Art. 38 DPR 633/1972: La Disciplina Completa del Rimborso IVA

Art. 38 DPR 633/1972: La Disciplina Completa del Rimborso IVA 

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Nota legale: Questo articolo ha finalità informative. Per applicazioni concrete al proprio caso specifico, è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale abilitato.

1. Cos’è l’Art. 38 DPR 633/1972 e il contesto normativo

L’art. 38 DPR 633/1972 si colloca all’interno del decreto che ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, comunemente chiamato “decreto IVA” o “decreto istitutivo dell’IVA”. È importante precisare che il DPR 633/1972 non è tecnicamente un “Testo Unico” in senso formale, a differenza di quanto si legge talvolta in modo impreciso: si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica che ha originariamente introdotto l’IVA nell’ordinamento italiano.

Solo con il D.Lgs. 10/2026 è stato approvato un vero e proprio Testo Unico IVA, che tuttavia entrerà in vigore nel 2027. Il decreto del 1972 rappresenta ad ogni modo la colonna vertebrale della normativa fiscale in materia di IVA nel nostro Paese, recependo nel tempo le direttive europee — in primis la Direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel testo originario, l’art. 38 DPR 633/1972 disciplinava l’esecuzione dei rimborsi dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Nel corso degli anni, la materia è stata profondamente riformata: il D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) ha riscritto l’art. 38-bis, razionalizzando l’intera procedura di rimborso del credito IVA e semplificando gli oneri a carico del contribuente. Dal 2015 la disciplina vigente ruota attorno all’art. 38-bis e ai suoi articoli “gemelli” 38-bis1 e 38-ter.

È fondamentale comprendere l’art. 38 DPR 633/1972 nel suo insieme normativo: non si tratta di un articolo isolato, ma del cuore di un sistema che regola come, quando e a quali condizioni un soggetto passivo IVA può recuperare il credito di imposta maturato. Capire questa disciplina è essenziale per ogni imprenditore, professionista e consulente fiscale che opera nel sistema tributario italiano.

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Un importante aggiornamento da tenere a mente: con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato approvato un nuovo Testo Unico IVA che entrerà in vigore dal 2027, razionalizzando e riorganizzando le disposizioni del DPR 633/1972 e del DL 331/1993. Fino all’entrata in vigore del nuovo testo, la disciplina descritta in questo articolo rimane pienamente applicabile.

2. Il credito IVA: quando nasce il diritto al rimborso

Prima di analizzare l’art. 38 DPR 633/1972 e l’art. 38-bis, è necessario capire quando sorge il credito IVA. Il meccanismo dell’IVA prevede che ogni soggetto passivo:

  • addebiti l’IVA sulle proprie operazioni attive (vendite, prestazioni di servizi);
  • detragga l’IVA sulle proprie operazioni passive (acquisti, importazioni).

Quando l’IVA detraibile sugli acquisti supera l’IVA dovuta sulle vendite, si genera un’eccedenza a credito che il contribuente può, a sua scelta:

  • riportare a credito nel periodo successivo (compensazione orizzontale o verticale);
  • chiedere a rimborso al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa fiscale.

Il diritto al rimborso IVA è disciplinato dall’art. 30 DPR 633/1972, che individua le ipotesi specifiche in cui è ammissibile la richiesta, e dall’art. 38-bis DPR 633/1972 che ne regolamenta le modalità di esecuzione. In estrema sintesi, si può chiedere il rimborso quando:

  • Il credito supera i 2.582,28 euro (soglia minima per i rimborsi domestici, ai sensi dell’art. 30, co. 2, DPR 633/1972 — soglie diverse si applicano per il rimborso UE ex art. 38-bis1: 400 euro per i rimborsi trimestrali, 50 euro per quelli annuali);
  • Si ricade in una delle causali previste dall’art. 30, co. 3, DPR 633/1972 (es. prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, etc.);
  • Si è in presenza di eccedenze detraibili per tre anni consecutivi (art. 30, co. 4).

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3. Art. 38-bis DPR 633/1972: rimborso IVA annuale

L’art. 38-bis DPR 633/1972 — nel testo vigente riscritto dal D.Lgs. 175/2014 — disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali. La procedura si attiva tramite la dichiarazione annuale IVA, che i contribuenti con partita IVA presentano ogni anno (dal 1° febbraio al 30 aprile per l’anno d’imposta precedente).

Come funziona il rimborso annuale

Il contribuente che vuole richiedere il rimborso del proprio credito IVA annuale deve compilare il quadro VX della dichiarazione annuale IVA (o il quadro RX del modello REDDITI se la dichiarazione IVA non è presentata autonomamente), indicando l’importo a rimborso nel rigo VX4.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 38-bis, i rimborsi devono essere eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. È importante chiarire che questo termine di tre mesi non costituisce una garanzia automatica e assoluta: esso è condizionato all’assenza di richieste istruttorie da parte dell’ufficio, all’assenza di procedure di controllo preventivo e alla non ricorrenza di ipotesi di rischio.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate può sospendere o interrompere i termini qualora avvii verifiche o richieda documentazione integrativa. Sulle somme rimborsate si applicano interessi al tasso del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Se vengono richiesti documenti dall’ufficio, il periodo intercorrente tra la notifica della richiesta e la consegna dei documenti (oltre i 15 giorni) non viene computato ai fini della decorrenza dei termini e degli interessi.

Le causali di rimborso (art. 30 DPR 633/1972)

Le principali causali per richiedere il rimborso IVA annuale ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972, in combinato con l’art. 30, sono:

CausaleDescrizione
Lettera a)Aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite (aumentata del 10%)
Lettera b)Prevalenza di operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie)
Lettera c)Acquisto o importazione di beni ammortizzabili per importi significativi
Lettera d)Prevalenza di operazioni non soggette a IVA territorialmente
Lettera e)Soggetti non residenti identificati o con stabile organizzazione in Italia
Art. 30, co. 4Eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni dei 3 anni precedenti

4. Art. 38-bis DPR 633/1972: rimborso IVA trimestrale

L’art. 38-bis, comma 2, DPR 633/1972 consente ai contribuenti di richiedere il rimborso anche infrannuale, su base trimestrale. Si tratta di una procedura che permette di recuperare più rapidamente il credito IVA maturato nel corso dell’anno, senza attendere la dichiarazione annuale.

Il rimborso trimestrale è possibile per i primi tre trimestri dell’anno. Il credito maturato nel quarto trimestre può invece essere richiesto solo in sede di dichiarazione annuale, nell’ambito dell’art. 38-bis, comma 1, DPR 633/1972.

Il modello TR

Per richiedere il rimborso IVA trimestrale si utilizza il modello TR, che va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Ad esempio:

  • 1° trimestre (gennaio-marzo): modello TR entro il 30 aprile;
  • 2° trimestre (aprile-giugno): modello TR entro il 31 luglio;
  • 3° trimestre (luglio-settembre): modello TR entro il 31 ottobre.

Anche per il rimborso trimestrale si applicano le stesse soglie e regole sulle garanzie previste per il rimborso annuale dall’art. 38-bis DPR 633/1972.

5. Le soglie e le garanzie richieste

Uno degli aspetti più pratici dell’art. 38 DPR 633/1972 e del successivo art. 38-bis riguarda il sistema delle garanzie richieste per ottenere il rimborso. La disciplina vigente, semplificata dal D.Lgs. 175/2014, prevede un meccanismo a scaglioni:

Rimborsi fino a 30.000 euro

Per i rimborsi di importo non superiore a 30.000 euro (per ciascuna istanza, annuale o trimestrale), il rimborso è eseguito senza alcuna garanzia e senza necessità di apporre il visto di conformità. È sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale IVA o del modello TR.

Rimborsi superiori a 30.000 euro (senza garanzia)

Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, l’art. 38-bis, comma 3, DPR 633/1972 consente di ottenere il rimborso senza garanzia a condizione che:

  1. La dichiarazione annuale o il modello TR rechino il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile per le società soggette a revisione);
  2. Sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti la sussistenza dei seguenti requisiti di affidabilità:
    • a) Il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’ultimo periodo d’imposta;
    • b) Non sono stati ceduti beni per oltre il 50% delle attività patrimoniali nell’anno precedente;
    • c) Non si è in procedura concorsuale né in scioglimento/liquidazione;
    • d) Non risultano iscrizioni a ruolo di tributi e relativi accessori per importi superiori a 50.000 euro (per i quali non siano stati accordati provvedimenti di rateazione o sospensione).

Rimborsi superiori a 30.000 euro (con garanzia obbligatoria)

Quando il contribuente rientra nelle ipotesi di rischio individuate dall’art. 38-bis, comma 4, DPR 633/1972 (es. soggetto passivo che esercita l’attività da meno di due anni, a esclusione delle start-up innovative; contribuente che ha ricevuto avvisi di accertamento o rettifica nell’ultimo biennio per importi superiori al 10% di quanto dichiarato; soggetti che presentano istanza in caso di cessazione dell’attività), la garanzia è obbligatoria.

In questo caso, la garanzia può essere prestata tramite:

  • Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • Fideiussione di una banca, cassa rurale o artigiana;
  • Polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione;
  • Per i grandi gruppi: assunzione diretta dell’obbligazione da parte della capogruppo (art. 38-bis, comma 5).

Regime premiale ISA: soglia elevata a 70.000 euro

A partire dalle richieste di rimborso del credito IVA maturato dall’anno 2024, il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto una rilevante novità: i contribuenti che accedono al regime premiale degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), raggiungendo un punteggio di affidabilità pari o superiore a 9, possono ottenere rimborsi fino a 70.000 euro senza obbligo di garanzie e senza visto di conformità.

⚠️ Attenzione: L’applicazione concreta di questa soglia è subordinata alle disposizioni attuative annuali dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento AdE n. 205127/2024 per il periodo 2023). Il beneficio non è automatico: dipende dal punteggio ISA conseguito per lo specifico periodo d’imposta e dalle modalità di calcolo confermate ogni anno dall’Amministrazione finanziaria. Si raccomanda di verificare sempre il Provvedimento attuativo relativo all’anno di competenza prima di avvalersi di questa facoltà.

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6. Il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva

Il visto di conformità è un elemento cardine della disciplina dei rimborsi IVA ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972. Esso attesta che un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro iscritto nel registro di cui all’art. 63, D.Lgs. 241/1997, o responsabile di un CAF) ha verificato la corretta applicazione delle norme tributarie in relazione alla dichiarazione che lo riporta.

Il visto funge da “garanzia alternativa” per i rimborsi superiori a 30.000 euro (o 70.000 euro per i contribuenti ISA virtuosi), riducendo il rischio per l’erario e consentendo al contribuente di evitare la più onerosa prestazione di garanzie bancarie o assicurative.

In caso di dichiarazione infedele che ha dato luogo a un rimborso non spettante, il professionista che ha apposto il visto di conformità può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Tuttavia, la responsabilità del professionista non è illimitata né automatica: essa presuppone una condotta colposa (negligenza nella verifica) ed è limitata all’entità del danno derivante dall’apposizione del visto infedele. Non si tratta quindi di una solidarietà passiva automatica e assoluta, ma di una responsabilità professionale che richiede l’accertamento di un nesso causale tra la condotta del professionista e il danno erariale.

7. Art. 38-bis1 DPR 633/1972: rimborso IVA UE

L’Articolo 38-bis1 del Dpr 633/1972 disciplina il rimborso IVA UE, ovvero il meccanismo con cui i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea (diverso dall’Italia) possono recuperare l’IVA pagata in Italia sulle loro operazioni passive, pur non essendo ivi registrati.

La disposizione recepisce la Direttiva 2008/9/CE, che ha introdotto una procedura elettronica unificata per il rimborso IVA transfrontaliero all’interno dell’UE. Contestualmente, il Regolamento (CE) n. 1174/2009 ha stabilito le modalità di applicazione.

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Come funziona il rimborso tramite portale elettronico

Il soggetto passivo UE presenta la propria istanza di rimborso IVA attraverso il portale elettronico del proprio Stato membro di stabilimento, che la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate italiana (tramite il Centro Operativo di Pescara, struttura deputata alla gestione di tali rimborsi).

Requisiti principali:

  • Il richiedente non deve avere una stabile organizzazione né essere identificato ai fini IVA in Italia;
  • Le spese devono essere inerenti all’attività economica del richiedente;
  • L’IVA deve essere detraibile in Italia secondo le regole del decreto IVA (artt. 19 ss. DPR 633/1972);
  • Il periodo minimo di rimborso è il trimestre (importo minimo: 400 euro) o l’anno solare (importo minimo: 50 euro).

Termini:

  • La domanda va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento;
  • L’Agenzia delle Entrate ha 4 mesi (eventualmente prorogabili) per evadere la richiesta.

8. Art. 38-ter DPR 633/1972: rimborso a soggetti extra-UE

L’art. 38-ter DPR 633/1972 estende, a condizione di reciprocità, le disposizioni sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea. Si tratta di una procedura distinta da quella del portale UE, che si svolge tramite istanza cartacea presentata al Centro Operativo di Pescara.

Il principio di reciprocità implica che l’Italia riconosce il rimborso ai soggetti di un Paese terzo solo se quel Paese garantisce analoga possibilità agli operatori italiani. L’elenco dei Paesi con cui sussiste la reciprocità è periodicamente aggiornato dall’Agenzia delle Entrate.

Condizioni per accedere al rimborso:

  • Inerenza degli acquisti all’attività del soggetto;
  • Detraibilità dell’IVA italiana ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/1972;
  • Assenza di partita IVA italiana attiva (che comporterebbe l’obbligo di procedura ordinaria).

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9. Rimborsi speciali: regime agricolo, soggetti non residenti, liquidazione di gruppo

Regime speciale per i produttori agricoli

I produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/1972 hanno diritto al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla differenza tra l’aliquota effettiva sugli acquisti e le percentuali di compensazione previste dalla legge. In caso di cessioni all’esportazione e intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici (art. 34, co. 9), il rimborso può essere richiesto anche su base trimestrale, con le modalità del modello TR.

Soggetti non residenti con rappresentante fiscale

I soggetti non residenti che operano in Italia tramite un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, comma 2 o 3, del DPR 633/1972, possono richiedere il rimborso IVA mediante la procedura ordinaria della dichiarazione annuale, oppure — a determinate condizioni — attraverso il portale elettronico UE o la procedura ex art. 38-ter. La scelta dipende da come sono intestate le fatture di acquisto e dalla natura delle operazioni effettuate in Italia.

Liquidazione IVA di gruppo

La liquidazione IVA di gruppo (disciplinata dall’art. 73 DPR 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979) consente alle società controllate di compensare i propri debiti e crediti IVA nell’ambito di un medesimo gruppo societario, presentando la dichiarazione tramite l’ente o la società controllante. In questo contesto, la società controllante può richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, compilando gli appositi prospetti previsti dalla dichiarazione annuale IVA di gruppo.

10. Il modello TR e la procedura pratica

Il modello TR è il modulo per la richiesta di rimborso IVA infrannuale (trimestrale), disciplinata dall’art. 38-bis, comma 2, DPR 633/1972. Ecco come funziona nella pratica:

  1. Compilare il modello TR indicando il credito IVA trimestrale e la causale del rimborso;
  2. Apporre il visto di conformità se il rimborso supera i 30.000 euro (o 70.000 euro per i contribuenti ISA “9+”);
  3. Allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se non si presta garanzia;
  4. Presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

I rimborsi trimestrali vengono erogati tramite il conto fiscale del contribuente, strumento gestito dall’Agenzia delle Entrate che centralizza versamenti e rimborsi di imposte dirette e indirette.

11. Tabelle riepilogative

Tabella 1 — Soglie e adempimenti per il rimborso IVA annuale/trimestrale

Importo rimborsoGaranziaVisto di conformitàDichiarazione sostitutiva
Fino a 30.000 €Non richiestaNon richiestoNon richiesta
Da 30.001 a 70.000 € (contribuenti ISA < 9)Non richiesta (se non in ipotesi di rischio)ObbligatorioObbligatoria
Da 30.001 a 70.000 € (contribuenti ISA ≥ 9)Non richiestaNon richiestoNon richiesta
Oltre 70.000 € (senza rischio)Non richiestaObbligatorioObbligatoria
Qualsiasi importo (ipotesi di rischio, art. 38-bis co. 4)Obbligatoria

Tabella 2 — Confronto tra procedure di rimborso IVA

ProceduraSoggettoNormativaTermine presentazioneModalità
Rimborso annualeSoggetti IVA italianiArt. 38-bis, co. 1, DPR 633/72Dichiarazione annuale (entro 30 aprile)Quadro VX/RX dichiarazione
Rimborso trimestraleSoggetti IVA italianiArt. 38-bis, co. 2, DPR 633/72Ultimo giorno mese successivo al trimestreModello TR
Rimborso UESoggetti passivi UE non identificati in ItaliaArt. 38-bis1 DPR 633/72 / Dir. 2008/9/CE30 settembre anno successivoPortale elettronico Stato membro
Rimborso extra-UESoggetti passivi extra-UE (con reciprocità)Art. 38-ter DPR 633/7230 giugno anno successivoIstanza cartacea COP Pescara

Tabella 3 — Decorrenza degli interessi sui rimborsi IVA

Tipo rimborsoDecorrenza interessiTasso
Annuale (art. 38-bis co. 1)Dal 90° giorno dalla presentazione dichiarazione2% annuo
Trimestrale (modello TR)Dal 90° giorno dalla presentazione modello TR2% annuo
Ritardo per mancanza fondiDal 21° giorno dalla disposizione di pagamento2% annuo

Tabella 4 — Causali di rimborso (art. 30, co. 3, DPR 633/1972)

LetteraCausale
a)Aliquota media acquisti superiore (+ 10%) a quella sulle vendite
b)Prevalenza operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)
c)Acquisto o importazione beni ammortizzabili
d)Prevalenza operazioni fuori campo IVA per territorialità
e)Soggetti non residenti identificati/con stabile organizzazione

12. Novità normative recenti

La normativa fiscale in materia di rimborso IVA è in continua evoluzione. Ecco i principali aggiornamenti degli ultimi anni rilevanti per l’applicazione dell’art. 38 DPR 633/1972 e dell’art. 38-bis:

D.Lgs. 1/2024 — Regime premiale ISA: Come già anticipato, ha elevato la soglia per il rimborso senza garanzie e senza visto di conformità a 70.000 euro per i contribuenti che ottengono un punteggio ISA ≥ 9 (in vigore dall’anno d’imposta 2024).

D.Lgs. 192/2024 — Società di comodo: Ha modificato le percentuali previste dall’art. 30, L. 724/1994 per l’operatività delle società, dimezzandole. Le nuove soglie si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2024. Le società di comodo che non superano i test di operatività non possono richiedere il rimborso del credito IVA.

D.Lgs. 87/2024 — Sistema sanzionatorio: Ha introdotto modifiche al regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie, estendendo la regola dei 90 giorni per il trasporto.

Nuovo Codice/Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026): Approvato a gennaio 2026, entrerà in vigore dal 2027 e costituirà il primo vero e proprio “Testo Unico IVA” in senso formale, razionalizzando le disposizioni del DPR 633/1972 e del DL 331/1993. Le regole sostanziali sui rimborsi non subiranno variazioni radicali, ma la numerazione degli articoli cambierà. È opportuno monitorare la pubblicazione dei testi attuativi.

Domande frequenti

1. Chi può richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972?

Qualsiasi soggetto passivo IVA iscritto in Italia che abbia maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e ricada in una delle causali previste dall’art. 30 del DPR 633/1972. Possono richiedere il rimborso sia le persone fisiche titolari di partita IVA sia le società di persone e di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che svolgono attività rilevante ai fini IVA. La disciplina del rimborso si applica anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

2. Qual è l’importo minimo per poter richiedere il rimborso IVA?

Per i rimborsi domestici (annuali e trimestrali), l’eccedenza a credito deve essere superiore a 2.582,28 euro (come stabilito dall’art. 30, co. 2, DPR 633/1972). L’importo minimo effettivamente rimborsabile per singola erogazione è invece pari a 10,33 euro (art. 3, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126). Per i rimborsi UE ex art. 38-bis1 le soglie sono diverse: almeno 400 euro per le richieste trimestrali e almeno 50 euro per quelle annuali.

3. Entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate esegue il rimborso IVA?

Ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, DPR 633/1972, i rimborsi devono essere eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Tuttavia, questo termine non è una garanzia automatica e assoluta: l’ufficio può sospendere o interrompere i termini in caso di richieste documentali, avvio di controlli preventivi o ricorrenza di ipotesi di rischio. I tre mesi decorrono in condizioni ordinarie, senza verifiche in corso. Se il rimborso non viene erogato entro tale termine per mancanza o insufficienza di fondi, spettano ulteriori interessi che decorrono dal 21° giorno successivo all’emissione della disposizione di pagamento.

4. È sempre necessario il visto di conformità per richiedere il rimborso IVA?

No. Il visto di conformità è obbligatorio solo per i rimborsi superiori a 30.000 euro (o 70.000 euro per i contribuenti con punteggio ISA ≥ 9 per il periodo d’imposta 2023 e successivi) quando non si presta garanzia bancaria o assicurativa. Per importi pari o inferiori a queste soglie non è richiesto.

5. Cosa succede se dopo l’erogazione del rimborso viene notificato un avviso di rettifica?

Se successivamente al rimborso viene notificato un avviso di rettifica o accertamento che accerta il carattere indebito del rimborso, il contribuente deve — entro 60 giorni dalla notifica — restituire all’ufficio le somme indebitamente rimborsate, maggiorate degli interessi nella misura del 12% annuo calcolati dalla data del rimborso fino a quella della restituzione. Questa misura del 12% si applica specificamente ai rimborsi rivelatisi non spettanti a seguito di accertamento definitivo (ai sensi dell’art. 38-bis, comma 9, DPR 633/1972) e non a qualsiasi contestazione. Il contribuente può sospendere l’obbligo di restituzione prestando idonea garanzia fino a quando l’accertamento diventi definitivo (ossia decorsi i termini di impugnazione o con sentenza passata in giudicato).

6. Come funziona il rimborso IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato UE che hanno sostenuto spese in Italia?

Attraverso il portale elettronico del proprio Stato membro di stabilimento, i soggetti UE presentano l’istanza di rimborso ai sensi dell’Articolo 38-bis1 del Dpr 633/1972 (che recepisce la Direttiva 2008/9/CE). La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. L’Agenzia delle Entrate italiana gestisce le pratiche tramite il Centro Operativo di Pescara, che ha 4 mesi (prorogabili) per rispondere.

7. Quali sono le ipotesi di rischio che obbligano alla prestazione di garanzia per qualsiasi importo?

L’art. 38-bis, comma 4, DPR 633/1972 prevede come ipotesi di rischio (con obbligo di garanzia indipendentemente dall’importo):

  • Soggetto che esercita l’attività da meno di due anni (escluse le start-up innovative);
  • Contribuente cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica nei due anni precedenti per importi superiori al 10% di quanto dichiarato (superata la soglia di 50.000 euro);
  • Contribuente che richiede il rimborso in caso di cessazione dell’attività.

8. Un soggetto con rappresentante fiscale in Italia può anche usare il portale UE per il rimborso IVA?

Sì, ma con importanti limitazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nomina di un rappresentante fiscale non preclude di per sé l’accesso alla procedura del portale elettronico ex art. 38-bis1 DPR 633/1972. Tuttavia, le fatture di acquisto la cui IVA si chiede a rimborso devono essere intestate alla partita IVA del soggetto estero (non a quella del rappresentante fiscale italiano) e non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale del rappresentante.

9. Come funziona il rimborso IVA per i produttori agricoli in regime speciale?

I produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/1972 possono chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalle percentuali di compensazione. Per le cessioni all’esportazione e intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici, il rimborso può essere chiesto trimestralmente tramite modello TR, applicando le stesse regole sulle garanzie previste dall’art. 38-bis.

10. Cosa cambia con il nuovo decreto di codificazione IVA previsto per il 2027?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha approvato un nuovo codice IVA — quello sì denominabile “Testo Unico IVA” in senso proprio — che entrerà in vigore nel 2027, razionalizzando e coordinando in un unico testo le disposizioni del DPR 633/1972 e del DL 331/1993. Le regole sostanziali sui rimborsi non cambieranno radicalmente, ma la numerazione degli articoli varierà. Sarà importante aggiornarsi sulla nuova sistematica normativa prima dell’entrata in vigore. Per ora, l’art. 38 DPR 633/1972 e i relativi articoli bis, bis1 e ter continuano ad applicarsi pienamente.

11. Cosa si intende per “dichiarazione sostitutiva” ai fini del rimborso IVA senza garanzia?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è un documento con cui il contribuente attesta — assumendosi responsabilità civile e penale per le dichiarazioni mendaci — di possedere i requisiti di “solidità” e “virtuosità” richiesti dall’art. 38-bis, comma 3, DPR 633/1972 per ottenere il rimborso senza prestare garanzia bancaria o assicurativa. In particolare, il contribuente dichiara che il patrimonio netto non si è ridotto di oltre il 40%, che non è in procedura concorsuale, e che non ha debiti tributari iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro non sospesi.

12. Come viene erogato il rimborso? Viene accreditato direttamente sul conto corrente?

Sì. I rimborsi IVA richiesti con procedura ordinaria da contribuenti con partita IVA attiva vengono erogati tramite il conto fiscale, attraverso una disposizione di pagamento emessa dall’Ufficio Territoriale competente. Il rimborso viene accreditato sul conto corrente bancario del contribuente indicato in fase di richiesta. Non vengono più emessi assegni circolari (modalità abbandonata con la progressiva digitalizzazione del sistema fiscale).

Conclusioni

L’art. 38 DPR 633/1972 e il suo complesso normativo di riferimento — articoli 38-bis, 38-bis1 e 38-ter — rappresentano uno degli istituti più importanti della normativa fiscale italiana in materia di IVA. Una corretta comprensione di questa disciplina è essenziale per ogni soggetto passivo che voglia recuperare in modo efficiente il proprio credito IVA, scegliendo tra le diverse procedure disponibili (rimborso annuale, trimestrale, procedura UE, procedura extra-UE) e ottimizzando gli adempimenti richiesti in termini di garanzie e documentazione.

I principali punti da tenere a mente sono:

  • Il rimborso IVA è possibile solo al ricorrere delle causali previste dall’art. 30 DPR 633/1972 e per crediti superiori a 2.582,28 euro.
  • L’art. 38-bis DPR 633/1972 disciplina sia il rimborso annuale (dichiarazione IVA) sia quello trimestrale (modello TR), con un sistema di garanzie modulato sull’importo.
  • Il visto di conformità sostituisce la garanzia per rimborsi sopra soglia, salvo nelle ipotesi di rischio in cui la garanzia è sempre obbligatoria.
  • I contribuenti con ottimo punteggio ISA (≥ 9) godono di un regime ancora più favorevole, con soglia elevata a 70.000 euro senza adempimenti aggiuntivi.
  • L’Articolo 38-bis1 del Dpr 633/1972 garantisce ai soggetti UE un rimborso veloce e digitale dell’IVA italiana tramite portale elettronico.
  • Il nuovo decreto di codificazione IVA (D.Lgs. 10/2026) entrerà in vigore nel 2027: opportuno iniziare a monitorare le novità per non farsi trovare impreparati.

Per qualsiasi dubbio sulla propria situazione specifica, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, esperto fiscale) o consultare direttamente l’Agenzia delle Entrate.

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Riferimenti normativi ufficiali

Per approfondire e verificare le norme citate in questo articolo, si rimanda alle fonti ufficiali:


Ultimo aggiornamento: 2026. Articolo redatto con riferimento alla normativa vigente, incluse le modifiche apportate dal D.Lgs. 1/2024 e D.Lgs. 192/2024. Per la disciplina successiva all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, previsto per il 2027), si raccomanda di verificare i testi aggiornati presso le fonti ufficiali.

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