Cambio Regime Fiscale in Corso d’Anno: Guida per Partite IVA
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Il cambio regime fiscale in corso d’anno è una delle situazioni più delicate per chi ha una Partita IVA: capire quando avviene, cosa comporta per l’IVA, l’IRPEF e la fatturazione è essenziale per evitare sanzioni e sorprese in dichiarazione. A differenza di quanto molti pensano, non sempre il passaggio da un regime fiscale a un altro coincide con il 1° gennaio dell’anno successivo: in alcuni casi specifici, previsti dalla normativa, il cambio regime fiscale in corso d’anno scatta in modo automatico e immediato, con effetti retroattivi sulle operazioni già effettuate.
Questa guida analizza in modo evergreen tutte le ipotesi di cambio regime fiscale in corso d’anno: dal superamento delle soglie di fatturato nel regime forfettario, al passaggio volontario tra regime forfettario e regime ordinario, fino agli adempimenti dichiarativi e alla rettifica della detrazione IVA. Le informazioni sono basate sulla normativa vigente (Legge n. 190/2014, D.P.R. n. 633/1972) e sui documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, con link diretti alle fonti ufficiali.
Cosa si intende per cambio regime fiscale in corso d’anno
Per regime fiscale si intende l’insieme delle regole con cui un soggetto titolare di Partita IVA determina il proprio reddito imponibile, applica (o non applica) l’IVA sulle fatture emesse e adempie agli obblighi contabili e dichiarativi. In Italia i regimi principali per persone fisiche, ditte individuali e liberi professionisti sono due:
- il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un’imposta sostitutiva (5% o 15%) e l’esonero dall’IVA;
- il regime ordinario (o semplificato), in cui si applicano l’IVA, l’IRPEF a scaglioni, le addizionali regionali e comunali e, nei casi previsti, l’IRAP.
Normalmente il passaggio da un regime all’altro produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto del cambiamento. Tuttavia esistono ipotesi specifiche, codificate dalla legge, in cui il cambio regime fiscale in corso d’anno è immediato e non rinviabile: la più nota è il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfettario. Comprendere la differenza tra effetto “dall’anno successivo” ed effetto “immediato” è il primo passo per gestire correttamente ogni cambio regime fiscale in corso d’anno.
Le due soglie del regime forfettario: 85.000 e 100.000 euro
Il regime forfettario prevede due soglie di ricavi o compensi che producono conseguenze molto diverse tra loro. È fondamentale distinguerle perché solo una delle due determina un vero cambio regime fiscale in corso d’anno.
| Soglia superata | Quando si verifica l’effetto | Cosa succede |
| Oltre 85.000 € ma non oltre 100.000 € | Dall’anno successivo | Si mantiene il regime forfettario per tutto l’anno in corso; dal 1° gennaio successivo si passa al regime ordinario |
| Oltre 100.000 € | Immediatamente, dal momento dell’incasso che determina il superamento | Cambio regime fiscale in corso d’anno: si applicano subito le regole ordinarie, IVA compresa, sulle operazioni successive al superamento |
Questa distinzione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata dalla normativa successiva, è chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella scheda informativa dedicata al regime forfetario: se i ricavi o compensi superano gli 85.000 euro ma non i 100.000 euro, il regime forfettario resta valido fino al 31 dicembre, mentre il passaggio al regime ordinario avviene solo dall’anno successivo. Se invece i ricavi o compensi superano i 100.000 euro, il regime forfettario cessa immediatamente dal momento del superamento, e da quel momento è dovuta l’IVA sulle operazioni successive.
Per chi vuole verificare nel dettaglio le soglie aggiornate e i requisiti di accesso, è utile consultare anche la guida su limite regime forfettario 2026: soglie e requisiti.
Cosa rileva: l’incasso, non la fattura emessa
Un punto spesso fonte di confusione riguarda il momento esatto in cui si verifica il cambio regime fiscale in corso d’anno per superamento dei 100.000 euro. La normativa, come confermato dalla Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che ciò che conta è l’incasso effettivo dei ricavi o compensi, non la data di emissione della fattura. Questo significa che:
- se una fattura viene emessa ma non ancora incassata, non concorre al superamento della soglia fino al momento del pagamento;
- se l’incasso avviene dopo l’emissione della fattura, gli obblighi IVA decorrono dal momento dell’incasso, con eventuale necessità di integrare la fattura tramite nota di debito per la relativa imposta;
- le fatture emesse senza IVA prima del momento dell’incasso che determina il superamento non devono essere rettificate.
In pratica, chi monitora solo il fatturato emesso rischia di non accorgersi in tempo del cambio regime fiscale in corso d’anno: il parametro corretto da tenere sotto controllo sono gli incassi cumulati nell’anno, secondo il principio di cassa che governa il regime forfettario.
Effetti del cambio regime fiscale in corso d’anno per superamento dei 100.000 euro
Quando si verifica il superamento della soglia di 100.000 euro, il cambio regime fiscale in corso d’anno produce conseguenze su più fronti contemporaneamente: IVA, imposte dirette e ritenute d’acconto.
| Ambito | Effetto dal momento del superamento |
| IVA | Obbligo di applicare l’IVA sulle operazioni successive al superamento; istituzione dei registri IVA |
| Imposte dirette (IRPEF) | Il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, determinando il reddito con le regole ordinarie per tutto il periodo d’imposta |
| Ritenuta d’acconto | Si applica al compenso che determina il superamento e a quelli successivi, non retroattivamente sui compensi già incassati |
| Contabilità | Obbligo di istituire le scritture contabili necessarie alla determinazione del reddito con le modalità ordinarie |
Questo aspetto è chiarito espressamente nella pagina dedicata alle conseguenze della fuoriuscita dal regime forfetario pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: ai fini IVA il cambio regime fiscale in corso d’anno opera dal momento dell’incasso che fa superare la soglia, mentre ai fini delle imposte sui redditi il contribuente è considerato in regime ordinario fin dall’inizio dello stesso anno. Questa “doppia velocità” — IVA dal momento del superamento, imposte dirette retroattive all’1° gennaio — è uno degli aspetti tecnici più importanti da comprendere per chi affronta un cambio regime fiscale in corso d’anno legato al superamento dei 100.000 euro.
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Il passaggio volontario: dal forfettario all’ordinario e viceversa
Oltre alle ipotesi “automatiche” legate al superamento di soglie, esiste anche la possibilità di un cambio regime fiscale per scelta volontaria del contribuente, tramite opzione. Chi possiede i requisiti per il regime forfettario può infatti decidere di non applicarlo e optare per il regime ordinario, così come chi è in regime ordinario per opzione può successivamente revocarla e tornare al regime forfettario, se ne possiede i requisiti.
A differenza del superamento della soglia dei 100.000 euro, il passaggio per opzione non produce un cambio regime fiscale in corso d’anno: l’opzione, o la sua revoca, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno per il quale viene esercitata, e si comunica attraverso il cosiddetto comportamento concludente (ad esempio iniziando a emettere fatture con o senza IVA secondo le nuove regole), da confermare poi nella dichiarazione IVA relativa a quell’anno.
Alcuni punti chiave del passaggio per opzione:
- l’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio minimo, salvo che intervengano modifiche normative sostanziali ai requisiti del regime, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023, che richiama la precedente Circolare n. 11/E/2017;
- trascorso il triennio, l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca espressa;
- l’omessa comunicazione dell’opzione in dichiarazione IVA non invalida la scelta operata, ma è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Per un approfondimento sulle modalità pratiche di uscita dal regime agevolato, può essere utile leggere anche quando si esce dal regime forfettario e la guida su uscita da regime forfettario o regime dei minimi.
La rettifica della detrazione IVA: l’adempimento spesso sottovalutato
Uno degli aspetti più tecnici — e più frequentemente trascurati — di ogni cambio regime fiscale, sia esso immediato o differito all’anno successivo, è la rettifica della detrazione IVA prevista dall’articolo 1, comma 61, della Legge n. 190/2014, in combinato con l’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972. Questa norma stabilisce che:
il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie; in caso di passaggio inverso, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata un’analoga rettifica nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
In pratica, ogni volta che si verifica un cambio regime fiscale — sia esso in corso d’anno per superamento soglia, sia esso dall’anno successivo per opzione — occorre “riallineare” l’IVA già detratta su beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e su beni strumentali ancora in fase di ammortamento.
Come funziona la rettifica: i due scenari
| Direzione del passaggio | Effetto sulla rettifica | Dove si indica |
| Da ordinario a forfettario | Rettifica “a sfavore”: l’IVA già detratta sui beni non ancora utilizzati va restituita all’Erario | Rigo VF70 della dichiarazione IVA dell’ultimo anno in regime ordinario, con segno negativo |
| Da forfettario a ordinario | Rettifica “a favore”: l’IVA non detratta durante il regime forfettario diventa recuperabile | Rigo VF70 della dichiarazione IVA del primo anno in regime ordinario, con segno positivo |
Per i beni ammortizzabili (diversi dagli immobili), la rettifica si calcola in base ai “quinti” residui rispetto al quinquennio di tutela fiscale: si considera l’anno di entrata in funzione del bene e i quattro anni successivi. Per gli immobili, il periodo di osservazione si estende invece a dieci anni. Questo meccanismo, disciplinato dall’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, garantisce che la detrazione IVA originariamente operata rispecchi l’effettivo utilizzo del bene nel regime fiscale via via applicato.
Un esempio pratico aiuta a comprendere il meccanismo: un computer acquistato per 2.750 euro più IVA al 22% (605 euro), con detrazione integrale al momento dell’acquisto in regime ordinario, se il contribuente passa al regime forfettario dopo un solo anno di utilizzo dovrà restituire 4/5 dell’IVA originariamente detratta, perché il bene non ha ancora completato il quinquennio di tutela fiscale.
Cambio regime fiscale in corso d’anno e fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica si applica a tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi. Questo significa che, in caso di cambio regime fiscale in corso d’anno per superamento della soglia di 100.000 euro, non cambiano gli obblighi di fatturazione elettronica (già attivi anche da forfettario), ma cambia il contenuto delle fatture: dal momento del superamento, le fatture elettroniche dovranno esporre l’IVA, dove prima il documento riportava l’esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014.
Per chi vuole approfondire gli obblighi di fatturazione elettronica specifici dei contribuenti forfettari, può essere utile la guida su fattura elettronica per forfettari: come funziona.
Cause ostative: quando il cambio regime fiscale non è legato al fatturato
Oltre al superamento delle soglie di ricavi, esistono altre cause ostative che possono determinare l’uscita dal regime forfettario. A differenza del superamento dei 100.000 euro, queste situazioni producono un cambio regime fiscale che opera dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento, e non in corso d’anno. Tra le principali cause ostative rientrano:
- il superamento di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni nell’anno precedente;
- il superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente o pensione (elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026, salvo proroghe);
- la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni o imprese familiari, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- il controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. che svolgono attività economicamente riconducibili a quella esercitata in regime forfettario;
- l’attività esercitata in prevalenza verso un ex datore di lavoro, con alcune eccezioni per chi inizia una nuova attività dopo un periodo di pratica obbligatoria.
Come chiarito dalla Circolare n. 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, “il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo”: un’eccezione importante rispetto alla regola del superamento dei 100.000 euro, che invece comporta un vero e proprio cambio regime fiscale in corso d’anno.
Tabella riepilogativa: tutte le ipotesi di cambio regime fiscale
| Situazione | Tipo di cambio regime fiscale | Decorrenza |
| Ricavi/compensi tra 85.000 € e 100.000 € | Da forfettario a ordinario | Anno successivo |
| Ricavi/compensi oltre 100.000 € | Da forfettario a ordinario | In corso d’anno, dal momento dell’incasso |
| Causa ostativa sopravvenuta (es. spese personale, reddito dipendente) | Da forfettario a ordinario | Anno successivo |
| Opzione volontaria per il regime ordinario | Da forfettario a ordinario | Dal 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione |
| Revoca dell’opzione per il regime ordinario | Da ordinario a forfettario | Dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio minimo (o prima, in caso di modifiche normative sostanziali) |
Errori comuni da evitare nel cambio regime fiscale in corso d’anno
Chi affronta per la prima volta un cambio regime fiscale in corso d’anno commette spesso alcuni errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella gestione contabile:
- Monitorare il fatturato emesso invece degli incassi: come visto, ciò che rileva per la soglia dei 100.000 euro è l’incasso, non la fattura emessa.
- Dimenticare la rettifica della detrazione IVA: sia in entrata che in uscita dal regime forfettario, la rettifica va indicata nel rigo VF70 della dichiarazione IVA, pena l’errata determinazione dell’imposta dovuta.
- Applicare l’IVA retroattivamente: in caso di superamento dei 100.000 euro, le fatture già emesse senza IVA prima del momento del superamento non vanno corrette.
- Confondere le soglie: superare 85.000 euro non equivale a superare 100.000 euro; solo la seconda soglia determina un cambio regime fiscale in corso d’anno.
- Non considerare le imposte dirette: anche se l’IVA si applica solo dal momento del superamento, ai fini IRPEF il contribuente è considerato in regime ordinario per l’intero anno.
Per chi gestisce in autonomia la propria contabilità in regime forfettario, una panoramica utile sul funzionamento generale del regime è disponibile nella guida calcolo tasse regime forfettario per Partita IVA.
FAQ sul cambio regime fiscale in corso d’anno
Cosa significa esattamente “cambio regime fiscale in corso d’anno”?
Significa che il passaggio da un regime fiscale a un altro (tipicamente dal regime forfettario al regime ordinario) produce effetto immediatamente, a partire dal momento in cui si verifica un determinato evento durante l’anno, senza attendere il 1° gennaio dell’anno successivo. La principale ipotesi è il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfettario.
Se supero gli 85.000 euro di ricavi, devo cambiare regime fiscale subito?
No. Se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma restano entro i 100.000 euro, il regime forfettario resta valido per tutto l’anno in corso. Il passaggio al regime ordinario avviene solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Quando avviene esattamente il cambio regime fiscale in corso d’anno per superamento dei 100.000 euro?
Il cambio regime fiscale avviene dal momento in cui si incassa il pagamento che determina il superamento della soglia, secondo il principio di cassa. Non rileva la data di emissione della fattura, ma quella dell’effettivo incasso.
Devo correggere le fatture emesse senza IVA prima del superamento della soglia?
No. Le fatture emesse senza applicazione dell’IVA prima del momento in cui si verifica il superamento dei 100.000 euro non devono essere rettificate o integrate con l’IVA.
Cosa devo fare per le fatture già emesse ma non ancora incassate al momento del superamento?
Se l’incasso avviene dopo l’emissione della fattura e determina il superamento della soglia, occorre integrare la fattura con una nota di debito per l’importo dell’IVA dovuta, riferita a quell’operazione.
Il cambio regime fiscale in corso d’anno comporta anche un cambiamento nelle imposte dirette?
Sì. Ai fini IRPEF, il contribuente che supera i 100.000 euro rientra nel regime ordinario fin dall’inizio dell’anno, determinando il reddito complessivo con le modalità ordinarie per l’intero periodo d’imposta, anche se l’IVA si applica solo dalle operazioni successive al superamento.
Cos’è la rettifica della detrazione IVA e quando va effettuata?
È un adempimento previsto dall’articolo 1, comma 61, della Legge n. 190/2014: ogni volta che si passa dal regime ordinario al forfettario, o viceversa, occorre rettificare l’IVA già detratta sui beni e servizi non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili non ancora giunti al termine del periodo di tutela fiscale (cinque anni per i beni mobili, dieci per gli immobili).
In quale documento si indica la rettifica della detrazione IVA?
Va indicata nel rigo VF70 della dichiarazione IVA: con segno negativo se si passa dal regime ordinario al forfettario (l’IVA va restituita), con segno positivo se si passa dal forfettario all’ordinario (l’IVA diventa detraibile).
Il passaggio volontario tra regimi fiscali comporta un cambio regime fiscale in corso d’anno?
No. Il passaggio per opzione (o la sua revoca) ha effetto sempre dal 1° gennaio dell’anno per cui si esercita la scelta, comunicata mediante comportamento concludente e confermata nella dichiarazione IVA relativa a quell’anno.
Per quanto tempo è vincolante l’opzione per il regime ordinario? L’opzione è vincolante per un triennio minimo, salvo che intervengano modifiche normative sostanziali ai requisiti del regime forfettario, che possono consentire la revoca anticipata dell’opzione.
Cosa succede se non comunico in dichiarazione la scelta del regime ordinario?
L’omessa comunicazione non invalida la scelta effettuata tramite comportamento concludente, ma è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Le cause ostative diverse dal fatturato comportano sempre un cambio regime fiscale in corso d’anno?
No. Le cause ostative diverse dal superamento dei 100.000 euro (ad esempio il superamento del tetto di spese per il personale o della soglia di reddito da lavoro dipendente) determinano l’uscita dal regime forfettario solo a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
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Conclusioni
Il cambio regime fiscale in corso d’anno non è un’eccezione marginale, ma una possibilità concreta per chi gestisce una Partita IVA in regime forfettario con un fatturato in crescita. Conoscere la differenza tra il superamento degli 85.000 euro (effetto dall’anno successivo) e il superamento dei 100.000 euro (cambio regime fiscale immediato) permette di pianificare con anticipo gli adempimenti IVA, contabili e dichiarativi, evitando errori che potrebbero generare sanzioni o difficoltà nella gestione del passaggio.
Allo stesso modo, comprendere i meccanismi della rettifica della detrazione IVA e la differenza tra passaggio “automatico” e passaggio “per opzione” consente di affrontare ogni cambio regime fiscale, in corso d’anno o differito, con maggiore consapevolezza. Per chi si trova vicino a una di queste soglie, monitorare regolarmente gli incassi cumulati nell’anno resta la strategia più efficace per non farsi cogliere di sorpresa da un cambio regime fiscale in corso d’anno e per arrivare preparati agli adempimenti che ne derivano.
Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere generale e informativo. Per la gestione del proprio caso specifico, in particolare per il calcolo della rettifica della detrazione IVA e la compilazione della dichiarazione IVA, si consiglia di rivolgersi a un commercialista o di consultare le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.