Art. 40 DPR 633/1972: Guida alla Dichiarazione Annuale IVA

Art. 40 DPR 633/1972: Guida alla Dichiarazione Annuale IVA

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Fonte normativa ufficiale: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Normattiva | Istruzioni Dichiarazione IVA – Agenzia delle Entrate

L’art. 40 del DPR 633/1972 è la disposizione del Decreto IVA che fissa l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA. Non è una norma che calcola detrazioni, pro-rata o elenca le operazioni esenti — quelle sono competenze di altri articoli del medesimo decreto. L’art. 40 è il fulcro dell’architettura dichiarativa del sistema IVA italiano: senza di esso, nessun soggetto passivo sarebbe formalmente tenuto a riepilogare a fine anno le operazioni effettuate, l’imposta dovuta e il credito spettante.

Capire esattamente cosa fa — e cosa non fa — l’art. 40 DPR 633/1972 è il punto di partenza per gestire correttamente tutti gli adempimenti IVA, dal calcolo del pro-rata alla compilazione del Quadro VF.

Il DPR 633/1972: il decreto che ha istituito l’IVA in Italia

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia, recependo la direttiva comunitaria che l’aveva introdotta nell’intera Comunità Europea. A oltre cinquant’anni dalla sua promulgazione, il DPR 633/1972 — comunemente chiamato “Decreto IVA” — rimane, sino al 31 dicembre 2026, la fonte normativa principale di riferimento per tutti i soggetti passivi IVA operanti nel territorio nazionale.

Il decreto si articola in titoli e capi che coprono l’intera vita di un’operazione IVA: dalla definizione dei presupposti (art. 1-7), alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 2-3), all’effettuazione delle operazioni (art. 6), alle operazioni esenti (art. 10), fino alla detrazione (art. 19 e ss.), alla dichiarazione (art. 37-40) e all’accertamento (art. 54 e ss.).

Dal 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che riorganizza tutta la disciplina in 171 articoli suddivisi in 18 titoli, allineandosi sistematicamente alla Direttiva 2006/112/CE. Fino a quella data, ogni adempimento IVA rimane disciplinato dal decreto del 1972.

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Cosa dice esattamente l’art. 40 DPR 633/1972

L’art. 40 del DPR 633/1972 porta come titolo proprio “Dichiarazione annuale”. Il suo oggetto è formale e dichiarativo: stabilisce che i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare ogni anno una dichiarazione che riepiloga le operazioni effettuate nel corso del periodo d’imposta, l’imposta a debito, l’imposta detraibile, il saldo a debito o a credito.

L’art. 40 va letto in combinato disposto con:

  • Art. 37 DPR 633/1972 – Obbligo generale di dichiarazione
  • D.P.R. n. 322/1998 – Modalità, termini e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali
  • Istruzioni annuali della dichiarazione IVA (Agenzia delle Entrate) – Che definiscono i singoli campi e quadri del modello

Punto chiave da non confondere: L’art. 40 DPR 633/1972 stabilisce l’obbligo di dichiarare. Le regole sostanziali su cosa dichiarare — come si calcolano le detrazioni, come si determina il pro-rata, quali operazioni sono esenti — vengono da altri articoli del DPR 633/1972, in particolare dagli artt. 10, 19, 19-bis e 19-bis2.

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La mappa del DPR 633/1972: ogni articolo al suo posto

Per evitare l’errore molto comune di attribuire all’art. 40 funzioni che appartengono ad altre norme, ecco la struttura logica del decreto:

ArticoloTitolo/OggettoCosa regolamenta
Art. 2Cessioni di beniDefinizione e presupposto oggettivo
Art. 3Prestazioni di serviziDefinizione e presupposto oggettivo
Art. 10Operazioni esentiElenco delle esenzioni IVA
Art. 17Reverse chargeInversione contabile
Art. 19Detrazione dell’impostaDiritto a detrarre l’IVA sugli acquisti
Art. 19-bisPro-rata di detraibilitàCalcolo percentuale di detrazione in caso di operazioni miste
Art. 19-bis2Rettifica della detrazioneCorrezione della detrazione nel tempo
Art. 20Volume d’affariDefinizione ai fini IVA
Art. 26Variazioni dell’imponibileNote di variazione (credito/debito)
Art. 34Regime speciale agricoltoriDetrazione forfetaria e percentuali di compensazione
Art. 37Dichiarazione (obbligo generale)Obbligo dichiarativo dei soggetti passivi
Art. 40Dichiarazione annualeObbligo formale di presentazione della dichiarazione annuale IVA
Art. 54AccertamentoPoteri di rettifica dell’Agenzia delle Entrate
Art. 57Termini accertamentoDecadenza dei termini per l’accertamento IVA

Come si articola la dichiarazione annuale IVA collegata all’art. 40 DPR 633/1972

La dichiarazione annuale IVA — modello IVA/2026 per il periodo d’imposta 2025 — è il documento in cui l’art. 40 del DPR 633/1972 trova la sua applicazione concreta. Il modello è composto da diversi quadri, ciascuno dei quali è il risultato di norme sostanziali contenute in articoli diversi dall’art. 40.

I principali quadri della dichiarazione IVA

QuadroContenutoNorme sostanziali di riferimento
VADati generali e opzioniArt. 36, 37, DPR 633/1972
VBDati analitici particolariIstruzioni AdE
VCEsportatori abitualiArt. 8 DPR 633/1972
VDCessione del credito IVAArt. 5, c. 4-ter, DPR 322/1998
VEOperazioni attive (volume d’affari)Art. 20 DPR 633/1972
VFAcquisti e importazioniArt. 19, 19-bis, 19-bis1 DPR 633/1972
VJOperazioni straordinarieArt. 17, 23, DPR 633/1972
VKOperazioni straordinarie passiveArt. 17 DPR 633/1972
VLLiquidazione IVA annualeArt. 30 DPR 633/1972
VTOperatori turisticiArt. 74-ter DPR 633/1972
VXDeterminazione dell’IVA da versare/rimborsareArt. 30, 38-bis DPR 633/1972

Il Quadro VF: dove le norme sostanziali incontrano la dichiarazione

Il Quadro VF (Acquisti e Importazioni) è la sezione della dichiarazione annuale IVA dove si riporta la sintesi degli acquisti effettuati nell’anno e si determina l’IVA effettivamente detraibile. È il quadro che più direttamente risente delle norme sull’art. 19, 19-bis e 10 del DPR 633/1972. I suoi dati alimentano il modello collegato all’obbligo dichiarativo dell’art. 40 DPR 633/1972.

Principali righi del Quadro VF

RigoContenutoNorma sostanziale
VF1–VF13Acquisti imponibili per aliquota IVAArt. 19 DPR 633/1972
VF14Acquisti intracomunitariDL 331/1993
VF15Acquisti per i quali non è ammessa detrazioneArt. 19, c. 2 DPR 633/1972
VF19Acquisti in reverse charge (art. 74)Art. 17 DPR 633/1972
VF25IVA detraibile totaleArt. 19 e 19-bis DPR 633/1972
VF26IVA non detraibile (art. 19-bis1)Art. 19-bis1 DPR 633/1972
VF27Acquisti esenti, non imponibili, fuori campoArt. 10, 7-7-septies DPR 633/1972
VF30–VF36Dati per calcolo pro-rataArt. 19-bis DPR 633/1972
VF37Operazioni esenti rilevanti per il pro-rataArt. 10 e 19-bis DPR 633/1972

Art. 10 DPR 633/1972: le operazioni esenti (non l’art. 40)

Uno degli equivoci più frequenti è attribuire all’art. 40 DPR 633/1972 la disciplina delle operazioni esenti. Queste sono invece disciplinate dall’art. 10, che ne elenca le categorie. La conseguenza principale dell’esenzione è che il cedente/prestatore non addebita IVA al cliente ma, al contempo, perde — totalmente o parzialmente — il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti correlati.

Principali categorie di operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972)

N.CategoriaEsempi tipici
1Operazioni bancarie e finanziarieConcessione di crediti, fideiussioni, operazioni su valute e titoli
2Operazioni assicurativeContratti di assicurazione e riassicurazione
6Giochi e scommesseLotto, lotterie nazionali, concorsi pronostici
8Locazioni di immobili abitativiContratti di affitto su unità abitative (salvo opzione imposizione)
8-bisLocazioni di immobili strumentaliSalvo opzione per l’imposizione nel contratto
8-terCessioni di fabbricati strumentaliSalvo opzione e casi del soggetto costruttore
10Oro da investimentoCessioni e intermediazioni
18Attività sanitariePrestazioni mediche, paramediche, ospedaliere
20Attività educativeScuole, università, istituti di formazione
27-terAttività sportive dilettantistichePrestazioni verso soci e associati

Aggiornamento 2024 — Enti associativi: Dal 1° gennaio 2024, le operazioni effettuate da enti associativi (politici, sindacali, religiosi, culturali, di promozione sociale) verso i propri soci a fronte di corrispettivi specifici sono classificate come operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 — e non più come operazioni escluse dal campo IVA. Questo ha effetti diretti sul pro-rata (art. 19-bis) e sull’IVA detraibile riportata in dichiarazione.

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Art. 19 e 19-bis DPR 633/1972: la detrazione e il pro-rata (non l’art. 40)

Il diritto alla detrazione e il meccanismo del pro-rata non sono contenuti nell’art. 40 DPR 633/1972 ma negli artt. 19 e 19-bis. L’art. 40 si limita a raccogliere i risultati di questi calcoli nella dichiarazione annuale.

Come funziona il pro-rata (art. 19-bis DPR 633/1972)

Il pro-rata si applica quando un soggetto effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili, non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9) sia operazioni esenti ex art. 10, in modo non meramente occasionale. La percentuale di detrazione è:

Percentuale di detrazione =

  Operazioni che danno diritto alla detrazione

  ─────────────────────────────────────────────── × 100

  Operazioni che danno diritto alla detrazione

  + Operazioni esenti

Il risultato, arrotondato all’unità superiore, si applica all’IVA complessiva sugli acquisti per determinare la quota detraibile.

Operazioni escluse dal calcolo del pro-rata (art. 19-bis, c. 2)

Non concorrono né al numeratore né al denominatore del pro-rata:

  • Cessioni di beni ammortizzabili
  • Operazioni immobiliari e finanziarie occasionali
  • Operazioni di cui all’art. 2, c. 3 (escluse dal campo IVA)

Questo è cruciale: includere per errore operazioni occasionali nel denominatore del pro-rata può distorcere significativamente la percentuale di detrazione.

Il rigo VF27: acquisti esenti, non imponibili e fuori campo

Il rigo VF27 della dichiarazione annuale IVA — il cui obbligo trova la sua base nell’art. 40 DPR 633/1972 — richiede di indicare gli acquisti non soggetti a IVA o esenti, cioè le operazioni passive per le quali non viene esposta IVA in fattura. In VF27 vanno inclusi:

  • Acquisti esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972
  • Acquisti non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972)
  • Acquisti fuori campo IVA per carenza di presupposto (artt. 2, 3, 4, 5, 7-7-septies DPR 633/1972)
  • Acquisti in reverse charge dove l’IVA è assolta con integrazione (art. 17 DPR 633/1972)

La corretta compilazione del rigo VF27 è essenziale perché i dati qui inseriti alimentano il calcolo del pro-rata nei righi VF30-VF37.

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Il rigo VF37: le operazioni esenti e il loro impatto sul pro-rata

Il rigo VF37 raccoglie l’ammontare delle operazioni esenti effettuate che entrano nel denominatore del pro-rata. La distinzione fondamentale — tutta interna all’art. 19-bis, non all’art. 40 — è tra:

  • Operazioni esenti che limitano la detrazione: rientrano nel denominatore del pro-rata (art. 10, operazioni ordinariamente esenti)
  • Operazioni esenti che non limitano la detrazione: non entrano nel calcolo del pro-rata (ad es. alcune operazioni esenti ex art. 10 effettuate verso soggetti non comunitari, ex art. 19, c. 3)

Sbagliare la classificazione di un’operazione tra questi due gruppi produce un pro-rata errato e, di conseguenza, un’IVA detratta in misura sbagliata.

Art. 19-bis2 DPR 633/1972: la rettifica della detrazione

Sempre distinta dall’art. 40, la rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/1972) opera quando, nel corso del tempo, muta la destinazione di un bene per il quale era stata operata la detrazione. L’effetto è che la detrazione originaria viene corretta (in aumento o in diminuzione) proporzionalmente agli anni residui del periodo di sorveglianza.

Tipo di benePeriodo di sorveglianza
Beni mobili ammortizzabiliAnno di acquisto + 4 (5 anni totali)
Fabbricati e aree fabbricabiliAnno di acquisto + 9 (10 anni totali)
Beni non ammortizzabili e serviziNessun periodo (rettifica immediata al momento del cambio di destinazione)

Aggiornamento normativo: La rettifica della detrazione “per masse” (art. 19-bis2, c. 3, DPR 633/1972) era prevista in abrogazione, ma è stata prorogata al 1° gennaio 2027 con il nuovo Testo Unico IVA. Dal 2027 la rettifica sarà esclusivamente analitica, valutata per singolo bene.

Locazioni di immobili: esenzione IVA e impatto sulla dichiarazione

Le locazioni di immobili e le locazioni di immobili strumentali sono tra i casi in cui l’art. 10 DPR 633/1972 ha l’impatto più diretto sulla dichiarazione annuale. La regola generale è l’esenzione IVA, con opzione per l’imposizione in casi specifici.

Schema riepilogativo delle locazioni ai fini IVA

TipologiaRegimeOpzione imposizione
Immobile abitativo (non costruttore)Esente — art. 10, n. 8Non prevista
Immobile abitativo (costruttore/ristrutturatore)Esente — art. 10, n. 8Possibile nel contratto
Immobile strumentaleEsente — art. 10, n. 8Possibile nel contratto
Terreni agricoliEsente — art. 10, n. 8Non prevista
Terreni edificabiliImponibileN/A

Quando un soggetto opta per l’imposizione nelle locazioni di immobili strumentali, recupera integralmente il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti correlati (costruzione, ristrutturazione, manutenzione), con effetti diretti sulla detrazione riportata nella dichiarazione annuale.

Acquisti intracomunitari e dichiarazione annuale IVA

Gli acquisti intracomunitari — disciplinati dal DL 331/1993 — hanno un impatto specifico sulla dichiarazione annuale IVA:

  • Sono riportati nel rigo VF14 della dichiarazione
  • Generano sia IVA a debito (da riportare nel Quadro VE) sia IVA detraibile simmetricamente, in un meccanismo di neutralità fiscale
  • In caso di acquisti intracomunitari esenti, entrano nel calcolo del pro-rata

Le cessioni intracomunitarie (non imponibili ex art. 41, DL 331/1993) danno invece diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati (art. 19, c. 3, lett. b, DPR 633/1972) e concorrono al volume d’affari senza penalizzare il pro-rata come operazioni esenti.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi: il presupposto oggettivo

La dichiarazione annuale IVA collegata all’art. 40 DPR 633/1972 presuppone la corretta classificazione delle operazioni effettuate. I due presupposti oggettivi principali del DPR 633/1972 sono:

  • Cessioni di beni (art. 2): atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere
  • Prestazioni di servizi (art. 3): prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere

Solo classificando correttamente ogni operazione come imponibile, esente, non imponibile o fuori campo si può compilare correttamente la dichiarazione richiesta dall’art. 40 DPR 633/1972.

Regime speciale agricoltori e dichiarazione annuale IVA

L’art. 34 DPR 633/1972 disciplina il regime speciale per i produttori agricoli, che prevede una detrazione forfetaria tramite le percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale. Anche questi soggetti sono tenuti agli obblighi dichiarativi dell’art. 40 DPR 633/1972, con la sola eccezione di chi ha volume d’affari non superiore a 7.000 euro (art. 34, c. 6), per i quali scatta l’esonero dall’intera dichiarazione annuale IVA.

Le percentuali di compensazione principali (verificare sempre i decreti ministeriali aggiornati):

ProdottoPercentuale di compensazione
Bovini e suini7,65%
Latte10%
Cereali e legumi4%
Oli d’oliva4%
Vini e mosti4%
Prodotti florovivaistici4%
Prodotti della pesca4%

Regime forfetario e art. 40 DPR 633/1972

I contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014) sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA: non addebitano IVA ai clienti, non detraggono IVA sugli acquisti e non sono soggetti agli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 40 DPR 633/1972 in materia di IVA. Per questi soggetti, il sistema IVA è di fatto sospeso.

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA e chi è esonerato

La dichiarazione annuale IVA, il cui obbligo è fondato sull’art. 40 DPR 633/1972, deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA. Sono esonerati:

  • Soggetti in regime forfetario (L. 190/2014)
  • Produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro (art. 34, c. 6, DPR 633/1972)
  • Contribuenti esonerati ai sensi dell’art. 74, c. 6 (intrattenimento e spettacolo, senza opzione ordinaria)
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA rilevanti
  • Soggetti passivi che nell’anno abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette, senza avere effettuato acquisti con IVA detraibile e senza obbligo di versamento (cfr. istruzioni dichiarazione IVA)

Scadenze della dichiarazione IVA — Anno d’imposta 2025

AdempimentoScadenza
Presentazione dichiarazione annuale IVA 2026 (anno 2025)30 aprile 2026
Versamento IVA a saldo (senza maggiorazione)17 marzo 2026 (il 16 cade di domenica)
Versamento IVA a saldo (con maggiorazione 0,4% mensile)Entro 30 aprile 2026
Presentazione telematica tramite intermediariEntro 30 aprile 2026

Nota di variazione e impatto sulla dichiarazione annuale

Le note di variazione in diminuzione disciplinate dall’art. 26, c. 2, DPR 633/1972 — emesse quando si riduce la base imponibile dopo l’emissione della fattura (reso merce, sconto contrattuale, nullità, risoluzione) — impattano sulla dichiarazione annuale richiesta dall’art. 40 DPR 633/1972 riducendo il volume d’affari nel Quadro VE e correggendo l’IVA a debito. Simmetricamente, le variazioni in aumento (art. 26, c. 1) incrementano la base imponibile dichiarata.

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Gruppo IVA e dichiarazione annuale

L’istituto del gruppo IVA (artt. 70-bis e ss., DPR 633/1972), operativo dal 2019, consente a soggetti passivi stabiliti in Italia, legati da rapporti finanziari, economici e organizzativi, di essere considerati come un unico soggetto passivo. L’obbligo dichiarativo dell’art. 40 DPR 633/1972 si applica al gruppo come soggetto unitario, con una dichiarazione annuale consolidata. Le operazioni infragruppo non rilevano ai fini IVA, semplificando la gestione degli adempimenti.

Errori comuni nella gestione degli adempimenti collegati all’art. 40 DPR 633/1972

ErroreConseguenza praticaPrevenzione
Attribuire all’art. 40 le regole sul pro-rataConfusione normativa, possibili errori dichiarativiDistinguere art. 40 (obbligo dichiarativo) da art. 19-bis (pro-rata)
Mancata compilazione VF27 per acquisti esenti/fuori campoPro-rata errato, IVA detratta in misura sbagliataClassificare ogni acquisto passivo per natura IVA
Includere operazioni occasionali nel pro-rataPercentuale di detrazione distortaVerificare le esclusioni ex art. 19-bis, c. 2
Omessa rettifica della detrazione su beni ammortizzabiliIVA recuperata illegittimamenteMonitorare i beni nel periodo di sorveglianza
Errata classificazione locazioni (esente vs imponibile)Detrazione persa o illegittimaVerificare le opzioni nel contratto di locazione
Presentazione dichiarazione fuori termineSanzione per omissione (art. 5 D.Lgs. 471/1997)Rispettare la scadenza del 30 aprile
Omissione della dichiarazioneAccertamento induttivo, sanzioni graviVerificare se si rientra tra i soggetti esonerati

Il futuro: il Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027

L’art. 40 DPR 633/1972 e l’intero decreto saranno abrogati il 1° gennaio 2027, quando entrerà in vigore il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo Unico IVA). La riforma:

  • Riunisce DPR 633/1972 e DL 331/1993 in 171 articoli organizzati in 18 titoli tematici
  • Allinea sistematicamente la normativa alla Direttiva 2006/112/CE
  • Introduce la prova delle esportazioni esclusivamente in forma digitale tramite sistema AES
  • Prevede la rettifica della detrazione solo analitica (non più per masse)
  • Codifica la disciplina della fattura elettronica nel testo unico

I principi sostanziali — obbligo dichiarativo annuale, diritto di detrazione, pro-rata, operazioni esenti — resteranno invariati nel loro contenuto economico. Cambierà la numerazione e l’organizzazione degli articoli, richiedendo l’aggiornamento di procedure interne, software gestionali e modelli operativi entro la fine del 2026.

Domande frequenti

1. Cosa stabilisce esattamente l’art. 40 del DPR 633/1972 e perché è importante non confonderlo con altre norme del decreto?

L’art. 40 del DPR 633/1972 stabilisce l’obbligo formale per i soggetti passivi IVA di presentare una dichiarazione annuale che riepiloga le operazioni effettuate, l’imposta dovuta, l’IVA detraibile e il saldo (a debito o a credito). È una norma dichiarativa, non sostanziale: stabilisce che la dichiarazione va presentata, non come si calcolano i singoli elementi al suo interno. Confonderla con gli articoli che regolano le detrazioni (art. 19), il pro-rata (art. 19-bis) o le operazioni esenti (art. 10) porta a errori di classificazione normativa che possono compromettere la correttezza degli adempimenti.

2. Qual è la differenza tra l’art. 40 DPR 633/1972, l’art. 19 e l’art. 19-bis dello stesso decreto, e come interagiscono nella compilazione della dichiarazione annuale IVA?

L’art. 40 DPR 633/1972 è la norma che impone di presentare la dichiarazione annuale IVA: senza di essa non ci sarebbe obbligo formale di sintesi annuale. L’art. 19 stabilisce il diritto sostanziale a detrarre l’IVA sugli acquisti quando questi afferiscono ad operazioni che, a loro volta, danno diritto alla detrazione. L’art. 19-bis regola il calcolo del pro-rata di detraibilità per chi esegue sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Nella pratica, il contribuente calcola la detrazione e il pro-rata secondo artt. 19 e 19-bis, e poi riporta il risultato nella dichiarazione prevista dall’art. 40. I tre articoli sono distinti ma interconnessi: l’art. 40 è la cornice dichiarativa, gli artt. 19 e 19-bis sono il contenuto sostanziale.

3. Il rigo VF27 della dichiarazione IVA è disciplinato dall’art. 40 DPR 633/1972 o da altre norme?

Il rigo VF27 è definito nelle istruzioni annuali della dichiarazione IVA emesse dall’Agenzia delle Entrate, non direttamente dall’art. 40 DPR 633/1972. L’art. 40 stabilisce l’obbligo di dichiarare; le istruzioni definiscono i singoli campi del modello. Il contenuto del rigo VF27 — acquisti esenti, non imponibili e fuori campo IVA — riflette le norme sostanziali degli artt. 10, 7-7-septies e 17 del DPR 633/1972. Il rigo VF27 è quindi il raccordo tra le norme sostanziali sulle esenzioni e l’obbligo dichiarativo dell’art. 40.

4. L’art. 40 del DPR 633/1972 elenca le operazioni esenti dall’IVA?

No. L’art. 40 DPR 633/1972 non elenca e non disciplina le operazioni esenti. Queste sono indicate esclusivamente nell’art. 10 del medesimo decreto, che ne fornisce un elenco tassativo suddiviso in ventisei numeri (operazioni bancarie e finanziarie, assicurative, sanitarie, educative, immobiliari, ecc.). Le operazioni esenti rilevano nella dichiarazione annuale — obbligatoria per effetto dell’art. 40 — attraverso i righi VF27 e VF37 del Quadro VF, dove entrano nel calcolo del pro-rata di detraibilità ex art. 19-bis.

5. Quando un soggetto passivo IVA deve applicare il pro-rata di detraibilità e come si riflette nella dichiarazione annuale IVA?

Il pro-rata di detraibilità — disciplinato dall’art. 19-bis DPR 633/1972, non dall’art. 40 — si applica quando un soggetto passivo effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione (imponibili, non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9) sia operazioni esenti ex art. 10, in modo non meramente occasionale. La percentuale di detrazione è il rapporto tra le operazioni con diritto alla detrazione e il totale delle operazioni (con e senza diritto alla detrazione), arrotondato all’unità superiore. Nella dichiarazione annuale IVA, i dati per il calcolo del pro-rata sono riportati nei righi da VF30 a VF37 del Quadro VF. Il risultato finale determina quanto dell’IVA sugli acquisti è effettivamente detraibile.

6. Le locazioni di immobili strumentali con opzione per l’imposizione IVA devono essere riportate nella dichiarazione annuale prevista dall’art. 40 DPR 633/1972? Quali sono le conseguenze fiscali?

Sì. Quando il locatore esercita l’opzione per l’imposizione IVA sulle locazioni di immobili strumentali (inserendola nel contratto, come richiede l’art. 10, n. 8, DPR 633/1972), deve riportare i corrispettivi nel Quadro VE della dichiarazione annuale IVA come operazioni imponibili. La conseguenza più rilevante è che — a differenza dell’esenzione — l’opzione per l’imposizione consente al locatore di detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti correlati all’immobile (costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria), senza che queste operazioni attive incidano negativamente sul pro-rata. Il conduttore, se soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione, può a sua volta recuperare l’IVA addebitata in fattura.

7. Come funziona la rettifica della detrazione per un immobile strumentale acquistato con IVA e quando è obbligatoria nella dichiarazione?

La rettifica della detrazione è disciplinata dall’art. 19-bis2 DPR 633/1972 — non dall’art. 40 — e opera durante il periodo di sorveglianza di 10 anni per i fabbricati (anno di acquisto più i 9 successivi). Se durante questo periodo l’immobile cambia destinazione (da operazioni imponibili a operazioni esenti, o viceversa), il soggetto passivo deve rettificare la detrazione originaria in proporzione agli anni residui del periodo di sorveglianza. La rettifica va esposta nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui avviene il cambio di destinazione, nel Quadro VF. Ignorare l’obbligo di rettifica equivale a detrarre IVA in modo indebito, con conseguenti sanzioni e interessi.

8. Cosa cambia per gli enti associativi nella compilazione della dichiarazione IVA dopo la riforma del 2024?

Dal 1° gennaio 2024, le operazioni degli enti associativi (politici, sindacali, religiosi, assistenziali, culturali, di promozione sociale, di formazione extrascolastica) verso i propri soci a fronte di corrispettivi specifici sono operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972, e non più escluse dal campo IVA. Nella dichiarazione annuale IVA — prevista dall’art. 40 DPR 633/1972 — questo cambiamento ha due conseguenze pratiche: le operazioni esenti confluiscono nel Quadro VE tra le operazioni esenti (e non più nel quadro delle operazioni fuori campo), e concorrono al denominatore del pro-rata, potenzialmente riducendo la percentuale di IVA detraibile sugli acquisti dell’ente. Gli enti interessati hanno dovuto rivedere la propria pianificazione fiscale IVA a partire dall’anno d’imposta 2024.

9. Un produttore agricolo con volume d’affari di 5.000 euro deve presentare la dichiarazione annuale IVA prevista dall’art. 40 DPR 633/1972?

No. L’art. 34, c. 6, DPR 633/1972 prevede che i produttori agricoli il cui volume d’affari non superi 7.000 euro annui, composto per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, siano esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Pertanto, un produttore agricolo con volume d’affari di 5.000 euro non è tenuto agli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 40 DPR 633/1972, a condizione che rispetti le proporzioni richieste tra le diverse tipologie di cessioni.

10. Cosa cambierà per la dichiarazione annuale IVA con l’entrata in vigore del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) il 1° gennaio 2027?

Con l’entrata in vigore del Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) il 1° gennaio 2027, l’art. 40 DPR 633/1972 sarà formalmente abrogato, insieme all’intero DPR 633/1972. Le disposizioni sull’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA troveranno nuova collocazione nel Testo Unico, organizzato in 171 articoli.

Il contenuto sostanziale dell’obbligo dichiarativo non cambierà: i soggetti passivi IVA continueranno a essere tenuti a presentare una dichiarazione annuale che riepiloga le operazioni effettuate, le detrazioni e il saldo d’imposta. Le principali novità operative riguarderanno la rettifica della detrazione (solo analitica), la prova digitale delle esportazioni tramite sistema AES e la sistematizzazione della fattura elettronica. I contribuenti e i loro consulenti dovranno aggiornare procedure e software entro il 31 dicembre 2026.

Conclusioni

L’art. 40 DPR 633/1972 è la norma che impone ai soggetti passivi IVA di presentare ogni anno la dichiarazione annuale IVA: è una disposizione di carattere formale e dichiarativo, non la norma che determina le regole di calcolo dell’IVA, delle detrazioni o delle esenzioni. Comprendere questa distinzione è il primo passo per navigare correttamente l’intero sistema IVA italiano.

Le regole sostanziali — pro-rata (art. 19-bis), detrazione (art. 19), operazioni esenti (art. 10), rettifica della detrazione (art. 19-bis2) — sono contenute in altri articoli del medesimo DPR 633/1972. L’art. 40 è la cornice che dà senso alla dichiarazione: senza di esso, l’intera architettura degli obblighi dichiarativi non avrebbe una base normativa.

Con la riforma del Testo Unico IVA prevista per il 1° gennaio 2027, questa architettura sarà riorganizzata ma non stravolta: il principio dell’obbligo dichiarativo annuale resterà al centro del sistema, cambiando solo collocazione normativa.

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Riferimenti normativi e fonti ufficiali

FonteLink ufficiale
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — testo vigentewww.normattiva.it
Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972 originale (GU n. 292/1972)www.gazzettaufficiale.it
Agenzia delle Entrate — DPR 633/1972 (PDF ufficiale)www.agenziaentrate.gov.it
Istruzioni Dichiarazione IVA 2026 (anno d’imposta 2025)Istruzioni IVA 2026 — AdE
D.P.R. n. 322/1998 — Modalità presentazione dichiarazioniwww.normattiva.it
D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo Unico IVAwww.normattiva.it

Le informazioni contenute hanno carattere generale e informativo. Per ogni situazione specifica si raccomanda di consultare le fonti normative ufficiali indicate e un professionista abilitato. Per la versione sempre aggiornata del DPR 633/1972, fare riferimento al portale ufficiale Normattiva.

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