Rimborso IVA Procedura Semplificata
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Se hai accumulato un credito IVA e vuoi recuperarlo rapidamente, la procedura semplificata di rimborso IVA è lo strumento che fa per te. Rispetto alla procedura ordinaria — che può richiedere fino a tre mesi — la procedura semplificata consente di ricevere il rimborso direttamente dall’Agente della Riscossione in 60 giorni, riducendo tempi e burocrazia. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere: requisiti, soglie, documenti, garanzie e differenze con la procedura ordinaria.
Cos’è il Rimborso IVA e Quando Spetta
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) può generare un’eccedenza di credito quando l’imposta detraibile sugli acquisti supera quella dovuta sulle vendite. Questa eccedenza, ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 633/1972, può essere: portata a credito nell’anno successivo; utilizzata in compensazione con altri tributi tramite modello F24; o chiesta a rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso del credito IVA è disciplinato principalmente dall’art. 38-bis del DPR n. 633/1972 e può essere richiesto sia su base annuale (tramite la Dichiarazione IVA) sia su base trimestrale (tramite il Modello TR).
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Presupposti per la Richiesta di Rimborso (art. 30, co. 3, DPR 633/72)
Il rimborso del credito IVA annuale è ammesso quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni oggettive:
| Condizione | Descrizione |
| Aliquota media inferiore | L’aliquota media dell’IVA sulle operazioni attive è significativamente inferiore a quella sugli acquisti (in misura rilevante secondo la prassi interpretativa consolidata) |
| Operazioni non imponibili | Effettuazione di esportazioni o operazioni assimilate per oltre il 25% del totale |
| Acquisto di beni ammortizzabili | Acquisto o importazione di beni ammortizzabili nel trimestre per oltre i 2/3 degli acquisti imponibili totali |
| Operazioni non soggette | Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per un ammontare superiore al 50% del totale (soglia derivante da prassi interpretativa consolidata, non da un’espressa previsione normativa letterale) |
| Eccedenza nel triennio | Credito IVA risultante dalle dichiarazioni dei due anni precedenti |
| Cessazione dell’attività | Il contribuente cessa l’attività e chiede il rimborso del credito residuo |
| ⚠️ Soglia minima di rimborsoIl credito IVA deve essere di importo superiore a € 2.582,28 per poter essere chiesto a rimborso, tranne nei casi di cessazione dell’attività o di credito triennale. Tale soglia minima deriva da prassi interpretativa consolidata e non è esplicitamente indicata nel testo normativo come soglia universale in tutte le situazioni. |
Le Due Procedure di Rimborso: Ordinaria vs Semplificata
Per il rimborso del credito IVA annuale, l’ordinamento italiano prevede due canali distinti:
| Caratteristica | Procedura Ordinaria | Procedura Semplificata |
| Soggetto erogante | Agenzia delle Entrate → Agente della Riscossione | Direttamente Agente della Riscossione |
| Tempi di erogazione | Entro 3 mesi + 20 giorni | Entro 60 giorni dalla richiesta completa |
| Limite massimo | Nessun limite specifico | Circa € 700.000 nella prassi operativa (con condizioni speciali in taluni settori come i subappalti), secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Interessi in caso di ritardo | 2% annuo dal 90° giorno | Tasso legale vigente dopo il 60° giorno; gli interessi decorrono automaticamente |
| Accessibilità | Tutti i soggetti passivi IVA | Solo soggetti con partita IVA attiva (esclusi cessati e soggetti in procedure concorsuali, per i quali si applica la procedura ordinaria) |
La procedura semplificata è quindi il percorso preferibile per chi ha crediti entro il predetto limite operativo e vuole tempi certi e ridotti.
Come Funziona la Procedura Semplificata: Step by Step
1. Presentazione della Dichiarazione IVA con richiesta di rimborso compilando il rigo VX4 del Quadro VX (campo 2 per la procedura semplificata).
2. Trasmissione dati all’Agente della Riscossione: entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette i dati della richiesta all’Agente della Riscossione.
3. Richiesta di garanzia o dichiarazione sostitutiva: entro 10 giorni dal ricevimento dei dati, l’Agente della Riscossione contatta il contribuente per richiedere la garanzia (se dovuta) o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. Erogazione del rimborso: avviene dal 41° al 60° giorno dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione. Il termine dei 60 giorni decorre dal momento in cui la domanda è completa: qualora vengano richiesti documenti integrativi, il conteggio riprende dalla data di ricezione degli stessi. Il rimborso avviene tramite accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente.
| ⚠️ Attenzione alle coordinate bancarieSe le coordinate bancarie (IBAN) non sono indicate correttamente, il rimborso non può essere effettuato. In caso di errore è necessario integrare la richiesta. Ciò può determinare lo slittamento del termine dei 60 giorni. |
Le Soglie del Rimborso IVA: Quando Serve la Garanzia
La normativa italiana distingue tre fasce di importo, con adempimenti diversi per ciascuna. Il limite di € 30.000 si calcola sulla somma di tutte le richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta, non sulla singola richiesta.
Fascia 1 — Crediti fino a € 30.000: Rimborso Libero
Per importi annuali complessivi fino a € 30.000 non è richiesta alcuna garanzia e non occorre il visto di conformità. È sufficiente presentare la Dichiarazione IVA con la corretta compilazione del Quadro VX.
| Chiarimento AdE (Circolare 32/E/2014)Il limite di € 30.000 si calcola sulla somma di tutte le richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta, non sulla singola richiesta. Deve essere verificato separatamente rispetto alla soglia per le compensazioni (€ 5.000). |
Fascia 2 — Crediti superiori a € 30.000: Visto, Dichiarazione o Garanzia
Per rimborsi superiori a € 30.000, il contribuente può scegliere tra le seguenti alternative (non cumulative, salvo casi di soggetti ‘a rischio’):
• Visto di conformità sulla Dichiarazione IVA, rilasciato da un professionista abilitato (CAF, dottore commercialista, ecc.) o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo societario;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da rendere nel Quadro VX) attestante il possesso dei requisiti patrimoniali;
• Garanzia fideiussoria (obbligatoria per i soggetti ‘a rischio’; alternativa per gli altri).
Requisiti attestati con la dichiarazione sostitutiva:
| Requisito | Condizione |
| Solidità patrimoniale | Il patrimonio netto non si è ridotto di oltre il 40% rispetto all’anno precedente |
| Consistenza immobiliare | Le consistenze immobiliari non sono diminuite di oltre il 40% |
| Continuità aziendale | L’attività non è cessata né si è ridotta per cessioni di aziende o rami d’azienda |
| Continuità societaria | Nell’anno precedente non sono state cedute azioni/quote per oltre il 50% del capitale |
| Regolarità contributiva | Sono stati versati tutti i contributi previdenziali e assicurativi dovuti |
Fascia 3 — Regime Premiale ISA: Soglia Elevata a € 70.000
A partire dalle richieste relative al periodo d’imposta 2024, i contribuenti che accedono al regime premiale ISA con punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 9 (o come media del biennio precedente) beneficiano di una soglia elevata a € 70.000 senza necessità di garanzie né visto di conformità (art. 14, D.Lgs. n. 1/2024 e Provvedimento AdE n. 205127/2024). Tale soglia è soggetta all’aggiornamento annuale tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Quando è Obbligatoria la Garanzia: I Soggetti ‘a Rischio’
Ai sensi dell’art. 38-bis, comma 4, DPR 633/72, la garanzia patrimoniale è obbligatoria per rimborsi superiori a € 30.000 nei seguenti casi, indipendentemente dal possesso del visto di conformità:
| Situazione di rischio | Dettaglio |
| Impresa esercitata da meno di 2 anni | Eccetto le start-up innovative ai sensi dell’art. 25 del DL 179/2012 |
| Avvisi di accertamento o rettifica | Notificati nei 2 anni precedenti con scostamento superiore all’1% degli importi dichiarati (min. € 10.329,14 e max € 150.000 se importi dichiarati > € 1.500.000) |
| Dichiarazione priva di visto | Presentazione della dichiarazione senza visto di conformità né dichiarazione sostitutiva |
| Cessazione dell’attività | Rimborso del credito residuo alla cessazione |
La garanzia può essere costituita da:
• Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (al valore di borsa);
• Fideiussione bancaria rilasciata da una banca;
• Polizza fideiussoria di una compagnia assicurativa.
La durata della garanzia deve essere di 3 anni dall’erogazione del rimborso.
Rimborso IVA Trimestrale con Modello TR
Oltre al rimborso annuale, è possibile richiedere il rimborso del credito IVA su base trimestrale tramite il Modello TR, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, DPR 633/72. Possono accedere a questa procedura i contribuenti che nel trimestre di riferimento:
• effettuano operazioni con aliquote medie inferiori a quelle degli acquisti;
• effettuano operazioni non imponibili per oltre il 25% del totale;
• acquistano beni ammortizzabili per oltre i 2/3 degli acquisti imponibili totali;
• sono soggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale;
• effettuano operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia per oltre il 50% del totale, in specifiche attività (trasporti, lavorazioni, ecc.).
| NotaPer le richieste di rimborso tramite Modello TR da parte di soggetti non residenti, l’ammissibilità può dipendere da specifiche categorie di attività; ogni situazione deve essere verificata caso per caso in base ai criteri normativi e interpretativi applicabili. Per il rimborso trimestrale in procedura semplificata valgono le stesse regole di soglie e garanzie previste per il rimborso annuale. |
Soggetti Esclusi dalla Procedura Semplificata
La procedura semplificata non è applicabile nei seguenti casi:
• Soggetti che hanno cessato l’attività: la gestione compete direttamente all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate (procedura ordinaria);
• Soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.): si applica la procedura ordinaria;
• Rimborsi che superano il limite operativo di circa € 700.000: per questi si applica la procedura ordinaria.
Società Non Operative (di Comodo): Attenzione alla Preclusione
Le società di comodo (che non raggiungono la soglia minima di ricavi ex art. 30, L. 724/1994) e le società in perdita sistematica non possono chiedere a rimborso né utilizzare in compensazione il credito IVA per il periodo d’imposta in cui tale condizione ricorre.
| Novità: D.Lgs. n. 192/2024Il D.Lgs. n. 192/2024 ha ridotto le percentuali di verifica dell’operatività previste dall’art. 30 della L. 724/1994, con effetto già dal periodo d’imposta 2024. L’impatto sulla platea dei soggetti che rientrano nell’operatività è derivato dall’applicazione pratica della disciplina generale sulle società non operative; si raccomanda di verificare le condizioni specifiche e consultare l’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. |
Per disapplicare la disciplina delle società di comodo è possibile:
• presentare un’istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate;
• disapplicarla autonomamente, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto notorio le condizioni oggettive che giustificano la disapplicazione.
Interessi sul Rimborso IVA
Se il rimborso non viene erogato nei termini previsti, maturano interessi a favore del contribuente:
| Procedura | Decorrenza interessi |
| Ordinaria | Dal 90° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (al tasso del 2% annuo) |
| Semplificata | Dal 60° giorno dalla presentazione della richiesta completa (al tasso legale vigente) |
Gli interessi sono erogati automaticamente dall’Agente della Riscossione, senza necessità di una specifica richiesta da parte del contribuente.
Il Quadro VX della Dichiarazione IVA: Come Compilarlo
La richiesta di rimborso si effettua nel Quadro VX del Modello IVA annuale:
| Rigo | Contenuto |
| VX4 – Campo 1 | Importo totale del credito chiesto a rimborso |
| VX4 – Campo 2 | Quota del rimborso da richiedere con procedura semplificata (‘di cui’ del campo 1: non può superarne l’importo) |
| VX4 – Campo 3 | Codice del presupposto del rimborso (es. codice 1 per cessazione attività) |
| Casella esonero visto | Da barrare per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale. Verificare che le opzioni selezionate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorietà corrispondano all’esonero scelto. |
| Quadro VX – Dichiarazione sostitutiva | Riquadro da sottoscrivere per attestare i requisiti patrimoniali (firmata dal contribuente con copia del documento d’identità) |
Rimborso IVA per Soggetti Non Residenti
I soggetti non residenti possono accedere al rimborso IVA attraverso canali specifici:
• Soggetti UE: tramite il portale elettronico del Paese di stabilimento, ai sensi della Direttiva 2008/9/CE. I termini (es. 30 settembre) sono di natura statutaria.
• Soggetti extra-UE con reciprocità: ai sensi dell’art. 38-ter, DPR 633/72 (attualmente applicabile a Israele, Norvegia, Svizzera e, dal 2024, al Regno Unito in base alla Risoluzione AdE n. 22/E/2024). La richiesta va presentata al Centro Operativo di Pescara entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Tabella Riepilogativa: Rimborso IVA in Sintesi
| Importo Rimborso | Soggetto | Adempimenti Richiesti |
| Fino a € 30.000 | Qualsiasi (non a rischio) | Solo dichiarazione IVA + Quadro VX |
| Fino a € 70.000 | Contribuenti ISA con punteggio ≥ 9 | Casella esonero visto + Quadro VX (soggetto a provvedimento annuale AdE) |
| Oltre € 30.000 | Soggetti non a rischio | Visto di conformità OPPURE Dichiarazione sostitutiva notorio (alternative, non cumulative) |
| Oltre € 30.000 | Soggetti a rischio | Garanzia obbligatoria (fideiussione/cauzione) |
| Oltre ~ € 700.000 | Qualsiasi | Solo procedura ordinaria |
Registrazione Contabile del Credito IVA a Rimborso
Quando si decide di chiedere il credito IVA a rimborso, è necessario effettuare una specifica registrazione contabile:
Credito IVA in attesa di rimborso → Erario c/liquidazione IVA
Questa scrittura ha lo scopo di isolare la quota del credito destinata al rimborso dalla liquidazione corrente dell’imposta. Il conto viene chiuso nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate (o l’Agente della Riscossione) provvede al pagamento.
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Domande Frequenti (FAQ)
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1. Cos’è esattamente la procedura semplificata e in cosa differisce dalla procedura ordinaria?
La procedura semplificata di rimborso IVA è una modalità di erogazione che avviene direttamente tramite l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione), senza passare dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I tempi sono più rapidi: il rimborso avviene entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa, contro i circa 3 mesi + 20 giorni della procedura ordinaria. La procedura semplificata si attiva compilando il campo 2 del rigo VX4 nella Dichiarazione IVA annuale ed è applicabile nella prassi per importi fino a circa € 700.000.
2. Quali sono i requisiti minimi per poter accedere alla procedura semplificata?
Per accedere alla procedura semplificata occorre: (a) avere una partita IVA attiva (la procedura è esclusa per i cessati e i soggetti in procedure concorsuali); (b) possedere almeno uno dei presupposti oggettivi previsti dall’art. 30 del DPR 633/72; (c) avere un credito IVA di importo superiore a € 2.582,28 (salvo casi di cessazione o triennio; soglia derivante da prassi interpretativa consolidata); (d) indicare correttamente la richiesta nel Quadro VX della dichiarazione annuale.
3. Quando è necessario il visto di conformità per il rimborso IVA?
Il visto di conformità è una delle opzioni alternative disponibili quando il credito IVA chiesto a rimborso supera € 30.000. Deve essere rilasciato da un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere, CAF) o, in alternativa, sottoscritto dall’organo di controllo della società. In sua assenza, il contribuente può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà o, in caso di soggetto ‘a rischio’, prestare una garanzia fideiussoria. I contribuenti ISA con punteggio ≥ 9 sono esonerati fino alla soglia di € 70.000 (soggetta a provvedimento annuale).
4. Quali documenti compongono la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel rimborso IVA?
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa nell’apposito riquadro del Quadro VX della dichiarazione IVA. Con essa il contribuente attesta: la solidità patrimoniale (patrimonio netto non ridotto di oltre il 40%), la consistenza immobiliare, la continuità aziendale (attività non cessata né ridotta per cessioni di rami d’azienda), la continuità societaria (quote/azioni non cedute per oltre il 50%), e la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. È importante verificare che le opzioni selezionate corrispondano all’esonero scelto. La dichiarazione, firmata dal contribuente con copia del documento d’identità, va conservata e consegnata a chi trasmette la dichiarazione.
5. Entro quanto tempo viene erogato il rimborso IVA con la procedura semplificata?
Con la procedura semplificata, l’erogazione avviene dal 41° al 60° giorno dalla data di presentazione della richiesta completa all’Agente della Riscossione. Il termine dei 60 giorni decorre dal momento in cui la domanda è completa: se vengono richiesti documenti integrativi, il termine ricomincia dalla data della loro ricezione. Se il rimborso non viene effettuato entro il 60° giorno, maturano automaticamente interessi al tasso legale vigente. Il rimborso avviene tramite accredito bancario sulle coordinate IBAN comunicate dal contribuente.
6. Cosa succede se la mia società è considerata ‘di comodo’? Posso ugualmente richiedere il rimborso IVA?
No, le società di comodo (non operative o in perdita sistematica ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994) non possono chiedere a rimborso né utilizzare in compensazione il credito IVA per il periodo d’imposta in cui vige tale condizione. Tuttavia, possono disapplicare la normativa presentando un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, oppure autonomamente attestando le condizioni oggettive con dichiarazione sostitutiva. Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato le percentuali di verifica; l’impatto sulla platea dei contribuenti interessati deriva dall’applicazione pratica della disciplina generale e si raccomanda di verificare con un professionista abilitato.
7. Posso richiedere il rimborso IVA sia per la quota annuale che per quella trimestrale nello stesso anno?
Sì, le richieste di rimborso annuale e trimestrale (tramite Modello TR) possono coesistere. Tuttavia, il limite annuo complessivo (es. € 30.000 o € 70.000 per i soggetti ISA) va calcolato sulla somma di tutte le richieste effettuate nel medesimo periodo d’imposta, sia annuali che infrannuali. Anche la procedura semplificata è applicabile alle richieste trimestrali.
8. La procedura semplificata è accessibile a chi ha cessato l’attività?
No. La procedura semplificata è preclusa ai soggetti che hanno cessato l’attività e che non sono più titolari di un conto fiscale attivo. In questi casi, il rimborso è gestito direttamente dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate competenti tramite procedura ordinaria. Il rimborso del credito IVA alla cessazione spetta comunque per qualsiasi importo (purché almeno € 11), ma con la procedura ordinaria.
9. Cosa si intende per ‘soggetti a rischio’ nel rimborso IVA e quali garanzie devono prestare?
Per ‘soggetti a rischio’ si intendono: contribuenti che esercitano l’attività d’impresa da meno di 2 anni (escluse le start-up innovative ai sensi dell’art. 25, DL 179/2012), contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica nei 2 anni precedenti con scostamenti significativi, contribuenti che presentano la dichiarazione priva di visto di conformità o dichiarazione sostitutiva, e soggetti che chiedono il rimborso alla cessazione dell’attività. Per questi, la garanzia patrimoniale è obbligatoria per rimborsi superiori a € 30.000 e può essere costituita da fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o cauzione in titoli di Stato, con durata di 3 anni dall’erogazione.
10. Gli interessi sul rimborso IVA sono tassati?
Sì, gli interessi maturati sul rimborso IVA in ritardo sono considerati redditi di capitale e sono quindi soggetti a tassazione. Tuttavia, sono erogati automaticamente dall’Agente della Riscossione senza necessità di una specifica richiesta da parte del contribuente, sia nella procedura ordinaria che nella procedura semplificata.
Link Utili ai Siti Istituzionali
• Agenzia delle Entrate – Rimborsi IVA
• Agenzia delle Entrate – Garanzie per rimborso IVA
• Agenzia delle Entrate – Crediti IVA trimestrali (Modello TR)
• Agenzia delle Entrate-Riscossione – Rimborsi IVA in conto fiscale
• Testo del DPR n. 633/1972 (Normattiva)
Conclusioni
La procedura semplificata di rimborso IVA rappresenta uno strumento concreto ed efficace per recuperare in tempi rapidi il credito IVA accumulato nel corso dell’attività. Con tempi ridotti a 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa, un limite operativo di circa € 700.000 e adempimenti semplificati rispetto alla procedura ordinaria, è la scelta ottimale per la maggior parte delle imprese e dei professionisti italiani con partita IVA attiva.
Il quadro normativo, imperniato sull’art. 38-bis del DPR 633/1972, offre un sistema strutturato di soglie e adempimenti calibrati sul livello di rischio del contribuente: chi presenta i requisiti patrimoniali ed è fiscalmente affidabile può beneficiare della procedura semplificata senza oneri di garanzia — presentando il visto di conformità o la dichiarazione sostitutiva come alternativa. Chi rientra nelle categorie ‘a rischio’ dovrà invece prestare garanzia, ma ha comunque accesso al rimborso.
Con le novità introdotte dal D.Lgs. 1/2024 per i contribuenti ISA con alta affidabilità fiscale (soglia elevata a € 70.000, soggetta a provvedimento annuale) e quelle del D.Lgs. 192/2024 per le società di comodo, il sistema si muove nella direzione di una progressiva semplificazione e premialità per i contribuenti virtuosi.
| Avviso importanteConsulta sempre un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente fiscale) per verificare la situazione specifica e accertarti di soddisfare tutti i requisiti richiesti. Per informazioni aggiornate fai sempre riferimento al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. |
Ultimo aggiornamento: Questo articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale. La normativa fiscale è soggetta a variazioni: verifica sempre le disposizioni vigenti presso le fonti ufficiali.