet, il codice era sempre lo stesso. Questa impostazione rifletteva una visione del commercio online come canale di vendita distinto e separato dal commercio tradizionale.

Le caratteristiche del codice 47.91.10

CaratteristicaDettaglio
Codice47.91.10
DescrizioneCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Coefficiente di redditività40%
Gestione INPSGestione Commercianti
Iscrizione Camera di CommercioObbligatoria
SCIA al ComuneObbligatoria
Limite forfettario85.000 € di ricavi annui
ValiditàFino al 31 marzo 2025

Con questo codice, il commercio elettronico era considerato un’attività commerciale a tutti gli effetti, il che comportava l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, il pagamento del diritto camerale annuale e la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune in cui si svolge l’attività.

3. La Rivoluzione ATECO 2025: Da 1 a 96 Codici per il Commercio Elettronico

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, con obbligatorietà dal 1° aprile 2025 per tutte le nuove aperture e variazioni. Questa revisione — basata sul Regolamento delegato UE 2023/137 e allineata alla classificazione europea NACE Rev. 2.1 — ha introdotto un cambio di paradigma radicale: non conta più come vendi, ma cosa vendi.

Il criterio di classificazione per il commercio al dettaglio non è più basato sul canale di vendita (fisico o online), ma sulla tipologia merceologica del prodotto commercializzato. Ciò significa che un negozio fisico di abbigliamento e un e-commerce di abbigliamento vengono classificati con lo stesso codice ATECO.

Il risultato: da 1 a 96 codici possibili

Il codice ATECO commercio elettronico 47.91.10 — che identificava con un unico codice tutta la vendita online — ha lasciato il posto a ben 96 nuovi codici ATECO possibili, ciascuno relativo a una specifica categoria merceologica. Questo è probabilmente il caso più eclatante di ricodifica introdotto da ATECO 2025.

📊 Fonte ufficiale: La tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025/ATECO 2022 è pubblicata sul sito ufficiale dell’ISTAT e consultabile liberamente.

Timeline dell’aggiornamento ATECO 2025

DataEvento
1° gennaio 2025Entrata in vigore della classificazione ATECO 2025
1° aprile 2025Obbligatorietà dei nuovi codici per tutti gli atti e dichiarazioni
1° aprile 2025Le Camere di Commercio aggiornano d’ufficio il codice nel Registro Imprese
15 aprile 2025Apertura del servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025” su rettificaateco.registroimprese.it
31 marzo 2026Chiusura del servizio “Rettifica ATECO 2025”
8 aprile 2025Risoluzione n. 24/2025 dell’Agenzia delle Entrate sulle istruzioni operative

Cosa significa per gli e-commerce già avviati?

Per le imprese già attive prima del 1° aprile 2025, la Camera di Commercio ha provveduto alla ricodifica automatica basandosi sulla tavola di raccordo ISTAT. Tuttavia, poiché dal vecchio codice 47.91.10 derivano 96 possibili nuovi codici, non sempre la ricodifica automatica è univoca. In questi casi — denominati “corrispondenza 1:N” — l’imprenditore ha avuto la possibilità di utilizzare il servizio gratuito di Rettifica ATECO 2025 (attivo dal 15 aprile 2025 al 31 marzo 2026) per selezionare il codice più rappresentativo della propria attività.

⚠️ Nota importante: Il cambio di codice ATECO non comporta automaticamente l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati, ma è fortemente raccomandato verificare la correttezza del proprio codice per evitare problemi fiscali futuri.

4. Come Scegliere il Codice ATECO Giusto per il Tuo E-commerce

Scegliere il corretto codice ATECO commercio elettronico è oggi più complesso rispetto al passato, ma anche più preciso e vantaggioso. Ecco il processo logico da seguire.

Passo 1: Identifica cosa vendi

La domanda fondamentale non è più “vendo online?” ma “cosa vendo?“. Devi identificare la principale categoria merceologica dei prodotti che intendi commercializzare. Nel caso in cui tu venda prodotti appartenenti a categorie diverse, dovrai scegliere il codice che rappresenta l’attività prevalente — quella che genera la maggior parte del fatturato.

Passo 2: Consulta la classificazione ISTAT

Il portale ufficiale dell’ISTAT dedicato alla classificazione ATECO consente una ricerca testuale tra i codici disponibili. Puoi inserire una parola chiave relativa al prodotto che vendi e il sistema restituirà i codici pertinenti.

Passo 3: Verifica gli impatti fiscali e previdenziali

Non tutti i codici hanno lo stesso coefficiente di redditività o lo stesso inquadramento previdenziale. Prima di registrare definitivamente il tuo codice, verifica:

  • Coefficiente di redditività: incide sul calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario
  • Gestione INPS: la maggior parte dei codici commerciali rientra nella Gestione Commercianti
  • ISA applicabile: alcuni codici hanno specifici Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

Passo 4: Registra il codice in modo corretto

Se stai aprendo una nuova attività, il codice ATECO va indicato nella Comunicazione Unica (ComUnica) presentata alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate. Se stai modificando un codice esistente, puoi farlo tramite il modello AA9/12 (per le ditte individuali) o AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche).

🔗 Approfondimento: Per una guida completa su come scegliere e gestire i codici ATECO per la tua partita IVA, leggi il nostro articolo su codice ATECO e partita IVA.

5. Tabella dei Principali Codici ATECO per Categoria di Prodotto (E-commerce)

Con ATECO 2025, il codice ATECO commercio elettronico dipende dalla categoria merceologica. Ecco una panoramica dei codici più rilevanti per chi vende online, con i relativi coefficienti di redditività applicabili nel regime forfettario.

Categoria ProdottoCodice ATECO 2025Coefficiente Redditività
Abbigliamento adulti47.71.1040%
Abbigliamento bambini47.71.3040%
Calzature47.72.1040%
Elettrodomestici47.54.0040%
Articoli sportivi47.64.2040%
Libri e prodotti editoriali47.61.0040%
Gioielli e orologi47.77.0040%
Cosmetici e profumi47.75.0040%
Prodotti alimentari generici47.29.9040%
Articoli per la casa e arredamento47.59.1040%
Articoli elettronici e informatica47.41.0040%
Prodotti per animali domestici47.76.2040%
Articoli da illuminazione47.55.3040%
Articoli non specializzati (n.c.a.)47.19.9040%
Intermediazione al dettaglio (seconda mano, ecc.)47.91.1040%

⚠️ Attenzione: Questa tabella è indicativa. I codici corretti dipendono dal prodotto specifico che vendi. Consulta sempre la classificazione ufficiale ISTAT e verifica con un professionista.

La macro-sezione 47: il riferimento per il commercio al dettaglio

Indipendentemente da quale codice specifico utilizzi, la grande maggioranza delle attività di codice ATECO commercio elettronico rientra nella macro-sezione 47 del commercio al dettaglio. Tutti i codici di questa macro-sezione condividono caratteristiche fondamentali:

  • Iscrizione obbligatoria al Registro delle Imprese
  • Inquadramento nella Gestione Commercianti INPS
  • Coefficiente di redditività del 40% nel regime forfettario
  • Necessità di presentare la SCIA al Comune

6. Adempimenti Burocratici per Aprire un E-commerce in Italia

Avviare un’attività di commercio elettronico in Italia richiede una serie di passaggi burocratici precisi. Ecco tutto quello che devi fare, nell’ordine corretto.

6.1 Apertura della Partita IVA

Il primo passo obbligatorio è l’apertura della partita IVA. La partita IVA è necessaria per chi svolge un’attività commerciale in modo abituale e continuativo — e la vendita online rientra pienamente in questa definizione. Puoi aprire la partita IVA:

  • Autonomamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (servizi online)
  • Tramite un commercialista che gestirà tutta la procedura per te

Per i codici della macro-sezione 47, la partita IVA va accompagnata dalla Comunicazione Unica (ComUnica), che permette di assolvere contemporaneamente agli obblighi verso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, l’INPS e l’INAIL.

🔗 Guida completa: Per tutti i dettagli sull’apertura della partita IVA, leggi il nostro articolo Aprire Partita IVA: requisiti essenziali e primi passi.

6.2 Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio)

Chi utilizza codici della macro-sezione 47 (commercio al dettaglio) — e quindi quasi tutti coloro che aprono un e-commerce — è obbligato all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Ciò comporta:

  • Pagamento del diritto camerale annuale (il cui importo varia a seconda della Camera di Commercio, generalmente intorno ai 53 € per le ditte individuali)
  • Pagamento della tassa di iscrizione (circa 35 € una tantum)
  • Nomina di un preposto (nel caso di attività svolta in sede fisica)

6.3 SCIA al Comune (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

La SCIA va presentata telematicamente all’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui viene svolta l’attività. Nella SCIA dovrai indicare, tra l’altro:

  • Dati catastali dell’immobile in cui si svolge l’attività (anche la propria abitazione, se l’attività è svolta da remoto)
  • Dati catastali del magazzino (se presente)
  • Il dominio del sito e-commerce (che deve essere già attivo o registrato al momento della presentazione)

📌 Nota: Anche per un negozio online gestito interamente da casa propria, la SCIA è obbligatoria e il Comune di residenza è generalmente quello competente.

6.4 Iscrizione alla Gestione INPS Commercianti

I titolari di partita IVA con codice ATECO commercio elettronico (macro-sezione 47) sono tenuti all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti (o Gestione IVS — Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) per i commercianti. Questa gestione prevede il versamento di contributi fissi trimestrali e contributi percentuali sul reddito imponibile che supera il minimale INPS.

6.5 Riepilogo: Checklist per l’Apertura di un E-commerce

AdempimentoEnteTempistica
Apertura Partita IVAAgenzia delle EntratePrima dell’inizio attività
Iscrizione Registro ImpreseCamera di CommercioPrima dell’inizio attività (ComUnica)
Iscrizione Gestione CommerciantiINPSPrima dell’inizio attività (ComUnica)
Presentazione SCIAComune (SUAP)Prima o contestualmente all’inizio attività
Registrazione dominioProvider hostingPrima della SCIA
Scelta regime fiscaleAll’apertura della partita IVA

7. Regime Fiscale per l’E-commerce: Forfettario vs Semplificato vs Ordinario

La scelta del regime fiscale è strettamente legata al codice ATECO commercio elettronico e ha un impatto diretto sulle tasse da pagare e sulla complessità degli adempimenti contabili.

7.1 Regime Forfettario (il più diffuso tra i piccoli e-commerce)

Il regime forfettario è il regime agevolato per eccellenza per chi avvia un e-commerce con ricavi contenuti. È accessibile a persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi) che rispettino determinati requisiti.

Requisiti principali per il regime forfettario (2026):

  • Ricavi annui inferiori a 85.000 €
  • Nessun reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 € nell’anno precedente
  • Nessuna partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata con attività riconducibile a quella della partita IVA
  • Nessun acquisto di beni strumentali superiore a determinati limiti

🔗 Approfondimento: Leggi la guida completa su limiti e requisiti del regime forfettario 2026.

Vantaggi principali:

  • Imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni se si rispettano i requisiti per le start-up)
  • Esonero dall’IVA: non si addebita né si detrae l’IVA (con importanti eccezioni per le vendite intra-UE)
  • Contabilità semplificata: nessun obbligo di registri IVA
  • Esonero da ISA (Indici Sintetici di Affidabilità)

Svantaggi:

  • Impossibilità di dedurre analiticamente i costi reali
  • Limite rigido di fatturato (85.000 €)
  • Gestione complessa dell’IVA per le vendite transfrontaliere

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7.2 Regime Contabile Semplificato

Il regime semplificato si applica automaticamente alle ditte individuali e alle società di persone che superano le soglie del forfettario ma rimangono entro i limiti per il regime semplificato (800.000 € per le attività di cessione di beni). In questo regime:

  • L’IVA va calcolata, addebitata al cliente e versata allo Stato
  • Si tengono i registri IVA (acquisti e vendite)
  • Si presentano le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) trimestrali
  • La tassazione avviene tramite IRPEF con aliquote progressive per scaglioni

7.3 Regime Ordinario

Il regime ordinario si applica obbligatoriamente alle società di capitali (SRL, SPA) e alle ditte individuali/società di persone che superano le soglie del semplificato. Prevede:

  • Contabilità ordinaria con partita doppia
  • Tassazione tramite IRES (24%) per le società di capitali
  • Piena deducibilità dei costi aziendali
  • Obbligo di bilancio annuale

Confronto tra i tre regimi per un e-commerce

CaratteristicaForfettarioSemplificatoOrdinario
Limite ricavi85.000 €800.000 €Nessuno
Imposta sul reddito5% o 15% flatIRPEF progressivaIRPEF/IRES
IVAEsente (con eccezioni UE)ApplicabileApplicabile
Deduzione costiForfettaria (60%)AnaliticaAnalitica
ContabilitàSemplificataRegistri IVAPartita doppia
LIPE trimestraliNo
ISANo

8. Il Coefficiente di Redditività al 40%: Come Incide sulle Tue Tasse

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che, nel regime forfettario, viene considerata reddito imponibile. Per tutti i codici ATECO commercio elettronico rientranti nella macro-sezione 47 (commercio al dettaglio), il coefficiente di redditività è del 40%.

In pratica, significa che:

  • Su ogni 1.000 € incassati, solo 400 € sono considerati reddito imponibile
  • I restanti 600 € rappresentano le spese forfettarie riconosciute dallo Stato

Formula di calcolo del reddito imponibile

Reddito imponibile = Fatturato × 40%

Imposta sostitutiva = Reddito imponibile × 15% (o 5%)

Esempi pratici di calcolo tasse per un e-commerce in forfettario

Esempio 1 — E-commerce appena aperto (tasso agevolato 5%):

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo30.000 €
Coefficiente di redditività30.000 × 40%12.000 €
Imposta sostitutiva (5%)12.000 × 5%600 €
Contributi INPS fissi (2026)~4.611 €
Totale tasse + contributi~5.211 €

Esempio 2 — E-commerce consolidato (tasso standard 15%):

VoceCalcoloImporto
Fatturato annuo60.000 €
Coefficiente di redditività60.000 × 40%24.000 €
Deduzione contributi INPS24.000 – 4.61119.389 €
Imposta sostitutiva (15%)19.389 × 15%2.908 €
Contributi INPS fissi~4.611 €
Contributi INPS percentuali(24.000 – 18.808) × 24,48%~1.271 €
Totale tasse + contributi~8.790 €

📊 Il coefficiente del 40% è significativamente più basso di quello applicato ai liberi professionisti (78%) o alle attività di prestazione di servizi in senso stretto. Questo significa che a parità di fatturato, un e-commerce in regime forfettario paga meno tasse di un consulente o di un professionista con gli stessi ricavi.

9. Contributi INPS Gestione Commercianti: Quanto si Paga

Chi apre un’attività di commercio elettronico con codici della macro-sezione 47 è iscritto alla Gestione INPS Commercianti (IVS Commercianti). Questa gestione prevede due tipologie di contributi:

9.1 Contributi Fissi

I contributi fissi sono versamenti trimestrali obbligatori che vanno pagati indipendentemente dal reddito effettivamente percepito. Vengono aggiornati ogni anno dall’INPS. Per il 2026, i contributi fissi per la Gestione Commercianti ammontano a circa 4.611 € annui (suddivisi in 4 rate trimestrali).

Scadenze dei versamenti F24:

  • 16 maggio (I rata)
  • 20 agosto (II rata)
  • 16 novembre (III rata)
  • 16 febbraio anno successivo (IV rata)

9.2 Contributi Percentuali

Oltre ai contributi fissi, chi supera il minimale reddituale INPS (circa 18.808 € nel 2026) deve versare un contributo percentuale del 24,48% sulla quota di reddito eccedente il minimale.

9.3 Riduzione del 35%

I titolari di partita IVA in regime forfettario hanno la possibilità di richiedere la riduzione del 35% sui contributi INPS (ai sensi dell’art. 1, comma 77, Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Questo si traduce in un notevole risparmio, ma comporta una corrispondente riduzione delle future prestazioni pensionistiche.

Con la riduzione del 35%, i contributi fissi scendono a circa 2.997 € annui — un risparmio di oltre 1.600 € l’anno.

9.4 Esonero per Dipendenti a Tempo Pieno

Chi ha contemporaneamente un lavoro dipendente a tempo pieno (con una soglia minima di ore settimanali) e la partita IVA per l’e-commerce può richiedere l’esonero dal versamento dei contributi INPS della Gestione Commercianti, poiché i contributi vengono già versati dal datore di lavoro. In questo caso, si pagherà solo l’imposta sostitutiva.

⚠️ È fondamentale verificare le condizioni specifiche caso per caso con un professionista, poiché i requisiti per l’esonero sono precisi e soggetti a controllo.

10. IVA nel Commercio Elettronico: OSS, IOSS e Soglie Intra-UE

La gestione dell’IVA nel commercio elettronico è uno degli aspetti più complessi per chi vende online, specialmente quando le vendite valicano i confini nazionali. Dal 1° luglio 2021, con il recepimento italiano delle Direttive UE (D.Lgs. n. 83/2021), le regole sull’IVA per l’e-commerce sono state profondamente riformate.

🔗 Per una guida completa all’IVA in Italia, consulta la nostra Guida Completa all’IVA.

10.1 La Soglia di 10.000 €

Esiste una soglia annua di 10.000 € (al netto dell’IVA) oltre la quale le vendite a distanza verso consumatori privati di altri Paesi UE diventano imponibili nel Paese del cliente e non più in Italia. Al di sotto di questa soglia, si applica l’aliquota IVA italiana.

10.2 Il Regime OSS (One Stop Shop)

L’OSS — One Stop Shop è un regime opzionale che consente di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti i Paesi UE attraverso un’unica dichiarazione trimestrale, presentata all’Agenzia delle Entrate italiana. Senza OSS, sarebbe necessario registrarsi ai fini IVA in ogni singolo Paese in cui si effettuano vendite oltre la soglia.

Chi può aderire all’OSS:

  • Soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano vendite a distanza intra-UE di beni verso privati (B2C)
  • Soggetti che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione verso privati UE

Come iscriversi: La registrazione avviene tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

📌 Importante: Una volta aderito all’OSS, il regime deve essere applicato a tutte le vendite a distanza verso privati UE — non è possibile applicarlo selettivamente solo ad alcuni Paesi.

10.3 Il Regime IOSS (Import One Stop Shop)

L’IOSS — Import One Stop Shop è destinato a chi vende beni importati da Paesi extra-UE con valore inferiore a 150 €. Permette di applicare l’IVA direttamente al momento dell’acquisto online, evitando costi aggiuntivi o ritardi alla consegna. La dichiarazione IOSS è mensile.

Il regime IOSS è particolarmente rilevante per chi pratica dropshipping con fornitori extra-europei (ad esempio dalla Cina o da altri Paesi asiatici).

10.4 Riepilogo dei Regimi IVA per l’E-commerce

RegimeTipologia operazioniDichiarazioneSoglia
IVA ordinaria italianaVendite a privati italianiMensile/trimestrale
OSS-UEVendite a distanza verso privati UE (beni e servizi digitali)Trimestrale unica in ItaliaOltre 10.000 €/anno
IOSSImportazioni extra-UE verso privati UEMensile unica in ItaliaFino a 150 € per transazione

10.5 Il Pacchetto ViDA e le Novità Future

Il 11 marzo 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato formalmente il pacchetto ViDA — VAT in the Digital Age (Direttiva UE 2025/516), che introdurrà ulteriori riforme del sistema IVA europeo per l’e-commerce tra il 2027 e il 2030, tra cui:

  • Fatturazione elettronica obbligatoria per le transazioni B2B intracomunitarie (dal 1° luglio 2030)
  • Estensione della regola del “fornitore presunto” alle piattaforme di alloggio breve e trasporto (dal 1° luglio 2028)
  • Potenziale espansione del sistema OSS anche per le operazioni B2B

11. Dropshipping e Codice ATECO: Tutto Quello che Devi Sapere

Il dropshipping è un modello di business in cui il venditore commercializza prodotti senza averli fisicamente in magazzino: l’ordine viene inoltrato direttamente al fornitore, che spedisce il prodotto al cliente finale. Dal punto di vista fiscale italiano, il dropshipping è assimilato al commercio elettronico tradizionale.

Codice ATECO per il dropshipping

Con ATECO 2025, anche per il dropshipping vale la regola del prodotto: devi scegliere il codice che corrisponde alla tipologia di prodotti che vendi tramite dropshipping, non al meccanismo di vendita in sé. Se vendi abbigliamento in dropshipping, utilizzerai il codice 47.71.10 (o il codice specifico per quel tipo di abbigliamento); se vendi articoli elettronici, utilizzerai il codice pertinente all’elettronica.

Obblighi fiscali del dropshipping

AspettoDettaglio
Partita IVAObbligatoria
Iscrizione Camera di CommercioObbligatoria
SCIA al ComuneObbligatoria (indicare dominio del sito)
Gestione INPSGestione Commercianti
FatturazioneFattura elettronica verso clienti B2B; ricevuta/documento commerciale per B2C
IVAOSS per vendite UE oltre 10.000 €; IOSS per importazioni extra-UE sotto 150 €

Dropshipping e certificazione dei corrispettivi

Come chiarito dalla Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni di commercio elettronico indiretto (vendita online con consegna fisica del bene) sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e pertanto non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (salvo richiesta del cliente) né allo scontrino fiscale. I corrispettivi vanno però annotati nel relativo registro.

12. Vendita su Marketplace e Codice ATECO

Chi vende tramite marketplace (piattaforme di terzi che fungono da intermediari tra venditori e acquirenti) deve comunque aprire una propria partita IVA con il corretto codice ATECO commercio elettronico. I marketplace non esonerano il venditore dagli obblighi fiscali italiani.

Il ruolo dei marketplace nell’IVA post-2021

Con le riforme del 2021, i marketplace agiscono come “fornitori presunti” (deemed supplier) per determinate categorie di vendite:

  • Vendite di beni importati da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 €
  • Vendite di beni “domestiche” (partenza e arrivo nel medesimo Stato UE) effettuate da venditori non stabiliti nell’UE

In questi casi, è il marketplace — e non il singolo venditore — a essere responsabile della raccolta e del versamento dell’IVA. Tuttavia, il venditore mantiene tutti gli obblighi fiscali italiani relativi alla propria attività.

Vendita come privato vs vendita con partita IVA

La soglia oltre la quale la vendita su marketplace diventa sistematica e richiede l’apertura della partita IVA non è definita in modo rigido dalla legge, ma l’Agenzia delle Entrate valuta la frequenza, il volume e il carattere abituale delle transazioni. In generale, se vendi regolarmente su marketplace con l’obiettivo di generare un reddito continuativo, sei obbligato ad aprire la partita IVA.

🔗 Approfondimento: Scopri tutto su come aprire un negozio online.

13. Errori Comuni da Evitare nella Scelta del Codice ATECO

Scegliere in modo non corretto il codice ATECO commercio elettronico è un errore che può avere conseguenze fiscali serie. Ecco i più comuni.

Errore 1: Usare ancora il vecchio 47.91.10 come unico codice

Con ATECO 2025, il codice 47.91.10 non identifica più l’e-commerce in senso generico. Usarlo indiscriminatamente per qualsiasi attività online è errato dal 1° aprile 2025. Ogni attività deve essere classificata in base alla categoria merceologica prevalente.

Errore 2: Scegliere il codice in base al canale di vendita

Non pensare “vendo online → uso il codice per e-commerce”. Pensa “vendo abbigliamento → uso il codice per il commercio al dettaglio di abbigliamento”. Il canale non è più rilevante ai fini della classificazione ATECO 2025.

Errore 3: Non registrare correttamente il codice all’Agenzia delle Entrate

La Camera di Commercio ha aggiornato automaticamente il Registro delle Imprese, ma l’Anagrafe Tributaria (gestita dall’Agenzia delle Entrate) deve essere aggiornata separatamente, tramite una pratica di Comunicazione Unica. Se non allineate, le due banche dati possono generare discrepanze.

Errore 4: Ignorare la SCIA al Comune

Molti aprono un e-commerce senza presentare la SCIA al SUAP comunale, ritenendo che per un’attività online non sia necessaria. È invece un obbligo preciso per tutte le attività di commercio al dettaglio, anche se svolte esclusivamente online.

Errore 5: Non considerare il codice ATECO nella pianificazione fiscale

Il codice ATECO determina il coefficiente di redditività nel forfettario. Scegliere un codice con coefficiente più alto significa pagare più tasse. Per chi svolge attività miste (commercio + servizi), una pianificazione accurata del codice prevalente può fare una differenza significativa sul carico fiscale.

FAQ — Domande Frequenti sul Codice ATECO Commercio Elettronico

Qual è il codice ATECO specifico per il commercio elettronico nel 2026?

Con l’entrata in vigore di ATECO 2025 dal 1° aprile 2025, non esiste più un unico codice ATECO per il commercio elettronico. Il vecchio codice 47.91.10, che identificava l’intera attività di vendita online, è stato suddiviso in 96 nuovi codici basati sulla categoria merceologica dei prodotti venduti. Per sapere quale codice utilizzare, devi identificare la principale tipologia di prodotto che commercializzi e selezionare il codice corrispondente dalla classificazione ISTAT ATECO 2025. Se vendi abbigliamento, userai un codice della famiglia 47.71; se vendi elettronica, della famiglia 47.41; e così via. Il portale ufficiale ISTAT offre uno strumento di ricerca testuale per trovare il codice appropriato.

È ancora valido il codice ATECO 47.91.10 nel 2026?

Nella nuova classificazione ATECO 2025, il codice 47.91.10 esiste ancora, ma con una descrizione completamente diversa: identifica ora le “Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano”, non più il commercio al dettaglio generico via internet. Dunque, se non svolgete quella specifica attività di intermediazione, il vecchio 47.91.10 non è il codice corretto per il vostro e-commerce. Le imprese già iscritte con il vecchio codice 47.91.10 sono state ricodificate automaticamente dalla Camera di Commercio, e hanno avuto la possibilità di effettuare una rettifica gratuita entro il 31 marzo 2026.

Devo aprire la partita IVA per vendere online?

Sì, in tutti i casi in cui l’attività di vendita online è svolta in modo abituale, continuativo e con scopo di lucro, è obbligatoria l’apertura della partita IVA. Questo vale anche per il dropshipping, la vendita su marketplace e qualsiasi altra forma di commercio elettronico esercitata regolarmente. Il Decreto Bersani assimila il commercio elettronico al commercio tradizionale, rendendo applicabili le medesime regole. Le vendite sporadiche e occasionali tra privati possono essere esenti, ma è sempre consigliabile verificare la situazione specifica con un professionista.

Qual è il coefficiente di redditività per l’e-commerce nel regime forfettario?

Per la quasi totalità dei codici ATECO commercio elettronico rientranti nella macro-sezione 47 del commercio al dettaglio, il coefficiente di redditività è del 40%. Questo significa che nel regime forfettario, solo il 40% del fatturato incassato viene considerato reddito imponibile, mentre il restante 60% è riconosciuto forfettariamente come spesa. Su questo 40% si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività, se si rispettano i requisiti).

Quali contributi INPS devo pagare con un e-commerce?

Chi apre un e-commerce con codici della macro-sezione 47 è iscritto alla Gestione INPS Commercianti. Questa prevede contributi fissi annui (circa 4.611 € nel 2026, pagabili in 4 rate trimestrali) e contributi percentuali (circa 24,48%) sul reddito imponibile che eccede il minimale INPS (circa 18.808 € nel 2026). Chi aderisce al regime forfettario può richiedere la riduzione del 35% sui contributi fissi, portandoli a circa 2.997 € annui. Chi ha già un lavoro dipendente a tempo pieno può richiedere l’esonero dai contributi INPS della partita IVA.

Devo presentare la SCIA al Comune anche per un negozio online?

Sì. La SCIA al Comune è obbligatoria per tutte le attività di commercio al dettaglio, incluse quelle svolte esclusivamente online. Va presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge l’attività (generalmente il Comune di residenza per chi lavora da casa). Nella SCIA dovrai indicare il dominio del sito e-commerce (che deve già essere registrato al momento della presentazione), i dati catastali dell’immobile e, se applicabile, quelli del magazzino.

Cosa succede se vendo in tutta Europa? Come gestisco l’IVA?

Se le tue vendite verso consumatori privati di altri Paesi UE superano i 10.000 € annui (al netto dell’IVA), sei obbligato ad applicare l’aliquota IVA del Paese del consumatore. Per gestire questo adempimento senza dover aprire partite IVA in ogni singolo Paese UE, puoi aderire al regime OSS (One Stop Shop), che ti permette di dichiarare e versare tutta l’IVA UE tramite un’unica dichiarazione trimestrale presentata all’Agenzia delle Entrate italiana. Se invece importi beni extra-UE di valore inferiore a 150 € per rivenderli a consumatori UE, puoi aderire al regime IOSS (Import One Stop Shop) per una dichiarazione mensile centralizzata.

Come cambio il codice ATECO se mi accorgo di aver sbagliato?

Se ti accorgi di aver scelto un codice ATECO errato, puoi correggerlo presentando una variazione dati all’Agenzia delle Entrate tramite il modello AA9/12 (per le ditte individuali) o AA7/10 (per gli altri soggetti). Se sei iscritto al Registro delle Imprese, la variazione va comunicata anche alla Camera di Commercio tramite una pratica di Comunicazione Unica. È importante agire quanto prima, poiché un codice ATECO errato può comportare l’applicazione di un coefficiente di redditività sbagliato, errori nei contributi INPS e potenziali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Posso avere più codici ATECO per la mia attività online?

Sì, è possibile avere più di un codice ATECO registrato. Questo è utile quando si svolgono attività che rientrano in più categorie (ad esempio, si vende abbigliamento online e si effettuano anche prestazioni di consulenza sulla moda). In questo caso, il codice prevalente — quello che genera la maggior parte del fatturato — determina il coefficiente di redditività da applicare nel regime forfettario e l’inquadramento INPS. È importante dichiarare correttamente il codice prevalente per evitare errori fiscali.

Il dropshipping richiede un codice ATECO specifico?

Con ATECO 2025, il dropshipping non ha un codice dedicato. Il codice ATECO per chi pratica dropshipping dipende, come per tutti gli e-commerce, dalla categoria merceologica dei prodotti venduti. Se fai dropshipping di abbigliamento, utilizzerai i codici della famiglia 47.71; se di elettronica, della famiglia 47.41; e così via. Gli adempimenti (partita IVA, SCIA, iscrizione Camera di Commercio, Gestione INPS Commercianti) sono identici a quelli di qualsiasi altro e-commerce.

Qual è il limite di fatturato per restare nel regime forfettario con un e-commerce?

Il limite di ricavi per il regime forfettario è di 85.000 € annui. Se nel corso dell’anno superi questa soglia, sei fuori dal forfettario dall’anno successivo (salvo casi specifici di superamento eccezionale). Esiste anche una clausola di uscita immediata nel corso dell’anno: se superi 100.000 € in un anno, perdi il forfettario già a partire dall’anno in corso. Puoi approfondire le tasse da pagare con una partita IVA nel nostro articolo su tasse partita IVA, regime forfettario, INPS e ATECO.

Conclusioni

Il codice ATECO commercio elettronico è molto più di un semplice identificativo burocratico: è il cardine attorno al quale ruotano tassazione, contributi previdenziali e adempimenti fiscali di ogni attività di vendita online in Italia. Con la rivoluzione introdotta da ATECO 2025, chi vende online deve oggi ragionare in termini di cosa vende, non di come vende, selezionando il codice che meglio rappresenta la propria categoria merceologica prevalente.

I punti chiave da ricordare:

  1. Il vecchio codice 47.91.10 non è più il codice universale per l’e-commerce: dal 1° aprile 2025, la classificazione si basa sul prodotto venduto.
  2. Il coefficiente di redditività rimane al 40% per i codici della macro-sezione 47, il che rende il regime forfettario particolarmente conveniente per i piccoli e-commerce.
  3. Gli adempimenti burocratici (partita IVA, SCIA, Camera di Commercio, INPS Commercianti) restano invariati rispetto al passato.
  4. La gestione dell’IVA internazionale (OSS e IOSS) è cruciale per chi vende oltre i confini italiani e va pianificata fin dall’inizio.
  5. Errori nel codice ATECO si ripercuotono direttamente sul carico fiscale e previdenziale: una scelta sbagliata può costare migliaia di euro in più o generare contestazioni.

Se stai pianificando di avviare un’attività di commercio elettronico o di regolarizzare quella esistente, il miglior investimento che puoi fare è consultare un commercialista esperto in fiscalità digitale che ti guidi nella scelta del codice ATECO più adatto, del regime fiscale più conveniente e nella gestione di tutti gli adempimenti connessi.


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