IVA sulle Scarpe e Calzature: Guida ad Aliquote, Casi Particolari

IVA sulle Scarpe e Calzature: Guida ad Aliquote, Casi Particolari

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Chiunque acquisti o venda un paio di scarpe in Italia si scontra, anche senza saperlo, con una domanda fiscale precisa: quanto vale davvero l’IVA sulle scarpe e calzature? La risposta sembra semplice — l’aliquota ordinaria del 22% — ma dietro questa percentuale si nascondono distinzioni importanti che riguardano calzature professionali, dispositivi di protezione individuale, vendite online, acquisti tra privati e operazioni con l’estero. Questa guida nasce per fare chiarezza una volta per tutte, con dati verificati sulle fonti ufficiali e senza semplificazioni che lasciano a metà il quadro normativo.

L’obiettivo è offrire uno strumento di consultazione realmente evergreen: le aliquote IVA italiane sono stabili da anni e la struttura normativa di riferimento, il DPR n. 633/1972, resta il pilastro del sistema anche dopo l’introduzione del nuovo Testo Unico IVA. Capire come funziona l’IVA sulle scarpe e calzature è utile sia al consumatore che vuole sapere cosa sta pagando, sia al commerciante, all’artigiano calzolaio o al titolare di un e-commerce di calzature che deve fatturare correttamente.

Qual è l’aliquota IVA sulle scarpe e calzature

In Italia le calzature di uso comune — scarpe da città, sneaker, sandali, stivali, ciabatte, scarpe sportive non specialistiche — rientrano nella categoria dei beni di consumo non essenziali e sono quindi soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Questo vale per qualsiasi tipologia di calzatura per adulti e bambini, indipendentemente dal canale di vendita: negozio fisico, e-commerce, mercatino o vendita diretta del produttore.

La regola di fondo del sistema IVA italiano è semplice: si applica l’aliquota ordinaria a tutto ciò che non è espressamente elencato nelle tabelle dei beni e servizi agevolati. Le calzature non compaiono in nessuna delle tabelle che prevedono aliquote ridotte al 4%, 5% o 10%, e per questo l’IVA sulle scarpe e calzature resta fissata al 22% su tutta la filiera, dalla produzione alla vendita al consumatore finale.

Le quattro aliquote IVA in vigore in Italia

AliquotaTipologia di beni o serviziSi applica alle calzature?
4%Beni di prima necessità (alimenti base, libri, alcuni dispositivi per disabili)No
5%Alcuni servizi sociali, sanitari e specifici beni essenziali individuati dalla leggeSolo in casi particolari (dispositivi di protezione sanitaria, vedi sotto)
10%Turismo, ristorazione, alcuni interventi edilizi, energia per uso domesticoNo
22%Aliquota ordinaria, si applica a tutto ciò che non rientra nelle categorie agevolateSì, regola generale

La fonte normativa primaria resta il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il decreto istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto in Italia, le cui tabelle allegate elencano in modo esaustivo i beni che beneficiano di aliquote ridotte. Le calzature comuni non vi figurano, quindi resta valida l’aliquota di default.

Come si calcola l’IVA su un paio di scarpe

Il calcolo dell’IVA sulle scarpe e calzature segue la stessa logica di qualsiasi altro bene soggetto ad aliquota ordinaria. Se il prezzo è espresso al netto di imposta, occorre moltiplicarlo per 0,22 e aggiungere il risultato al prezzo di partenza. Se invece il prezzo esposto è già “IVA inclusa”, come accade quasi sempre nei negozi al dettaglio, si può scorporare l’imposta dividendo il prezzo finale per 1,22.

Esempio pratico: un negozio acquista un paio di scarpe dal produttore a 100 euro più IVA. Il produttore incassa 122 euro (100 + 22 euro di IVA al 22%), di cui verserà allo Stato la quota dovuta dopo aver detratto l’IVA pagata sui materiali, come pelle o gomma.

Il negozio rivende lo stesso paio di scarpe al consumatore finale a 150 euro più IVA, cioè 183 euro totali. Il negozio verserà allo Stato la differenza tra i 33 euro di IVA incassati dal cliente e i 22 euro già pagati al produttore, quindi 11 euro. In questo meccanismo, definito “neutralità dell’IVA per i soggetti passivi”, il peso reale dell’imposta ricade sempre sul consumatore finale, mentre le imprese fungono da intermediarie nella raccolta e nel versamento.

Tabella di calcolo rapido

Prezzo netto (senza IVA)IVA al 22%Prezzo finale (IVA inclusa)
50 €11,00 €61,00 €
80 €17,60 €97,60 €
100 €22,00 €122,00 €
150 €33,00 €183,00 €
200 €44,00 €244,00 €

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IVA sulle scarpe antinfortunistiche e dispositivi di protezione

Uno degli aspetti più fraintesi riguarda le calzature da lavoro e antinfortunistiche. Quando un’azienda acquista scarpe antinfortunistiche da fornire ai propri dipendenti come dispositivi di protezione individuale (DPI), l’IVA sulle scarpe e calzature segue comunque, nella maggior parte dei casi, l’aliquota ordinaria del 22%, perché le scarpe da lavoro per uso generico non rientrano automaticamente nelle categorie agevolate.

Esiste tuttavia un’eccezione normativa importante che riguarda specificamente l’abbigliamento e i dispositivi protettivi a finalità sanitaria. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 141 del 2025, ha confermato che l’aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633/1972 continua ad applicarsi agli articoli di abbigliamento protettivo con finalità sanitaria, inclusi calzari, soprascarpe monouso e dispositivi simili dotati di marcatura CE come DPI, anche dopo la fine dell’emergenza pandemica. Questa aliquota ridotta riguarda però prodotti con specifica destinazione sanitaria, non le comuni scarpe antinfortunistiche da cantiere o da magazzino, che restano soggette al 22%.

Dal punto di vista pratico, secondo l’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire gratuitamente le calzature di sicurezza necessarie a proteggere i lavoratori dai rischi individuati nella valutazione aziendale. In questo caso il costo, IVA compresa, è sostenuto dall’impresa e non dal singolo lavoratore; l’IVA pagata sull’acquisto è normalmente detraibile dall’azienda, mentre il costo del bene è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, nel rispetto del principio di inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.

Vendita di calzature online: quale IVA si applica

Il commercio elettronico di scarpe e calzature segue regole specifiche che dipendono dalla natura del venditore e dalla destinazione della merce.

Vendite in Italia. Un e-commerce con sede in Italia che vende calzature a clienti italiani applica sempre l’aliquota ordinaria del 22%, indipendentemente dal canale (sito proprietario, marketplace, social commerce).

Vendite a privati in altri Paesi UE. Se un’attività italiana vende scarpe a consumatori residenti in altri Stati membri e il volume complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie supera la soglia annua di 10.000 euro, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese di destinazione del cliente. Per evitare di doversi registrare singolarmente in ogni Stato membro, l’impresa può aderire al regime OSS (One Stop Shop), che consente di dichiarare e versare l’IVA dovuta a tutti i Paesi UE tramite un’unica dichiarazione trimestrale presentata in Italia. Sotto la soglia dei 10.000 euro, è invece possibile continuare ad applicare l’IVA italiana.

Vendite B2B intracomunitarie. Se le scarpe vengono cedute a un’impresa con partita IVA valida registrata al sistema VIES in un altro Paese UE, l’operazione è non imponibile e si applica il meccanismo del reverse charge: il cliente estero autoliquida l’imposta nel proprio Paese.

Vendite extra-UE. Le esportazioni di calzature verso Paesi extra-UE sono generalmente non imponibili IVA in Italia, ma il destinatario potrebbe dover assolvere dazi doganali e imposta sul valore aggiunto all’importazione secondo le regole del proprio Paese.

Per approfondire la corretta gestione fiscale delle vendite occasionali o continuative tra privati su piattaforme di seconda mano, può essere utile consultare la guida su come vendere su Vinted senza partita IVA, molto rilevante per chi rivende calzature usate in modo occasionale.

IVA e vendita tra privati: quando non si applica

Un punto spesso poco chiaro riguarda le cessioni occasionali tra privati. Se un consumatore vende un paio di scarpe usate a un altro privato, ad esempio tramite un mercatino dell’usato o una piattaforma online, l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, perché l’imposta colpisce solo le cessioni effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione, come stabilisce l’articolo 1 del DPR 633/1972. La situazione cambia radicalmente quando la vendita diventa abituale e organizzata: in quel caso l’attività configura un’impresa commerciale e richiede l’apertura della partita IVA, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% su ogni cessione.

Chi gestisce piccoli volumi di vendita occasionale di calzature online può trovare utile la guida su vendere su Etsy senza partita IVA, che chiarisce i limiti entro cui l’attività resta occasionale prima di richiedere l’apertura formale di una posizione fiscale.

Calzolai, artigiani e riparazione calzature: il regime IVA

Chi lavora come calzolaio o artigiano nella riparazione e produzione di calzature opera generalmente in regime IVA ordinario o, se rientra nei requisiti dimensionali, nel regime forfettario. Un dettaglio tecnico spesso trascurato riguarda le riparazioni: anche quando un prodotto beneficia di un’aliquota agevolata, le prestazioni di riparazione sono sempre soggette all’aliquota IVA ordinaria, indipendentemente dall’aliquota applicabile al bene riparato, perché si tratta di una prestazione di servizio successiva alla fase di produzione, non di una cessione del bene stesso. Le scarpe, comunque, non beneficiano già in partenza di aliquote ridotte, quindi sia la vendita che la riparazione di calzature scontano il 22%.

Chi sta valutando l’apertura di un’attività artigianale in questo settore può consultare la guida dedicata alla partita IVA per calzolaio, che spiega codice ATECO, contributi INPS artigiani e adempimenti fiscali specifici della categoria.

Detrazione e deducibilità dell’IVA sulle calzature per professionisti

Un professionista o un’impresa che acquista calzature per uso professionale, ad esempio scarpe da lavoro per il personale o calzature antinfortunistiche, può generalmente detrarre l’IVA pagata e dedurre il costo, a condizione che sussista il requisito di inerenza all’attività svolta. La detrazione IVA non spetta invece per l’acquisto di calzature di uso personale dell’imprenditore o del professionista che non abbiano una funzione strettamente professionale o protettiva documentabile, perché in questi casi l’Amministrazione finanziaria considera l’acquisto un consumo privato, non un costo d’impresa.

Per una panoramica più ampia sui meccanismi di detrazione IVA applicabili agli acquisti aziendali, la guida sull’articolo 19 del DPR 633/1972 dedicata alla detrazione IVA approfondisce i requisiti generali che valgono anche per il settore calzaturiero.

Confronto: IVA sulle calzature in alcuni Paesi europei

L’aliquota italiana del 22% non è un’eccezione nel panorama europeo. Le aliquote standard IVA applicate alle calzature variano da Paese a Paese, dato che la direttiva IVA dell’Unione Europea lascia ai singoli Stati membri la facoltà di fissare l’aliquota ordinaria entro un minimo del 15%, mentre l’elenco dei beni che possono beneficiare di aliquote ridotte è in larga parte armonizzato e generalmente non include le calzature comuni.

PaeseAliquota IVA ordinaria applicata alle calzature
Italia22%
Francia20%
Germania19%
Spagna21%
Austria20%

Chi vende calzature anche verso questi mercati può approfondire gli adempimenti specifici consultando le guide dedicate a IVA in Germania per aziende italiane e IVA in Francia per le imprese italiane, utili per chi gestisce un e-commerce di calzature con clientela europea diversificata.

Errori frequenti da evitare nella fatturazione delle calzature

Nella gestione quotidiana della fatturazione, alcuni errori relativi all’IVA sulle scarpe e calzature si ripetono con una certa frequenza:

  • Applicare aliquote ridotte per analogia. Capita che alcuni operatori, confondendo le calzature con altri beni agevolati come l’abbigliamento per l’infanzia in alcuni Paesi UE, applichino erroneamente un’aliquota ridotta che in Italia non esiste per questa categoria.
  • Non distinguere riparazione e vendita. Come visto, la riparazione di calzature è sempre al 22%, anche se il negozio applica per errore l’aliquota del prodotto originale.
  • Trascurare la soglia OSS nelle vendite intracomunitarie. Superare i 10.000 euro di vendite a distanza senza registrarsi al regime OSS espone a sanzioni nello Stato membro di destinazione.
  • Confondere DPI generici con dispositivi a finalità sanitaria. Solo i dispositivi di protezione con specifica destinazione sanitaria, conformi all’elenco doganale ufficiale, beneficiano dell’aliquota del 5%; le comuni scarpe antinfortunistiche restano al 22%.

Domande frequenti sull’IVA sulle scarpe e calzature

Qual è l’aliquota IVA applicata alle scarpe in Italia? 

L’aliquota IVA sulle scarpe e calzature in Italia è quella ordinaria del 22%, applicata a tutte le tipologie di calzature per adulti e bambini, sia nei negozi fisici che online, in quanto le calzature non sono incluse nelle tabelle dei beni con aliquota agevolata allegate al DPR 633/1972.

Esiste un’aliquota IVA ridotta per le scarpe dei bambini? 

No, in Italia non è prevista alcuna aliquota IVA ridotta specifica per le calzature destinate ai bambini. A differenza di altri Paesi europei che in passato hanno introdotto agevolazioni per l’abbigliamento infantile, il sistema fiscale italiano applica l’aliquota ordinaria del 22% indipendentemente dall’età del destinatario del prodotto.

Le scarpe antinfortunistiche pagano un’IVA diversa rispetto alle scarpe comuni? 

Generalmente no: le scarpe antinfortunistiche da lavoro acquistate dalle aziende per i propri dipendenti scontano l’aliquota ordinaria del 22%, salvo il caso specifico dei dispositivi di protezione individuale con finalità sanitaria certificata, che possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Se vendo scarpe usate a un privato devo applicare l’IVA? 

Se la vendita è occasionale e non configura un’attività d’impresa abituale, l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Se invece la vendita di calzature usate diventa un’attività organizzata e ripetuta nel tempo, è necessario aprire una partita IVA e applicare l’aliquota ordinaria del 22% su ogni cessione.

Come si calcola l’IVA su un paio di scarpe partendo dal prezzo finale? 

Per scorporare l’IVA da un prezzo già comprensivo di imposta, si divide il prezzo finale per 1,22. Ad esempio, un paio di scarpe venduto a 122 euro IVA inclusa ha un imponibile di 100 euro e un’IVA di 22 euro, calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 22%.

Un’azienda può detrarre l’IVA sulle scarpe da lavoro acquistate per i dipendenti? 

Sì, a condizione che le calzature siano effettivamente destinate e utilizzate per finalità professionali o di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del principio di inerenza. L’IVA sulle scarpe e calzature acquistate per finalità non professionali, invece, non è generalmente detraibile dall’impresa.

Cosa succede se vendo scarpe online a clienti di altri Paesi UE? 

Sotto la soglia di 10.000 euro annui di vendite a distanza intracomunitarie si può continuare ad applicare l’IVA italiana del 22%. Superata questa soglia, occorre applicare l’aliquota IVA del Paese di destinazione del cliente, gestendo la dichiarazione tramite il regime OSS per evitare la registrazione fiscale in ogni singolo Stato membro.

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Conclusioni

L’IVA sulle scarpe e calzature in Italia segue la regola generale dell’aliquota ordinaria al 22%, senza eccezioni per età del consumatore, stagionalità o tipologia di calzatura comune. Le uniche deroghe riguardano situazioni molto specifiche, come i dispositivi di protezione individuale a finalità sanitaria certificata, che restano comunque un’eccezione circoscritta e non la regola per il comparto calzaturiero. Per chi vende calzature online, soprattutto verso altri Paesi dell’Unione Europea, la vera complessità non riguarda tanto l’aliquota interna quanto la corretta gestione delle soglie di vendita a distanza e l’eventuale adesione al regime OSS.

Conoscere con precisione come funziona l’IVA sulle scarpe e calzature permette a consumatori, artigiani, calzolai e operatori e-commerce di evitare errori di fatturazione, sanzioni e contestazioni in caso di controllo. Per qualsiasi caso particolare, dalla vendita intracomunitaria alla fornitura di DPI aziendali, resta sempre consigliabile verificare la propria situazione specifica con un commercialista o consultando direttamente le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.


Fonti normative e ufficiali consultate: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 su Normattiva, Agenzia delle Entrate — Norme generali e aliquote IVA, Agenzia delle Entrate — FAQ regime OSS, Your Europe — Aliquote IVA transfrontaliere.

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