Fatturazione Elettronica per Fattorini: la Guida e Aggiornata
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La fatturazione elettronica per fattorini è uno degli adempimenti che più spesso genera dubbi tra chi lavora nel settore delle consegne a domicilio e del corriere espresso. Da quando l’obbligo è diventato universale anche per i contribuenti in regime forfettario, ogni fattorino con Partita IVA deve emettere, trasmettere e conservare le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In questa guida vedremo, passo dopo passo e con fonti ufficiali, come funziona la fatturazione elettronica per fattorini, quali codici utilizzare, quali errori evitare e come restare in regola nel tempo, indipendentemente dall’anno in corso.
Chi è il fattorino agli occhi del Fisco
Prima di entrare nei dettagli della fatturazione elettronica, è utile chiarire chi rientra in questa categoria professionale. Il termine “fattorino” viene spesso usato in modo intercambiabile con “rider”, ma dal punto di vista fiscale esistono due profili distinti, ciascuno con un proprio codice ATECO:
- Fattorino/corriere in senso stretto: svolge attività di trasporto e recapito di plichi, pacchi o corrispondenza, tipicamente inquadrato con il codice ATECO 53.20.00 (“Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale”).
- Rider del food delivery: effettua consegne di cibo per conto di piattaforme digitali (ristoranti, app di delivery), generalmente inquadrato con il codice ATECO 82.99.99 (“Altri servizi di sostegno alle imprese nca”).
La scelta del codice ATECO corretto in fase di apertura della Partita IVA non è un dettaglio formale: incide sul coefficiente di redditività in regime forfettario, sugli indici sintetici di affidabilità (ISA) in regime ordinario e, in alcuni casi, sull’eventuale necessità di titoli abilitativi rilasciati da AGCOM per chi opera come vero e proprio operatore postale su base imprenditoriale. Per il singolo fattorino-lavoratore autonomo che collabora con una o più piattaforme, questo scenario è raro, ma vale la pena verificarlo con il proprio commercialista in base al volume e alla natura dell’attività svolta.
Perché la fatturazione elettronica per fattorini è obbligatoria
L’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti o stabiliti in Italia è in vigore dal 1° gennaio 2019, in base alla Legge di Bilancio 2018 e al relativo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Inizialmente, però, i contribuenti in regime forfettario con ricavi fino a una determinata soglia erano esonerati. Questo esonero è stato progressivamente smantellato:
- Dal 1° luglio 2022, l’obbligo è scattato per i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente, in base all’articolo 18 del Decreto-Legge n. 36/2022 (collegato al PNRR).
- Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica per fattorini e per tutti gli altri contribuenti forfettari è diventato universale, eliminando qualsiasi soglia di esonero legata al fatturato.
Questo significa che, oggi, ogni fattorino titolare di Partita IVA, sia in regime forfettario che in regime ordinario, deve emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni rese, comprese quelle verso le piattaforme di delivery o i committenti privati. Non esistono più eccezioni basate sul volume d’affari: l’unico regime davvero esonerato dall’emissione di fattura è quello della prestazione occasionale, riservato a chi non supera la soglia di 5.000 euro annui e non opera in modo abituale.
Come funziona in pratica la fatturazione elettronica per fattorini
La fatturazione elettronica per fattorini si basa sull’invio di un file in formato XML, strutturato secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il processo, in sintesi, prevede questi passaggi:
| Fase | Cosa succede |
| 1. Creazione | Il fattorino genera la fattura elettronica in formato XML tramite un software gestionale, un portale dedicato o il servizio gratuito di compilazione dell’Agenzia delle Entrate. |
| 2. Trasmissione | Il file XML viene inviato al Sistema di Interscambio, che ne verifica la correttezza formale. |
| 3. Recapito | Lo SdI consegna la fattura al destinatario tramite Codice Destinatario o PEC, oppure la rende disponibile nell’area riservata se il recapito diretto non riesce. |
| 4. Conservazione | La fattura elettronica viene conservata digitalmente per dieci anni, gratuitamente tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate o tramite il proprio software. |
Per un fattorino in regime forfettario, alcuni campi della fattura elettronica seguono regole specifiche:
- Aliquota IVA: si indica 0%, perché il regime forfettario non applica l’IVA in fattura (l’IVA non viene esposta al cliente).
- Codice Natura: va utilizzato il codice “N2.2” (operazione non soggetta – altri casi), che identifica correttamente le fatture emesse da chi applica il regime di vantaggio.
- Dicitura obbligatoria: in fattura deve comparire una dicitura che attesti l’applicazione del regime forfettario e la conseguente non applicazione della rivalsa IVA, oltre al riferimento normativo (Legge 190/2014).
- Ritenuta d’acconto: non si applica ai forfettari, quindi non va indicata in fattura.
Marca da bollo: quando è dovuta
Un aspetto spesso trascurato nella fatturazione elettronica per fattorini in regime forfettario riguarda l’imposta di bollo. Quando l’importo della fattura, essendo un’operazione non soggetta a IVA, supera la soglia di 77,47 euro, è dovuta una marca da bollo di 2 euro. A differenza della fattura cartacea, dove il bollo si applicava fisicamente, con la fattura elettronica il versamento avviene tramite F24 con cadenza trimestrale (o annuale, se l’importo complessivo dovuto nei primi trimestri resta sotto soglia), grazie ai dati che l’Agenzia delle Entrate calcola automaticamente sulla base dei flussi inviati allo SdI. Dimenticare il bollo è un errore facilmente rilevabile dal Fisco, perché l’informazione risulta già dal flusso elettronico stesso.
Tabella riepilogativa: obblighi del fattorino con Partita IVA
| Adempimento | Obbligatorio per il fattorino? | Note |
| Fatturazione elettronica via SdI | Sì, sempre (dal 2024 anche per i forfettari senza soglie) | Vale per tutte le prestazioni rese a piattaforme e clienti privati |
| Iscrizione Gestione Separata INPS | Sì, se privo di altra cassa previdenziale | Aliquota contributiva al 26,07% per il 2026 (25% IVS + aliquote aggiuntive) |
| Conservazione digitale delle fatture | Sì, per dieci anni | Gratuita tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate |
| Imposta di bollo (2 euro) | Solo se la fattura supera 77,47 euro ed è esente/non soggetta a IVA | Versamento trimestrale via F24 |
| Esterometro per operazioni estere | In alcuni casi, se la piattaforma committente è estera | Da verificare in base alla sede legale del committente |
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Le piattaforme di delivery e la fatturazione elettronica
Molti fattorini collaborano con piattaforme digitali di consegna, che spesso offrono strumenti di supporto per la gestione documentale. Tuttavia, è importante ricordare un principio: l’obbligo di emissione della fattura elettronica resta sempre in capo al fattorino, in quanto soggetto titolare di Partita IVA che effettua la prestazione. Alcune piattaforme possono fornire una delega o un servizio di emissione per conto del fattorino, previo accordo scritto, ma la responsabilità fiscale della corretta emissione rimane individuale. Prima di affidarsi a strumenti automatizzati offerti da terzi, è sempre consigliabile verificare che il file XML generato rispetti tutte le specifiche tecniche richieste dall’Agenzia delle Entrate.
Errori più comuni nella fatturazione elettronica per fattorini
Sulla base delle casistiche più frequenti segnalate da consulenti fiscali, ecco gli errori da evitare:
- Codice Natura errato: utilizzare un codice diverso da N2.2 per il regime forfettario porta allo scarto della fattura da parte dello SdI.
- Dimenticare la dicitura di legge: l’assenza del riferimento normativo al regime forfettario può generare richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Omettere il bollo quando dovuto: il mancato versamento è oggi facilmente individuabile grazie ai controlli automatizzati incrociati sui flussi elettronici.
- Confondere fatturazione elettronica e fattura semplificata: alcune operazioni di importo contenuto possono beneficiare di un formato semplificato, ma le regole di emissione elettronica restano comunque valide.
- Ritardare l’emissione: la fattura elettronica immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; superare questo termine comporta sanzioni.
Sanzioni per mancata o tardiva fatturazione elettronica
Il mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica per fattorini comporta sanzioni amministrative specifiche:
- Mancata emissione della fattura: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 500 euro.
- Emissione tardiva: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 250 euro.
- Riduzione tramite ravvedimento operoso: se il fattorino regolarizza spontaneamente la propria posizione prima di un controllo o di un accertamento, le sanzioni possono essere significativamente ridotte.
Il regime forfettario per fattorini: un quadro d’insieme
Molti fattorini scelgono il regime forfettario per la sua semplicità di gestione e per la tassazione agevolata. Il coefficiente di redditività applicabile dipende dal codice ATECO scelto in fase di apertura della Partita IVA: per le attività di trasporto e consegna rientranti nel codice 53.20.00 si applica generalmente un coefficiente proporzionato all’attività di servizi, mentre per il codice 82.99.99 il coefficiente segue la disciplina prevista per i servizi alle imprese. In entrambi i casi, l’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano i requisiti di nuova iniziativa produttiva.
A prescindere dal coefficiente applicato, resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica per fattorini: il regime forfettario semplifica la tassazione, non l’adempimento documentale.
Contributi INPS per il fattorino: la Gestione Separata
Chi non è iscritto a una cassa previdenziale di categoria deve versare i contributi alla Gestione Separata INPS. Per il 2026, l’aliquota contributiva complessiva per i professionisti con Partita IVA, privi di altra copertura previdenziale e non pensionati, è pari al 26,07%, calcolata sul reddito netto dichiarato (25% a titolo di invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquote aggiuntive per maternità, malattia e indennità ISCRO). Per i soggetti già pensionati o coperti da altra forma di previdenza obbligatoria, l’aliquota si riduce al 24%. Non esiste un contributo minimo fisso: si versa esclusivamente in proporzione al reddito effettivamente prodotto, un aspetto che rende la Gestione Separata particolarmente accessibile per chi inizia l’attività con volumi contenuti.
Tempistiche di emissione della fattura elettronica
| Tipologia di fattura | Termine di emissione |
| Fattura elettronica immediata | Entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione |
| Fattura elettronica differita | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento a un documento di trasporto o equivalente |
Per il fattorino che effettua più consegne nello stesso mese per il medesimo committente, la fattura differita può rappresentare una soluzione organizzativa utile, purché vengano conservati i documenti che attestano le singole prestazioni effettuate.
Come scegliere un software per la fatturazione elettronica
Non esiste un obbligo di utilizzare un software specifico: l’importante è che il programma scelto sia in grado di generare il file XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e di trasmetterlo correttamente al Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate stessa mette a disposizione gratuitamente un servizio di generazione e invio delle fatture elettroniche, accessibile tramite SPID, CIE o CNS dall’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. È lo strumento più indicato per chi gestisce un volume di fatture limitato e desidera evitare costi di abbonamento a software terzi.
Domande Frequenti sulla Fatturazione Elettronica per Fattorini
Da quando è obbligatoria la fatturazione elettronica per i fattorini in regime forfettario?
L’obbligo è diventato universale dal 1° gennaio 2024, eliminando la precedente soglia di esonero di 25.000 euro di ricavi annui che era in vigore dal 1° luglio 2022.
Quale codice ATECO deve scegliere un fattorino che apre la Partita IVA?
Dipende dall’attività concretamente svolta: il codice 53.20.00 è indicato per chi effettua consegne e recapiti in senso ampio, mentre il codice 82.99.99 è spesso utilizzato per chi opera principalmente nel food delivery tramite piattaforme digitali. La scelta va valutata caso per caso, idealmente con il supporto di un commercialista.
Un fattorino in regime forfettario deve indicare l’IVA in fattura?
No. Il regime forfettario prevede l’esclusione dall’applicazione dell’IVA: in fattura si indica l’aliquota 0% con il codice natura N2.2 e la dicitura di legge che richiama il regime forfettario.
Cosa succede se un fattorino emette la fattura elettronica in ritardo?
È prevista una sanzione amministrativa dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 250 euro per l’emissione tardiva, riducibile tramite ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene spontaneamente.
La piattaforma di delivery può emettere la fattura elettronica per conto del fattorino? Solo previo accordo specifico di delega tra le parti. In assenza di un mandato formale, l’obbligo di emissione resta sempre in capo al fattorino titolare di Partita IVA, che ne è responsabile a tutti gli effetti fiscali.
Quanto costano i contributi INPS per un fattorino senza altra cassa previdenziale?
Per il 2026 l’aliquota della Gestione Separata INPS è pari al 26,07% del reddito netto dichiarato, senza un importo minimo fisso: si versa esclusivamente in proporzione al reddito effettivamente prodotto durante l’anno.
È necessaria una licenza speciale per fare il fattorino con Partita IVA?
Per il singolo lavoratore autonomo che collabora con piattaforme di delivery, generalmente no. Titoli abilitativi specifici rilasciati da AGCOM riguardano le imprese che operano come veri e propri operatori del settore postale su base strutturata: è comunque opportuno verificare la propria posizione in base al tipo di attività svolta.
Conclusioni
La fatturazione elettronica per fattorini non è più un’opzione, ma un obbligo strutturale del sistema fiscale italiano, valido per tutti i titolari di Partita IVA del settore delle consegne, indipendentemente dal regime fiscale adottato e dal volume di fatturato raggiunto.
Conoscere i codici corretti, le tempistiche di emissione, le regole sul bollo e gli adempimenti previdenziali collegati alla Gestione Separata INPS permette di lavorare in piena conformità, evitando sanzioni e scarti delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. Affidarsi agli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e confrontarsi con un commercialista per le scelte più rilevanti come il codice ATECO e il regime fiscale, resta la strada più sicura per chi vuole gestire la propria attività di fattorino con serenità e nel pieno rispetto della normativa vigente.
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Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Fatturazione elettronica
- Agenzia delle Entrate – Fatture e Corrispettivi
- INPS – Gestione Separata
- AGCOM – Servizi Postali
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