IVA sui Farmaci e Medicinali: Guida alle Aliquote, Esenzioni e Normativa Vigente
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L’IVA sui farmaci e medicinali è uno degli argomenti fiscali più rilevanti per consumatori, farmacisti, aziende farmaceutiche e professionisti sanitari. In Italia, l’imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali segue regole articolate che dipendono dalla tipologia del prodotto, dalla sua classificazione doganale e dalla modalità di dispensazione. Capire correttamente come funziona l’IVA sui farmaci e medicinali permette di evitare errori fiscali, ottimizzare la gestione contabile e tutelare i propri diritti come contribuente o operatore del settore.
Questa guida analizza nel dettaglio le aliquote IVA applicabili ai diversi prodotti del comparto farmaceutico, le esenzioni previste per le prestazioni sanitarie, le regole per dispositivi medici e integratori alimentari, e le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Troverai tabelle riepilogative, esempi pratici, riferimenti alle fonti normative ufficiali e risposte alle domande più frequenti.
1. Quadro normativo di riferimento {#quadro-normativo}
La disciplina dell’IVA sui farmaci e medicinali in Italia trova la sua fonte principale nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (il cosiddetto “Decreto IVA”), e in particolare nella Tabella A allegata, che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquote ridotte rispetto a quella ordinaria del 22%.
Per i medicinali, la norma cardine è il numero 114 della Tabella A, Parte III del DPR 633/72, che stabilisce l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di:
“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”
Un’importante norma di interpretazione autentica è stata introdotta dall’art. 1, comma 3, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha esteso l’aliquota ridotta del 10% ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata doganale. Questa interpretazione è stata confermata da numerosi interpelli dell’Agenzia delle Entrate negli anni successivi, da ultimo con la risposta n. 88 del 4 aprile 2025.
Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che riorganizza sistematicamente la normativa vigente. Le aliquote IVA rimangono invariate (4%, 5%, 10%, 22%): il Testo Unico si limita a riordinare le disposizioni, senza modificare le regole sostanziali sull’IVA farmaci.
Fonti normative ufficiali:
2. Le aliquote IVA sui farmaci: panoramica {#aliquote-iva-farmaci}
In Italia esistono tre aliquote IVA ordinarie applicabili ai prodotti farmaceutici e sanitari: il 4%, il 10% e il 22%. A queste si aggiunge la possibilità di esenzione IVA per determinate prestazioni sanitarie.
La regola di base è la seguente:
- Farmaci con autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dispensati con ricetta medica (classe A e C) → IVA 10%
- Farmaci da banco (OTC), ossia acquistabili senza ricetta medica → IVA 22%
- Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti abilitati → esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/72)
Questa distinzione è il punto di partenza per orientarsi nella complessità dell’IVA sui farmaci e medicinali, che si arricchisce di sfumature non appena si considerano le categorie di prodotti al confine tra medicinale, dispositivo medico, integratore e cosmetico.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, le aliquote ridotte costituiscono un’eccezione all’aliquota ordinaria e, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, devono essere interpretate restrittivamente: non sono applicabili per analogia, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa.
3. Farmaci da banco (OTC): IVA al 22% {#farmaci-da-banco}
I farmaci da banco, detti anche OTC (Over The Counter), sono i medicinali che il consumatore può acquistare senza prescrizione medica, pagando l’intero costo di tasca propria. In Italia a questi prodotti si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Questa scelta del legislatore italiano è stata a lungo oggetto di critiche e dibattiti: molti operatori del settore e associazioni di consumatori ritengono che i farmaci da banco, in quanto prodotti con finalità terapeutica, meritino un trattamento agevolato. Tuttavia, la normativa vigente non prevede agevolazioni per questa categoria, che resta assoggettata alla medesima aliquota applicata ai beni di consumo ordinari.
Esempi di farmaci da banco soggetti a IVA al 22%:
- Antidolorifici, antipiretici e antinfiammatori acquistabili liberamente
- Antitosse, mucolitici e decongestionanti nasali senza obbligo di ricetta
- Antiacidi e farmaci per la digestione
- Colliri idratanti e soluzioni fisiologiche non classificate come medicinali con AIC
- Prodotti per la cura delle ferite superficiali non classificati in voce 3004
Il fatto che un prodotto venga venduto in farmacia non è di per sé sufficiente a garantirgli l’aliquota ridotta: è la classificazione merceologica e normativa del prodotto a determinare il trattamento IVA corretto.
4. Farmaci su prescrizione medica: IVA al 10% {#farmaci-prescrizione}
I farmaci soggetti a prescrizione medica, compresi quelli inseriti nelle classi di rimborsabilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10% ai sensi del numero 114 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72.
Rientrano in questa categoria:
- Medicinali di classe A (totalmente a carico del SSN): antibiotici, farmaci cardiologici, oncologici, neurologici ecc.
- Medicinali di classe C con prescrizione: farmaci a totale carico del paziente ma dispensati solo con ricetta medica
- Specialità medicinali in generale, purché in possesso di AIC rilasciata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) o dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali)
- Medicinali pronti per l’uso preparati a livello industriale e condizionati per la vendita al minuto
La classificazione come “medicinale” ai fini IVA segue la definizione normativa contenuta nel D.Lgs. 219/2006 (Codice comunitario dei medicinali): una sostanza o associazione di sostanze che può essere somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Per i medicinali soggetti a rimborso SSN, il prezzo al pubblico è fissato dall’AIFA e l’IVA al 10% è inclusa nel prezzo stesso. Il paziente non paga direttamente l’IVA in farmacia: questa viene gestita nella filiera distributiva tra azienda farmaceutica, grossista e farmacia.
5. Prodotti omeopatici e fitoterapici {#omeopatici}
Il numero 114 della Tabella A include espressamente i prodotti omeopatici nell’ambito dei medicinali soggetti all’IVA al 10%. Questo vale per i prodotti omeopatici regolarmente registrati come medicinali secondo la normativa europea (Direttiva 2001/83/CE) e nazionale (D.Lgs. 219/2006).
La situazione dei prodotti fitoterapici è invece più articolata:
- I fitoterapici con AIC come medicinali (medicina erboristeria tradizionale registrata) beneficiano dell’IVA al 10%
- I preparati erboristici commercializzati come integratori alimentari o prodotti cosmetici, senza AIC come medicinale, seguono le regole della rispettiva categoria merceologica
È importante non confondere l’utilizzo terapeutico di un prodotto con la sua classificazione normativa: un prodotto può essere usato a scopo terapeutico pur non essendo classificato come medicinale, e in quel caso non beneficerà dell’aliquota ridotta prevista per i medicinali.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato più volte che la classificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella Nomenclatura Combinata è determinante per stabilire l’aliquota IVA applicabile, e non è sufficiente la sola destinazione d’uso dichiarata dal produttore.
6. Dispositivi medici e classificazione doganale {#dispositivi-medici}
La questione dell’IVA sui dispositivi medici è una delle più complesse e dibattute nel settore farmaceutico. La distinzione tra medicinale e dispositivo medico è cruciale ai fini dell’aliquota IVA applicabile.
Definizione di dispositivo medico
Secondo il Regolamento UE 2017/745, il dispositivo medico è qualunque strumento, apparecchio, software, materiale o altro articolo destinato a essere impiegato sull’uomo per finalità mediche specifiche (diagnosi, prevenzione, monitoraggio, trattamento di malattie o lesioni), la cui principale azione non è ottenuta mediante meccanismi farmacologici, immunologici o metabolici.
Quando si applica l’IVA al 10% ai dispositivi medici
Grazie alla norma di interpretazione autentica della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 3, L. 145/2018), l’aliquota IVA del 10% si applica anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata.
La voce 3004 comprende: “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.”
Con la risposta n. 88 del 4 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio con riferimento a un collirio confezionato in monodose: classificato dall’ADM nella voce 3004, beneficia dell’IVA al 10% nonostante fosse commercializzato come dispositivo medico.
Procedura per la classificazione
Per accertare la corretta aliquota IVA di un dispositivo medico, il produttore o importatore deve:
- Richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un accertamento tecnico sulla classificazione doganale del prodotto
- Ottenere il parere tecnico con indicazione della voce della Nomenclatura Combinata
- Applicare l’aliquota IVA corrispondente in base alla classificazione ottenuta
- In caso di dubbi, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate
Attenzione: non tutti i dispositivi medici rientrano automaticamente nella voce 3004. Un dispositivo come un apparecchio per radiazioni (esempio esaminato nella risposta n. 306/2025) può essere classificato in voci diverse, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.
7. Integratori alimentari: quale aliquota IVA? {#integratori}
Gli integratori alimentari costituiscono una categoria a sé stante, con regole IVA distinte da quelle dei medicinali. In linea di principio, gli integratori alimentari non beneficiano dell’aliquota IVA ridotta prevista per i medicinali, perché non espressamente contemplati nel numero 114 della Tabella A.
Tuttavia, la classificazione doganale può aprire la porta all’aliquota ridotta:
- Gli integratori classificati nella voce doganale 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) possono beneficiare dell’IVA al 10% in base al numero 80 della Tabella A, Parte III (risposta AE n. 305/2025)
- Gli integratori classificati nella voce 1806 (preparazioni alimentari contenenti cacao) possono beneficiare dell’IVA al 10% in base al numero 64 della stessa tabella (risposta AE n. 64/2026)
- Per gli integratori classificati in altre voci doganali si applica l’aliquota ordinaria del 22%
Anche in questo caso il parere dell’ADM è determinante: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 61 e 64 del 3 marzo 2026, riferite rispettivamente a una medicazione per ferite e a una serie di integratori per la nutrizione sportiva, l’IVA ridotta al 10% si applica solo quando la classificazione doganale lo consente espressamente.
Schema riassuntivo per gli integratori:
| Classificazione doganale | Norma di riferimento | Aliquota IVA |
| Voce 2106 (NC) | n. 80, Tab. A, Parte III | 10% |
| Voce 1806 (NC) | n. 64, Tab. A, Parte III | 10% |
| Voce 3004 (NC) – base di sostanze terapeutiche | n. 114, Tab. A, Parte III | 10% |
| Altre voci | Nessuna norma di riduzione | 22% |
8. Sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione {#sostanze-farmaceutiche}
Il numero 114 della Tabella A, Parte III, include nel regime IVA agevolato al 10% anche le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione che le farmacie sono obbligatoriamente tenute a detenere secondo la Farmacopea Ufficiale Italiana.
La Farmacopea Ufficiale è pubblicata dal Ministero della Salute e aggiornata periodicamente: definisce gli standard di qualità, purezza e dosaggio di sostanze farmaceutiche, preparazioni galeniche e materiali impiegati in campo medicinale. Le farmacie che detengono tali sostanze per allestire preparazioni galeniche (magistrali o officinali) su richiesta del medico o del paziente applicheranno l’aliquota IVA del 10% sulle sostanze in questione.
Esempi di prodotti in questa categoria:
- Principi attivi per preparazioni galeniche magistrali
- Eccipienti farmaceutici previsti in Farmacopea
- Materiali di medicazione obbligatori (garze, cerotti di specifiche tipologie, bende ecc.)
La preparazione galenica (sia magistrale che officinale) è un medicinale a tutti gli effetti, preparato su richiesta in farmacia. Le sostanze impiegate in tale preparazione beneficiano dell’IVA al 10%, mentre la cessione al pubblico della preparazione finita beneficia anch’essa dell’aliquota ridotta, in quanto medicinale pronto per l’uso.
9. Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie {#esenzione-prestazioni}
Un aspetto fondamentale dell’IVA in ambito sanitario riguarda le prestazioni di servizio erogate da professionisti sanitari: queste non sono soggette a IVA ordinaria o ridotta, ma sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 18), del DPR 633/72.
La norma prevede l’esenzione per:
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità”
Requisiti per l’esenzione IVA
Per accedere all’esenzione IVA, devono essere soddisfatti due requisiti:
Requisito soggettivo: la prestazione deve essere resa da un soggetto abilitato all’esercizio di professioni sanitarie soggette a vigilanza (medici, chirurghi, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, biologi, psicologi, nutrizionisti, odontotecnici, ottici, fisici medici ecc.).
Requisito oggettivo: la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura, prevenzione o riabilitazione della persona. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni erogate a scopo estetico, sportivo o di benessere generale, prive di finalità sanitaria.
Applicazione in farmacia
La farmacia rientra tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza (art. 99, c. 1, R.D. 1265/1934). Le prestazioni sanitarie erogate in farmacia (analisi di prima istanza, monitoraggio di parametri vitali, screening, prestazioni infermieristiche e fisioterapiche) possono beneficiare dell’esenzione IVA quando soddisfano entrambi i requisiti. Questa posizione è confermata dalla risposta AE n. 466/2022 e dalla Circolare AE n. 4/E del 2005.
Importantissimo: le analisi effettuate a scopo estetico, di benessere o sportivo, senza prescrizione medica, sono sempre soggette all’IVA al 22%.
Per le farmacie che emettono fattura per prestazioni esenti IVA, deve essere indicata espressamente la dicitura: “Esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972”.
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Ricovero e somministrazione di medicinali
Il numero 19) dell’art. 10 prevede l’esenzione IVA anche per le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o cliniche convenzionate, comprensiva della somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. L’IVA sui medicinali somministrati in regime di ricovero non grava quindi separatamente sul paziente, essendo inclusa nell’esenzione complessiva della prestazione ospedaliera.
10. IVA sui farmaci nel SSN: come funziona la filiera {#ssn-filiera}
La gestione dell’IVA sui farmaci e medicinali nel circuito del Servizio Sanitario Nazionale presenta specificità che è utile comprendere, specialmente per farmacisti e operatori della distribuzione farmaceutica.
La filiera distributiva
Il percorso del farmaco dall’azienda farmaceutica al paziente prevede tre passaggi principali:
- Azienda farmaceutica → Grossista: cessione imponibile IVA al 10%; il prezzo al pubblico dei farmaci SSN è fissato dall’AIFA
- Grossista → Farmacia: cessione imponibile IVA al 10%
- Farmacia → Paziente: vendita al dettaglio con IVA al 10% (inclusa nel prezzo pubblico)
Per i farmaci di classe A (totalmente rimborsati dal SSN), il paziente paga eventualmente solo il ticket (quota di compartecipazione), mentre la spesa è a carico del SSN. La farmacia riceve il rimborso dalla Regione/ASL.
Sistema di remunerazione delle farmacie (dal 1° marzo 2024)
Dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per i farmaci SSN è stato riformato (Legge 213/2023, Legge di Bilancio 2024). Il nuovo sistema prevede:
| Categoria | Remunerazione |
| Quota percentuale su ogni confezione | 6% sul prezzo al pubblico al netto IVA |
| Farmaci con prezzo ≤ 4,00 euro | + quota fissa di 0,55 euro |
| Farmaci con prezzo 4,01 – 11,00 euro | + quota fissa di 1,66 euro |
| Farmaci con prezzo > 11,00 euro | + quota fissa di 2,50 euro |
Le quote si calcolano al netto dell’IVA, confermando che l’imposta sul valore aggiunto rimane un elemento separato nella filiera farmaceutica, anche per i farmaci SSN.
Obblighi IVA delle aziende farmaceutiche
Le aziende farmaceutiche devono:
- Distinguere in fattura i medicinali soggetti all’aliquota del 10% da quelli (rari) soggetti ad aliquota diversa
- Versare periodicamente all’Erario l’IVA dovuta
- Conservare la documentazione fiscale nei termini di legge
- Emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
Per un approfondimento sulla fatturazione elettronica e i relativi obblighi, puoi consultare la nostra guida alla fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione e le regole generali sull’IVA.
11. Farmaci veterinari {#farmaci-veterinari}
Il numero 114 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72 ricomprende espressamente anche i medicinali pronti per l’uso veterinario. Quindi:
- Medicinali veterinari con AIC → IVA al 10%
- Dispositivi medici veterinari classificati in voce 3004 della Nomenclatura Combinata → IVA al 10% (come confermato dalla risposta AE n. 88/2025)
- Prodotti veterinari non classificati come medicinali → aliquota determinata dalla specifica voce doganale (ordinariamente 22%)
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’interpretazione autentica anche ai dispositivi per uso veterinario: la risposta n. 88/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che la classificazione nella voce 3004 si applica allo stesso modo per i trattamenti veterinari.
12. Tabella riepilogativa delle aliquote IVA sui farmaci {#tabella-riepilogativa}
Ecco una tabella riepilogativa che sintetizza le principali casistiche dell’IVA sui farmaci e medicinali in Italia:
| Tipologia di prodotto/servizio | Aliquota IVA | Riferimento normativo |
| Farmaci su prescrizione (classe A, B, C) con AIC | 10% | n. 114, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
| Medicinali OTC (da banco, senza ricetta) | 22% | Aliquota ordinaria |
| Prodotti omeopatici registrati come medicinali | 10% | n. 114, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
| Dispositivi medici voce 3004 (a base di sostanze terapeutiche) | 10% | n. 114 + L. 145/2018, art. 1 c. 3 |
| Dispositivi medici non classificati in voce 3004 | 22% | Aliquota ordinaria |
| Integratori alimentari voce 2106 (NC) | 10% | n. 80, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
| Integratori alimentari in altre voci | 22% | Aliquota ordinaria |
| Sostanze farmaceutiche (Farmacopea Ufficiale) | 10% | n. 114, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
| Farmaci veterinari con AIC | 10% | n. 114, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
| Prestazioni sanitarie di diagnosi e cura | Esente | Art. 10, n. 18, DPR 633/72 |
| Ricovero ospedaliero (inclusa somministrazione farmaci) | Esente | Art. 10, n. 19, DPR 633/72 |
| Analisi per scopi estetici/benessere (senza prescrizione) | 22% | Aliquota ordinaria |
| Preparazioni galeniche magistrali | 10% | n. 114, Tab. A, Parte III, DPR 633/72 |
13. Errori comuni e come evitarli {#errori-comuni}
Nella gestione dell’IVA sui farmaci e medicinali, sia farmacisti sia aziende farmaceutiche incorrono frequentemente in alcuni errori tipici. Ecco i principali e come correggerli.
Errore 1: Applicare l’IVA al 10% a tutti i prodotti venduti in farmacia
Il semplice fatto di vendere un prodotto in farmacia non garantisce l’aliquota ridotta al 10%. Prodotti cosmetici, integratori senza classificazione in voce 2106, dispositivi medici non classificati in voce 3004, accessori e articoli parafarmaceutici possono essere soggetti all’aliquota ordinaria del 22%.
Soluzione: verificare per ogni prodotto la classificazione doganale e il numero della Tabella A applicabile, richiedendo se necessario un accertamento tecnico all’ADM.
Errore 2: Classificare come medicinale un prodotto non registrato come tale
Un prodotto utilizzato a scopo terapeutico ma non in possesso di AIC come medicinale non beneficia automaticamente dell’IVA al 10% prevista per i medicinali.
Soluzione: verificare lo status regolatorio del prodotto presso l’AIFA e la sua classificazione doganale.
Errore 3: Applicare l’esenzione IVA a tutte le prestazioni della farmacia
L’esenzione IVA ex art. 10, n. 18, si applica solo alle prestazioni sanitarie con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. Servizi di consulenza estetica, vendita di prodotti o screening senza finalità medica non beneficiano dell’esenzione.
Soluzione: distinguere chiaramente le prestazioni sanitarie esenti dalle altre attività commerciali della farmacia, anche ai fini contabili.
Errore 4: Non richiedere il parere ADM per i casi dubbi
In presenza di prodotti “borderline” (al confine tra medicinale, dispositivo medico e integratore), applicare l’aliquota senza verificare la classificazione doganale espone l’azienda a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Soluzione: richiedere preventivamente il parere tecnico dell’ADM e, in caso di persistente incertezza, presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Errore 5: Trascurare le modifiche legislative annuali
Le Leggi di Bilancio possono modificare le voci della Tabella A, come accaduto con la Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha ripristinato l’IVA al 10% su alcuni prodotti in farmacia la cui aliquota era stata temporaneamente ridotta al 5% dal 1° gennaio 2023.
Soluzione: monitorare annualmente gli aggiornamenti della Tabella A tramite Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire come si calcola e gestisce l’IVA in contesti specifici, consulta la nostra guida alle aliquote IVA e l’articolo sull’art. 16 DPR 633/1972.
14. Il dibattito politico sull’IVA sui farmaci {#dibattito}
L’IVA sui farmaci e medicinali non è solo una questione tecnica: è anche un tema politico e sociale rilevante, che tocca la questione dell’accessibilità alle cure farmacologiche e dell’equità fiscale.
La proposta di riduzione al 5%
Da più parti – associazioni di consumatori, operatori del settore, partiti politici – è stata avanzata la proposta di applicare un’aliquota IVA unificata al 5% su tutti i farmaci, indipendentemente dalla modalità di dispensazione (con o senza ricetta). Secondo le analisi degli esperti, questa misura consentirebbe un risparmio medio per famiglia di circa 75-100 euro all’anno e renderebbe la spesa farmaceutica più sostenibile per i cittadini.
Il confronto europeo
In ambito europeo, il trattamento fiscale dei farmaci varia significativamente da Paese a Paese:
| Paese | Aliquota IVA farmaci prescritti | Aliquota IVA farmaci OTC |
| Italia | 10% | 22% |
| Francia | 2,1% (rimborsati SSN) / 10% (altri) | 10% |
| Germania | 7% (tutti i medicinali) | 7% |
| Spagna | 4% (prescritti) | 10% (OTC) |
| Regno Unito | Esenti (su prescrizione) | 0% (sulla maggior parte) |
Il sistema italiano appare tra i più penalizzanti per i farmaci da banco, dove l’aliquota al 22% è tra le più elevate in Europa.
La Direttiva IVA UE e i margini di manovra
La Direttiva 2006/112/CE permette agli Stati membri di applicare aliquote ridotte sui prodotti farmaceutici, ma non li obbliga. Le modifiche alle aliquote IVA sui farmaci richiedono una specifica iniziativa legislativa, che in Italia passa attraverso le Leggi di Bilancio annuali.
FAQ sull’IVA sui Farmaci e Medicinali {#faq}
Qual è l’aliquota IVA che si applica ai farmaci da banco acquistati in farmacia senza ricetta medica?
In Italia, i farmaci da banco (OTC – Over The Counter) acquistabili senza prescrizione medica sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Questa regola si applica indipendentemente dal fatto che il farmaco venga acquistato in farmacia, in parafarmacia o in altri punti vendita autorizzati. L’acquirente paga quindi un’imposta sul valore aggiunto pari al 22% sul prezzo netto del prodotto.
Qual è l’aliquota IVA applicabile ai medicinali su prescrizione medica?
I medicinali su prescrizione medica in possesso di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%, in base al numero 114 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972. Questa aliquota si applica sia ai farmaci di classe A (rimborsati dal SSN) sia ai farmaci di classe C soggetti a obbligo di ricetta.
I prodotti omeopatici sono soggetti all’IVA al 10% come i medicinali ordinari?
Sì. Il numero 114 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972 include espressamente i prodotti omeopatici tra i medicinali soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%, a condizione che siano regolarmente registrati come medicinali secondo la normativa vigente. I prodotti omeopatici non registrati come medicinali (ad esempio commercializzati come integratori o prodotti cosmetici) seguono le regole della rispettiva categoria.
Un dispositivo medico può beneficiare dell’IVA al 10% prevista per i farmaci?
Sì, a determinate condizioni. Grazie alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 3, L. 145/2018), i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari beneficiano dell’IVA al 10%, ma solo se classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata doganale. La classificazione doganale viene accertata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed è determinante per l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Le prestazioni sanitarie erogate da un medico o da un farmacista sono soggette all’IVA?
No. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 18), del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a condizione che la prestazione abbia finalità sanitaria (diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione) e sia resa da un professionista sanitario abilitato. Le prestazioni a scopo estetico o di benessere senza finalità medica sono invece soggette all’IVA al 22%.
Qual è l’aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari?
Di norma, gli integratori alimentari non beneficiano dell’aliquota IVA ridotta prevista per i medicinali. Tuttavia, la classificazione doganale dell’integratore può aprire la via all’aliquota ridotta: gli integratori classificati nella voce doganale 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) possono beneficiare dell’IVA al 10% in base al numero 80 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72. La classificazione doganale deve essere accertata dall’ADM. In assenza di tale classificazione agevolante, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Come viene gestita l’IVA sui farmaci dispensati dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale)?
Per i farmaci di classe A rimborsati dal SSN, l’IVA al 10% è inclusa nel prezzo al pubblico fissato dall’AIFA. Il paziente non paga l’IVA separatamente: la gestisce la farmacia nell’ambito della filiera distributiva. La farmacia acquista i farmaci dal grossista con IVA al 10%, li dispensa al paziente (che paga eventualmente solo il ticket), e riceve il rimborso della spesa a carico SSN dalla Regione o dall’ASL di riferimento. L’IVA è un elemento della catena di fornitura, gestito dagli operatori economici.
Cosa succede se applico erroneamente l’aliquota IVA al 10% a un prodotto che dovrebbe scontare il 22%?
Applicare un’aliquota IVA inferiore a quella dovuta configura un errore di fatturazione che espone il soggetto passivo a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di pagamento della maggiore imposta, interessi e sanzioni. È possibile sanare l’errore prima di un accertamento attraverso il ravvedimento operoso, che permette di versare l’imposta non pagata con una sanzione ridotta. Per i casi dubbi, è fondamentale richiedere preventivamente la classificazione doganale del prodotto all’ADM e, se necessario, un interpello all’Agenzia delle Entrate.
L’IVA sui farmaci potrebbe cambiare in futuro?
È possibile. Il sistema fiscale sui farmaci è oggetto di un dibattito politico e sociale in corso. Da più parti è stata avanzata la proposta di ridurre l’aliquota IVA su tutti i medicinali al 5% (o persino al 4%), per rendere l’accesso ai farmaci più equo e abbassare il costo a carico delle famiglie. Eventuali modifiche alle aliquote IVA sui farmaci devono passare attraverso la Legge di Bilancio annuale: è quindi consigliabile monitorare i provvedimenti legislativi di fine anno e gli aggiornamenti della Tabella A del DPR 633/1972, disponibile su Normattiva.
L’IVA sui medicinali è detraibile per i titolari di Partita IVA in ambito sanitario?
I titolari di Partita IVA che svolgono attività sanitaria esente da IVA (medici, farmacisti, professionisti sanitari) hanno una detraibilità IVA limitata o nulla, in quanto l’IVA a credito sugli acquisti non è detraibile proporzionalmente all’ammontare delle operazioni esenti sul totale del fatturato. Il meccanismo del pro-rata di detraibilità si applica quando il soggetto svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Per approfondire questo aspetto e le modalità di calcolo dell’IVA, consulta la nostra guida al calcolo del pro-rata IVA e l’articolo sull’art. 19 DPR 633/1972 sulla detrazione IVA.
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Conclusione {#conclusione}
L’IVA sui farmaci e medicinali in Italia è un sistema articolato che richiede attenzione e competenza per essere applicato correttamente. Il punto centrale da tenere a mente è la distinzione tra le diverse categorie di prodotti:
- I medicinali su prescrizione (e i prodotti omeopatici registrati come medicinali) beneficiano dell’IVA al 10%, in quanto espressamente previsti dal numero 114 della Tabella A, Parte III, del DPR 633/72
- I farmaci da banco (OTC) scontano l’aliquota ordinaria del 22%, con conseguente impatto sul portafoglio delle famiglie italiane
- I dispositivi medici classificati in voce 3004 della Nomenclatura Combinata beneficiano anch’essi del 10%, grazie alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e confermata da numerosi interpelli dell’Agenzia delle Entrate
- Le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati sono esenti da IVA, garantendo così l’accesso alle cure senza aggravio fiscale diretto
Per operatori del settore farmaceutico, farmacisti, aziende produttrici e distributori, la corretta gestione dell’IVA sui farmaci e medicinali richiede un monitoraggio costante della normativa (Tabella A, interpelli, circolari AE), della classificazione doganale dei prodotti e delle eventuali modifiche legislative annuali.
Il dibattito politico su una possibile riduzione dell’IVA sui farmaci da banco è ancora aperto: seguire gli aggiornamenti normativi su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate è il modo migliore per rimanere sempre aggiornati.
Per ulteriori approfondimenti sull’IVA applicata ai prodotti sanitari e per capire come funziona il sistema IVA italiano nel suo complesso, ti invitiamo a consultare la nostra guida completa all’IVA e l’articolo sulle operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un professionista fiscale o di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.