Art. 33 DPR 633/1972: Liquidazioni IVA Trimestrali per Contribuenti Minori
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Riferimento normativo: Art. 33 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — norma storica oggi operativamente sostituita dall’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che ne costituisce la fonte regolatoria vigente | Aggiornato al 2026
Introduzione: Perché Ancora si Parla dell’Art. 33 DPR 633/1972
L’art. 33 DPR 633/1972 (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”) ha rappresentato, fin dall’entrata in vigore del sistema IVA italiano, la norma cardine per le semplificazioni concesse ai contribuenti minori in materia di liquidazioni e versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.
Precisazione normativa essenziale: L’art. 33 DPR 633/1972 è stato formalmente abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Le semplificazioni da esso introdotte sono oggi operative attraverso l’art. 7 del medesimo D.P.R. 542/1999, che costituisce la norma applicabile nella pratica IVA quotidiana. In questa guida, tutte le soglie, scadenze e regole operative citate fanno riferimento all’art. 7 D.P.R. 542/1999, non direttamente all’art. 33 DPR 633/72 nella sua formulazione originaria.
Il riferimento all’art. 33 DPR 633/1972 rimane però rilevante come ancoraggio storico e sistematico, poiché numerosi atti normativi ancora rinviano a tale articolo — da ultimo il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, in materia di versamenti e riscossione, che richiama esplicitamente “l’imposta dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633″.
Comprendere l’art. 33 DPR 633/1972 e la sua evoluzione significa conoscere le regole che consentono a milioni di soggetti passivi IVA di effettuare le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale anziché mensile — alleggerendo gli adempimenti fiscali e migliorando la gestione della liquidità aziendale.
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Il DPR 633/1972: Il Quadro Normativo dell’IVA Italiana
Il D.P.R. 633/1972 è il provvedimento che ha istituito in Italia l’imposta sul valore aggiunto, in attuazione delle direttive comunitarie poi consolidate nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea.
| Titolo | Contenuto principale |
| Titolo I | Disposizioni generali: operazioni imponibili, cessioni di beni, prestazioni di servizi, territorialità dell’imposta |
| Titolo II | Obblighi dei contribuenti: fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale |
| Titolo III | Rimborsi e agevolazioni |
| Titolo IV | Accertamento e riscossione |
| Titolo V | Sanzioni e disposizioni varie |
L’art. 33 DPR 633/1972 si collocava nel Titolo II, accanto ad altre norme fondamentali: l’art. 27 (liquidazioni mensili), l’art. 28 (dichiarazione annuale), l’art. 20 (volume d’affari) e l’art. 10 (operazioni esenti dall’imposta). Questo sistema di norme forma ancora oggi la struttura portante degli obblighi IVA per i soggetti passivi italiani.
Art. 33 DPR 633/1972: Testo Originario, Abrogazione e Successione Normativa
Il Contenuto Originario
Rubricato “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti”, l’art. 33 DPR 633/1972 permetteva ai soggetti passivi IVA con volume d’affari inferiore a determinate soglie di effettuare le liquidazioni e i relativi versamenti con cadenza trimestrale anziché mensile, versando una maggiorazione forfettaria dell’1% a titolo di interesse compensativo.
L’Abrogazione con il DPR 542/1999
Con il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, il Legislatore ha riorganizzato la disciplina degli obblighi dichiarativi e dei versamenti IVA. L’art. 11 del DPR 542/1999 ha formalmente abrogato l’art. 33 DPR 633/1972, mentre l’art. 7 del medesimo DPR 542/1999 ne ha ripreso integralmente il contenuto, aggiornandolo. Da quel momento, la norma operativa per le liquidazioni trimestrali non è l’art. 33 DPR 633/72, ma l’art. 7 DPR 542/1999 — che porta la stessa rubrica: “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Il Rinvio alle Soglie della Contabilità Semplificata (Dal 2012)
Una modifica ulteriore è intervenuta con la Legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, c. 11), che ha allineato le soglie di accesso alle liquidazioni trimestrali IVA a quelle previste per il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Da questo momento, l’aggiornamento delle soglie avviene modificando l’art. 18 del D.P.R. 600/1973 (e non direttamente l’art. 7 del DPR 542/1999), con effetto automatico sulle liquidazioni trimestrali IVA.
La Catena Normativa in Sintesi
| Norma | Ruolo | Stato |
| Art. 33 DPR 633/1972 | Norma originaria — ha introdotto le semplificazioni | Abrogato (dal DPR 542/1999) |
| Art. 7 DPR 542/1999 | Norma operativa vigente — disciplina le liquidazioni trimestrali | Vigente |
| Art. 18 DPR 600/1973 | Fissa le soglie (modificate dalla L. 197/2022) | Vigente |
| Art. 33 DPR 633/1972 (rinvio) | Ancora citato in numerosi atti normativi recenti | Riferimento storico-sistematico |
Il Nuovo Testo Unico IVA (Dal 2027)
Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato approvato un nuovo Testo Unico IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, razionalizzerà l’intera disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/1972 è pienamente vigente, così come l’art. 7 del DPR 542/1999.
Le Liquidazioni Trimestrali: La Disciplina Operativa (Art. 7 DPR 542/1999)
Quando nella pratica professionale si parla di “art. 33 DPR 633/1972”, ci si riferisce nella sostanza al meccanismo operativo dell’art. 7 del DPR 542/1999. Ecco come funziona nella sua formulazione attuale.
Distinzione Fondamentale: Liquidazione vs. Dichiarazione vs. Comunicazione
Prima di entrare nel merito delle soglie e delle scadenze, è essenziale comprendere tre concetti distinti che spesso vengono confusi:
- Liquidazione periodica: il calcolo dell’IVA a debito o a credito relativo a un periodo (mensile o trimestrale). Questa può avvenire mensilmente o — per chi rientra nei requisiti dell’art. 7 DPR 542/1999 — trimestralmente.
- Versamento IVA: il pagamento effettivo dell’IVA a debito, tramite modello F24, alle scadenze previste.
- Comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA): adempimento informativo autonomo, distinto dal versamento. La LIPE viene presentata con cadenza trimestrale da tutti i soggetti passivi IVA, sia mensili che trimestrali. Il fatto che un contribuente effettui liquidazioni mensili non lo esenta dalla LIPE trimestrale: dovrà semplicemente riepilogare nel modello i dati delle tre liquidazioni mensili del trimestre.
Chi Può Optare per le Liquidazioni Trimestrali
L’opzione per la cadenza trimestrale è aperta a tutti i soggetti passivi IVA — imprese individuali, società di persone, società di capitali, esercenti arti e professioni, lavoratori autonomi — che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari entro i limiti stabiliti.
Le Soglie di Volume d’Affari Vigenti (Dal 1° Gennaio 2023)
La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 276) ha innalzato di €100.000 le soglie per l’accesso alla contabilità semplificata, con immediato riflesso sulle soglie per le liquidazioni trimestrali IVA. Per il 2026, le soglie si verificano sul volume d’affari realizzato nel 2025:
| Tipologia di attività | Soglia di volume d’affari (2023 in poi) | Soglia precedente (fino al 2022) |
| Imprese esercenti prestazioni di servizi e esercenti arti o professioni | € 500.000 | € 400.000 |
| Imprese aventi per oggetto altre attività (commercio, industria, agricoltura, ecc.) | € 800.000 | € 700.000 |
| Attività miste (servizi + altre), senza distinta annotazione dei corrispettivi | € 800.000 (limite unificato) | € 700.000 |
Nota tecnica sul parametro: Ai fini IVA, per verificare il superamento o meno delle soglie, si utilizza il volume d’affari IVA (art. 20 DPR 633/1972), ossia l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, al netto dell’IVA. Questo è distinto dall’ammontare dei “ricavi” rilevante ai fini delle imposte dirette per la contabilità semplificata, che segue criteri di cassa o competenza. La soglia numerica è la stessa (€500.000 / €800.000), ma il parametro di calcolo è differente.
Approfondisci la liquidazione periodica IVA secondo l’Art. 28 DPR 633/1972.
Come Si Calcola il Volume d’Affari (Art. 20 DPR 633/1972)
Il volume d’affari, parametro centrale per l’accesso alle semplificazioni riconducibili all’art. 33 DPR 633/1972, è definito dall’art. 20 del DPR 633/1972 come l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno solare.
Cosa Include il Volume d’Affari
| Tipologia di operazione | Inclusa nel volume d’affari? |
| Operazioni imponibili | ✅ Sì |
| Operazioni non imponibili (es. cessioni all’esportazione art. 8) | ✅ Sì |
| Operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972) | ✅ Sì |
| Cessioni di beni ammortizzabili (inclusi brevetti, marchi, concessioni) | ❌ No |
| Operazioni fuori campo IVA (art. 7 DPR 633/1972) | ❌ No |
| Passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, c. 5) | ❌ No |
Scadenze dei Versamenti per i Contribuenti Trimestrali (2026)
I Versamenti dei Primi Tre Trimestri
I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 DPR 542/1999 (la norma che ha sostituito l’art. 33 DPR 633/1972) versano l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi:
| Trimestre | Periodo | Scadenza versamento 2026 |
| 1° trimestre | Gennaio – Marzo | 18 maggio 2026 (il 16 cade di sabato) |
| 2° trimestre | Aprile – Giugno | 16 agosto 2026 |
| 3° trimestre | Luglio – Settembre | 16 novembre 2026 |
| 4° trimestre | Ottobre – Dicembre | In sede di conguaglio annuale (v. sotto) |
Il Quarto Trimestre e il Conguaglio Annuale
Il trattamento del quarto trimestre è distinto: l’IVA relativa al periodo ottobre-dicembre non viene versata entro il 16 febbraio, bensì confluisce nel saldo della dichiarazione annuale IVA (che può essere versato entro il 16 marzo, con ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, oppure entro la scadenza della dichiarazione unificata). La maggiorazione dell’1% si applica anche a questo saldo.
Eccezione: contribuenti ex art. 74, c. 4 DPR 633/1972. I soggetti che applicano il regime trimestrale per obbligo (autotrasportatori ex art. 74, c. 4) versano il quarto trimestre entro il 16 febbraio, non in dichiarazione annuale.
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Scadenze Comunicazione LIPE 2026 (Distinte dai Versamenti)
Ricordate: le scadenze di invio della LIPE sono diverse da quelle del versamento IVA. Tutti i soggetti passivi IVA (mensili e trimestrali) presentano la LIPE entro il secondo mese successivo al trimestre:
| Trimestre LIPE | Scadenza invio 2026 |
| 1° trimestre (gen–mar) | 1° giugno 2026 (31 maggio cade di domenica) |
| 2° trimestre (apr–giu) | 30 settembre 2026 |
| 3° trimestre (lug–set) | 30 novembre 2026 |
| 4° trimestre (ott–dic) | 1° marzo 2027 (28 febbraio cade di domenica), in alternativa con la dichiarazione annuale IVA anticipata |
La Maggiorazione dell’1%: Cos’è e Come Si Applica
La maggiorazione dell’1% è un interesse forfettario stabilito dall’art. 7, c. 3, del DPR 542/1999 (la norma attuativa dell’art. 33 DPR 633/1972), che i contribuenti trimestrali devono applicare all’importo da versare a titolo di compensazione del minor numero di versamenti rispetto ai mensili.
Regole operative:
- Si applica ai primi tre trimestri (1°, 2°, 3°)
- Si calcola sull’importo IVA a debito risultante dalla liquidazione del trimestre
- Si versa cumulativamente con il tributo, sul modello F24, con lo stesso codice tributo
- Non si applica al saldo del 4° trimestre incluso nella dichiarazione annuale (ma si applica al saldo annuale complessivo)
- Non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi
Come Si Esercita l’Opzione per le Liquidazioni Trimestrali
Comportamento Concludente
L’accesso alle liquidazioni trimestrali è facoltativo: il regime ordinario è quello mensile. L’opzione si esercita tramite comportamento concludente (art. 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442): il contribuente inizia semplicemente a liquidare l’IVA con cadenza trimestrale dall’inizio dell’anno. Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva.
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Comunicazione nel Quadro VO
La scelta operata va successivamente ratificata nella dichiarazione annuale IVA, compilando il rigo VO2, casella 1 del quadro VO, da presentare nell’anno successivo a quello di prima applicazione del regime trimestrale.
Durata, Vincolo e Revoca
| Aspetto | Regola |
| Vincolo minimo | 1 anno |
| Rinnovo | Tacito, in presenza dei requisiti |
| Revoca | Con comportamento concludente opposto (si passa al mensile), comunicato nel quadro VO |
| Effetto superamento soglie in corso d’anno | Nessun effetto nell’anno in corso: si rimane trimestrali. Dal successivo anno si adotta il mensile |
Soggetti Esclusi dalle Liquidazioni Trimestrali
Non possono avvalersi del regime trimestrale i seguenti soggetti:
- Chi ha superato le soglie di volume d’affari nell’anno precedente (€500.000 per servizi/professioni; €800.000 per altre attività)
- I soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014): non liquidano IVA e sono esonerati da LIPE
- I soggetti in regime di vantaggio (ex minimi): stesse ragioni
- I soggetti che applicano regimi IVA speciali incompatibili
- Nota: gli autotrasportatori di cui all’art. 74, c. 4, DPR 633/1972 effettuano liquidazioni trimestrali per obbligo (non per opzione) e versano il 4° trimestre entro il 16 febbraio, con regole distinte
Obblighi Contabili Connessi
I contribuenti che si avvalgono delle semplificazioni dell’art. 7 DPR 542/1999 (già art. 33 DPR 633/1972) devono comunque rispettare tutti gli obblighi contabili ordinari:
- Registrazione delle fatture — art. 23 DPR 633/1972 (con possibilità di annotare entro la fine del mese successivo al trimestre, ex art. 7, c. 3-bis, DPR 542/1999)
- Registrazione degli acquisti — art. 25 DPR 633/1972
- Registrazione dei corrispettivi — art. 24 DPR 633/1972
- Comunicazione LIPE trimestrale (anche per i trimestrali, con un solo modulo per trimestre)
- Dichiarazione annuale IVA — art. 28 DPR 633/1972 (scadenza: 30 aprile dell’anno successivo, o entro febbraio se si include la LIPE del 4° trimestre)
Regimi Speciali e Coordinamenti
Art. 34 DPR 633/1972 — Produttori Agricoli
I produttori agricoli con volume d’affari non superiore a €7.000 (per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli) sono esonerati da dichiarazione e liquidazioni. Gli altri produttori agricoli — per i quali si applica il regime speciale art. 34 — possono optare per le liquidazioni trimestrali se rientrano nelle soglie.
Art. 36 DPR 633/1972 — Più Attività con Contabilità Separata
In caso di contabilità separate (art. 36 DPR 633/1972), le soglie si verificano per ciascuna attività autonomamente. L’impresa potrebbe così effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per un’altra. In caso di contabilità unificata con attività miste, si applica il limite di €800.000 per l’insieme delle attività.
Art. 74 DPR 633/1972 — Settori Speciali
Determinati settori (es. distribuzione carburanti, autotrasporto) hanno regimi IVA speciali che si coordinano — talvolta in modo autonomo — con le regole dell’art. 7 DPR 542/1999.
Accertamento e Sanzioni
Accertamento Induttivo (Art. 55 DPR 633/1972)
L’erronea applicazione delle liquidazioni trimestrali (ad esempio, ricorso alla periodicità trimestrale pur in presenza di volume d’affari superiore alle soglie) espone il contribuente a:
- Avviso di accertamento con recupero dell’IVA non tempestivamente versata
- Sanzioni per tardivo versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997)
- In caso di dichiarazione omessa o contabilità gravemente irregolare: accertamento induttivo ai sensi dell’art. 55 DPR 633/1972
Omessa Presentazione della LIPE
La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione LIPE comporta una sanzione da €500 a €2.000 per ogni comunicazione. Il ravvedimento operoso consente una riduzione significativa della sanzione, con importi che possono scendere a circa €27-28 se regolarizzato entro 15 giorni.
Fermi Amministrativi e Riscossione Coattiva
Il mancato versamento dell’IVA nei termini può comportare iscrizione a ruolo, sanzioni aggiuntive e — in caso di inerzia prolungata — fermi amministrativi sui beni del contribuente e procedure di riscossione coattiva da parte dell’Agente della Riscossione.
Riepilogo degli Adempimenti per i Contribuenti Trimestrali 2026
| Adempimento | Base normativa | Scadenza 2026 |
| Versamento IVA 1° trimestre (+1%) | Art. 7 DPR 542/1999 | 18 maggio 2026 |
| LIPE 1° trimestre | Art. 21-bis D.L. 78/2010 | 1° giugno 2026 |
| Versamento IVA 2° trimestre (+1%) | Art. 7 DPR 542/1999 | 16 agosto 2026 |
| LIPE 2° trimestre | Art. 21-bis D.L. 78/2010 | 30 settembre 2026 |
| Versamento IVA 3° trimestre (+1%) | Art. 7 DPR 542/1999 | 16 novembre 2026 |
| LIPE 3° trimestre | Art. 21-bis D.L. 78/2010 | 30 novembre 2026 |
| LIPE 4° trimestre | Art. 21-bis D.L. 78/2010 | 1° marzo 2027 (o con dichiarazione annuale anticipata) |
| Dichiarazione annuale IVA + saldo 4° trim. | Art. 28 DPR 633/1972 | 30 aprile 2027 (o 1° marzo se anticipata) |
| Comunicazione opzione trimestrale (quadro VO) | Art. 7 DPR 542/1999 – DPR 442/1997 | Con dichiarazione IVA annuale |
Esempi Pratici
Esempio 1 — Consulente Informatico (Prestazioni di Servizi)
Un libero professionista ha realizzato nel 2025 un volume d’affari IVA di €420.000. Poiché questa cifra è inferiore alla soglia di €500.000 per le prestazioni di servizi, nel 2026 può optare per le liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 DPR 542/1999 (la norma attuativa dell’art. 33 DPR 633/1972). Versamenti previsti: 18 maggio, 16 agosto, 16 novembre, + saldo annuale.
Esempio 2 — Impresa di Commercio al Dettaglio
Un’impresa commerciale ha realizzato nel 2025 un volume d’affari IVA di €690.000. Rientrando sotto la soglia di €800.000 per le “altre attività”, può applicare il regime trimestrale nel 2026.
Esempio 3 — Superamento della Soglia In Corso d’Anno
Un’impresa di servizi inizia il 2026 in regime trimestrale (volume d’affari 2025: €460.000). Nel corso del 2026 supera la soglia di €500.000. Non deve cambiare periodicità per il 2026: il superamento avrà effetto solo dall’anno 2027, quando l’impresa dovrà adottare le liquidazioni mensili.
Esempio 4 — Attività Miste Senza Distinta Annotazione
Un’impresa esercita sia prestazioni di servizi che vendita di beni, senza tenere separata contabilità dei corrispettivi. Ai sensi dell’art. 7, c. 2, DPR 542/1999, si applica il limite unificato di €800.000 a tutte le attività.
Domande Frequenti (FAQ)
Che cos’è l’art. 33 DPR 633/1972 e perché se ne parla ancora se è stato abrogato?
L’art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ha originariamente introdotto le semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo la cadenza trimestrale in luogo di quella mensile. La norma è stata formalmente abrogata dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (art. 11), che ne ha trasfuso il contenuto nell’art. 7 del medesimo DPR 542/1999 — la norma operativa vigente. Si continua tuttavia a parlare dell’art. 33 DPR 633/1972 perché numerosi provvedimenti normativi recenti (tra cui il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33) continuano a farvi riferimento come ancoraggio sistematico.
Qual è la differenza tra art. 33 DPR 633/1972 e art. 7 DPR 542/1999?
L’art. 33 DPR 633/1972 è la norma storica, oggi abrogata, che ha introdotto le liquidazioni trimestrali IVA per i piccoli contribuenti. L’art. 7 del DPR 542/1999 è la norma operativa vigente che ha sostituito l’art. 33 DPR 633/72 e che si applica oggi nella pratica. Le soglie e le regole che si citano negli studi professionali e nelle guide fiscali fanno riferimento all’art. 7 DPR 542/1999, non direttamente all’art. 33 nel suo testo originario.
Quali sono le soglie di volume d’affari per le liquidazioni trimestrali nel 2026?
Per il 2026, le soglie si verificano sul volume d’affari IVA realizzato nel 2025 (ai sensi dell’art. 20 DPR 633/1972): €500.000 per le imprese esercenti prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; €800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività. Questi limiti vigono dal 1° gennaio 2023, in seguito alle modifiche dell’art. 1, c. 276, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Qual è la differenza tra versamento IVA e comunicazione LIPE?
Si tratta di due adempimenti distinti e indipendenti. Il versamento IVA è il pagamento dell’imposta a debito tramite modello F24, alle scadenze previste (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre per i trimestrali per opzione). La comunicazione LIPE è invece una trasmissione telematica informativa all’Agenzia delle Entrate, obbligatoria con cadenza trimestrale per tutti i soggetti passivi IVA (sia mensili che trimestrali), entro il secondo mese successivo al trimestre. Un contribuente mensile, ad esempio, versa l’IVA ogni mese (entro il 16 del mese successivo) ma presenta la LIPE solo ogni trimestre, riepilogando in un unico modulo i dati dei tre mesi.
Come si esercita l’opzione per le liquidazioni trimestrali?
L’opzione si esercita per comportamento concludente: è sufficiente iniziare a liquidare l’IVA con cadenza trimestrale dall’inizio dell’anno. Nessuna comunicazione preventiva è richiesta. La scelta va poi comunicata nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo, compilando il rigo VO2, casella 1 del quadro VO. L’opzione è vincolante per un anno e si rinnova tacitamente in presenza dei requisiti.
Se durante l’anno supero le soglie di volume d’affari, devo passare subito al mensile?
No. Il superamento della soglia durante l’anno non obbliga a modificare la periodicità per quell’anno. Si rimane trimestrali fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Dall’anno successivo, avendo il volume d’affari superato le soglie nell’anno precedente, si è obbligati ad adottare le liquidazioni mensili.
Cosa si intende per “maggiorazione dell’1%”?
È un interesse forfettario che i contribuenti che liquidano trimestralmente ai sensi dell’art. 7 DPR 542/1999 (già art. 33 DPR 633/1972) devono aggiungere all’IVA a debito, a compensazione del rinvio dei versamenti rispetto alla cadenza mensile. Si applica ai versamenti del 1°, 2° e 3° trimestre, non al saldo del 4° trimestre (che è invece soggetto alle maggiorazioni annuali dello 0,40% mensile in caso di versamento successivo al 16 marzo). La maggiorazione dell’1% non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
Qual è la differenza tra volume d’affari IVA e ricavi ai fini della contabilità semplificata?
Il volume d’affari IVA (art. 20 DPR 633/1972), rilevante per le liquidazioni trimestrali, è l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno (al netto dell’IVA), comprendendo operazioni imponibili, esenti e non imponibili, ma escludendo le cessioni di beni ammortizzabili. I ricavi rilevanti per la contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/1973) seguono invece criteri di cassa o competenza e possono differire dal volume d’affari. Le soglie numeriche sono le stesse (€500.000 / €800.000 dal 2023), ma il parametro di misurazione è diverso.
Quali sono le sanzioni per chi sbaglia la periodicità delle liquidazioni?
Il contribuente che erroneamente effettua liquidazioni trimestrali pur non avendone i requisiti (perché il volume d’affari dell’anno precedente supera le soglie) è esposto a sanzioni per tardivo versamento dell’IVA mensile non versata (art. 13, D.Lgs. 471/1997), all’emissione di un avviso di accertamento e, nei casi più gravi, all’accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/1972.
L’art. 33 DPR 633/1972 verrà incluso nel nuovo Testo Unico IVA del 2027?
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha approvato il nuovo Testo Unico IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027, che razionalizzerà e aggiornerà l’intera disciplina IVA — incluso il meccanismo delle liquidazioni trimestrali oggi operativo tramite l’art. 7 DPR 542/1999. Per tutto il 2026 rimangono pienamente applicabili le norme vigenti (DPR 633/1972 e DPR 542/1999). Sarà necessario monitorare le disposizioni transitorie del nuovo testo per verificare le modalità di continuità applicativa.
Conclusioni
L’art. 33 DPR 633/1972 è la norma che ha posto le fondamenta delle semplificazioni IVA per i piccoli contribuenti italiani: un meccanismo di liquidazione trimestrale che, pur nella sua evoluzione formale attraverso l’art. 7 del DPR 542/1999, continua a rappresentare uno degli strumenti più importanti per alleggerire il carico burocratico di imprese e professionisti di dimensioni ridotte.
La distinzione chiave da tenere presente è questa: l’art. 33 DPR 633/1972 è l’ancora storica e sistematica del regime, ma la norma applicabile oggi è l’art. 7 del DPR 542/1999, aggiornato con le soglie elevate dalla Legge di Bilancio 2023 (€500.000 per servizi e professioni; €800.000 per le altre attività). Un’ulteriore precisazione riguarda la LIPE: l’obbligo di comunicazione trimestrale sussiste per tutti i soggetti passivi IVA, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale), e non coincide con le scadenze di versamento.
In vista dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA dal 2027, i contribuenti e i loro consulenti farebbero bene a monitorare le disposizioni di raccordo, per garantire la continuità nella corretta gestione degli adempimenti oggi disciplinati — nella sostanza — dall’art. 33 DPR 633/1972 e dall’art. 7 DPR 542/1999.
Per ogni dubbio relativo alla propria situazione specifica, si raccomanda sempre la consulenza di un professionista abilitato (dottore commercialista o consulente tributario) e il riferimento alle fonti ufficiali elencate sopra.
Fonti Ufficiali
- Normattiva — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (testo coordinato aggiornato)
- Normattiva — D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
- Agenzia delle Entrate — Liquidazioni periodiche IVA (LIPE)
- Agenzia delle Entrate — Portale ufficiale
- Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972
Guida aggiornata con le norme vigenti nel 2026. Le informazioni contenute hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale professionale. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un professionista abilitato o all’Agenzia delle Entrate. Fonti normative ufficiali verificabili su Normattiva.