Forfettario e Socio SRL: Quando Sono Compatibili e Quando Si Perde il Regime
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Essere forfettario e socio SRL allo stesso tempo è una delle situazioni più frequenti — e più fraintese — tra i titolari di partita IVA in Italia. Migliaia di liberi professionisti e piccoli imprenditori vorrebbero affiancare alla propria attività individuale una quota in una società a responsabilità limitata, ma temono di perdere automaticamente la flat tax. La buona notizia è che forfettario e socio SRL possono convivere perfettamente, a patto di rispettare due condizioni precise stabilite dalla legge. In questa guida vedremo, con esempi pratici e riferimenti normativi aggiornati, in quali casi la combinazione tra forfettario e socio SRL è ammessa e in quali invece scatta l’esclusione dal regime agevolato.
Cosa dice la legge su forfettario e socio SRL
La disciplina del regime forfettario è contenuta nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le cause di esclusione sono elencate al comma 57, e quella che riguarda specificamente il rapporto tra forfettario e socio SRL si trova alla lettera d) dello stesso comma.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono accedere o permanere nel regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Da questa definizione emerge il punto centrale di tutto il rapporto tra forfettario e socio SRL: l’incompatibilità non nasce dal semplice fatto di possedere quote, ma dalla combinazione di due elementi che devono verificarsi insieme.
Le due condizioni che fanno scattare l’esclusione
Per perdere il regime forfettario a causa della partecipazione in una SRL devono verificarsi entrambe queste condizioni contemporaneamente:
- Controllo della società, diretto o indiretto (non basta una quota minoritaria qualsiasi).
- Identità o riconducibilità dell’attività economica tra quella della SRL e quella esercitata individualmente con la partita IVA forfettaria.
Se manca anche una sola di queste due condizioni, il rapporto tra forfettario e socio SRL resta pienamente legittimo e la flat tax continua ad applicarsi senza problemi.
Cosa significa “controllo” di una SRL
Il punto più delicato per chi valuta la convivenza tra forfettario e socio SRL è capire cosa intende il Fisco per “controllo”. Non è necessario possedere il 50% delle quote in senso stretto: il Codice Civile (articolo 2359) considera controllate le società in cui si verifica almeno una di queste situazioni:
- si detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- esistono vincoli contrattuali che attribuiscono un’influenza dominante su un’altra società.
Questo significa che anche una partecipazione formalmente minoritaria può configurare controllo se, ad esempio, esistono patti parasociali o particolari diritti di voto che attribuiscono potere decisionale.
Il controllo indiretto e l’interposizione di persone
Un aspetto spesso sottovalutato da chi gestisce forfettario e socio SRL è il controllo indiretto, ovvero quello ottenuto “per interposta persona”. Nel calcolo delle quote di controllo si devono considerare anche le partecipazioni detenute da:
- coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- società controllate, controllanti o controllate dalla stessa controllante;
- società fiduciarie.
Esempio pratico: se un contribuente in regime forfettario possiede il 20% di una SRL e il coniuge ne detiene un altro 40%, il Fisco considera comunque sussistente il controllo per interposta persona, perché la somma delle quote (60%) supera la soglia di maggioranza. In questo scenario, se l’attività della SRL è riconducibile a quella individuale, l’esclusione dal forfettario scatta comunque, anche se sulla carta il contribuente possiede solo una minoranza.
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Quando attività diverse salvano il regime forfettario
La seconda condizione — l’identità o riconducibilità dell’attività — è altrettanto importante quanto il controllo. Anche detenendo una partecipazione di controllo totale (100%) in una SRL, il rapporto tra forfettario e socio SRL resta compatibile se le due attività sono economicamente diverse.
L’Agenzia delle Entrate valuta la riconducibilità delle attività non solo guardando ai codici ATECO formalmente attribuiti, ma analizzando in concreto:
- il mercato di riferimento e la clientela servita;
- i beni e servizi effettivamente offerti;
- l’eventuale sovrapposizione della filiera produttiva o commerciale.
Esempi di compatibilità tra forfettario e socio SRL
| Situazione | Attività partita IVA | Attività SRL | Esito |
| Compatibile | Fisioterapista in forfettario | SRL di e-commerce per articoli casalinghi | Forfettario mantenuto (attività diverse) |
| Compatibile | Medico in forfettario | SRL immobiliare | Forfettario mantenuto (attività diverse) |
| Compatibile | Consulente marketing forfettario, quota 30% senza controllo | SRL di consulenza marketing | Forfettario mantenuto (nessun controllo) |
| Incompatibile | Consulente informatico forfettario, quota 70% | SRL di consulenza informatica | Esclusione dal forfettario (controllo + stessa attività) |
| Incompatibile | Grafico forfettario, quota 30% + coniuge 25% | SRL di grafica e comunicazione | Esclusione dal forfettario (controllo indiretto + stessa attività) |
Essere amministratore di SRL e forfettario: è diverso da essere socio
Un equivoco molto comune riguarda il ruolo di amministratore rispetto a quello di socio. La causa di esclusione del comma 57, lettera d), riguarda la partecipazione (quote di capitale), non la carica di amministratore in sé.
È quindi possibile essere amministratore di una SRL e contestualmente avere una partita IVA forfettaria, anche con compensi da amministratore, purché:
- non si possieda una quota di controllo nella stessa SRL, oppure
- pur possedendo il controllo, l’attività della SRL sia diversa da quella svolta individualmente.
Se invece si cumulano sia la maggioranza delle quote sia la carica di amministratore in una SRL che opera nello stesso settore della partita IVA, il rischio di esclusione dal forfettario è massimo, perché l’Amministrazione finanziaria tende a presumere che la partita IVA individuale venga utilizzata per fatturare prestazioni rese, di fatto, alla propria stessa società.
Cosa succede se si acquisisce il controllo durante l’anno
Un dettaglio cruciale per chi gestisce forfettario e socio SRL riguarda la tempistica dell’esclusione. A differenza di altre cause ostative che producono effetti immediati, l’acquisizione di una partecipazione di controllo incompatibile non fa uscire subito dal regime forfettario.
La regola, confermata dalla prassi e dalla giurisprudenza di prassi dell’Agenzia delle Entrate, è la seguente: il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa di esclusione, salvo i casi di superamento della soglia di ricavi oltre 100.000 euro, per i quali invece l’uscita è immediata nello stesso anno.
Esempio: se un contribuente in regime forfettario acquisisce una quota di controllo in una SRL operante nello stesso settore nel corso del 2025, l’esclusione dal forfettario decorrerà dal 1° gennaio 2026, non retroattivamente sul 2025.
Tabella riassuntiva: requisiti generali del regime forfettario 2026
Oltre alla questione specifica di forfettario e socio SRL, è utile ricordare gli altri requisiti che vanno sempre verificati ogni anno per non perdere la flat tax:
| Requisito | Soglia/Limite attuale | Note |
| Ricavi o compensi annui | Non superiori a 85.000 euro | Sopra gli 85.000 € (ma sotto 100.000 €) si esce dall’anno successivo |
| Superamento ricavi straordinario | Oltre 100.000 euro | Uscita immediata nello stesso anno, con applicazione dell’IVA dal momento del superamento |
| Spese per personale e collaboratori | Massimo 20.000 euro lordi annui | Comprende dipendenti, co.co.co. e lavoro accessorio |
| Redditi di lavoro dipendente o pensione (anno precedente) | Non superiori a 35.000 euro | Soglia non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato |
| Partecipazione a società di persone | Incompatibile in ogni caso | Causa di esclusione automatica |
| Partecipazione di controllo in SRL con attività riconducibile | Incompatibile | Verifica caso per caso su controllo + tipo di attività |
Le soglie indicate sono quelle attualmente in vigore: per la conferma definitiva relativa all’anno fiscale di tuo interesse è sempre opportuno consultare la sezione dedicata al regime forfettario sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che riporta gli aggiornamenti normativi ufficiali non appena pubblicati.
Come verificare se la tua situazione di forfettario e socio SRL è a rischio
Per capire se il proprio rapporto tra forfettario e socio SRL è sicuro, è utile farsi due domande, nell’ordine:
Domanda 1: Ho il controllo, diretto o indiretto, della SRL? Se la risposta è no (quota minoritaria, senza coniuge o familiari che sommati raggiungano la maggioranza, senza patti parasociali rilevanti), il forfettario è salvo indipendentemente dall’attività della SRL.
Domanda 2: L’attività della SRL è riconducibile, anche solo indirettamente, a quella che svolgo con la partita IVA? Se la risposta è no — settori, clienti e mercati realmente distinti — il forfettario resta compatibile anche con il controllo totale della società.
Solo se entrambe le risposte sono affermative scatta l’esclusione. In caso di dubbio sulla riconducibilità delle attività, può essere utile presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando gli importi in gioco sono significativi o la situazione societaria è complessa (più socie e soci, partecipazioni incrociate, contratti di fornitura tra la partita IVA e la SRL).
Domande frequenti su forfettario e socio SRL
È sempre vietato essere socio di una SRL se si è in regime forfettario?
No. La partecipazione in una SRL è compatibile con il regime forfettario nella maggior parte dei casi. L’esclusione scatta solo quando si possiede una quota di controllo, diretta o indiretta, e contemporaneamente la SRL svolge un’attività economica riconducibile a quella esercitata individualmente con la partita IVA.
Cosa si intende esattamente per “controllo” di una SRL ai fini del regime forfettario?
Si intende il controllo definito dall’articolo 2359 del Codice Civile: maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, voti sufficienti per un’influenza dominante, oppure vincoli contrattuali che attribuiscono un’influenza dominante. Il controllo può essere anche indiretto, calcolato sommando le quote di familiari o di altre società collegate.
Se sono amministratore di una SRL ma non socio, posso restare in regime forfettario?
Sì, generalmente sì. La causa di esclusione riguarda la partecipazione al capitale (le quote), non la sola carica di amministratore. Essere amministratore senza possedere quote di controllo non fa scattare automaticamente l’esclusione dal forfettario.
Se acquisisco una quota di controllo in una SRL a metà anno, perdo subito il regime forfettario?
No, di norma no. L’esclusione, salvo il caso di superamento della soglia di ricavi oltre 100.000 euro, decorre dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa, non dall’anno in corso.
Come faccio a sapere se l’attività della mia SRL è “riconducibile” a quella della mia partita IVA forfettaria?
Occorre valutare in concreto il settore di mercato, i clienti, i beni o servizi offerti e l’eventuale sovrapposizione della filiera, non solo il codice ATECO formale. Nei casi dubbi, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Una quota del 50% esatto in una SRL configura controllo?
Il controllo si basa sulla maggioranza dei voti in assemblea ordinaria: una quota del 50% esatto, senza ulteriori elementi (patti parasociali, quote di familiari, diritti di voto particolari), generalmente non costituisce da sola controllo di maggioranza, ma la situazione va valutata caso per caso in base allo statuto societario.
Conclusioni
Il binomio forfettario e socio SRL non è automaticamente incompatibile: la legge richiede la presenza simultanea di controllo societario e identità (o riconducibilità) dell’attività economica. Chi possiede quote minoritarie, o chi è socio di controllo in una SRL che opera in un settore realmente diverso da quello della propria partita IVA, può continuare a beneficiare della flat tax senza problemi.
Resta fondamentale monitorare ogni anno non solo questo aspetto, ma anche le altre soglie del regime — ricavi, spese per il personale e redditi da lavoro dipendente — perché il venir meno di un singolo requisito può comportare la fuoriuscita dal regime agevolato. Nei casi più articolati, una verifica preventiva con un professionista o tramite interpello resta la scelta più prudente prima di costituire o acquisire quote in una SRL mentre si è titolari di partita IVA forfettaria.
Questa guida ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un dottore commercialista o di un consulente fiscale. Per la normativa aggiornata sul regime forfettario, consulta la sezione ufficiale dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e il testo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 su Normattiva.
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