IVA sui Giocattoli: Guida ad Aliquote, Eccezioni e Casi Pratici
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L’IVA sui giocattoli è un argomento che genera più dubbi di quanto si potrebbe immaginare: chi vende bambole, modellini, giochi da tavolo o peluche dà per scontato che basti applicare l’aliquota standard, ma esistono eccezioni, casi limite e prodotti “di confine” — come i seggiolini auto o gli articoli per l’allattamento — che seguono regole completamente diverse. Capire bene come funziona l’IVA sui giocattoli non serve solo ai negozianti e agli e-commerce del settore, ma anche a chi gestisce una partita IVA nel comparto retail, a chi importa prodotti dall’estero e ai genitori che vogliono semplicemente capire perché un articolo per bambini costa quanto costa.
In questa guida vediamo, con un linguaggio semplice ma rigoroso, qual è l’aliquota corretta da applicare ai giocattoli in Italia, quali sono le eccezioni normative, come si è evoluta la disciplina negli ultimi anni e cosa cambierà con il nuovo Testo Unico IVA. Tutte le informazioni sono verificate sulle fonti ufficiali: Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il “decreto IVA”), Tabella A allegata al decreto stesso, e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
1. Qual è l’aliquota IVA sui giocattoli
Partiamo dal dato più importante, quello che la maggior parte delle persone cerca: in Italia l’IVA sui giocattoli è pari al 22%, cioè l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del DPR 633/1972. Questo vale per la stragrande maggioranza dei prodotti che rientrano nella categoria merceologica “giocattoli”: bambole, action figure, costruzioni, giochi da tavolo, puzzle, peluche, modellini, giocattoli elettronici, biciclette giocattolo, palloni, giochi da spiaggia e qualsiasi altro articolo destinato al gioco e all’intrattenimento dei minori.
Il motivo è semplice e va ricercato nella struttura stessa della normativa IVA italiana. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota ordinaria del 22% si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi che non sono espressamente elencate nella Tabella A, Parti II, II-bis e III, allegata al DPR 633/1972. Le aliquote ridotte (4%, 5% e 10%) sono infatti eccezioni puntuali, riservate a beni considerati di prima necessità o di particolare rilevanza sociale, e i giocattoli — salvo i casi specifici che vedremo più avanti — non compaiono in nessuna di queste tabelle.
Questo significa, in pratica, che se vendi giocattoli devi:
- applicare l’IVA al 22% sul prezzo di vendita, salvo che il prodotto non rientri in una delle eccezioni elencate più sotto;
- indicare l’aliquota in fattura elettronica con il codice natura corretto (nessun codice di esenzione, trattandosi di aliquota piena);
- versare l’imposta secondo la liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale in base al tuo regime.
2. Perché i giocattoli non godono di aliquote ridotte
Una domanda legittima è: perché il pane ha l’IVA al 4% e una bambola ha l’IVA al 22%? La risposta sta nella logica originaria della Tabella A del DPR 633/1972, che individua le aliquote ridotte sulla base di un criterio di “essenzialità” del bene o servizio, non di destinazione d’uso. Le aliquote agevolate riguardano tipicamente:
- generi alimentari di prima necessità (4%);
- prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali (5%);
- energia, gas per usi domestici, medicinali, interventi edilizi agevolati, alcuni prodotti alimentari (10%).
Per chi vuole approfondire il funzionamento generale delle aliquote IVA in Italia, può essere utile consultare la nostra guida completa all’art. 16 del DPR 633/1972, la norma che disciplina proprio l’aliquota ordinaria e quelle ridotte.
Il giocattolo, per quanto importante nello sviluppo cognitivo e affettivo del bambino, non è mai stato inserito tra i beni di prima necessità dal legislatore tributario, a differenza di quanto accaduto in alcuni altri paesi europei. Negli anni si sono susseguite proposte e pressioni di settore — tra cui le iniziative di alcune associazioni di categoria del comparto giocattoli, che hanno richiesto il riconoscimento dei giochi come “beni di prima necessità” — ma a oggi nessuna modifica strutturale ha portato i giocattoli “generici” fuori dall’aliquota ordinaria.
È importante notare la differenza tra giocattoli generici e prodotti specifici per l’infanzia (come pannolini o seggiolini auto), che invece negli ultimi anni sono stati oggetto di interventi normativi mirati, con risultati altalenanti come vedremo nel paragrafo dedicato.
3. Tabella riepilogativa delle aliquote per categoria di prodotto
Per avere un quadro d’insieme chiaro, ecco una tabella che riassume l’aliquota IVA applicabile alle principali categorie di prodotti legati al mondo dell’infanzia e del gioco, aggiornata alla normativa attualmente in vigore.
| Categoria di prodotto | Aliquota IVA | Riferimento normativo |
| Giocattoli generici (bambole, costruzioni, giochi da tavolo, peluche, modellini) | 22% | Art. 16 DPR 633/1972 (aliquota ordinaria residuale) |
| Videogiochi e console (beni fisici) | 22% | Art. 16 DPR 633/1972 |
| Biciclette, monopattini e giochi sportivi per bambini | 22% | Art. 16 DPR 633/1972 |
| Seggiolini auto per bambini | 22% | Tornati all’aliquota ordinaria dal 1° gennaio 2024 |
| Pannolini per bambini | 10% | Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 (dal 2024) |
| Latte in polvere/liquido e alimenti per la prima infanzia | 10% | Tabella A, Parte III, DPR 633/1972 (dal 2024) |
| Libri per bambini (con prevalenza di testo) | 4% | Tabella A, Parte II, n. 18, DPR 633/1972 |
| Kit didattico-ricreativi venduti come cessione di beni | 22% | Risposta AdE n. 148/2022 (prevale la cessione di beni sul servizio educativo) |
| Articoli per l’igiene degli infanti (alcuni dispositivi specifici) | Variabile, verificare caso per caso | Tabella A, Parte II-bis, DPR 633/1972 |
Attenzione: la tabella rappresenta la regola generale. Ogni prodotto va comunque verificato singolarmente, perché piccole differenze nella composizione, nella funzione prevalente o nella confezione possono cambiare la classificazione doganale e quindi l’aliquota applicabile.
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4. Il caso dei seggiolini auto: una storia altalenante
Il caso dei seggiolini auto per bambini è l’esempio perfetto di come l’aliquota IVA su un prodotto per l’infanzia possa cambiare nel tempo per ragioni di politica fiscale, e merita un approfondimento perché viene spesso confuso con la disciplina dei giocattoli “puri”.
- Fino al 2022: i seggiolini auto erano soggetti all’aliquota ordinaria del 22%, come la maggior parte dei beni non espressamente agevolati.
- Dal 1° gennaio 2023: la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 72) ha inserito i seggiolini auto, insieme a pannolini, latte in polvere e preparazioni alimentari per la prima infanzia, nella Tabella A, Parte II-bis, applicando loro l’aliquota ridotta del 5%. L’obiettivo dichiarato era alleggerire la spesa delle famiglie su prodotti considerati essenziali per la sicurezza e la cura dei più piccoli.
- Dal 1° gennaio 2024: la Legge di Bilancio 2024 ha fatto marcia indietro. Le verifiche di mercato (incluse quelle del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) avevano evidenziato che la riduzione dell’IVA non si era tradotta in un calo proporzionale dei prezzi al consumo, complice anche la fase inflattiva. Il legislatore ha quindi deciso di non rinnovare l’agevolazione per i seggiolini auto, che sono tornati all’aliquota ordinaria del 22%, mentre pannolini, latte e preparazioni alimentari per l’infanzia sono stati riclassificati con un’aliquota intermedia del 10% (non sono quindi tornati al 22%, ma nemmeno rimasti al 5%).
Questa situazione risulta confermata anche dalla normativa attualmente in vigore: a oggi i seggiolini auto per bambini sono nuovamente soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%, esattamente come i giocattoli generici. È un dettaglio importante per chi vende articoli di puericultura insieme a giocattoli, perché evita di applicare per errore aliquote agevolate non più in vigore.
5. Pannolini, latte e alimenti per l’infanzia: aliquote diverse dai giocattoli
A differenza dei seggiolini auto, alcuni prodotti per la prima infanzia hanno conservato un trattamento agevolato, anche se meno favorevole rispetto al 2023. Dal 1° gennaio 2024, in base alla Legge di Bilancio 2024, risultano soggetti all’aliquota IVA del 10%:
- pannolini per bambini;
- latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti;
- preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto.
Questi prodotti restano quindi distinti, a livello fiscale, dai giocattoli propriamente detti: chi gestisce un negozio o un e-commerce che vende sia giocattoli che articoli di puericultura deve impostare correttamente aliquote diverse (22% e 10%) per categorie di prodotto diverse, prestando particolare attenzione alla configurazione del gestionale di fatturazione elettronica e del registratore telematico.
6. Libri-gioco, kit didattici e cofanetti: quando cambia l’aliquota
Un’area di confine particolarmente interessante riguarda i prodotti misti, cioè quelli che uniscono una componente ludica a una componente editoriale o didattica. Qui la classificazione non è sempre scontata.
Libri per bambini. Se il prodotto è, nella sostanza, un libro (prevalenza di contenuto testuale o illustrato, anche con piccoli elementi interattivi come finestrelle o pop-up), si applica l’aliquota agevolata del 4% prevista per libri e pubblicazioni dalla Tabella A, Parte II, n. 18, del DPR 633/1972. Questo vale tipicamente per albi illustrati, libri sonori, libri-puzzle, se la componente prevalente resta quella editoriale.
Kit didattico-ricreativi. Diverso è il caso, affrontato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 148 del 22 marzo 2022, di una cooperativa che vendeva online una scatola contenente materiale per attività ludico-didattiche, con schede illustrative e video-tutorial scaricabili. L’Agenzia ha chiarito che, anche se l’attività ha una finalità educativa, l’elemento principale dell’operazione resta la cessione di un bene fisico (la scatola con i materiali), non una prestazione di servizio educativo.
Di conseguenza, il prodotto deve essere venduto ad aliquota IVA ordinaria, e non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 20, del DPR 633/1972 per le prestazioni educative e didattiche, né dell’aliquota del 5% riservata alle prestazioni delle cooperative sociali nei confronti di specifiche categorie di soggetti svantaggiati elencate nella Tabella A, Parte II-bis.
Questo principio — la prevalenza della cessione di beni sulla componente di servizio — è una chiave di lettura utile per chiunque venda prodotti “ibridi”: se il cliente acquista principalmente un oggetto fisico (anche se accompagnato da materiale informativo o didattico), l’operazione va trattata fiscalmente come una cessione di beni, con l’aliquota che ne consegue.
Beni complessi con elementi distinti. Più in generale, quando un prodotto è composto da elementi diversi (per esempio un giocattolo abbinato a un piccolo libro), la prassi amministrativa indica che è l’elemento principale a determinare l’aliquota IVA applicabile all’insieme, a condizione che la scomposizione del prezzo tra le diverse componenti avrebbe carattere artificiale. In caso di dubbio, è sempre opportuno verificare la classificazione doganale (nomenclatura combinata) del prodotto specifico.
7. Giocattoli importati da paesi extra UE: dogana e IVA
Chi importa giocattoli da paesi extra UE (tipicamente dall’Asia) deve gestire, oltre all’IVA, anche i dazi doganali. Il meccanismo è il seguente:
- Base imponibile IVA all’importazione = valore doganale della merce + dazi doganali + spese di trasporto e assicurazione fino al primo luogo di destinazione in Italia + ogni altro onere accessorio.
- Aliquota IVA applicata in dogana: per i giocattoli generici, in quanto non rientranti nelle tabelle agevolate, si applica il 22% sulla base imponibile così determinata.
- Versamento: l’IVA all’importazione viene versata in dogana al momento dello sdoganamento, salvo che l’importatore non utilizzi un deposito IVA o altre procedure di differimento previste dalla normativa doganale e fiscale.
Per esempio, se un’azienda importa giocattoli per un valore doganale di 10.000 euro, con dazi per 500 euro e spese accessorie per 300 euro, la base imponibile IVA sarà di 10.800 euro, su cui si applicherà l’aliquota del 22%, per un’IVA all’importazione di 2.376 euro. Per i dettagli di calcolo, la nostra guida al calcolo della base imponibile IVA può essere un utile strumento di verifica.
Chi opera con fornitori extra UE deve inoltre prestare attenzione alla corretta classificazione doganale del prodotto (capitolo 95 della nomenclatura combinata per giocattoli, giochi e articoli sportivi), perché un errore di classificazione può comportare sia il pagamento di dazi non dovuti, sia contestazioni in sede di accertamento.
8. Vendita online di giocattoli: marketplace, dropshipping e regimi fiscali
Negli ultimi anni la vendita di giocattoli si è spostata in misura crescente verso canali digitali: e-commerce proprietari, marketplace, dropshipping. Dal punto di vista IVA, il principio di base non cambia — l’aliquota resta il 22% per i giocattoli generici — ma cambiano gli aspetti procedurali legati alla territorialità e alla fatturazione.
Alcuni punti da tenere a mente per chi vende giocattoli online:
- se vendi a privati consumatori in altri Stati UE superando determinate soglie di fatturato, potresti dover applicare l’IVA del paese di destinazione e gestire gli adempimenti tramite il regime OSS (One Stop Shop);
- chi opera in regime forfettario non applica l’IVA in fattura ma deve comunque conoscere l’aliquota teorica applicabile ai prodotti venduti, utile ad esempio per calcolare correttamente i prezzi di acquisto e di vendita (per approfondire i limiti e i requisiti del regime, vedi la nostra guida sul limite del regime forfettario 2026);
- se operi in dropshipping, l’inquadramento fiscale dipende da chi detiene la disponibilità giuridica della merce e dal luogo da cui parte la spedizione;
- la fatturazione elettronica richiede l’indicazione corretta dell’aliquota IVA per ciascuna riga di dettaglio, elemento spesso sottovalutato da chi vende cataloghi misti (giocattoli, articoli di puericultura, libri).
Per una panoramica più ampia su soglie, regimi e adempimenti collegati alla vendita online, può essere utile consultare anche le guide dedicate a come aprire un e-commerce con partita IVA e a come funziona il regime IVA OSS per le vendite online intra UE.
9. Il Testo Unico IVA 2026-2027: cosa cambia per i giocattoli
Nel 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 10/2026, che istituisce il nuovo Testo Unico IVA, destinato a raccogliere in un unico corpus normativo le disposizioni oggi sparse tra il DPR 633/1972, il D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie) e il D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica). Il decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 2026, ma le sue disposizioni operative si applicheranno solo dal 1° gennaio 2027.
La buona notizia, per chi vende giocattoli o prodotti per l’infanzia, è che la riforma è di tipo sistematico e non sostanziale: le aliquote IVA restano invariate (4%, 5%, 10%, 22%), e l’attuale articolo 16 del DPR 633/1972 troverà un corrispondente, con numerazione diversa ma contenuto sostanzialmente identico, nel Titolo VIII del nuovo Testo Unico, dedicato alle aliquote. Questo significa che l’inquadramento fiscale dei giocattoli — aliquota ordinaria al 22%, salvo le eccezioni specifiche viste sopra — non cambierà nella sostanza nemmeno dopo l’entrata in vigore del nuovo impianto normativo. Il 2026 resta quindi un anno-ponte, utile per chi opera nel settore per aggiornare gestionali e procedure in vista del cambio formale di riferimento normativo previsto dal 2027.
Domande frequenti sull’IVA sui giocattoli
Qual è l’aliquota IVA applicata ai giocattoli in Italia?
L’aliquota IVA applicata ai giocattoli in Italia è quella ordinaria del 22%, prevista dall’articolo 16 del DPR 633/1972, perché i giocattoli generici non sono inclusi in nessuna delle tabelle che prevedono aliquote ridotte.
Esiste un’aliquota IVA agevolata specifica per i giocattoli per bambini molto piccoli?
No, a oggi non esiste un’aliquota IVA agevolata generale per i giocattoli destinati alla prima infanzia. L’aliquota ridotta riguarda solo categorie specifiche come pannolini, latte e preparazioni alimentari per lattanti, attualmente al 10%, e non i giocattoli in senso stretto.
Qual è l’aliquota IVA sui seggiolini auto per bambini nel 2026?
Nel 2026 i seggiolini auto per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%. L’aliquota ridotta al 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2024, con effetto dal 1° gennaio 2024.
Perché un libro per bambini ha l’IVA al 4% mentre un gioco da tavolo ha l’IVA al 22%?
Perché i libri rientrano espressamente nella Tabella A, Parte II, del DPR 633/1972, tra i beni che godono dell’aliquota minima del 4%, mentre i giochi da tavolo, non essendo equiparati a pubblicazioni editoriali, restano soggetti all’aliquota ordinaria residuale del 22%.
Come si calcola l’IVA sui giocattoli importati da paesi extra UE?
L’IVA sui giocattoli importati da paesi extra UE si calcola applicando l’aliquota del 22% sulla base imponibile costituita dal valore doganale della merce, aumentato di dazi doganali, spese di trasporto e assicurazione fino al primo luogo di destinazione in Italia, e di ogni altro onere accessorio. L’imposta viene versata in dogana al momento dello sdoganamento.
Un kit didattico per bambini venduto online ha sempre l’IVA agevolata perché ha finalità educativa?
No. Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 148/2022, se l’elemento principale dell’operazione è la cessione di un bene fisico (come una scatola con materiali e schede), il prodotto va venduto con l’aliquota IVA ordinaria, anche se accompagnato da materiale didattico, perché prevale la natura di cessione di beni sulla prestazione di servizio educativo.
Il nuovo Testo Unico IVA del 2026 cambia l’aliquota applicata ai giocattoli?
No. Il Testo Unico IVA, introdotto dal D.Lgs. 10/2026 e operativo dal 1° gennaio 2027, riorganizza la struttura normativa dell’IVA ma non modifica le aliquote esistenti: i giocattoli continueranno a essere soggetti all’aliquota ordinaria del 22%, salvo le eccezioni già previste oggi.
Chi vende giocattoli in regime forfettario deve applicare l’IVA al 22% in fattura?
No, chi opera in regime forfettario non applica l’IVA in fattura ai propri clienti, indipendentemente dall’aliquota teoricamente prevista per il prodotto venduto. Resta comunque importante conoscere l’aliquota applicabile per la corretta gestione degli acquisti e dei prezzi di vendita.
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Conclusioni
L’IVA sui giocattoli segue, nella maggior parte dei casi, una regola semplice: aliquota ordinaria al 22%, perché i giocattoli generici non compaiono nelle tabelle che individuano i beni a tassazione agevolata. Le eccezioni esistono, ma riguardano categorie specifiche e ben definite — libri per bambini, alcuni prodotti per la prima infanzia, prestazioni educative rese da soggetti qualificati — e vanno sempre verificate caso per caso, perché la linea di confine tra “cessione di un giocattolo” e “prestazione educativa agevolata” può essere sottile, come dimostra il caso dei kit didattici analizzato dall’Agenzia delle Entrate.
La storia recente dei seggiolini auto, passati dal 22% al 5% nel 2023 e poi di nuovo al 22% dal 2024, è un buon promemoria di quanto la normativa IVA su questi prodotti possa cambiare nel tempo per ragioni di politica fiscale e di bilancio:
chi vende o acquista regolarmente articoli per l’infanzia dovrebbe verificare periodicamente le aliquote in vigore, soprattutto in prossimità delle leggi di bilancio annuali, e tenere d’occhio l’evoluzione del nuovo Testo Unico IVA, anche se per ora non introduce modifiche sostanziali. In caso di dubbi su un prodotto specifico, soprattutto se “di confine” tra categorie diverse, la soluzione più sicura resta verificare la classificazione doganale del bene e, se necessario, presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate sulla base della normativa vigente e hanno finalità informativa generale. Per casi specifici o situazioni complesse, si consiglia di consultare un commercialista o di verificare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva il testo aggiornato del DPR 633/1972.