Art 39 DPR 633 1972: Guida su Tenuta e Conservazione dei Registri IVA
🔒 Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.
Aggiornamento: Il DPR 633/1972, incluso l’art 39 DPR 633 1972, rimane pienamente in vigore fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), che recepisce e riorganizza sistematicamente le stesse disposizioni.
Che cos’è l’Art 39 DPR 633 1972?
L’art 39 DPR 633 1972 — rubricato “Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti” — è uno dei pilastri della disciplina sull’imposta sul valore aggiunto in Italia. Stabilisce le modalità obbligatorie con cui i soggetti passivi titolari di partita IVA devono tenere, conservare e rendere accessibili i propri registri IVA, le fatture elettroniche, le bollette doganali e tutti gli altri documenti rilevanti ai fini dell’IVA.
Comprendere correttamente l’art 39 DPR 633 1972 non è un esercizio accademico: è un adempimento concreto, con conseguenze dirette in termini di sanzioni amministrative e rischi in sede di accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell’amministrazione finanziaria. Ogni imprenditore, libero professionista o società che effettua operazioni imponibili deve conoscerlo a fondo.
Per calcolare rapidamente l’imposta, puoi utilizzare il nostro strumento di calcolo IVA.
Il Testo dell’Art 39 DPR 633 1972 (versione vigente)
L’art 39 DPR 633 1972, così come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 325, lett. f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede quanto segue:
Comma 1 — Tenuta dei registri: I registri previsti dal DPR 633/1972, compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono essere tenuti secondo le norme dell’articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. La numerazione progressiva delle pagine costituisce l’obbligo sostanziale; la bollatura fisica (timbro dell’Ufficio), formalmente prevista dal testo originario, non è più richiesta nella prassi ordinaria moderna. È ammesso l’uso di schedari a fogli mobili o di tabulati prodotti da macchine elettrocontabili, previa approvazione dell’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
Comma 2 — Registro unico: I contribuenti hanno facoltà di tenere un solo registro unificato destinato a contenere tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25 (registro fatture emesse, corrispettivi e acquisti), numerato progressivamente, a condizione che in ciascuna sezione siano indicati i numeri di pagina e di riga corrispondenti.
Comma 3 — Conservazione: I registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, le fatture, le bollette doganali e tutti gli altri documenti previsti dal decreto devono essere conservati secondo l’articolo 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Comma 4 — Conservazione digitale e fatture elettroniche: Le fatture elettroniche sono conservate obbligatoriamente in modalità elettronica, in conformità al D.M. adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale — CAD). Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica può essere situato in un altro Stato, a condizione che esista uno strumento giuridico di reciproca assistenza.
Comma 5 — Accesso automatizzato: Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato deve assicurare, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e garantire che tutti i documenti e i dati in esso contenuti — inclusi quelli che garantiscono autenticità e integrità delle fatture — siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
📌 Riferimento ufficiale: Testo integrale del DPR 633/1972 sul sito dell’Agenzia delle Entrate
A Chi si Applica l’Art 39 DPR 633 1972?
L’art 39 DPR 633 1972 si applica a tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili ai fini IVA nel territorio dello Stato, ovvero:
| Categoria | Regime contabile | Obblighi registri IVA |
| Società di capitali (spa, srl, sas, snc…) | Regime ordinario | Sì, obbligatori |
| Imprenditori individuali (ricavi > soglie) | Regime ordinario | Sì, obbligatori |
| Imprenditori individuali (ricavi ≤ soglie) | Regime semplificato | Sì, obbligatori |
| Lavoratori autonomi / professionisti con P.IVA | Regime ordinario o semplificato | Sì, obbligatori |
| Regime forfettario (L. 190/2014) | Forfettario | Esonero da registri IVA, ma obbligo di conservare le fatture |
| Soggetti esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972) | Esente | Generalmente esonero, con eccezioni |
Attenzione: L’esonero dai registri IVA per i contribuenti in regime forfettario non elimina l’obbligo di conservazione della documentazione (fatture emesse e ricevute), previsto anche dall’art 39 DPR 633 1972 in via generale.
I Registri IVA Disciplinati dall’Art 39 DPR 633 1972
L’art 39 DPR 633 1972 si riferisce all’intero sistema dei Registri IVA obbligatori definiti nel DPR 633/1972. Ecco i principali:
1. Registro delle Fatture Emesse (art. 23)
Contiene l’annotazione, in ordine cronologico di numerazione, di tutte le fatture emesse (compresi i documenti equipollenti). Per ogni fattura vanno indicati: numero progressivo, data di emissione, dati del cliente, base imponibile per aliquota e importo dell’IVA.
Termine di registrazione: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con riferimento al mese di effettuazione per le liquidazioni periodiche).
2. Registro dei Corrispettivi (art. 24)
Obbligatorio per i commercianti al minuto e le attività assimilate. Registra i corrispettivi giornalieri complessivi e l’IVA dovuta per aliquota. Con l’avvento dei registratori di cassa telematici, i dati sono trasmessi automaticamente all’Amministrazione finanziaria.
3. Registro degli Acquisti (art. 25)
Annotazione di tutte le fatture passive, le bollette doganali e le autofatture ricevute, rilevanti ai fini della detrazione dell’imposta. Il D.L. 119/2018 ha eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute, semplificando la registrazione delle fatture di acquisto.
Le Modalità di Tenuta: Cosa Dice l’Art 39 DPR 633 1972 nel Dettaglio
Forma cartacea
I registri tenuti in forma cartacea devono rispettare l’articolo 2219 del Codice Civile, che impone:
- scrittura in modo intellegibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti a margine o abrasioni;
- se necessaria una cancellazione, questa deve essere effettuata in modo che il testo cancellato rimanga leggibile;
- numerazione progressiva delle pagine (obbligo sostanziale ai sensi dell’art. 39; la bollatura fisica con timbro d’ufficio, prevista nel testo originario, non è più richiesta nella pratica ordinaria in esenzione dall’imposta di bollo).
Forma elettronica / informatica
L’art 39 DPR 633 1972 ammette esplicitamente l’uso di schedari a fogli mobili e tabulati elettrocontabili, previa approvazione dell’Amministrazione finanziaria (storicamente necessaria, ma oggi superata dalla prassi digitale). In caso di tenuta dei Registri IVA con sistemi informatici, non è obbligatoria la stampa periodica, a condizione che sia sempre possibile la stampa su richiesta degli organi verificatori (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, uffici finanziari).
📌 Riferimento: Art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 (convertito in L. 489/1994) — norma che ha affiancato l’art 39 DPR 633 1972 in materia di tenuta elettronica.
Gestisci la tua Partita IVA senza stress
Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.
Scopri Xolo →✓ Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia
La Conservazione dei Documenti: Il Cuore dell’Art 39 DPR 633 1972
La disposizione che più impatta la quotidianità operativa è quella sulla conservazione. L’art 39 DPR 633 1972 rimanda all’art. 22 del DPR 600/1973, il quale stabilisce un termine generale di conservazione di 10 anni (corrispondente al termine civilistico dell’art. 2220 del Codice Civile). Tuttavia, la norma tributaria introduce una condizione aggiuntiva fondamentale:
I documenti IVA devono essere conservati anche oltre i 10 anni civilistici, qualora sia in corso un accertamento fiscale o un contenzioso tributario riferito all’anno di competenza. L’obbligo si protrae fino alla definitiva conclusione del procedimento di accertamento o del giudizio.
In altri termini, i 10 anni rappresentano il minimo assoluto. Se l’Amministrazione finanziaria ha avviato un accertamento relativo, ad esempio, all’anno 2020, i registri e le fatture di quell’anno devono restare disponibili fino a che l’accertamento non si chiude in via definitiva — anche se ciò avviene nel 2031 o oltre. L’estensione non è automatica né indifferenziata, ma è strettamente condizionata all’esistenza di un procedimento aperto.
Conservazione elettronica delle fatture elettroniche
Dal 2019, con la generalizzazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), l’art 39 DPR 633 1972 ha acquisito nuova centralità:
- Le fatture elettroniche devono essere conservate obbligatoriamente in modalità elettronica, secondo le regole del D.M. 17 giugno 2014 e del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).
- Le fatture cartacee possono (ma non devono necessariamente) essere conservate in formato elettronico.
- La conservazione sostitutiva deve garantire autenticità, integrità e leggibilità nel tempo.
- Il processo di conservazione deve essere avviato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA (D.M. 17/06/2014, art. 3, comma 3).
| Tipo di documento | Modalità di conservazione | Termine avvio conservazione sostitutiva |
| Fatture elettroniche (XML via SdI) | Obbligatoriamente elettronica | Entro 3 mesi dalla scadenza dichiarazione annuale |
| Fatture cartacee | Cartacea o elettronica (facoltà) | N/A per cartaceo; 3 mesi se si sceglie il digitale |
| Registri IVA elettronici | Elettronica | Entro 3 mesi dalla scadenza dichiarazione annuale |
| Bollette doganali | Cartacea o elettronica | N/A per cartaceo |
Conservazione all’Estero: Una Particolarità dell’Art 39 DPR 633 1972
L’art 39 DPR 633 1972 consente esplicitamente che il luogo di conservazione elettronica dei documenti si trovi in un altro Stato membro dell’UE (o in un Paese terzo con il quale esiste un accordo di reciproca assistenza). Questa previsione è fondamentale per:
- gruppi multinazionali che centralizzano la conservazione documentale;
- imprese che utilizzano piattaforme cloud con data center esteri (es. infrastrutture UE di grandi fornitori software).
Condizione imprescindibile: il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato deve garantire alle autorità di controllo (Guardia di Finanza, uffici finanziari, Agenzia delle Entrate) l’accesso automatizzato all’archivio, con possibilità di stampare o trasferire i dati su altro supporto informatico in qualsiasi momento.
Capisci il Regime Speciale IVA per Produttori Agricoli – Art. 34 DPR 633/1972
Violazioni degli Obblighi dell’Art 39 DPR 633 1972 e Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni dell’art 39 DPR 633 1972 è sanzionato dall’art. 9 del D.Lgs. 471/1997, che prevede sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità. In particolare:
| Violazione | Sanzione |
| Mancata tenuta dei registri IVA | Da €1.000 a €8.000 |
| Registri tenuti in modo irregolare | Da €500 a €4.500 |
| Mancata conservazione dei documenti | Da €300 a €3.000 |
| Omessa accessibilità ai verificatori | Potenziale accertamento induttivo |
⚠️ Nota importante: La mancata disponibilità dei documenti durante una verifica fiscale della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate può portare a un accertamento induttivo (art. 55 DPR 633/1972), con ricostruzione presuntiva dei ricavi e conseguente aumento significativo dell’IVA accertata.
Il Rapporto tra l’Art 39 DPR 633 1972 e la Fatturazione Elettronica
Con l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (in vigore dal 1° gennaio 2019 per la quasi totalità dei soggetti passivi con partita IVA), le regole dell’art 39 DPR 633 1972 si sono intrecciate con quelle della fattura digitale:
- La fattura elettronica è già archiviata sul SdI: L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le fatture trasmesse e ricevute tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”. Tuttavia, ciò non esonera il contribuente dall’obbligo di conservazione ai sensi dell’art 39 DPR 633 1972.
- La conservazione del contribuente è distinta dall’archivio SdI: Le fatture disponibili sul SdI non costituiscono automaticamente “conservazione sostitutiva” valida ai sensi di legge. Il contribuente deve attivare un processo di conservazione conforme al D.Lgs. 82/2005 (CAD).
- Registro IVA precompilato: L’Agenzia delle Entrate mette già a disposizione bozze di Registri IVA precompilate (fase sperimentale), convalidabili dai contribuenti. Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, art. 89) codifica questo percorso, prevedendo potenziali esoneri dalla tenuta dei registri per chi convalida le bozze precompilate. La norma sarà operativa dal 2027.
📌 Portale ufficiale: Fatture e Corrispettivi — Agenzia delle Entrate
Art 39 DPR 633 1972 e il Nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026)
Una delle novità normative più significative degli ultimi anni riguarda proprio il futuro dell’art 39 DPR 633 1972. Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026 — ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, composto da 171 articoli, che dal 1° gennaio 2027 sostituirà il DPR 633/1972 come riferimento normativo principale.
Cosa cambia per la conservazione e i registri
Il nuovo Testo Unico non stravolge la sostanza dell’art 39 DPR 633 1972, ma:
- Eleva la fatturazione elettronica a regime ordinario: non più norma “speciale” innestata in leggi separate, ma pilastro strutturale del sistema IVA.
- Codifica la conservazione digitale come elemento essenziale della compliance fiscale, non semplice facoltà tecnica.
- Introduce l’art. 89 del nuovo TU: l’Agenzia delle Entrate può mettere a disposizione bozze di registri, liquidazioni e dichiarazione annuale, con possibili esoneri dalla tenuta dei registri per chi le convalida.
- Le disposizioni sull’accertamento (incluse le sanzioni per violazione degli obblighi di tenuta) restano in un testo normativo separato.
| Argomento | DPR 633/1972 (fino al 31/12/2026) | Nuovo TU IVA — D.Lgs. 10/2026 (dal 01/01/2027) |
| Tenuta registri IVA | Art. 39 | Titolo corrispondente del TU |
| Fatturazione elettronica | Artt. 21-21bis + norme speciali | Regime ordinario integrato nel TU |
| Conservazione sostitutiva | Art. 39 + D.M. 17/6/2014 | Codificata nel TU come standard ordinario |
| Accertamento e sanzioni | DPR 633/1972 e D.Lgs. 471/1997 | TU Accertamento (separato) |
📌 Testo del D.Lgs. 10/2026: Gazzetta Ufficiale — Supplemento n. 4 del 30/01/2026
Guida Operativa: Come Rispettare l’Art 39 DPR 633 1972 al 2026
Ecco le azioni concrete che ogni titolare di partita IVA deve implementare per essere in regola con l’art 39 DPR 633 1972:
✅ Checklist di conformità
1. Istituzione e tenuta dei registri
- Numerare progressivamente le pagine di tutti i registri cartacei.
- Se si usano sistemi informatici, assicurarsi che il software gestionale generi file auditabili.
- Verificare che siano presenti il registro delle fatture emesse (art. 23), il registro dei corrispettivi (art. 24, se applicabile) e il registro degli acquisti (art. 25).
2. Conservazione dei documenti
- Conservare tutti i documenti per almeno 10 anni (termine civilistico minimo).
- Prolungare la conservazione in caso di accertamenti aperti o contenzioso tributario.
- Per le fatture elettroniche, attivare un processo di conservazione sostitutiva conforme al CAD entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione IVA annuale.
3. Accessibilità per i controlli
- Garantire che, durante ispezioni della Guardia di Finanza o dell’Amministrazione finanziaria, tutti i documenti siano immediatamente disponibili e stampabili.
- Se la conservazione avviene all’estero, verificare l’esistenza di un accordo di reciproca assistenza e l’accesso automatizzato garantito.
4. Fatture elettroniche e SdI
- Non affidarsi esclusivamente all’archivio SdI come sostituto della conservazione sostitutiva.
- Usare piattaforme accreditate o servizi di conservazione conformi al D.M. 17/06/2014.
5. Aggiornamento al 2027
- Monitorare l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027.
- Aggiornare i richiami normativi in contratti, procedure interne e software gestionali.
Scopri perché IVA e Operatori Domiciliari in Italia – Esenzione Irreperibile
Differenze tra Regime Ordinario e Regime Semplificato nell’Applicazione dell’Art 39 DPR 633 1972
| Aspetto | Regime Ordinario | Regime Semplificato | Regime Forfettario |
| Registri IVA obbligatori | Sì | Sì | No (esonero) |
| Conservazione fatture | Sì (min. 10 anni) | Sì (min. 10 anni) | Sì (min. 10 anni) |
| Conservazione elettronica fatture XML | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
| Libri contabili aggiuntivi (codice civile) | Sì | No (semplificati) | No |
| Stampa registri elettronici | Non obbligatoria (su richiesta) | Non obbligatoria (su richiesta) | N/A |
Domande Frequenti
Domanda 1: Quanto tempo devono essere conservati i registri IVA e i documenti fiscali ai sensi dell’art 39 DPR 633 1972?
L’art 39 DPR 633 1972 rimanda all’art. 22 del DPR 600/1973, che fissa il termine minimo di 10 anni dall’ultima registrazione, corrispondente al termine civilistico dell’art. 2220 del Codice Civile. Tuttavia, la norma tributaria introduce una condizione aggiuntiva: i documenti IVA devono essere conservati anche oltre i 10 anni qualora sia pendente un procedimento di accertamento o un contenzioso tributario relativo all’anno di riferimento.
L’obbligo si protrae fino alla definitiva chiusura di quel procedimento specifico. In pratica, se è in corso un accertamento relativo all’anno 2020, i relativi registri e fatture devono rimanere disponibili fino alla chiusura definitiva del procedimento — anche se siamo nel 2031. L’estensione oltre i 10 anni non è automatica, ma è condizionata all’esistenza di un accertamento aperto o di un contenzioso pendente.
Domanda 2: Il mio commercialista o il consulente tiene i registri per mio conto. Sono comunque io il responsabile in caso di violazioni dell’art 39 DPR 633 1972?
Sì. La responsabilità per la corretta tenuta e conservazione dei registri IVA, ai sensi dell’art 39 DPR 633 1972, ricade sempre e comunque sul soggetto passivo titolare di partita IVA, indipendentemente dall’affidamento a terzi (commercialista, studio di consulenza, software house). La delega a un professionista può ridurre o escludere la responsabilità penale in alcuni casi, ma non elimina quella tributaria-amministrativa. È sempre il contribuente che risponde davanti all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza.
Domanda 3: Le fatture elettroniche presenti sul portale SdI dell’Agenzia delle Entrate soddisfano l’obbligo di conservazione previsto dall’art 39 DPR 633 1972?
No, non automaticamente. Le fatture elettroniche disponibili sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate sono accessibili ai contribuenti, ma questo non equivale alla conservazione sostitutiva prevista dall’art 39 DPR 633 1972 e dal D.M. 17 giugno 2014. Il processo di conservazione conforme alla legge deve garantire autenticità, integrità, leggibilità e immodificabilità nel tempo, con l’apposizione di firma digitale e marca temporale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale — CAD). I contribuenti devono attivare un proprio processo di conservazione (spesso affidato a conservatori accreditati AgID) entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione annuale IVA.
Domanda 4: È possibile conservare i documenti fiscali rilevanti ai fini dell’art 39 DPR 633 1972 su un server situato all’estero, ad esempio su cloud europeo?
Sì, l’art 39 DPR 633 1972 lo consente espressamente. Il luogo di conservazione elettronica può trovarsi in un altro Stato, a condizione che tra l’Italia e quello Stato esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (per gli Stati UE questa condizione è automaticamente soddisfatta tramite le direttive europee di cooperazione). Condizione imprescindibile è però che il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato garantisca alle autorità fiscali italiane l’accesso automatizzato all’archivio e la possibilità di stampare o trasferire i dati in qualsiasi momento.
Domanda 5: I soggetti in regime forfettario sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dall’art 39 DPR 633 1972?
Parzialmente. I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) sono esonerati dalla tenuta dei Registri IVA (registro fatture emesse, registro acquisti, registro corrispettivi). Tuttavia, non sono esonerati dall’obbligo di conservare le fatture emesse e ricevute, le bollette doganali e gli altri documenti fiscali. Poiché dal 1° luglio 2024 anche la maggior parte dei forfettari è soggetta alla fatturazione elettronica, l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture XML si applica integralmente anche a loro.
Domanda 6: Cosa succede se durante una verifica della Guardia di Finanza non riesco a esibire i registri IVA o le fatture conservate?
L’impossibilità di esibire la documentazione richiesta durante un’ispezione della Guardia di Finanza o dell’Amministrazione finanziaria è una delle conseguenze più gravi del mancato rispetto dell’art 39 DPR 633 1972. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.Lgs. 471/1997 (da €1.000 a €8.000 per mancata tenuta dei registri, da €300 a €3.000 per mancata conservazione), il fisco può procedere con un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 55 del DPR 633/1972, ricostruendo presuntivamente l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla base di elementi indiziari. Questo approccio porta quasi sempre a un carico fiscale significativamente più elevato rispetto all’imposta effettiva.
Domanda 7: Con il nuovo Testo Unico IVA del 2026, l’art 39 DPR 633 1972 sarà abrogato? Cosa cambia in pratica?
Sì, l’art 39 DPR 633 1972, insieme all’intero DPR 633/1972, sarà formalmente abrogato dal 1° gennaio 2027, in forza del D.Lgs. n. 10/2026 (nuovo Testo Unico IVA). Tuttavia, la sostanza delle disposizioni sulla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti verrà recepita nel nuovo Testo Unico, senza stravolgimenti sostanziali. Le regole pratiche resteranno simili: i soggetti passivi continueranno a essere obbligati alla corretta tenuta dei registri IVA e alla conservazione dei documenti per almeno 10 anni. La principale novità è che la fatturazione elettronica e la conservazione digitale diventano regime ordinario, e l’art. 89 del nuovo TU introduce la possibilità di esonero per chi convalida i registri precompilati dall’Agenzia delle Entrate.
Domanda 8: È obbligatorio stampare periodicamente i registri IVA tenuti con sistemi informatici per rispettare l’art 39 DPR 633 1972?
No. La normativa vigente (art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994) prevede che i registri contabili tenuti con sistemi informatici non debbano essere necessariamente stampati periodicamente. L’obbligo di stampa scatta esclusivamente su richiesta degli organi di controllo (Guardia di Finanza, uffici finanziari, Agenzia delle Entrate) in sede di ispezione o verifica. È comunque necessario che il sistema informatico garantisca in ogni momento la possibilità di produrre stampe leggibili e conformi, come richiesto dall’art 39 DPR 633 1972 in combinato con le norme sulla conservazione sostitutiva.
Conclusioni
L’art 39 DPR 633 1972 è molto più di un riferimento normativo tecnico: è la colonna vertebrale degli adempimenti contabili IVA per tutti i soggetti passivi con partita IVA in Italia. Definisce le regole di tenuta dei Registri IVA, impone la corretta conservazione delle fatture elettroniche, delle bollette doganali e di tutti i documenti previsti dal decreto IVA, e garantisce all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza gli strumenti per verificare la correttezza degli adempimenti.
In un contesto di forte digitalizzazione — con la fatturazione elettronica ormai a regime e il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 — le disposizioni sostanziali dell’art 39 DPR 633 1972 non scompaiono, ma si evolvono. La conservazione sostitutiva diventa standard ordinario, e la logica dei registri precompilati spinge verso un’automatizzazione sempre maggiore degli adempimenti.
Il consiglio pratico per ogni imprenditore e professionista è chiaro: verificare che i propri sistemi gestionali garantiscano la corretta tenuta dei Registri IVA, attivare (se non già fatto) un processo conforme di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, e prepararsi fin da ora alla transizione al nuovo framework normativo del 2027.
Basta perderti tra scadenze, F24 e fatture elettroniche
Ogni anno lo stesso stress: versamenti INPS, liquidazioni IVA, dichiarazioni fiscali. Xolo mette tutto in ordine per te — con una piattaforma chiara e un team di esperti fiscali dedicati che conosce la tua situazione. Tu pensi al lavoro, loro pensano alla burocrazia.
Prova Xolo oggi →✓ Nessun costo nascosto • ✓ Supporto fiscale incluso • ✓ Disdici quando vuoi
Riferimenti Normativi e Link Ufficiali
- DPR 633/1972 — Testo integrale (Agenzia delle Entrate)
- DPR 600/1973 — Accertamento delle imposte sui redditi (Normattiva)
- D.Lgs. 82/2005 — Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (AgID)
- D.M. 17 giugno 2014 — Modalità conservazione sostitutiva (Gazzetta Ufficiale)
- D.Lgs. 10/2026 — Nuovo Testo Unico IVA (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2026)
- Portale Fatture e Corrispettivi — Agenzia delle Entrate
- D.Lgs. 471/1997 — Sanzioni tributarie non penali (Normattiva)
Articolo aggiornato a marzo 2026. Le informazioni si riferiscono alla normativa vigente. Dal 1° gennaio 2027 il quadro normativo di riferimento sarà il D.Lgs. n. 10/2026 (nuovo Testo Unico IVA). Si raccomanda di verificare sempre le disposizioni aggiornate sui siti ufficiali istituzionali.