Partita IVA Associazioni: Guida Completa su Quando è Obbligatoria

Partita IVA Associazioni: Guida Completa su Quando è Obbligatoria

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Introduzione: La Partita IVA per le Associazioni, un Tema che Non Puoi Ignorare

Se gestisci o fai parte di un’associazione — sportiva, culturale, di volontariato, di promozione sociale — probabilmente ti sei trovato almeno una volta a chiederti: la mia associazione deve avere una partita IVA?

La risposta non è semplice, ma è fondamentale. In Italia, il rapporto tra partita IVA e associazioni è disciplinato da un intreccio normativo in continua evoluzione, che negli ultimi anni ha subito cambiamenti radicali. Il punto di partenza è il D.P.R. 633/1972 (il cosiddetto “Decreto IVA”), che regola l’imposta sul valore aggiunto nel nostro Paese. Le associazioni, tradizionalmente, godevano di un regime di esclusione dall’IVA per le loro attività istituzionali — ovvero quelle rivolte ai propri soci. Ma questo scenario sta cambiando.

Con il Decreto Legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, il Governo ha deciso di rinviare al 1° gennaio 2036 la riforma del regime IVA per gli enti associativi non commerciali, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questo non significa che il tema sia chiuso: significa che hai tempo per prepararti, e questa guida è il punto di partenza ideale.

In questo articolo trovi tutto quello che devi sapere sulla partita IVA per le associazioni: chi è obbligato ad aprirla, chi ne è esente, come si apre, quali regimi fiscali esistono, cosa cambia con le ultime riforme e quali adempimenti comporta. Ogni informazione è verificata su fonti ufficiali, in particolare sul portale dell’Agenzia delle Entrate e sulla Gazzetta Ufficiale.

1. Cos’è la Partita IVA per le Associazioni? {#cose-la-partita-iva-per-le-associazioni}

La partita IVA (o P. IVA) è un codice numerico di 11 cifre che identifica un soggetto — persona fisica, società o ente — ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Non va confusa con il codice fiscale, che identifica un’entità nei rapporti con la pubblica amministrazione in senso lato. In Italia, il codice fiscale di un ente non cambia mai; la partita IVA, invece, viene attribuita solo quando l’ente svolge attività rilevanti ai fini IVA.

Per le associazioni no profit, la partita IVA diventa necessaria nel momento in cui l’ente inizia a effettuare — in modo continuativo o sistematico — cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso, sia verso terzi che verso i propri associati. In questi casi, l’associazione entra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal DPR 633/1972 e dalle successive modifiche.

È importante capire che la partita IVA per le associazioni non implica automaticamente che si debba versare l’IVA allo Stato: esistono regimi di esenzione e regimi agevolati (come quello previsto dalla Legge 398/1991) che possono ridurre significativamente il carico burocratico e fiscale. Ma per accedere a questi regimi, la partita IVA rimane un prerequisito.

Per approfondire il funzionamento generale dell’IVA, ti consigliamo la nostra guida completa su come si calcola l’IVA.

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2. Chi è Obbligato ad Aprire la Partita IVA? {#chi-e-obbligato}

L’obbligo di dotarsi di partita IVA per le associazioni scatta quando l’ente svolge, in modo continuativo, una o più delle seguenti attività:

Attività che richiedono la Partita IVA

  • Vendita di beni o merchandising (es. abbigliamento con logo, gadget, pubblicazioni) verso soci o verso terzi
  • Prestazioni di servizi a pagamento (es. corsi, laboratori, lezioni, consulenze, affitto di spazi o attrezzature) verso soci o terzi
  • Somministrazione di alimenti e bevande (bar interni, mense, ristoranti sociali) in alcuni casi specifici
  • Contratti di sponsorizzazione con aziende o privati
  • Organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico (concerti, spettacoli, fiere)
  • Affitto di immobili o spazi a soggetti terzi
  • Servizi digitali o di formazione online con corrispettivo

Il fondamento normativo è l’articolo 1 del DPR 633/1972, che definisce il presupposto soggettivo dell’IVA: si tratta di chi esercita in modo indipendente attività d’impresa, arti o professioni. Le associazioni che svolgono attività commerciali — anche se accessorie rispetto alla missione istituzionale — rientrano in questo perimetro.

A queste categorie di enti si aggiungono, in senso più ampio, tutte le tipologie associative che il decreto-legge n. 146/2021 ha interessato con la riforma del regime IVA, ossia:

  • Enti del Terzo Settore (ETS), incluse le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS)
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
  • Associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, di categoria
  • Associazioni “generiche” ex art. 148 del TUIR (DPR 917/1986)

La chiave è semplice: se la tua associazione incassa denaro in cambio di beni o servizi — e non si tratta solo di quote associative ordinarie, donazioni o contributi pubblici senza natura di corrispettivo — la partita IVA è probabile che sia necessaria o lo diventerà.

3. Chi è Escluso dall’Obbligo? {#chi-e-escluso}

Non tutte le associazioni devono aprire la partita IVA. L’obbligo non sussiste per gli enti che percepiscono esclusivamente entrate di natura istituzionale, quali:

  • Quote associative ordinarie versate dai soci per aderire all’associazione
  • Erogazioni liberali (donazioni volontarie) senza vincoli di corrispettività
  • Contributi pubblici di natura non commerciale (es. finanziamenti da Comuni, Regioni, Stato, che non configurino un rapporto sinallagmatico)
  • 5 per mille e altre forme di raccolta fondi passiva
  • Rimborsi spese a volontari per attività non commerciali

Se il bilancio della tua associazione è composto esclusivamente da queste voci — e non c’è alcuna entrata derivante da cessione di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso — la partita IVA non è richiesta. L’associazione può continuare a operare con il solo codice fiscale.

Attenzione: le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono escluse dal nuovo obbligo IVA anche quando svolgono alcune attività tipiche, grazie alle specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e alle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 186/2025. Le associazioni Onlus sono attualmente escluse dalla riforma IVA di cui al D.L. 146/2021.

4. Le Novità del D.Lgs. 186/2025 e la Proroga al 2036 {#novita-dlgs-186-2025}

La storia della riforma IVA per le associazioni

La riforma del regime IVA per gli enti associativi ha una storia travagliata, nata da una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2010 contro l’Italia, per mancato allineamento alla Direttiva IVA 2006/112/CE. Ecco la cronologia:

DataEvento
2010La Commissione UE apre procedura d’infrazione contro l’Italia sull’IVA per associazioni
2021D.L. 146/2021 introduce la riforma (art. 5, comma 15-quater)
Legge di Bilancio 2022Prima decorrenza fissata al 1° gennaio 2024
D.L. 51/2023Proroga al 1° luglio 2024
D.L. 215/2023Proroga al 1° gennaio 2025
D.L. 202/2024Proroga al 1° gennaio 2026
D.Lgs. 186/2025Proroga al 1° gennaio 2036

Cosa prevede il D.Lgs. 186/2025

Il Decreto Legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025, introduce misure di grande rilievo per il mondo associativo:

1. Proroga decennale del regime IVA (art. 6) Il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti non commerciali associativi verso i propri soci è rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036. Ciò significa che fino al 31 dicembre 2035 le associazioni possono continuare a operare senza aprire la partita IVA per le sole attività istituzionali verso soci.

2. Nuova soglia forfettaria per ODV e APS (art. 2) La soglia di ricavi per accedere al regime forfettario previsto dal Codice del Terzo Settore (art. 86 D.Lgs. 117/2017) è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro, armonizzandola con la soglia generale del regime forfettario ordinario.

3. Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per ODV e APS in regime forfettario (art. 5) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario sono esonerate dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini, ricevute fiscali) e dalla tenuta del registratore di cassa.

4. Aliquota IVA al 5% per le imprese sociali (art. 3) Le imprese sociali costituite in forma societaria beneficiano ora dell’aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a soggetti fragili.

5. Nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore Disciplina la tassazione delle plusvalenze quando un bene strumentale passa dall’attività commerciale a quella istituzionale, permettendo la sospensione dell’imposizione fino alla successiva destinazione commerciale del bene.

6. Sport dilettantistico: aggiornamento della Legge 398/1991 Il riferimento normativo è aggiornato alle “associazioni e società sportive dilettantistiche” di cui al D.Lgs. 36/2021, con il limite di 400.000 euro di ricavi commerciali per l’accesso al regime agevolato.

Cosa resta invariato fino al 2036: Il regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 4, comma 4, del decreto IVA). Inclusa la somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi delle APS verso soci.

5. Differenza tra Codice Fiscale e Partita IVA per Associazioni {#codice-fiscale-vs-partita-iva}

È fondamentale non confondere i due strumenti. Ecco un confronto chiaro:

CaratteristicaCodice FiscalePartita IVA
Chi lo ottieneTutte le associazioni, alla costituzioneSolo chi svolge attività commerciali
Quando si richiedeContestualmente alla costituzione dell’enteQuando si avviano attività commerciali/imponibili
Numero di cifre11 cifre numeriche (per enti)11 cifre numeriche
ObbligatorioSempreSolo se ci sono attività rilevanti IVA
Modulo di richiestaAA5/6 (persone fisiche) / AA7/10 (enti)AA7/10 (stessa richiesta)
Cambia nel tempoNo (la composizione rimane invariata)Può essere chiusa o modificata
Usato perRapporti con PA, contratti, RUNTSFatturazione, dichiarazione IVA, F24

Un’associazione con il solo codice fiscale può svolgere attività istituzionali non commerciali senza altri adempimenti IVA. Nel momento in cui avvia attività commerciali, deve aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o prima dell’inizio).

6. Come Aprire la Partita IVA per un’Associazione: il Modello AA7/10 {#come-aprire-aa710}

L’apertura della partita IVA per le associazioni avviene attraverso la compilazione e presentazione del modello AA7/10, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa indicare nel modello AA7/10

Il modello AA7/10 richiede una serie di informazioni fondamentali:

  • Denominazione dell’associazione e sede legale
  • Codice fiscale (già attribuito all’ente)
  • Natura giuridica (associazione non riconosciuta, ETS, ASD, ecc.)
  • Codice ATECO relativo all’attività prevalente svolta
  • Data di inizio attività commerciale
  • Regime fiscale scelto (ordinario, semplificato, Legge 398/91)
  • Dati del legale rappresentante (presidente o chi ha la firma)

Modalità di presentazione

Il modulo può essere presentato in tre modi:

  1. Di persona, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con documento d’identità del rappresentante legale
  2. Telematicamente, tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), direttamente o tramite intermediario abilitato
  3. A mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’ufficio competente

Il modello AA7/10 può anche essere compilato tramite il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo portale. Per ulteriori dettagli tecnici sulla fatturazione dopo l’apertura della partita IVA, ti consigliamo la nostra guida sull’art. 21 DPR 633/1972.

Comunicazione alla SIAE per il regime 398/91

Se l’associazione intende optare per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991, al momento dell’apertura della partita IVA è necessario inviare una comunicazione (tramite raccomandata o PEC) all’Agenzia SIAE competente per territorio. Questa comunicazione è distinta dalla presentazione del modello AA7/10.

Cosa succede dopo

Dopo la presentazione del modello AA7/10, l’Agenzia delle Entrate attribuisce la partita IVA e rilascia un certificato di attribuzione. Da quel momento scattano gli obblighi fiscali connessi all’attività commerciale: tenuta dei registri IVA, emissione di fatture o scontrini fiscali, liquidazione periodica dell’IVA, presentazione della dichiarazione annuale IVA.

7. Codice ATECO per le Associazioni: Come Sceglierlo {#codice-ateco}

Il Codice ATECO (Attività Economica) è una classificazione alfanumerica che identifica il tipo di attività economica svolta dall’ente. La sua scelta corretta è fondamentale: sbagliare il codice ATECO può generare problemi nelle dichiarazioni fiscali e, in alcuni casi, anche sanzioni.

Come funziona il sistema ATECO

Il sistema ATECO è strutturato in sezioni, divisioni, gruppi, classi e sottocategorie. I codici più comuni per le associazioni sono:

Tipo di AssociazioneSettore ATECO di riferimento
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)93.1x – Attività sportive
Associazioni culturali90.0x – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Associazioni di promozione sociale88.9x – Assistenza sociale non residenziale
Organizzazioni di volontariato88.9x o 94.9x a seconda dell’attività
Associazioni di categoria/sindacali94.1x, 94.2x
Enti del Terzo Settore (vario)Dipende dall’attività principale

Come scegliere il codice ATECO giusto

Il codice ATECO va scelto in base all’attività prevalente svolta dall’associazione — non necessariamente quella che genera più entrate, ma quella che rappresenta meglio la missione istituzionale. In presenza di attività miste, è possibile indicare più codici ATECO (uno principale e più secondari).

Per verificare i codici ATECO aggiornati, è possibile consultare il classificatore ATECO direttamente sul sito dell’ISTAT o sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

8. Regimi Fiscali Disponibili per le Associazioni con Partita IVA {#regimi-fiscali}

Una volta aperta la partita IVA, le associazioni devono scegliere il proprio regime fiscale. Questa scelta è cruciale: determina il livello di semplificazione contabile, gli adempimenti periodici e la quota di IVA detraibile.

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Schema dei principali regimi fiscali

Regime FiscaleA chi si applicaVantaggiLimiti
Regime ordinarioTutte le associazioni con P.IVADetrazione IVA integrale, nessun limite di volume d’affariContabilità complessa, obblighi dichiarativi ampi
Regime semplificatoAssociazioni con ricavi ≤ 500.000 € (servizi) o ≤ 800.000 € (altri settori)Contabilità semplificataNon ammesso per alcune categorie
Legge 398/1991ASD, SSD, associazioni con ricavi commerciali ≤ 400.000 €IVA forfettaria al 50% delle entrate, IRES agevolata, pochi adempimentiLimite ricavi, non applicabile a tutte le associazioni
Regime forfettario ETS (art. 86 CTS)ODV e APS con ricavi ≤ 85.000 € (novità D.Lgs. 186/2025)IVA e imposte calcolate forfettariamenteSolo per attività commerciali accessorie

Il regime della Legge 398/1991: il più vantaggioso per le ASD

Il regime aggiornato dalla Legge n. 398/1991 è particolarmente conveniente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e per le SSD. Consente di:

  • Determinare l’IVA in modo forfettario, applicando una detrazione del 50% sull’IVA a debito (senza necessità di tenere i registri IVA degli acquisti)
  • Calcolare l’imposta sul reddito in modo agevolato
  • Evitare la presentazione della dichiarazione IVA annuale
  • Non emettere fattura per le entrate istituzionali da soci (fino alla piena operatività della riforma IVA)

Per accedere al regime 398/91 è necessario che i ricavi da attività commerciale non abbiano superato, nell’anno precedente, la soglia di 400.000 euro (limite aggiornato dal D.Lgs. 186/2025 in coerenza con la Legge 232/2016).

Per approfondire come funziona la liquidazione IVA periodica, consulta la nostra guida sul calcolo IVA trimestrale.

9. IVA e Associazioni: Regime di Esclusione vs Regime di Esenzione {#regime-esclusione-vs-esenzione}

Uno dei punti più tecnici — e spesso fraintesi — riguarda la distinzione tra regime di esclusione e regime di esenzione dall’IVA. Comprendere questa differenza è essenziale per capire perché il D.Lgs. 186/2025 è stato accolto con sollievo dall’intero settore non profit.

Regime di Esclusione (status attuale fino al 2035)

Il regime di esclusione dall’IVA significa che determinate operazioni sono del tutto fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Tecnicamente, manca uno dei presupposti fondamentali del tributo (soggettivo, oggettivo o territoriale). In pratica:

  • L’associazione non è soggetto passivo IVA per quelle operazioni
  • Non è necessaria la partita IVA per le sole attività istituzionali
  • Non esistono obblighi di fatturazione, registrazione o dichiarazione IVA per tali entrate
  • Le entrate da soci non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai sensi dell’art. 148 del TUIR)

Questo è lo status che si applica fino al 31 dicembre 2035 per le attività istituzionali degli enti associativi.

Regime di Esenzione (applicabile dal 2036)

Il regime di esenzione dall’IVA è concettualmente diverso: le operazioni rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ma ne sono esenti per una specifica previsione normativa (art. 10 del DPR 633/1972, che recepisce l’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE). Questo significa che:

  • L’associazione diventa soggetto passivo IVA anche per le attività istituzionali verso soci
  • È necessaria la partita IVA
  • L’IVA non viene addebitata al socio, ma l’ente deve comunque emettere fattura (esente IVA) o scontrino fiscale
  • Scattano obblighi di registrazione, dichiarazione e pro-rata di detraibilità
  • Le operazioni esenti limitano la detraibilità dell’IVA sugli acquisti (pro-rata)

Il passaggio dall’esclusione all’esenzione è neutro sul piano delle entrate dello Stato (nessuna nuova imposta), ma molto gravoso sul piano burocratico per le associazioni.

CaratteristicaEsclusione IVAEsenzione IVA
Operazioni nel campo IVANo
Partita IVA necessariaNo (per sole att. istituzionali)
Fattura obbligatoriaNoSì (esente IVA)
IVA addebitata al socioNoNo
Dichiarazione IVANo
Registri IVANo
Pro-rata detraibilitàNon applicabileApplicabile
In vigoreFino al 31/12/2035Dal 01/01/2036

Per capire come funzionano le aliquote IVA e i regimi di esenzione nel sistema italiano, leggi anche la nostra guida completa alle aliquote IVA.

10. Attività Commerciali vs Attività Istituzionali: la Distinzione Chiave {#attivita-commerciali-vs-istituzionali}

La distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale è il cuore del regime fiscale delle associazioni. È questa distinzione a determinare se la partita IVA è necessaria, quali redditi sono imponibili e quale regime fiscale applicare.

Attività Istituzionale (non commerciale)

L’attività istituzionale è quella che realizza direttamente gli scopi dell’associazione, rivolta ai soci in quanto tali, senza finalità di lucro. Esempi:

  • Corsi di formazione tenuti da un’associazione culturale ai propri soci, a fronte di quote associative supplementari
  • Attività sportiva svolta da un’ASD per i propri tesserati
  • Servizi sociali di un’OdV a favore di soggetti fragili
  • Riunioni, assemblee, attività associative tipiche

Fino al 31/12/2035, queste attività restano nel regime di esclusione IVA, grazie alla proroga introdotta dal D.Lgs. 186/2025.

Attività Commerciale

L’attività commerciale è quella svolta verso terzi (non soci) o, in certi casi, anche verso soci, con modalità imprenditoriali. Esempi:

  • Vendita di prodotti a clienti non soci
  • Affitto di spazi o attrezzature a soggetti terzi
  • Sponsorizzazioni e pubblicità
  • Organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico
  • Corsi tenuti a persone che non sono soci dell’associazione

Le attività commerciali delle associazioni sono già oggi soggette a IVA e richiedono la partita IVA. Non cambia nulla con la proroga al 2036 per questa categoria di operazioni.

La Zona Grigia: i “Corrispettivi Specifici”

I cosiddetti corrispettivi specifici sono le quote versate dai soci — oltre alla quota associativa ordinaria — per partecipare a specifiche attività o fruire di particolari servizi dell’associazione (es. quota per partecipare a un corso di yoga in un’associazione di promozione sociale; quota per utilizzare il campo da tennis di un’ASD).

Fino al 31/12/2035, questi corrispettivi specifici restano fuori campo IVA (regime di esclusione). Dal 1° gennaio 2036, entreranno nel regime di esenzione IVA, con tutti gli obblighi connessi.

11. Fatturazione Elettronica per le Associazioni {#fatturazione-elettronica}

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in Italia dal 2019 (in generale) e dal 2024 anche per i piccoli operatori precedentemente esonerati. Le associazioni con partita IVA non fanno eccezione.

Come funziona la fattura elettronica

Le fatture elettroniche devono essere:

  • Redatte in formato XML (non un semplice PDF)
  • Trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate
  • Conservate digitalmente per almeno 10 anni

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la versione 1.9 del tracciato XML, che ha introdotto nuovi tipi di documento (tra cui il TD29 per la comunicazione di omessa o irregolare fatturazione).

Fatturazione elettronica per le associazioni: obblighi attuali

SituazioneObbligo fattura elettronica
Associazione con P.IVA (regime ordinario/semplificato)Sì, obbligatoria per tutte le operazioni imponibili
Associazione in regime Legge 398/1991Obbligatoria per le attività commerciali verso soggetti passivi IVA
Associazione con P.IVA che fattura alla PASempre obbligatoria tramite SDI
Associazione senza P.IVA (solo cod. fiscale)Non applicabile
OdV e APS in regime forfettario (D.Lgs. 186/2025)Esonerata dagli obblighi di certificazione corrispettivi

Per comprendere tutti gli obblighi connessi all’emissione di fatture, incluse le regole sull’emissione differita e il reverse charge, consulta la nostra guida dettagliata sull’art. 21 DPR 633/1972.

Strumenti per la fatturazione elettronica

Le associazioni con partita IVA possono emettere fatture elettroniche tramite:

  1. Il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (fattura web, accessibile tramite il portale Entratel/Fisconline)
  2. Software di fatturazione commerciali (con o senza abbonamento)
  3. Un intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente fiscale)

12. Adempimenti Fiscali Periodici dopo l’Apertura della Partita IVA {#adempimenti-fiscali}

Avere la partita IVA significa fare i conti con un insieme di adempimenti periodici che non possono essere ignorati. Ecco una panoramica strutturata degli obblighi per un’associazione in regime ordinario o semplificato.

Adempimenti periodici principali

AdempimentoFrequenzaNote
Liquidazione IVAMensile o trimestraleCalcolo IVA a debito – IVA a credito
Versamento IVAMensile (entro 16 del mese) o trimestrale (con maggiorazione 1%)Tramite modello F24
LIPE (Comunicazione liquidazioni periodiche)TrimestraleTelematica tramite Agenzia delle Entrate
Dichiarazione IVA annualeAnnuale (febbraio-aprile)Modello IVA
Modello EASUna tantum + variazioniPer enti associativi, per comunicare dati fiscali
Dichiarazione dei redditi (IRES)AnnualeSe l’ente ha redditi imponibili
Bilancio annualeAnnualeObbligatorio per ETS iscritti al RUNTS
Tenuta registri IVAContinuaRegistro vendite + registro acquisti
Conservazione documenti fiscali10 anniFatture, ricevute, scontrini

Adempimento specifico: il Modello EAS

Il modello EAS (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi) deve essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione — o entro 60 giorni da modifiche rilevanti. È uno strumento attraverso cui l’ente dichiara la propria natura, la struttura democratica, i requisiti per accedere al regime agevolato dell’art. 148 TUIR.

Pro-rata IVA: cosa cambia per le associazioni miste

Se l’associazione svolge sia attività esenti (o istituzionali) che attività imponibili IVA, la detraibilità dell’IVA sugli acquisti è limitata dalla regola del pro-rata. La percentuale si calcola ogni anno come rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni (imponibili + esenti). Per approfondire il funzionamento del credito e del debito IVA, consulta la nostra guida sul calcolo IVA.

13. Tabelle di Riepilogo {#tabelle-riepilogo}

Tabella 1 — Chi deve aprire la Partita IVA (al 2026)

Tipo di associazioneAttività svoltaPartita IVA necessaria?
Qualsiasi associazioneSolo quote associative, donazioni, contributi pubbliciNo
Qualsiasi associazioneVendita di beni o servizi a terzi
ASD / SSDAttività sportiva verso soci (corrispettivi specifici)No (fino al 2035)
ASD / SSDVendita merchandising, sponsorizzazioni
ETS (OdV, APS)Attività istituzionale verso sociNo (fino al 2035)
ETS (OdV, APS)Attività commerciale accessoria > 85.000 €
Associazione culturaleSolo attività verso sociNo (fino al 2035)
Associazione culturaleCorsi aperti al pubblico, biglietteria, affitti

Tabella 2 — Trattamento IVA delle principali entrate associative

Tipo di entrataRegime IVA attuale (fino al 2035)Regime dal 2036
Quota associativa ordinariaEsclusa (fuori campo)Esclusa (non cambia)
Corrispettivi specifici da sociEsclusa (fuori campo)Esente IVA
Erogazioni liberali (donazioni)Esclusa (fuori campo)Esclusa (non cambia)
Contributi pubblici (non corrispettivi)Esclusa (fuori campo)Esclusa
Servizi a terzi (commerciali)Imponibile IVAImponibile IVA
SponsorizzazioniImponibile IVAImponibile IVA
Affitto di beni immobiliEsente o imponibile (vedi regime)Esente o imponibile
Raccolta fondi occasionaleEsclusa (entro limiti)Da verificare

Tabella 3 — Confronto tra i regimi fiscali per associazioni con P.IVA

OrdinarioSemplificatoLegge 398/1991Forfettario ETS
Chi può usarloTuttiRicavi ≤ soglieASD/SSD, limit. altre ass.OdV e APS ≤ 85.000 €
Limite ricavi commercialiNessuno500.000-800.000 €400.000 €85.000 €
IVAAliquota ordinariaAliquota ordinariaForfettaria (50%)Forfettaria
ContabilitàOrdinariaSemplificataMolto semplificataSemplificata
Dichiarazione IVANo (salvo eccezioni)No
Registri IVARegistro unicoSemplificati

FAQ — Domande Frequenti sulla Partita IVA per Associazioni {#faq}

Domanda 1: Un’associazione culturale che organizza corsi di teatro per i soci deve aprire la partita IVA?

Dipende. Se i corsi sono rivolti esclusivamente ai propri soci, che versano quote associative o corrispettivi specifici per partecipare alle attività istituzionali dell’ente, fino al 31 dicembre 2035 non è necessario aprire la partita IVA, grazie alla proroga introdotta dal D.Lgs. 186/2025. Se invece i corsi sono aperti al pubblico o a soggetti non soci, le entrate configurano un’attività commerciale e la partita IVA diventa obbligatoria.

Domanda 2: Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) ha sempre bisogno della partita IVA?

No. Un’ASD che svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica verso i propri tesserati, incassando solo quote associative e corrispettivi specifici per la pratica sportiva, non è obbligata ad aprire la partita IVA fino al 2035. Tuttavia, se l’ASD ha entrate da sponsorizzazioni, vendita di prodotti, affitto di campi a terzi o eventi a pagamento aperti al pubblico, la partita IVA è necessaria per queste attività commerciali.

Domanda 3: Qual è la differenza pratica tra un’associazione esclusa dall’IVA e una esente IVA?

Sono due status giuridici completamente diversi. Nel regime di esclusione (quello attuale per le att. istituzionali), l’associazione non è nemmeno un soggetto passivo IVA: non deve aprire partita IVA per quelle operazioni, non emette fattura, non tiene i registri IVA. Nel regime di esenzione (quello che entrerà in vigore nel 2036), l’associazione è soggetto passivo IVA ma non applica l’imposta: deve avere la partita IVA, emettere fatture esenti, tenere i registri e presentare la dichiarazione annuale IVA. In entrambi i casi il socio non paga l’IVA, ma il peso burocratico è radicalmente diverso.

Domanda 4: Come si apre la partita IVA per un’associazione? Qual è la procedura esatta?

L’apertura avviene tramite il modello AA7/10, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello può essere presentato di persona all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, telematicamente tramite il portale Entratel/Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato (es. commercialista). Bisogna indicare la denominazione dell’ente, la sede, il codice fiscale già attribuito, il codice ATECO dell’attività prevalente, la data di inizio attività e il regime fiscale scelto. L’Agenzia delle Entrate rilascerà il certificato di attribuzione della partita IVA.

Domanda 5: Un’associazione no profit può scegliere il regime forfettario?

Il regime forfettario ordinario (Legge 190/2014) è pensato per le persone fisiche e i professionisti, non per gli enti associativi. Le associazioni, invece, possono accedere al regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 (se ASD, SSD o enti assimilati con ricavi ≤ 400.000 €) oppure al regime forfettario del Codice del Terzo Settore (art. 86 D.Lgs. 117/2017), riservato a OdV e APS con ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia aggiornata dal D.Lgs. 186/2025).

Domanda 6: Con la partita IVA, l’associazione deve emettere fattura elettronica anche per i soci?

Se l’associazione ha la partita IVA e svolge attività imponibili o esenti IVA, deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per le operazioni con soggetti passivi IVA. Per le operazioni verso i soci (persone fisiche non in partita IVA), può emettere fattura elettronica (in formato XML tramite SDI) o, in alternativa, scontrino/ricevuta fiscale (se non è esonerata da tale obbligo). Le OdV e le APS in regime forfettario (art. 86 CTS) sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026, grazie al D.Lgs. 186/2025.

Domanda 7: Un’associazione con partita IVA può detrarre l’IVA sugli acquisti?

Sì, ma con limitazioni. L’IVA sugli acquisti è detraibile solo nella misura in cui gli acquisti sono legati all’attività commerciale (imponibile IVA). Se l’associazione svolge anche attività esenti o istituzionali, si applica il meccanismo del pro-rata di detraibilità: la percentuale di IVA detraibile si calcola ogni anno come rapporto tra le operazioni imponibili e il totale delle operazioni (imponibili + esenti). Un’associazione principalmente istituzionale, con una piccola quota di attività commerciale, avrà un pro-rata molto basso e detrarrà pochissima IVA.

Domanda 8: Cosa succede se un’associazione svolge attività commerciale senza avere la partita IVA?

Non aprire la partita IVA quando se ne ricorrono i presupposti configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate può procedere all’apertura d’ufficio della partita IVA e applicare sanzioni che vanno da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997), oltre alle sanzioni per l’omessa o irregolare fatturazione e per il mancato versamento dell’IVA. In caso di evasione ripetuta o di importi rilevanti, possono configurarsi anche conseguenze penali.

Domanda 9: La proroga al 2036 riguarda tutte le associazioni allo stesso modo?

La proroga al 2036 (D.Lgs. 186/2025) riguarda esclusivamente le attività istituzionali verso soci, ovvero quelle che il D.L. 146/2021 avrebbe voluto portare nel regime di esenzione IVA. Le associazioni che già svolgono attività commerciali verso terzi erano e restano obbligate ad aprire la partita IVA anche prima del 2036. La proroga non è un “condono” né uno stop alla riforma: è un rinvio per permettere al settore di prepararsi adeguatamente.

Domanda 10: Cos’è il RUNTS e ha effetti sulla partita IVA di un’associazione?

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il registro istituito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) in cui devono iscriversi gli enti che vogliono qualificarsi come ETS e accedere alle relative agevolazioni fiscali. L’iscrizione al RUNTS non determina di per sé l’obbligo di avere la partita IVA, ma gli enti iscritti al RUNTS che svolgono attività commerciali sono comunque tenuti ad aprirla. Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (regime fiscale degli ETS), che si applica ai soggetti iscritti al RUNTS e introduce agevolazioni specifiche per le attività di interesse generale.

Domanda 11: Quali entrate di un’associazione non concorrono mai al reddito imponibile, indipendentemente dalla partita IVA?

Ai sensi dell’art. 148 del TUIR (DPR 917/1986), non si considerano commerciali — e quindi non concorrono al reddito imponibile — le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso soci, in cambio di quote o contributi associativi. Queste entrate sono “de-commercializzate” a condizione che l’ente rispetti specifici requisiti statutari (divieto di distribuzione degli utili, gestione democratica, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, apertura effettiva ai soci). La partita IVA non cambia il trattamento ai fini IRES (imposta sui redditi) di queste entrate.

Domanda 12: Come si calcola l’IVA da versare per un’associazione in regime ordinario?

Un’associazione con partita IVA in regime ordinario versa la differenza tra IVA a debito (applicata sulle vendite e sui servizi erogati) e IVA a credito (pagata sugli acquisti). La liquidazione può essere mensile o trimestrale (per chi ha ricavi sotto le soglie previste). I contribuenti trimestrali applicano una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi per i primi tre trimestri. Per calcolare rapidamente l’IVA da applicare o da scorporare, puoi usare il nostro calcolatore IVA gratuito.

Conclusioni {#conclusioni}

La questione della partita IVA per le associazioni è uno dei temi fiscali più articolati del panorama italiano — un intreccio tra normativa nazionale, direttive europee e continui rinvii che ha tenuto in sospeso migliaia di enti per anni.

Con il D.Lgs. 186/2025, il legislatore ha scelto la strada della gradualità: la riforma che avrebbe trasformato migliaia di associazioni in soggetti passivi IVA (con tutti gli obblighi connessi) è stata rinviata di 10 anni, al 2036. Non è una cancellazione — è un’opportunità di prepararsi.

Quello che è già certo, oggi, è che:

  1. Le associazioni che svolgono attività commerciali (verso terzi o con carattere imprenditoriale) hanno già l’obbligo di aprire la partita IVA, indipendentemente dalla proroga.
  2. Le associazioni con sole entrate istituzionali (quote, donazioni, contributi) non hanno bisogno della partita IVA e possono continuare a operare con il solo codice fiscale.
  3. Dal 2036, il regime di esenzione IVA entrerà in vigore per le attività istituzionali verso soci, rendendo la partita IVA obbligatoria per quasi tutte le associazioni che erogano servizi ai propri associati.

Il consiglio pratico è di non aspettare il 2036: analizzare già oggi le proprie entrate, verificare se siano presenti attività commerciali che richiedono la partita IVA, e — se necessario — strutturarsi adeguatamente con il supporto di un commercialista esperto in fiscalità del Terzo Settore.

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Fonti Ufficiali


Questo articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale o legale. La normativa in materia di IVA e fiscalità delle associazioni è soggetta a frequenti aggiornamenti. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un commercialista o un consulente esperto in diritto tributario del Terzo Settore.

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