IVA per Chiropratici e Osteopati: Guida Aggiornata
🔒 Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.
La IVA per chiropratici e osteopati è uno dei temi fiscali più discussi tra i professionisti del benessere e della cura della persona in Italia, perché non segue le stesse regole applicate a medici, fisioterapisti o altre professioni sanitarie “storiche”. Chi apre la partita IVA come osteopata o come chiropratico si trova infatti davanti a una domanda concreta: le mie prestazioni sono esenti da IVA come quelle di un medico, oppure devo applicare l’aliquota ordinaria?
La risposta, chiarita anche dai più recenti documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, non è la stessa per tutte le professioni sanitarie e “paramediche”, ed è proprio questa la ragione per cui vale la pena analizzarla punto per punto, con un linguaggio semplice ma tecnicamente preciso.
In questa guida vedremo perché la IVA per chiropratici e osteopati oggi si applica in modo ordinario, quali sono le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza europea, come funziona la fatturazione elettronica per questi professionisti, quale codice ATECO utilizzare, cosa cambia con il regime forfettario e quali sono le prospettive future legate al completamento dell’iter di riconoscimento previsto dalla Legge n. 3/2018. L’obiettivo è offrire un quadro evergreen, utile sia a chi sta per apire la partita IVA sia a chi gestisce già la propria attività da anni e vuole verificare di essere in regola.
Perché la IVA per chiropratici e osteopati non è (ancora) esente
Il punto di partenza per capire il trattamento IVA di queste due figure professionali è l’articolo 10, comma 1, numero 18, del DPR 633/1972, la norma cardine che regola l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie in Italia. Questa disposizione prevede l’esenzione per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, ma solo quando sono soddisfatti due requisiti contemporaneamente:
- Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità terapeutica, cioè di diagnosi, cura o riabilitazione del paziente (non basta quindi il semplice benessere o relax).
- Requisito soggettivo: la prestazione deve essere resa da un soggetto che esercita una professione o un’arte sanitaria sottoposta a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934), oppure individuata con apposito decreto ministeriale.
Il nodo critico riguarda proprio il secondo requisito. Sebbene la Legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l’osteopatia e la chiropratica come professioni sanitarie, il percorso normativo di attuazione non è ancora completo: mancano infatti l’accordo definitivo in Conferenza Stato-Regioni sui titoli equipollenti, l’istituzione dell’albo professionale e il decreto ministeriale sull’ordinamento didattico della laurea. Fino a quando questi passaggi non saranno conclusi, l’Agenzia delle Entrate considera osteopati e chiropratici privi del requisito soggettivo necessario per l’esenzione, e quindi le loro prestazioni restano soggette a IVA ordinaria al 22%.
Questa impostazione è stata confermata in modo puntuale dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 24 febbraio 2026, che ha fornito un quadro operativo aggiornato sul trattamento IVA di quattro figure che operano nell’ambito del benessere e della salute: osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB). Il documento ribadisce che, allo stato attuale, sia l’osteopata che il chiropratico non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, proprio per la mancanza del requisito soggettivo.
Cosa dice esattamente la Risoluzione n. 9/2026
La Risoluzione distingue con precisione le quattro figure analizzate, chiarendo che il trattamento fiscale non è uguale per tutte:
| Professione | Riconosciuta come professione sanitaria? | Esenzione IVA | Aliquota applicata |
| Osteopata | Sì (Legge 3/2018), iter non concluso | No, allo stato attuale | 22% (ordinaria) |
| Chiropratico | Sì (Legge 3/2018), iter non concluso | No, allo stato attuale | 22% (ordinaria) |
| Chinesiologo | No (attività di promozione della salute, non sanitaria) | No, in modo definitivo | 22% (ordinaria) |
| Massaggiatore capo bagnino (MCB) | Sì, arte ausiliaria vigilata (R.D. 1265/1934) | Sì, se titolo idoneo | Esente |
Questa tabella riassume in modo chiaro perché la IVA per chiropratici e osteopati viene trattata diversamente rispetto, ad esempio, a quella dei fisioterapisti o dei logopedisti, professioni per le quali l’esenzione è pacifica perché disciplinate da specifici decreti ministeriali (rispettivamente il DM Sanità del 1994 per il fisioterapista e il DM 14 settembre 1994 n. 742 per il logopedista).
La differenza tra requisito oggettivo e requisito soggettivo
Per comprendere davvero il perimetro della IVA per chiropratici e osteopati è utile approfondire la distinzione tra i due requisiti richiesti dalla norma, perché è un errore comune pensare che basti la natura “terapeutica” della prestazione per ottenere l’esenzione.
Il requisito oggettivo riguarda il contenuto della prestazione: una manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento di un disturbo muscolo-scheletrico ha, in linea di principio, una finalità curativa. Non avrebbe invece finalità terapeutica un trattamento di puro benessere o rilassamento privo di qualsiasi valenza diagnostica o curativa.
Il requisito soggettivo, invece, riguarda lo status giuridico di chi esegue la prestazione. È qui che si concentra il problema per osteopati e chiropratici: anche se la prestazione ha finalità curativa (requisito oggettivo soddisfatto), l’esenzione non si applica se chi la esegue non appartiene, ai fini fiscali, a una professione sanitaria vigilata secondo la normativa vigente.
In altre parole: anche il miglior osteopata d’Italia, con anni di formazione e grande competenza clinica, oggi non può emettere fattura in esenzione IVA, perché la legge fiscale guarda al riconoscimento giuridico-formale della professione, non alla qualità né alla finalità della singola prestazione.
Le aperture della giurisprudenza: cosa dicono la Corte di Giustizia UE e la Cassazione
Nonostante la linea restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, negli anni si sono affermati alcuni orientamenti giurisprudenziali più aperti, sia a livello comunitario che nazionale, che meritano di essere conosciuti da chi lavora nel settore.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpretando l’articolo 132 della Direttiva IVA 2006/112/CE, ha chiarito che l’esenzione per le prestazioni mediche e paramediche spetta ai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica “come definita dallo Stato membro interessato”. Alcune pronunce hanno ritenuto che, in presenza di una formazione adeguata impartita da istituti riconosciuti dallo Stato e di una prestazione qualitativamente idonea alla cura della persona, l’esenzione possa applicarsi anche in assenza di un albo professionale formalmente istituito.
Sul fronte interno, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21108/2020, si è espressa sui limiti dell’esenzione IVA per chiropratici e osteopati, richiamando i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE.
È importante sottolineare, tuttavia, che questi orientamenti giurisprudenziali non hanno ancora modificato la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione n. 9/2026 ha confermato l’interpretazione restrittiva. Per un professionista in attività, questo significa che fare riferimento alla giurisprudenza per emettere fatture in esenzione, senza il conforto di un’istanza di interpello favorevole, comporta un rischio fiscale concreto in caso di accertamento.
Fatturazione elettronica per osteopati e chiropratici
Un aspetto pratico strettamente collegato alla IVA per chiropratici e osteopati riguarda gli obblighi di fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) si applica in modo generalizzato a tutti i titolari di partita IVA, incluso chi opera in regime forfettario.
Per i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi albi che trasmettono i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria (STS) vige invece il divieto di emissione della fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese a persone fisiche, proprio per tutelare la riservatezza dei dati sanitari.
Poiché, come abbiamo visto, le prestazioni di osteopati e chiropratici non rientrano tra le spese sanitarie documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria (non essendo, ai fini fiscali, professioni sanitarie vigilate), questi professionisti sono tenuti a emettere regolarmente fattura elettronica tramite SdI, anche verso i propri clienti privati, applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22% (oppure senza indicazione dell’IVA, se in regime forfettario).
Conseguenza pratica per la dichiarazione dei redditi del paziente
Un effetto collaterale, spesso sottovalutato, riguarda il paziente: le fatture emesse da un osteopata o da un chiropratico non possono essere inserite tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), proprio perché la prestazione non è considerata sanitaria esente ai fini IVA e non confluisce nel Sistema Tessera Sanitaria. Chi si occupa di consulenza fiscale a professionisti di questo settore dovrebbe informare correttamente la propria clientela su questo punto, per evitare comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di detrazione indebita.
Codice ATECO per osteopati e chiropratici: la novità 2025
Un altro aspetto centrale per chi apre la partita IVA in questo settore è la scelta del corretto codice ATECO. Fino al 2025 la prassi più diffusa era l’utilizzo del generico codice 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti”, un codice che non era mai stato pensato in modo specifico per osteopati e chiropratici e che, non a caso, generava spesso incertezza.
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025, adottata dall’ISTAT in recepimento della revisione 2.1 della classificazione europea NACE), il vecchio codice 86.90.29 è stato soppresso. Al suo posto, per osteopati e chiropratici, è stato individuato il nuovo codice:
86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.
Questo codice comprende, tra le altre, la fornitura di servizi terapeutici alternativi come i trattamenti chiropratici, l’osteopatia, l’omeopatia, la cristalloterapia, l’iridologia e la radionica. In alternativa, per alcune configurazioni operative specifiche, resta disponibile anche il codice residuale 86.99.09 “Altre attività varie per la salute umana n.c.a.”, generico come lo era il precedente 86.90.29, da valutare con il proprio commercialista in base alla concreta attività svolta.
Tabella riepilogativa dei codici ATECO
| Codice ATECO | Descrizione | In vigore da |
| 86.90.29 (soppresso) | Altre attività paramediche indipendenti | Fino al 31/03/2025 |
| 86.96.09 | Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. | Dal 01/04/2025 |
| 86.99.09 | Altre attività varie per la salute umana n.c.a. (codice alternativo, generico) | Dal 01/04/2025 |
| 86.95.00 | Attività di fisioterapia (per confronto, diverso profilo professionale) | Dal 01/04/2025 |
Chi aveva già una partita IVA attiva con il vecchio codice non è obbligato a presentare una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972, secondo quanto chiarito da precedenti risoluzioni in materia di riclassificazione ATECO (n. 262/E del 2008 e n. 20/2022). È comunque consigliabile aggiornare il codice tramite il proprio cassetto fiscale o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il modello AA9/12, per evitare disallineamenti nei controlli automatizzati e per beneficiare di una classificazione statisticamente più coerente con l’attività effettivamente svolta.
Regime forfettario per osteopati e chiropratici
Molti professionisti che si occupano di IVA per chiropratici e osteopati scelgono il regime forfettario per la sua semplicità gestionale. Vediamo come funziona nel concreto.
Coefficiente di redditività
Il codice ATECO 86.96.09, rientrando tra le attività professionali, scientifiche e tecniche, applica il coefficiente di redditività del 78%. Ciò significa che, sui ricavi incassati nell’anno, solo il 78% concorre a formare il reddito imponibile su cui si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali; il restante 22% è riconosciuto forfettariamente come costo, senza necessità di documentarlo.
Imposta sostitutiva
Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al:
- 5% per i primi cinque anni di attività, se sono soddisfatti i requisiti di “nuova attività” previsti dalla normativa (tra cui il divieto di prevalenza di fatturato verso il datore di lavoro degli ultimi due anni);
- 15% dal sesto anno in avanti, oppure fin da subito se non si possiedono i requisiti per l’aliquota ridotta.
Gestisci la tua Partita IVA senza stress
Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.
Scopri Xolo →✓ Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia
Un esempio di calcolo
Supponiamo che un osteopata in regime forfettario, al quinto anno di attività (quindi ancora con aliquota al 5%), incassi 35.000 euro in un anno e abbia versato 4.000 euro di contributi INPS l’anno precedente:
| Voce | Importo |
| Ricavi incassati | 35.000 € |
| Coefficiente di redditività (78%) | 27.300 € |
| Contributi INPS anno precedente (deducibili) | 4.000 € |
| Reddito imponibile | 23.300 € |
| Imposta sostitutiva (5%) | 1.165 € |
Niente IVA in fattura, ma attenzione al bollo
Un vantaggio pratico del regime forfettario è che, indipendentemente dal fatto che la prestazione sarebbe comunque soggetta a IVA ordinaria fuori da questo regime, il forfettario non applica l’IVA in fattura e non deve versarla né presentare la relativa dichiarazione annuale. È invece necessario apporre una marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, che può essere riaddebitata al cliente oppure trattenuta a proprio carico.
Limiti di ricavi per rimanere nel forfettario
Per approfondire in modo aggiornato le soglie di fatturato, i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario, è utile consultare una guida dedicata ai limiti del regime forfettario, che riepiloga la soglia annua di ricavi entro cui è possibile rimanere nel regime agevolato e le regole di fuoriuscita in caso di superamento.
Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS
Non esistendo una cassa di previdenza dedicata specificamente a osteopati e chiropratici, questi professionisti versano i contributi obbligatori alla Gestione Separata INPS, la stessa cassa previdenziale utilizzata dalla maggior parte dei liberi professionisti senza un ordine o un albo con cassa autonoma. L’aliquota contributiva ordinaria applicata al reddito imponibile si attesta storicamente in una fascia intorno al 26%, con una riduzione per chi è già titolare di altra tutela pensionistica (per esempio lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono anche attività di libera professione).
Poiché l’aliquota può essere oggetto di variazione annuale con la Legge di Bilancio, è sempre opportuno verificare il valore aggiornato pubblicato sul sito ufficiale dell’INPS prima di effettuare i calcoli definitivi. Per un quadro più ampio sul funzionamento dei contributi in partita IVA, comprese le regole per artigiani, commercianti e liberi professionisti, è disponibile una guida dedicata al calcolo dell’INPS per partita IVA.
Confronto con altre professioni sanitarie: perché fisioterapisti e logopedisti sono esenti
Per capire meglio la specificità della IVA per chiropratici e osteopati è utile un confronto con altre figure che, invece, godono già dell’esenzione IVA piena. Il quadro normativo italiano riconosce infatti da tempo, tramite specifici decreti ministeriali, alcune professioni sanitarie che soddisfano pienamente il requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del DPR 633/1972:
| Professione | Norma di riferimento | Esenzione IVA |
| Fisioterapista | Decreto Ministero della Sanità del 1994 | Sì |
| Podologo | DM 14/9/1994 n. 666 | Sì |
| Logopedista | DM 14/9/1994 n. 742 | Sì |
| Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva | DM 29/3/2001 | Sì |
| Osteopata | Legge n. 3/2018 (iter non concluso) | No, allo stato attuale |
| Chiropratico | Legge n. 3/2018 (iter non concluso) | No, allo stato attuale |
La differenza sostanziale è che le prime quattro figure sono già state formalmente individuate con un decreto ministeriale attuativo che ne disciplina il profilo professionale, la formazione e la vigilanza, mentre per osteopati e chiropratici l’iter di attuazione della Legge 3/2018 non si è ancora concluso. Chi è interessato al trattamento fiscale di una professione sanitaria affine, per confronto, può consultare la guida dedicata a partita IVA per fisioterapisti, utile anche per comprendere le differenze operative tra le due categorie.
Cosa cambierà quando l’iter della Legge 3/2018 sarà completato
La posizione fiscale di osteopati e chiropratici non è definitiva. La stessa Risoluzione n. 9/2026 e i numerosi documenti di prassi che l’hanno preceduta sottolineano che, con il completamento dell’iter attuativo della Legge n. 3/2018 – cioè con l’istituzione degli albi professionali, la definizione dei titoli equipollenti tramite accordo in Conferenza Stato-Regioni e l’emanazione del decreto ministeriale sull’ordinamento didattico della laurea in osteopatia – il trattamento IVA potrà essere rivisto e allineato a quello già riconosciuto ad altre professioni sanitarie vigilate.
Nel corso del 2026 sono stati registrati ulteriori passaggi normativi legati proprio al riconoscimento dei titoli pregressi per la professione di osteopata, con un decreto attuativo dedicato ai criteri di equipollenza e alla valutazione dell’esperienza professionale. Si tratta di un processo che, storicamente, ha richiesto tempi lunghi (basti pensare che la Legge 3/2018 risale a diversi anni fa e l’iter non è ancora concluso), quindi è consigliabile non fare previsioni affrettate sui tempi di completamento, ma monitorare periodicamente gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate.
Quando (e se) l’iter si concluderà, si prevede che:
- osteopati e chiropratici in possesso dei titoli riconosciuti potranno emettere fatture in esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972;
- le loro prestazioni potranno confluire nel Sistema Tessera Sanitaria, diventando detraibili per i pazienti in dichiarazione dei redditi;
- cambierà anche la modalità di fatturazione, con il passaggio al divieto di emissione della fattura elettronica via SdI per le prestazioni verso privati, analogamente a quanto già avviene per le altre professioni sanitarie vigilate.
Chinesiologia: una figura diversa, spesso confusa con osteopatia e chiropratica
Vale la pena chiarire, per completezza, la posizione del chinesiologo, spesso citato insieme a osteopati e chiropratici nei documenti di prassi più recenti ma con un inquadramento fiscale diverso e, questo, definitivo. Il chinesiologo non è considerato una professione sanitaria, ma un’attività finalizzata alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita attraverso l’attività fisica, senza sovrapposizione con le prestazioni sanitarie regolamentate. Di conseguenza, a differenza di osteopati e chiropratici (per i quali resta aperta la prospettiva di un futuro riconoscimento), il chinesiologo applica l’IVA ordinaria in modo strutturale e le sue prestazioni non potranno in futuro rientrare tra le spese sanitarie detraibili, salvo un intervento del legislatore che modifichi la natura stessa della professione.
Il caso del massaggiatore capo bagnino (MCB): un’eccezione da conoscere
Un’ultima distinzione utile riguarda il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB), figura espressamente citata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934) come “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” soggetta a vigilanza. A differenza di osteopati e chiropratici, l’MCB può beneficiare dell’esenzione IVA, ma solo a due condizioni cumulative:
- possesso di un titolo abilitante idoneo (diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, oppure diploma biennale equipollente alla medesima data, oppure iscrizione negli elenchi speciali);
- svolgimento dell’attività sotto la supervisione di un professionista sanitario, con finalità curativa comprovata (tipicamente da prescrizione medica).
Chi opera in esenzione IVA come MCB, avendo accesso al Sistema Tessera Sanitaria, non può emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni verso privati, ma deve certificare i compensi con modalità alternative allo SdI, coerentemente con la tutela della riservatezza dei dati sanitari.
Adempimenti pratici per chi apre la partita IVA come osteopata o chiropratico
Riassumiamo in una checklist operativa i principali passaggi da seguire per chi decide di avviare l’attività professionale in questo settore, tenendo conto del corretto trattamento della IVA per chiropratici e osteopati.
- Verifica della formazione: accertarsi di aver completato un percorso formativo riconosciuto e di poter documentare adeguatamente la propria qualifica, anche in vista di futuri sviluppi normativi.
- Scelta del codice ATECO: utilizzare il codice 86.96.09 (Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.), valutando con il proprio commercialista eventuali codici alternativi in base alla concreta attività svolta.
- Apertura della partita IVA: presentare il modello AA9/12 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, in autonomia, tramite intermediario abilitato o tramite il proprio cassetto fiscale.
- Scelta del regime fiscale: valutare tra regime forfettario (più semplice, con imposta sostitutiva al 5% o 15% e coefficiente di redditività al 78%) e regime ordinario (più complesso, ma con deduzione integrale dei costi effettivi).
- Iscrizione alla Gestione Separata INPS: obbligatoria per chi non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata.
- Emissione della fattura elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti, incluso chi opera in regime forfettario, tramite il Sistema di Interscambio.
- Applicazione dell’aliquota IVA corretta: 22% (aliquota ordinaria) per chi opera in regime ordinario o semplificato; nessuna IVA in fattura per chi opera in regime forfettario, con applicazione della marca da bollo sopra soglia.
- Monitoraggio normativo: verificare periodicamente eventuali aggiornamenti sull’iter di attuazione della Legge n. 3/2018, che potrebbero modificare in futuro il trattamento IVA.
Per chi desidera comprendere anche i costi iniziali legati all’apertura della propria attività, è disponibile un approfondimento sui costi di apertura della partita IVA forfettaria, utile per pianificare correttamente il primo anno di attività.
Errori comuni da evitare
Nella gestione fiscale quotidiana, chi lavora nel settore dell’osteopatia e della chiropratica commette spesso alcuni errori che è bene conoscere in anticipo:
- Applicare l’esenzione IVA senza un fondamento normativo attuale: fare riferimento solo alla giurisprudenza favorevole, senza un interpello o senza una modifica normativa formale, esporre al rischio di accertamento e sanzioni.
- Inserire le fatture di osteopati o chiropratici tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi del paziente, quando la prestazione non rientra ancora tra quelle esenti e documentabili tramite Sistema Tessera Sanitaria.
- Utilizzare ancora il vecchio codice ATECO 86.90.29 dopo l’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, senza valutare l’aggiornamento al nuovo codice 86.96.09.
- Confondere il trattamento fiscale di osteopati e chiropratici con quello di fisioterapisti o logopedisti, professioni che godono di un’esenzione IVA pacifica e consolidata da decenni.
- Non emettere fattura elettronica, ritenendo per errore di essere equiparati alle professioni sanitarie vigilate esentate dall’obbligo.
Domande frequenti sulla IVA per chiropratici e osteopati
Gli osteopati devono applicare l’IVA sulle loro fatture?
Sì. Allo stato attuale della normativa, le prestazioni degli osteopati non soddisfano il requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 per l’esenzione IVA, quindi devono applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%, salvo il caso di adesione al regime forfettario, che non prevede l’applicazione dell’IVA in fattura.
Anche i chiropratici sono soggetti a IVA ordinaria come gli osteopati?
Sì, la situazione dei chiropratici è del tutto analoga a quella degli osteopati. Sebbene la Legge n. 3/2018 abbia individuato anche la chiropratica come professione sanitaria, l’iter attuativo (albo professionale, titoli equipollenti, ordinamento didattico) non è ancora completato, quindi manca il requisito soggettivo per l’esenzione e le prestazioni restano soggette a IVA ordinaria.
Qual è il codice ATECO corretto per aprire la partita IVA come osteopata o chiropratico?
Dal 1° aprile 2025, con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, il codice più adeguato è il 86.96.09 “Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.”, che ha sostituito il precedente codice 86.90.29 “Altre attività paramediche indipendenti”, ormai soppresso.
Le fatture di un osteopata sono detraibili nella dichiarazione dei redditi del paziente?
No, non attualmente. Poiché le prestazioni degli osteopati (e dei chiropratici) non sono considerate prestazioni sanitarie esenti ai fini IVA e non confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria, le relative spese non possono essere inserite tra le spese sanitarie detraibili nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche.
Un osteopata in regime forfettario deve comunque emettere fattura elettronica?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio si applica a tutti i titolari di partita IVA, incluso chi opera in regime forfettario. L’esclusione da questo obbligo riguarda esclusivamente i professionisti sanitari vigilati che trasmettono i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, categoria alla quale osteopati e chiropratici non appartengono ai fini fiscali.
Qual è il coefficiente di redditività da applicare in regime forfettario per un osteopata o un chiropratico?
Il codice ATECO 86.96.09 rientra tra le attività professionali, scientifiche e tecniche, alle quali è associato un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che solo il 78% dei ricavi incassati concorre a formare il reddito imponibile su cui calcolare imposta sostitutiva e contributi previdenziali.
La situazione fiscale di osteopati e chiropratici potrebbe cambiare in futuro?
Sì. Quando l’iter attuativo della Legge n. 3/2018 sarà completato, con l’istituzione degli albi professionali, la definizione dei titoli equipollenti e l’emanazione dei decreti attuativi mancanti, il trattamento IVA di osteopati e chiropratici potrà essere rivisto e potenzialmente allineato a quello già riconosciuto alle altre professioni sanitarie vigilate, con conseguente accesso all’esenzione IVA e alla detraibilità delle spese per i pazienti.
Esiste una cassa previdenziale specifica per osteopati e chiropratici?
No. Non essendo ancora istituito un albo professionale dedicato, osteopati e chiropratici versano i contributi previdenziali obbligatori alla Gestione Separata INPS, la stessa cassa utilizzata dalla generalità dei liberi professionisti privi di una cassa di categoria autonoma.
Che differenza c’è tra il trattamento IVA di un osteopata e quello di un fisioterapista?
Il fisioterapista beneficia dell’esenzione IVA in modo pacifico, perché la sua professione è disciplinata da un decreto ministeriale attuativo del 1994 che ne definisce con chiarezza il profilo professionale, la formazione e la vigilanza. Osteopati e chiropratici, invece, sono stati individuati come professioni sanitarie dalla Legge n. 3/2018, ma senza che il relativo percorso attuativo sia stato ancora completato, e per questo restano soggetti a IVA ordinaria.
Conclusioni
La IVA per chiropratici e osteopati rappresenta oggi un caso emblematico di come il trattamento fiscale di una professione possa dipendere non solo dalla natura effettiva dell’attività svolta, ma soprattutto dal suo riconoscimento giuridico-formale. Nonostante osteopatia e chiropratica siano state individuate come professioni sanitarie dalla Legge n. 3/2018 e nonostante alcune aperture della giurisprudenza comunitaria e nazionale, l’Agenzia delle Entrate – confermando la propria posizione con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 – continua a negare l’esenzione IVA a queste due figure, in attesa del completamento dell’iter attuativo previsto dal legislatore.
Per chi lavora in questo settore, la gestione corretta della propria partita IVA passa quindi da alcuni punti fermi: applicazione dell’IVA ordinaria al 22% (salvo adesione al regime forfettario), utilizzo del nuovo codice ATECO 86.96.09, emissione della fattura elettronica tramite SdI e versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. Si tratta di una materia in evoluzione, ed è quindi consigliabile monitorare periodicamente gli aggiornamenti normativi ufficiali, affidandosi a un commercialista per la gestione concreta della propria posizione fiscale.
Basta perderti tra scadenze, F24 e fatture elettroniche
Ogni anno lo stesso stress: versamenti INPS, liquidazioni IVA, dichiarazioni fiscali. Xolo mette tutto in ordine per te — con una piattaforma chiara e un team di esperti fiscali dedicati che conosce la tua situazione. Tu pensi al lavoro, loro pensano alla burocrazia.
Prova Xolo oggi →✓ Nessun costo nascosto • ✓ Supporto fiscale incluso • ✓ Disdici quando vuoi