Art. 5 DPR 633/1972: Guida all'Esercizio di Arti e Professioni ai Fini IVA

Art. 5 DPR 633/1972: Guida all’Esercizio di Arti e Professioni ai Fini IVA

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Cos’è l’art. 5 DPR 633/1972

L’art. 5 DPR 633/1972 è una delle norme fondamentali del sistema dell’imposta sul valore aggiunto italiano. Contenuto nel Codice IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), questo articolo definisce cosa si intende per esercizio di arti e professioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, stabilendo il confine tra le attività soggette a IVA e quelle che ne restano fuori.

In altre parole, l’art. 5 DPR 633/1972 risponde a una domanda pratica e quotidiana per migliaia di lavoratori autonomi, artisti, professionisti e collaboratori: la mia attività è soggetta a IVA? E, di conseguenza, devo aprire la partita IVA?

Il Testo Unico IVA, introdotto con il D.P.R. 633/1972 in attuazione della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1, D.P.R. 633/1972). L’art. 5 DPR 633/1972 definisce precisamente questo secondo presupposto soggettivo — quello relativo alle arti e professioni — completando il quadro normativo accanto all’art. 4 che disciplina l’esercizio di impresa.

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Il Testo Normativo Ufficiale

Di seguito il testo vigente dell’art. 5 DPR 633/1972 (in vigore dal 23 febbraio 2003, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282):

Comma 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.

Comma 2. Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Soggetti Interessati

L’ambito soggettivo dell’art. 5 DPR 633/1972 abbraccia una platea ampia di lavoratori autonomi e professionisti. In particolare, la norma si applica a:

Persone fisiche che svolgono abitualmente qualsiasi attività di lavoro autonomo. Sono esempi classici: avvocati, commercialisti, medici, architetti, ingegneri, consulenti, artisti, scrittori, fotografi, traduttori, informatici freelance e qualunque altro soggetto che svolga la propria attività in modo professionale e continuativo.

Società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle medesime attività. Rientrano qui, ad esempio, gli studi associati di professionisti, le associazioni tra artisti e simili.

Un punto cruciale: il legislatore ha volutamente usato la formula “qualsiasi attività di lavoro autonomo”, senza limitarsi alle professioni regolamentate da un ordine o albo. Questo significa che anche chi svolge attività intellettuali o artistiche non riconosciute da un albo professionale può — anzi, deve — aprire la partita IVA se la svolge con carattere di abitualità.

Il Requisito dell’Abitualità: La Chiave di Tutto

Il cuore dell’art. 5 DPR 633/1972 è il concetto di abitualità. La norma recita “esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva”. Questa formula nasconde implicazioni enormi.

Cosa si intende per “abituale”?

L’abitualità non coincide con l’esclusività né con la continuità temporale assoluta. Secondo la prassi amministrativa — in particolare la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 15 luglio 2020 — il requisito dell’abitualità ricorre quando un soggetto compie, con regolarità e sistematicità, una pluralità di atti economici finalizzati al conseguimento di un risultato economico. Non è necessario che l’attività sia svolta a tempo pieno o che costituisca la fonte principale di reddito.

Cosa si intende per “occasionale”?

Al contrario, l’occasionalità si verifica quando le operazioni sono isolate, episodiche e prive di organizzazione stabile. La prestazione occasionale è fuori campo IVA e produce redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 dello stesso testo unico.

Il caso dell’iscritto all’albo professionale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 7146 del 13 marzo 2019) ha chiarito che l’iscrizione all’albo professionale è elemento sintomatico dell’intento di esercitare abitualmente l’attività. Pertanto, anche una singola prestazione resa da un soggetto iscritto a un ordine professionale tende a essere inquadrata come attività abituale, non come prestazione occasionale.

Le Esclusioni: Cosa NON Rientra nell’Art. 5 DPR 633/1972

Il comma 2 dell’art. 5 DPR 633/1972 elenca una serie di fattispecie che, pur configurando attività di lavoro, non sono considerate “esercizio di arti e professioni” ai fini IVA. Queste prestazioni cadono fuori campo IVA (c.d. “fuori campo art. 5”):

1. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

Le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa — disciplinate originariamente dall’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 — sono escluse dall’ambito dell’art. 5 DPR 633/1972, a condizione che il collaboratore non eserciti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Se invece il soggetto ha già una partita IVA attiva per altra attività autonoma abituale, le prestazioni derivanti da co.co.co. confluiscono nel regime IVA.

2. Contratti di associazione in partecipazione

Anche le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione (art. 49, comma 2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono escluse, sempre che l’associato non svolga in via abituale altre attività di lavoro autonomo.

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3. Levata dei protesti da parte dei segretari comunali

Le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali, ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, restano fuori dall’ambito applicativo dell’art. 5 DPR 633/1972.

4. Guardie giurate: prestazioni di vigilanza e custodia

Le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 sono esplicitamente escluse dall’esercizio di arti e professioni ai fini IVA.

Tabella Riassuntiva: Dentro o Fuori Campo IVA?

Tipo di attivitàAbitualeIVA applicabile?Obbligo partita IVA?
Libero professionista (avvocato, medico, architetto…)✅ Sì✅ Sì
Artista / scrittore / fotografo✅ Sì✅ Sì
Studio associato tra professionisti✅ Sì✅ Sì
Società semplice tra professionisti✅ Sì✅ Sì
Prestazione occasionale (singola, episodica)No❌ No❌ No
Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) senza altra P.IVA❌ No (fuori campo)❌ No
Collaborazione coordinata e continuativa con altra P.IVA attiva✅ Sì✅ Già aperta
Associato in partecipazione (senza altra P.IVA)❌ No (fuori campo)❌ No
Guardia giurata (prestazioni di vigilanza e custodia)❌ No (fuori campo)❌ No
Segretario comunale (levata protesti)❌ No (fuori campo)❌ No

Il Coordinamento con il TUIR e le Altre Norme

L’art. 5 DPR 633/1972 non opera in isolamento: si coordina strettamente con il sistema delle imposte sui redditi.

Con il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):

  • Le attività abituali che rientrano nell’art. 5 DPR 633/1972 generano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
  • Le attività occasionali che non rientrano nell’art. 5 DPR 633/1972 generano invece redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
  • Le attività d’impresa sono regolate dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 55 del TUIR.

Con la Direttiva IVA europea (Direttiva 2006/112/CE): L’art. 5 DPR 633/1972 si inserisce nell’attuazione della disciplina europea dell’IVA. La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea definisce il “soggetto passivo” come chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati. La norma nazionale è coerente con questo impianto.

Con l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (apertura partita IVA): Chi rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5 DPR 633/1972 è obbligato ad aprire la partita IVA prima dell’inizio dell’attività, come previsto dall’art. 35 dello stesso decreto.

Con l’art. 111-bis del TUIR (perdita della qualifica di ente non commerciale): Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Conseguenze Pratiche: Partita IVA e Obblighi Fiscali

Capire se la propria attività rientra nell’art. 5 DPR 633/1972 ha conseguenze concrete e rilevanti:

Se l’attività è abituale (rientra nell’art. 5):

  • Obbligo di apertura della partita IVA prima dell’inizio dell’attività (art. 35, D.P.R. 633/1972)
  • Obbligo di emissione della fattura per ogni prestazione di servizi (art. 21, D.P.R. 633/1972)
  • Applicazione dell’IVA sulle operazioni imponibili effettuate nel territorio dello Stato
  • Diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all’attività (art. 19, D.P.R. 633/1972)
  • Obbligo di dichiarazione IVA annuale
  • Assoggettamento a ritenuta d’acconto del 20% sui compensi percepiti (art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa previdenziale propria

Se l’attività è occasionale (fuori campo art. 5):

  • Nessun obbligo di partita IVA
  • Nessun obbligo di fattura (si rilascia ricevuta per prestazione occasionale)
  • Nessuna IVA applicata
  • Il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto del 20% se erogato da sostituto d’imposta
  • Obbligo di comunicazione preventiva al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei casi specificamente previsti dalla normativa sul lavoro autonomo occasionale (ai sensi del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto tale obbligo per determinate fattispecie): si tratta di un adempimento che non si applica in modo generalizzato ad ogni prestazione occasionale, bensì in contesti normativamente individuati

Fatturazione elettronica: come indicare le operazioni fuori campo art. 5

Nella fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), le prestazioni che cadono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972 — come i compensi per co.co.co. o le prestazioni di vigilanza e custodia delle guardie giurate — devono essere documentate con il codice Natura N2.2 (“Non soggetta – altri casi”), che è il codice corretto per le operazioni non soggette a IVA per ragioni diverse dalla territorialità. Si tratta quindi di un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972, da riportare esplicitamente nella descrizione del documento.

Nota tecnica sui codici Natura SDI: I codici ufficiali previsti dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica sono: N1 (escluse ex art. 15), N2.1 (non soggette per ragioni di territorialità), N2.2 (non soggette – altri casi, tra cui le operazioni fuori campo art. 5), N3 (non imponibili), N4 (esenti), N5 (regime del margine), N6 (inversione contabile/reverse charge), N7 (IVA assolta in altro Stato UE). Non esistono codici “F05” nelle specifiche ufficiali SDI.

Imposta di bollo: I documenti fiscali emessi per operazioni fuori campo IVA (non soggette) sono soggetti all’imposta di bollo di €2,00 quando l’importo del documento supera €77,47, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della Tabella allegata. Questa regola si applica in generale a tutti i documenti non soggetti a IVA che superano tale soglia, non solo a quelli relativi all’art. 5: è una disciplina di carattere generale sull’imposta di bollo che si riflette anche sulle operazioni fuori campo art. 5.

Giurisprudenza e Prassi Amministrativa Rilevante

La corretta interpretazione dell’art. 5 DPR 633/1972 è stata oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei tribunali:

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 41/2020: Ha chiarito che il requisito dell’abitualità richiesto dall’art. 5 DPR 633/1972 ricorre quando il soggetto compie con regolarità e sistematicità una pluralità di atti economici finalizzati al conseguimento di un risultato. L’occasionalità si verifica invece per operazioni isolate, episodiche e prive di organizzazione stabile.

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 7146/2019: Ha affermato che l’iscrizione all’albo professionale è elemento sintomatico dell’intento di esercitare abitualmente l’attività, non essendo ammissibile la figura di “professionista occasionale” per chi è regolarmente iscritto a un ordine.

Corte di Giustizia dell’Unione europea: La giurisprudenza europea ha contribuito a precisare la nozione di “soggetto passivo” IVA, confermando che il presupposto soggettivo dell’esercizio abituale di attività economica è interpretato in modo uniforme nel territorio dell’Unione europea.

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Domande Frequenti

1. Cosa si intende esattamente per “esercizio di arti e professioni” ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972?

Per “esercizio di arti e professioni” ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972 si intende lo svolgimento, in modo abituale (anche se non esclusivo), di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, di società semplici o di associazioni tra persone fisiche prive di personalità giuridica. Il tratto distintivo è l’abitualità: l’attività deve essere svolta con regolarità e sistematicità, non episodicamente.

2. Devo aprire la partita IVA se svolgo un’attività autonoma in modo non esclusivo, cioè accanto a un lavoro dipendente?

Sì. L’art. 5 DPR 633/1972 precisa che l’esercizio deve essere abituale “ancorché non esclusivo“. Questo significa che anche chi svolge un’attività autonoma di natura professionale in parallelo con un rapporto di lavoro dipendente è tenuto ad aprire la partita IVA, se tale attività è svolta con regolarità.

3. Qual è la differenza tra prestazione abituale e prestazione occasionale ai fini dell’art. 5 DPR 633/1972?

La prestazione abituale comporta l’ingresso nell’ambito applicativo dell’art. 5 DPR 633/1972, con conseguente obbligo di partita IVA e applicazione dell’imposta. La prestazione occasionale (isolata, episodica, priva di organizzazione) resta fuori dall’ambito dell’art. 5 e produce redditi diversi ex art. 67 TUIR, senza IVA né obbligo di partita IVA.

4. Un collaboratore co.co.co. deve applicare l’IVA sulle sue prestazioni?

Di regola no. Le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono escluse dall’art. 5 DPR 633/1972 e quindi sono fuori campo IVA, salvo il caso in cui il collaboratore eserciti in modo abituale anche altre attività di lavoro autonomo (e abbia quindi una partita IVA attiva). In questo caso le prestazioni co.co.co. confluiscono nel regime IVA del professionista.

5. Le guardie giurate devono applicare l’IVA sulle loro prestazioni di vigilanza e custodia?

No. L’art. 5 DPR 633/1972 esclude esplicitamente dall’esercizio di arti e professioni le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. Tali prestazioni sono fuori campo IVA.

6. Un’associazione tra professionisti (studio associato) è soggetta all’IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972?

Sì. L’art. 5 DPR 633/1972 include espressamente le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività di lavoro autonomo. Uno studio associato tra avvocati, medici o architetti è quindi soggetto all’IVA sulle proprie operazioni imponibili.

7. Un artista che vende le proprie opere deve applicare l’IVA?

Dipende. Se la vendita di opere d’arte costituisce un’attività abituale, l’artista rientra nell’art. 5 DPR 633/1972 e deve aprire la partita IVA. Se si tratta di cessioni episodiche e non sistematiche, possono ricadere nel regime delle prestazioni occasionali, fuori campo IVA. È importante notare che alcune cessioni di opere d’arte da parte di artisti possono beneficiare di regimi agevolati o esenzioni specifiche previste dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972.

8. L’art. 5 DPR 633/1972 si applica anche alle attività digitali, come la produzione di contenuti online?

Sì. Chi produce contenuti online (video, podcast, articoli) in modo sistematico e monetizza tali attività con regolarità svolge un’attività di lavoro autonomo abituale che rientra nell’art. 5 DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la produzione abituale di contenuti a fini monetizzabili comporta l’inquadramento del soggetto come lavoratore autonomo con obbligo di apertura della partita IVA.

9. Cosa succede se svolgo un’attività soggetta all’art. 5 DPR 633/1972 senza aprire la partita IVA?

Svolgere un’attività riconducibile all’art. 5 DPR 633/1972 senza partita IVA configura una violazione fiscale, sanzionabile dall’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni possono includere il recupero dell’IVA non versata sulle operazioni imponibili, le relative sanzioni pecuniarie e gli interessi, nonché la regolarizzazione d’ufficio della posizione fiscale.

10. Come si indicano nella fatturazione elettronica le operazioni fuori campo ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972?

Non esiste un codice “F05” nelle specifiche ufficiali del Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972 vanno documentate elettronicamente utilizzando il codice Natura N2.2 (“Non soggetta – altri casi”), che è il codice corretto per le operazioni non soggette a IVA per ragioni diverse dalla territorialità. Nella descrizione del documento è buona prassi indicare esplicitamente “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972”. Per i documenti con importo superiore a €77,47, si applica l’imposta di bollo di €2,00, come previsto in generale per tutti i documenti non assoggettati a IVA.

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Conclusioni

L’art. 5 DPR 633/1972 è una norma apparentemente semplice ma di portata applicativa vastissima. È il cardine che determina se un lavoratore autonomo, un professionista o un artista deve operare nel sistema IVA oppure no.

Il concetto di abitualità è la discriminante fondamentale: chi svolge la propria attività in modo regolare e sistematico è soggetto all’IVA e deve aprire la partita IVA; chi invece svolge prestazioni episodiche e occasionali resta fuori dal perimetro dell’imposta sul valore aggiunto.

Le esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 5 DPR 633/1972 — collaborazioni coordinate e continuative, associazioni in partecipazione, levata dei protesti, prestazioni di vigilanza e custodia delle guardie giurate — rappresentano un elenco tassativo di fattispecie che il legislatore ha voluto tenere fuori dal sistema IVA, per ragioni di coerenza con la natura di questi rapporti.

Il corretto inquadramento dell’attività ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972 è essenziale per operare in modo fiscalmente conforme, evitare sanzioni e pianificare correttamente i propri adempimenti tributari. In caso di dubbi sulla propria situazione specifica, è sempre consigliabile consultare un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) o richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Fonti e riferimenti normativi ufficiali:

Ultimo aggiornamento: Il contenuto di questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un professionista abilitato.

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